Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI TORINO 10 APRILE 2008 Gabriella Nardelli 1 Presupposti impositivi per cui un’operazione rientra nella disciplina IVA: soggettivo: persone fisiche, società ed enti che svolgono attività d’impresa, arti e professioni; oggettivo: operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi; territoriale: operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Per determinare l’assoggettabilità ad IVA dell’Ente è necessario effettuare la distinzione delle attività svolte. Gabriella Nardelli 2 Nell’ambito della normativa comunitaria (Sesta Direttiva CEE del 17.05.77 n. 77/388/CEE come modificata dall’art. 13 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28.11.06 n. 2006/112 CE) il legislatore comunitario non considera gli Enti Pubblici soggetti passivi d’imposta quando esercitano attività od operazioni in qualità di pubbliche autorità se, il mancato assoggettamento ad IVA, non provoca distorsioni di concorrenza nel mercato di una “certa importanza”. Gabriella Nardelli 3 In ogni caso sono considerati soggetti passivi quando gestiscono le seguenti attività in modo abituale: 1. Servizi di telecomunicazione; 2. Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica; 3. Trasporto di beni; 4. Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; 5. Trasporto di persone; 6. Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; 7. Operazioni degli organismi agricoli d’intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull’organizzazione Comune dei mercati di tali prodotti; 8. Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 9. Depositi; 10. Attività degli uffici di pubblicità commerciale; 11. Attività delle agenzie di viaggio; 12. Gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili; 13. Attività degli enti radiotelevisivi per quanto non siano esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q) (della richiamata direttiva). Gabriella Nardelli 4 Nell’ambito considerate: della normativa nazionale sono attività istituzionali (non soggette ad imposizione IVA) quelle relative ad attribuzioni tassativamente elencate dalle legge (es.ordine pubblico, sanità pubblica, istruzione, assistenza e viabilità) connesse alle esigenze collettive dove l’Ente agisce in veste di pubblica autorità o le attività sono svolte in regime di monopolio; Gabriella Nardelli 5 attività commerciali (soggette ad imposizione IVA) individuate negli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/72 svolte abitualmente dall’Ente. Rientrano in tale fattispecie i “Servizi a domanda individuale” in quanto consistono in prestazioni di servizi la cui fruizione non viene imposta all’utente da alcun potere pubblicisticoautoritativo dall’Ente, ma risulta volontaria e “a domanda” in cui lo stesso si obbliga a fornire la prestazione di servizio in cambio di un corrispettivo in denaro. Gabriella Nardelli 6 Inoltre le disposizioni comunitarie sono state recepite dall’art. 4 del DPR 633/72 che dispone che sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da Enti pubblici, le seguenti attività a) Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) Erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) Gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) Trasporto e deposito di merci; f) Trasporto di persone; g) Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) Servizi portuali e aeroportuali, i) Pubblicità commerciale; j) Telecomunicazioni e radiodifussioni circolari. Gabriella Nardelli 7 RAPPORTO TRA ENTE LOCALE E SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI PUBBLICI La gestione dei servizi pubblici può avvenire tramite: gestione diretta distinta ulteriormente in: gestione in economia in cui l’Ente gestisce ed organizza il servizio con la propria struttura (uffici e mezzi) o tramite “istituzione”; gestione tramite la costituzione di un ente strumentale (Azienda Speciale) dove l’Ente esercita poteri di indirizzo e controllo; Gabriella Nardelli 8 gestione indiretta attraverso: la costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica (Società in house providing); la costituzione di una società di capitali a partecipazione mista dove il socio privato viene scelto attraverso gara con procedura ad evidenza pubblica ed abbia dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza; affidamento in concessione a terzi (a seguito di gara). Gabriella Nardelli 9 10 In caso di esternalizzazione del servizio che comporti il conferimento di beni (immobili e mobili) l’assegnazione dei beni dell’Ente Locale (e delle Aziende Speciali nel caso di trasformazione) alle Società è esente da imposizioni fiscali dirette e indirette (art. 115, co. 6 Tuel). Gabriella Nardelli 11 Inoltre è importante distinguere i Servizi pubblici a rilevanza economica da quelli privi di rilevanza economica dove la linea di confine è molto sottile. I Servizi pubblici a rilevanza economica sono quelli potenzialmente redditizi per i quali esiste una competizione sul mercato (Tar Sardegna, Sent. 2.08.05, n. 1729). Sono: richiesti direttamente dall’utenza; soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati; finanziati direttamente e integralmente dagli utenti attraverso le tariffe. Gabriella Nardelli 12 Servizi rivolti alla pubblica amministrazione (che non sono definibili SPL e si pongono al di fuori della disciplina dell’art. 113 del TUEL) 1. 2. 3. 4. 5. Pulizie interne Manutenzione verde pubblico Illuminazione pubblica Manutenzione strade Manutenzione edifici (case, scuole,ecc) 6. Progettazione dei lavori pubblici 7. Direzione dei lavori pubblici 8. Formazione del personale 9. Edilizia residenziale pubblica - costruzione 10. Legale/contenzioso 11. Vigilanza e sicurezza del patrimonio comunale 12. Gestione entrate tributarie 13. Edilizia residenziale pubblica - gestione 14. Allestimenti mostre e impianti temporanei di pubblico spettacolo 15. Informatica 16. Riproduzione stampati 17. Gestione sito web 18. Progettazione urbanistica Servizi a rilevanza economica (art. 113 TUEL) 1. Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2. Affissioni e pubblicità 3. Servizio idrico integrato 4. Assistenza domiciliare 5. Refezione scolastica 6. Trasporti pubblici locali 7. Distribuzione gas 8. Trasporto scolastico 9. Gestione parchimetri 10. Strutture residenziali e di ricovero per anziani 11. Onoranze funebri 12. Servizi cimiteriali 13. Farmacie comunali 14. Distribuzione energia elettrica 15. Servizi di riabilitazione 16. Gestione asili nido 17. Facchinaggio 18. Gestione inceneritore Servizi a rilevanza non economica (senza una normativa di riferimento dopo l’abrogazione dell’art. 113 bis del TUEL) 1. 