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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
SULLE RISTRUTTURAZIONI
ACQUISTO MOBILI
SUL RISPARMIO ENERGETICO
Castelgomberto 27/02/2014
Giuliano Coin
AGGIORNATE AL 04.04.2014
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
2
La detrazione fiscale per interventi di
ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo
unico delle imposte sui redditi).
L’agevolazione, infatti, è stata resa
permanente dal decreto legge n.
201/2011 (art. 4) e inserita tra gli
oneri detraibili dall’Irpef.
3
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia
è stata più volte modificata.
Le novità più recenti sono state introdotte:
- dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato,
per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30
giugno 2013, la misura della detrazione (50%,
invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo
massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000
euro per unità immobiliare, invece che 48.000
euro)
- dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso
questi maggiori benefici alle spese effettuate
entro il 31 dicembre 2013.
4
- dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la
possibilità di usufruire della maggiore detrazione
Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa
di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito
una detrazione del 40% per le spese che saranno
sostenute nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla
misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000
euro per unità immobiliare.
5
La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di
adozione di misure antisismiche su costruzioni che si
trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti
misure
- 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al
31 dicembre 2014
- 50%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015
L’ammontare massimo delle spese ammesse in
detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
6
La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di
immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese
documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014.
La detrazione va calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro e
ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
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LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE
È possibile detrarre dall’Irpef
(l’imposta sul reddito delle persone
fisiche) una parte degli oneri sostenuti
per ristrutturare le abitazioni e le
parti comuni degli edifici residenziali
situati nel territorio dello Stato.
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LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE
I contribuenti possono usufruire delle seguenti
detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite
massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno
2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per
unità immobiliare
- 36%, con il limite di 48.000 euro per unità
immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1°
gennaio 2016.
9
LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE
L’agevolazione può essere richiesta per
le spese sostenute nell’anno, secondo il
criterio di cassa, e va suddivisa fra
tutti i soggetti che hanno sostenuto la
spesa e che hanno diritto alla
detrazione.
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LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE
Se gli interventi realizzati in ciascun anno
consistono nella prosecuzione di lavori
iniziati in anni precedenti, per determinare
il limite massimo delle spese detraibili si
deve tenere conto di quelle sostenute nei
medesimi anni: si avrà diritto
all’agevolazione solo se la spesa per la quale
si è già fruito della relativa detrazione non
ha superato il limite complessivo previsto.
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LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE
Per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio, il beneficio compete con
riferimento all’anno di effettuazione del
bonifico da parte dell’amministratore del
condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al
singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile.
12
LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente
la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno
in questione. Non è ammesso il rimborso di somme
eccedenti l’imposta.
ESEMPIO
Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef
(trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da
pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in
questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della
quota annua detraibile (200 euro) non può essere
recuperata in alcun modo.
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LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
La detrazione deve essere ripartita in dieci
quote annuali di pari importo, nell’anno in
cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Non è più prevista dal 1° gennaio 2012 la
possibilità per i contribuenti di età non
inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la
detrazione, rispettivamente, in cinque o tre
rate annuali di pari importo.
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CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma
anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli
immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative
spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie) locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i
beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono
redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali.
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CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Ha diritto alla detrazione anche il familiare
convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e
siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni,
la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali
sono intestate al proprietario dell’immobile e non al
familiare che usufruisce della detrazione.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado.
16
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
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CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
SE VARIANO I BENEFICIARI
I beneficiari possono variare nel corso del
tempo necessario per utilizzare interamente
le detrazioni per i seguenti motivi:
1. vendita dell’immobile ristrutturato
2. eredità dell’immobile ristrutturato
3. donazione dell’immobile ristrutturato
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CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
SE VARIANO I BENEFICIARI
VENDITA – DONAZIONE DELL’IMMOBILE
Il nuovo art. 16-bis, TUIR, introdotto dal D.L. n.
201/2011, al comma 8, prevede espressamente che in
caso di cessione dell’immobile, le quote di detrazione 36%
residua sono trasferite all’acquirente persona fisica (per
la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le
parti.
