Sistema delle fonti(XVI-XVIIIs.) - Sezione di Storia del diritto
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Sistema delle fonti(XVI-XVIIIs.) - Sezione di Storia del diritto
Il sistema delle fonti (XVI-XVIII) Diritti locali e diritto comune Il sistema delle fonti dell’età moderna si snoda tendenzialmente su tre livelli Legislazione regia Diritto statutario o consuetudinario Diritto comune come diritto sussidiario, con ruolo incontrastato, sebbene eroso, fino alla fine dell’ancien régime Cresce l’incidenza della legislazione regia, a danno del diritto statutario o consuetudinario e del diritto comune Ambiguità del concetto di diritto comune Legge regia ora considerata diritto speciale ora diritto comune, norma territoriale estesa a tutto lo Stato (Gabriele Verri) Ruolo importante delle supreme magistrature: le decisioni hanno l’efficacia di un ‘precedente’ di fatto; le magistrature inferiori tendenzialmente le osservano, con effetto di uniformità giurisdizionale nello Stato Italia V. supra Unica eccezione significativa: la Repubblica di Venezia, che non include nel sistema ufficiale delle fonti il diritto comune potenziando l’arbitrio del magistrato (Avogaria e Quarantia) Francia Distinzione tra pays de droit écrit e pays de droit coutumier, autorizzati da Filippo il Bello (1312) ad usare il diritto romano come consuetudine Vicende del processo di redazione delle coutumes: formazione del droit commun coutumier Ordonnances secentesche e settecentesche (v. supra) Germania Istituzione del Tribunale federale, Reichskammergericht (1495): obbligo di giudicare secondo il diritto comune (v. supra), ma anche secondo le consuetudini tedesche, tuttavia di prova difficile Adeguamento delle Corti inferiori alle decisioni in ultima istanza Regolamento del notariato (1512): richiama il diritto comune Carolina (1532): diritto penale, ordinato, richiama il diritto comune Recezione del diritto romano nella forma dell’usus modernus pandectarum (v. supra) Crisi del diritto comune Crisi del sistema: Compresenza di fonti concorrenti, controverse e farraginose Latitudine dei poteri assegnati al giudice Latitudine dell’attività interpretativa, sempre più criticata dall’ideologia antigiurisprudenziale Punti di approdo: riforme asburgiche e rivoluzione francese fino ai codici, nel loro contenuto antigiurisprudenziale Certezza del diritto = legge dello Stato (positivismo giuridico e legislativo) Diritto patrio Categoria ‘convenzionale’ per indicare all’interno di ciascun ordinamento l’insieme delle fonti contemporaneamente vigenti e diversificate per ciascuno Stato (es.: diritto piemontese, diritto toscano, diritto lombardo ecc.) In Germania Heinecke scrive gli Elementa iuris germanici (1746) In Olanda Vinnen scrive le Istituzioni (In quatuor libros Institutionum commentarius)giustinianee rimodellate con esemplificazioni tratte dalla prassi locale Riforme universitarie Anche l’insegnamento del diritto si adegua a queste trasformazioni tra Sei e Settecento: si istituiscono nuove discipline come quella dello ius hodiernum (nell’area tedesca, olandese e svedese) Nella seconda metà del Settecento si realizzano in Italia riforme incisive, che rappresentano i nuovi orientamenti culturali e si discostano dal modello bolognese: si istituiscono nuove discipline (diritto patrio, diritto naturale pubblico, con opere dedicate ai singoli diritti nazionali Riforme a Pavia: 1771-1773 e anni seguenti Riforme a Modena Riforme a Padova Crisi del diritto comune e diritto patrio Ludovico Antonio Muratori, autore de I difetti della giurisprudenza (1742): giudizio critico sulla giurisprudenza del tempo, della quale individua difetti intrinseci (ineliminabili come l’’impossibile’ chiarezza delle norme e previsione di ogni caso ) ed estrinseci (eliminabili, come la selva di fonti e di opinioni, arbitrium) Rimedio: intervento ‘parziale’ del legislatore Critiche rivolte dall’ambiente forense: Un esempio ne è Francesco Rapolla, fiducioso invece nel ruolo benefico della dottrina