2. 3. 4. Piscina comunale Campi di calcio Stadio comunale Soggiorni estivi e/o invernali per anziani 5. Palazzetti dello sport 6. Palestre comunali 7. Informagiovani 8. Soggiorni estivi e/o invernali per ragazzi 9. Gestione parchi comunali 10. Teatri 11. Informazione e accoglienza turistica 13 I rapporti dell’Ente con le Società di erogazione dei Servizi Pubblici (comprese le Aziende Speciali) devono obbligatoriamente essere regolati da “Contratti di Servizio”. L’analisi di tali contratti consente, in via preliminare, di individuare il corretto trattamento fiscale. Gabriella Nardelli 14 Gabriella Nardelli 15 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI DALL’ENTE In presenza dei seguenti elementi: il Servizio pubblico affidato è attività economica a presunzione assoluta di commercialità (servizio idrico, fognatura, depurazione, gas, rifiuti ecc.) o che manifesta una soggettività commerciale, in virtù del carattere essenzialmente economico che la contraddistingue (farmacie comunali, trasporti, mense ecc.); il trasferimento dell’attività commerciale non fa perdere all’ Ente lo status di soggetto passivo d’imposta; Gabriella Nardelli 16 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI DALL’ENTE l’Ente non riveste la qualità di “pubblica autorità” o nel caso rivesta tale qualità provoca distorsioni della concorrenza di una certa importanza il canone di servizio o di concessione riconosciuto all’Ente è soggetto al regime IVA. Gabriella Nardelli 17 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI DALL’ENTE Nel caso in cui i corrispettivi riscossi dall’Ente comprendano anche la remunerazione dell’affidamento o concessione del godimento dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività permane il diritto alla detrazione dell’IVA in capo allo stesso per gli investimenti effettuati. Mentre se gli stessi beni sono concessi in uso gratuito l’Ente deve procedere: ad autofatturarli ai sensi dell’art. 2 DPR 633/72 (Circolare n. 328/E del 24.12.97) in quanto vengono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa; 18 Gabriella Nardelli ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI DALL’ENTE alla rettifica dell’IVA detratta nella misura di 1/5 (1/10 per i fabbricati) per anno (art. 19 bis 2 DPR 633/72). Tali procedure sono soggette a notevoli critiche se si considera l’esonero da imposte dirette e indirette disposto dall’art. 115, co. 6 del Tuel e che, a volte, la gratuità della concessione dei beni strumentali è obbligatoria per legge (reti, impianti e dotazioni patrimoniali per il Ciclo Integrato Idrico, art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006). Gabriella Nardelli 19 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI DALL’ENTE In presenza dell’affidamento in concessione di attività non soggette ad IVA, in quanto l’Ente agisce in veste di pubblica autorità (non essendoci distorsione concorrenziale), la corresponsione di eventuali canoni non deve essere assoggettata ad IVA e l’ente non deve emettere alcuna fattura. Inoltre l’Ente non può portare in detrazione l’IVA pagata per gli acquisti di beni e servizi afferenti tali attività. Gabriella Nardelli 20 Gabriella Nardelli 21 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE Le somme erogate dall’Ente al Gestore del servizio possono essere: corrispettivo del servizio: quando il Contratto di Servizio prevede che l’Ente corrisponda al Gestore delle somme di denaro quale corrispettivo del servizio erogato in quanto è l’Ente che incassa le somme dall’utenza. Tali somme sono soggette allo stesso trattamento IVA previsto per il servizio prestato. Nel caso in cui le somme incassate dall’Ente hanno natura tributaria, lo stesso, non può portare in detrazione l’IVA pagata relativa agli acquisti di beni e servizi, in quanto non è considerato soggetto passivo di imposta ai fini IVA (es. servizio raccolta rifiuti effettuata da Società costituita dal Comune dove nello stesso è prevista la TARSU); 22 Gabriella Nardelli ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE integrazione del servizio: quando il Contratto di Servizio prevede che l’Ente corrisponda al Gestore delle somme di denaro ad integrazione delle tariffe, rette o quote dovute dall’utenza (particolari condizioni soggettive economico/sociali) quali integrazioni del corrispettivo. Tali somme sono soggette allo stesso trattamento IVA previsto per l’operazione principale; Gabriella Nardelli 23 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE contributo quale controprestazione del servizio: quando il Contratto di Servizio prevede che l’Ente corrisponda al Gestore delle somme di denaro a titolo di contributo ove lo stesso è vincolato ad una controprestazione (tariffe e/o rette a totale carico dell’Ente). Tali somme sono soggette allo stesso trattamento IVA previsto per l’operazione principale in quanto esiste un rapporto sinallagmatico che vincola le parti ad una prestazione e controprestazione; Gabriella Nardelli 24 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE contributo quale compartecipazione alla spesa (c.d. costi sociali): quando il Contratto di Servizio prevede che l’Ente si impegni a corrispondere al Gestore delle somme di denaro a copertura della “quota” di disavanzo tra uscite (costi) per il costo complessivo del servizio ed entrate (ricavi) derivanti dalle quote e/o rette previste per utenti anche “particolareggiati” con lo scopo di perseguire l’equilibrio economicofinanziario della gestione. Gabriella Nardelli 25 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE Tali somme sono soggette allo stesso trattamento IVA previsto per l’operazione principale in quanto esiste un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, in quanto il disavanzo deriva da politiche tariffarie speciali o per altri provvedimenti a carattere sociale richieste dall’Ente. Gabriella Nardelli 26 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE contributo quale concorso alla copertura del disavanzo gestionale: quando l’Ente provvede, per sua decisione, a corrispondere alla propria Società/Azienda speciale delle somme in denaro a copertura del disavanzo economico prodotto, tale erogazione è di natura eventuale e viene corrisposta a consuntivo. Poiché risulta assente ogni nesso di corrispettività tra la prestazione resa dalla Società/Azienda Speciale (anche a soggetti terzi quali gli utenti) ed