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apparecchi a pressione - Ordine degli Ingegneri della provincia di
APPARECCHI A PRESSIONE –
Dott. Ing. Daniele Cionchi
DIRETTIVA 97/23/CE PED
PRESSURE EQUIPEMENT
DIRECTIVE
1
Direttiva PED:
MA DA QUANDO?
Adozione :
Giugno 1997
Opzionale :
Dicembre 1999
Obbligatoria :
Giugno 2002
Recepimento italiano :
D.L. 25 Febbraio 2000
G.U. 18 Aprile 2000
2
LINEE PORTANTI DELLA
DIRETTIVA PED
• 1) La libera circolazione dei prodotti
• 2) La armonizzazione delle leggi Nazionali
• 3) il nuovo approccio: requisiti essenziali di sicurezza (
R.E.S.)
• 4 ) Gli organismi notificati
• 5) Conformità garantita dalla marcatura CE
• La PED ammette tre diversi metodi di progettazione : il
DBF ( Design by Formulae ) calcolo degli spessori delle
membrature con i Codici; il DBA ( Design by Analysis )
mediante elaboratore di solito con il metodo degli
elementi finiti; il DBE ( Design by Experimental methods)
calcolo con metodi sperimentali ( prove di scoppio )
3
CRITERI DI SICUREZZA PER LA
COSTRUZIONE
• LEGISLAZIONE
ITALIANA :
• Regio Decreto 12/5/27
n° 824 e
• D.M. 21/11/72
• D.M. 21/05/74
• D.M. 1/12/75 (R)
• Specifiche Tecniche
Applicative ( raccolte
VSR, VSG, M, S )
• ISPESL
• Unico criterio di ispezione
• DIRETTIVE EUROPEE
DI NUOVO APPROCCIO
• Direttiva Europea
97/23/CE PED
• Recepimento italiano
D.Lgs 93 del 25/02/2000
• Norme Armonizzate EN
(CEN /TC54 – TC 267 –
269 )
• Intervento ORGANISMI
NOTIFICATI
• Più criteri di Ispezione
( Moduli )
4
INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA
PED
• 1) Estensione del campo dei Recipienti : Liquidi
in pressione , Tubazioni , recipienti con capacità
< 25 litri
• 2) Sollecitazioni dovute anche a : carichi
localizzati, trasporto, installazione, fatica, creep,
riempimento e svuotamento, peso del recipiente,
eccentricità
• 3 ) Scelta del tipo di ispezioni ( Moduli ) :
controllo del prodotto, sistema di qualità,
controllo della produzione
• 4) Responsabilità del costruttore per la
sicurezza dell’Apparecchio
5
APPARECCHIATURE
INTERESSATE DALLA P.E.D.
•
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
APPARECCHI A PRESSIONE :
RECIPIENTI ( ad uno o più scomparti ) e GENERATORI DI
VAPORE
TUBAZIONI ( tubi, condotti, giunti a espansione, accessori, ecc.)
ACCESSORI DI SICUREZZA ( valvole di sicurezza, dischi di
rottura, dispositivi pilotati ecc.)
ACCESSORI A PRESSIONE ( dispositivi per servizi, di
misurazione )
INSIEMI ( APPARECCHIATURE ) A PRESSIONE :
GENERATORI DI VAPORE
SISTEMI FRIGORIFERI
ALTRI SISTEMI MONTATI INSIEME DA UN FABBRICANTE
( per costituire un tutto integrale e funzionale )
6
ESCLUSIONI PRINCIPALI
•
-
1) SISTEMI CON SPECIFICHE
PARTICOLARITA’ :
Pipelines ( condutture, canalizzazioni, condotte forzate )
Nucleare
Militare
Marina, Aeronautica
Estrazione del petrolio, off-shore
2 ) SISTEMI GIA’ COPERTI ( O DA COPRIRE ) CON ALTRE DIRETTIVE )
Trasporto di merci pericolose, anche bombole
Apparecchiature per veicoli
Recipienti semplici a pressione
Apparecchiature per trasmissioni idrauliche o pneumatiche
Generatori di aereosol
Sistemi di categoria I inseriti in sistemi di altre direttive ( Macchine, Ascensori, Medicali,
Elettrotecnica )
3) SISTEMI CON RISCHI DI PRESSIONE NON RILEVANTI :
Distribuzione di acque
Motori, turbine, pompe, compressori
Altiforni
Pneumatici
Bottiglie di Champagne
Altro ( interruttori elettrici, trasformatori, silenziatori, lattine, distributori di bevande, termosifoni
7
Passaggio dall’omologazione
L.597/82 alla certificazione PED
• Fino al 29/05/02 i costruttori italiani hanno dovuto
sottoporre i propri apparecchi, prima della
commercializzazione, alla procedura dell’Omologazione
da parte dell’ISPESL (ANCC prima del 1982). Questa
procedura comportava che l’ente verificatore, una volta
accertato che l’apparecchio rispettasse le regole di
calcolo e di costruzione stabilite per decreto e quindi con
valore obbligatorio ( codici ISPESL . VSR, VSG, M, S ),
ne dichiarasse la relativa conformità, apponendo
sull’apparecchio il proprio punzone. Con tale procedura il
fabbricante trasferiva le responsabilità della costruzione
all’ente verificatore ( ISPESL per quanto riguarda gli
aspetti derivanti dalle sollecitazioni di pressione e
temperatura ), e al progettista per quanto riguardava le
altre sollecitazioni .
