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Fiscal Adempimento
Fiscal Adempimento
La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
N. 49
16.12.2013
Unico: ravvedimento entro il 30.12
A cura di Devis Nucibella
Categoria: Intermediari
Sottocategoria: Adempimenti
Entro il prossimo 30.12.2013 è possibile ravvedere il modello Unico 2013, qualora questo al 30.09.2013
non sia stato presentato.
La dichiarazione è, infatti, considerata validamente presentata anche se tardiva, purché il ritardo sia non
superiore a 90 giorni dal termine di presentazione.
Decorso il termine del 30.12.2013, la dichiarazione si considera omessa. Oltre i 90 giorni, ed entro il
termine di presentazione della dichiarazione successiva, è, invece, possibile la regolarizzazione di una
dichiarazione validamente presentata, contenente errori formali o sostanziali.
Premessa
Le violazioni inerenti la dichiarazione mod. UNICO il cui termine di
presentazione è scaduto lo scorso 30 settembre, possono essere oggetto di
regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso.
Si può accedere a tale beneficio, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, a
condizione che:
9 le violazioni, oggetto della regolarizzazione non siano state già
constatate;
9 non
siano
iniziati
accessi,
ispezioni,
verifiche
o
altre
attività
amministrative di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di
documenti, ecc.), dei quali l’autore della violazione o i soggetti
solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
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Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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Le
Condizioni per poter
operare il ravvedimento
violazioni,
oggetto
della
regolarizzazione, non devono essere
state già constatate.
operoso
Non devono essere iniziati accessi,
ispezioni,
verifiche
o
altre
attività
amministrative di accertamento, dei
quali l’autore della violazione o i
soggetti solidalmente obbligati abbiano
avuto formale conoscenza.
La procedura del ravvedimento richiede:
9
la rimozione della violazione commessa, cioè, nel caso specifico, la
presentazione della dichiarazione omessa o l’integrazione della
dichiarazione validamente presentata;
9
il versamento “contestuale” della sanzione ridotta, commisurata al
minimo, previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione e delle
eventuali imposte e interessi.
Ravvedimento
di Unico
Dopo la scadenza naturale di Unico possiamo, infatti, accorgerci di:
9
aver dimenticato di presentare la dichiarazione;
9
aver commesso errori e omissioni nella dichiarazione presentata.
Al riguardo, sono previste le seguenti soglie temporali entro le quali il
ravvedimento deve essere perfezionato:
¾
90 giorni:
→
nell’ipotesi di dichiarazione omessa (art.13, co. 1, lett. c, D.Lgs. n.
472/97);
¾
termine di presentazione della dichiarazione successiva:
→
nell’ipotesi di dichiarazione irregolare o infedele (art.13, co. 1,
lett. b, D.Lgs. n. 472/97).
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90 giorni dal
termine di
termine
presentazione
Termine di
della
presentazione
dichiarazione
successiva
Arco temporale nel
quale è possibile
sanare una
dichiarazione omessa
Arco temporale nel quale
è possibile sanare una
dichiarazione irregolare o
infedele.
TERMINI DEL RAVVEDIMENTO DI UNICO
Î
90 giorni
Î
successiva
Dichiarazione
tardiva
(art.13, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97)
nell’ipotesi di dichiarazione irregolare o
termine di presentazione
della dichiarazione
nell’ipotesi di dichiarazione omessa
infedele
(art.13, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97)
Come sopraesposto, nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata nei
termini previsti dalla legge, il contribuente ha 90 giorni di tempo per ravvedersi.
Con riferimento al mod. UNICO 2013, inviato telematicamente da parte di:
9
persone fisiche;
9
società di persone e società di capitali ed enti non commerciali, il cui
mod. Unico 2013 doveva essere presentato entro il 30 settembre 2013.
il termine di presentazione della dichiarazione tardiva scade il:
→
29 dicembre 2013 (che slitta al 30 dicembre).
DICHIARAZIONE TARDIVA
90 giorni di tempo
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Omessa presentazione di
Unico 2013 entro il 30 settembre 2013
ADEMPIMENTO
Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2013
Se le imposte:
¾ sono state regolarmente versate;
¾ oppure non erano dovute;
→
è sufficiente presentare la dichiarazione omessa e pagare con
modello F24 una sanzione pari a 1/10 di 258 euro, ossia 25 euro
(1/10 del minimo previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997
pari a euro 258).
Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E (confermata dalla circolare n. 11/E/2008)
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per
ciascuna dichiarazione ricompresa nel mod. UNICO.
Sarà, pertanto, necessario versare € 25 moltiplicati per il numero di
dichiarazioni (redditi, IVA) comprese nel mod. UNICO.
Il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione “autonoma”
essendo parte integrante della dichiarazione dei redditi.
Adempimento
in pratica
In caso di regolarizzazione di una dichiarazione tardiva, ai fini del versamento
della sanzione ridotta il codice tributo da utilizzare è “8911”.
RAVVEDIMENTO PER TARDIVA PRESENTAZIONE DI UNICO
Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione presentata con ritardo non
superiore a 90 giorni il contribuente dovrà:
¾
presentare la dichiarazione;
¾
versare la sanzione ridotta, pari a € 25 (1/10di € 250,) per ciascuna
dichiarazione.
UNICO COMPOSTO DA:
SANZIONE
Dichiarazione dei redditi
Dichiarazione
dei
redditi
Dichiarazione dell’Iva
Attenzione:
+
25 X 1
25 €
25 X 2
50 €
Il modello studi di settore non costituisce una
dichiarazione “autonoma”.
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In base all’art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/98:
¾
la dichiarazione tardiva è considerata valida.
Qualora, oltre alla presentazione di Unico, il contribuente non avesse
presentato anche la Dichiarazione Irap, la violazione potrà essere sanata
rispettando i suddetti termini e importi previsti per Unico, cioè:
9
presentazione della dichiarazione omessa entro il 29 dicembre 2013;
9
versamento della sanzione ridotta, pari a € 25.
Il sig. Mario Rossi non ha presentato il modello Unico 2013 entro il 30
settembre 2013.
Il modello Unico era compilato solo nel quadro RC “redditi lavoro dipendente
e assimilati” e RP oneri e spese.
Dal quadro RN emerge un credito Irpef di 500 €.
Al fine di non perdere il credito, il contribuente in questione è tenuto a
presentare Unico 2013 entro il 29 dicembre 2013 e presentare un F24 con il
pagamento di 25 € utilizzando il codice tributo 8911
Omessa presentazione di
Unico 2013 con imposte regolarmente versate o non dovute
ADEMPIMENTO
9
Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre
2013.
9
Versamento della sanzione ridotta pari a 25 € (per ciascuna
dichiarazione).
Dichiarazione
tardiva con
imposte dovute
Nel caso in cui dalla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90
giorni scaturisca un’imposta dovuta, resta ferma l’applicazione delle sanzioni
relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute può essere
regolarizzato eseguendo spontaneamente, entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo, il pagamento dell’imposta
dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui
il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene
effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
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In particolare, la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
9
dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla
scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo
0,2%;
9
del 3% (1/10 del 30%), se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno
dalla scadenza;
9
del 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
della violazione.
Un contribuente non ha presentato il modello Unico 2013 entro il 30
settembre 2013.
Dal modello risulta che il contribuente doveva versare il 20 agosto il saldo
Irpef pari a 1.000 € (compresa la maggiorazione).
Oltre che il versamento delle sanzioni per la regolarizzazione di Unico da
effettuare come esposto nel precedente esempio il contribuente è tenuto a
versare anche le imposte e le relative sanzioni ridotte.
Qualora il contribuente avesse deciso di versare tale saldo il 15 gennaio
2014 ricorrendo al ravvedimento operoso, la sanzione ridotta sarebbe pari
all’3,75%, quindi corrispondente a 37,5 € (più interessi).
Il modello F24 risulterebbe così compilato:
4001
8901
1989
01/01
2012
2012
2012
1.000,00
37,50
12,75
1.050,25
1.050,25
Omessa presentazione di
Unico 2013 con imposte dovute
ADEMPIMENTO
9
Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre
2013
9
Versamento della sanzione ridotta pari a 25 € (per ciascuna
dichiarazione)
9
Versamento delle imposte dovute
9
Versamento delle sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso
calcolate sull’imposta dovuta (più interessi)
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Dichiarazione
omessa
Scaduto il termine di 90 giorni la dichiarazione si considera omessa.
