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NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012

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NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012
Il nuovo sistema previdenziale forense
dopo l’art. 24, comma 24 della L.
214/2011
SIMULAZIONE DI CALCOLO DI PENSIONE DI VECCHIAIA PER UN IPOTETICO
NUOVO ISCRITTO ALLA CASSA
IPOTESI
Anno di nascita
Anno di iscrizione alla Cassa
Ipotesi demografiche
Tasso medio annuo di capitalizzazione
1977
2013
Tavole di sopravvivenza Istat 2007
1,00%
SITUAZIONE ANTE RIFORMA 2010
TIPOLOGIA
DI
ISCRITTO
Reddito
minimo
Reddito
metà
tetto
Reddito al tetto
Età al
pensionamento
65 ANNI
Anzianità al
pensionamento
30 ANNI
Reddito
medio
Montante
contributi
€ 15.000
Importo
annuo
di
pensione
€ 11.206
Grado di
copertura
Tasso di
sostituzione
€ 77.750
Valore
capitale
della
pensione
€ 221.840
35,0%
74,71%
€ 47.000
€ 24.668
€ 241.964
€ 488.332
49,5%
52,48%
€ 94.000
€ 43.878
€ 483.927
€ 868.634
55,7%
46,68%
Reddito
medio
Montante
contributi
Tasso di
sostituzione
€ 139.354
Valore
capitale
della
pensione
€ 184.746
Grado di
copertura
€ 15.000
Importo
annuo
di
pensione
€ 11.206
75,4%
74,71%
€ 47.000
€ 24.675
€ 364.194
€ 406.801
89,5%
52,50%
€ 94.000
€ 46.883
€ 728.338
€ 772.921
94,2%
49,88%
NORMA VIGENTE
TIPOLOGIA
DI
ISCRITTO
Reddito
minimo
Reddito
metà
tetto
Reddito al tetto
Età al
pensionamento
70 ANNI
Anzianità al
pensionamento
35 ANNI
Le motivazioni della Riforma del 2010
1. Necessità di dimostrare la sostenibilità nell’arco di
30 anni (l. 296/2006);
2. Necessità di dare un grado di copertura delle
pensioni più alto di quello precedente;
3. Necessità di ripagare (o perlomeno di non aggravare
ulteriormente) il debito previdenziale maturato nei
decenni precedenti;
4. Necessità di maggiore equità intergenerazionale.
Sintesi della Riforma del 2010
Pensione di vecchiaia (NORME NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA
DEL 2012):
• A regime, nel 2021,
contribuzione.
si andrà in pensione a 70 anni e 35 anni di
• E’ data però la possibilità di andare in pensione prima, ma con almeno 65
anni di età, prevedendo una diminuzione per ogni mese di anticipazione
rispetto ai 70 anni dello 0,41 % (4,92 % annuo).
• Non vi sarà alcuna decurtazione qualora a partire dai 65 anni si siano già
raggiunti almeno 40 anni di contribuzione.
Regime transitorio pensione di vecchiaia (NORME NON
MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012)
•
Dal 1/1/2011 al 31/12/2013:
66 anni di età e 31 anni effettiva iscrizione e contribuzione
•
Dal 1/1/2014 al 31/12/2016:
67 anni di età e 32 anni effettiva iscrizione e contribuzione
•
Dal 1/1/2017 al 31/12/2018:
68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
•
Dal 1/1/2019 al 31/12/2020:
69 anni di età e 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
•
Dal 1/1/2021:
70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Pensione di anzianità (NORME NON MODIFICATE DALLA MINI
RIFORMA DEL 2012)
•
A regime, nel 2020, si andrà in pensione di anzianità a 62 anni di età (ante Riforma
il requisito era di 58 anni) e con 40 anni di contributi (ante Riforma il requisito era
di 35 anni).
•
La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, non consente la
prosecuzione dell’attività lavorativa e presuppone pertanto la cancellazione
dall’albo.
•
Il sistema per il raggiungimento di 40 anni di contribuzione a 62 anni di età è il
riscatto (L. 141/1992) di:
- 4 anni di laurea;
- servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni;
- servizio civile per un massimo di 2 anni;
- periodo di praticantato con o senza abilitazione al patrocinio per max 3 anni.
