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Docenti Inidonei o Utilizzati in altri compiti?
CESP Centro studi per la scuola pubblica Docenti Inidonei o Utilizzati in altri compiti? . D.P.R. n. 417/1974 Capo II – Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni Art.113 Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale. La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità. Legge 4 agosto 1977, n. 517. Titolo I -Scuole Elementari 2. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap Titolo II- Scuola media 7. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. TITOLO III Norme comuni Legge 4 agosto n. 517/1977 Art. 12. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. ( Cominciano a delinearsi gli spazi per la definizione di un nuovo posto per la biblioteca scolastica che assume anche un ruolo di documentazione e di ricerca). Legge 6 ottobre 1988, n. 426 Conversione con modificazione in legge del D.L. 6 agosto 1988, n. 323 Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione Art. 5.Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola 1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico. 2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale docente. 3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Capo IV - Itinerario scolastico Art. 158 - Biblioteche scolastiche 1.Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. 2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10. 3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con: a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali; b) con eventuali donazioni e lasciti privati. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva 1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 7 - Collegio dei docenti 2. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto…………………………………… Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 455 - Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo 1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze: g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa. 7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o/complementari. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 467 - Trasferimenti d'ufficio (commi 2, 3, 4 e 5 disapplicati dal CCNL 04.08.95) 1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. Art. 480 - Inquadramenti in profili professionali amministrativi 1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione. Art. 518 - Collocamento fuori ruolo I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. Il passaggio dal sistema scolastico statale al sistema scolastico integrato ( Stato-Regioni-Privato) I pilastri della trasformazione: L’Autonomia scolastica : art 21 comma 10- L 59/97 : “ le istituzioni scolastiche realizzano...percorsi integrati tra diversi sistemi formativi” La legge di parità : art1, comma 1- L 62/2000, con la quale si stabilisce che il “ Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”) La riforma del Titolo V della Costituzione: materia di ‘ legislazione concorrente ‘ tra Stato e Regioni Art 117- L’ istruzione è Riforma del Titolo V della Costituzione art. 117 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: -n) norme generali sull'istruzione. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. PROGRAMMA EDUCATION © Fondazione Giovanni Agnelli, 2008 Anna Armone Esperta di scienza dell'amministrazione scolastica A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione le regioni hanno avviato un approfondito dibattito interno sull’esercizio delle competenze in materia di istruzione e formazione, competenze che dovranno attivare una volta legiferato nella materia per effetto della competenza legislativa concorrente. Esso prevede che lo Stato debba garantire la definizione delle condizioni essenziali, di status e contrattuali del personale scolastico, mentre le regioni gestirebbero l'organizzazione del personale, con tutte le possibilità di ulteriori determinazioni incidenti anche sulla retribuzione. Relativamente ai tempi viene fissato il limite 1 settembre 2009. Vengono elencate una serie di attività che vedono l’USR “attivare la politica scolastica nazionale sul territorio”, “integrare l’azione dei comuni delle province e della regione” nell’esercizio delle competenze loro proprie derivanti dal dlgs n. 112/1998, “promuovere la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell’offerta sul territorio” in collaborazione con la regione e gli enti locali. ( gli effetti della ‘ collaborazione dell’USR con regione ed enti locali ‘ vedi diapositiva