il contributo ricevuto dal Comune, tale contributo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA. Gabriella Nardelli 27 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE Tale casistica è da assimilare al ripiano della perdita con ricapitalizzazione della Società/Azienda speciale. Per l’Ente, se non effettua un corretto monitoraggio delle proprie partecipate, è un debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi dell’art. 194 del Tuel. Gabriella Nardelli 28 ASSOGGETTAMENTO AD I.V.A. DEI CORRISPETTIVI EROGATI DALL’ENTE contributo a fondo perduto: ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. In tale fattispecie può rientrate il contributo erogato per coprire il costo di un’opera, comunque in progetto di realizzazione da parte del soggetto destinatario, senza che vi sia alcuna assunzione di obblighi e di diritti ovvero obbligo della relativa restituzione. L’unica condizione per poter ricevere il contributo è quella di aver realizzato l’opera o l’attività per la quale era stata richiesta la sovvenzione. È difficile sostenere la mancanza di un rapporto sinallagmatico se si è in presenza di un contratto di servizio tra l’Ente e il destinatario del contributo. Gabriella Nardelli 29 Gabriella Nardelli 30 SETTORE DELLE UTILITIES Le attività peculiari che rientrano nel settore delle utilities sono: i servizi di depurazione e fognatura; i servizi di distribuzione di acqua, gas, calore-energia, energia elettrica; i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Gabriella Nardelli 31 Gabriella Nardelli 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Dal 1° gennaio depurazione e 1999 fognatura il servizio è di collocato nell’ambito dell’attività di gestione dell’Ente ed è considerata attività commerciale da assoggettare ad IVA con aliquota del 10% comprendendo anche il riversamento da parte del soggetto affidatario della gestione. Gabriella Nardelli 33 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO In merito all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’assoggettamento ad IVA del servizio occorre premettere che: l’art. 16 della Legge 10.05.76 n. 319 ha previsto che i canoni di depurazione e fognatura sono dovuti dagli utenti al Gestore dei corrispondenti servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque rifiuto; l’art. 15, co. 1 della Legge 5.01.94 n. 36 ha disposto che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato. Gabriella Nardelli 34 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Nel caso in cui il servizio di depurazione e fognatura sia gestito separatamente la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione. Gabriella Nardelli 35 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Inoltre il D.Lgs. 3.04.06 n. 152 (Decreto Ambientale) prescrive che i Comuni devono concedere in forma non onerosa alle Società di Gestione l’uso degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle infrastrutture demaniali, per tutto il periodo della concessione. Gabriella Nardelli 36 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO In presenza di tale “gratuità legale” i Comuni possono: ottenere dalle Società concessionarie il solo rimborso delle rate dei mutui in ammortamento (capitale e interessi) assunti per il finanziamento delle opere del Ciclo idrico Integrato; operare il trasferimento dei mutui in ammortamento alle Società concessionarie. Gabriella Nardelli 37 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO In tali ipotesi emerge l’inesistenza di uno specifico canone per la concessione delle infrastrutture tra il Gestore e l’Ente locale concedente, di conseguenza verrebbe a cessare, in capo ai Comuni, il diritto alla detrazione IVA operata sulle suddette infrastrutture, e si deve precedere: all’autofatturazione ai sensi del co. 2, n. 5 del DPR 633/72; operare la rettifica della detrazione dell’IVA, ai sensi del co. 2 e 3 dellart. 19 bis 2 del DPR 633/72. Gabriella Nardelli 38 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Tale trattamento fiscale comporta un aggravio sulle finanze Comunali ed al fine di rispettare la gratuità delle concessioni delle infrastrutture ed evitare il recupero IVA sono ipotizzabili alcune soluzioni: prevedere nel contratto di servizio che il rimborso delle rate di mutuo sia considerato quale canone della concessione in uso delle infrastrutture; conferire in proprietà vincolata alla Società le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali in quanto l’operazione non è assoggettabile ad IVA (art. 2. co. 3, lett. b, DPR 633/72); Gabriella Nardelli 39 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO considerare il contratto di servizio quale contratto di Affitto d’Azienda o di Ramo d’Azienda prevedendo un canone, parametrato al rimborso delle rate di mutuo in ammortamento, imponibile IVA; considerare il passaggio dei beni strumentali quale scissione (scorporo) delle infrastrutture dalla gestione in economia comunale (art. 19 co. 3, lett. c, DPR 633/72); Gabriella Nardelli 40 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO considerare la concessione gratuita delle Reti, Impianti e Dotazioni quale prestazione gratuita per altre finalità estranee all’esercizio d’impresa, imponibile ai fini IVA (art. 3, co. 3 DPR 633/72). In tal caso l’assoggettamento ad IVA avviene attraverso l’emissione di una fattura, valida ai soli fini fiscali per l’assolvimento e la rivalsa dell’IVA, dal Comune al Gestore. Nel caso venga esercitata la rivalsa dell’IVA la stessa può essere portata in detrazione dal Gestore (art. 19, co. 1 DPR 633/72). Anche il rimborso degli oneri finanziari dei mutui è assoggettato ad IVA per il principio dell’accessorietà. Gabriella Nardelli 41 Gabriella Nardelli 42 SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CALORE-ENERGIA E GAS Il passaggio da gestore unico e pubblico ad un regime di concorrenza con molteplici operatori sul mercato non ha cambiato il regime fiscale IVA dei servizi erogati in quanto anche se esercitate direttamente dall’Ente sono considerate, per presunzione assoluta, attività commerciali e di conseguenza soggette ad IVA. L’aliquota è del 10% per l’uso domestico, mentre è del 20% per l’utilizzo commerciale e industriale. Gabriella Nardelli 43 SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CALORE-ENERGIA E GAS L’aliquota del 10% per l’uso domestico, è applicabile anche alle forniture agli Enti Pubblici per impieghi diretti a soddisfare il fabbisogno di ambienti che ospitano collettività come le scuole, gli