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solo consensuale Di fronte all`Ufficiale dello Stato Civile

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solo consensuale Di fronte all`Ufficiale dello Stato Civile
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA’ – CB6
WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.GOV.IT
FORUM PROFESSIONALE – COMUNITA’ DI MESTIERE
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
TITOLO
S E P A R A Z I O N E
E
D I V O R Z I O
D A L L ’ A V V O C A T O
E/O DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
ISTRUZIONI PER L’USO.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 55/2015
BUROLO – 27.10.2015
CIRIE’ – 3.11.2015
SUSA – 4.11.2015
PINEROLO – 5.11.2015
CHIVASSO – 18.11.2015
TORINO – 2.12.2015
Esperto
Silvia CORNETTO – Responsabile Ufficio Stato Civile del Comune di Collegno e Presidente
provinciale ANUSCA
LE NOVITA’
In
sintesi sarà possibile separarsi
scegliendo tra queste tre opzioni:
o
divorziare,
1. Come già avveniva prima di questa legge, presso il
Tribunale Ordinario;
2. Di fronte ad un avvocato (art. 6) – solo consensuale
3. Di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) – solo
consensuale
LEGGE N. 55 DEL 6.5.2015
La legge sopra indicata è entrata in vigore il 26 maggio 2015. E’ stata definita la
legge del «divorzio breve», in realtà la modifica non riguarda il divorzio bensì i
termini per la sua proposizione, che sono stati ridotti rispetto a quanto accadeva
in passato nella separazione.
I presupposti rimangono invariati; infatti occorre comunque la previa pronuncia della
separazione, pertanto rimangono invariati interventi preventivi che sono:
•
Sentenza giudiziale di separazione passata in giudicato
•
Verbale di separazione consensuale omologato
•
Dichiarazione di separazione resa di fronte all’ufficiale dello stato civile
•
Convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati relativa alla separazione
QUANDO PROPORRE LA DOMANDA?
Per proporre la domanda di divorzio occorre comunque che siano trascorsi i termini:
•
Dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale sia nel
caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale
•
Dalla data di accordo dei coniugi reso con dichiarazione di fronte all’ufficiale di
stato civile
•
Dalla data di sottoscrizione, che viene definita data certificata, della convenzione
di negoziazione relativa alla separazione personale.
Pertanto, sarà possibile proporre domanda di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio:
•
Dopo 6 mesi dalla separazione consensuale
•
Dopo 1 anno dalla separazione giudiziale
FACCIAMO UN ESEMPIO
1. I coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale in data 15
MARZO 2015.
2. In data 15 APRILE 2015 confermano l’accordo di separazione e gli effetti giuridici
della separazione decorrono dal 15 MARZO 2015, quindi il termine per la
proposizione della domanda di divorzio deve essere calcolato dal 15 MARZO
2015.
3. In data 16 SETTEMBRE 2015 i coniugi possono ripresentarsi all’ufficiale di stato
civile per rendere la dichiarazione consensuale di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
4. Gli effetti giuridici decorreranno dal 16 SETTEMBRE 2015, ovviamente solo dopo
che tale accordo sarà stato confermato di fronte all’ufficiale di stato civile
decorso almeno un mese.
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE
La nuova legge ha anticipato lo scioglimento della comunione legale.
In precedenza i coniugi erano in regime di comunione sino al momento del passaggio in giudicato
della sentenza di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale.
Questo stava a significare che essi non potevano procedere all’effettuazione di acquisti, in quanto
destinati inesorabilmente a ricadere in comunione con la persona, oltre tutto, con cui si era
in una situazione talvolta di pesante conflitto.
Dal 26 maggio 2015 l’art. 191 c.c. viene modificato, ed inserito dopo il primo comma: «Nel caso
di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il
Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di
sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al
Presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere
separati è comunicata all’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE AI FINI DELL’ANNOTAZIONE DELLO
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE».
E ALLORA, COSA SUCCEDE?
L’Ufficiale di Stato Civile, quindi, non si limiterà più ad annotare sull’atto di
matrimonio con la formula 175 bis, la sentenza di separazione giudiziale o la
sentenza che omologa la separazione consensuale, ma dovrà annotare lo
scioglimento della comunione, che avverrà alla data dalla quale i coniugi sono
autorizzati a vivere separati.
La Cancelleria del Tribunale trasmetterà un’ordinanza con la quale il Presidente del
Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati con la conseguenza dello
scioglimento della comunione.
In attesa del testo della formula, approvato dal Ministero dell’Interno, l’annotazione
potrebbe essere la seguente:
«Con ordinanza del Tribunale di ………….. in data …………… i coniugi sono autorizzati a
vivere separati dal ………….. con il conseguente scioglimento della comunione
legale».
QUALI CAMBIAMENTI PER GLI ISTITUTI DELL’ART. 6 E
DELL’ART. 12 L. 162/2014?
L’art. 191 del c.c. modificato, non regolamenta in modo esplicito lo
scioglimento della comunione nei casi di cui all’art. 6 e 12 della legge
162/2014.
Per pura dottrina probabilmente la comunione legale si dovrebbe sciogliere
in entrambi i casi quando la coppia sottoscrive l’accordo davanti agli
avvocati o davanti all’ufficiale di stato civile.
Fino a quando il legislatore non si pronuncerà sulla eventuale necessità di
procedere ad analoga annotazione anche in caso di accordo davanti agli
avvocati o davanti all’ufficiale di stato civile, applicheremo in modo
letterale la norma ed annoteremo solamente sull’atto di matrimonio lo
scioglimento della comunione legale comunicata dalla Cancelleria a
seguito di pronunzia di separazione in sede giudiziale.