n.23 e seguenti) Inizia la persecuzione Legge finanziaria 2003, N. 289. Legge finanziaria 2003, N. 289. Art. 35, comma 5 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. CIRCOLARE MINISTERIALE: Prot. N. 231/Dip/U02 Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario Il comma 6 del citato art. 35 della legge n.289/2002 prevede che per il personale ATA, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni (anche parziali) previste dal profilo di appartenenza, non si proceda più al collocamento fuori ruolo e che i collocamenti già disposti cessino con il 31 agosto 2003. Tale disposizione comporta la riattribuzione della sede di titolarità dal 1° settembre 2003 al personale già collocato fuori ruolo con modalità disciplinate in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità. Si rammenta che anche il personale non docente dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, ma idoneo a compiti parziali dello stesso profilo di appartenenza o di altro profilo, deve essere sottoposto a visite periodiche di controllo al fine di verificare se perdurino o meno le condizioni che determinarono lo stato di inidoneità. La legge finanziaria 2005. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Art. 1. Comma 93. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Finanziaria 2007 – Comma 608 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. Dicembre 2007 – Finanziaria 2008 Art.3 - Comma 127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 124, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. CCNI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO ALLA SUA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - ARTT. 4 COMMA 2 E 17 COMMA. 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 2008 Art. 2 (Personale docente ed educativo) Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell’eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007. CCNI - 25 giugno 2008 Utilizzazione del docente fuori ruolo per motivi di salute Art. 3 (Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo) 1. (...) Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali: - servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; -attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. Art. 5 - Utilizzazione presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione 1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione può essere disposta solo a domanda dell’interessato. NOTA MIUR Prot. N. AOODGPER 12482 Roma 23 luglio 2008 L'assenza dei presupposti necessari per la realizzazione del piano di mobilità, dovuta alla mancanza delle occorrenti vacanze in organico presso gli uffici dell'amministrazione scolastica (amministrazione prioritariamente individuata per l'assorbimento del personale de quo) ed alle problematiche in materia di equiparazione ed inquadramento del personale docente in profili professionali diversi, hanno condotto il Legislatore a discostarsi dal solco originario tracciato dalla legge finanziaria 2003. Con l'art. 3, comma 127, in combinato disposto con i commi 124 e 125, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) si introducono infatti previsioni incompatibili con la pregressa disciplina incentrata sulla mobilità entro un termine finale di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò è comprovato dall'istituzione di un ruolo ad esaurimento in cui iscrivere il personale e dalla scelta di valorizzare, da un lato, la stipula di accordi per favorire il ricorso alla mobilità nell'ambito della programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni interessate da misure di blocco e contenimento di nuove assunzioni e, dall'altro, il confronto negoziale - senza però esaurire in esso il novero delle soluzioni - per addivenire ad un accordo in grado di assicurare sia le condizioni per la mobilità che quelle altrettanto necessarie per la riconversione professionale del personale interessato. Bando del Comune di Roma per l'affidamento a organismi di volontariato del supporto ai servizi delle biblioteche AVVISI: 1) Bando di gara di Roma Capitale - Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali per individuare due Organismi di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale, per l'affidamento, tramite la stipula di una convenzione, del progetto volto alla promozione di un sistema integrato di servizi bibliotecari sul territorio cittadino, attraverso la cooperazione delle biblioteche civiche, delle biblioteche scolastiche e delle biblioteche d'interesse locale fino al 31 dicembre 2013. La gara è suddivisa in due lotti (Area Nord-Est e Sud-Est e Area Nord-Ovest e Sud-Ovest). Gli organismi partecipanti potranno concorrere per entrambe i lotti ma aggiudicarsene uno solo. Importo rimborsi spese Lotto 1: € 201.667,50 (Iva compresa), Codice Identificativo Gara (CIG) 273154918B; Importo rimborsi spesa Lotto 2: € 199.897,50 (Iva compresa), Codice Identificativo Gara (CIG) 27315946AC; Durata dal 1 agosto 2011 al 31.12.2013. Per il termine e le modalità di presentazione dei progetti/offerte nonché per le condizioni della convenzione vedere il Bando pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 23.06.2011 al 11/7/2011 e su questa pagina web. Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, Dott.ssa Silvana Sari. data di pubblicazione: 23.06.2011 Bando del Comune di Roma Oggetto del servizio: 1) azioni di supporto all’accoglienza e al front office che riguarderanno la sorveglianza, vigilanza, la distribuzione del materiale librario, documentario e multimediale, sia con procedure manuali che automatizzate, nonché la ricollocazione ed il riordino del materiale stesso, il supporto ad attività didattiche e promozionali per la conoscenza e la valorizzazione del sistema. 2) azioni di accoglienza ed attività di front office presso le biblioteche scolastiche e le biblioteche di interesse che riguarderanno: la sorveglianza, la vigilanza, la distribuzione del materiale librario sia con procedure manuali che automatizzate, nonché la ricollocazione ed il riordino del materiale stesso, il supporto ad attività didattiche e promozionali. Durante l’orario di apertura al pubblico il servizio di front office può essere gestito da volontari anche senza la presenza di personale dell’Istituzione scolastica e secondo le esigenze delle biblioteche sopramenzionate. 3) azioni di supporto all’accoglienza e al front office, alle attività didattiche di promozione della lettura per la conoscenza e la valorizzazione del Sistema, con particolare attenzione alle iniziative da tenersi anche fuori dall’orario ordinario di apertura delle biblioteche, così come in spazi esterni diversi dalle biblioteche. Anche in tali circostanze il servizio può essere gestito dai volontari senza la presenza del personale dell’ IBSCC. L’attività degli operatori non si potrà in alcun modo configurare come sostitutiva dell’attività del personale delle strutture presso cui si troveranno a svolgere la propria attività. L’ AIB sul Bando Biblioteche Egregio Presidente, siamo venuti a conoscenza del bando di cui all'oggetto e non possiamo non rilevare dei profili fortemente discutibili (…). Tra le attività specifiche elencate a titolo esemplificativo rileviamo come alcune di esse richiedano una professionalità in campo bibliotecario. Questo elemento è confermato dal fatto che i volontari vengano formati non solo per svolgere mansioni non strettamente specialistiche, come il riordino dei libri a scaffale, ma anche su tematiche specificamente biblioteconomiche… Rileviamo inoltre che l'organismo aggiudicatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del/dei volontario/i in caso di assenza e che il servizio potrà essere gestito dai volontari senza la presenza del personale dell'ISBCC, in palese contraddizione con il bando, che prevede che "l'attività degli operatori volontari non si potrà in nessun modo configurare come sostitutiva dell'attività del personale delle strutture". Il Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche Stefano Parise Roma, 4 luglio 2011 Risposta dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali Tenuto conto che in data 29.07.2011 si è conclusa la procedura per l'aggiudicazione definitiva della gara indetta per la stipula della convenzione per l'impiego di operatori volontari per le Biblioteche, l'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali ritiene opportuno intervenire sulla lista di discussione dei bibliotecari italiani AIB-CUR. Nel merito : Il supporto alle biblioteche di pubblica lettura, come si evince dal punto 1) del bando non prevede infatti che il personale volontario operi in assenza del personale dell'ISBCC, mentre solo per il supporto alle biblioteche scolastiche e di interesse locale, alle attività didattiche di promozione della lettura e valorizzazione del Sistema bibliotecario (punto 3), il servizio può essere gestito dai volontari anche senza la presenza del personale dell'ISBCC. Per quanto riguarda le Biblioteche Scolastiche - Bibliopoint - e le Biblioteche di interesse locale, al punto 2) dell'Oggetto del servizio si fa riferimento alla possibilità che