In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il
ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
9 dal 120% al 240% con un minimo di € 258, in presenza di un debito
d’imposta;
9 da € 258 a € 1.032, in assenza di un debito d’imposta.
SANZIONI
OMESSA PRESENTAZIONE
¾
TARDIVA PRESENTAZIONE
Da € 258 a € 1.032,00
Imposta dovuta:
Î dal 120% al 240% (min. 258 €)
¾
Imposta non dovuta:
Î da 258,00 € e 1.032,00
+ 30% imposta
eventualmente dovuta
Termine di
90 giorni da
presentazione
Dichiarazione
inesatta o
irregolare
termine
La dichiarazione validamente presentata (entro il termine previsto ovvero nei
90 giorni successivi), è inesatta o irregolare in presenza di violazioni formali,
ossia che non incidono sulla determinazione del tributo.
Relativamente alla sanzione applicabile è necessario distinguere tra violazioni:
¾ meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’attività di
controllo dell’Ufficio;
¾ formali, che arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio.
In particolare:
¾ VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI
Come disposto dall’art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. n. 472/97:
Ö “non sono … punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla
determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo”.
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Di conseguenza, le violazioni in esame non comportano l’applicazione
di alcuna sanzione, e per le stesse non si rende necessario utilizzare il
ravvedimento operoso.
Qualora si intenda, comunque, regolarizzare la violazione prima
dell’inizio delle attività di verifica, è sufficiente presentare una
dichiarazione integrativa.
¾ VIOLAZIONI FORMALI
Come accennato, costituiscono violazioni formali, gli errori che non
incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta
nonché sul versamento del tributo, ma arrecano pregiudizio all’attività
di controllo dell’Ufficio.
In particolare, tale fattispecie si riscontra nei seguenti casi:
•
dichiarazione non redatta in conformità del modello di
dichiarazione approvato (ossia redatta sul modello ministeriale
previsto, ma non in conformità alle relative istruzioni);
•
omessa o errata e incompleta indicazione di:
9
dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo
rappresentante;
9
elementi necessari per la determinazione del tributo;
9
ogni altro elemento prescritto per l’effettuazione dei
controlli, quale la mancata allegazione del modello degli
studi di settore o la mancata compilazione di un quadro o
prospetto che non incide sulla determinazione del tributo.
A tali violazioni è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 8,
co. 1, D.Lgs. n. 471/97.
La regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso richiede:
9
la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il
termine di presentazione della dichiarazione successiva e,
pertanto, con riguardo al mod. UNICO 2013, entro il 30.9.2014;
9
il versamento della sanzione ridotta, nella misura di € 32 (1/8 di
€ 258).
Il sig. Mario Rossi, imprenditore individuale, ha presentato il mod. UNICO
2013 PF entro il 30.9.2013, senza allegare il modello degli studi di settore.
Poiché tale modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi, la
violazione rientra nella fattispecie della dichiarazione irregolare, ravvedibile
entro il 30.9.2014:
9 presentando la dichiarazione integrativa comprensiva del modello
studi di settore;
9 versando € 32 a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo
“8911”.
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Violazioni
sostanziali
Sono sostanziali le violazioni che incidono sulla determinazione e sul
pagamento del tributo.
La sanzione applicabile è differenziata a seconda che l’errore sia o meno
rilevabile in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione.
Come evidenziato nell’appendice alle istruzioni del mod. UNICO, in presenza
di entrambe le tipologie di errore, ai fini del ravvedimento, va presentata
“un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme
complessivamente dovute”.
In particolare:
¾ VIOLAZIONI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO
Costituiscono errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo
formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73:
9
gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli
imponibili e/o delle imposte;
9
l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri
deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi
previdenziali), ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta.
