solo consensuale Di fronte all`Ufficiale dello Stato Civile
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solo consensuale Di fronte all`Ufficiale dello Stato Civile
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA’ – CB6 WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.GOV.IT FORUM PROFESSIONALE – COMUNITA’ DI MESTIERE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TITOLO S E P A R A Z I O N E E D I V O R Z I O D A L L ’ A V V O C A T O E/O DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE ISTRUZIONI PER L’USO. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 55/2015 BUROLO – 27.10.2015 CIRIE’ – 3.11.2015 SUSA – 4.11.2015 PINEROLO – 5.11.2015 CHIVASSO – 18.11.2015 TORINO – 2.12.2015 Esperto Silvia CORNETTO – Responsabile Ufficio Stato Civile del Comune di Collegno e Presidente provinciale ANUSCA LE NOVITA’ In sintesi sarà possibile separarsi scegliendo tra queste tre opzioni: o divorziare, 1. Come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario; 2. Di fronte ad un avvocato (art. 6) – solo consensuale 3. Di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) – solo consensuale LEGGE N. 55 DEL 6.5.2015 La legge sopra indicata è entrata in vigore il 26 maggio 2015. E’ stata definita la legge del «divorzio breve», in realtà la modifica non riguarda il divorzio bensì i termini per la sua proposizione, che sono stati ridotti rispetto a quanto accadeva in passato nella separazione. I presupposti rimangono invariati; infatti occorre comunque la previa pronuncia della separazione, pertanto rimangono invariati interventi preventivi che sono: • Sentenza giudiziale di separazione passata in giudicato • Verbale di separazione consensuale omologato • Dichiarazione di separazione resa di fronte all’ufficiale dello stato civile • Convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati relativa alla separazione QUANDO PROPORRE LA DOMANDA? Per proporre la domanda di divorzio occorre comunque che siano trascorsi i termini: • Dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale sia nel caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale • Dalla data di accordo dei coniugi reso con dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile • Dalla data di sottoscrizione, che viene definita data certificata, della convenzione di negoziazione relativa alla separazione personale. Pertanto, sarà possibile proporre domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: • Dopo 6 mesi dalla separazione consensuale • Dopo 1 anno dalla separazione giudiziale FACCIAMO UN ESEMPIO 1. I coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale in data 15 MARZO 2015. 2. In data 15 APRILE 2015 confermano l’accordo di separazione e gli effetti giuridici della separazione decorrono dal 15 MARZO 2015, quindi il termine per la proposizione della domanda di divorzio deve essere calcolato dal 15 MARZO 2015. 3. In data 16 SETTEMBRE 2015 i coniugi possono ripresentarsi all’ufficiale di stato civile per rendere la dichiarazione consensuale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 4. Gli effetti giuridici decorreranno dal 16 SETTEMBRE 2015, ovviamente solo dopo che tale accordo sarà stato confermato di fronte all’ufficiale di stato civile decorso almeno un mese. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE La nuova legge ha anticipato lo scioglimento della comunione legale. In precedenza i coniugi erano in regime di comunione sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale. Questo stava a significare che essi non potevano procedere all’effettuazione di acquisti, in quanto destinati inesorabilmente a ricadere in comunione con la persona, oltre tutto, con cui si era in una situazione talvolta di pesante conflitto. Dal 26 maggio 2015 l’art. 191 c.c. viene modificato, ed inserito dopo il primo comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AI FINI DELL’ANNOTAZIONE DELLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE». E ALLORA, COSA SUCCEDE? L’Ufficiale di Stato Civile, quindi, non si limiterà più ad annotare sull’atto di matrimonio con la formula 175 bis, la sentenza di separazione giudiziale o la sentenza che omologa la separazione consensuale, ma dovrà annotare lo scioglimento della comunione, che avverrà alla data dalla quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati. La Cancelleria del Tribunale trasmetterà un’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati con la conseguenza dello scioglimento della comunione. In attesa del testo della formula, approvato dal Ministero dell’Interno, l’annotazione potrebbe essere la seguente: «Con ordinanza del Tribunale di ………….. in data …………… i coniugi sono autorizzati a vivere separati dal ………….. con il conseguente scioglimento della comunione legale». QUALI CAMBIAMENTI PER GLI ISTITUTI DELL’ART. 6 E DELL’ART. 12 L. 162/2014? L’art. 191 del c.c. modificato, non regolamenta in modo esplicito lo scioglimento della comunione nei casi di cui all’art. 6 e 12 della legge 162/2014. Per pura dottrina probabilmente la comunione legale si dovrebbe sciogliere in entrambi i casi quando la coppia sottoscrive l’accordo davanti agli avvocati o davanti all’ufficiale di stato civile. Fino a quando il legislatore non si pronuncerà sulla eventuale necessità di procedere ad analoga annotazione anche in caso di accordo davanti agli avvocati o davanti all’ufficiale di stato civile, applicheremo in modo letterale la norma ed annoteremo solamente sull’atto di matrimonio lo scioglimento della comunione legale comunicata dalla Cancelleria a seguito di pronunzia di separazione in sede giudiziale. ART. 6 «Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» Questo articolo è già in vigore dal 13 settembre 2014, tuttavia con la legge di conversione (cioè dall’11.11.2014) sono state introdotte alcune novità essenziali. DEFINIZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA L’art. 2 della legge in esame ci aiuta a capire di cosa si tratta: Tale articolo recita testualmente: «La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 2.2.2001 n. 96». Si tratta in pratica di un accordo sottoscritto dalle parti in lite con il quale convengono di cooperare per risolvere una controversia, attraverso l’assistenza degli avvocati. IL CONTENUTO 1. Deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità 2. Deve essere conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Quindi non sarà possibile un solo avvocato che assiste entrambi i coniugi. 