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Verbale Esito anomalia Gara Ampliamento Scuola Pianengo 17.03

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Verbale Esito anomalia Gara Ampliamento Scuola Pianengo 17.03
COMUNE DI PIANENGO
(Provincia di Cremona)
VIA ROMA N. 59 Centralino Tel. 0373-752211 Ufficio Tecnico Tel. 0373-752233 fax 0373/74315
VERBALE N. 3
DI VERIFICA DELL’OFFERTA ANOMALA
RELATIVAMENTE ALLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, SULLA BASE DI PROGETTO PRELIMINARE, PER IL
COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA – REALIZZAZIONE DEL CORPO NORD (ART. 53,
COMMA 2, LETT. c), DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.).
CUP = C13G15000370006
CIG = 6352229931
L’anno 2016, addì 17 del mese di marzo, in Pianengo presso la Sede Comunale, alle ore 18,30,
alla presenza della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Servizio Tecnico
n. 127 in data 14.12.2015, formata da:
LAMERI GEOM. CRISTINA
Resp. Area Tecnica
Presidente
ALESIO DOTT. MASSIMILIANO
Segretario Comunale
Membro
COMANDULLI ARCH. LAURA
Resp. Settore Tecnico
Urbanistico Parco del Serio Membro
SCOTTI ARCH. SILVIA
Resp. Area Tecnica
Comune di Romanengo
Membro
BOLZONI ING. ANGELO
Professionista
Membro
Funge da Segretario Verbalizzante l’Arch. Laura Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico
Urbanistico del Parco regionale del Serio.
Tutti i componenti sono presenti.
Nell'ultimo incontro del giorno 8 marzo 2016, in conclusione della seduta, l'impresa C.G.M. Srl di
Milano, sottoposta a procedura di verifica di anomalia, ha richiesto un differimento della
medesima, per poter fornire ulteriori elementi di precisazione delle presentate giustificazioni.
Alla seduta odierna, sono presenti i signori:
- RANIOLO SALVATORE
- CATERINI DOTT. MAURIZIO MARIA
- RANGONE ARCH. DANIELE
Legale Rappresentante Ditta CGM Srl
Incaricato Ditta CGM Srl
Settanta7 Studio Associato-Tecnico Incaricato
Il Dott. Caterini, in rappresentanza dell'impresa CGM, deposita un documento di precisazioni,
corredato da allegati.
Il Dott. Caterini dà lettura del documento, intrattenendosi sui punti fondamentali del medesimo. In
particolare, per quanto concerne i rilievi afferenti la riduzione dell'utile d'impresa oltre che il
profilo delle "spese generali", la CGM evidenzia che occorre tener conto delle giustificazioni
fornite, relative alle voci unitarie dei costi. Precisamente, talune voci di costi unitari si presentano
sovrastimate, come comprovato dai documenti allegati. Ciò determina compensazioni fra
sottostime e sovrastime, idonee a garantire la piena affidabilità dell'offerta complessivamente
intesa.
Alle ore 19.30, termina la seduta di audizione ed i rappresentanti dell'impresa CGM si
allontanano dal Palazzo Municipale.
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Alle ore 19,50, la seduta riprende dopo una breve pausa, in forma riservata ai soli componenti.
La Commissione, al fine di pervenire alla decisione finale, in relazione all'avviato procedimento di
verifica dell'anomalia, ripercorre le fasi salienti della medesima, che possono essere così
sintetizzate:
a) Con nota del 18 dicembre 2015, a seguito della disposta aggiudicazione provvisoria,
veniva comunicato all'impresa aggiudicataria CGM che la sua offerta era stata individuata
come anomala, ai sensi 86, comma 2°, del vigente Co dice dei contratti pubblici.
Conseguentemente, occorreva dare avvio alla prevista procedura di verifica. Nella
medesima nota, venivano anche indicate le categorie di giustificazioni, generali e non
tassative, previste dall'articolo 87, 2° comma del vigente Codice.
b) In data 23 dicembre 2015, pervenivano le giustificazioni dell'impresa, aventi i seguenti
contenuti di riferimento specifico: - criteri per la valutazione del ribasso offerto; - sistema
organizzativo della commessa mediante approvvigionamenti con fornitori storici; - ruoli e
mansioni degli operatori da impiegare; - organizzazione delle lavorazioni; - manodopera; materiali; - impianti di produzione; - tempi di esecuzione e cicli produttivi; - condizioni
favorevoli: - mezzi d'opera, autovetture ed attrezzature di proprietà; - spese generali; utile di impresa; - considerazioni finali.
c) In data 1° febbraio 2016, il Comune richiedeva p recisazioni in merito alle giustificazioni
fornite, relativamente al costo della manodopera ed alle percentuali di incidenza della
manodopera sui prezzi esposti.
d) In data 4 febbraio 2016, pervenivano le richieste precisazioni.
e) In data 18 febbraio 2016, l'impresa CGM veniva convocata per un'audizione, volta ad
acquisire informazioni e spiegazioni, in relazione a discrasie e margini di utile di impresa.
f) In data 8 marzo 2016, l'impresa veniva nuovamente convocata, per fornire spiegazioni.
g) In data 18 marzo 2016, in sede di ultima audizione, l'impresa presenta il già indicato
nuovo documento di precisazioni.
La procedura di verifica di anomalia, concretamente posta in essere, è risultata alquanto
articolata, in ragione proprio della primaria finalità della medesima, cioè accertare (in modo
positivo o negativo) la piena affidabilità, serietà e congruità dell’offerta.