ART. 6
«Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
per le soluzioni consensuali di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio»
Questo articolo è già in vigore dal 13 settembre 2014,
tuttavia con la legge di conversione (cioè
dall’11.11.2014) sono state introdotte alcune novità
essenziali.
DEFINIZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
L’art. 2 della legge in esame ci aiuta a capire di cosa si tratta: Tale
articolo recita testualmente: «La convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti
convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere
in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati
iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 2.2.2001 n.
96».
Si tratta in pratica di un accordo sottoscritto dalle parti in lite con il
quale convengono di cooperare per risolvere una controversia,
attraverso l’assistenza degli avvocati.
IL CONTENUTO
1. Deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità
2. Deve essere conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Quindi
non sarà possibile un solo avvocato che assiste entrambi i coniugi.
3. Gli avvocati devono certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla
convenzione, sotto la propria responsabilità professionale
4. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento
dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita
5. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati
che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale
6. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle
norme di legge
LA PROCEDURA PASSO PER PASSO
COSA DEVE FARE L’AVVOCATO
1.
I coniugi devono recarsi da un avvocato e conferirgli l’incarico (il nuovo testo di legge prevede
almeno un avvocato per parte. Lo stesso avvocato non può assumere la difesa di entrambi).
A tale proposito, la circolare n. 6/2015 conferma che la convenzione di negoziazione
assistita è conclusa con «l’assistenza di almeno un avvocato per parte».
2.
Ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione assistita. Infatti «E’ dovere deontologico degli avvocati informare
il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di
negoziazione assistita»
3.
L’avvocato formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
Tale invito, a norma dell’art. 4, deve:
a) indicare l’oggetto della controversia
b) contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione
o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese per il giudizio.
Significa che, in caso di separazione giudiziale, se risulta che la parte
soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il giudice,
su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
In seguito, l’Avvocato:
1. Dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o
il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi
2. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
SE LA COPPIA NON HA FIGLI
In mancanza di:
•
Figli minori
•
Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
•
Figli maggiorenni non autosufficienti
L’accordo sottoscritto deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale competente che, quando non ravvisa
irregolarità, comunica agli avvocati il NULLA OSTA per gli adempimenti.
Ciò sta a significare che per poter essere trascritto nei registri di stato civile, tale
accordo dovrà essere presentato, sempre tramite Avvocato, munito del NULLA OSTA
DA PARTE DEL PROCURATORE.
QUINDI
1. L’Avvocato trasmette al Procuratore della Repubblica la convenzione
2. Il Procuratore accerta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
di legge
3. Se lo stesso non ravvisa irregolarità emette un nulla osta che
consente all’avvocato, una volta acquisito il nulla osta la consegna,
entro 10 giorni a pena di sanzione pecuniaria, all’Ufficiale dello
Stato Civile.
4. L’Ufficiale dello Stato Civile riceverà da parte anche di un solo
avvocato l’accordo autorizzato ai fini dei conseguenti adempimenti
(Circolare 6/2015).
SE LA COPPIA HA FIGLI
In caso, invece, di presenza di:
•
Figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (L.
104/92) o economicamente non autosufficienti
l’accordo raggiunto deve essere trasmesso, a cura dell’avvocato ed entro il
termine di 10 giorni, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda agli interessi dei
figli LO AUTORIZZA. L’Avvocato quindi, una volta avuta l’autorizzazione
deve consegnarla allo Stato Civile con le stesse modalità del nulla osta.
Se, invece, l’accordo non risponde agli interessi dei figli, il Procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del Tribunale, per il
termine della procedura.
RIASSUMENDO…..
Se la coppia NON HA FIGLI
NULLA OSTA PROCURATORE
Se la coppia HA FIGLI
AUTORIZZAZIONE PROCURATORE
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE
La trasmissione può avvenire:
1. Con PEC. In questo caso il documento inviato dovrà essere
firmato digitalmente.
2. Con consegna a mano
3. Con R.A.R.
La circolare 16/2014 precisa che «non è previsto che
l’avvocato in sede di trasmissione formuli apposita istanza
all’ufficio di stato civile competente per l’ulteriore seguito»
SI PUO’ SEMPLIFICARE?
Fortunatamente la circolare 6/2015 ha finalmente
chiarito che alla trasmissione è sufficiente che
provveda uno soltanto degli avvocati che abbia
assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la
sottoscrizione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata
pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due
coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini
di cui al punto 3).
MODELLO TRASMISSIONE ISTAT
All’ Ufficio di Stato Civile
del Comune di ……………………..….
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL’ART.6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10 NOVEMBRE 2014
N. 162
L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… ) nell’ interesse del proprio assistito signor …………………………………………………………… nato a
…………………………………………... , il ………………………………………….. , codice fiscale ………………………………………………………… , titolo di studio ………………………………………,
(v. codifica 1) condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2) posizione nella professione ……………………………………………….…,
(v. codifica 3) elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….…………. via ……………………………………………….…… (fax ……………………..……)
e
L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… ) nell’ interesse della propria assistita signora ………………………………………………………… nata a
…………………………………………... , il ………………………………………….. , codice fiscale ………………………………………………………… , titolo di studio ……………………………….…....,
(v. codifica 1) condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2) posizione nella professione …………………………………….……………,
(v. codifica 3)
elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….…………. via ……………………………………………….…… (fax …………………………..……)
PREMESSO
che le parti hanno contratto matrimonio a …………………………………………..