3. Gli avvocati devono certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, sotto la propria responsabilità professionale 4. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita 5. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale 6. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme di legge LA PROCEDURA PASSO PER PASSO COSA DEVE FARE L’AVVOCATO 1. I coniugi devono recarsi da un avvocato e conferirgli l’incarico (il nuovo testo di legge prevede almeno un avvocato per parte. Lo stesso avvocato non può assumere la difesa di entrambi). A tale proposito, la circolare n. 6/2015 conferma che la convenzione di negoziazione assistita è conclusa con «l’assistenza di almeno un avvocato per parte». 2. Ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Infatti «E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita» 3. L’avvocato formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione. Tale invito, a norma dell’art. 4, deve: a) indicare l’oggetto della controversia b) contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese per il giudizio. Significa che, in caso di separazione giudiziale, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. In seguito, l’Avvocato: 1. Dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi 2. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. SE LA COPPIA NON HA FIGLI In mancanza di: • Figli minori • Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 • Figli maggiorenni non autosufficienti L’accordo sottoscritto deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale competente che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il NULLA OSTA per gli adempimenti. Ciò sta a significare che per poter essere trascritto nei registri di stato civile, tale accordo dovrà essere presentato, sempre tramite Avvocato, munito del NULLA OSTA DA PARTE DEL PROCURATORE. QUINDI 1. L’Avvocato trasmette al Procuratore della Repubblica la convenzione 2. Il Procuratore accerta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge 3. Se lo stesso non ravvisa irregolarità emette un nulla osta che consente all’avvocato, una volta acquisito il nulla osta la consegna, entro 10 giorni a pena di sanzione pecuniaria, all’Ufficiale dello Stato Civile. 4. L’Ufficiale dello Stato Civile riceverà da parte anche di un solo avvocato l’accordo autorizzato ai fini dei conseguenti adempimenti (Circolare 6/2015). SE LA COPPIA HA FIGLI In caso, invece, di presenza di: • Figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (L. 104/92) o economicamente non autosufficienti l’accordo raggiunto deve essere trasmesso, a cura dell’avvocato ed entro il termine di 10 giorni, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda agli interessi dei figli LO AUTORIZZA. L’Avvocato quindi, una volta avuta l’autorizzazione deve consegnarla allo Stato Civile con le stesse modalità del nulla osta. Se, invece, l’accordo non risponde agli interessi dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del Tribunale, per il termine della procedura. RIASSUMENDO….. Se la coppia NON HA FIGLI NULLA OSTA PROCURATORE Se la coppia HA FIGLI AUTORIZZAZIONE PROCURATORE TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE La trasmissione può avvenire: 1. Con PEC. In questo caso il documento inviato dovrà essere firmato digitalmente. 2. Con consegna a mano 3. Con R.A.R. La circolare 16/2014 precisa che «non è previsto che l’avvocato in sede di trasmissione formuli apposita istanza all’ufficio di stato civile competente per l’ulteriore seguito» SI PUO’ SEMPLIFICARE? Fortunatamente la circolare 6/2015 ha finalmente chiarito che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto 3). MODELLO TRASMISSIONE ISTAT All’ Ufficio di Stato Civile del Comune di ……………………..…. TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL’ART.6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162 L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… ) nell’ interesse del proprio assistito signor …………………………………………………………… nato a …………………………………………... , il ………………………………………….. , codice fiscale ………………………………………………………… , titolo di studio ………………………………………, (v. codifica 1) condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2) posizione nella professione ……………………………………………….…, (v. codifica 3) elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….…………. via ……………………………………………….…… (fax ……………………..……) e L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… ) nell’ interesse della propria assistita signora ………………………………………………………… nata a …………………………………………... , il ………………………………………….. , codice fiscale ………………………………………………………… , titolo di studio ……………………………….…...., (v. codifica 1) condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2) posizione nella professione …………………………………….……………, (v. codifica 3) elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….…………. via ……………………………………………….…… (fax …………………………..……) PREMESSO che le parti hanno contratto matrimonio a ………………………………………….. □ iscritto □ trascritto nel Comune di ……………….………………….…………. (anno …..……….. atto ………..…. Parte …..…………. serie ..………. ); a. che le parti in data ………………………………. hanno sottoscritto, con l’assistenza dei rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della: separazione personale scioglimento del matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio modifica delle condizioni della separazione modifica delle condizioni del divorzio; b. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data ……….…………..