8
Passaggio dall’omologazione
L.597/82 alla certificazione PED
Per quanto riguardava poi il successivo ESERCIZIO era l’Utente
che in relazione all’utilizzo dell’apparecchio, a doverne assicurare il
funzionamento in sicurezza con opportuna manutenzione e
controllo, indipendentemente dalle verifiche periodiche di legge (
L.547 art.241, L.459/99 ). Con l’introduzione della Direttiva PED è il
Fabbricante che al termine delle verifiche di conformità da parte di
un Organismo Notificato da lui stesso scelto, provvede a porre il
marchio CE sull’apparecchio e a compilare la Dichiarazione di
Conformità relativa . Con questa procedura il fabbricante conserva
la responsabilità sulla costruzione dell’apparecchio e sul suo futuro
impiego, avendo allo scopo provveduto ad una valutazione dei
rischi. A differenza dell’Omologazione gli apparecchi marcati CE,
possono non solo essere commercializzati ma anche messi
direttamente in servizio senza dover attendere l’esito positivo del
controllo della messa in servizio.
Nei due riquadri successivi vengono riassunti i punti generali di queste
due situazioni :
9
Procedura di OMOLOGAZIONE
valida fino al 29 Maggio 2002
• Organismo Notificato : ISPESL
• Procedura di verifica della conformità : soltanto
una ed in accordo alle VSR, VSG, M, S
• Responsabilità per la costruzione e l’esercizio
degli apparecchi : - 1) Progettista - 2) ISPESL (
relativamente alle procedure di collaudo ) – 3)
Fabbricante ( con responsabilità limitata dal
DPR 224/88 - 4) Utilizzatore
• Valore del marchio apposto dall’ISPESL :
permette la commercializzazione e
l’installazione dell’apparecchio a pressione
10
Procedura di CERTIFICAZIONE ,
obbligatoria dal 29/05/2002 - PED
• Organismo Notificato : tutti quelli notificati dal Ministero
delle attività produttive in base al D.M. 7 febbraio 2001
• Procedure di Conformità : secondo i moduli previsti (13)
dall’Allegato II della Direttiva PED nel rispetto dei
Requisiti Essenziali di Sicurezza ( RES )
• Responsabilità : del Fabbricante che è chiamato ad
emettere una Dichiarazione di Conformità ai RES ( per
quanto riguarda la costruzione ) e un documento di
valutazione dei rischi ( per quanto riguarda il successivo
esercizio )
• Valore del marchio CE : viene apposto dal costruttore al
termine della valutazione di conformità da parte dell’O.N.
Esso permette la commercializzazione e la Messa in
Esercizio dell’apparecchio
11
Cosa succede al 30 Maggio 2002 ?
• Potranno essere Immesse sul mercato e messe in
esercizio nei paesi dell’UE esclusivamente le attrzzature
a pressione e gli insiemi certificati da un Organismo
Notificato o da un Ispettorato degli Utilizzatori secondo
una procedura di valutazione di conformità tra quelle
prevista dalla direttiva PED 97/23/CE.
• Nessun problema ci sarà per le attrezzature e gli insiemi
immessi sul mercato ( commercializzati ) e messi in
servizio anteriormente al 30/05/2002 . Essi potranno
continuare ad essere utilizzati senza alcun problema,
parimenti Riparazioni o modifiche, che non alterino il
progetto originale, che si rendessero necessarie nel
corso della loro vita, potranno essere eseguite secondo
le Norme Nazionali.
12
Cosa succede al 30 Maggio 2002 ?
• Potranno tuttavia essere messi in esercizio apparecchi
ed insiemi costruiti prima del 30/05/02 secondo le Norme
Nazionali ( pre PED ) a condizione che sussistano
queste due condizioni :
• 1) Siano stati completamente costruiti e collaudati ( per
l’Italia punzonati dall’Ispesl ) anteriormente al 30/05/02
• 2) A questa stessa data siano stati già immessi sul
mercato, trasferiti cioè dal magazzino del costruttore e
messi a disposizione a titolo gratuito o oneroso di una
Catena di Distribuzione, di un Rivenditore o di un
utilizzatore. Non è quindi necessario che sia intercorso
un contratto di vendita . E’ richiesto invece un
documento di passaggio di proprietà se l’attrezzatura si
trovasse al 30/05/02 ancora presso il costruttore
13
Definizione di Fabbricante
• Ai fini dell’assunzione di responsabilità, esso si identifica
con :
• 1) Il Costruttore
• 2) Il suo Mandatario nella UE
• 3) Assemblatore di attrezzature che costituiscono un
insieme immesso sul mercato e messo in servizio.
• La procedura dell’assunzione di responsabilità avviene
con la procedura di Marcatura CE che si conclude con :
- A) redazione della Dichiarazione di Conformità CE
- B) Redazione delle istruzioni per l’uso dell’attrezzatura
- C) Apposizione del Marchio CE
14
Direttive Europee di Prodotto valide
per le attrezzature a pressione
• 87/404/CEE e 90/488/CEE valide per
Recipienti Semplici a Pressione –
Recepita con il D.lgs 311/91
• 97/23/CE valida per le Attrezzature a
pressione e per gli Insiemi
• 1999/36/CE valida per le attrezzature a
pressione trasportabili TPED, Recepita
con D.lgs 2 Febbraio 2002 n° 23
15
Principi generali
•
•
•
•
•
La PED è una direttiva di Nuovo Approccio
La PED è una direttiva di prodotto
Richiede l’ottemperanza dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES)
Da al costruttore la Presunzione di Conformità
Ne consegue il Beneficio della Libera Circolazione
• Le Attrezzature devono essere Progettate, costruite, controllate,
equipaggiate, ed installate in sicurezza, prevenendo anche i pericoli
derivanti da usi impropri cioè :
• 1) Eliminare o ridurre i rischi alla fonte ( sicurezza intrinseca)
• 2) Se non è possibile eliminare i rischi applicare misure di protezione
o ripari
• 3) Se sull’apparecchio pensato sicuro e protetto con ripari e
protezioni permane un rischio residuo informare e formare se
necessario gli utenti dei rischi residui
16
Campo di applicazione art.1
• Le disposizioni del presente decreto si applicano alla
Progettazione, alla Fabbricazione, e alla valutazione di
Conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi
sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS >
0,5 bar
• Il Decreto recepito in Italia si compone di 22 Articoli e 7
Allegati
• Il cuore della Direttiva PED è l’Allegato I dove vengono
indicati i requisiti essenziali di sicurezza Obbligatori ai
quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a
pressione
• Adozione PED : Giugno 1997
• Facoltativa : 29/11/1999 – Obbligatoria da : 29/05/02
17
La classificazione delle attrezzature
a pressione
• Basata su :
• 1) Tipo di attrezzatura : Recipienti ,Generatori Vapore,
Tubazioni, Accessori di Sicurezza, Accessori a pressione
ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate
quali Flange, raccordi, manicotti ecc.
