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LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013

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LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013
INFORMATIVA N. 287 – 20 NOVEMBRE 2013
DICHIARAZIONI
LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013
 D.Lgs. n. 471/97
 Art. 13, D.Lgs. n. 472/97
 Circolari Agenzia Entrate 27.9.2007, n. 52/E e 19.2.2008, n.
11/E
Entro il prossimo 30.12 (il 29.12 cade di domenica) è possibile
regolarizzare la mancata presentazione del mod. UNICO 2013
ovvero procedere all’integrazione di una dichiarazione
regolarmente presentata.
Decorso tale termine la dichiarazione non presentata è
considerata omessa e, se presentata, costituisce titolo per la
riscossione delle imposte in essa liquidate.
Entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2014 è
possibile regolarizzare una dichiarazione validamente presentata
contenente errori formali o sostanziali con l’invio di una
dichiarazione integrativa.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 20.11.2013 n. 287 - pagina 2 di 13
Le violazioni inerenti il mod. UNICO 2013, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso
30.9.2013, possono essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento
operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, qualora non siano constatate e non sono iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a
conoscenza del contribuente.
Ai fini del ravvedimento è necessario che:
 la violazione commessa sia rimossa, ossia venga presentata la dichiarazione omessa ovvero
integrata / corretta la dichiarazione originariamente presentata;
 sia “contestualmente” effettuato il versamento della sanzione ridotta, commisurata al minimo
previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione, nonché delle eventuali imposte risultanti
dalla dichiarazione presentata / corretta, maggiorate degli interessi (2,5% annuo) calcolati a
partire dal relativo termine ordinario di versamento.
Si rammenta che, come precisato nella CM 10.7.98, n. 180/E, la richiesta di
“contestuale” effettuazione degli adempimenti sopra evidenziati al fine della corretta
esecuzione del ravvedimento (rimozione della violazione, versamento della sanzione
ridotta e degli interessi) va intesa nel senso che gli stessi devono essere conclusi
entro il termine previsto per il ravvedimento e non che devono essere effettuati
necessariamente lo stesso giorno. Così, ad esempio, per la regolarizzazione
dell’omessa presentazione del mod. UNICO 2013 entro il termine previsto (90 giorni) il
contribuente deve presentare la dichiarazione, nonché versare la sanzione ridotta. Tali
adempimenti possono essere effettuati in momenti differenti, sempreché entro il
termine ultimo stabilito per il ravvedimento.
Ai fini del calcolo della sanzione ridotta, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate
nella Circolare 21.12.2001, n. 106/E va tenuto conto che:
 se è dovuta in misura fissa, alla sanzione minima espressa in lire va applicata la
riduzione in base alle disposizioni sul ravvedimento (1/10, 1/8) e successivamente il
risultato convertito in euro va considerato troncando le cifre decimali;
 se è applicata in misura proporzionale non va effettuato alcun troncamento ma si
applicano le consuete regole di arrotondamento.
A seconda della tipologia di violazione i predetti adempimenti vanno effettuati entro i seguenti
termini:
VIOLAZIONE
TERMINE RAVVEDIMENTO
Dichiarazione tardiva
(art.13, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97)
90 giorni
Termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel quale la violazione è commessa
(art.13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97)
(dichiarazione successiva)
Dichiarazione infedele o irregolare
DICHIARAZIONE TARDIVA / OMESSA
DICHIARAZIONE TARDIVA
È definita tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine previsto, ossia, con
riguardo al mod. UNICO 2013 di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio
coincidente con l’anno solare, entro il 30.12.2013 (il 29.12 cade di domenica).
La dichiarazione tardiva è considerata valida, ferma restando la sanzione ex art. 1, comma 1,
D.Lgs. n. 471/97 da € 258 a € 1.032, applicabile a prescindere dal versamento o meno delle
imposte risultanti dalla dichiarazione. Infatti, in caso di omesso versamento delle imposte non
opera la sanzione in misura proporzionale di cui al citato art. 1, comma 1 (dal 120% al 240%
dell’imposta dovuta) in quanto, come precisato nella CM 25.1.99, n. 23/E, la dichiarazione tardiva
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dà luogo a “imposte non versate” e non invece alla diversa fattispecie, da cui discende
l’applicazione della sanzione proporzionale, delle “imposte dovute”.