Per tali violazioni è applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore
imposta dovuta o del minor credito utilizzato; la regolarizzazione delle
stesse tramite il ravvedimento operoso richiede:
9
la presentazione della dichiarazione integrativa;
9
il versamento della maggiore imposta dovuta o il minor credito
utilizzato, nonché dei relativi interessi nella misura del 2,5%,
calcolati a giorni;
9
il versamento della sanzione ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75%.
¾ VIOLAZIONI NON RILEVABILI CON LIQUIDAZIONE / CONTROLLO:
DICHIARAZIONE INFEDELE
Costituiscono errori non rilevabili in sede di liquidazione o controllo
formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73:
9
l’omessa o errata indicazione di redditi;
9
l’errata determinazione dei redditi;
9
l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni
dall’imponibile.
In tal caso la dichiarazione è infedele e comporta l’applicazione della
sanzione in misura compresa tra il 100% e il 200% della maggiore
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imposta dovuta o del minor credito spettante.
Ai fini della regolarizzazione di tali violazioni tramite il ravvedimento
operoso, è necessario:
9
presentare la dichiarazione integrativa;
9
versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante
nonché i relativi interessi, nella misura del 2,5%, calcolati a
giorni;
9
versare la sanzione ridotta, nella misura del 12,5% (1/8 del 100%).
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, è necessario integrare
anche il/i versamento/i a titolo di acconto, come chiarito dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E.
Pertanto, se dal mod. UNICO 2013 integrativo emerge una maggiore imposta
dovuta (saldo 2012), dallo stesso consegue un maggior acconto per il 2013 e
quindi “viene ad integrarsi anche la fattispecie dell’insufficiente versamento
dell’acconto” per il 2013.
Il sig. Mario Bianchi ha presentato il mod. UNICO 2013 PF entro il 30.9.2013,
omettendo di indicare un compenso per una prestazione occasionale.
Ipotizzando che per effetto della rettifica della dichiarazione risulti una
maggiore IRPEF a saldo, pari a € 280, ai fini della regolarizzazione della
violazione commessa, entro il 30.9.2014, è necessario:
9 presentare la dichiarazione integrativa;
9 versare:
9 la maggiore IRPEF a saldo per il 2012, pari a € 280, con il codice
tributo “4001”;
9 il maggior acconto dovuto per il 2013, con il codice tributo “4033”
(primo acconto) e / o “4034” (secondo acconto);
9 gli interessi nella misura del 2,5%, calcolati a giorni, con il codice
tributo “1989”;
9 la sanzione ridotta, pari a € 35 (280 x 12,5%), con il codice tributo
“8901”.
Dichiarazioni
integrative
presentate
entro 90 giorni
Come sopra evidenziato, la sanzione prevista per la presentazione di una
dichiarazione integrativa
è superiore a quella applicabile in caso di
dichiarazione tardiva.
Da ciò discende che, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa
entro 90 giorni, la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento risulterebbe più
elevata rispetto a quella applicabile per la dichiarazione tardiva.
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Di fatto, dunque, risulterebbe maggiormente penalizzato, in sede di
ravvedimento, il contribuente che ha presentato la dichiarazione entro il
termine previsto (per il mod. UNICO 2013 entro il 30.9.2013), ancorché
contenente errori formali o sostanziali, rispetto al contribuente che, entro il
medesimo termine, ha omesso di presentare la dichiarazione.
Per evitare tale incongruenza, nell’appendice al mod. UNICO 2013 è
specificato che, in presenza di una dichiarazione infedele, “se il
ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione
della dichiarazione”, è dovuta la sanzione ridotta, pari a € 25, nonché la
sanzione del 3,75% della maggiore imposta dovuta/minor credito spettante,
anziché la sanzione del 12,5%.
Anche in caso di violazione formale, qualora la dichiarazione integrativa
venga presentata entro 90 giorni è applicabile la sanzione di € 25 (anziché €
32).
Compilazione
Relativamente alle modalità operative per l’effettuazione del ravvedimento
operoso, si precisa che nel frontespizio del mod. UNICO in caso di:
¾ presentazione tardiva (ossia entro il 30.12.2013) non va barrata la
casella “Correttiva nei termini”, “Dichiarativa integrativa a favore” o
“Dichiarazione integrativa”;
¾ integrazione o rettifica di una dichiarazione già presentata, va barrata
la casella:
9
“Dichiarazione integrativa a favore”, se dalla dichiarazione
integrativa emerge un maggior credito/minor debito o se la
stessa è presentata per correggere errori meramente formali;
9
“Dichiarazione integrativa”, se dalla dichiarazione integrativa
emerge un minor credito/maggior debito o se la stessa è
presentata per correggere errori formali.
