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Riforma del diritto di famiglia Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n

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Riforma del diritto di famiglia Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n
Riforma del diritto di famiglia
Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154
recante modifiche al codice civile in materia di filiazione
in vigore dal 7 febbraio 2014
Art. 1
Le parole “figlio legittimo” e “figlio naturale”
sono rispettivamente sostituite con le parole
“figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato
fuori dal matrimonio”.
Principio dell’ unicità dello stato di figlio
Crisi della coppia genitoriale: disciplina
sostanziale uniforme





Dalla L.54/06 (art.4) alla riforma della filiazione
Riforma filiazione: introduzione dei nuovi artt.337
bis-337 octies c.c.
Affidamento condiviso ed esclusivo (regolaeccezione)
Art.315 c.c. Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico
Art.74 c.c. La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono dallo stesso stipite sia in caso di filiazione dentro
che fuori il matrimonio. Sia nel caso di figlio adottivo.
Titolo IX
“Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”
Capo I
“Dei diritti e dei doveri del figlio”
(artt. 315 – 337 c.c.)
Capo II
“Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero
all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal
matrimonio”
(artt. 337-bis – 337-octies c.c.)
Corpus iuris unico comune per i rapporti genitoriali con i figli
Dalla “potestà genitoriale” alla “responsabilità genitoriale”
Potestà genitoriale

Potere dei genitori di disporre e
dirigere l’attività dei figli;

Viene meno con la maggiore età o
all’emancipazione del figlio (art. 316,
1°co. c.c.).
Responsabilità genitoriale


Rapporto paritario tra genitori e figli
(v. art. 315-bis c.c.);
Scompare qualsiasi termine finale di
responsabilità, fatta eccezione per
alcuni aspetti particolari:

Il figlio non può abbandonare la casa dei
genitori che esercitano la responsabilità
genitoriale o la dimora assegnatagli
unicamente sino alla maggiore età o
all’emancipazione del minore stesso (art.
318 c.c.);

I genitori titolari della responsabilità
genitoriale esercitano l’usufrutto dei beni
del figlio a favore dello stesso sino alla
maggiore età o all’emancipazione del
minore (art. 324 c.c.).
La responsabilità genitoriale
- art. 316 c.c. (art. 39 D. Lgs. n. 154/2013) 
È esercitata:
 dal genitore che ha riconosciuto il figlio;
 se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori l’esercizio
spetta ad entrambi.

Il genitore non esercente tale responsabilità vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle
condizioni di vita del figlio;

È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, i quali hanno l’obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.) e di stabilire la residenza abituale.
Tuttavia, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza riguardanti il figlio,
ciascun genitore può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti più
idonei;

Implica l’obbligo a carico dei genitori non già di “tener conto”, quanto di RISPETTARE le
capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli;

Comporta, altresì, l’obbligo di assistenza morale;

Come in passato, non cessa in caso di separazione personale o di annullamento o
scioglimento del matrimonio.
Affidamento esclusivo


Art.337 ter ult.co.c.c. “qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento
anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art.337 quater c.c. “Il giudice può disporre l’affidamento ad
uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse
del
minore.”..Se la domanda risulta manifestamente
infondata il giudice può valutare il comportamento del
genitore ai fini della determinazione dei provvedimenti da
adottare nell’interesse dei figli, ferma l’applicazione
dell’art.96 c.p.c.
Caso pratico


Trib.Roma sez.I 25.11.2013 n.23620
“Deve essere disposto l’affidamento esclusivo della
prole, alla luce del disinteresse manifestato dal
padre nei confronti della prole, che si sia tradotto,
in particolare, nella violazione sistematica degli
obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il
perdurante mancato rispetto dell’obbligo di
contribuzione al mantenimento dei minori, nella
misura fissata dalle statuizioni giudiziali.”
Ascolto del minore
- art. 53 D. Lgs. n. 154/2013 -
Art. 336 bis
c.c.: disciplina
generale;
•
Art. 38 bis
disp. att. c.c.:
modalità di
audizione.
•
In tutti i procedimenti in cui:
 debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano
(336-bis comma I, c.c.);
 si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori in
materia di affidamento (art. 337-octies comma I);
 dove il giudice debba designare al minore un tutore (art. 348
comma III);
 dove si debbano assumere le decisioni più importanti per la
sua cura personale (art. 371, n. 2);
 durante il procedimento di divorzio (art. 4 comma VIII, l.
898/1970).
L’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni – o anche una
età inferiore ove capace di discernimento - diviene, di fatto,
sempre obbligatorio, salvo che l’adempimento, in relazione
alle peculiarità del caso concreto, sia in contrasto con
l’interesse del fanciullo o manifestamente superfluo.
Ascolto del minore
- art. 53 D. Lgs. n. 154/2013 
Competenza: Presidente del Tribunale o giudice delegato;