Ai fini della regolarizzazione del mod. UNICO 2013, il contribuente, entro 90 giorni, deve:
 presentare la dichiarazione;
 versare la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di € 258), ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.
472/97, utilizzando il codice tributo “8911”.
La sanzione ridotta, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002,
n. 54/E, è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel mod. UNICO.
Di conseguenza, nel caso in cui la dichiarazione IVA sia inviata con la dichiarazione dei
redditi in forma unificata (mod. UNICO), è necessario versare € 50 (25 x 2).
Il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione “autonoma”, essendo parte
integrante della dichiarazione dei redditi e, pertanto, in relazione allo stesso non va
applicata una specifica sanzione.
Sempre in tema di studi di settore si evidenzia che la sanzione pari a € 2.065, ex art. 8,
comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/97, è applicabile secondo quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E soltanto nel caso in cui “il
contribuente non provveda alla presentazione [del modello studi di settore] con una
dichiarazione integrativa”, anche a seguito di specifico invito dell’Agenzia.
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL
RAVVEDIMENTO
SANZIONE
MINIMA
RIDUZIONE
SANZIONE
RIDOTTA
Dichiarazione tardiva
90 giorni
€ 258
1/10
€ 25
Esempio 1 Il signor Pietro Ticino (privato) non ha presentato il mod. UNICO 2013 PF entro il
30.9.2013. Lo stesso ha comunque provveduto al versamento delle relative imposte
entro i termini previsti.
Entro il 30.12.2013 può regolarizzare la violazione:
 presentando la dichiarazione;
 versando, con il mod. F24, € 25 a titolo di sanzione ridotta, utilizzando il codice tributo
“8911”.
Omesso versamento delle imposte
Qualora le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non siano state versate, al fine di
evitare l’applicazione della sanzione del 30% connessa con l’omesso versamento, va regolarizzata
anche tale violazione con il versamento:
 delle imposte non versate e degli interessi calcolati a giorni nella misura del 2,5%;
 della sanzione ridotta in misura pari al 3,75% (il termine per il ravvedimento “breve” entro 15
giorni e per il ravvedimento entro 30 giorni sono, ad oggi, già scaduti).
DICHIARAZIONE OMESSA
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (ossia dopo il 30.12.2013 per il
mod. UNICO 2013) ovvero non presentata, è considerata omessa.
In tal caso al contribuente non è concesso regolarizzare la violazione con il ravvedimento
operoso, e quindi l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni ex art. 1, D.Lgs. n. 471/97, ossia:
 da € 258 a € 1.032 nel caso in cui le imposte siano state versate, raddoppiate in caso di
soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
 dal 120% al 240% delle imposte non versate, con un minimo di € 258.
Se, decorso il termine di 90 giorni, la dichiarazione è comunque presentata, la stessa costituisce
titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate, come previsto all’art. 2, comma 7, DPR n.
322/98.
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OMESSA / TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO
Oltre alla sanzione comminata al contribuente per le violazioni di omessa / tardiva
presentazione della dichiarazione, è altresì prevista una specifica sanzione in capo
all’intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni.
In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2008, n. 11/E, la
trasmissione telematica si considera:
 omessa, se la stessa non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine;
 tardiva, se la stessa è stata effettuata:
 oltre il termine di presentazione della dichiarazione, qualora l’impegno alla
trasmissione sia stato assunto entro tale termine (ciò si verifica, con riguardo al mod.
UNICO 2013, se l’impegno è stato assunto entro il 30.9.2013 e la dichiarazione è stata
trasmessa successivamente a tale data);
 oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato
assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ciò si
verifica, con riguardo al mod. UNICO 2013, se l’impegno è stato assunto, ad esempio, il
22.10.2013 e la dichiarazione non viene trasmessa entro il 22.11.2013).