questo possa essere gestito anche senza la presenza del personale dell'istituzione scolastica; solo in apparenza questo è in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza. Concretamente, innanzi tutto, si tratta di una prima accoglienza volta all'informazione sull'utilizzo della biblioteca scolastica, sulla collocazione del materiale librario e documentario e sui servizi offerti dalla stessa. Inoltre, data l'esigua presenza nelle biblioteche suddette di personale bibliotecario, la cui mansione è meritevolmente svolta dal personale docente, il servizio offerto dall'Istituzione, in accordo con la dirigenza dell'Istituto, può essere ricoperto con maggiore autonomia. Il Direttore Dott.ssa Silvana Sari Il Presidente Dott. Francesco Antonelli Roma, 2 agosto 2011 DOCUMENTO PRESENTATO AL COLLEGIO DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SESTO FIORENTINO ( FI) Il Collegio dei Docenti della scuola Secondaria 1° grado Guido Cavalcanti di Sesto fiorentino ( FI ), manifesta il suo sconcerto riguardo le proposte contenute nella legge 111/2011, art. 19, comma 12-15, che priverebbe le scuole del docente utilizzato in altri compiti per motivi di salute che verrebbe destinato ad altri ruoli di tipo amministrativo. Questi insegnanti, che hanno un’alta professionalità conseguita a seguito di corsi di formazione specifici, aggiornamenti reiterati nel tempo e l’esperienza di anni di lavoro soprattutto nelle biblioteche scolastiche, offrono una inestimabile opportunità per la ricerca professionale degli insegnanti e per la crescita culturale degli alunni. Le biblioteche scolastiche, che di fatto sono gestite esclusivamente da questi insegnanti fuori ruolo, sono, per la scuola pubblica, un patrimonio culturale che si vuole distruggere. La nostra Biblioteca è stata incrementata e gestita da 12 anni da un’insegnante fuori ruolo per motivi di salute ed è fornita di un patrimonio bibliografico di circa 7.000 unità, una emeroteca di riviste specializzate, una dotazione ricca e varia di audiovisivi e sussidi didattici e vanta, al suo interno uno “Spazio Multiculturale” (fondamentale per l’accoglienza e l’aiuto degli alunni stranieri). Inoltre c’è una sezione speciale rivolta agli alunni diversamente abili e ai loro docenti. L’insegnante bibliotecaria dott.ssa Donatella Di Nardo fornisce per tutto l’anno, compreso il periodo di sospensione estiva delle lezioni, un servizio di consulenza e prestito le cui peculiarità sono l’accoglienza, l’ascolto, la collaborazione, la proposta di iniziative per favorire la promozione della lettura nei ragazzi e la realizzazione di iniziative a ciò mirate. Come viene dichiarato nelle finalità espresse dalla docente bibliotecaria nel suo progetto di Istituto, che da anni fa parte a pieno titolo del nostro POF, la Biblioteca è diventata nel tempo centro di incontri, confronti e scambi culturali per gli insegnanti e veicolo di informazione, luogo di conoscenza e appropriazione del libro, di stimolo alla lettura per gli alunni, attraverso attività e strategie curate dalla nostra collega fuori ruolo. Essa è inoltre una risorsa fondamentale per l’orientamento nell’ambito del materiale custodito nei locali della Biblioteca, perché si occupa della catalogazione e collocazione non solo dei libri, ma anche di tutto ciò che in essa viene conservato, come per esempio il materiale didattico prodotto da docenti ed alunni. Per i docenti di prima nomina e di ruolo è un indispensabile supporto in virtù della sua profonda conoscenza del materiale contenuto nella Biblioteca e dell’esperienza di chi ci lavora. L’impegno della bibliotecaria permette inoltre il collegamento della realtà scolastica con le altre biblioteche del territorio, per favorire il progredire del processo di avvicinamento alla lettura, e l’adesione della scuola all’iniziativa “Maggio libri” che da alcuni anni viene proposta dal Comune di Sesto Fiorentino alla cittadinanza. Sia il Consiglio di Istituto che il Comitato dei Genitori, nel corso degli anni, hanno sempre riconosciuto ed apprezzato l’attività della docente bibliotecaria, sostenendone moralmente e praticamente le varie iniziative. Tutti i Docenti del Consiglio di Istituto pertanto manifestano attraverso questo documento la loro piena solidarietà ai colleghi vittime di queste proposte umilianti e vessatorie che mortificano chi per anni si è adoperato con passione e competenza al proprio lavoro, contribuendo alla ricchezza della scuola pubblica. Nella sua dimensione didattica e culturale. Scuola Secondaria 1° grado Guido Cavalcanti FINE