asili, le case di riposo, gli orfanotrofi, le caserme purché in tali strutture non si effettuino attività commerciali rilevanti ai fini IVA, anche se in esenzione (C.M. N. 82/E del 07.04.99). Gabriella Nardelli 44 SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CALORE-ENERGIA E GAS In merito al trattamento IVA dei canoni che l’Ente percepisce per la concessione in gestione del servizio pubblico di somministrazione del gas nel territorio comunale la R.M. 460690 del 21.07.87 ha chiarito che sono assoggettati ad IVA in quanto tale concessione deriva da un atto negoziale tra le parti in cui l’Ente affida il servizio ricevendo quale controprestazione il canone di concessione. Gabriella Nardelli 45 Gabriella Nardelli 46 SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Le prestazioni di raccolta, smaltimento, gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali sono assoggettate ad IVA. L’assoggettamento ad IVA riguarda unicamente il rapporto tra l’Ente ed il Gestore del servizio, mentre il rapporto tra l’Ente e i cittadini, essendo di natura pubblicistico-tributaria, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento di una tassa, non rientra nel campo di applicazione IVA (risulta mancante il requisito della commercialità). Gabriella Nardelli 47 SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI La diretta conseguenza è l’indetraibilità dell’IVA pagata al Gestore da parte dell’Ente. Alla stessa stregua l’Ente rimane inciso dall’onere dell’IVA, derivante dagli acquisti di beni e servizi necessari al fine dello svolgimento dell’attività in oggetto, nel caso di gestione diretta. Invece nel caso in cui l’Ente collateralmente alla gestione diretta del servizio, effettui la raccolta dei rifiuti per conto terzi, rientrando in questo caso in un’attività commerciale, lo stesso può portare in detrazione la parte IVA relativa agli acquisti di beni e servizi destinati a tale attività. Gabriella Nardelli 48 SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI L’aliquota da applicare è del 10% ad esclusione delle seguenti prestazione a cui si applica l’aliquota del 20%: smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili dalla legge ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossico-nocivi (R.M. 20/E del 20.01.96 e 78/E del 23.04.97); lavaggio e disinfezione periodica portici, innaffiamento strade e pulizia tombini (R.M. 551325 del 2.05.89); sgombero della neve dal suolo pubblico, pulizia cantine, trasporto liquami, pulizia cassonetti commissionata separatamente dal contratto di raccolta (C.M. 8 del 14.06.93); attività di decespugliamento, diserbo, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea lungo i capistrada e nelle aree pertinenziali delle sedi stradali, delle scarpate e delle banchine e la pulizia di caditoie, griglie, cunette e fossi di guardia di scoli delle acque (R.M. 311/E del 26.09.02). Gabriella Nardelli 49 SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Il D.Lgs. 5.02.97 n. 22 ha previsto la graduale sostituzione della Tarsu con un canone da determinarsi secondo i parametri stabiliti dal DPR 158 del 27.04.99; tale sostituzione è stata bloccata dalle Leggi Finanziarie 2007-2008 fino al 31.12.08. La nuova tariffa deve essere determinata in modo da coprire tutti i costi di gestione del servizio e deve essere applicata a coloro che occupano locali o aree scoperte ad uso privato (no pertinenze) in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti conferiti. Tale tariffa secondo l’Amministrazione finanziaria (RM. n. 25/E del 5.02.03) ha natura corrispettiva nel presupposto che l’espletamento del servizio avvenga secondo regole di diritto comune, di conseguenza, deve essere assoggettata ad IVA con aliquota del 10% (nel caso di gestione dei rifiuti urbani e speciali). Gabriella Nardelli 50 SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Tale posizione contrasta con varie sentenze che riconoscono una natura tributaria alla tariffa per la carenza di un rapporto contrattuale tra l’Ente e l’utente, essendo la stessa obbligatoria. Gabriella Nardelli 51 Gabriella Nardelli 52 Qualora le Società/Aziende Speciali dovessero fornire prestazioni nei confronti di utenza, specificatamente esonerata dal pagamento delle tariffe/rette per effetto della politica tariffaria adottata dal Comune, in quanto i limiti reddituali (generalmente secondo le fasce Isee) ne determinano l'esonero totale dal pagamento, si è in presenza di una prestazione gratuita di servizi di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 633/72. Gabriella Nardelli 53 Nel solo caso in cui, per tale prestazione non sia prevista alcuna contribuzione da parte del Comune, sia nella forma diretta che a titolo di riconoscimento di maggiori costi od alla copertura di minori ricavi, in presenza di prestazioni erogate in forza di un contratto di somministrazione, non esiste l’obbligo di rivalsa dell’imposta ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del DPR n. 633/72, con la conseguente indetraibilità IVA su acquisti di beni e servizi, per effetto del secondo comma dell’art. 19 del decreto IVA. Gabriella Nardelli 54 Gabriella Nardelli 55 MODALITA’ DI FATTURAZIONE INTRODOTTE DAL D.M. 24.10.00 N. 370 Nei confronti dei soggetti che gestiscono i servizi, precedentemente commentati, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta o ruolo, si applicano le semplificazioni previste nel regolamento n. 370 del 2000: facoltà di emissione, in luogo delle fatture, di bollette che contengano gli elementi prescritti per le fatture stesse dall’art. 21 DPR n. 633/72 (l’esonero dall’emissione della fattura per le somministrazioni previste dal d.m. 16 dicembre 1980 è stabilito dal DPR 21.12.96, n. 696, comma 2, lett. e); facoltà di emissione, nei confronti dello stesso cliente, di un’unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti; Gabriella Nardelli 56 MODALITA’ DI FATTURAZIONE INTRODOTTE DAL D.M. 24.10.00 N. 370 facoltà di emissione, per gli enti che si avvalgono di strumenti informatici o centri elaborazione dati, di bollette-fatture in un unico esemplare (il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione); annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse giornalmente nel registro di cui all’art. 24 D.P.R. n. 633/72 (ovvero, singolarmente per ciascun documento, nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/72) con le modalità ivi previste, al più tardi di non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione; Gabriella Nardelli 57 