parte mutuataria” (2) Detti Signori, della cui identità
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parte mutuataria” (2) Detti Signori, della cui identità
seguito anche brevemente denominata "parte mutuataria” (2) Detti Signori, della cui identità personale e capacità io Notaio sono certo, fatta rinuncia, d'accordo fra loro e con me, all'assistenza dei testimoni, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Al sensi degli Artt. 38 e segg. dal Decreto Legislativo 385/1993 (di seguito denominato anche T.U.B.), la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi euro 160.800,00. Il/I mutuatario/i (1bis) dichiara/no che il mutuo verrà utilizzato per l'acquisto dell'immobile adibito / da adibire a propria abitazione principale. Il mutuo è concesso ed accettato al patti alle condizioni tutte previste nel presente contratto, nonché nei relativi "Capitolato” e “Documento di sintesi" che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano rispettivamente, sotto le lettera "A" e “B", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Le parti prendono atto che il "Documento di sintesi" riporta te condizioni economiche relative al contratto. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata - al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni - e ne rilascia ampia quietanza nel presente atto. ART. 2 - OBBLIGHI La parte mutuataria si obbliga a fornire alla Banca entro il termine di ____ (17) dalla data odierna, i seguenti documenti: a) la dichiarazione notarile da cui risulti l'avvenuta iscrizione, con i relativi estremi, dell'ipoteca di cui al presente atto, attestante che al momento di tale iscrizione l'immobile offerto in garanzia era di piena proprietà di chi ha concesso l'ipoteca, che questa è prima in grado sostanziate e senza concorrenti e non è preceduta da alcun privilegio e/o formalità pregiudizievole ad eccezione dell'ipoteca meglio descritta al successivo art. 6; b) copia esecutiva del presente atto nonché duplo della nota d'iscrizione ipotecaria; c) le polizze di assicurazione di cui articolo 6 del capitolato; d) la dichiarazione di un perito che attesti la conformità alle norme edilizie dell'immobile ipotecato (4); e) (5)_________________________________________ ART. 3 - MANCATA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA La parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti operativi previsti dal precedente articolo 2, la Banca (salvo che ritenga di consentire un nuovo termine) potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e richiedere il rimborso per l'estinzione del mutuo. Le spese e gli oneri comunque sostenuti dalla Banca restano a carico della parte mutuataria che provvede al loro pagamento entro 15 giorni dalla richiesta. ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ'DEL RIMBORSO La durata del mutuo è fissata in 300 mesi. La patte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di euro 160.800,00 entro mesi 300 dal (6) ______ mediante rate con scadenza mensile posticipate, da pagarsi senza interruzione, con addebito del conto corrente n________ intestato a _______ presso l'Agenzia _______ UNICREDIT BANCA SPA - ovvero, d'accordo con la Banca, di altro conto corrente Intestato alla parte mutuataria, acceso presso i suoi sportelli - senza necessita di espressa richiesta da parte della medesima, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti – da considerarsi parte integrante del "Documento di Sintesi" - che firmato dalle partì stesse e da me Notaio viene allegato, sotto la lettera "D”, al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale. Dette rate comprendono quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di mesi 300 oltre ad interessi. Dalla data odierna e fino al giorno precedente a quello di decorrenza del piano di ammortamento" [se stipulato l'ultimo giorno del mese antecedente la decorrenza dal piano d'ammortamento sostituire con: "Per la data odierna”] la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato al successivo art. 5. Dalla data odierna e fino al giorno precedente a quello di decorrenza del piano al ammortamento la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato a! successivo art. 5. ART.5 - INTERESSI Premesso che la quota di ammortamento del capitale è predeterminata per tutta la durata originaria dei mutuo, cosi come indicato nel piano di ammortamento allegato, si pattuisce espressamente che il mutuo è regolato ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,20000 punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal (7)_____ Per il periodo di preammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di messa a disposizione dell'importo, maggiorato di 1,20000 punti in ragione d'anno In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE), sarà utilizzato il LIBOR dell'euro sulla piazza di Londra. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari a _____% e pertanto il tasso d'interesse ad oggi risulta pari al ____ % su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 1,20000 punti in ragione d'anno. La rata potrà variare ogni mese e si bloccherà automaticamente al superamento dell'importo di Euro 987,45 mediante il meccanismo precisato all'art. 5-bis. La quota di ammortamento del capitale non potrà mai superare l'importo della rate massima predefinita indicata al paragrafo precedente, mentre la quota interessi, nei casi previsti dall'art. 5-bis verrà accantonata su un conto accessorio infruttifero il cui saldo costituisce parte integrante del mutuo ed è quindi coperto dalla garanzia ipotecaria. La Banca dichiara e la parte mutuataria prende atto ed accetta che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) per il mutuo in oggetto è pari al _____% annuo. In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo - anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 3 punti, in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicate alcuna capitalizzazione periodica. La parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente le condizioni stabilite nel presente articolo dichiarandosi consapevole che il tasso applicato potrebbe variare in modo a lei sfavorevole, con conseguente aumento della rata. ART. 5 BIS: BLOCCO RATA A partire date rata in scadenza nel mese di febbraio 2011, ogni qualvolta la rata a seguito dell'aumento del tasso variabile che regola gli interessi, superi l'importo di Euro 987,45, verrà automaticamente attivato il "blocco rata". Con l'attivazione del blocco rata: - la rata si blocca ad Euro 987,45 - il rimborso della quota capitale non subisce alcuna variazione rispetto al piano di ammortamento originario - la sola quota interessi eccedente viene accantonata su un conto accessorio infruttifero (es. rata massima € 1000 - quota capitale € 800, quota interessi € 250 - € 50 su conto accessorio) - nel caso l'importo della rata, a seguito della diminuzione del tasso variabile che regola gli interessi, dovesse scendere al di sotto della rata massima di Euro 987,45, l'importo nel frattempo maturato sul conto accessorio viene di volta in volta applicato sulle rate successive (es. rata massima € 1000 - quota capitale € 800, quota Interessi € 120 - differenza € 80 a riduzione del conto accessorio) - il recupero dell'importo sul conto accessorio avverrà sempre nel rispetto del limite massimo di ogni singola rate di Euro 987,45, sino a giungere all'azzeramento del conto accessorio infruttifero - una volta azzerato il conto accessorio infruttifero, la rata ritornerà ad essere calcolata secondo il meccanismo di cui all'art. 5. Qualora, al termine della durata originaria del mutuo, il saldo del conto accessorio risultasse a debito per il mutuatario, il rimborso avverrà tramite rate - sino ad un massimo di 60 - ciascuna di importo pari a Euro 987,46. Eventuali maggiori somme accantonate sul conto accessorio, oltre la rateizzatone in 60 rate mensili, rimarranno a carico della Banca. ART. 6 - IPOTECA A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dell'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, la parte mutuataria (e/o la parte datrice d'ipoteca) ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 385/1993 concede/ono a favore di UniCredit Famiy Financing Bank S.p.A. IPOTECA sopra immobile, e le accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relativi, di cui alla descrizione (13): CONSISTENZA (VANI/MQ) PERIFERICO A3 I dati catastali di cui sopra derivano dalla planimetria presentata presso l'Agenzia del Territorio "comune" “data” “n° di protocollo" che si allega/no al presente atto le lettere/la lettera. La parte datrice d'ipoteca Signori_____________, ai sensi del D.Legge 31 maggio 2010 n. 78, dichiara che i predetti dati di identificazione catastale e le planimetrie, già come sopra allegate al presente atto, sono conformi allo stato di fatto dei cespiti cauzionali dati in garanzia con il presente atto. Detta ipoteca viene concessa per la complessiva somma di euro 241.200,00 che comprende in via presuntiva: - euro 160.800,00 per capitale finanziato. - interessi, anche di mora, nella misura prevista all'art. 5 dei presente contratto; - spese, anche giudiziali (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 cc), premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente contratto, dell'allegato Capitolato delle Condizioni Generali o di legge anche per i casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine. Il concedente acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga iscritta e successivamente rinnovata presso l'ufficio competente per il servizio di conservatoria del registri immobiliari con esonero del medesimo da ogni responsabilità al riguardo. Dichiara, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è netta sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetto ad alcuna iscrizione o privilegio precedente né ad alcuna trascrizione, a servitù non apparenti o ad altro vincolo o onere, anche per imposte o di piano regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento ad eccezione della ipoteca (da compilare e verificare a cura del notaio rogante) iscritta in data _____ all'art. _____ a favore ______. Il concedente dichiara che il credito garantito dalla predetta ipoteca risulta