Alle predette fattispecie è applicabile la sanzione ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97, nella misura da €
516 a € 5.164.
Le violazioni inerenti la trasmissione telematica che interessano l’intermediario, nonché le
sanzioni conseguenti sono distinte rispetto alla violazione commessa dal contribuente,
che viene pertanto sanzionato autonomamente.
Cumulo giuridico
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.9.2007, n. 52/E:
 all’omessa trasmissione di un file telematico contenente più dichiarazioni è applicabile
soltanto il cumulo giuridico ex art. 8, Legge n. 689/81 che prevede l’irrogazione della sanzione
per la violazione più grave aumentata sino al triplo;
 in presenza di ripetute violazioni, ossia della tardiva trasmissione di più file (contenenti più
dichiarazioni) si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse (numero di
file inviati) ciascuna delle quali calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui al citato art. 8.
Relativamente all’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni commesse dall’intermediario,
recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza 11.10.2013, n. 23123, ha affermato che
(Informativa SEAC 28.10.2013, n. 263):
 il cumulo giuridico, disciplinato dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/97, va applicato soltanto con
riferimento alle dichiarazioni contenute nel medesimo file;
 in caso di invio di diversi files, va applicato il cumulo materiale.
Di conseguenza:
Diverse dichiarazioni
(contenute in un
singolo file)
1 azione / omissione
diverse violazioni
della medesima
disposizione
Presenza di
diversi files
diverse azioni /
omissioni
diverse violazioni formali
della medesima
disposizione
Concorso formale
omogeneo
(cumulo giuridico)
Concorso materiale
(cumulo materiale)
€ 645 (516 + 1/4)
per le diverse dichiarazioni
contenute nel file non
inviato / inviato tardivamente
€ 516 per ogni file
contenente una sola
dichiarazione (*)
€ 645 per ogni file
contenente più dichiarazioni
(*) Il mod. UNICO contenente la dichiarazione redditi e IVA è considerato “una sola” dichiarazione.
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Per l’intermediario risulta vantaggioso ricomprendere in un unico file il maggior numero
possibile di dichiarazioni, in quanto, in presenza di un invio tardivo, potrà usufruire della
sanzione più mite connessa all’applicazione del cumulo giuridico.
Regolarizzazione
Al fine di evitare di incorrere nell’applicazione delle sanzioni, l’intermediario, qualora non siano
iniziate attività di controllo da parte dell’Ufficio, può regolarizzare la violazione tramite il
ravvedimento operoso.
In particolare, per regolarizzare l’omessa trasmissione del mod. UNICO l’intermediario deve:
 presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza, ossia, per il mod. UNICO
2013, entro il 30.12.2013;
 versare la sanzione ridotta pari a € 51 (1/10 di € 516), utilizzando il codice tributo “8924” ed
indicando quale “Anno di riferimento” l’anno in cui è stata commessa la violazione.
Se il mod. UNICO contiene sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione IVA, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E, l’intermediario “deve versare un’unica
volta la sanzione … ridotta … e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante
sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente”.
Considerato che la data di assunzione dell’impegno è quella riportata nel frontespizio della
dichiarazione, risultante anche nella ricevuta di presentazione della dichiarazione rilasciata
da Entratel, in caso di dichiarazioni trasmesse oltre il termine per cause non imputabili
all’intermediario è particolarmente importante verificare che la data di assunzione
dell’impegno non sia anteriore di più di un mese rispetto alla data di effettivo invio.
Esempio 2
Il 20.6.2013 il dott. commercialista Mario Como ha assunto l’impegno alla trasmissione
telematica del mod. UNICO 2013 SP (redditi e IVA) della Tevere & Arno snc ma non
ha provveduto alla trasmissione telematica dello stesso entro il 30.9.2013. Le relative
imposte sono state regolarmente versate entro i termini previsti.