Previa autorizzazione del giudice, è ammessa la presenza di
esperti o di ausiliari, nonché dei genitori del minore, del
curatore speciale dello stesso (se già nominato) e del
Pubblico Ministero;

Obbligo di redazione del processo verbale, in alternativa al
quale può essere effettuata una registrazione audio-visiva;

Audizione nelle cd. «sale di ascolto» (munite di vetro
specchio): in mancanza di queste sale, i difensori possono
partecipare all’audizione solo se autorizzati dal giudice
(336-bis comma II, c.c.).
Crisi della coppia genitoriale: profili
processuali





Art. 38 disp.att.c.c.(2°co.)Sono emessi dal tribunale ordinario i
provvedimenti relativi ai minori per i quali non è
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di
mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Competenza: Tribunale Ordinario
Riti: procedimento di separazione e divorzio
Procedimento di affidamento e mantenimento figli nati fuori
dal matrimonio (reale equiparazione?)
Regime delle impugnazioni (Cass.6319/2011)
Rapporti con gli ascendenti
- art. 42 D. Lgs. n. 154/2013 
In tema di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale
dei genitori l’art. 317-bis c.c. dispone che:

Gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i
nipoti minorenni;

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio del diritto può ricorrere al
giudice del luogo di residenza del minore (Tribunale per i minorenni),
affinché siano adottati i provvedimenti più idonei per l’esercizio di tale
diritto, peraltro, nell’esclusivo interesse del minore stesso;
Anche a seguito della riforma deve escludersi la legittimazione dei nonni a
intervenire nel giudizio di separazione o divorzio, ancorché ad
adiuvandum di una delle parti o delle aspettative dei figli minori della
coppia.
Caso pratico: rischia la decadenza dalla potestà genitoriale il
padre vedovo che impedisce ai suoceri di vedere i nipoti



Il caso è questo: un padre, morta prematuramente la moglie, madre del
suo bambino, impedisce al piccolo di avere rapporti con i nonni materni.
Questi allora, insieme alla zia materna, si rivolgono al Tribunale per i
minori ottenendo un provvedimento che li autorizza un pomeriggio a
settimana ad incontrare il nipote presso la loro abitazione.
Ma la pronuncia non piace al padre che continua ad avere atteggiamenti
ostativi. La vicenda giunge in Cassazione ed è qui che i giudici confermano
che un padre non può impedire ai suoceri di frequentare il proprio figlio
perchè questo comporterebbe privare il minore di una significativa sfera
affettiva, resa ancora più importante dall'assenza della madre.
La Corte sottolinea inoltre la necessità che venga ascoltato il minore
all'interno del processo, nominando un curatore speciale in modo da
evitare il conflitto di interessi con il padre; secondo i giudici di legittimità
infatti, "è errato ritenere che l'audizione del minore possa costituire una
restrizione della libertà personale, costituendo al contrario una
espansione del diritto del minore alla partecipazione al procedimento che
lo riguarda.
Procedimento


Competenza: Tribunale per i Minorenni
Ricorso ex art.333 c.c.: il diritto degli ascendenti
nei confronti del genitore che impedisce la serena
coltivazione del legame affettivo con il minore, si
inquadra quale procedimento de potestate
Procedimenti de potestate

Art.330 c.c. DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SUI FIGLI
“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, il giudice può
disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero
l’allontanamento dei genitore che maltratta o abusa del minore”

Breve cenno agli ordini di protezione 342 BIS s.s.C.C.