………….. agli avvocati: □ il nulla osta □ l’autorizzazione per gli adempimenti ai sensi dell’ art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014 TRASMETTE/ONO al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all’ art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge. Firma congiunta Avv. ………………………………… Avv. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………. Data ……………………………………………. Firma disgiunta Avv. …………………………………… Data ……………………………………………. CODIFICHE 1. Codifiche titolo di studio 1= Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3= Laurea di primo livello + ITS; 4= Diploma superiore + IFTS; 5= Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7=Nessun titolo; 8= Sconosciuto; 2. Codifiche condizione professionale o non professionale 1= Occupato/a; 2= Casalingo/a; 3= Studente/studentessa; 4= Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 5= Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6= Altra condizione non professionale; 7= Sconosciuta/non fornita; 3. Codifiche posizione nella professione Lavoratore dipendente: 1= dirigente privato; 2= dirigente pubblico; 3=quadro/impiegato privato; 4=quadro/impiegato pubblico; 5= operaio o assimilato privato; 6= operaio o assimilato pubblico; Lavoratore autonomo: 7= imprenditore/ libero professionista; 8= lavoratore in proprio; 9= coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10= Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale; 11= Sconosciuta/non fornita. LA CIRCOLARE N. 6 DEL 24.4.2015 A conferma di quanto citato in premessa, la circolare di cui all’oggetto precisa che: «Appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’Ufficiale dello Stato Civile copia dell’accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale di cui all’art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione)». CHI È L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMPETENTE • L’Ufficiale dello Stato Civile che ha iscritto l’atto in P. I o P. II S. C - Matrimonio celebrato con rito civile anche per delega • L’Ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto l’atto in P. II S. A - Matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi • L’Ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto l’atto in P. II S. C – Matrimonio celebrato all’estero E SE IL MATRIMONIO È TRASCRITTO AI SENSI DELL’ART. 19? La norma, all’art. 6, comma 3 ultimo capoverso: «L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto …». La circolare 16 «….. La cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione o quello celebrato all’estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire». L’art. 19 D.P.R. 396/2000: «Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile ….». E quindi è chiaro che nel caso del matrimonio dello straniero, trascritto ai sensi dell’art. 19, si è in presenza di un matrimonio trascritto in Italia nei registri di stato civile, nel comune di residenza del cittadino stesso, pertanto siamo in presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge. Oltretutto un eventuale rifiuto alla trascrizione, risulterebbe infondato in legge, proprio perché manca il supporto normativo che lo giustifichi (anzi la norma dice il contrario) e se infondato, risulterebbe illegittimo esponendo l’U.S.C. alle conseguenti responsabilità. LE VERIFICHE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE L’Ufficiale di Stato Civile dovrà verificare: 1. Di essere il Comune competente (vd. slide precedente) 2. Che la copia dell’accordo ricevuto dall’avvocato sia autenticata 3. Che siano apposte le sottoscrizioni delle parti e in particolare che l’avvocato abbia certificato l’autografia della firma dei coniugi 4. Che l’Avvocato abbia dichiarato la conformità dell’accordo alle norme di legge 5. Che sia indicata chiaramente la data dalla quale far decorrere gli effetti degli accordi «data certificata» 6. L’Ufficiale dello Stato Civile non è legittimato ad accertarsi della regolarità dell’accordo. MODALITA’ OPERATIVE L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà trascrivere nei registri di matrimonio, in P. II S. C: 1. La convenzione di negoziazione consensuale di separazione personale 2. La convenzione di negoziazione consensuale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio 3. La convenzione di negoziazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Le formule da utilizzare sono le seguenti: n. 193 ter (per la trascrizione dell’accordo; 138 bis (su atto di nascita); 175 sexies (su atto di matrimonio TRASCRIZIONE PER INTERO O PER SUNTO? Gli artt. 6 e 12 hanno previsto che le convenzioni debbono essere iscritte, modificando l’art. 63 c. 1 del D.P.R. 396/2000; in questo modo, il legislatore ha deciso che, al contrario dei provvedimenti giurisdizionali che quelle convenzioni sostituiscono, per i quali non era prevista la trascrizione, ma solamente l’annotazione, si deve procedere alla trascrizione: quindi ha già previsto un adempimento in più rispetto alle sentenze di separazione e divorzio. La trascrizione per intero è obbligatoria solo per i casi delle lettere a) e b) del comma 2: a) Gli atti di matrimonio celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto (II A) b) Gli atti di matrimonio celebrati per delega in altri comuni (II C). c) Ogni considerazione è lasciata a coloro che materialmente effettuano tale trascrizione. E’ legittima la preoccupazione dei colleghi sulla sorte dell’originale della convenzione di negoziazione assistita in caso di trascrizione per sunto. Non è però suo compito seguire le vicende degli allegati all’atto. Le ragioni di opportunità e convenienza non fanno parte del regolamento dello stato civile, quando le conclusioni a cui quelle ragioni portano non sono contemplate dall’ordinamento, pertanto, la disciplina prevista è quella della trascrizione per sunto o, meglio, quella della non obbligatorietà della trascrizione per intero: questo significa che se qualcuno vuole trascrivere per interno è liberissimo di farlo, in