• 2) Natura del Fluido : Pericoloso (esplosivi, estrmamente
infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili,
altamente tossici, tossici, comburenti ) o non pericoloso
• 3) Stato fisico del Fluido : Gas , Liquido
• 4) Maximum Working Pressure : PS
• 5) Volume o Dimensione Nominale : V o DN
• => Con questi dati si può entrare nelle 9 Tabelle per
l’identificazione della Categoria di Rischio
18
La classificazione delle attrezzature
a pressione
Products (produzione)
Vessels (recipienti)
Piping (tubazioni)
Fluids
TABLE 1
TABLE 6
Group 1
TABLE 2
TABLE 7
Group 2
TABLE 3
TABLE 8
Group 1
TABLE 4
TABLE 9
Group 2
GAS
LIQUIDI
CALDAIE
TABLE 5
19
Tabella I Recipienti gas,vapori e liquidi la cui tensione di
vapore alla T° max è > 0,5 bar
Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi )
20
Tabella II Recipienti gas,vapori e liquidi la cui tensione di
vapore alla T° max è > 0,5 bar
Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi )
21
Tabella III Recipienti destinati a liquidi la cui tensione di
vapore alla T° max è < 0,5 bar
Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi )
22
Tabella IV Recipienti destinati a liquidi la cui tensione di
vapore alla T° max è < 0,5 bar
Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi )
23
Tabella V CALDAIE Attrezzature a pressione a focolare , con rischio di
surriscaldamento, per la generazione di vapore o acqua surriscaldata a
t°> 110°C, nonché le pentole a pressione
24
Tabella VI TUBAZIONI gas liquefatti, disciolti, vapore e
liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar
Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ), quando DN > 25
25
Tabella VII TUBAZIONI gas liquefatti, disciolti, vapore e liquidi la cui
tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar
Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ), quando DN > 32 e PSxDN >
1000 bar
26
Tabella VIII TUBAZIONI liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è
inferiore o uguale 0,5 bar
Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ), quando DN > 25
e PS x DN > 2000 bar
27
Tabella IX TUBAZIONI liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è
inferiore o uguale 0,5 bar
Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ), quando PS > 10 bar - DN >
200 e PS x DN > 2000 bar
28
Scelta delle tabelle
29
Casi particolari
• Tabella 1: in via d’eccezione, i recipienti destinati a contenere un
gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle categorie I e II
devono essere classificati nella III categoria
• Tabella 2 : gli estintori portatili e le bombole per apparecchi
respiratori devono essere classificati almeno nella III categoria
• Tabella 5 : Le pentole a pressione ricadenti in art.3 c.3, in I e II
categoria sono oggetto di un controllo della progettazione secondo
una procedura di verifica corrispondente ad uno dei moduli della
categoria III => MODULO B o MODULO B1
• Tabella VI : Le tubazioni destinate a contenere gas instabili
appartenenti, secondo la tabella 6, alle categorie I e II devono
essere classificati nella categoria III
30
Articolo 3 Comma 3
• In deroga a quanto previsto dall’Articolo 4 comma 1,
sono consentiti l’immissione sul mercato e la messa in
servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi
caratteristiche inferiori a quelle che determinano l’entrata
nelle varie categorie, purchè progettati e fabbricati
secondo la CORRETTA PRASSI COSTRUTTIVA in uso
nello stato di appartenenza U.E. =>
• Tali attrezzature NON recano la marcatura CE =>
• Non devono ottemperare ai RES
• Godono del beneficio della libera circolazione
• Sono corredati da Istruzioni d’uso
• Hanno marcatura che identifica il Fabbricante
31
LE DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO
Il costruttore può scegliere tra diverse
Procedure di Valutazione della Conformità
MODULI
Identificati da una lettera da A a H
Moduli con o senza Q/A
Moduli per la Progettazione e per la Produzione
Moduli con o senza Organismi Notificati
32
Procedure di valutazione della
conformità
CATEGORIE
MODULI
I
A
II
A1
D1
E1
III
B1 + D
B1 + F
B+E
B + C1
IV
B+D
B+F
G
H1
H
33
Guida alla scelta del modulo
• Ad ogni categoria si può applicare anche un
modulo di categoria superiore (prog-costr)
PRODOTTO "DI SERIE"
PRODOTTO "SINGOLO"
Senza Q A
Con Q A
Senza Q A
Con Q A
A
A
A
A
P
A1
D1 o E1
A1
D1 o E1
D
B
B
B1
B1
P
C1
E
F
D
D
B
B
G
H1
P
F
D
G
H1
CATEGORIE
I
II
III
IV
D
P
D
H
H1
H
34
La valutazione della conformità
• Modulo A : controllo di fabbricazione interno => nessun intervento
di O.N., nessuna ispezione obbligatoria => 1 cat.
• Modulo A1 : controllo di fabbricazione interno con sorveglianza
saltuaria della verifica finale da parte di un O.N. => ispezioni
saltuarie sul prodotto => 2 cat.