MODALITA’ DI FATTURAZIONE INTRODOTTE DAL D.M. 24.10.00 N. 370 facoltà per gli enti che si avvalgono di strumenti informatici o centri di elaborazione dati, di annotare i titoli delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso, con riferimento alla data della loro emissione; Gabriella Nardelli 58 MODALITA’ DI FATTURAZIONE INTRODOTTE DAL D.M. 24.10.00 N. 370 facoltà di eseguire le annotazioni di liquidazione periodica entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed obbligo di eseguire entro lo stesso termine il versamento della relativa imposta senza pagamento degli interessi (art. 74, comma 4, DPR. 633/72). Con riferimento all’adempimento dell’annotazione della liquidazione periodica, si ritiene che il venir meno di tale formalità (a seguito delle semplificazioni introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. a), DPR n. 435/01), riguardi anche le operazioni in esame pur in assenza di una espressa modifica della disciplina particolare recata dal decreto n. 370 del 2000. Gabriella Nardelli 59 Gabriella Nardelli 60 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI Entro il 31 marzo di ogni anno scade il termine entro cui gli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e isolane, Città metropolitane) devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’I.V.A. da essi sostenuta a seguito dell’affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali, mediante riporto del fondo ministeriale istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) e regolamentato dal D.P.R. n. 33/01. Gabriella Nardelli 61 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI Il richiamato art. 6, comma 3, Legge n. 488/99, ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di “un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento a I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’amministrazione … finalizzato al contenimento delle tariffe….”. Gabriella Nardelli 62 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI In base ai contenuti del D.P.R. n. 33/01, il diritto a ricevere il rimborso della maggiore I.V.A. pagata dall’Ente sui servizi non commerciali esternalizzati sorge “solo [per] i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali” (art. 2, comma 3), intendendo per tali “i servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta…”. Gabriella Nardelli 63 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI Il fine di tale norma è quello di restituire agli Enti Locali almeno una parte dell’imposta che l’Erario riscuote in più nell’ipotesi in cui per i servizi non commerciali (o commerciali, ma esenti ai fini I.V.A.) sia stata scelta la modalità di gestione dell’esternalizzazione e non quella in economia. Gabriella Nardelli 64 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI Di conseguenza, l’I.V.A. che l’Erario incamera in più dagli Enti Locali a fronte di tali esternalizzazioni è da imputarsi alle situazioni in cui l’Ente resta inciso dell’I.V.A. applicata alle fatture del terzo per il fatto che tali attività, essendo “a valle” (ovvero nel rapporto tra prestatore del servizio e cittadino-utente finale) considerate esenti o fuori ambito I.V.A., non consentono all’Ente Locale stesso di recuperare la maggior imposta corrisposta sul corrispettivo totale fissato nel contratto di appalto o di servizio rispetto all’ipotesi in cui il servizio fosse gestito in economia. Gabriella Nardelli 65 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI Il criterio da seguire per la loro individuazione dovrebbe essere quello che consiste nel considerare le casistiche in cui l’affidamento a terzi dei servizi da parte dell’Ente Locale determina l’indetraibilità dell’I.V.A. ricompresa nelle spese dallo stesso sostenute per le prestazioni di servizi fornite dal terzo. L’indetraibilità dell’I.V.A. pagata “a monte” dall’Ente Locale può derivare, rispettivamente, o dal fatto che l’Ente abbia mantenuto la titolarità del servizio appaltando a terzi la prestazione di alcuni servizi, ma lo stesso sia “fuori campo I.V.A.” o esente, oppure dal fatto che abbia esternalizzato la totalità del servizio e quindi non riscuota per esso alcun corrispettivo I.V.A.. Gabriella Nardelli 66 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI Nell’articolo 1, comma 711 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che recita: “Al comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole “servizi non commerciali” sono inserite le seguenti: “, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”. Nell’articolo 2, comma 9 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha stabilito con una interpretazione autentica che il predetto limite si applica con decorrenza dal 2007. Di seguito viene riportata una tabella esemplificativa di servizi non commerciali i quali, se esternalizzati, danno diritto o meno al rimborso ai sensi della succitata Legge: Gabriella Nardelli 67 RIMBORSO IVA PER GLI ENTI LOCALI SERVIZI ESCLUSI DA IVA SERVIZI ESENTI DA IVA Servizi necroscopici e cimiteriali Si Gestione asili nido, case di riposo, orfanotrofi, alloggi per extracomunitari, prima accoglienza Gestione dei rifiuti Si Prestazioni educative e didattiche Si Illuminazione pubblica No Prestazioni socio-assistenziali Si Rimozione forzata dei veicoli Si Pompe funebri Si Gestione dei semafori No Pompe funebri Si Outsourcing dei servizi come gli informatici rivolti all'esterno e la gestione dei beni No Musei, gallerie, esclusa la vendita di souvenir Si Global service No Operazioni relative alla riscossione dei tributi Si Parcheggi gestiti fuori campo IVA Si Demolizione di opere abusive o pericolanti Si Pubbliche affissioni Si Gabriella Nardelli Si 68 Gabriella Nardelli 69 sponsorizzazione e pubblicità: le prestazioni pubblicitarie a titolo oneroso sono assoggettate ad IVA anche se realizzate da enti non commerciali, di conseguenza l’Ente dovrà fatturare con aliquota IVA ordinaria i corrispettivi riscossi a fronte dell’affissione di cartellonistica pubblicitaria in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi e culturali; è possibile utilizzare le sponsorizzazioni per finanziare i lavori pubblici e all’affidamento dei relativi contratti non si applica la normativa sugli appalti (ratifica Autorità di vigilanza sui Lavori pubblici). Gabriella Nardelli 70 Ai fini IVA l’attività è oggettivamente commerciale (art. 4, co. 5, lett. i) di conseguenza sia nel caso in cui l’Ente riceva in cambio del denaro o delle opere in natura sono assoggettate ad IVA e le prestazioni di