Regime transitorio pensione di anzianità (NORME
NON MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012)
• Dal 1/1/2012 al 31/12/2013:
58 anni di età e 36 anni effettiva iscrizione e contribuzione
• Dal 1/1/2014 al 31/12/2015:
59 anni di età e 37 anni effettiva iscrizione e contribuzione
• Dal 1/1/2016 al 31/12/2017:
60 anni di età e 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
• Dal 1/1/2018 al 31/12/2019:
61 anni di età e 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
• Dal 1/1/2020:
62 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Contribuzione alla Cassa (NORME PARZIALMENTE
MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA DEL 2012)
Gli avvocati non pensionati iscritti alla Cassa devono versare:
•
Contributo soggettivo:
- 13 % fino al tetto massimo pensionabile (attualmente €.91.500,00, nel 2013 sarà
di €. 94.000,00);
- 3 % sulle eccedenze del reddito netto superiore al tetto massimo pensionabile;
•
Contributo modulare obbligatorio:
- 1 % sul tetto massimo pensionabile;
•
Contributo integrativo:
- 4 % sul volume d’affari i.v.a.;
•
Contributo di maternità:
- viene fissato di anno in anno dalla Cassa
• I praticanti abilitati al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla Cassa
con decorrenza anteriore al compimento del 35 anno di età hanno diritto
alla riduzione del 50 % del contributo soggettivo minimo di base e
modulare per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa;
• I praticanti abilitati al patrocinio e gli avvocati per i primi 5 anni di
iscrizione alla Cassa coincidenti con i primi 5 anni di iscrizione all’Albo
sono esonerati dal versamento del contributo integrativo minimo e
pertanto versano solo l’effettivo 4 %;
Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla cassa devono
versare:
• Contributo soggettivo:
- 7 % fino al tetto massimo pensionabile (attualmente
€.91.500,00, nel 2013 sarà di €. 94.000,00);
- 3 % sulle eccedenze del reddito netto superiore al tetto
massimo pensionabile;
• Contributo integrativo:
- 4 % sul volume d’affari i.v.a.;
• Contributo di maternità:
- viene fissato di anno in anno dalla Cassa
Pensione
modulare
volontaria
(NORME
PARZIALMENTE MODIFICATE DALLA MINI RIFORMA
DEL 2012)
Che cosa è
•
A partire dal 2011 (dichiarazione anno 2010) è possibile creare
anche una quota di “pensione modulare” da sommare a quella
ordinaria.
• Tale quota è calcolata secondo il criterio contributivo.
• E’ finanziata con versamenti volontari (dall’1 % al 9 %).
• La percentuale si calcola, come per gli altri contributi previdenziali
sul tetto massimo pensionabile anno per anno vigente (attualmente
€.91.500,00, nel 2013 sarà di €.94.000,00).
• L’adesione avviene attraverso espressa opzione,
ogni anno, in via telematica, in sede di redazione del
Modello 5 entro il 30/9; una volta effettuata l’adesione,
questa può essere rettificata sia in diminuzione che in
aumento (da quest’anno).
• Il versamento deve poi essere effettuato entro il
31/12 dell’anno della dichiarazione attraverso il MAV
prodotto sul sito della Cassa.
• La quota di pensione modulare avrà la stessa
decorrenza prevista per la pensione di base.
I vantaggi della pensione modulare
•
È integralmente deducibile dal reddito;
•
Viene determinata secondo il criterio del calcolo contributivo;
•
Il montante versato viene interamente retrocesso e rivalutato annualmente in
base al 90 % del rendimento mediamente ottenuto dalla Cassa dall’impiego delle
risorse patrimoniali con un minimo garantito dell’1,5 % annuo;
•
La parte relativa al versamento volontario può essere versata solo negli anni che si
desiderano e nella percentuale voluta.
.