quanto non vietato dalla norma, ma che la procedura indicata dalla normativa è quella della trascrizione per riassunto. LE ANNOTAZIONI E LE COMUNICAZIONI Una volta effettuata la trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà ANNOTARE sull’atto di matrimonio l’avvenuta trascrizione mediante la formula 175 quater (separazione) e 175 sexies (divorzio) Se l’accordo sottoscritto si riferisce al divorzio, allora deve anche essere fatta: • ANNOTAZIONE anche sull’atto di nascita degli sposi (138 bis) • COMUNICAZIONE all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza degli sposi LE SANZIONI PER IL RITARDO La legge prevede che, nel caso l’avvocato non trasmetta l’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile entro 10 giorni, all’avvocato stesso è applicata una sanzione da 2.000 a 10.000 €. Il mancato rispetto del termine NON INFICIA LA VALIDITA’ DELL’ACCORDO. Competente è il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni. Sorge però il problema del passaggio al Procuratore da quando si conteggiano i 10 giorni? Si conteggiano dalla data in cui l’Avvocato viene in possesso del provvedimento autorizzatorio. Nel caso in cui non sia individuato all’interno del Comune un ufficio competente per l’irrogazione delle sanzioni, è consigliabile procedere all’adozione di un regolamento che determini chi e cosa deve fare. La legge di riferimento è la n. 689 del 24.11.1981 «Modifiche al sistema penale». ART. 12 «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile» CHI È COMPETENTE La formulazione della legge è molto chiara: «I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, a norma dell’art. 1 del D.P.R. 396/2000, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». La competenza rientra nelle funzioni del Sindaco che, conferendo la delega generale ai dipendenti del comune, trasferisce anche questa funzione. E’ escluso che debba essere fatta una delega ulteriore. Quindi, NON occorre alcun INCARICO speciale a chi già possiede la delega generale. PERTANTO ….. Il Comune competente è: • Il Comune di residenza (attuale) di uno dei coniugi • Il Comune di iscrizione o trascrizione del matrimoni. Per questa ipotesi vale la regola già vista per l’art. 6. Questo Comune può ricevere: • Un accordo di separazione personale • Un accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio • Un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (e con l’introduzione dell’assegno di mantenimento o di divorzio) • In tutti e tre i casi si parla sempre di ACCORDO CONSENSUALE NON SI APPLICA Le disposizioni non si applicano: 1. In presenza di figli minori 2. In presenza di figli maggiorenni incapaci 3. In caso di figli portatori di handicap grave (L. 104/92) 4. In caso di figli economicamente non autosufficienti 5. In caso di accordi patrimoniali (p.es. l’uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti ad eccezione dell’assegno di mantenimento o divorzile) Se ci fossero figli maggiorenni economicamente autosufficienti si ricorda che l’U.S.C. non è in grado e non è tenuto ad acquisire documentazione in ordine alla capacità economica dei figli maggiorenni, in quanto non sussiste un criterio per poter stabilire con certezza l’autosufficienza economica, neppure in sede giudiziaria esistono delle tabelle che la possono determinare. A mio avviso è opportuno far partecipare il maggiorenne economicamente autosufficiente al procedimento avvisandolo della dichiarazione dei genitori oppure acquisendo la sua dichiarazione. Non è legittimo un rifiuto in assenza della dichiarazione del figlio. Nei soli casi di separazione personale ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, l’Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. DICHIARAZIONE FIGLIO MAGGIORENNE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEPARAZIONE/DIVORZIO FIGLIO MAGGIORENNE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162) Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………….…… nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ..……………………….. residente a………………………….………… (… ) in Via/Piazza ……………….….………. n. … Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. DICHIARA In relazione alla pratica di separazione/divorzio del padre ___________________/della madre _____________________, di essere economicamente autosufficiente. Collegno, lì ALLEGATO: Documento di riconoscimento IL/LA DICHIARANTE ………………………………………… (Firma per esteso e leggibile) COSA DEVE FARE L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE L’Ufficiale dello Stato Civile deve per prima cosa acquisire la documentazione occorrente per procedere alla formazione dell’accordo di separazione o divorzio. Per fare questo gli interessati devono compilare una dichiarazione. Per ogni evenienza, allego la dichiarazione che utilizza il Comune di Collegno. E’ opportuno evidenziare che la responsabilità delle dichiarazioni delle parti ricade esclusivamente sulle parti stesse. L’U.S.C. non è tenuto ad accertamenti sulla situazione dei figli, a riguardo si precisa che i coniugi rispondono di quanto dichiarato, sia penalmente sia con riferimento alla invalidità dell’atto ed alla possibile impugnativa dello stesso da parte dei figli. Quindi in caso gli sposi si siano sposati in un comune diverso e/o siano residenti in un terzo comune occorre acquisire a seconda dei casi copia integrale atto di matrimonio o visura dello stato di famiglia. Ci sono U.S.C. che acquisiscono anche la copia integrale degli atti di nascita dei figli (maggiorenni). Io ritengo che sia sufficiente e già penalmente perseguibile quanto dichiarano i genitori. La circolare 6/2015 ha evidenziato che «in sede di applicazione di tali nuove disposizioni sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali di stato civile …… non sempre esattamente riconducibili all’ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati»!!!! Sulla base, quindi, di queste «necessarie» delucidazioni da parte del Ministero dell’Interno, si è concluso che nulla osta al ricorso della procedura di separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile in caso di presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti. Ne consegue che, il termine «figlio» ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministero dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. E SE NASCE UN FIGLIO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO ATTO, OVVIAMENTE FIGLIO DELLA COPPIA RICHIEDENTE? Su questo punto è stato chiesto un parere al Ministero dell’Interno perché la legge nulla dice in proposito. 