estinto / verrà estinto e l'iscrizione stessa verrà cancellata con le modalità previste dal D.L n. 7 del 31/1/2007 convertito in legge con modifiche con L. n. 40 del 2/4/2007, con proprio impegno a fornirne alla banca la relativa documentazione. ART. 7 - COMMISSIONI E SPESE Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B.. si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nell'allegato “Documento di sintesi”. Sono a carico detta parte mutuataria te spese relative al presente contratto, comprese quelle relative al rilascio di copie autentiche ed in forma esecutiva, nonché quelle relative alle formalità d'iscrizione, e di rinnovazione ipotecaria o annotamento ipotecari. Come previsto dall'art. 118 del T.U.B., qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al mutuatario - le commissioni e spese, percepibili durante l'intera durata del mutuo ed indicate nell'allegato “Documento di sintesi", rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 del T.U.B. e dandone comunicazione al mutuatario con preavviso di trenta giorni in forma scritta o mediante altro supporto durevole - preventivamente accettato dal mutuatario - utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. La parte mutuataria approva specificamente - ai sensi dell'art. 117 comma quinto del T.U.B. - tale facoltà della Banca. La modifica si intenderà approvata ove il mutuatario non dovesse recedere dal contratto entro sessanta giorni. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il mutuatario ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Si conviene espressamente che la Banca non potrà modificare unilateralmente in senso sfavorevole al mutuatario II valore del tasso, nel caso di tasso fisso, ovvero il parametro e/o lo spread, in caso di tasso variabile riportato/i al precedente articolo 5 . In caso di variazione della normativa richiamata al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Per gli oneri e i diritti notarili si applica l'art. 39 comma settimo del T.U.B. ART. 8 - ESTINZIONE ANTICIPATA - TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE La parte mutuataria ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in linea capitale ed interessi - ivi inclusi quelli moratori - a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quale giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice. Nessuna penale, compenso o onere aggiuntivo è dovuto alla Banca per l'estinzione anticipata. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di tutto quanto ancora dovuto prima della scadenza del mutuo. Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione anticipala, totale, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto. Per la portabilità, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. ART. 9 - ELEZIONE DI DOMICILIO Per ogni effetto di legge, anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la parte mutuataria da atto che la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Milano, via Tortora 33. Il mutuatario/i (e il/i garante/i) in _______, se qui irreperibile/i, presso la casa comunale di _______(14); a tale domicilio eletto, o a quello reale del mutuatario e della parte datrice di ipoteca, la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi. ART. 10 - ONERI FISCALI II presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo dell'imposta sostitutiva applicabile ai sensi della normativa soprarichiamata viene trattenuto dalla Banca all'atto dell'erogazione del mutuo nella misura determinata in base alla/e dichiarazione/i resa/e dal/i mutuatario/i che, firmate/e dalle parti e da me Notaio, si allega/no in copia al presente atto sotto la/e lettera/e ______ per formarne parte integrante e sostanziale. Il/i mutuatario/i conferma/no ad ogni effetto quanto dichiarato nel/i predetto/i allegato/i. La parte mutuataria si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca medesima fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto. ART.11 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Nel caso in cui sorga una controversia tra la parte mutuataria e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, la parte mutuataria - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. La parte mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o a per via telematica a UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Ufficio Reclami Indirizzo: Via Tortora, 33 - 20144 Milano - Fax: +390248966.982 [email protected]. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la facoltà per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. La parte mutuataria può - singolarmente o in forma congiunte con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.lt). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza i raggiungimento di un accordo. *** Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza degli allegati e perciò dispensano me Notaio dalla lettura dei medesimi. Sarà cura del Notaio rogante fornire alla parte mutuataria ed alla parte datrice di ipoteca copia autentica del presente atto, fornendo alla Banca attestazione circa l'avvenuta consegna di detta/dette copie.