servizio corrispettive non possono essere compensate, ma fatturate separatamente (divieto di operazioni permutative). Nel caso in cui le prestazioni ricevute dall’Ente rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale l’IVA sulle fatture emesse dalla ditta non è detraibile. Gabriella Nardelli 71 Un caso frequente è la sponsorizzazione in natura consistente nella realizzazione di una rotatoria: l’Ente deve emettere la fattura di vendita con aliquota ordinaria del 20% e la ditta che effettua l’intervento deve emettere una fattura con aliquota del 10% (opere di urbanizzazione); Gabriella Nardelli 72 prestazioni socio sanitarie di assistenza domiciliare: l’assistenza domiciliare è fornita dall’Ente Locale, sia direttamente sia attraverso terzi (esempio le cooperative sociali); le prestazioni rese direttamente da organismi di diritto pubblico, da onlus, da istituzioni sanitarie riconosciute e da enti aventi finalità di assistenza sociale sono esenti art. 10, n. 27-ter), Dpr. n. 633/72, mentre quelle fornite da cooperative non sociali e loro consorzi, anche in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e contratti in genere sono soggette ad Iva ad aliquota del 4%. Gabriella Nardelli 73 In merito al requisito di diritto pubblico l'amministrazione Finanziaria ha precisato, con Ris. 129/E del 9 novembre 2006, che la definizione di organismo pubblico dettata dall'art. 3 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la delimitazione dell'ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad enti ed organismi pubblici. Gabriella Nardelli 74 Il citato art. 3 dispone che per organismo di diritto pubblico si debba intendere qualsiasi organismo, anche in forma societaria, dotato di personalità giuridica, che sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi. Gabriella Nardelli 75 Di conseguenza le Società in house providing, in quanto Società di capitali, pur considerate organismi di diritto pubblico secondo il “codice appalti”, potrebbero non ricondursi tra i soggetti elencati dall'art. 10, n. 27-ter, del D.P.R. n. 633/72 con la conseguenza che le prestazioni sociosanitarie da esse rese non rientrano nel regime di esenzione dall'Iva previsto dal citato n. 27-ter) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. Mentre le prestazioni socio-assistenziali erogate da Istituzioni od Aziende Speciali possono ritenersi esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, punto 27-ter, del DPR n. 633/72. Gabriella Nardelli 76 servizi cimiteriali: tali servizi sono caratterizzati da una pluralità di prestazioni con diverso trattamento IVA quali: Gabriella Nardelli servizio di pompe funebri é esente da IVA ex art. 10. n. 27 DPR 633/72 (tale servizio è ben descritto nelle R.M. n. 382148 del 3.11.80 e n. 551603 del 5.7.89). Mentre la vendita dei singoli beni è soggetta ad IVA; 77 costruzione ed interventi di recupero e risanamento degli impianti cimiteriali: sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed assoggettate ad IVA con aliquota del 10%; le concessioni di aree, loculi cimiteriali e altri manufatti per la sepoltura non sono soggetti ad IVA. Mentre se le convenzioni in uso a privati di cappelle e loculi sono effettuate da una società concessionaria dell’Ente Locale sono assoggettati ad IVA con aliquota del 20%; Gabriella Nardelli 78 Gabriella Nardelli inumazioni, tumulazioni e cremazioni sono servizi prestati dall’Ente quale pubblica autorità quindi non sono assoggettati ad IVA. Mentre se l’Ente affida la gestione dei servizi cimiteriali ad un concessionario il corrispettivo ad esso riconosciuto è assoggettato ad IVA ad aliquota del 20%; manutenzione tombe, lampade votive e altri servizi: sono attività di natura privatistica quindi assoggettate ad IVA ad aliquota del 20%; 79 trasporti pubblici di persone e alunni: il servizio di trasporto urbano ed extraurbano, con mezzi diversi dai veicoli da piazza (taxi), è assoggettato ad IVA ad aliquota del 10%; il servizio di trasporto urbano, con veicoli da piazza o altri mezzi abilitati per il trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, è esente IVA art. 10, co. 1, n. 14 DPR 633/72. L’Ente, per la certificazione del corrispettivo, non è obbligato al rilascio della fattura (art. 22,co.1 DPR 633/72), dello scontrino (Rm. 27.02.74, n. 505166) o della ricevuta fiscale (Dm. 21.12.92). In sostituzione può rilasciare una quietanza soggetta ad imposta di bollo o una reversale di pagamento; Gabriella Nardelli 80 refezione nel quale rientrano diverse tipologie di servizio: mensa scolastica (scuole di ogni ordine e grado comprese le università, le scuole materne e gli asili nido) e mensa dipendenti: il servizio è assoggettato ad IVA ad aliquota del 4% a condizione che: il servizio sia reso esclusivamente agli alunni delle scuole e ai dipendenti dell’Ente; il servizio sia effettuato esclusivamente in locali adibiti a mense scolastiche e per dipendenti ; il servizio consista nella vendita di alimenti e bevande. Gabriella Nardelli 81 L’aliquota del 4% si applica sia che l’Ente provveda direttamente all’organizzazione del servizio sia che somministri, in tali locali, cibi e bevande preparati da una impresa esterna. Nel caso in cui l’Ente utilizzi il buono pasto, al corrispettivo erogato all’impresa emittente è applicata l’aliquota del 4% e l’imposta pagata è indetraibile. A riguardo degli asili nido, in considerazione del fatto che il servizio è esente IVA art. 10, n. 21, se la retta è comprensiva della prestazione di somministrazione alimenti e bevande, la stessa, essendo accessoria alla prestazione principale sarà considerata anch’essa esente. Gabriella Nardelli 82 Inoltre esistono delle peculiari fattispecie quali: mensa per dipendenti di enti terzi: il corrispettivo è soggetto ad aliquota IVA del 4% se le somministrazioni sono effettuate sulla base di accordi contrattuali tra gli Enti o di rapporti di altra natura che giustifichino la presenza dei dipendenti nei locali mensa; mensa ospiti: si applica l’aliquota del 10%; distributori automatici: si applica l’aliquota del 4% se il luogo di somministrazione coincide con le scuole, le case di cura, gli uffici, le caserme e gli altri edifici destinati alla collettività. Gabriella Nardelli 83 Nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata in pubblici esercizi la prestazione è soggetta ad aliquota del 10% e l’imposta pagata è indetraibile. In merito alla certificazione dei corrispettivi valgono le indicazioni fornite per il servizio di trasporto pubblico; asilo