Ai fini del ravvedimento è necessario:
 inviare la dichiarazione entro il 30.12.2013, indicando “20.6.2013” quale data di
impegno alla trasmissione;
 versare la sanzione ridotta pari a € 50 (25 x 2), con il codice tributo “8911”, per la
regolarizzazione in capo al contribuente;
 versare la sanzione ridotta pari a € 51, con il codice tributo “8924”, per la
regolarizzazione in capo all’intermediario.
Esempio 3
Il 24.10.2013 il sig. Gianni Adige (privato) si rivolge al dott. commercialista Luca Garda
per la trasmissione del mod. UNICO 2013 PF.
L’intermediario rilascia al contribuente l’impegno alla trasmissione telematica della
dichiarazione indicando quale data di assunzione “25.10.2013”.
Se l’intermediario trasmette la dichiarazione entro il 25.11.2013, indicando nel
frontespizio del mod. UNICO “25.10.2013” quale data di impegno, lo stesso non
commette alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile.
Per il contribuente la dichiarazione è considerata valida ma tardiva, in quanto trasmessa
entro 90 giorni dalla scadenza.
Entro il 30.12.2013 è possibile regolarizzare tale violazione in capo al contribuente con il
ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta di € 25 (1/10 di € 258).
DICHIARAZIONE INESATTA O IRREGOLARE
La dichiarazione validamente presentata (entro il termine previsto ovvero nei 90 giorni successivi),
è inesatta o irregolare in presenza di violazioni formali, ossia che non incidono sulla
determinazione del tributo.
Relativamente alla sanzione applicabile è necessario distinguere tra violazioni:
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 meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio;
 formali, che arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio.
VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI
Come disposto dall’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97:
“non sono … punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo”.
Di conseguenza, le violazioni in esame non comportano l’applicazione di alcuna sanzione e
per le stesse non si rende necessario utilizzare il ravvedimento operoso.
Qualora si intenda comunque regolarizzare la violazione prima dell’inizio delle attività di
verifica, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa.
VIOLAZIONI FORMALI
Come accennato, costituiscono violazioni formali, gli errori che non incidono sulla
determinazione della base imponibile e dell’imposta nonché sul versamento del tributo ma
arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio.
In particolare, tale fattispecie si riscontra nei seguenti casi:
 dichiarazione non redatta in conformità del modello di dichiarazione approvato (ossia redatta
sul modello ministeriale previsto ma non in conformità alle relative istruzioni);
 omessa o errata e incompleta indicazione di:
– dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
– elementi necessari per la determinazione del tributo;
– ogni altro elemento prescritto per l’effettuazione dei controlli, quale la mancata allegazione
del modello degli studi di settore o la mancata compilazione di un quadro o prospetto
che non incide sulla determinazione del tributo.
A tali violazioni è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
La regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso richiede:
 la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della
dichiarazione successiva e pertanto, con riguardo al mod. UNICO 2013, entro il 30.9.2014;
 il versamento della sanzione ridotta nella misura di € 32 (1/8 di € 258).
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL
RAVVEDIMENTO
SANZIONE
MINIMA
RIDUZIONE
SANZIONE
RIDOTTA
Dichiarazione inesatta o
irregolare
Presentazione
dichiarazione
successiva
€ 258
1/8
€ 32
Esempio 4
Il sig. Giacomo Piave, imprenditore individuale, ha presentato il mod. UNICO 2013 PF
entro il 30.9.2013 senza allegare il modello degli studi di settore.
Poiché tale modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi, la violazione
rientra nella fattispecie della dichiarazione irregolare, ravvedibile entro il 30.9.2014:
 presentando la dichiarazione integrativa comprensiva del modello studi di settore;
 versando € 32 a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.
OMESSA SEPARATA INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEI COSTI C.D. “BLACK LIST”
I soggetti che intrattengono rapporti con operatori (imprese / professionisti) domiciliati nei c.d.
Paesi “black list” devono indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi a tali operazioni.
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Qualora il contribuente possa provare la presenza delle circostanze esimenti, l’omessa
indicazione di tali costi:
 non determina l’indeducibilità degli stessi;
 è sanzionata in misura pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di € 500 e un
massimo di € 50.000.
