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Approfondimenti sul sovraindebitamento

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Approfondimenti sul sovraindebitamento
APPROFONDIMENTI SULLA PROCEDURA PER CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La Legge 3/2012 introduce nel sistema giuridico italiano una vera e propria rivoluzione, consentendo ai
privati (soggetti non imprenditori e privi di partita iva), ai professionisti e ai piccoli imprenditori, anche in
forma di società, di liberarsi dai debiti accumulati in eccesso e ripartire con un ammontare di debiti
compatibile con le proprie reali e attuali capacità economiche.
LE POSSIBILITA’ OFFERTE
La legge 3/2012 prevede tre procedure distinte per giungere alla propria esdebitazione, a seconda dei
soggetti che vi accedono:

piano del consumatore, dedicato a tutti quei soggetti definiti “consumatori” dall’art. 6 comma b Legge
3/2012, ovvero definito come “colui che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta“, gode di normativa specifica più
favorevole dal momento che può presentare un proprio piano di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti senza neppure dover passare dai suoi creditori.
Un caso sintomatico è, ad esempio, anche la possibilità di liberarsi dal pegno sul quinto di stipendio.

accordo del debitore, previsto per tutti gli altri tipi di soggetti, ovvero professionisti, imprenditori,
società, associazioni e in generale per tutti coloro che hanno partita iva e/o sono organizzati in forma
di società;

liquidazione del patrimonio del debitore, prevista nel caso in cui il piano o l’accordo proposto non
siano accettabili o fattibili.
DIFFERENZE FRA LE TRE PROCEDURE
Piano del consumatore: se il debitore ha contratto debiti SOLO DI NATURA PERSONALE, può presentare un
piano di pagamento che non si sottopone al voto dei creditori, ma viene valutato direttamente dal giudice
delegato e dall’Organismo di Composizione di Crisi (OCC), organo nominato direttamente dal Tribunale per
la gestione della pratica. Se omologato, ovvero se ha ricevuto il benestare del giudice delagato,vincola tutti
i creditori (ricordando che questa è una procedura accessibile solo ai consumatori con debiti
esclusivamente personali).
Possono quindi accedere al piano del consumatore:
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IRWIN & BATES Srl
Sede Operativa: Via Passerini, 6 - Monza (MB) 20900
Tel.039/59.70.670 - Fax.039/59.70.679
C.F./P.I. 11441680151 - CCIAA 1466722
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
soggetti privati non imprenditori;

privati cittadini;

lavoratori dipendenti (privati e/o pubblici);

disoccupati;

cassaintegrati;

Aspi e mini Aspi;

Fideiussori di persone fisiche “consumatori”.
Tale procedura può prevedere, secondo l’art. 12 bis comma2, a discrezione del giudice delegato, la
sospensioni delle azioni esecutive in corso e future, con lo scopo di preservare l’eventuale fattibilità del
piano presentato. In sostanza attraverso la presentazione del piano del consumatore si può richiedere la
sospensione delle azioni esecutive (sia di Equitalia che degli altri creditori) che possono pregiudicare
l’effettiva fattibilità del piano.
Accordo del debitore: se il debitore ha contratto debiti DI NATURA IMPRENDITORIALE/PROFESSIONALE O
MISTA (personale e imprenditoriale/professionale), può presentare una proposta di pagamento che verrà
votata dai creditori. E’ necessario che coloro che possiedono almeno il 60% dei crediti sia a favore della
proposta per essere omologata (procedura accessibile a tutti: imprenditori, società, consumatori). A
differenza del piano del consumatore, occorre raggiungere il consenso del creditori anche attraverso una
diretta opera di convincimento.
Possono quindi accedere all’accordo del debitore:

Consumatori con DEBITI MISTI, ovvero debiti di natura personale e debiti di attività commerciali
(anche passate);

Fideiussori di società di persone e di capitali, di imprenditori e di professionisti;

Piccoli imprenditori (non fallibili);

Soci accomandanti di società Sas;

Società o imprenditori agricoli;

Società definite “non fallibili” ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, ovvero che per tre esercizi
consecutivi non abbiamo superato neanche uno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale superiore
ad euro 300.000,00, ricavi superiori a 200.000,00, monte debiti anche non scaduto superiore ad
euro 500.000,00;
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
Start up “innovative”;

Associazioni e fondazioni.
Al contrario del piano del consumatore, tale procedura prevede, con il deposito del ricorso, l’AUTOMATICA
SOSPENSIONE delle azioni esecutive in corso e future, con lo scopo di preservare dalle eventuali azioni dei
creditori, le fonti utilizzate per formulare la proposta presentata.
Liquidazione del patrimonio: è l’ultima procedura. Attraverso la liquidazione di tutto il patrimonio del
debitore si procede all’esdebitazione. Generalmente si utilizza quando non è possibile accedere alle altre
due procedure, ovvero quando la proposta presentate con l’accordo del debitore non è considerata
accettabile dai creditori o quando il giudice delegato ritiene non fattibile il piano di pagamento presentato
tramite il piano del consumatore.
Le proposte, presentate sia tramite il piano del consumatore che con l’accordo del debitore, a seconda dei
casi e delle situazioni, devono prevedere:

le modalità e tempistiche di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi creditorie;

le modalità previste per l’eventuale liquidazione dei beni;

le garanzie rilasciate per la realizzazione del piano o dell’accordo.
Sebbene la proposta debba prevedere il pagamento integrale dei crediti impignorabili, ovvero dell’Iva e
delle trattenute effettuate e non versate relativi ai dipendenti, la stessa può prevedere anche il pagamento
parziale di alcuni debiti, purché sia assicurato un grado di soddisfazione dei creditori maggiore, o comunque
in misura non inferiore, a quello realizzabile con l’alternativa liquidatoria. Il pagamento dei crediti
impignorabili deve essere assicurato in ogni caso e per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea, per l'IVA e per le ritenute trattenute e non versate è prevista solo una dilazione di pagamento.
L’OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE
Il piano del consumatore può essere omologato direttamente dal giudice delegato, ovvero senza la
necessità del voto favorevole dei creditori. Il piano, per essere omologato, deve assicurare ai creditori una
percentuale del proprio credito, che può avvenire anche attraverso la corresponsione di somme da parte di
una fonte esterna (moglie/marito in separazione dei beni, parenti, amici ecc).
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Il giudice, avvalendosi della relazione effettuata dall’OCC e ritenuti sussistenti tutti i requisiti necessari a
garantire l’idoneità del piano, lo omologa.
Una volta omologato, il piano diventa vincolante nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta.
Per i creditori successivi (ovvero con causa o titolo posteriore), invece, essi non potranno procedere
esecutivamente solo sui beni oggetto del piano presentato.
L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti degli eventuali coobbligati,
fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DEL DEBITORE
L'accordo del debitore può essere omologato qualora si raggiunga il consenso dei creditori rappresentanti
almeno il 60% dei crediti. Ovviamente il consenso di questi creditori va oculatamente ragionato e raggiunto
con idonee attività di contatto e relazione.
Se l’accordo è raggiunto, l’OCC provvede ad informare tutti i creditori attraverso una relazione.
Dopo dieci giorni (tempo in cui i creditori possono sollevare le loro contestazioni) l’OCC trasmette al giudice
l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, il quale, ritenuti sussistenti tutti i requisiti necessari a
garantire l’idoneità del piano stesso, lo omologa.
L'omologa può avvenire anche in caso di contestazione da parte di uno dei creditori che non ha aderito o
che risulta escluso, qualora il giudice ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello
stesso in misura non inferiore alla liquidazione dei beni.
Una volta omologato, l'accordo diventa vincolante nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta.
Il decreto di omologazione, infatti, prevede che, per i creditori anteriori, dalla data dell'omologazione dell’
accordo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e azioni cautelari, né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Per i creditori successivi (ovvero con causa o
titolo posteriore), invece, essi non potranno procedere esecutivamente solo sui beni oggetto della
proposta.
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LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
La conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio si dispone in
diversi casi.
In primo luogo, si dispone in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti
dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis co.2 lett. a).
In secondo luogo, secondo l'art. 11 co.5, la conversione avviene nei casi in cui il debitore non esegue, entro
i novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti
gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, o ancora quando durante la procedura risultano
compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. In ultimo, La conversione avviene anche, ai sensi
dell'art. 14 co.2 lett. b, nei casi di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del
piano del consumatore, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano, quando le
garanzie promesse nel piano non vengono costituite o quando l'esecuzione del piano diviene impossibile
per cause imputabili al debitore.
Il giudice quindi, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone con decreto la conversione della
procedura di composizione della crisi nella liquidazione integrale del patrimonio del debitore.
L’ESECUZIONE DELL'ACCORDO O DEL PIANO
Dopo l'omologazione, l'Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell'esecuzione
dell'accordo, per vigilare sull'adempimento dell'accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale
irregolarità (Art.13, comma 2). Rimane invece rimessa al giudice la definizione di tutte le eventuali
contestazioni relative alla violazione di diritti. Il ruolo fondamentale di supporto, non solo al debitore, ma
anche nei confronti del giudice delegato, è sottolineato anche nella Sezione III della L.3/2012 dedicata alle
disposizioni comuni, in quanto, l'art.15 dispone che spetta all'Organismo il compito di effettuare tutte le
comunicazioni disposte dal giudice ai fini delle procedure esaminate. In caso di nomina di un liquidatore da
parte del giudice, inoltre, l'Organismo deve proporre la designazione ed ha il compito di sorvegliare
l'operato di quest'ultimo e di riferire ai creditori. I poteri pubblicistici dell'Organismo sono confermati anche
dalla previsione della possibilità di accesso alle banche dati.
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ASPETTI PENALI e SANZIONI
In generale, secondo le disposizione dell’articolo 16, salvo il fatto che costituisca reato più grave, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro il debitore che:

al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi, aumenta o diminuisce il
passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo, ovvero simula attività inesistenti;

al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi, produce documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, distrugge o occulta, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria posizione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

omette l’indicazione di tutti i propri beni nell’inventario;

nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del
consumatore;

dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del piano del consumatore.
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