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LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE RISTRUTTURAZIONI ACQUISTO MOBILI SUL RISPARMIO ENERGETICO Castelgomberto 27/02/2014 Giuliano Coin AGGIORNATE AL 04.04.2014 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2 La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). L’agevolazione, infatti, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. 3 Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata. Le novità più recenti sono state introdotte: - dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro) - dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013. 4 - dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. 5 La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato: 1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure - 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 - 50%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro. 6 La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato: 2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 7 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. 8 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni: - 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare - 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare - 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016. 9 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. 10 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto. 11 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile. 12 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. ESEMPIO Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. 13 LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Non è più prevista dal 1° gennaio 2012 la possibilità per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. 14 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: - proprietari o nudi proprietari - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari - soci di cooperative divise e indivise - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce - soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. 15 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 16 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE 17 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE SE VARIANO I BENEFICIARI I beneficiari possono variare nel corso del tempo necessario per utilizzare interamente le detrazioni per i seguenti motivi: 1. vendita dell’immobile ristrutturato 2. eredità dell’immobile ristrutturato 3. donazione dell’immobile ristrutturato 18 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE SE VARIANO I BENEFICIARI VENDITA – DONAZIONE DELL’IMMOBILE Il nuovo art. 16-bis, TUIR, introdotto dal D.L. n. 201/2011, al comma 8, prevede espressamente che in caso di cessione dell’immobile, le quote di detrazione 36% residua sono trasferite all’acquirente persona fisica (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. Pertanto, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto; diversamente, se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente. 19 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE SE VARIANO I BENEFICIARI DECESSO DEL BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSA In caso di decesso del soggetto beneficiario della detrazione, questa “… si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene” (art. 2, comma 5, Legge n. 289/2002 e art. 16-bis, TUIR). La detenzione materiale e diretta del bene sussiste se l’erede assegnatario può disporre del bene immediatamente e liberamente; 20 CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE SE VARIANO I BENEFICIARI DECESSO DEL BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSA - la disponibilità si ha anche se l’immobile non è stato adibito a propria abitazione principale (casa al mare). - se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento; - nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione; - nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità; 21 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI FINITA LOCAZIONE O COMMODATO La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi agevolati, il quale continuerà, quindi, a fruirne anche nei periodi d’imposta successivi al termine della detenzione dell’immobile (cfr. C.M. n.57/E/1998). 22 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI Gli interventi devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali situati nel territorio nazionale, di qualunque categoria catastale, anche rurale. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per espressa previsione normativa è necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano “censiti dall’ufficio del catasto”, oppure sia stato chiesto l’accatastamento. 23 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI Sono agevolati anche gli interventi sulle “parti comuni” condominiali. Affinché siano configurabili delle “parti comuni” condominiali, l’edificio deve essere composto da più unità abitative funzionalmente autonome, non essendo richiesta, invece, l’esistenza di una pluralità di proprietari. Ad esempio, non sono ravvisabili “parti comuni”, nel caso in cui l’edificio sia costituito da una sola unità abitativa e dalle relative pertinenze, anche se distintamente accatastate (R.M. n.167/E/2007). 24 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI TRASFORMAZIONE DI FABBRICATO STRUMENTALE IN IMMOBILE A DESTINAZIONE ABITATIVA Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (un fienile) che - a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio - acquisisce la destinazione d’uso abitativo, è possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta a condizione che - nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo. L’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lett.d dell’art.31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell’art.3, comma 1, lett.d, D.P.R. 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali e dalla normativa locale. 25 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA” La Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E ha chiarito le modalità per usufruire dell’agevolazione per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. “Piano Casa”, introdotto dall’art. 11 D.L. 112/2008, realizzati sul patrimonio edilizio esistente. L'Agenzia delle Entrate ha enucleato le seguenti tre casistiche: 26 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA” 1. nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; A seguito delle modifiche all’art. 3 del DPR 380/2001 contenute nell’art. 30, comma 1, lett. a) del DL 69/2013, entrate in vigore dal 21.8.2013 la detrazione compete anche per la demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione con la stessa volumetria, senza che sia necessario rispettare la stessa sagoma preesistente 27 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA” 2. nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione; 28 GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA” 3. nell'ipotesi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. 29 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono: Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. 30 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. 31 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI 32 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI 33 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI 34 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI 35 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI ACQUISTO BOX Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. 36 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI ACQUISTO BOX In sostanza, l’impresa cedente è tenuta a rilasciare una specifica attestazione sulle spese detraibili (vedi fac simile di seguito). 37 PER QUALI LAVORI SPETTANO LE DETRAZIONI ACQUISTO BOX- CASI PARTICOLARI l’Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008, ha chiarito che, in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile e nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia pagato prima del rogito, l’acquisto dell’autorimessa non può beneficiare della detrazione, anche se la stipula del contratto definitivo è avvenuta nel medesimo periodo d’imposta di pagamento di tali importi. Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, a parere dell’Agenzia, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011). 38 LA DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI È prevista una detrazione Irpef del 50% anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. 39 LA DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione. ESEMPIO Il 30 giugno 2013 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di 200.000 euro. Il costo forfetario di ristrutturazione è di 50.000 euro (ossia il 25% di 200.000 euro) . La detrazione (50% di 50.000 euro) sarà pari a 25.000 euro. 40 ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) - le spese per l’acquisto dei materiali - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti - le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi - l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori - gli oneri di urbanizzazione - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 41 COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 1. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (inquilino/comodatario), gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 42 COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici: - domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) - ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese - dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi - abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 43 COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE Comunicazione all’Azienda sanitaria locale Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni: - generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi - natura dell’intervento da realizzare - dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione - data di inizio dell’intervento di recupero. La raccomandata è prevista nei casi di cui all'art.99 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), in particolare: - cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; - cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera (es. affidamento successivo di parte dei lavori ad altra impresa); - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Resta inteso che, per i cantieri che non ricadono nei summenzionati casi e quindi non soggetti all'obbligo di notifica preliminare, l'invio della raccomandata non è previsto. 44 COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE È o - necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario postale, da cui risultino: causale del versamento codice fiscale del soggetto che paga codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. 45 COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE Altri adempimenti I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. 46 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI 47 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Il principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). 48 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Le condizioni per poter beneficiare della nuova detrazione sono sostanzialmente due: 1. l’esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio; 2. l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile. 49 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Nella circolare 29/E/2013, l'agenzia delle Entrate ha ricordato che «in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi» di: - manutenzione straordinaria (e ordinaria su parti comuni condominiali), - di restauro e di risanamento conservativo, - di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, -di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. 50 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Un'elencazione che, essendo "di sintesi", sembrava esemplificativa e non esaustiva. La Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell'8 novembre 2013, protocollo 907-48973, ha negato il bonus mobili a un contribuente che aveva installato un impianto di allarme. Secondo la Dre del Veneto, quelli indicati nella circolare 29/E/2013 sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili. Nel corso di Telefisco 2014, poi, anche l'agenzia delle Entrate ha escluso che gli interventi «relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi» possano essere considerati lavori che consentono il successivo acquisto di mobili ed elettrodomestici detraibili al 50 per cento. Questa detrazione può spettare solo nell'ipotesi in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dpr 380/2001. 51 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi. 52 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di: - MOBILI NUOVI (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo 53 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI DI CLASSE ENERGETICA NON INFERIORE ALLA A+ (A PER I FORNI): La circolare 29/E fa esplicito riferimento all’allegato 1B del Dlgs 151/2005, secondo cui rientrano nella categoria, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Viene inoltre precisato che l’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 54 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Inoltre, il vincolo che deve sussistere tra l’acquisto di mobili o elettrodomestici e l’immobile oggetto di ristrutturazione riguarda il bene nel suo complesso e non il singolo ambiente oggetto di intervento edilizio. È possibile procedere alla manutenzione straordinaria del bagno, beneficiando della detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili del salotto o della cucina 55 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI IMPORTO DETRAIBILE La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. 56 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI IMPORTO DETRAIBILE 2014 La Legge di Stabilità 2014 introduce un ulteriore limite: la nuova versione dell’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 prevede, infatti che le spese del bonus arredo non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui sono collegate. Tale previsione veniva successivamente eliminata, ancor prima della sua entrata in vigore, ad opera del D.L. n. 151/2013 (c.d. “Decreto salva Roma-bis”); l’unico limite relativo al bonus arredo tornava quindi ad essere quello della spesa massima (€ 10.000). Tuttavia, il D.L. n. 151/2013 non è stato convertito in Legge; di conseguenza, le disposizioni ivi contenute hanno perso ogni effetto, facendo tornare in vigore il doppio limite previsto dalla Legge di stabilità. 57 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI IMPORTO DETRAIBILE 2014 Nella versione 2014 del bonus arredo, pertanto, vi sono due limiti di cui bisogna tenere conto; le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non possono infatti essere superiori: - a quelle sostenute per l’intervento di recupero del patrimonio edilizio; - e, in ogni caso, ad € 10.000,00. 58 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI 59 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI PAGAMENTO Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: - la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione) - il codice fiscale del beneficiario della detrazione - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 60 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI PAGAMENTO Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni. E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 61 LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI DOCUMENTI DA CONSERVARE Il contribuente deve conservare: - la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) - le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. 62 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 63 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’agevolazione è stata confermata: - nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. - nella misura del 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015. Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. 64 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono lavori di: riqualificazione energetica di edifici esistenti, che annovera tutti gli interventi,o insieme sistematico di interventi, che incidano sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento. Dette opere godono del limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro a intervento;. 