Al fine di evitare l’applicazione della predetta sanzione è possibile presentare una dichiarazione
integrativa prima degli accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Ufficio. In tal caso è
applicabile la sanzione in misura fissa ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, da € 258 a € 2.065.
L’impresa può comunque avvalersi del ravvedimento operoso provvedendo:
 a presentare il mod. UNICO integrativo entro il termine della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione;
 al pagamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di € 258).
Così, ad esempio, l’impresa che nel mod. UNICO 2013 ha omesso l’indicazione dei costi relativi ad
operazioni con Paesi black list può regolarizzare la propria situazione entro il 30.9.2014 con il
versamento della sanzione ridotta e la presentazione della dichiarazione integrativa.
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il citato termine ma entro la scadenza
dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (in generale, quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione), la citata sanzione è applicabile in misura piena (da €
258 a € 2.065).
L’impresa che, pur dimostrando la sussistenza delle circostanze esimenti:
 non presenta la dichiarazione integrativa;
 presenta la dichiarazione integrativa dopo aver avuto formale conoscenza dell’avvio di
accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Ufficio;
è soggetta alla sanzione pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di € 500 ed un massimo
di € 50.000.
SANZIONI IN PRESENZA DI PROVA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI
DEDUCIBILITÀ
COSTI/SPESE
AVVIO
CONTROLLI
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
SANZIONE
SI
NO
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione dell’anno nel corso del
quale la violazione è commessa
SI RAVVEDIMENTO OPEROSO
€ 32 (1/8 di € 258)
SI
NO
Entro il termine di decadenza
accertamento
NO RAVVEDIMENTO OPEROSO
da € 258 a € 2.065
SI
SI
Non rileva
10% dei costi
(minimo € 500 massimo € 50.000)
Esempio 5
Nel 2012 la Alfa srl ha acquistato merci per € 50.000 da una società domiciliata in
Svizzera. Considerato che la società svizzera non è soggetta alle imposte cantonali, il
costo d'acquisto di beni è interessato dal monitoraggio previsto per le operazioni con i
Paesi black list.
Poiché la società italiana è in grado di dimostrare che l'operazione è stata
effettivamente eseguita e che la stessa risponde ad un interesse economico effettivo, il
costo sostenuto, pari a € 50.000, è deducibile.
Nel mod. UNICO 2013 SC non sono stati separatamente indicati i costi black list.
Entro il 30.9.2014 è possibile regolarizzare tale situazione:
 presentando il mod. UNICO 2013 SC integrativo;
 versando la sanzione ridotta pari a € 32. A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il codice
tributo “8911”.
Se l’impresa non fornisce la prova della sussistenza delle circostanze esimenti è previsto:
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 il disconoscimento della deducibilità dei costi / spese;
 il recupero della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché l’applicazione:
 della sanzione per dichiarazione infedele ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al
200% della maggiore imposta);
 della sanzione per dichiarazione irregolare di cui all’art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97
(10% dei costi non indicati, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 50.000).
In mancanza della prova della sussistenza delle esimenti, le sanzioni applicabili sono quindi le
seguenti:
SANZIONI IN ASSENZA DI PROVA DELLE CIRCOSTANZE ESIMENTI
DEDUCIBILITÀ
COSTI/SPESE
AVVIO
CONTROLLI
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
SANZIONE
NO
SI
Non rileva
10% dei costi (minimo € 500 massimo € 50.000)
+
dal 100% al 200% della maggiore imposta
OMESSA O INCOMPLETA COMPILAZIONE QUADRO RW
In caso di mancata o incompleta compilazione del quadro RW è prevista l’applicazione della
sanzione ex art. 5, DL n. 167/90.
A tale proposito si evidenzia che la Legge n. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”) ha riformulato il
citato art. 5, prevedendo, in luogo della sanzione dal 10% al 50% degli importi non indicati e la
confisca dei beni per un valore pari a quello non dichiarato, sanzioni differenziate a seconda che il
Paese nel quale sono detenute le attività / investimenti sia o meno “black list”, come di seguito
evidenziato (Informativa SEAC 16.9.2013, n. 226).
