Manovra correttiva 2010: il diritto di difesa sacrificato per ragioni di
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Manovra correttiva 2010: il diritto di difesa sacrificato per ragioni di
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Approfondimento Manovra correttiva 2010: il diritto di difesa sacrificato per ragioni di cassa francesco dipaola* Premessa cambia con la modifiche appor- della notifica, assumerà carattere tate dalla manovra correttiva in di esecutività, affidando immeTra le novità introdotte dalla ma- argomento. diatamente, appunto, all’Agente novra correttiva (D.L. 31 maggio della Riscossione, con modalità 2010 n. 78), attualmente al vaglio Concentrazione che verranno diramate prossidel parlamento per la conver- della riscossione mamente con provvedimento del sione in legge, spiccano le misure nell’accertamento direttore dell’Agenzia delle envolte a potenziare ed accelerare trate, la riscossione delle somme sensibilmente la riscossione delle Gli avvisi di accertamento emessi richieste. somme scaturenti dagli accerta- ai fini II.DD. ed I.V.A., notificati a In ogni caso, resteranno comunmenti fiscali emessi dall’Agenzia partire dal 1° luglio 2011 e rela- que salve le disposizioni (poteri, tivi ai periodi d’imposta in corso facoltà e modalità) che discidelle entrate. Nello specifico, si fa riferimento, alla data del 31 dicembre 2007 e plinano la riscossione a mezzo in primis, alle disposizioni1 che successivi, diventano esecutivi ruolo3. concentrano la riscossione già all’atto della notifica, e devono Ne deriva che, in caso di temnella fase dell’accertamento fi- espressamente contenere l’inti- pestiva proposizione del ricorso, scale, ed, in secundis, a quelle mazione ad adempiere al paga- verranno riscosse - a titolo provche riducono il limite temporale mento delle somme ivi contenute visorio - le somme pari alla metà alle sospensive nel processo tri- entro il termine previsto per la delle imposte, nonché i relativi inbutario2. teressi, mentre, in caso di omessa presentazione del ricorso. Le suddette disposizioni, com- Cambia radicalmente la proce- opposizione, verranno riscosse - a binate tra loro, rischiano, per dura di riscossione delle somme titolo definitivo - per l’intero i vacome si avrà modo di constatare scaturenti da accertamenti fiscali lori contenuti nell’accertamento, in seguito, di calpestare, esclu- per le quali, a differenza del pas- e non più tardi del 31 dicembre sivamente per mere ragioni di sato, in caso di mancato paga- del secondo anno successivo a cassa, diritti costituzionalmente mento nel termine suindicato, quello in cui l’accertamento è digarantiti, quali il diritto di cia- l’Agente della Riscossione potrà venuto definitivo. scun cittadino di concorrere alla procedere ad esecuzione forzata, Tuttavia, in presenza di fondato spesa pubblica in ragione alla decorsi trenta giorni dal termine pericolo per il positivo esito della sua capacità contributiva (art. 53 ultimo previsto per il pagamento riscossione4, è infine prevista, decorsi 60 giorni dalla notifica Cost.), il diritto di difesa (art. 24 medesimo. Cost.), il diritto all’iniziativa eco- Ergo, senza preventiva iscrizione dell’atto impositivo, la riscossione nomica e della proprietà (artt. 41 a ruolo e conseguente notifica integrale delle somme ivi contee 42 Cost.). della cartella di pagamento, l’ac- nute. Ciò premesso, vediamo cosa certamento fiscale, per effetto 1 Cfr. l’art. 29 - D.L. 31 maggio 2010 n. 78. 2 Cfr. l’art. 38, co. 9 - D.L. cit. 3 In tal senso, si veda l’art. 29, co. 1 lett. g) - D.L. cit. 4 Al riguardo, si veda l’art. 29, co. 1 lett. c) - D.L. cit. * Consulente del lavoro in Barcellona (ME). numero 13 05 luglio 2010 93 Studi Approfondimento Fondazione Consulenti del Lavoro Ante riforma Post riforma Notifica atto impositivo Notifica atto impositivo decorsi 60 gg. In caso di opposizione e mancato pagamento In caso di omessa opposizione e mancato pagamento Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ex art. 15 - D.P.R. n. 602/1973 (la metà delle imposte e degli interessi) Iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 - D.P.R. n. 602/1973 (l’intero delle somme contenute nell’accertamento) In caso di opposizione In caso di omessa opposizione Intimazione ad adempiere a titolo provvisorio ex art. 15 – D.P.R. n. 602/1973 (la metà delle imposte e degli interessi) Intimazione ad adempiere a titolo definitivo ex art. 14 - D.P.R. n. 602/1973 (l’intero delle somme contenute nell’accertamento) decorsi 30 gg. dal termine ultimo previsto per il pagamento (cioè 90 gg. dalla notifica = 60gg. + 30 gg.) Notifica Cartella di pagamento ex artt. 25 e 26 - D.P.R. n. 602/1973 In caso di mancato pagamento decorsi 60 gg. Esecuzione forzata o azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ex artt. 49 e 50 – D.P.R. n. 602/1973 Limitazione temporale alle sospensive nel processo tributario L’intento di accelerare la riscossione non si esaurisce con la sua anticipazione nella fase della notifica dell’accertamento fiscale, ma si estende anche alla successiva fase contenziosa, limitando, appunto, l’efficacia dell’unico strumento di tutela che possiede il contribuente per preservare il Esecuzione forzata o azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ex artt. 49 e 50 – D.P.R. n. 602/1973 proprio patrimonio dall’azione del Fisco. Nello specifico si fa riferimento alle modifiche apportate dall’articolo 38, co. 9, D.L. citato alla disciplina della sospensione giudiziale ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui: “il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso ...”. Rispetto alla normativa ante ri- forma, secondo cui gli effetti della sospensione cessavano alla data di pubblicazione della sentenza, adesso l’efficacia del provvedimento di sospensione5 non potrà superare il termine massimo di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento medesimo. Di conseguenza, il contribuente sarà comunque tenuto a pagare, pur di impedire il corso dell’esecuzione. 