nido: l’attività è esente ai sensi dell’art. 10, punto 21 del DPR 633/72 sia se gestita direttamente dall’Ente sia se data in appalto; Gabriella Nardelli 84 organizzazione di corsi seminari e convegni: se l’attività è gestita dall’Ente abitualmente con una specifica struttura organizzativa è rilevante ai fini IVA. Alle quote di partecipazione è applicata l’aliquota ordinaria e l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi è detraibile; se l’attività è gestita dall’Ente occasionalmente senza una specifica struttura organizzativa non è rilevante ai fini IVA, in quanto non ha natura commerciale, di conseguenza l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi non è detraibile; Gabriella Nardelli 85 se l’attività è affidata a terzi i versamenti per l’esecuzione dei corsi sono esenti art. 10, n. 20 DPR 633/72 (art. 14, co. 10. L. 537/93). I contributi ricevuti dalla Regione o Provincia non sono rilevanti ai fini IVA, mentre i contributi ricevuti da Enti Pubblici per la formazione del loro personale sono esenti art. 10, n. 20 DPR 633/72 (art. 14, co. 10. L. 537/93). Gabriella Nardelli 86 Impianti sportivi: è un’attività oggettivamente commerciale per l’Ente Locale (art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72). Rientra tra i “Servizi pubblici a domanda individuale”, ed assume rilevanza ai fini Iva, insieme alle spese sostenute per la costruzione e gestione degli impianti. Si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale l’Ente si obbliga a fornire la prestazione di servizio in cambio di un corrispettivo in denaro. Costituisce attività commerciale ai fini Iva anche la locazione, l’affitto e la messa a disposizione di terzi di locali, di attività o di servizi a titolo oneroso. Gabriella Nardelli 87 La previsione di tale corrispettivo consente all’Ente di acquisire il diritto alla detrazione dell’Iva sulla totalità delle spese ordinarie e straordinarie sostenute e/o da sostenere. Impianti sportivi ad utilizzo promiscuo: nel caso in cui il Comune destini un impianto sportivo contemporaneamente, sia all’attività ricreativa delle proprie scuole (attività istituzionale), sia ai gruppi sportivi (attività imponibile), la detraibilità delle spese di costruzione dell’opera dovrà dunque essere determinata sulla base di “un criterio oggettivo, coerente con la natura dei beni e servizi acquisitati” (art. 19, comma 4, del Dpr. n. 633/72). Gabriella Nardelli 88 gestione immobiliare: le attività di locazione di beni immobili svolte dal Comune nell’ambito delle proprie finalità istituzionali non sono comunque idonee ad attribuire all’Ente stesso la soggettività passiva ai fini Iva, in quanto l’utilizzazione dei beni immobili al fine della riscossione dei canoni costituisce sfruttamento economico di beni patrimoniali e non esercizio d’impresa; rientrano nel campo di applicazione dell’Iva le locazioni di beni immobili svolte dal Comune nell’ambito di altre attività di natura commerciale tenendo in considerazione che le locazioni di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione sono esenti dall’Imposta (art. 10, n. 8, Dpr. n. 633/72). Gabriella Nardelli 89 Si osserva che la rilevanza ai fini Iva della gestione immobiliare da parte dell’Ente locale dovrebbe essere riconosciuta a prescindere dalla strumentalità dell’immobile locato all’esercizio di un’attività commerciale o agricola, bensì sulla base dell’effettiva esistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali, (previsti dal Decreto Iva e dalla VI Direttiva Cee). Gabriella Nardelli 90 In riferimento al requisito oggettivo, si ricorda che l’art. 3, comma 2, n. 1, del Dpr. n. 633/72 riconosce già alla locazione e all’affitto di beni la rilevanza Iva. In relazione al requisito soggettivo, l’art. 4 del Dpr. n. 633/72, richiede la contestuale presenza della professionalità e dell’abitualità, concetti che sono stati chiariti, il primo, nella stabilità, continuità, durevolezza e sistematicità dell’attività svolta e, il secondo, nell’abitualità ed enfatizzazione del processo di normalità dell’esercizio di attività commerciale (intesa come normale occupazione del soggetto). Gabriella Nardelli 91 aree edificabili: le cessioni e gli acquisti dei terreni edificabili da parte di un soggetto d’Imposta e quindi anche dal Comune sono soggette a Iva ad aliquota ordinaria; l’esproprio di aree edificabili ricade nella potestà d’imperio del Comune, quindi sprovvista dei caratteri della commercialità e, dunque, fuori dal campo dell’applicazione dell’Iva (atto di esproprio). Sarà soggetto ad Iva solo nell’ipotesi in cui l’espropriato rivesta il requisito soggettivo d’Imposta; le eventuali successive assegnazioni delle aree espropriate non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva per mancanza del requisito della commercialità e scontano l’Imposta di registro; Gabriella Nardelli 92 il trattamento fiscale relativo alle compravendite di terreni non edificabili sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Per le aree invece parzialmente edificate il trattamento fiscale si differenzia a seconda che sia il fabbricato oppure il terreno a costituire il bene principale: ● se il terreno ceduto ha natura pertinenziale rispetto al fabbricato che lo sovrasta, allora l’operazione è soggetta ad Iva; ● se, viceversa, il terreno ha natura principale rispetto al fabbricato, la cessione è da assoggettare ad Imposta di registro. Gabriella Nardelli 93 gestione delle farmacie: è un’attività rilevante ai fini IVA in cui gli incassi sono abitualmente certificati con scontrino fiscale senza la necessità di effettuare l’opzione (dal 21.02.97). Il calcolo dell’IVA può essere effettuato tramite la “ventilazione” (se l’emissione delle fatture non supera il 20% del totale dei corrispettivi) o tramite scorporo delle aliquote dei beni ceduti. In merito alla vendita dei medicinali agli assistiti del Servizio sanitario nazionale la quota a carico delle ASL rileva ai fini IVA all’atto del rimborso effettuato da quest’ultima; Gabriella Nardelli 94 gestione dei parcheggi: Il regime Iva da applicare a ciascuna delle seguenti tipologie di parcheggio dovrebbe essere: Immobili strutturalmente destinati a parcheggio: se il parcheggio è costituito da strutture murarie sotterranee, multipiano o ad unico piano, appositamente realizzate per ospitare parcheggi che, per le loro caratteristiche costruttive, non possono avere nessun altra destinazione, le somme acquisite dal Comune per il servizio di gestione sono da inquadrare come corrispettivi