In caso di pensionamento anticipato o di premorienza con diritto a pensione
indiretta, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione a differenza di
quanto previsto per la pensione di base (la reversibile è il 60 % della pensione in
caso di esistenza del solo coniuge; 80 % con un figlio minore; 100 % con due figli
minori): quello che si versa lo si riavrà integralmente
LE MOTIVAZIONI DELLA MINI
RIFORMA DEL 2012
• Art. 24, comma 24, l. 214/2011: necessità di dimostrare la
sostenibilità patrimoniale e previdenziale a 50 anni entro il
30/9/2012;
• Impossibilità di usare il patrimonio accumulato per tale
dimostrazione;
• Possibilità di utilizzare solo il rendimento sul patrimonio;
• In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio (sia esso
solo patrimoniale o previdenziale)
si deve passare
immediatamente al sistema contributivo e per due anni verrà
applicato un contributo di solidarietà dell’1 % a carico degli
avvocati pensionati ( che sono quelli che come abbiamo visto
hanno maggiormente goduto del sistema vigente fino ad
oggi);
SCELTA CHE SI E’ PRESENTATA ALLE
CASSE PRIVATE
• A) adeguare il proprio sistema (nel nostro caso di tipo
«retributivo») al fine di ossequiare alla richiesta di
sostenibilità a 50 anni;
• B) passare ad un sistema «contributivo» studiato ad hoc per la
Cassa Avvocati;
• C) non fare alcunchè e farsi imporre il sistema contributivo
pubblico.
VANTAGGI RETRIBUTIVO
• Consente (in astratto) anche a chi ha la sfortuna di
guadagnare di meno di godere in futuro di una pensione
dignitosa;
• Consente (almeno nel breve termine) di meglio governare il
debito previdenziale creato dai nostri predecessori. Come
abbiamo visto chi guadagna di più prenderà di meno; ciò
permette non solo di integrare le pensioni di chi guadagna di
meno, ma anche di ripagare il «debito pregresso» ossia il
debito creato da chi è andato in pensione prima del 2010 e
da chi andrà entro il 2021 (sfruttando i benefici del
precedente sistema secondo il principio del «pro rata»).
SVANTAGGI RETRIBUTIVO
• Per i redditi più alti, si versa di più di quanto si
percepirà con la pensione;
• Per i redditi più bassi si versa di meno di
quanto si otterrà con la pensione: ciò creerà
debito previdenziale che qualcuno dovrà in
futuro pagare;
VANTAGGI CONTRIBUTIVO
• Permette di scegliere l’aliquota contributiva di anno
in anno seppur all’interno di una predeterminata
forbice;
• Permette di scegliere a che età andare in pensione
seppur all’interno di una predeterminata forbice;
• Permette di evitare che si crei debito previdenziale:
ciò che uno versa alla fine riceverà con l’assegno
della pensione;
• Permette di controllare con chiarezza la rivalutazione
del proprio montante pensione;
SVANTAGGI CONTRIBUTIVO
• Determina(va) pensioni più basse;
• Rende più difficile l’attuazione dei
principi di solidarietà ed assistenza cui è
informata la nostra Cassa di Previdenza e
il ripianamento del «debito pregresso»;
La scelta del Comitato dei Delegati
• Il 5/9/2012 il Comitato dei Delegati, a
stragrande maggioranza, ha scelto di rimanere
nel
sistema
retributivo
modificando
solamente alcune norme della Riforma del
2010;
• La nuova mini riforma previdenziale ha
consentito di redigere un bilancio attuariale a
50 anni che rispetti gli obbiettivi fissati dall’art.
24, comma 24 della L. 214/2011;
LA MINI RIFORMA DEL 2012
• Eliminazione del contributo modulare obbligatorio
dell’1 % (quota pensione contributiva obbligatoria);
• Passaggio dal 13 % al 14 % del contributo soggettivo;
• Aumento delle annualità utili al fine del calcolo della