1^ tesi – Se il minore nasce tra il primo ed il secondo accordo non si può recepire la dichiarazione di conferma. Le condizioni devono sussistere anche al momento in cui l’accordo acquista efficacia con la conferma, perché se è vero che le condizioni devono sussistere al momento dell’accordo è con la conferma dell’accordo che si chiude il procedimento. Infatti se nasce un figlio nel corso dei 30 giorni come fanno a confermare l’accordo dove dicono che non hanno figli minori? Io sposo questa prima ipotesi. 2^ tesi – Le condizioni devono sussistere al momento dell’accordo e gli effetti decorreranno da quella data per cui se un minore nasce nel periodo di attesa è irrilevante e non è pensabile di non procedere alla conferma dell’accordo per tale motivo. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIVORZIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162) Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………….…… nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ..……………………….. residente a………………………….………… (… ) in Via/Piazza ……………….….………. n. … DICHIARA Di voler pervenire allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo condizioni concordate A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. DICHIARA • di aver contratto matrimonio con rito __________________ (specificare se civile o religioso) in data __________________, con __________________________________________ • matrimonio celebrato nel Comune di _________________________ • che in data _____________________ è stata omologata/dichiarata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di ___________________________ • di stabilire/non stabilire l’assegno divorzile in € ____________ da erogare con le seguenti modalità: __________________________________________ • di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. • di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti: 1. …………………..……..………………………………nato a …………….……il …………… 2. …………………..……..………………………………nato a …………….……il …………… 3. …………………..……..………………………………nato a …………….……il …………… Collegno, lì IL/LA DICHIARANTE ………………………………………… (Firma per esteso e leggibile) Allegato: Copia documento di riconoscimento DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEPARAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162) Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………….…… nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ..……………………….. residente a………………………….………… (… ) in Via/Piazza ……………….….………. n. … DICHIARA Di voler pervenire alla separazione personale secondo condizioni concordate A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. DICHIARA · di aver contratto matrimonio con rito __________________ ( specificare se civile o religioso) in data __________________, c on __________________________________________ · matrimonio celebrato nel Comune di ___________________________ - di stabilire/non stabilire l’assegno di mantenimento in € ______________ da erogare con le seguenti modalità: - ________________________________________________________ - di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. · di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti: 1. …………………..……..………………………………nato a …………….……il …………… 2. …………………..……..………………………………nato a …………….……il …………… 3. …………………..……..………………………………nato a …………….……il …………… Collegno, lì IL/LA DICHIARANTE ………………………………………… (Firma per esteso e leggibile) ALLEGATO: Documento di riconoscimento E POI? L’U.S.C. convoca le parti (stabilendo quindi una data) per la sottoscrizione del primo atto. Contestualmente verifica il pagamento del diritto fisso. Il diritto fisso, dice la norma, non deve superare l’ammontare della marca da bollo. Quindi in questo momento non può essere superiore a € 16.00. E’ la Giunta Comunale competente a deciderne l’ammontare (teoricamente potrebbe anche essere inferiore ad € 16.00). Vi allego la copia della delibera di Collegno. Il giorno concordato con le parti, entrambi i coniugi DEVONO presentarsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, se vogliono assistiti dagli avvocati. E’ esclusa la rappresentanza ed i coniugi devono presentarsi personalmente. E’ opportuno, inoltre, che al momento in cui si concorda la data del primo accordo venga concordata anche la seconda, di modo che quando gli sposi compaiono la prima volta siano già a conoscenza della seconda data. Data che peraltro compare già nel primo atto. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO Anche le procedure previste dalla legge 162/2014 sono procedimenti amministrativi e come tali è indispensabile fornire agli interessati l’avvio del procedimento. Ritengo che il momento corretto per la consegna dell’avvio del procedimento sia quello della sottoscrizione del primo atto. Tale documento conterrà, così, anche la data per la conferma. MODELLO AVVIO DEL PROCEDIMENTO Gent.ma Sig.a ______________ OGGETTO: Procedimento amministrativo relativo alla trascrizione dell’atto di separazione/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio relativo a _______________, nato il ___________ a _________________ e _________________, nata il ________________ a _______________________ A seguito della Vostra dichiarazione iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Collegno in data 10.2.2015, atto n. 6 P. II S. C Anno 2015 relativa al procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge n. 241/1990, si comunica che questa Amministrazione, in data odierna, ha dato avvio al procedimento in oggetto, che sarà concluso non prima di 30 giorni dalla data odierna (L. 162 del 10 novembre 2014). Si invitano pertanto l e SS.LL. a presentarsi presso questo Ufficio il giorno ____________________ alle ore ________________, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L’Unita organizzativa competente è l’UFFICIO STATO CIVILE, ubicato in Piazza del Municipio 1. Il Responsabile del procedimento è l’Ufficiale dello Stato Civile. Presso detta unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della citata legge 241/1990, contattando detto ufficio: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0114015411/243. Distinti saluti. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Collegno, lì ________________________ LA DELIBERA DEL CONTRIBUTO FISSO SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILE DEL MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. DETERMINAZIONE DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE. D.I.E. LA GIUNTA COMUNALE Su relazione del proponente; Premesso che con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 recante “Misure urgent i di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” è stata introdotta la possibilità che sia la separazione consensuale che la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio possano essere oggetto di una convenzione da stilarsi di fronte ad un avvocato o da rendersi di fronte al Sindaco in quanto Ufficiale di Stato Civile; Visto il 6° comma dell’art.12 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 sopra citato che integra la tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 inserendo il punto 11 bis “il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione del l’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”; Atteso che il valore attuale dell’imposta di bollo sopra citata è fissato in € 16,00; Ritenuto, pertanto necessario fissare l’ammontare del diritto fisso da esigere nella misura pari all’imposta di bollo in vigore, prevedendo automaticamente la rivalutazione in caso di modifica futura dell’importo stabilito per l’imposta di bollo di cui all’art. 4 tabella allegato A) al DPR 642/1972; Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla rilevanza contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria; Con voti unanimi espressi in forma palese; DELIBERA 1)Stabilire che il diritto fisso da esigere da parte del comune all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile è pari all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”; 2)Stabilire, altresì, che in caso di rivalutazione dell’importo fissato per l’imposta di bollo di cui all’art. 4 tabella allegato A) al DPR 642/1972 verrà automaticamente rivalutata la somma da esigere quale diritto fisso per le incombenze previste dall’art. 12 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014; 3)Dare atto che si accerterà il diritto in questione nella parte entrate del Bilancio, titolo III cat. 1 “Proventi dei servizi pubblici”; 4)Dichiarare la presente urgente e ad unanimità di voti immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. DESTINATARIO Sig.Responsabile dei servizi demografici del Comune di: SANT’ANTONINO DI SUSA OGGETTO DELLA RICHIESTA RICHIESTA SEPARAZIONE/DIVORZIO Signori: GORGA PIETRO nato in VENOSA il 3.11.1953 atto n. CASANO SYLVIA nata in TUNISI il 12.11.1958 atto n. RICHIESTA Si prega inviare visura anagrafica composizione nucleo familiare di: CONFERMA DATI (D.P.R.28.12.2000, n.445,art.43 GORGA PIETRO e L. 12.11.2011 n. 183) RICHIESTA COPIE INTEGRALI (D.P.R.28.12.2000, n.445,art.44) Si prega disporre l ’invio del seguenti estratto PER COPIA INTEGRALE - Al nome di .............................................................. matrimonio contratto il ........................................, per copia integrale L ’Ufficiale dello Stato civile ANCORA SULLA LA PROCEDURA La legge, consentendo il ripensamento, stabilisce che gli interessati debbano presentarsi dopo almeno 30 giorni dalla sottoscrizione del primo atto, per confermare quanto dichiarato nel primo atto stesso. Questo periodo di «ripensamento» è stato individuato dalla legge proprio perché non è compito dell’Ufficiale di Stato Civile cercare di riconciliare i coniugi. L’Ufficiale dello Stato Civile si limita a verbalizzare un accordo tra le parti. 1^ tesi: L’atto sarà formato anche questa volta in P. II S. C degli atti di matrimonio (Formula n. 121 quinquies per la separazione, Formula n. 121 sexies per il divorzio). La mancata comparizione è considerata come mancata conferma. Questo significa che se non compaiono occorre partire dall’inizio (altro pagamento). Si deve comunque redigere un atto nel quale si da atto che non si sono presentati (Formula n. 121 sexies). Il Ministero ha volutamente previsto un atto di mancata conferma proprio per chiudere con un atto il procedimento amministrativo iniziato con il primo atto. Questo significa che la mancata conferma è data dalla mancata presentazione degli interessati, indipendentemente dalla causa che ha causato tale assenza e non è previsto un rinvio. Il quadro che emerge dalla norma e dal formulario, lascia chiaramente intendere che si tratta di una procedura rigida, nella quale non sono previsti rinvii. La data per l’atto di conferma è fissata in un atto pubblico (nella disciplina dello stato civile si tratta di una novità assoluta), quindi con una rilevanza ben diversa rispetto ad una data fissata in una semplice comunicazione e l’atto di stato civile di mancata conferma richiama espressamente quel primo atto, al quale è collegato senza possibilità di modifica. In sostanza la data fissata non è modificabile per nessun motivo e deve essere rispettata in senso positivo (le parti si presentano e confermano) o in senso negativo (le parti o una di essere non si presentano e non avviene la conferma): in quest’ultimo caso le motivazioni addotte per al mancata presentazione di una o di entrambe le parti sono irrilevanti. Nulla vieta, ovviamente, che le parti si ripresentino anche il giorno successivo per ricominciare l’iter con la formazione di un nuovo atto contenente un nuovo accordo che dovrà essere confermato dopo almeno 30 giorni. L’art. 12, comma 2, prevede infatti che: «L’Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve le dichiarazioni, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. La formula n. 121 quater recita testualmente: «Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo ufficio per la conferma dell’accordo nel giorno ……… e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. 