Pertanto, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli
interventi per i quali il cedente sta fruendo della
detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo
soltanto se ciò è espressamente previsto; diversamente,
se tale aspetto non viene contrattualmente determinato,
la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente.
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CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
SE VARIANO I BENEFICIARI
DECESSO DEL BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSA
In caso di decesso del soggetto beneficiario
della detrazione, questa “… si trasmette, per
intero, esclusivamente all’erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene” (art. 2,
comma 5, Legge n. 289/2002 e art. 16-bis,
TUIR).
La detenzione materiale e diretta del bene
sussiste se l’erede assegnatario può disporre del
bene immediatamente e liberamente;
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CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
SE VARIANO I BENEFICIARI
DECESSO DEL BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSA
- la disponibilità si ha anche se l’immobile non è stato
adibito a propria abitazione principale (casa al mare).
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in
quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio
piacimento;
- nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a
disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla
detrazione;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile,
la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non
avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
FINITA LOCAZIONE O COMMODATO
La cessazione dello stato di locazione o comodato
non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo
all’inquilino o al comodatario che ha eseguito gli
interventi agevolati, il quale continuerà, quindi, a
fruirne anche nei periodi d’imposta successivi al
termine della detenzione dell’immobile (cfr. C.M.
n.57/E/1998).
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
Gli interventi devono riguardare edifici destinati alla
residenza o singole unità immobiliari residenziali
situati nel territorio nazionale, di qualunque
categoria catastale, anche rurale. Sono esclusi gli
edifici a destinazione produttiva, commerciale e
direzionale.
Per espressa previsione normativa è necessario,
inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati gli
interventi siano “censiti dall’ufficio del catasto”,
oppure sia stato chiesto l’accatastamento.
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
Sono agevolati anche gli interventi sulle “parti comuni”
condominiali. Affinché siano configurabili delle “parti
comuni” condominiali, l’edificio deve essere composto
da più unità abitative funzionalmente autonome, non
essendo richiesta, invece, l’esistenza di una pluralità
di proprietari. Ad esempio, non sono ravvisabili “parti
comuni”, nel caso in cui l’edificio sia costituito da una
sola unità abitativa e dalle relative pertinenze, anche
se distintamente accatastate (R.M. n.167/E/2007).
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
TRASFORMAZIONE DI FABBRICATO STRUMENTALE IN IMMOBILE
A DESTINAZIONE ABITATIVA
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato
rurale strumentale (un fienile) che - a seguito della realizzazione
dell’intervento edilizio - acquisisce la destinazione d’uso abitativo, è
possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta a condizione
che - nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
L’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso
in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla
ristrutturazione edilizia (di cui alla lett.d dell’art.31 della legge
457/1978, ora trasfuso nell’art.3, comma 1, lett.d, D.P.R.
380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento
della destinazione d’uso di edifici, secondo quanto stabilito dalle leggi
regionali e dalla normativa locale.
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA”
La Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E ha
chiarito le modalità per usufruire
dell’agevolazione per gli interventi di
ampliamento previsti dal c.d. “Piano Casa”,
introdotto dall’art. 11 D.L. 112/2008,
realizzati sul patrimonio edilizio esistente.
L'Agenzia delle Entrate ha enucleato le
seguenti tre casistiche:
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA”
1. nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di
fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e
sagoma dell’edificio preesistente;
A seguito delle modifiche all’art. 3 del DPR 380/2001
contenute nell’art. 30, comma 1, lett. a) del DL
69/2013, entrate in vigore dal 21.8.2013 la
detrazione compete anche per la demolizione di un
fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione con la
stessa volumetria, senza che sia necessario rispettare
la stessa sagoma preesistente
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA”
2. nell’ipotesi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento, la
detrazione non spetta in quanto
l’intervento si considera, nel suo
complesso, una nuova costruzione;
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GLI IMMOBILI OGGETTO
DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA”
3. nell'ipotesi di ristrutturazione senza
demolizione dell’edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione
compete solo per le spese riferibili alla parte
esistente in quanto l’ampliamento configura,
comunque, una nuova costruzione.