Soltanto in tal caso, è necessario specificare quali quadri/allegati sono stati
modificati e quali non hanno subìto variazioni, riportando nel riquadro “Tipo di
dichiarazione” e nel riquadro “Firma della dichiarazione” uno dei seguenti
codici:
codice
“1”
“2”
“3”
situazione
Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che
nella dichiarazione originaria, senza modifiche.
Quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa ma
assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria.
Quadro o allegato compilato nella dichiarazione originaria ma
assente nella dichiarazione integrativa.
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La dichiarazione correttiva/integrativa deve essere completa di tutte le sue
parti, comprensiva, quindi, anche dei dati che non hanno subìto modifiche
rispetto al modello originario.
La Alfa snc ha presentato, entro il 30.9.2013, il mod. UNICO 2013 SP
comprensivo della dichiarazione IVA.
Constatando un errore nella dichiarazione dei redditi, la società presenta
una dichiarazione integrativa nella quale deve essere incluso anche il mod.
IVA, ancorché lo stesso non sia oggetto di modifiche.
Riepilogo
OMESSA PRESENTAZIONE DI UNICO
¾
Omessa presentazione dichiarazione a debito:
- dal 120% al 240% delle imposte dovute
Sanzioni
(minimo € 258,00).
¾
Omessa presentazione dichiarazione senza debito
d’imposta:
- da € 258,00 a € 1.032,00.
Entro il 29 dicembre 2013 (che slitta al 30 dicembre), la
violazione
può
essere
regolarizzata
eseguendo
spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento
Ravvedimento
di una sanzione di € 25,00 (codice tributo 8911), pari ad
1/10 di
258,00, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il
pagamento dei tributi, qualora non già regolarizzate.
VIOLAZIONE
Dichiarazione
tardiva
TERMINE PER IL
SANZIONE
RAVVEDIMENTO
MINIMA
90 giorni
€ 258
RIDUZIONE
1/10
SANZIONE
RIDOTTA
€ 25
Ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per
ciascuna dichiarazione ricompresa nel modello Unico. Sarà necessario,
pertanto, versare € 25,00 moltiplicati per il numero di dichiarazioni (redditi,
IVA) comprese nel modello Unico. A tal fine, non costituisce una
“dichiarazione” il prospetto degli “studi di settore” o dei “parametri”, parte
integrante del modulo redditi.
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RITARDO SUPERIORE A 90 GIORNI
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni sono
considerate omesse.
VIOLAZIONE
SANZIONE
RAVVEDIMENTO
€ 25 (1/10 di € 258)
Dichiarazione
per ciascuna
TARDIVA
(presentata entro 90 giorni
da € 258 a € 1.032
dichiarazione
compresa nel mod.
dalla scadenza)
UNICO
da € 258 a € 1.032, in
presenza di imposte
Dichiarazione
versate
OMESSA
(presentata oltre 90 giorni
dalla scadenza)
Non ammesso
dal 120% al 240%, con
un minimo di € 258, in
presenza di imposte
non versate
violazioni
Dichiarazione
MERAMENTE
INESATTA
FORMALI
o IRREGOLARE
violazioni
FORMALI
Dichiarazione con errori
rilevabili ex artt. 36-bis e
36-ter, D.P.R. n. 600/73
nessuna sanzione
da € 258 a € 2.065
€ 32 (1/8 di € 258)
30% della maggiore
3,75% della maggiore
imposta dovuta o del
imposta / differenza
minor credito
di credito
utilizzato
(1/8 del 30%)
dal 100% al 200%
Dichiarazione INFEDELE
(con errori non rilevabili ex
artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R.
della maggiore
imposta dovuta o del
minor credito
n. 600/73)
-
spettante
12,5% della maggiore
imposta / differenza
di credito
(1/8 del 100%)
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