□ iscritto
□ trascritto nel Comune di ……………….………………….…………. (anno …..……….. atto ………..…. Parte …..…………. serie ..………. );
a. che le parti in data ………………………………. hanno sottoscritto, con l’assistenza dei rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale
della:
separazione personale
􀀀 scioglimento del matrimonio
􀀀 cessazione degli effetti civili del matrimonio
􀀀 modifica delle condizioni della separazione
􀀀 modifica delle condizioni del divorzio;
b. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data ……….…………..………….. agli avvocati:
□ il nulla osta
□ l’autorizzazione
per gli adempimenti ai sensi dell’ art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014
TRASMETTE/ONO
al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all’ art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre
2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge.
Firma congiunta
Avv. ………………………………… Avv. ………………………………………
……………………………………… …………………………………………….
Data …………………………………………….
Firma disgiunta
Avv. ……………………………………
Data …………………………………………….
CODIFICHE
1. Codifiche titolo di studio
1= Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3= Laurea di primo livello + ITS; 4= Diploma
superiore + IFTS; 5= Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare;
7=Nessun titolo; 8= Sconosciuto;
2. Codifiche condizione professionale o non professionale
1= Occupato/a; 2= Casalingo/a; 3= Studente/studentessa; 4= Disoccupato/In cerca di prima
occupazione; 5= Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6= Altra condizione non professionale;
7= Sconosciuta/non fornita;
3. Codifiche posizione nella professione
Lavoratore dipendente: 1= dirigente privato; 2= dirigente pubblico; 3=quadro/impiegato privato;
4=quadro/impiegato pubblico; 5= operaio o assimilato privato; 6= operaio o assimilato
pubblico;
Lavoratore autonomo: 7= imprenditore/ libero professionista; 8= lavoratore in proprio; 9=
coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10= Collaboratore coord-continuativa/prestazione
opera occasionale; 11= Sconosciuta/non fornita.
LA CIRCOLARE N. 6 DEL 24.4.2015
A conferma di quanto citato in premessa, la circolare di cui all’oggetto
precisa che:
«Appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato
della parte è obbligato a trasmettere all’Ufficiale dello Stato Civile copia
dell’accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del
provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della
Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della
cancelleria (in forza del principio generale di cui all’art. 136 c.p.c., per
cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a
conoscenza delle parti mediante comunicazione)».
CHI È L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMPETENTE
• L’Ufficiale dello Stato Civile che ha iscritto l’atto in P. I
o P. II S. C - Matrimonio celebrato con rito civile
anche per delega
• L’Ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto l’atto in P.
II S. A - Matrimonio celebrato con rito concordatario o
altri riti religiosi
• L’Ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto l’atto in P.
II S. C – Matrimonio celebrato all’estero
E SE IL MATRIMONIO È TRASCRITTO AI SENSI DELL’ART. 19?
La norma, all’art. 6, comma 3 ultimo capoverso: «L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere
entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu
iscritto o trascritto …».
La circolare 16 «….. La cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione o quello celebrato
all’estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire».
L’art. 19 D.P.R. 396/2000: «Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere
trascritti nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile ….».
E quindi è chiaro che nel caso del matrimonio dello straniero, trascritto ai sensi dell’art. 19, si è in
presenza di un matrimonio trascritto in Italia nei registri di stato civile, nel comune di
residenza del cittadino stesso, pertanto siamo in presenza di tutte le condizioni richieste
dalla legge.
Oltretutto un eventuale rifiuto alla trascrizione, risulterebbe infondato in legge, proprio perché
manca il supporto normativo che lo giustifichi (anzi la norma dice il contrario) e se infondato,
risulterebbe illegittimo esponendo l’U.S.C. alle conseguenti responsabilità.
LE VERIFICHE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’Ufficiale di Stato Civile dovrà verificare:
1. Di essere il Comune competente (vd. slide precedente)
2. Che la copia dell’accordo ricevuto dall’avvocato sia autenticata
3. Che siano apposte le sottoscrizioni delle parti e in particolare che l’avvocato
abbia certificato l’autografia della firma dei coniugi
4. Che l’Avvocato abbia dichiarato la conformità dell’accordo alle norme di
legge
5. Che sia indicata chiaramente la data dalla quale far decorrere gli effetti degli
accordi «data certificata»
6. L’Ufficiale dello Stato Civile non è legittimato ad accertarsi della regolarità
dell’accordo.
MODALITA’ OPERATIVE
L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà trascrivere nei registri di matrimonio,
in P. II S. C:
1. La convenzione di negoziazione consensuale di separazione
personale
2. La convenzione di negoziazione consensuale di cessazione degli
effetti civili o di scioglimento di matrimonio
3. La convenzione di negoziazione consensuale di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio.
Le formule da utilizzare sono le seguenti: n. 193 ter (per la trascrizione
dell’accordo; 138 bis (su atto di nascita); 175 sexies (su atto di
matrimonio
TRASCRIZIONE PER INTERO O PER SUNTO?
Gli artt. 6 e 12 hanno previsto che le convenzioni debbono essere iscritte,
modificando l’art. 63 c. 1 del D.P.R. 396/2000; in questo modo, il legislatore ha
deciso che, al contrario dei provvedimenti giurisdizionali che quelle convenzioni
sostituiscono, per i quali non era prevista la trascrizione, ma solamente
l’annotazione, si deve procedere alla trascrizione: quindi ha già previsto un
adempimento in più rispetto alle sentenze di separazione e divorzio.
La trascrizione per intero è obbligatoria solo per i casi delle lettere a) e b) del comma
2:
a)
Gli atti di matrimonio celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto (II
A)
b)
Gli atti di matrimonio celebrati per delega in altri comuni (II C).
c)
Ogni considerazione è lasciata a coloro che materialmente effettuano tale
trascrizione.
E’ legittima la preoccupazione dei colleghi sulla sorte dell’originale
della convenzione di negoziazione assistita in caso di trascrizione
per sunto. Non è però suo compito seguire le vicende degli
allegati all’atto.