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici
residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del
Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia). In particolare, la
detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di
manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e
risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali
e sulle loro pertinenze.
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d)
dell’articolo 3 del Dpr 380/2001
(manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia),
effettuati su tutte le parti comuni degli
edifici residenziali.
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
ACQUISTO BOX
Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di
autorimesse e posti auto, possono usufruire della
detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti
auto pertinenziali già realizzati.
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è,
comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra
l’abitazione e il box.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente
alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre
che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione
rilasciata dal venditore.
36
PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
ACQUISTO BOX
In sostanza, l’impresa cedente è tenuta a rilasciare una
specifica attestazione sulle spese detraibili (vedi fac
simile di seguito).
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PER QUALI LAVORI
SPETTANO LE DETRAZIONI
ACQUISTO BOX- CASI PARTICOLARI
l’Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008, ha
chiarito che, in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente
registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio
dell’immobile e nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia pagato prima del rogito,
l’acquisto dell’autorimessa non può beneficiare della detrazione, anche se la
stipula del contratto definitivo è avvenuta nel medesimo periodo d’imposta di
pagamento di tali importi.
Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati
con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo
caso, a parere dell’Agenzia, al momento del pagamento non è ancora
riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla
norma.
Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi
particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula
l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).
38
LA DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E GLI
ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
È prevista una detrazione Irpef del 50% anche per gli
acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati.
In particolare, la detrazione si applica nel caso di
interventi di ristrutturazione riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine
dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile.
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LA DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E GLI
ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà
comunque calcolare la detrazione, indipendentemente
dal valore degli interventi eseguiti, su un importo
forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’abitazione.
ESEMPIO
Il 30 giugno 2013 un contribuente acquista
un’abitazione al prezzo di 200.000 euro. Il costo
forfetario di ristrutturazione è di 50.000 euro
(ossia il 25% di 200.000 euro) . La detrazione (50%
di 50.000 euro) sarà pari a 25.000 euro.
40
ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è
possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge
46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71)
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
41
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER
FRUIRE DELLA DETRAZIONE
1. indicare nella dichiarazione dei redditi i
dati catastali identificativi dell’immobile e, se
i lavori sono effettuati dal detentore
(inquilino/comodatario), gli estremi di
registrazione dell’atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
della detrazione.
42
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER
FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici:
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli
interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di
ripartizione delle spese
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei
lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai
familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni,
eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e
attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
43
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER
FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Comunicazione all’Azienda sanitaria locale
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione
(con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell’intervento da realizzare
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di
responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
- data di inizio dell’intervento di recupero.
La raccomandata è prevista nei casi di cui all'art.99 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
sicurezza), in particolare:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera (es. affidamento successivo di parte dei
lavori ad altra impresa);
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.
Resta inteso che, per i cantieri che non ricadono nei summenzionati casi e quindi non soggetti
all'obbligo di notifica preliminare, l'invio della raccomandata non è previsto.
44
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER
FRUIRE DELLA DETRAZIONE
È
o
-
necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario
postale, da cui risultino:
causale del versamento
codice fiscale del soggetto che paga
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio,
oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni,
autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli
onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate
con altre modalità.
45
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER
FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Altri adempimenti
I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del
bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese
effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che
fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti,
dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei
redditi.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il
contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può
utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del
condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti
gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può
tenere conto ai fini della detrazione.
46
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
47
LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una
detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di
immobili oggetto di ristrutturazione.
Il principale presupposto per avere la detrazione è
l’effettuazione di un intervento di recupero del
patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari
residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali
(per esempio, guardiole, appartamento del portiere,
lavatoi).
48
LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
Le condizioni per poter beneficiare della nuova detrazione
sono sostanzialmente due:
1. l’esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio
edilizio;
2. l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici nuovi
destinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di
recupero.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i
condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la
propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad
arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se
acquistano beni per arredare il proprio immobile.