VIOLAZIONE
SANZIONE
Omessa / incompleta
compilazione quadro RW
 dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati
non black list
 dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati
black list
 € 258 dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni
dal termine ordinario)
La violazione in esame è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Sono sostanziali le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
La sanzione applicabile è differenziata a seconda che l’errore sia o meno rilevabile in sede di
liquidazione o di controllo formale della dichiarazione.
Come evidenziato nell’appendice alle istruzioni del mod. UNICO, in presenza di entrambe le
tipologie di errore, ai fini del ravvedimento va presentata “un’unica dichiarazione
integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute”.
VIOLAZIONI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO
Costituiscono errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni ex
artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73:
 gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte;
 l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio,
spese mediche o contributi previdenziali), ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta.
Per tali violazioni è applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta o del minor
credito utilizzato; la regolarizzazione delle stesse tramite il ravvedimento operoso richiede:
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 la presentazione della dichiarazione integrativa;
 il versamento della maggiore imposta dovuta o il minor credito utilizzato, nonché dei relativi
interessi nella misura del 2,5%, calcolati a giorni;
 il versamento della sanzione ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75%.
VIOLAZIONI NON RILEVABILI CON LIQUIDAZIONE / CONTROLLO: DICHIARAZIONE INFEDELE
Costituiscono errori non rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni
ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73:
 l’omessa o errata indicazione di redditi;
 l’errata determinazione dei redditi;
 l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile.
In tal caso la dichiarazione è infedele e comporta l’applicazione della sanzione in misura
compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante.
Ai fini della regolarizzazione di tali violazioni tramite il ravvedimento operoso è necessario:
 presentare la dichiarazione integrativa;
 versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante nonché i relativi interessi
nella misura del 2,5%, calcolati a giorni;
 versare la sanzione ridotta nella misura del 12,5% (1/8 del 100%).
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa è necessario integrare anche il/i
versamento/i a titolo di acconto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare
18.6.2008, n. 47/E.
Pertanto, se dal mod. UNICO 2013 integrativo emerge una maggiore imposta dovuta (saldo
2012), dallo stesso consegue un maggior acconto per il 2013 e quindi “viene ad integrarsi
anche la fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto” per il 2013.
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL
RAVVEDIMENTO
SANZIONE
MINIMA
RIDUZIONE
SANZIONE
RIDOTTA
Dichiarazione infedele
Presentazione
dichiarazione
successiva
100%
1/8
12,5%
Esempio 6
Il sig. Sandro Adda ha presentato il mod. UNICO 2013 PF entro il 30.9.2013,
omettendo di indicare un compenso per una prestazione occasionale.
Ipotizzando che per effetto della rettifica della dichiarazione risulti una maggiore IRPEF
a saldo pari a € 280, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, entro il
30.9.2014, è necessario:
 presentare la dichiarazione integrativa;
 versare:
- la maggiore IRPEF a saldo per il 2012, pari a € 280, con il codice tributo “4001”;
- il maggior acconto dovuto per il 2013, con il codice tributo “4033” (primo acconto) e
/ o “4034” (secondo acconto);
- gli interessi nella misura del 2,5%, calcolati a giorni, con il codice tributo “1989”;
- la sanzione ridotta pari a € 35 (280 x 12,5%), con il codice tributo “8901”.
Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine della dichiarazione successiva
La dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, dalla quale risulta un maggior debito o
un minor credito, può essere presentata:
 oltre il predetto termine previsto per la dichiarazione successiva (ossia, per il mod. UNICO 2013
anche dopo il 30.9.2014);
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 al più tardi entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (per il mod. UNICO 2013, entro il 31.12.2017).
In tal caso non è tuttavia possibile usufruire del ravvedimento operoso con conseguente
applicazione, da parte dell’Ufficio, delle sanzioni nella misura piena.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA “A FAVORE” DEL CONTRIBUENTE
La dichiarazione integrativa può essere presentata anche per correggere errori che comportano
l’esposizione di un minor debito o di un maggior credito, come previsto dall’art. 2, comma 8-bis,
DPR n. 322/98.