Le ragioni di opportunità e convenienza non fanno parte del
regolamento dello stato civile, quando le conclusioni a cui quelle
ragioni portano non sono contemplate dall’ordinamento,
pertanto, la disciplina prevista è quella della trascrizione per
sunto o, meglio, quella della non obbligatorietà della trascrizione
per intero: questo significa che se qualcuno vuole trascrivere per
interno è liberissimo di farlo, in quanto non vietato dalla norma,
ma che la procedura indicata dalla normativa è quella della
trascrizione per riassunto.
LE ANNOTAZIONI E LE COMUNICAZIONI
Una volta effettuata la trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà
ANNOTARE sull’atto di matrimonio l’avvenuta trascrizione
mediante la formula 175 quater (separazione) e 175 sexies
(divorzio)
Se l’accordo sottoscritto si riferisce al divorzio, allora deve anche
essere fatta:
• ANNOTAZIONE anche sull’atto di nascita degli sposi (138 bis)
• COMUNICAZIONE all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza
degli sposi
LE SANZIONI PER IL RITARDO
La legge prevede che, nel caso l’avvocato non trasmetta l’accordo all’Ufficiale dello
Stato Civile entro 10 giorni, all’avvocato stesso è applicata una sanzione da
2.000 a 10.000 €.
Il mancato rispetto del termine NON INFICIA LA VALIDITA’ DELL’ACCORDO.
Competente è il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni.
Sorge però il problema del passaggio al Procuratore
da quando si
conteggiano i 10 giorni? Si conteggiano dalla data in cui l’Avvocato viene in
possesso del provvedimento autorizzatorio.
Nel caso in cui non sia individuato all’interno del Comune un ufficio competente per
l’irrogazione delle sanzioni, è consigliabile procedere all’adozione di un
regolamento che determini chi e cosa deve fare.
La legge di riferimento è la n. 689 del 24.11.1981 «Modifiche al sistema penale».
ART. 12
«Separazione
consensuale,
richiesta
congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio innanzi
all’ufficiale di stato civile»
CHI È COMPETENTE
La formulazione della legge è molto chiara: «I coniugi possono concludere, innanzi al
Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, a norma dell’art. 1 del D.P.R.
396/2000, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è
iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un
avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio».
La competenza rientra nelle funzioni del Sindaco che, conferendo la delega generale
ai dipendenti del comune, trasferisce anche questa funzione.
E’ escluso che debba essere fatta una delega ulteriore.
Quindi, NON occorre alcun INCARICO speciale a chi già possiede la delega generale.
PERTANTO …..
Il Comune competente è:
•
Il Comune di residenza (attuale) di uno dei coniugi
•
Il Comune di iscrizione o trascrizione del matrimoni. Per questa ipotesi
vale la regola già vista per l’art. 6.
Questo Comune può ricevere:
•
Un accordo di separazione personale
•
Un accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio
•
Un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (e
con l’introduzione dell’assegno di mantenimento o di divorzio)
•
In tutti e tre i casi si parla sempre di ACCORDO CONSENSUALE
NON SI APPLICA
Le disposizioni non si applicano:
1. In presenza di figli minori
2. In presenza di figli maggiorenni incapaci
3. In caso di figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
4. In caso di figli economicamente non autosufficienti
5. In caso di accordi patrimoniali (p.es. l’uso della casa coniugale,
ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti
ad eccezione dell’assegno di mantenimento o divorzile)
Se ci fossero figli maggiorenni economicamente autosufficienti si ricorda
che l’U.S.C. non è in grado e non è tenuto ad acquisire documentazione
in ordine alla capacità economica dei figli maggiorenni, in quanto non
sussiste un criterio per poter stabilire con certezza l’autosufficienza
economica, neppure in sede giudiziaria esistono delle tabelle che la
possono determinare. A mio avviso è opportuno far partecipare il
maggiorenne economicamente autosufficiente al procedimento
avvisandolo della dichiarazione dei genitori oppure acquisendo la sua
dichiarazione. Non è legittimo un rifiuto in assenza della dichiarazione
del figlio.
Nei soli casi di separazione personale ovvero di cessazione degli effetti civili
del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, l’Ufficiale dello Stato
Civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di
fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma
dell’accordo ai fini degli adempimenti di cui al comma 5.
DICHIARAZIONE FIGLIO MAGGIORENNE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEPARAZIONE/DIVORZIO
FIGLIO MAGGIORENNE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………….……
nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ..……………………….. residente a………………………….………… (… ) in Via/Piazza ……………….….………. n. …
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
DICHIARA
In relazione alla pratica di separazione/divorzio del padre ___________________/della madre _____________________, di essere economicamente autosufficiente.
Collegno, lì
ALLEGATO: Documento di riconoscimento
IL/LA DICHIARANTE
…………………………………………
(Firma per esteso e leggibile)
COSA DEVE FARE L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
L’Ufficiale dello Stato Civile deve per prima cosa acquisire la documentazione occorrente per
procedere alla formazione dell’accordo di separazione o divorzio. Per fare questo gli
interessati devono compilare una dichiarazione.
Per ogni evenienza, allego la dichiarazione che utilizza il Comune di Collegno.
E’ opportuno evidenziare che la responsabilità delle dichiarazioni delle parti ricade
esclusivamente sulle parti stesse. L’U.S.C. non è tenuto ad accertamenti sulla situazione dei
figli, a riguardo si precisa che i coniugi rispondono di quanto dichiarato, sia penalmente sia
con riferimento alla invalidità dell’atto ed alla possibile impugnativa dello stesso da parte dei
figli.