• Modulo B : esame CE del tipo => esame dossier di progettazione
ed ispezione del prototipo da parte di un O.N. => 3 o 4 cat.
• Modulo B1 : esame CE del progetto => esame dossier di progetto
da parte di un O.N. => 3 cat.
• Modulo C1 : controllo di conformità al tipo => a fronte di un modulo
B per 3 cat. => controllo a campione della produzione da parte di un
O.N.
• Modulo F : verifica sul prodotto => a fronte del modulo B1 per la
3cat. E del modulo B per la 4 cat. => controllo di tutte le attrezzature
da parte di un O.N.
• Modulo G : Verifica CE di un unico prodotto => controllo di progetto,
35
La valutazione della conformità
• costruzione, ispezione e prove del singolo prodotto => 4 cat.
• Modulo D1 : Approccio sistema di qualità della Produzione =>
Costruzione, ispezione finale e prove => 2 cat
• Modulo D : Approccio sistema di qualità della Produzione =>
Costruzione, ispezione finale e prove => 3°e 4°cat.( a fronte di un
modulo B ) => B+D ; B1+D garantisce la produzione al mod.B o B1
• Modulo E1 : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezione
finale e prove => 2 cat.
• Modulo E : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezioni e
prove => 3 cat. A fronte solo di un modulo B => simile al D
• Modulo H : Approccio qualità Totale = Mod. D +S.Q. progettazione
=> valutazione sistema di qualità, verifiche ispetive => 3 cat.
• Modulo H 1 : Qualità Totale => modulo H con aggiunta ( da parte
dell’O.N. ) di 1) esame dei singoli progetti = B1, 2) Ispezioni finali
senza preavviso, verifiche ispettive => 4 cat.
36
Organismi ed Entità
• Organismi Notificati : Art.10 Valutazione della conformità
– art.11 approvazione europea dei materiali – qualifica
del personale addetto alle giunzioni permanenti per
attrezzature di categoria II, III, IV
• Entità terze parti riconosciute : pto. 3.1.2 qualifica del
personale addetto alle giunzioni permanenti e dei relativi
procedimenti per categorie II, III, IV, - pto. 3.1.3 qualifica
personale prove Non Distruttive delle giunzioni
permanenti categorie III e IV
• Ispettorato degli utilizzatori : art.14 possono operare solo
per il gruppo di cui fanno parte, limitatamente ai moduli
A1, C1, F, G
37
Schema logico di applicazione
della Direttiva PED
• 1) Verificare se l’attrezzatura rientra fra quelle soggette
• 2) Effettuare l’Analisi dei Rischi connessi con l’utilizzo a pressione
della stessa
• 3) Progettare l’attrezzatura tenendo conto dell’analisi dei rischi e
applicando i relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza (Allegato I)
• 4) Individuare la Categoria di rischio mediante l’opportuna tabella
• 5) Scegliere il Modulo, o la combinazione dei moduli di valutazione
della conformità fra quelli ammessi per la categoria
• 6) Fabbricare in conformità al progetto, predisponendo un
Fascicolo Tecnico comprensivo di Progettazione, Costruzione,
Ispezione e prove, Dispositivi di Sicurezza , materiali
• 7) Redigere la Dichiarazione di Conformità al termine della fase di
Valutazione e apporre il Marchio CE seguito dal numero
identificativo dell’O.N.
• 8) Per gli Insiemi occorre una ulteriore fase di valutazione Globale
della Conformità, secondo la categoria > fra quelle delle attrezzature
38
Allegato 1 : norme di carattere generale
ANALISI DEI RISCHI:
All. 1 par. 1
IL COSTRUTTORE DEVE PREOCCUPARSI DEL
FUTURO DELL ’APPARECCHIO, SEMPRE.
- TRASPORTO
- INSTALLAZIONE
- UTILIZZO (proprio ed improprio)
- MANUTENZIONE
- SMALTIMENTO
I PRINCIPI DA APPLICARE : - 1) Eliminare i rischi o
ridurli - 2) Misure di protezione e ripari
– 3) Informazione rischi residui
– 4) Valutare l’uso scorretto prevedibile
39
LA PROGETTAZIONE
IL CALCOLO:
All. 1 par. 2
- LA PED NON E ’ UN CODICE
- OCCORRE TENER CONTO DI « TUTTO»
- QUALCHE VINCOLO SUGLI STRESS AMMISSIBILI
- CALCOLO O METODO SPERIMENTALE
La progettazione include : Progettazione ai fini della
resistenza, esercizio in condizioni di sicurezza, Mezzi di
carico e sfiato, mezzi di ispezione, corrosioni, usura,
incendio esterno, protezione contro sovrapressione, ecc.
I DISPOSITIVI:
- PER L’UTILIZZO
- PER LE ISPEZIONI
- PER CARICO E SFIATO
- DI SICUREZZA
40
LA FABBRICAZIONE
I PROCESSI:
- PROCEDURALIZZATI : preparazione componenti,
formatura, smussatura, che non crei difetti o incrinature
- FORMAZIONE OPERATORI
All. 1 par. 3
LE GIUNZIONI PERMANENTI:
-OPERATORI QUALIFICATI
- PROCEDIMENTI QUALIFICATI
Le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono
alla resistenza alla pressione devono essere realizzate
da personale adeguatamente qualificato secondo
procedure qualificate
- QUALI ?
- … COME ?
- … E DA CHI ?
41
LA FABBRICAZIONE
GIUNZIONI PERMANENTI
Qualifica :
Category of risk
Type of task
Operating Procedure
applicable for a permanent
joining
Personnel in charge of
performance permanent
joining
Category I Category II to IV
No approval
Third Party
Organization or a
Notified Body
No approval
Third Party
Organization or a
Notified Body
Preferibilmente secondo EN 287 / 288 …
… ma non solo !