Art.333 c.c. CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI “Quando la
condotta non è tale da dare luogo ad una pronuncia di decadenza ex art.330
c.c.ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice, secondo le
circostanze può adottare i comportamenti più convenienti e può anche disporre
l’allontanamento dalla di lui residenza familiare ovvero l’allontanamento del
genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”
Art.709 ter c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti
in caso di inadempienze e violazioni

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà
genitoriale o delle modalità di affidamento è competente il giudice del procedimento in
corso. Per i procedimenti di cui all’art.710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di
residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso
di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il
corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore
e può anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento ei danni a carico dei uno dei genitori nei confronti dell’altro

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria a favore della cassa delle Ammende.
Profili processuali

Art.38 disp.att.c.c. “Sono di competenza del TM i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult.co. C.c.
Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza
del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse
parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316
del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la
competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni
richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i
quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di
mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.”
Di chi è la competenza per la decadenza?


Interpretazioni contrastanti: criticità del dettato
normativo.
Orientamento Tm di Catania (decreto 22.05.2013)

In pendenza di procedimenti separativi, divorzili o di
affidamento dei figli nati fuori da matrimonio, i provvedimenti
di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c.
restano di competenza del Tribunale Minorile.
Nuovo procedimento di riconoscimento
art,250 c.c.co.4

1) Rifiuto del consenso al riconoscimento dell'altro genitore;
2) Il genitore che vuole riconoscere il figlio, ricorre al giudice competente,
che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore;

3) Notifica del ricorso con cui si chiede il riconoscimento del figlio,
nonostante l'opposizione.

Consideriamo l'ipotesi in cui il genitore non si opponga:

a) il genitore che aveva rifiutato in consenso non propone opposizione
entro trenta giorni dalla notifica

b) il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante
In caso di opposizione

a) il genitore che aveva rifiutato in consenso propone opposizione entro
trenta giorni dalla notifica

b) il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione
del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età
inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti
provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che
l'opposizione non sia palesemente fondata,

c) Nel caso in cui accolga il ricorso, il giudice decide con sentenza che
tiene luogo del consenso mancante, e assume i provvedimenti opportuni
in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi
dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c.
Cognome del figlio riconosciuto
- art. 262 c.c. Resta fermo il principio secondo cui se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è
effettuato contemporaneamente dai genitori, il figlio assume il cognome del padre.
Novità:
se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre non solo
aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, ma anche anteponendolo a questo;

se il cognome al figlio è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile e la filiazione nei confronti del
genitore sia stata accertata o riconosciuta successivamente, il figlio assume il cognome del padre,
nel caso in cui il riconoscimento sia attuato da entrambi i genitori o quello dal genitore che lo ha
riconosciuto, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello attribuitogli dall’ufficiale
giudiziale di stato civile, salva l’eventualità che il cognome attribuitogli dall’ufficiale di stato civile
sia divenuto autonomo segno della sua identità personale.

Figli incestuosi
art. 22 D. Lgs. n. 154/2013
Viene meno il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi.
Ante riforma
Post riforma
Il nostro ordinamento ammetteva in
passato il riconoscimento (atto con il
quale i genitori trasformano il fatto
della procreazione in un rapporto di
filiazione rilevante per il diritto) dei figli
incestuosi solo nel caso in cui al tempo
del concepimento i genitori ignoravano
il rapporto di parentela tra loro.
A prescindere dalla buona o cattiva
fede dei genitori, il figlio nato da
persone, tra le quali esiste “un vincolo
di parentela in linea retta all’infinito o
in linea collaterale nel secondo grado,
ovvero un vincolo di affinità in linea
retta”, può essere riconosciuto previa
autorizzazione del giudice avuto
riguardo all’interesse del figlio e alla
necessità di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio.
Se solo uno dei genitori era in buona
fede il riconoscimento poteva essere
fatto esclusivamente da lui.
Successioni: Il diritto di commutazione

1.

1.
2.
Art. 536 c.c. “Legittimari”
“Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella
successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi
[…]”
Art. 537 c.c. “Riserva a favore dei figli legittimi e naturali”
“Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o
naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra
tutti i figli, legittimi e naturali”.
N.B.: abrogato il 3° comma a tenore del quale “i figli legittimi possono soddisfare in
denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano” (c.d. diritto di commutazione)
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