Quindi in caso gli sposi si siano sposati in un comune diverso e/o siano residenti in un terzo
comune occorre acquisire a seconda dei casi copia integrale atto di matrimonio o visura dello
stato di famiglia. Ci sono U.S.C. che acquisiscono anche la copia integrale degli atti di nascita
dei figli (maggiorenni). Io ritengo che sia sufficiente e già penalmente perseguibile quanto
dichiarano i genitori.
La circolare 6/2015 ha evidenziato che «in sede di applicazione di tali
nuove disposizioni sono emerse difficoltà interpretative da parte degli
ufficiali di stato civile …… non sempre esattamente riconducibili
all’ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati»!!!!
Sulla base, quindi, di queste «necessarie» delucidazioni da parte del
Ministero dell’Interno, si è concluso che nulla osta al ricorso della
procedura di separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato
Civile in caso di presenza di figli minori, portatori di handicap grave,
maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non
comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti. Ne consegue che, il
termine «figlio» ove ricorra nelle formule approvate con decreto del
Ministero dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli
comuni dei coniugi richiedenti.
E SE NASCE UN FIGLIO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO ATTO,
OVVIAMENTE FIGLIO DELLA COPPIA RICHIEDENTE?
Su questo punto è stato chiesto un parere al Ministero dell’Interno perché la legge
nulla dice in proposito.
1^ tesi – Se il minore nasce tra il primo ed il secondo accordo non si può recepire la
dichiarazione di conferma. Le condizioni devono sussistere anche al momento in
cui l’accordo acquista efficacia con la conferma, perché se è vero che le
condizioni devono sussistere al momento dell’accordo è con la conferma
dell’accordo che si chiude il procedimento. Infatti se nasce un figlio nel corso dei
30 giorni come fanno a confermare l’accordo dove dicono che non hanno figli
minori? Io sposo questa prima ipotesi.
2^ tesi – Le condizioni devono sussistere al momento dell’accordo e gli effetti
decorreranno da quella data per cui se un minore nasce nel periodo di attesa è
irrilevante e non è pensabile di non procedere alla conferma dell’accordo per tale
motivo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIVORZIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………….……
nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ..……………………….. residente a………………………….………… (… ) in Via/Piazza
……………….….………. n. …
DICHIARA
Di voler pervenire allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo condizioni concordate
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato
D.P.R.
DICHIARA
•
di aver contratto matrimonio con rito __________________ (specificare se civile o religioso) in data __________________, con
__________________________________________
•
matrimonio celebrato nel Comune di _________________________
•
che in data _____________________ è stata omologata/dichiarata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di ___________________________
•
di stabilire/non stabilire l’assegno divorzile in € ____________ da erogare con le seguenti modalità:
__________________________________________
•
di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
•
di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:
1. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
2. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
3. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
Collegno, lì
IL/LA DICHIARANTE
…………………………………………
(Firma per esteso e leggibile)
Allegato: Copia documento di riconoscimento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEPARAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )
ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
(art. 12 Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………….……
nato/a a ……………………...……………………………… (……….) il ..……………………….. residente a………………………….………… (… ) in Via/Piazza
……………….….………. n. …
DICHIARA
Di voler pervenire alla separazione personale secondo condizioni concordate
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato
D.P.R.
DICHIARA
· di aver contratto matrimonio con rito __________________ ( specificare se civile o religioso) in data __________________, c on
__________________________________________
· matrimonio celebrato nel Comune di ___________________________
-
di stabilire/non stabilire l’assegno di mantenimento in € ______________ da erogare con le seguenti modalità:
-
________________________________________________________
-
di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
·
di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:
1. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
2. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
3. …………………..……..………………………………nato a …………….……il ……………
Collegno, lì
IL/LA DICHIARANTE
…………………………………………
(Firma per esteso e leggibile)
ALLEGATO:
Documento di riconoscimento
E POI?
L’U.S.C. convoca le parti (stabilendo quindi una data) per la sottoscrizione del primo
atto. Contestualmente verifica il pagamento del diritto fisso.
Il diritto fisso, dice la norma, non deve superare l’ammontare della marca da bollo.
Quindi in questo momento non può essere superiore a € 16.00. E’ la Giunta
Comunale competente a deciderne l’ammontare (teoricamente potrebbe anche
essere inferiore ad € 16.00). Vi allego la copia della delibera di Collegno.
Il giorno concordato con le parti, entrambi i coniugi DEVONO presentarsi davanti
all’Ufficiale dello Stato Civile, se vogliono assistiti dagli avvocati. E’ esclusa la
rappresentanza ed i coniugi devono presentarsi personalmente. E’ opportuno,
inoltre, che al momento in cui si concorda la data del primo accordo venga
concordata anche la seconda, di modo che quando gli sposi compaiono la prima
volta siano già a conoscenza della seconda data. Data che peraltro compare già
nel primo atto.
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Anche le procedure previste dalla legge 162/2014 sono
procedimenti amministrativi e come tali è
indispensabile fornire agli interessati l’avvio del
procedimento.
Ritengo che il momento corretto per la consegna
dell’avvio del procedimento sia quello della
sottoscrizione del primo atto. Tale documento
conterrà, così, anche la data per la conferma.
MODELLO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Gent.ma Sig.a ______________
OGGETTO: Procedimento amministrativo relativo alla trascrizione dell’atto di separazione/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio relativo a _______________,
nato il ___________ a _________________ e _________________, nata il ________________ a _______________________
A seguito della Vostra dichiarazione iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Collegno in data 10.2.2015, atto n. 6 P. II S. C Anno 2015 relativa al
procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge n. 241/1990, si comunica che questa Amministrazione, in data odierna, ha dato avvio al procedimento
in oggetto, che sarà concluso non prima di 30 giorni dalla data odierna (L. 162 del 10 novembre 2014). Si invitano pertanto l e SS.LL. a presentarsi presso questo
Ufficio il giorno ____________________ alle ore ________________, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Unita organizzativa competente è l’UFFICIO STATO CIVILE, ubicato in Piazza del Municipio 1.