42
LA FABBRICAZIONE
TRATTAMENTI TERMICI:
- PROCEDURALIZZATI
- FORMAZIONE OPERATORI
Se vi è il rischio che la fabbricazione
modifichi le proprità dei materiali si deve
applicare un trattamento termico
adeguato nella opportuna fase di
fabbricazione
RINTRACCIABILITA’:
Opportune procedure per identificare i
materiali – DURANTE e DOPO
43
I CONTROLLI
I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI:
- OPERATORI QUALIFICATI : qualifica
- QUANDO
- … E DA CHI ?
Category of risk
Type of task
Personnel in charge of nondestructive tests of
permanent joining
Category I e II Category III e IV
No approval
Third Party
Organiszation
personale approvato da un Entità Terza Competente e
riconosciuta in UE per le categorie III e IV – ai sensi art.13
44
I CONTROLLI
LA VERIFICA FINALE:
- PROVA IDRAULICA SUI CORPI
- LEAK TEST SUGLI INSIEMI
100% (o spot se cat. I)
- VISIVO / DIMENSIONALE
- ESAME DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- MARCATURA
- DOCUMENTAZIONE
La prova Idraulica deve essere eseguita ad una
pressione pari al maggiore dei seguenti valori :
1) – 1,25 x fo/f x press prog. Essendo f il carico
amm. Alla T di progetto ed fo a T ambiente
2) - 1,43 x pressione di progetto
45
I MATERIALI
ASPETTI TECNICI:
All. 1 par. 4 e 7
- adeguati per tutta la vita o sostituibili
- SUFFICIENTEMENTE DUTTILI
darne evidenza
- SUFFICIENTEMENTE TENACI
- COMPATIBILI e resistenti col fluido e tra loro
- VALIDI NEL TEMPO non devono subire l’usura
- IDONEI AI TRATTAMENTI PREVISTI
- CARATTERISTICHE MECCANICHE
46
I MATERIALI
ACCETTABILITA’:
All. 1 par. 4
- NORME ARMONIZZATE
Lamiere in acciaio
Forgiati in acciaio
Fusi in acciaio
Forgiati in leghe di rame
Tubi in leghe di rame
secondo EN 10028
secondo EN 10222
secondo EN 10213
secondo EN 12420
secondo EN 12451
- APPROVAZIONE EUROPEA ~( tutte contestate )
Per riparazioni a pressione a suo tempo omologati ISPESL ,
per la sostituzione occorre applicare la raccolta M . Per una
corretta certificazione si deve avere un certificato 3.1.C o
3.2 , il certificato 3.1.B può essere accettato solo se il
47
fabbricante ha un Sistema Qualità
I MATERIALI
ACCETTABILITA’:
- APPROVAZIONE
PARTICOLARE
APPLICABILE A TUTTI MATERIALI,
PREVIA VERIFICA DI CONFORMITA’
AI REQUISITI ESSENZIALI
NB: i materiali di uso «consolidato»
sono un patrimonio che non andrà
perso.
48
I MATERIALI
Certificazione:
Pressure equipment Materials
Main
Pressure-bearing parts
Category II, III, IV
Main
Pressure-bearing parts
Category I
Other Pressure parts
Category II, III, IV
Quality system
route
Direct Inspection
route
3.1B
3.1C or 3.2
2.2
Other parts and
consumables
2.1
49
Materiali impiegati nell’ambito della
Direttiva PED
• È possibile, in accordo al punto 4 dell’Allegato I,
l’adozione di una delle seguenti procedure :
• 1) utilizzo di materiali in accordo a norme EN
armonizzate alla Direttiva PED
• 2) utilizzo di materiali oggetto di approvazione europea
EAM
• 3) valutazione particolare dei materiali PMA
• La valutazione di un materiale richiesta dalla PED
comprende due valutazioni : A) PMA = la valutazione di
rispondenza ai RES della PED e B) VSI = la valutazione
della idoneità del materiale alle condizioni di esercizio
della attrezzatura
50
LA MARCATURA
… A VOLTE L ’ABITO FA IL MONACO
MERLONI - Città - 2002
N.F.° 00001
Nome dell’insieme
PS 330 Bar Cap. 55 L TS -40°C+50°C
All. 1 par. 3.3
PT 500 Bar Data : 12/06/00
Ps=max pressione
FLUIDO GRUPPO 2
Pt= pressione di prova
0100
Ts= temper. di esercizio
51
I DOCUMENTI PER L’UTILIZZATORE
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
All. 7
il COSTRUTTORE dichiara che un PRODOTTO è
conforme ad una certa DIRETTIVA, è costruito secondo
certe SPECIFICHE, un ORGANISMO NOTIFICATO ha
collaborato nella VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ ed ha
rilasciato un CERTIFICATO
1)Nome e indirizzo Fabbricante- 2) descrizione attrezzatura
– 3)Procedura di valutazione di conf. o Modulo utilizzato –
4) Per gli insiemi , desrizione dei componenti – 5) Nome e
indirizzo O.N. – 6) riferimento all’Cerificato CE dell’O.N. – 7)
eventualmente norme EN seguite – 8)
il tutto è FIRMATO da un RESPONSABILE
52
I DOCUMENTI PER L’UTILIZZATORE
All. 1 par 3.4
IL MANUALE D’USO:
- redatto come minimo in una delle lingue ufficiali della CE,
- informa
ed istruisce l’utilizzatore,
- fa riferimento ai rischi
«residui» (vedi analisi dei rischi),
- riporta i dati di marcatura
53
IL FASCICOLO TECNICO
SCOPO:
dimostrare la conformità di un
prodotto requisiti essenziali della PED
SEZIONI:
- DESCRIZIONE PRODOTTO
- ANALISI DEI RISCHI
- CALCOLI E DISEGNI
- PROCEDURE DI FABBRICAZIONE
- INSPECTION PLAN
- QUALIFICHE
- TEST REPORTS
- CERTIFICATI MATERIALI & PMA
- DOCUMENTI A CORREDO DEI COMPONENTI ACQUISTATI
- MANUALE D’USO
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
- CERTIFICATI CE
54
VALVOLE di SICUREZZA
In generale si considerano ricadenti
in CATEGORIA IV…
Per attrezzature a pressione si intendono anche gli
accessori di sicurezza => sono i dispositivi destinati
alla protezione delle attrezzature contro il superamento
dei limiti ammissibili => V.D.S – dischi di rottura – disp.
di sic. Pilotati per lo scarico pressione CSPRS =>
dispositivi di limitazione o regolazione che disattivano
l’attrezzatura
55
Accessori a pressione.