2^ tesi: La mancata comparizione delle parti o di una di esse, che comporta la mancata conferma dell’accordo, è evidente conseguenza di un atteggiamento omissivo dei coniugi. Ma se entrambi chiedono per un qualsiasi motivo di posticipare o di anticipare rispetto alla data indicata nell’atto l’appuntamento per la conferma, non si vedono i motivi per i quali dover essere legati alla data indicata nel primo atto visto che i coniugi manifestano comunque la volontà di voler confermare il primo atto. I coniugi, pertanto, devono avere la possibilità per gravi motivi (valutati dall’U.S.C.) di modificare la data del secondo atto. Ho voluto esporre le due tesi per correttezza nei vostri confronti. Vi dico però che io sono d’accordo con la prima tesi. ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE La tanto nominata circolare 6/2015 ha, se vogliamo, ribaltato alcuni comportamenti che noi ufficiali di stato civile avevamo mutuato dalle precedenti circolari ministeriali. Tra questi cambiamenti vi è l’esclusione dell’assegno di mantenimento (in caso di separazione) o divorzile (in caso di divorzio) dai patti di trasferimento patrimoniale. La circolare infatti precisa che: «non rientra nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può, invece, costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale. E LE MODIFICHE? Ecco che, alla luce di quanto detto prima, si comprende la possibilità di addivenire alle modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio. La richiesta deve essere sempre presentata congiuntamente. Verrà redatto un solo atto e di questo atto non verrà fatta alcuna annotazione sull’atto di matrimonio. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, precedentemente stabilite con sentenza del Tribunale, il Tribunale di Torino ha chiarito che in questo caso è necessaria la comunicazione da parte dell’ufficiale dello stato civile alla Cancelleria del Tribunale. E’ necessaria anche nel caso in cui, iniziata la procedura di separazione/divorzio in Tribunale la si concluda davanti all’ufficiale di stato civile (evenienza questa altamente improbabile). E SE REGOLANO I LORO RAPPORTI PATRIMONIALI AL DI FUORI DELL’ACCORDO? All’Ufficiale dello Stato Civile interessa unicamente che non venga fatto alcun accordo patrimoniale nell’atto davanti a lui. Tutto quello che fanno al di fuori è una questione unicamente tra i coniugi. Nel momento in cui l’U.S.C. riceve la dichiarazione che non vi sono patti di trasferimento patrimoniale i coniugi hanno una determinata condizione economica che potrebbe variare successivamente, quindi potrebbero regolamentare successivamente la situazione patrimoniale anche con una convenzione di negoziazione dall’avvocato che rappresenta una modifica delle condizioni precedentemente stabilite, convenzione che andrà trascritta nei registri di matrimonio in P. II S. C. CITTADINI STRANIERI Anche questo punto è stato chiarito: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio (art. 3 L. 218/1995), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora (art. 18 c.p.c.). Pertanto sussiste la giurisdizione dell’autorità italiana quando: • Il convenuto è residente o domiciliato in Italia • Il matrimonio è stato celebrato in Italia Per gli sposi stranieri che hanno contratto matrimonio in Italia si potrà seguire lo stesso iter utilizzato per gli italiani. In caso di sposi stranieri residenti in Italia ma coniugatesi all’estero, sussiste il problema delle annotazioni sull’atto di matrimonio, poiché questi atti sarebbero trascritti ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 396/2000 e quindi si porrebbe la problematica dell’impossibilità di apporre annotazioni sugli atti così trascritti. In realtà l’atto di matrimonio trascritto non è la condizione essenziale, per cui anche gli stranieri coniugatisi all’estero ma residenti legalmente in Italia posso usufruire dell’istituto di cui all’art. 12. La differenza sarà che non verranno inviate annotazioni ma unicamente la comunicazione all’Anagrafe in caso di divorzio. Se il matrimonio è stato celebrato in un Consolato straniero (essendo i coniugi entrambi stranieri) tale matrimonio è perfettamente valido ed efficace secondo il loro ordinamento, a prescindere se venga trascritto o meno nello stato di origine, anche nel caso in cui non vi fosse una convenzione tra Italia e lo stato del cittadino. La mancanza della convenzione pregiudica la trascrizione dell’atto non la validità. QUALE LEGGE APPLICARE? La domanda che ci si è posti è se gli sposi cittadini comunitari o italiani, di cui uno residente in Italia, possono scegliere la legge da applicare ai sensi dell’art. 5 del regolamento UE n. 1259/2010: CAPO II NORME UNIFORMI SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE Articolo 5 Scelta della legge applicabile dalle parti 1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusi one dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. 