Il Responsabile del procedimento è l’Ufficiale dello Stato Civile. Presso detta unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al
procedimento, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della citata legge 241/1990, contattando detto ufficio:
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
al numero 0114015411/243.
Distinti saluti.
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Collegno, lì ________________________
LA DELIBERA DEL CONTRIBUTO FISSO
SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILE DEL MATRIMONIO E
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. DETERMINAZIONE
DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE. D.I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del proponente;
Premesso che con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 recante “Misure urgent i di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” è stata introdotta la
possibilità che sia la separazione consensuale che la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio possano
essere oggetto di una convenzione da stilarsi di fronte ad un avvocato o da rendersi di fronte al Sindaco in quanto Ufficiale di Stato
Civile;
Visto il 6° comma dell’art.12 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 sopra citato che integra la tabella D) allegata alla legge 8
giugno 1962, n. 604 inserendo il punto 11 bis “il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione del l’accordo
di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore
all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”;
Atteso che il valore attuale dell’imposta di bollo sopra citata è fissato in € 16,00;
Ritenuto, pertanto necessario fissare l’ammontare del diritto fisso da esigere nella misura pari all’imposta di bollo in vigore, prevedendo
automaticamente la rivalutazione in caso di modifica futura dell’importo stabilito per l’imposta di bollo di cui all’art. 4 tabella
allegato A) al DPR 642/1972;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed alla rilevanza contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del
Responsabile di ragioneria;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1)Stabilire che il diritto fisso da esigere da parte del comune all’atto della conclusione dell’accordo di separazione
personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile è pari all’imposta fissa di bollo
prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”;
2)Stabilire, altresì, che in caso di rivalutazione dell’importo fissato per l’imposta di bollo di cui all’art. 4 tabella
allegato A) al DPR 642/1972 verrà automaticamente rivalutata la somma da esigere quale diritto fisso per le
incombenze previste dall’art. 12 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014;
3)Dare atto che si accerterà il diritto in questione nella parte entrate del Bilancio, titolo III cat. 1 “Proventi dei
servizi pubblici”;
4)Dichiarare la presente urgente e ad unanimità di voti immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
DESTINATARIO
Sig.Responsabile dei servizi demografici del Comune di:
SANT’ANTONINO DI SUSA
OGGETTO
DELLA RICHIESTA
RICHIESTA SEPARAZIONE/DIVORZIO Signori:
GORGA PIETRO
nato in VENOSA il 3.11.1953
atto n.
CASANO SYLVIA
nata in TUNISI il 12.11.1958
atto n.
RICHIESTA
Si prega inviare visura anagrafica composizione nucleo familiare di:
CONFERMA DATI
(D.P.R.28.12.2000,
n.445,art.43
GORGA PIETRO
e L. 12.11.2011 n.
183)
RICHIESTA
COPIE INTEGRALI
(D.P.R.28.12.2000,
n.445,art.44)
Si prega disporre l ’invio del seguenti estratto PER COPIA INTEGRALE
- Al nome di ..............................................................
matrimonio contratto il ........................................, per copia integrale
L ’Ufficiale dello Stato civile
ANCORA SULLA LA PROCEDURA
La legge, consentendo il ripensamento, stabilisce che gli
interessati debbano presentarsi dopo almeno 30
giorni dalla sottoscrizione del primo atto, per
confermare quanto dichiarato nel primo atto stesso.
Questo periodo di «ripensamento» è stato individuato
dalla legge proprio perché non è compito dell’Ufficiale
di Stato Civile cercare di riconciliare i coniugi.
L’Ufficiale dello Stato Civile si limita a verbalizzare un
accordo tra le parti.
1^ tesi: L’atto sarà formato anche questa volta in P. II S. C degli atti di matrimonio (Formula
n. 121 quinquies per la separazione, Formula n. 121 sexies per il divorzio). La mancata
comparizione è considerata come mancata conferma. Questo significa che se non
compaiono occorre partire dall’inizio (altro pagamento). Si deve comunque redigere un
atto nel quale si da atto che non si sono presentati (Formula n. 121 sexies). Il
Ministero ha volutamente previsto un atto di mancata conferma proprio per chiudere
con un atto il procedimento amministrativo iniziato con il primo atto. Questo significa
che la mancata conferma è data dalla mancata presentazione degli interessati,
indipendentemente dalla causa che ha causato tale assenza e non è previsto un
rinvio.
Il quadro che emerge dalla norma e dal formulario, lascia chiaramente intendere che si
tratta di una procedura rigida, nella quale non sono previsti rinvii. La data per l’atto di
conferma è fissata in un atto pubblico (nella disciplina dello stato civile si tratta di una
novità assoluta), quindi con una rilevanza ben diversa rispetto ad una data fissata in
una semplice comunicazione e l’atto di stato civile di mancata conferma richiama
espressamente quel primo atto, al quale è collegato senza possibilità di modifica.
In sostanza la data fissata non è modificabile per nessun motivo e deve essere
rispettata in senso positivo (le parti si presentano e confermano) o in senso
negativo (le parti o una di essere non si presentano e non avviene la conferma):
in quest’ultimo caso le motivazioni addotte per al mancata presentazione di una
o di entrambe le parti sono irrilevanti. Nulla vieta, ovviamente, che le parti si
ripresentino anche il giorno successivo per ricominciare l’iter con la formazione di
un nuovo atto contenente un nuovo accordo che dovrà essere confermato dopo
almeno 30 giorni.