STRUMENTAZIONE
Sono i dispositivi aventi funzioni
di servizio e i cui alloggiamenti sono
sottoposti a pressione
Valvole a sfera – a saracinesca
-Valvolame in genere….ecc. =>
montati di solito su tubazione
-Rientrano sotto la voce tubazioni
=>Tabelle 6-7-8-9 => PS x DN
-Per caratt. Inferiori ad es. a DN 25
nella tabella 6 => Art.3 Comma 3
=> Progettate secondo regola dell’arte
Marcatura NO , identificazione
Fabbricante SI.
Si classificano con : PS- V o Dn- fluido
56
Procedure di valutazione di
conformità degli Insiemi
• Impianto : assemblaggio effettuato dall’Utente,
di varie attrezzature e/o di vari insiemi => da
assoggettare alla regolamentazione nazionale
per la messa in servizio => 2 attr. CE
assemblate dall’utilizzatore segue il DM 329/04
• Insieme : assemblaggio di attrezzature a
pressione da parte del fabbricante per costituire
un tutto integrato e funzionale => certificazione
PED
57
Procedure di valutazione di un
Insieme
• Sono da assoggettare ad una procedura
Globale di valutazione di conformità che
comprende :
• 1) Valutazione di conformità di ciascuna
attrezzatura non certificata CE
• 2) La valutazione dell’integrazione dei diversi
componenti dell’insieme, in funzione della
categoria più elevata fra le attrezzature
costituenti l’insieme
• 3) La valutazione della Protezione dell’insieme,
per evitare che vengano superati i limiti di
esercizio ammissibili
58
Tubazioni
• Il Progettista può essere sia il Progettista e/o costruttore, sia
l’Impiantista, sia l’utente dell’impianto in cui verrà inserita la
tubazione
• Fino al 29/05/02 le tubazioni non erano considerate attrezzature a
pressione da assoggettare al Regio Decreto del 12/05/1927, ne al
DM 21/11/1972 relativo alla normativa di costruzione di apparecchi a
pressione, ne al DM 21/05/1974 relativo all’esercizio degli stessi =>
libertà di costruzione => costruzione non dietro progetto ma per
esperienza
• Tubazione : componenti di una conduttura destinati al trasporto di
fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un
sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un
tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione,
tubi flessibili, flange, o altri componenti a pressione => attr. A press.
• Tubo : deve intendersi come prodotto finito di un materiale (come
ad es. una lamiera o un bullone)
59
Scenario in Italia per le Tubazioni
già costruite ed installate prePED
• Le tubazioni a pressione già installate ed in esercizio
prima del 29/05/02 => non sono soggette alla PED,
possono continuare ad essere esercite, il loro esercizio
però deve tener conto di quanto stabilito dal DM 329/04
=> casi :
• 1) l’utente deve collegare in MODO DIVERSO due
apparecchi pre PED con una nuova tubazione =>
la nuova tubazione va certificata CE
• 2) L’Utente ha necessità di sostituire alcune membrature
deteriorate di una tubazione, già esistente e in servizio,
con altre nuove ma identiche => essendo una
Riparazione senza variazione del progetto, tale
membratura di sostituzione e la tubazione Riparata
non va certificata CE
60
Scenario in Italia per le Tubazioni dopo il
29/05/2002
• L’Utente compra e installa due attrezzature CE e le collega con una
tubazione ( questa deve essere CE o deve essere certificata CE
dall’Utente )
• L’utente compra un insieme certificato CE comprendente una
tubazione non marcata,=> La tubazione è garantita dalla
certificazione CE dell’Insieme
• L’utente compra più attrezzature CE e le collega con una tubazione
di propria costruzione, Ha due possibilità : 1) assume la figura del
Fabbricante e certifica tutto l’insieme CE 2) si avvale della
disposizione per cui l’Utilizzatore non realizza un insieme ma un
impianto => da assoggettare a Verifica di Messa in Servizio secondo
Normativa Nazionale DM 329/04 ( deve però prima certificare CE la
tubazione di propria costruzione )
• L’utente deve Sostituire una tubazione facente parte di un insieme
CE , ha due possibilità : 1) fa effettuare la sostituzione alla stesso
Fabbricante che ricertifica l’insieme 2) L’Utente costruisce la
tubazione e si ricade in uno dei due casi precedenti
61
Scenario in Italia per le Tubazioni dopo il
29/05/2002
• L’utente deve Riparare una tubazione CE,
poiché le riparazioni di attrezzature a
pressione già in esercizio non sono
assoggettabili alla PED, per riparazione
senza modifiche del progetto originario,
dovrà essere applicata la
regolamentazione per le riparazioni su
attrezzature già in esercizio
62
D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329
• Tale decreto porta a termine il processo di
recepimento della Direttiva PED e si occupa
della Messa in servizio e dell’utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi => infatti
il Legislatore aveva anche previsto , all’art. 19
del Decreto di recepimento , il Dlgs. n° 93 del
2000, di armonizzare le prescrizioni allora
vigenti in materia di 1° impianto ed esercizio
• I problemi più grandi potrebbero derivare
dall’applicazione del decreto alle attrezzature
costruite prePED ma che tuttavia sono state
fatte rientrare nel suo campo di applicazione
63
D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 –
Campo di applicazione
• Contempla tutte le attrezzature e insiemi a pressione
costruiti sia prima che dopo la PED, ed anche gli
apparecchi semplici a pressione ( aria o azoto ) , le
tubazioni e i relativi accessori
• 1) Non è compresa una delle classi di componenti
previsti dalla PED => sono infatti ESCLUSI gli accessori
a pressione e gli accessori di Sicurezza.