soggetti ad Iva ad aliquota ordinaria (sia che provengano da parcheggi con custodia che privi di custodia); Gabriella Nardelli 95 Aree esterne specificatamente destinate a parcheggi: anche per le aree all’aperto realizzate con caratteristiche tali da poter essere destinate esclusivamente a parcheggio (in quanto dotate di recinzione e accesso regolamentato, normalmente a pagamento), le somme acquisite dal Comune per il servizio di gestione sono da configurare come corrispettivi soggetti ad Iva ad aliquota ordinaria (sia che provengano da parcheggi con custodia che privi di custodia); Gabriella Nardelli 96 Aree esterne realizzate per essere destinate a parcheggio: per le suddette aree che sono state costruite per essere specificatamente destinate a parcheggio, anche se per le loro caratteristiche costruttive sono tali da poter essere utilizzate per altre finalità (mercati rionali, spettacoli circensi, luna park, ecc.), proprio per il fatto di essere state finalizzate dal Comune specificatamente a parcheggio da cui ricavare proventi, i relativi corrispettivi sono da configurare come somme soggette ad Iva ad aliquota ordinaria; Gabriella Nardelli 97 Parcheggi realizzati a raso su piazze preesistenti: se tali aree vengono ben delimitate ed attrezzate per essere specificatamente destinate a parcheggio e nell’ipotesi di riscossione di corrispettivi da parte del Comune, anche questi sono da considerare come somme soggette ad Iva ad aliquota ordinaria; Gabriella Nardelli 98 Gabriella Nardelli Parcheggi realizzati mediante segnaletica in vie e piazze: se la destinazione a parcheggio si realizza unicamente a seguito di ordinanza sindacale con l’installazione, su strade e piazze preesistenti, solo di idonea segnaletica orizzontale e/o verticale (senza delimitare o altrimenti attrezzare le aree interessate attraverso l’utilizzo di particolari dispositivi), le somme riscosse dal Comune non sono da considerare corrispettivi Iva, ma sono da configurare come versamenti a titolo di Tosap, ai sensi del Dlgs. n. 507/93. Nel caso in cui invece sia presente un servizio di custodia e sorveglianza dei veicoli, con personale predisposto, le suddette somme possono essere considerate corrispettivi soggetti ad Iva. 99 In merito alle aliquote Iva da adottare sulle operazioni che riguardano i parcheggi si precisa che: i parcheggi sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per cui alla costruzione si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%; per le manutenzioni ordinarie e straordinarie si applica l’aliquota Iva ordinaria del 20%, e del 10% per gli interventi di recupero di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e), della Legge n. 457/78; nel caso in cui alcune porzioni di opere vengano cedute a terzi, si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%. Gabriella Nardelli 100 L’Amministrazione finanziaria, invece, ha asserito che l’attività di gestione del parcheggio “finalizzata, nel rispetto delle leggi vigenti che disciplinano il settore, alla tutela di interessi preminentemente pubblici, costituisce un’attività di natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale che implica l’uso di poteri propri della pubblica autorità e, come tale, è sottoposta ad un regime di diritto pubblico”, in forza del quale non si concretizza esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72 e, pertanto, “i proventi che il Comune ne ritrae non devono essere assoggettati ad IVA”. Gabriella Nardelli 101 Gabriella Nardelli 102 ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA Dal 1° gennaio 1998, con il pagamento del corrispettivo non si determina più l’effettuazione dell’operazione, ma solo l’esigibilità dell’imposta. Da tale data, infatti, le operazioni realizzate nei confronti degli Enti Locali si considerano effettuate secondo i criteri ordinari previsti nello stesso art. 6 DPR 633/72, stipula dell’atto per gli immobili, consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento per le prestazioni di servizi. Viene differita nel tempo non più l’effettuazione dell’operazione, ma solo l’esigibilità dell’Imposta. Gabriella Nardelli 103 Gabriella Nardelli 104 CONTABILITA’ IVA Nell’ambito della contabilità I.V.A., gli Enti territoriali possono procedere all’organizzazione ed alla gestione della stessa secondo tre diverse modalità: la prima ipotesi prevede la tenuta di una contabilità unica per tutte le attività a rilevanza I.V.A. e si sostanzia nell’istituzione di un unico registro delle fatture di acquisto e di un unico registro delle fatture di vendita. Gabriella Nardelli 105 CONTABILITA’ IVA la seconda ipotesi consiste nella tenuta di una contabilità unica per la pluralità delle attività dell’Ente, accompagnata dalla predisposizione di registri sezionali degli acquisti e delle vendite quanti sono i servizi pubblici locali rilevanti ai fini I.V.A.. Per ciascun servizio, quindi, le relative fatture di acquisto e di vendita vengono registrate, rispettivamente, su un autonomo registro di acquisto e di vendita, determinando di conseguenza quale sia l’imposta che per ogni servizio è dovuta dall’Ente all’Erario; Gabriella Nardelli 106 CONTABILITA’ IVA la terza metodologia alternativa si sostanzia, come la precedente, nella predisposizione di tanti registri quante sono le attività I.V.A. svolte ma, a differenza di questa, viene esercitata l’opzione per la separazione delle contabilità prevista dall’art. 36, comma 3, D.P.R. 633/72. In questo caso, l’istituzione di tanti registri quanti sono i servizi a rilevanza d’Imposta non viene effettuata all’interno di una stessa contabilità I.V.A., bensì si accompagna alla creazione di tante contabilità separate quanti sono i servizi pubblici locali che l’Ente esercita. Gabriella Nardelli 107 CONTABILITA’ IVA L’esercizio dell’opzione per la separazione delle contabilità I.V.A. comporterebbe, rispetto alle altre due metodologie precedenti, tre effetti sostanziali: la totale detraibilità dell’Imposta sugli acquisti relativi ai servizi imponibili; la completa indetraibilità dell’Imposta sugli acquisti afferenti i servizi esenti; l’applicazione del pro-rata solo sugli acquisti di fatto “promiscui”. Gabriella Nardelli 108 CONTABILITA’ IVA È opportuno valutare la convenienza sull’opportunità di esercitare tale opzione, fondata sulla comparazione dei risultati che si otterrebbero collocando i dati di un esercizio in un’unica contabilità I.V.A. oppure in tante contabilità separate quanti sono i servizi di natura commerciale. Gabriella Nardelli 109