L’art. 12, comma 2, prevede infatti che: «L’Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve le
dichiarazioni, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla
ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al
comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La formula n. 121 quater recita testualmente: «Ho invitato le parti a comparire
nuovamente davanti a questo ufficio per la conferma dell’accordo nel giorno
……… e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata
conferma dell’accordo.
2^ tesi: La mancata comparizione delle parti o di una di esse, che comporta
la mancata conferma dell’accordo, è evidente conseguenza di un
atteggiamento omissivo dei coniugi. Ma se entrambi chiedono per un
qualsiasi motivo di posticipare o di anticipare rispetto alla data indicata
nell’atto l’appuntamento per la conferma, non si vedono i motivi per i
quali dover essere legati alla data indicata nel primo atto visto che i
coniugi manifestano comunque la volontà di voler confermare il primo
atto.
I coniugi, pertanto, devono avere la possibilità per gravi motivi (valutati
dall’U.S.C.) di modificare la data del secondo atto.
Ho voluto esporre le due tesi per correttezza nei vostri confronti. Vi dico però
che io sono d’accordo con la prima tesi.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE
La tanto nominata circolare 6/2015 ha, se vogliamo, ribaltato alcuni comportamenti che
noi ufficiali di stato civile avevamo mutuato dalle precedenti circolari ministeriali.
Tra questi cambiamenti vi è l’esclusione dell’assegno di mantenimento (in caso di
separazione) o divorzile (in caso di divorzio) dai patti di trasferimento patrimoniale.
La circolare infatti precisa che: «non rientra nel divieto della norma la previsione,
nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento
di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione
consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
Non può, invece, costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica
soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si
tratta di attribuzione patrimoniale.
E LE MODIFICHE?
Ecco che, alla luce di quanto detto prima, si comprende la possibilità di
addivenire alle modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio.
La richiesta deve essere sempre presentata congiuntamente. Verrà redatto
un solo atto e di questo atto non verrà fatta alcuna annotazione sull’atto
di matrimonio.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio,
precedentemente stabilite con sentenza del Tribunale, il Tribunale di
Torino ha chiarito che in questo caso è necessaria la comunicazione da
parte dell’ufficiale dello stato civile alla Cancelleria del Tribunale. E’
necessaria anche nel caso in cui, iniziata la procedura di
separazione/divorzio in Tribunale la si concluda davanti all’ufficiale di
stato civile (evenienza questa altamente improbabile).
E SE REGOLANO I LORO RAPPORTI PATRIMONIALI AL DI FUORI
DELL’ACCORDO?
All’Ufficiale dello Stato Civile interessa unicamente che non venga fatto
alcun accordo patrimoniale nell’atto davanti a lui. Tutto quello che fanno
al di fuori è una questione unicamente tra i coniugi. Nel momento in cui
l’U.S.C. riceve la dichiarazione che non vi sono patti di trasferimento
patrimoniale i coniugi hanno una determinata condizione economica
che
potrebbe
variare
successivamente,
quindi
potrebbero
regolamentare successivamente la situazione patrimoniale anche con
una convenzione di negoziazione dall’avvocato che rappresenta una
modifica delle condizioni precedentemente stabilite, convenzione che
andrà trascritta nei registri di matrimonio in P. II S. C.
CITTADINI STRANIERI
Anche questo punto è stato chiarito: la giurisdizione italiana sussiste
quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio (art. 3 L.
218/1995), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto
ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello
del luogo in cui il convenuto ha la dimora (art. 18 c.p.c.).
Pertanto sussiste la giurisdizione dell’autorità italiana quando:
• Il convenuto è residente o domiciliato in Italia
• Il matrimonio è stato celebrato in Italia
Per gli sposi stranieri che hanno contratto matrimonio in Italia si potrà seguire lo
stesso iter utilizzato per gli italiani.
In caso di sposi stranieri residenti in Italia ma coniugatesi all’estero, sussiste il
problema delle annotazioni sull’atto di matrimonio, poiché questi atti sarebbero
trascritti ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 396/2000 e quindi si porrebbe la
problematica dell’impossibilità di apporre annotazioni sugli atti così trascritti.
In realtà l’atto di matrimonio trascritto non è la condizione essenziale, per cui anche
gli stranieri coniugatisi all’estero ma residenti legalmente in Italia posso usufruire
dell’istituto di cui all’art. 12. La differenza sarà che non verranno inviate
annotazioni ma unicamente la comunicazione all’Anagrafe in caso di divorzio.
Se il matrimonio è stato celebrato in un Consolato straniero (essendo i coniugi
entrambi stranieri) tale matrimonio è perfettamente valido ed efficace secondo il
loro ordinamento, a prescindere se venga trascritto o meno nello stato di origine,
anche nel caso in cui non vi fosse una convenzione tra Italia e lo stato del
cittadino. La mancanza della convenzione pregiudica la trascrizione dell’atto non
la validità.
QUALE LEGGE APPLICARE?
La domanda che ci si è posti è se gli sposi cittadini comunitari o italiani, di cui uno residente in Italia, possono scegliere la legge da applicare ai sensi
dell’art. 5 del regolamento UE n. 1259/2010:
CAPO II
NORME UNIFORMI SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE
Articolo 5
Scelta della legge applicabile dalle parti
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti
leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusi one dell’accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel
momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità
giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.
La domanda non è di poco conto, perché in alcuni paesi non esiste la separazione
(p.es. Romania) e quindi potrebbero, per ipotesi, se uno dei due coniugi è rumeno
scegliere la legge rumena, aggirando quindi l’ostacolo della separazione protratta
per 3 anni.