Detta dichiarazione “a favore” va presentata, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione 14.2.2007, n. 24/E “non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo” e pertanto, con riferimento al mod.
UNICO 2013, entro il 30.9.2014. In tal caso:
 non sono applicabili sanzioni;
 il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione
ovvero chiesto a rimborso.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE ENTRO 90 GIORNI
Come sopra evidenziato, la sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione integrativa
è superiore a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva.
Da ciò discende che, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni, la
sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento risulterebbe più elevata rispetto a quella applicabile
per la dichiarazione tardiva.
Di fatto, dunque, risulterebbe maggiormente penalizzato, in sede di ravvedimento, il contribuente
che ha presentato la dichiarazione entro il termine previsto (per il mod. UNICO 2013 entro il
30.9.2013), ancorché contenente errori formali o sostanziali, rispetto al contribuente che, entro il
medesimo termine, ha omesso di presentare la dichiarazione.
Per evitare tale incongruenza, nell’appendice al mod. UNICO 2013 è specificato che, in
presenza di una dichiarazione infedele, “se il ravvedimento avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione”, è dovuta la sanzione ridotta
pari a € 25 nonché la sanzione del 3,75% della maggiore imposta dovuta / minor credito
spettante, anziché la sanzione del 12,5%.
Anche in caso di violazione formale, qualora la dichiarazione integrativa venga presentata
entro 90 giorni è applicabile la sanzione di € 25 (anziché € 32).
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO
Relativamente alle modalità operative per l’effettuazione del ravvedimento operoso, si precisa che
nel frontespizio del mod. UNICO in caso di:
 presentazione tardiva (ossia entro il 30.12.2013) non va barrata la casella “Correttiva nei
termini”, “Dichiarativa integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa”;
 integrazione o rettifica di una dichiarazione già presentata, va barrata la casella:
 “Dichiarazione integrativa a favore”, se dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior
credito / minor debito o se la stessa è presentata per correggere errori meramente
formali;
 “Dichiarazione integrativa”, se dalla dichiarazione integrativa emerge un minor credito /
maggior debito o se la stessa è presentata per correggere errori formali.
Soltanto in tal caso è necessario specificare quali quadri / allegati sono stati modificati e quali
non hanno subìto variazioni, riportando nel riquadro “Tipo di dichiarazione” e nel riquadro
“Firma della dichiarazione” uno dei seguenti codici:
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CODICE
SITUAZIONE
“1”
Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione
originaria, senza modifiche
“2”
Quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa ma assente o compilato
diversamente nella dichiarazione originaria
“3”
Quadro o allegato compilato nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione
integrativa
La dichiarazione correttiva / integrativa deve essere completa di tutte le sue parti,
comprensiva quindi anche dei dati che non hanno subìto modifiche rispetto al modello
originario.
Esempio 7
La Beta & Gamma snc ha presentato, entro il 30.9.2013, il mod. UNICO 2013 SP
comprensivo della dichiarazione IVA.
Constatando un errore nella dichiarazione dei redditi, la società presenta una
dichiarazione integrativa nella quale deve essere incluso anche il mod. IVA, ancorché
lo stesso non sia oggetto di modifiche.
COMPILAZIONE MOD. F24 – CONTRIBUENTE
Come sopra accennato, in caso di regolarizzazione di una dichiarazione tardiva, ai fini del
versamento della sanzione ridotta nel mod. F24 va indicato:
 il codice tributo “8911”;
 quale periodo di riferimento, l’anno cui si riferisce la violazione, ossia “2012” per il mod.
UNICO 2013.
Relativamente alle altre violazioni, i codici utilizzabili sono i seguenti:
CODICE TRIBUTO
SANZIONE
8901
Sanzione pecuniaria IRPEF
8902
Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF
8903
Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8906
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8907
Sanzione pecuniaria IRAP
8908
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
8910
Sanzione pecuniaria IVA forfait connessa ad imposta intrattenimenti
8911
Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, imposte
sostitutive, IRAP, IVA
8913
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi (cedolare secca,
contribuenti minimi, nuove iniziative)
8918
IRES – sanzione pecuniaria
Relativamente alla sanzione per l’omesso versamento dell’IVIE / IVAFE, in mancanza di un
codice specifico, si ritiene utilizzabile l’“8901” ovvero l’“8908”.