pensione: l’assegno verrà calcolato su tutti i 35 anni
di contribuzione;
• Aumento del contributo soggettivo: a) al 14,5 % (7,25
% per i pensionati attivi) dal 2017; b) al 15 % (7,50 %
per i pensionati attivi) dal 2021;
• Conferma definitiva del contributo integrativo
al 4 %;
• Fissazione di un unico coefficiente di
rivalutazione della pensione: 1,4 %;
SIMULAZIONE DI CALCOLO DI PENSIONE DI VECCHIAIA PER UN IPOTETICO NUOVO ISCRITTO ALLA CASSA
IPOTESI
Anno di nascita
Anno di iscrizione alla Cassa
Ipotesi demografiche
Tasso medio annuo di capitalizzazione
1977
2013
Tavole di sopravvivenza Istat 2007
1,00%
SITUAZIONE ANTE RIFORMA 2010
TIPOLOGIA DI
ISCRITTO
Reddito minimo
Reddito metà tetto
Reddito al tetto
Età al
pensionamento
Anzianità al
pensionamento
65 ANNI
30 ANNI
Età al
pensionamento
Anzianità al
pensionamento
70 ANNI
35 ANNI
Reddito medio
Importo annuo
di pensione
Montante
contributi
Valore capitale
della pensione
Grado di
copertura
€ 15.000
€ 47.000
€ 94.000
€ 11.206
€ 24.668
€ 43.878
€ 77.750
€ 241.964
€ 483.927
€ 221.840
€ 488.332
€ 868.634
35,0%
49,5%
55,7%
Reddito medio
Importo annuo
di pensione
Montante
contributi
Valore capitale
della pensione
Grado di
copertura
€ 15.000
€ 47.000
€ 94.000
€ 11.206
€ 24.675
€ 46.883
€ 139.354
€ 364.194
€ 728.338
€ 184.746
€ 406.801
€ 772.921
75,4%
89,5%
94,2%
NORMA VIGENTE
TIPOLOGIA DI
ISCRITTO
Reddito minimo
Reddito metà tetto
Reddito al tetto
INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE DI PREVIDENZA
TIPOLOGIA DI
ISCRITTO
Reddito minimo
Reddito metà tetto
Reddito al tetto
Età al
pensionamento
Anzianità al
pensionamento
70 ANNI
35 ANNI
Reddito medio
Importo annuo
di pensione
Montante
contributi
Valore capitale
della pensione
Grado di
copertura
€ 15.000
€ 47.000
€ 94.000
€ 11.206
€ 24.675
€ 46.883
€ 147.269
€ 398.887
€ 797.775
€ 184.746
€ 406.801
€ 772.921
79,7%
98,1%
103,2%
SIMULAZIONE DI CALCOLO DI PENSIONE DI VECCHIAIA PER UN IPOTETICO NUOVO ISCRITTO ALLA CASSA
IPOTESI
Anno di nascita
Anno di iscrizione alla Cassa
Ipotesi demografiche
Tasso medio annuo di capitalizzazione
1977
2013
Tavole di sopravvivenza Istat 2007
1,50%
SITUAZIONE ANTE RIFORMA 2010
TIPOLOGIA DI
ISCRITTO
Reddito minimo
Reddito metà tetto
Reddito al tetto
Età al
pensionamento
Anzianità al
pensionamento
65 ANNI
30 ANNI
Età al
pensionamento
Anzianità al
pensionamento
70 ANNI
35 ANNI
Reddito medio
Importo annuo
di pensione
Montante
contributi
Valore capitale
della pensione
Grado di
copertura
€ 15.000
€ 47.000
€ 94.000
€ 11.206
€ 24.668
€ 43.878
€ 83.711
€ 261.119
€ 522.238
€ 208.927
€ 459.906
€ 818.071
40,1%
56,8%
63,8%
Reddito medio
Importo annuo
di pensione
Montante
contributi
Valore capitale
della pensione
Grado di
copertura
€ 15.000
€ 47.000
€ 94.000
€ 11.206
€ 24.675
€ 46.883
€ 152.506
€ 398.566
€ 797.132
€ 175.544
€ 386.538
€ 734.423
86,9%
103,1%
108,5%
NORMA VIGENTE
TIPOLOGIA DI
ISCRITTO
Reddito minimo
Reddito metà tetto
Reddito al tetto
INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE DI PREVIDENZA
TIPOLOGIA DI
ISCRITTO
Reddito minimo
Reddito metà tetto
Reddito al tetto
Età al
pensionamento
Anzianità al
pensionamento
70 ANNI
35 ANNI
Reddito medio
Importo annuo
di pensione
Montante
contributi
Valore capitale
della pensione
Grado di
copertura
€ 15.000
€ 47.000
€ 94.000
€ 11.206
€ 24.675
€ 46.883
€ 161.168
€ 436.222
€ 872.443
€ 175.544
€ 386.538
€ 734.423
91,8%
112,9%
118,8%
LA CASSA E’ ESOSA?
CATEGORIA
AVVOCATI
INGEGNERI
MEDICI e
ODONTOIATRI
COMMERCIALI
STI
NOTAI
Gestione
separata INPS
CONTRIBUTI
14 %
14,5%
19,5% - 33%
11% - 100%
40%
27,72%
Fly UP