Da una attenta lettura della norma che recita: «Art. 12 ….. Un accordo di separazione
personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2, lett. b),
della legge 1.12.1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio». Si parla, quindi, di casi in cui «è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata
omologata la separazione consensuale».
Ciò sta a significare che l’U.S.C. è competente a ricevere le dichiarazioni di divorzio
degli stranieri solo nel caso in cui si siano separati, anche se la legge del loro
paese potrebbe prevedere il divorzio in assenza di separazione. Quindi per
quanto concerne la legge straniera applicabile al divorzio scelta dai coniugi, può
essere solo quella italiana.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Nel caso in cui gli sposi scelgano di rendere la dichiarazione nel comune di
residenza e i comuni di iscrizione/trascrizione dell’atto di matrimonio e di
nascita degli sposi siano tutti comuni diversi, è necessario chiarire che il
cambiamento dello status degli sposi in anagrafe e l’annotazione sull’atto di
nascita degli sposi avverrà solo quando il comune di matrimonio avrà
annotato a sua volta il divorzio.
Si può seguire questa procedura: Verrà proposta l’annotazione di divorzio al
comune in cui è iscritto/trascritto il matrimonio e si chiederà a quest’ultimo
di comunicare all’ufficio anagrafe del comune di residenza ed all’ufficiale di
stato civile del comune di nascita la separazione o il divorzio.
PROPOSTA ANNOTAZIONE …
FORMULA 175 SEPTIES
ANNOTAZIONE DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO MEDIANTE ACCORDO CONCLUSO INNANZI ALL’UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE (art. 12, D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, e art. 49, 1° comma, lett. Gter) D.P.R. 396/2000)
Da eseguirsi a margine dell’atto di matrimonio iscritto/trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di ______ al n. ____ P. _____ S. _____ Anno
______.
Con accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di __________ in data _____________, di cui all’atto iscritto nei registri di
matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. ____ P. II S. C, e confermato con dichiarazioni di cui all’atto isc ritto nei predetti registri, al
n. ____ P. II S. C, è stato sciolto il ___________ (o sono cessati gli effetti civili del) matrimonio controscritto.
Collegno, li 17 febbraio 2015
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Visto ed annotato in data ____________________
SI PREGA INVIARE COMUNICAZIONE DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO AI COMUNI DI NASCITA E DI RESIDENZA
(SPOSO RESIDENTE IN _________/SPOSA RESIDENTE IN ___________)
COMUNICAZIONE SEPARAZIONE AL TRIBUNALE
ALLA CANCELLERIA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
DEL TRIBUNALE DI
__________________________________
Oggetto: COMUNICAZIONE DI SEPARAZIONE
____________________________________
ALLA
CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE.
Separazione
consensuale
tra
Si comunica che i coniugi ________________ nato il ______________ a _________________e _____________________ nata il
_____________________ a _________________________hanno concluso in data________________________ davanti all'ufficiale di
stato civile ai sensi dell'art 12 della legge 162/2014 un accordo di separazione personale consensuale.
Tanto premesso al fine di concludere il procedimento di separazione consensuale/ giudiziale innanzi a codesto Tribunale iniziato in data
___________________________
Distinti saluti.
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Collegno, lì _____________________________
ATTENZIONE: QUESTA COMUNICAZIONE SI DEVE FARE UNICAMENTE QUANDO E’ GIA’ INIZIATO UN PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE O QUANDO AVVIENE UNA MODIFICA DI CONDIZIONI.
LA DECORRENZA DELL’EFFICACIA
Al fine di proporre domanda di divorzio, è necessario che la separazione si
protragga ininterrottamente da almeno 6 mesi a partire da:
1. Dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
2. Dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
(art. 6)
3. Dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso
innanzi all’ufficiale dello stato civile (art. 12).
PERTANTO
L’art. 3 comma 2 lettera b) al secondo capoverso della L. 898/1970 «Legge sul
divorzio» è stato modificato con l’introduzione dei due nuovi istituti con i
quali i coniugi possono separarsi.
Per tale motivo occorre individuare con precisione la data dalla quale è possibile
proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
•
In caso di convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato la data certa
certificata nell’accordo corrisponde alla data di emissione dell’accordo
stesso.
•
In caso di dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, la data
dell’atto di conferma consente l’esplicazione degli effetti giuridici, i quali
decorrono retroattivamente alla data dell’accordo.
RIASSUMENDO LE FORMULE ….
PROCEDURA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Trascrizione accordo negoziazione assistita – FORMULA 193 ter
In caso di separazione:
Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 quater
In caso di divorzio:
Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 sexies
Annotazione su atto di nascita – FORMULA 138 bis
Comunicazione anagrafe residenza sposi
PROCEDURA SEPARAZIONE/DIVORZIO STATO CIVILE
Iscrizione accordo separazione – FORMULA 121 ter
Iscrizione accordo divorzio – FORMULA 121 quater
Iscrizione conferma accordo – FORMULA 121 quinquies
Iscrizione mancata conferma – FORMULA 121 sexies
In caso di separazione:
Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 quinquies
In caso di divorzio:
Annotazione su atto di matrimonio – FORMULA 175 septies
Annotazione su atto di nascita – FORMULA 138 ter
Comunicazione anagrafe residenza sposi
PROCEDURA MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE/DIVORZIO STATO CIVILE
Iscrizione accordo modifica condizioni – FORMULA 121 septies
Nessun impiegato renderà ad un livello soddisfacente
laddove le aspettative non vengono chiaramente
stabilite, comunicate, e ne sia verificata la
comprensione
(Ferdinand Drucker – Economista)
Grazie per l’attenzione
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