49
LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
Nella circolare 29/E/2013, l'agenzia delle Entrate ha
ricordato che «in sintesi, la detrazione in esame è
collegata agli interventi» di:
- manutenzione straordinaria (e ordinaria su parti
comuni condominiali),
- di restauro e di risanamento conservativo,
- di ristrutturazione edilizia
su singole unità immobiliari residenziali,
-di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da
eventi calamitosi e di acquisto di abitazioni facenti
parte dei fabbricati completamente ristrutturati da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
50
LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
Un'elencazione che, essendo "di sintesi", sembrava esemplificativa e non
esaustiva.
La Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell'8 novembre 2013,
protocollo 907-48973, ha negato il bonus mobili a un contribuente che
aveva installato un impianto di allarme. Secondo la Dre del Veneto, quelli
indicati nella circolare 29/E/2013 sono gli unici interventi per i quali è
possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili.
Nel corso di Telefisco 2014, poi, anche l'agenzia delle Entrate ha
escluso che gli interventi «relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi»
possano essere considerati lavori che consentono il successivo acquisto di
mobili ed elettrodomestici detraibili al 50 per cento. Questa detrazione
può spettare solo nell'ipotesi in cui le misure di prevenzione, per le loro
particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi
edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dpr
380/2001.
51
LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici, è indispensabile che la data di
inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le
spese.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione
siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da
eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione
preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per
i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
52
LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
La detrazione spetta per le spese sostenute dal
6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di:
- MOBILI NUOVI (tra questi, letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i
materassi e gli apparecchi di illuminazione).
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per
esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di
altri complementi di arredo
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI DI CLASSE
ENERGETICA NON INFERIORE ALLA A+ (A PER I FORNI):
La circolare 29/E fa esplicito riferimento all’allegato 1B del
Dlgs 151/2005, secondo cui rientrano nella categoria, a titolo
esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici
di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
apparecchi per il condizionamento.
Viene inoltre precisato che l’acquisto di grandi elettrodomestici
sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per
quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta
energetica.
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
Tra le spese da portare in detrazione si possono
includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni
acquistati.
Inoltre, il vincolo che deve sussistere tra l’acquisto
di mobili o elettrodomestici e l’immobile oggetto di
ristrutturazione riguarda il bene nel suo complesso e
non il singolo ambiente oggetto di intervento edilizio.
È possibile procedere alla manutenzione straordinaria
del bagno, beneficiando della detrazione del 50%
sull’acquisto dei mobili del salotto o della cucina
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
IMPORTO DETRAIBILE
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto
in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata
sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito,
complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare,
comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio
oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più
unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
IMPORTO DETRAIBILE 2014
La Legge di Stabilità 2014 introduce un ulteriore limite: la nuova
versione dell’articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 prevede,
infatti che le spese del bonus arredo non possono essere
superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui
sono collegate.
Tale previsione veniva successivamente eliminata, ancor prima
della sua entrata in vigore, ad opera del D.L. n. 151/2013 (c.d.
“Decreto salva Roma-bis”); l’unico limite relativo al bonus arredo
tornava quindi ad essere quello della spesa massima (€ 10.000).
Tuttavia, il D.L. n. 151/2013 non è stato convertito in Legge; di
conseguenza, le disposizioni ivi contenute hanno perso ogni
effetto, facendo tornare in vigore il doppio limite previsto dalla
Legge di stabilità.
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
IMPORTO DETRAIBILE 2014
Nella versione 2014 del bonus arredo, pertanto, vi
sono due limiti di cui bisogna tenere conto; le spese
sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
non possono infatti essere superiori:
- a quelle sostenute per l’intervento di recupero del
patrimonio edilizio;
- e, in ogni caso, ad € 10.000,00.
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
PAGAMENTO
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la
detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici
occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali,
sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata
da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di
ristrutturazione)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è effettuato.
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
PAGAMENTO
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento
delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte
di credito o carte di debito. In questo caso, la data di
pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da
parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e
non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare
stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento.
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LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E
DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Il contribuente deve conservare:
- la documentazione attestante il pagamento
(ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta
transazione, per i pagamenti con carta di
credito o di debito, documentazione di
addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la
natura, la qualità e la quantità dei beni e dei
servizi acquisiti.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)
ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione è stata confermata:
- nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2014.