Si rammenta infine che, nell’ipotesi di regolarizzazione dell’omesso versamento, gli interessi da
ravvedimento calcolati a giorni, pari al 2,5% devono essere versati utilizzando lo specifico codice
tributo distinto per tipologia di imposta.
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CODICE TRIBUTO
INTERESSI
1989
IRPEF
1990
IRES
1991
IVA
1992
Imposte sostitutive
1993
IRAP
1994
Addizionale Regionale
1998
Addizionale Comunale
Relativamente agli interessi dovuti per l’omesso versamento dell’IVIE / IVAFE, in mancanza
di un codice specifico, si ritiene utilizzabile il “1989”.
Esempio 8
Con riferimento all’esempio 1, ai fini della regolarizzazione dell’omessa presentazione
del mod. UNICO 2013, il mod. F24 intestato al contribuente (privato) va compilato
come segue:
8911
2012
25 00
25 00
+
25 00
COMPILAZIONE MOD. F24 – INTERMEDIARIO
La sanzione ridotta in capo all’intermediario va versata con il mod. F24 indicando:
 il codice tributo “8924”;
 quale periodo di riferimento, l’anno in cui è stata realizzata la violazione o il ritardo, ossia
“2013” per il mod. UNICO 2013.
Esempio 9 Con riferimento all’esempio 1, il mod. F24 intestato all’intermediario va compilato come
segue:
8924
2013
51 00
51 00
+
51 00
RETTIFICA RICHIESTA DI RIMBORSO IN RICHIESTA DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il contribuente che ha espresso nel mod. UNICO / IRAP 2013 la richiesta di rimborso dei crediti
IRPEF / IRES / IRAP, può trasformare la stessa in richiesta di utilizzo in compensazione a
condizione che:
 il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
 sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d’imposta cui la stessa si riferisce.
Pertanto, qualora nel mod. UNICO 2013 il contribuente abbia richiesto il rimborso di un credito ed
ora intenda rettificare tale scelta indicando lo stesso in compensazione può presentare una
dichiarazione integrativa entro il 28.1.2014.
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TABELLA RIEPILOGATIVA
VIOLAZIONE
Dichiarazione
TARDIVA
(presentata entro 90 giorni
dalla scadenza)
Dichiarazione
OMESSA
(presentata oltre 90 giorni dalla
scadenza)
Dichiarazione
INESATTA o
IRREGOLARE
violazioni
MERAMENTE
FORMALI
violazioni
FORMALI
SANZIONE
 da € 258 a € 1.032
RAVVEDIMENTO
€ 25 (1/10 di € 258) per
ciascuna dichiarazione
compresa nel mod. UNICO
 da € 258 a € 1.032 in presenza di
imposte versate
 dal 120% al 240%, con un minimo di €
Non ammesso
258, in presenza di imposte non
versate
nessuna sanzione
 da € 258 a € 2.065
--- (*)
€ 32 (1/8 di € 258) (**)
3,75% della maggiore
Dichiarazione con errori
rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter,
DPR n. 600/73
 30% della maggiore imposta dovuta o imposta / differenza di credito
Dichiarazione INFEDELE (con
errori non rilevabili ex artt. 36bis e 36-ter, DPR n. 600/73)
 dal 100% al 200% della maggiore
(*)
del minor credito utilizzato
(1/8 del 30%)
12,5% della maggiore
imposta
/ differenza di credito
imposta dovuta o del minor credito
spettante
(1/8 del 100%) (***)
la regolarizzazione è possibile (facoltà), senza sanzioni, prima dell’inizio dell’attività di verifica
(**) se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni la sanzione è pari a € 25
(***) se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni la sanzione è pari a € 25 + 3,75% della maggiore imposta
/ minor credito spettante

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