5 Il provvedimento di sospensione è emesso dal collegio della sezione presso cui è assegnata la causa, il quale, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 94 numero 13 05 luglio 2010 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Approfondimento Giammai, infatti, secondo gli attuali tempi canonici della giustizia6, il contribuente conoscerà l’esito della controversia entro il termine massimo previsto dalla manovra. Specie in quelle controversie in cui il contribuente ottenga il decreto presidenziale di provvisoria sospensione ex articolo 47, co. 3, D.Lgs. citato7, tenuto conto della circostanza che in tale ambito i Ante riforma Ordinanza/decreto Effetti Post riforma Ordinanza/decreto Effetti tempi giocoforza si dilateranno perché l’udienza di trattazione del merito dovrà necessariamente essere preceduta dall’udienza di convalida. Pubblicazione della sentenza Pubblicazione della sentenza Max 150 gg Osservazioni e conclusioni Ci si augura che le suddette modifiche, se non totalmente cancellate, siano quantomeno rivisitate in sede di conversione del decreto legge. L’abbinamento delle disposizioni che concentrano la riscossione già nella fase dell’accertamento fiscale con quelle che riducono il limite temporale alle sospensive nel processo tributario sono inaccettabili, poiché costringono i contribuenti a pagare sempre e comunque8 (anche laddove il giudice tributario ritenga sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare), pena l’esposizione alle azioni esecutive dell’Agente della Riscossione che, in ordine ai crescenti poteri accordategli, non starà certo inerte. Il timore, altamente fondato, è che il contribuente possa essere disincentivato a ricorrere al contenzioso, e quindi ad esercitare il suo (sacrosanto) diritto di difesa, ritenendo, del pari, maggiormente conveniente pagare (o patteggiare con il fisco)9 per evitare ulteriori danni economici e morali, anche per somme non dovute. Tutto ciò, indubbiamente, sbilanciando a favore del Fisco la conduzione dei rapporti prossimi e futuri tra Fisco e contribuente. Infatti, confermare in toto le suddette modifiche significa vedere sgretolarsi, in un colpo solo, tutte le conquiste di civiltà fiscale intro- dotte nell’ultimo ventennio, prima, con la riforma del procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), e poi, con la stesura dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000); disposizioni che da lì innanzi avrebbero garantito il superamento delle ataviche posizioni conflittuali e di sospetto reciproco tra Fisco e contribuente, con l’instaurazione, per contro, di fecondi e sereni rapporti di fiducia e collaborazione. Non si venga a dire che il suddetto intervento sia stato animato dal quel fine nobile, più volte invocato anche nel passato meno recente, qual’è l’evasione fiscale, per il quale bisogna, in luogo di anticipare la riscossione di somme che una volte sottoposte al sindacato 6 Ancorché la trattazione della controversia debba essere fissata non oltre i novanta giorni dalla pronuncia di accoglimento dell’istanza di sospensione, appare inverosimile che il collegio adito, allo stato dell’organizzazione attuale della giustizia tributaria, e nonostante gli apprezzabili sforzi sostenuti sin qui dai giudici tributari per assicurare una giustizia più celere e quindi più giusta, riesca ad assicurare il deposito della sentenza entro i fatidici 150 gg. 7 Si tratta di tutela cautelare subordinata a casi di eccezionale urgenza. In tali circostanze, il contribuente può farne richiesta al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale adita, il quale, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. 8 Tra le misure attualmente vigenti per ovviare al pagamento integrale delle somme ivi contenute negli accertamenti fiscali, e parimenti per sospendere il corso dell’esecuzione, si registra l’istituto del rateizzo ex art. 19 - D.Lgs. n. 602/1973, per il quale però, qualora ne ricorrano i presupposti, non è possibile escludere gli altri (la dilazione è estesa a tutti) carichi a ruolo iscritti nei confronti del contribuente. Si auspica che si intervenga in tal senso, magari con lo stesso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, introducendo nuovi istituti atti a consentire la dilazione limitatamente alle somme dovute a seguito della notificazione degli avvisi di accertamento. 9 Si pensi alle misure di recente introdotte in materia di adesione ai verbali di constatazione o agli inviti. numero 13 05 luglio 2010 95 Studi Approfondimento Fondazione Consulenti del Lavoro del giudice possono scoprirsi non dovute10, piuttosto avere il coraggio di intervenire nella direzione di dotare la P.A. di strumenti e risorse maggiormente efficienti per istruire e/o istituire procedure11 volte a colpire il sommerso. In definitiva, in ordine all’auspicio in precedenza espresso, una soluzione sicuramente aderente alla Costituzione, non può - almeno - che essere la cancellazione delle modifiche apportate all’articolo 47, D.Lgs. n. 546/1992 (appunto l’art. 38, co. 9, D.L. citato) attinente la disciplina delle sospensive nel processo tributario. Solo così facendo il parlamento riuscirà a ricondurre l’intento della manovra al rispetto della legalità, coniugando, al contempo, l’esigenza di potenziare ed accelerare la riscossione con quella di tutelare i diritti del cittadino-contribuente. 10Ormai è da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, un tempo evocata per giustificare la loro idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui, non opera più. (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19 marzo 2007, n. 109; Cass. sent. 22.05.2002 n. 7477, 5.11.2001 n. 13665). 11 Bisogna riconoscere che la manovra correttiva in argomento si è tuttavia mossa in questa direzione con le modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973. 96 numero 13 05 luglio 2010