3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. La domanda non è di poco conto, perché in alcuni paesi non esiste la separazione (p.es. Romania) e quindi potrebbero, per ipotesi, se uno dei due coniugi è rumeno scegliere la legge rumena, aggirando quindi l’ostacolo della separazione protratta per 3 anni. Da una attenta lettura della norma che recita: «Art. 12 ….. Un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2, lett. b), della legge 1.12.1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio». Si parla, quindi, di casi in cui «è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale». Ciò sta a significare che l’U.S.C. è competente a ricevere le dichiarazioni di divorzio degli stranieri solo nel caso in cui si siano separati, anche se la legge del loro paese potrebbe prevedere il divorzio in assenza di separazione. Quindi per quanto concerne la legge straniera applicabile al divorzio scelta dai coniugi, può essere solo quella italiana. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Nel caso in cui gli sposi scelgano di rendere la dichiarazione nel comune di residenza e i comuni di iscrizione/trascrizione dell’atto di matrimonio e di nascita degli sposi siano tutti comuni diversi, è necessario chiarire che il cambiamento dello status degli sposi in anagrafe e l’annotazione sull’atto di nascita degli sposi avverrà solo quando il comune di matrimonio avrà annotato a sua volta il divorzio. Si può seguire questa procedura: Verrà proposta l’annotazione di divorzio al comune in cui è iscritto/trascritto il matrimonio e si chiederà a quest’ultimo di comunicare all’ufficio anagrafe del comune di residenza ed all’ufficiale di stato civile del comune di nascita la separazione o il divorzio. PROPOSTA ANNOTAZIONE … FORMULA 175 SEPTIES ANNOTAZIONE DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO MEDIANTE ACCORDO CONCLUSO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (art. 12, D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, e art. 49, 1° comma, lett. Gter) D.P.R. 396/2000) Da eseguirsi a margine dell’atto di matrimonio iscritto/trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di ______ al n. ____ P. _____ S. _____ Anno ______. Con accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di __________ in data _____________, di cui all’atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. ____ P. II S. C, e confermato con dichiarazioni di cui all’atto isc ritto nei predetti registri, al n. ____ P. II S. C, è stato sciolto il ___________ (o sono cessati gli effetti civili del) matrimonio controscritto. Collegno, li 17 febbraio 2015 L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Visto ed annotato in data ____________________ SI PREGA INVIARE COMUNICAZIONE DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO AI COMUNI DI NASCITA E DI RESIDENZA (SPOSO RESIDENTE IN _________/SPOSA RESIDENTE IN ___________) COMUNICAZIONE SEPARAZIONE AL TRIBUNALE ALLA CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI __________________________________ Oggetto: COMUNICAZIONE DI SEPARAZIONE ____________________________________ ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE. Separazione consensuale tra Si comunica che i coniugi ________________ nato il ______________ a _________________e _____________________ nata il _____________________ a _________________________hanno concluso in data________________________ davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art 12 della legge 162/2014 un accordo di separazione personale consensuale. Tanto premesso al fine di concludere il procedimento di separazione consensuale/ giudiziale innanzi a codesto Tribunale iniziato in data ___________________________ Distinti saluti. L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Collegno, lì _____________________________ ATTENZIONE: QUESTA COMUNICAZIONE SI DEVE FARE UNICAMENTE QUANDO E’ GIA’ INIZIATO UN PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE O QUANDO AVVIENE UNA MODIFICA DI CONDIZIONI. LA DECORRENZA DELL’EFFICACIA Al fine di proporre domanda di divorzio, è necessario che la separazione si protragga ininterrottamente da almeno 6 mesi a partire da: 1. Dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale; 2. Dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art. 6) 3. Dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile (art. 12). PERTANTO L’art. 3 comma 2 lettera b) al secondo capoverso della L. 898/1970 «Legge sul divorzio» è stato modificato con l’introduzione dei due nuovi istituti con i quali i coniugi possono separarsi. Per tale motivo occorre individuare con precisione la data dalla quale è possibile proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. • In caso di convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato la data certa certificata nell’accordo corrisponde alla data di emissione dell’accordo stesso. • In caso di dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, la data dell’atto di conferma consente l’esplicazione degli effetti giuridici, i quali decorrono retroattivamente alla data dell’accordo. RIASSUMENDO LE FORMULE …. PROCEDURA NEGOZIAZIONE ASSISTITA Trascrizione accordo negoziazione assistita – FORMULA 193 ter In caso di separazione: Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 quater In caso di divorzio: Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 sexies Annotazione su atto di nascita – FORMULA 138 bis Comunicazione anagrafe residenza sposi PROCEDURA SEPARAZIONE/DIVORZIO STATO CIVILE Iscrizione accordo separazione – FORMULA 121 ter Iscrizione accordo divorzio – FORMULA 121 quater Iscrizione conferma accordo – FORMULA 121 quinquies Iscrizione mancata conferma – FORMULA 121 sexies In caso di separazione: Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 quinquies In caso di divorzio: Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 septies Annotazione su atto di nascita – FORMULA 138 ter Comunicazione anagrafe residenza sposi PROCEDURA MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE/DIVORZIO STATO CIVILE Iscrizione accordo modifica condizioni – FORMULA 121 septies Nessun impiegato renderà ad un livello soddisfacente laddove le aspettative non vengono chiaramente stabilite, comunicate, e ne sia verificata la comprensione (Ferdinand Drucker – Economista) Grazie per l’attenzione