• 2) Sono INCLUSE tutte le apparecchiature a pressione
Omologate dall’ISPESL prePED anche se escluse o
esonerate totalmente in base alla regolamentazione
precedente => questo vuol dire ad es. gli articoli 29 – 39
- 40 – del DM. 21 Maggio 1974 saranno soggetti alle
verifiche periodiche
64
D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 –
tipi di verifica previsti
• Verifica di 1° Impianto ovvero di Messa in Servizio : =>
sia per attrezzature che insiemi
• Il suo scopo è il controllo del funzionamento in sicurezza
delle attrezzature e insiemi
1) Si applica ad attrezzature ed Insiemi , qualora siano
inseriti e assemblati in un Impianto dall’Utilizzatore
2) Si applica agli Insiemi ma solo se tra la
documentazione trasmessa nella Dichiarazione di Messa
in Servizio , non ci sia evidenza dell’effettuazione da
parte dell’O.N. del controllo di efficienza degli accessori
di sicurezza e dispositivi di controllo
65
D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 –
tipi di verifica previsti
• Verifica di Riqualificazione periodica => per
attrezzature :
Sono Obbligatorie (salvo le esclusioni riportate
nell’art. 11) per tutte le attrezzature e gli insiemi,
esse comprendono sia :
1)Verifica di Funzionamento : da effettuarsi a
scadenza da 2 a 5 anni
2) Verifiche di Integrità : da effettuarsi ogni 10
anni
66
D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 –
tipi di verifica previsti
• Verifica di Riparazione o Modifica :
1)Verifica di Riparazione : da effettuarsi
seguendo la Normativa Nazionale
previgente a condizione che sia il progetto
che i materiali utilizzati siano identici
all’originale.
2) Verifiche di Modifica : da effettuarsi
effettuando una nuova Valutazione di
Conformità dell’attrezzatura PED
67
D.M. 1 Dicembre 2004 n° 329 –
Dichiarazione di Messa in Servizio
• Si deve far rilevare che l’esito positivo della
verifica di 1 impianto non autorizza la messa in
servizio dell’attrezzatura o insieme => Questa
può avvenire soltanto dopo la Dichiarazione di
Messa in Servizio comma 1 art. 6 : si hanno 2
fasi
• 1) Una prima fase finalizzata ad ottenere
l’autorizzazione
• 2) una seconda fase di Messa in Servizio
subordinata alla presentazione di Messa in
servizio all’ISPESL e all’ASL.
68
Elementi innovativi del DM 329/04
• 1) La generica definizione dei soggetti preposti
alle verifiche di Messa in servizio e di riqualifica
periodica
• 2) L’esclusione dalla messa in servizio di alcune
tipologie di attrezzature e insiemi=estintori, p.pre
• 3) Una diversa periodicità delle verifiche di
esercizio
• 4) La previsione dell’emanazione di Specifiche
Tecniche
• 5) L’obbligo di sottoporre a riqualifica alcune
nuove tipologie di attrezzature
69
Elementi innovativi del DM 329/04
Fitness For Service
• 1) contempla la possibilità di Esercizio, seppur
temporaneo, di apparecchi nei quali sia stata
riscontrata della Diffettologia, purchè venga
dimostrata con adeguata analisi, la possibilità di
esercizio in sicurezza dell’apparecchio => tale
approccio è denominato FFS Fitness For
Service => il DM 329/04 prevede al comma 2
art.12 l’mpiego di tali procedure è ammesso
infatti un periodo di ulteriore esercibilità anche in
presenza di difetti previa valutazione del grado
di sicurezza commisurato al tempo =>
DAMAGE-TOLERANT
70
Elementi innovativi del DM 329/04
Fitness For Service
• 2) sono quindi delle valutazioni ingegneristiche
effettuate per dimostrare l’integrità strutturale di
un componente in esercizio, contenente danno,
difetti o cricche. Le analisi FFS servono per
valutare l’ulteriore esercibilità, o per declassare il
componente (riducendo i parametri di esercizio
P e T) . Le procedure FFS possono essere
usate per prendere decisioni “Prosegui-RiparaSostituisci” per fare in modo che un elemento
sede di danno o difetti, possa continuare ad
essere tenuto in funzione per un periodo definito
71
Elementi innovativi del DM 329/04
RBI (Risk Based Inspction)
• RBI : ( Programmazione dell’Ispezione mediante
Analisi del Rischio )
• L’idoneità ulteriore all’esercizio di un
componente è condizionata all’intensificazione
dei processi di ispezione e manutenzione
successivi
• In altri termini una maggiore accuratezza del
controllo, correlata a valutazione del rischio
sull’impianto
• Quindi si tratta di uno strumento per determinare
la periodicità delle ispezioni di apparecchi in
servizio in alternativa alle tabelle- allegato A e B
72
Elementi innovativi del DM 329/04
RBI (Risk Based Inspction)
• è un processo di valutazione dei rischi
finalizzato al mantenimento dell’integrità
meccanica dei componenti e alla riduzione della
probabilità di un loro deterioramento in esercizio
.