65 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO interventi sugli involucri degli edifici, che ricomprendono tutte le opere riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali – quali coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi –, con un limite massimo della detrazione pari a 60.000 euro; 66 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, sempre con un limite massimo della detrazione pari a 60.000 euro; 67 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermicia bassa entalpia,con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro; 68 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, sempre con il limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro. 69 I SOGGETTI BENEFICIARI Tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento possono accedere all’agevolazione e quindi: a. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; b. i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano esse persone fisiche, società di persone, società di capitali; c. le associazioni tra professionisti; d. tutti gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 70 I SOGGETTI BENEFICIARI Tra i soggetti sopra elencati devono intendersi compresi anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono materialmente le spese per la realizzazione dei lavori. Tale specifica facoltà non opera però nei casi in cui i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione del familiare convivente possessore o detentore dell’immobile. 71 I SOGGETTI BENEFICIARI L’Agenzia delle entrate, anche nell’ultima circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha ribadito che l’agevolazione spetta solo ai soggetti che utilizzano effettivamente gli immobili oggetto di intervento e quindi: a. per le persone fisiche tutti i titolari di un diritto reale sull’immobile; b. i condomini per gli interventi sulle parti comuni; c. gli inquilini per le unità locate ovvero coloro che fruiscono dell’immobile in comodato. 72 I SOGGETTI BENEFICIARI Per quanto attiene alle società, l’agevolazione non è ammessa per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”, cioè beni che rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e quindi non rientrati tra i beni strumentali: quindi una società che esercita l’attività di intermediazione o gestione immobiliare non potrà fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati o compravenduti. 73 I SOGGETTI BENEFICIARI Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. 74 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE L’Agenzia ha chiarito altresì il riferimento di legge alle “spese sostenute” in termini di imputazione affermando che: per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, dovrà farsi riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; pertanto un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti in acconto a maggio, luglio e settembre 2013 comporta l’applicazione dell’aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell’aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre; mentre per il saldo si applicherà l’aliquota corrispondente; 75 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali dovrà farsi riferimento al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 76 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. 77 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. 78 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 79 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Per godere delle agevolazioni per il miglioramento energetico degli edifici il beneficiario – sia persona fisica, condominio o impresa – deve inviare all’Enea un attestato di prestazione energetica. Un adempimento che non riguarda però: a. la sostituzione degli infissi; b. le caldaie a condensazione; c. i pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria. In questi è sufficiente farsi rilasciare dal produttore l’asseverazione tecnica e compilare e inviare all’Enea la modulistica semplificata (Allegato F) compilabile online direttamente sul sito dell’Enea (www. acs.enea.it). 80 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO L’attestato di prestazione energetica dev’essere redatto nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 192/2005 «Rendimento energetico nell’edilizia» e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti. Gli oneri per la certificazione rientrano comunque tra le spese ammesse a detrazione fiscale. 81 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI a. un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato ovvero la certificazione del produttore che attesti il valore della trasmittanza dei nuovi infissi nel rispetto dei valori limite citati; b. un documento che definisca il valore di trasmittanza dei vecchi infissi redatto dal tecnico o dal produttore/installatore. L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori ed esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici 82 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO I PANNELLI SOLARI Per quanto attiene all’installazione di pannelli solari, l’asseversazione del produttore dovràinvece certificare il rispetto dei seguenti requisiti: a. garanzia di almeno cinque anni per i pannelli solari e i bollitori impiegati e di almeno due anni per gli accessori e i componenti elettrici e elettronici; b. certificazione di conformità dei pannelli allenorme UniEn12975 o Uni En12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera; c. esecuzione dell’installazione degli impianti in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti. 83 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Per gli impianti di climatizzazione di potenza inferiore o uguale a 100 Kw basta l’asseverazione dal produttore. Sopra i 100 Kw è necessaria anche quella dell’installatore. 84 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO ULTERIORI ADEMPIMENTI Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: - copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) - la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it. 85 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO ADEMPIMENTI La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. 86 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione. La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio (31 marzo). Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. 87 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Il modello non va presentato: - se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta - se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, tuttavia, si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro. 88 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Come fare i pagamenti Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che: - i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale - i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. 89 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: - la causale del versamento - il codice fiscale del beneficiario della detrazione - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). 90 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo. 91 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Adempimenti per gli interventi in leasing Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010. In particolare, ha precisato che: - si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale - gli adempimenti documentali (comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda informativa all’Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione. 92 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Documenti da conservare Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: - il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato - la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea - le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi - per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. 93 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Documenti da conservare Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. L’Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d’imposta. 94