- nella misura del 50% per le spese che saranno effettuate
nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016)
l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale
(del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni
edilizie.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta
sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul
reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono lavori
di:
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che annovera
tutti gli interventi,o insieme sistematico di interventi, che
incidano sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando
la maggiore efficienza energetica richiesta dalla normativa di
riferimento. Dette opere godono del limite massimo
di detrazione pari a 100.000 euro a intervento;.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
interventi sugli involucri degli edifici, che
ricomprendono tutte le opere riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali – quali coperture e pavimenti, finestre
comprensive di infissi –, con un limite massimo
della detrazione pari a 60.000 euro;
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda, per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università, sempre con
un limite massimo della detrazione pari a 60.000
euro;
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale, con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione oppure con pompe
di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermicia bassa entalpia,con un limite massimo
della detrazione pari a 30.000 euro;
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
sostituzione di scaldacqua tradizionali
con quelli a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda
sanitaria, sempre con il limite
massimo della detrazione pari a
30.000 euro.
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I SOGGETTI BENEFICIARI
Tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia,
anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento possono
accedere all’agevolazione e quindi:
a. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni;
b. i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano esse
persone fisiche, società di persone, società di capitali;
c. le associazioni tra professionisti;
d. tutti gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale.
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I SOGGETTI BENEFICIARI
Tra i soggetti sopra elencati devono intendersi
compresi anche i familiari conviventi con il possessore
o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado) che sostengono materialmente le spese
per la realizzazione dei lavori. Tale specifica facoltà
non opera però nei casi in cui i lavori sono eseguiti su
immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione del familiare convivente possessore o
detentore dell’immobile.
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I SOGGETTI BENEFICIARI
L’Agenzia delle entrate, anche nell’ultima circolare n.
29/E del 18 settembre 2013 ha ribadito che
l’agevolazione spetta solo ai soggetti che utilizzano
effettivamente gli immobili oggetto di intervento e
quindi:
a. per le persone fisiche tutti i titolari di un diritto
reale sull’immobile;
b. i condomini per gli interventi sulle parti comuni;
c. gli inquilini per le unità locate ovvero coloro che
fruiscono dell’immobile in comodato.
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I SOGGETTI BENEFICIARI
Per quanto attiene alle società, l’agevolazione non è
ammessa per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica su immobili “merce”, cioè
beni che rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa
e quindi non rientrati tra i beni strumentali: quindi
una società che esercita l’attività di intermediazione
o gestione immobiliare non potrà fruire della
detrazione per le spese relative a immobili locati o
compravenduti.
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I SOGGETTI BENEFICIARI
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il
contribuente finanzia la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione energetica
mediante un contratto di leasing. In tale
ipotesi, la detrazione spetta al contribuente
stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo
sostenuto dalla società di leasing. Pertanto,
non assumono rilievo, ai fini della detrazione,
i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
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I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE
L’Agenzia ha chiarito altresì il riferimento di legge alle
“spese sostenute” in termini di imputazione affermando
che:
per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni, e gli enti non commerciali, dovrà farsi
riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data
dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data
di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
pertanto un intervento ammissibile iniziato a maggio
2013, con pagamenti in acconto a maggio, luglio e
settembre 2013 comporta l’applicazione dell’aliquota del
55% per il pagamento di maggio e dell’aliquota del 65%
per i pagamenti di luglio e settembre; mentre per il
saldo si applicherà l’aliquota corrispondente;
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I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE
per le imprese individuali, le società e gli
enti commerciali dovrà farsi riferimento al
criterio di competenza e, quindi, alla data di
ultimazione della prestazione,
indipendentemente dalla data di avvio degli
interventi cui le spese si riferiscono e
indipendentemente dalla data dei pagamenti.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è
che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e
su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti,
di qualunque categoria catastale, anche se rurali,
compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o
professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita
dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di
accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta
comunale (Ici/Imu), se dovuta.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa
l’installazione dei pannelli solari, l'edificio deve
essere già dotato di impianto di riscaldamento,
anche negli ambienti interessati dall’intervento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi per il
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a
5 kW.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il
periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione
residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo
titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto
di trasferimento.
Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito
della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo
stesso.
Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al
comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o
comodato.
Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Per godere delle agevolazioni per il miglioramento energetico
degli edifici il beneficiario – sia persona fisica, condominio o
impresa – deve inviare all’Enea
un attestato di prestazione energetica.
Un adempimento che non riguarda però:
a. la sostituzione degli infissi;
b. le caldaie a condensazione;
c. i pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria.
In questi è sufficiente farsi rilasciare dal produttore
l’asseverazione tecnica e compilare e inviare all’Enea la
modulistica semplificata (Allegato F) compilabile online
direttamente sul sito dell’Enea (www. acs.enea.it).
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
L’attestato di prestazione energetica dev’essere redatto
nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 192/2005
«Rendimento energetico nell’edilizia» e rilasciato da
esperti qualificati e indipendenti.
Gli oneri per la certificazione rientrano comunque tra le
spese ammesse a detrazione fiscale.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
a. un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato ovvero la
certificazione del produttore che attesti il valore della
trasmittanza dei nuovi infissi nel rispetto dei valori limite
citati;
b. un documento che definisca il valore di trasmittanza dei
vecchi infissi redatto dal tecnico o dal
produttore/installatore.
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa
dal direttore dei lavori ed esplicitata nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
I PANNELLI SOLARI
Per quanto attiene all’installazione di pannelli solari,
l’asseversazione del produttore dovràinvece certificare il
rispetto dei seguenti requisiti:
a. garanzia di almeno cinque anni per i pannelli solari e i
bollitori impiegati e di almeno due anni per gli accessori e i
componenti elettrici e elettronici;
b. certificazione di conformità dei pannelli allenorme
UniEn12975 o Uni En12976, certificati da un organismo di un
Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
c. esecuzione dell’installazione degli impianti in conformità ai
manuali d’installazione dei principali componenti.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per gli impianti di climatizzazione di
potenza inferiore o uguale a 100 Kw basta
l’asseverazione dal produttore. Sopra i
100 Kw è necessaria anche quella
dell’installatore.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre
trasmettere all’Enea:
- copia dell’attestato di certificazione o di
qualificazione energetica (allegato A del decreto)
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto),
relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica,
attraverso il sito www.acs.enea.it.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
ADEMPIMENTI
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine
per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il
giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione
dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di
intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente
può provare la data di fine lavori con altra
documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o
dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è
ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del
contribuente resa in sede di autocertificazione.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo
d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una
comunicazione.
La comunicazione deve essere presentata in via
telematica (anche mediante intermediari abilitati)
entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel
quale i lavori hanno avuto inizio (31 marzo).
Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi
d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono
terminati.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Il modello non va presentato:
- se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo
periodo d’imposta
- se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce
non sono state sostenute spese.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del
modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non
comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste
violazioni, tuttavia, si applica la sanzione da 258 a 2.065
euro.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda
che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono
effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante
bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece
esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico
bancario o postale. In tal caso, la prova delle
spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Nel modello di versamento con bonifico bancario o
postale vanno indicati:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
(ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è
espressamente escluso per i contribuenti esercenti
attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo
pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per
la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini
del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo
cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per
i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni
e, per i beni mobili, alla data di consegna o
spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data
in cui si verifica l’effetto traslativo.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Adempimenti per gli interventi in leasing
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di
riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E
del 23 aprile 2010. In particolare, ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e,
pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o
postale
- gli adempimenti documentali (comunicazione all’Agenzia delle Entrate
per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda
informativa all’Enea) devono essere assolti dal contribuente che
usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una
documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di
riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si
calcola la detrazione.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Documenti da conservare
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed
esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta,
la documentazione relativa agli interventi realizzati. In
particolare, va conservato:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico
abilitato
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della
raccomandata postale all’Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la
ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato
effettuato il pagamento.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Documenti da conservare
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti
comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente
esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della
tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve
essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
L’Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere
l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la
corretta applicazione della detrazione d’imposta.
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