• Tale processo utilizza il rischio come base per
l’identificazione delle priorità d’intervento e per la
definizione del programma di ispezione di un
impianto. La metodica RBI basa i suoi principi
sulla valutazione del rischio attraverso la formula
:
• RISCHIO = PROBABILITA’ X CONSEGUENZA
73
Elementi innovativi del DM 329/04
RBI (Risk Based Inspction)
•
•
•
•
La probabilità è caratterizzata da sei fattori : Fattore
Apparecchiature(quantità di apparecchiature soggette a rottura) , Danno
( fattore legato ai meccanismi di danno), Ispezione (efficienza delle
ispezioni), Condizione (condizioni manutentive del pezzo), Processo
(possibilità che si verifichino condizioni anormali), Progettazione
meccanica (in funzione dei fattori di sicurezza assunti)
La categoria delle conseguenze si divide in due :
La conseguenza del danno (connessa al rischio d’incendio ed esplosione)
deriva dalla combinazione degli elementi che determinano il rischio : Fattore
chimico (infiammabilità), quantità (quantità rilasciata), stato (capacità di
vaporizzazione), autoaccensione (possibilità di autoaccensione),
pressione (effetto di pressioni elevate), credito (sicurezze ingegneristiche
intrinseche), danno potenziale (grado di esposizione al danno)
La conseguenza sulla salute (connesse al rilascio di sostanze tossiche)
deriva dalla combinazione dei fattori : Fattore quantità tossica ( quantità e
tossicità della sostanza rilevata), Fattore credito (sicurezze ingegneristiche
di cui l’unità è dotata), Fattore Dispersione (facilità di dispersione del
materiale), Fattore popolazione (numero di persone che potenzialmente
possono essere coinvolte)
74
Elementi innovativi riguardo le
verifiche periodiche dell’ASL
• 1) le periodicità sono espresse in relazione alle
attrezzature, al fluido e al suo rischio -gruppo1-2
• 2) Se la periodicità dei controlli è più breve la
frequenza delle verifiche deve essere imposta
dal manuale
• 3) sono ammesse ispezioni alternative e
differenti periodicità previo autorizzazione del
Ministero delle attività produttive
• 4) il controllo delle valvole di sicurezza segue la
periodicità delle attrezzature sulle quali sono inst
75
I Codici di calcolo
• Esiste una notevole differenza economica tra l’utilizzo di
differenti Codici => questo provoca una ricerca da parte
dei costruttori dei codici che nei singoli casi permette di
minimizzare i costi
• L’intento del Legislatore nel redigere la Norma
Armonizzata era quello di avere un’unica norma
preparata dal CEN, a cui avrebbe dovuto seguire il ritiro
di codici nazionali => non è avvenuto in quanto questi
sono diventati Codici di buona pratica costruttiva
• La norma Armonizzata 13445 (2002) stenta ad
affermarsi, anche se permette un risparmio in peso della
attrezzatura => risparmio economico
76
Raccolte VSR, VSG, S, M
• Sono le specifiche tecniche applicative del DM
21/11/72 relativo alla costruzione degli
apparecchi a pressione, nate per garantire
principalmente la resistenza alla pressione e alla
temperatura di prova e di progetto a cui => la
verifica ISPESL, mentre per i carichi diversi dai
precedenti la competenza era del progettista =>
non soggetti a verifica
• I codici sarebbero disposizioni di legge decadute
se nonché il CTI Comitato Termotecnico Italiano
federato UNI ha pubblicato una serie di
raccomandazioni che le adeguano alla PED
77
Norme ASME VIII divisione 1
• Non è scontata la conformità alla PED
• È lo standard di costruzione più diffuso nel mondo dei
paesi industrializzati
• Un aspetto penalizzante del codice ASME è l’elevato
valore del Coefficiente di Sicurezza = 3,5 per la
determinazione delle sollecitazioni ammissibili , posto sul
Carico di Rottura a Temperatura Ambiente, contro il
Coefficiente della VSR e della EN 13445 -3 = 2,4
• Altra differenza è sulla Pressione di Prova Idraulica
inferiore a quella della PED
• => per ottenere la conformità alla PED bisogna
AUMENTARE GLI SPESSORI
78
Norma Armonizzata EN 13445 – 3
• È stata elaborata dal Comitato Tecnico 54 del
CEN
• La caratteristica dei vari codici che ha maggiore
influenza sulla progettazione è sicuramente la
Sollecitazione Massima Ammissibile in
condizioni di progetto poiché la formula per la
determinazione dello spessore di una virola
cilindrica
è praticamente la stessa
le raccomandazioni CTI hanno equiparato
completamente le prescrizioni della VSR alla
norma Armonizzata
79
Il Sistema Sanzionatorio
•
•
•
•
•
•
Il D.lgs 93/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento, in funzione
preventiva, gli illeciti penali (reati) ed illeciti amministrativi.
L’art.18 in relazione alla categoria di rischio dell’attrezzatura, prevede la
sanzione amministrativa, le sanzioni penali crescenti consistenti nella
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la pena cumulativa dell’arresto
e dell’ammenda.
=> nel caso di accertate violazioni, l’applicazione delle procedure di
maggiore severità dall’art.162 bis del codice penale ( oblazione
discrezionale subordinata all’aver eliminato le conseguenze del reato).
Resta fermo, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, che il
soggetto che rileva ed esegue l’accertamento, deve inoltrare il verbale al
Ministero dello Sviluppo Economico (ex Min. Industria) per l’emissione
dei relativi provvedimenti e sanzioni (Sorveglianza del Mercato)
Viene considerato illecito amministrativo anche la violazione delle norme
previste dal R.D.824/1927
Il Datore di lavoro deve fornire attrezzature rispondenti ai requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente. La violazione di tali obblighi è
sanzionata dagli articoli 89 e 90 del Dlgs 626/94 (in base al Dlgs. 758/94)
80
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