Al riguardo, infatti, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, “Il giudizio di verifica
sull'anomalia di un'offerta rappresenta un accertamento sulla serietà, congruità ed attendibilità
dell’offerta stessa (Tar Campania, sez. I^, Napoli, n. 3.717/2009). Più recentemente: “In materia
di gare pubbliche, a seguito dell’impugnativa del secondo graduato, il sindacato giurisdizionale
sull’accettazione delle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario in sede di verifica di anomalia è
ammesso solo con riferimento ai vizi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza;
invero il giudizio di accettazione è espressione di un apprezzamento discrezionale riferito alla
convenienza complessiva dell’offerta” (Tar Campania, sez. Salerno II^, n. 1.903/2015).
Nel rispetto di tale funzione (funzione della verifica di anomalia), la Commissione ha
primariamente indagato il profilo del costo della manodopera, oltre che quello connesso del
grado di incidenza della manodopera medesima sui prezzi offerti. Al riguardo, le giustificazioni
presentate hanno dissipato gli originari dubbi insorti, nel senso che il costo della manodopera è
apparso congruo ed attendibile. Infatti, l’impresa ha comprovato che i costi di manodopera
adottati non si discostano in modo significativo da quelli contrattuali.
Relativamente, poi, alla percentuale d’incidenza della manodopera sulle singole lavorazioni,
l’impresa ha dimostrato che l’incidenza media è in linea con le previsioni del prezzario di
riferimento, cioè il prezzario adottato dal Comune di Milano, anno 2015.
In merito, occorre segnalare, anche a fondamento della correttezza delle valutazioni di
attendibilità concretamente poste in essere, che, per giurisprudenza costante, un’offerta non può
essere considerata come anomala per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato
secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi,
occorrendo, affinché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e
palesemente ingiustificata (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. III, n. 5.597/2015.; Consiglio di
Stato, sez. III, 13 ottobre 2015, n. 4.699). Fra l’altro, occorre prendere atto che i costi medi del
lavoro non costituiscono parametri inderogabili, ma solo indici del giudizio di adeguatezza
dell’offerta, con la conseguenza che: “è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo
scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come
stabilito in sede di contrattazione collettiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3.935.
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In tal senso, anche: sez. III, 3 luglio 2015, n. 3.329; T.A.R. Napoli, sez. V, 30 dicembre 2015, n.
5.984).
Successivamente, la Commissione ha indagato un altro profilo dell’offerta. Precisamente, sono
emerse talune discrasie su singole lavorazioni dell’opera pubblica, lavorazioni che risultano
presenti nella parte propriamente progettuale e grafica, ma non nel computo metrico. Tali
discrasie sono state oggetto di analisi, in quanto potenzialmente incidenti sul margine di utile
conseguibile con l’appalto.
Al riguardo, l’impresa ha presentato ulteriori giustificazioni, evidenziando che talune voci di costo
sono da intendersi come eccessive, in quanto prudenzialmente sovrastimate in una logica di
attenta analisi dei costi. Sovrastime di costi, che danno luogo a compensazioni, idonee a
sostenere economicamente le lavorazioni non presenti in sede di computo. Di conseguenza, il
margine di utile conseguibile risulta sussistente ed apprezzabile.
Orbene, la Commissione perviene ad un giudizio di “non anomalia” dell’offerta presentata
dall’impresa vincitrice, sulla base delle seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre tener conto che l’offerta deve essere valutata nella sua totalità, cioè la
valutazione di anomalia non può che riguardare l’offerta nel suo complesso, come evidenziato
dalla giurisprudenza: “Nelle gare pubbliche la verifica della congruità di un'offerta sospetta di
anomalia ha natura globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità della medesima nel suo insieme
e, quindi, sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto,
onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta
economica; l'attendibilità dell’offerta va, cioè, valutata nel suo complesso, e non con riferimento
alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere
sull'offerta economica nel suo insieme” (Tar Toscana, sez. I^, n. 248/2016). Proprio in base a
tale doverosa valutazione, la commissione ricorda che l’impresa ha già comprovato la plausibilità
della propria offerta, relativamente ai profili, già scrutinati, dei costi di manodopera e
dell’incidenza della medesima sulle diverse lavorazioni.
Relativamente al distinto profilo delle discrasie presenti nel computo metrico, occorre osservare
che, in presenza di un progetto definitivo e non esecutivo, è plausibile un livello di dettaglio non
fortemente sviluppato, tale da poter tollerare singole inesattezze e carenze. Infatti, la
giurisprudenza in merito evidenzia che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere
sanzionatorio e non ha, conseguentemente, “per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo
complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; esso è
pertanto finalizzato a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito
dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente
possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto” (ex multis, C.d.S., sez. III, 14 dicembre 2012, n.
6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n.
2063). Inoltre, occorre tener conto che la giurisprudenza medesima consente di rimodulare le
singole voci offerte, attraverso le giustificazioni, ovviamente rispettando l’importo complessivo
offerto in sede di gara.
Precisamente: “Deve ritenersi, pertanto, che, in sede di verifica prevista per le offerte sospettate
di essere anomale, l’impresa ben possa rimodulare singole voci di costo, senza però incidere
ovviamente né sull'importo globale dell'offerta presentata, né sui singoli prezzi unitari offerti in
sede di gara, da tenere in considerazione per l’offerta medesima” (Tar Toscana, sez. I^, n.
248/2016).
Fra l’altro, deve ulteriormente evidenziarsi che, in sede di valutazione di anomalia, occorre tener
conto anche delle possibili “economie”, che le imprese possono conseguire in vario modo, anche
attraverso compensazioni. Precisamente: “non possono non essere considerati, in sede di
valutazione delle offerte, aspetti particolari ed elementi che possono variare da azienda ad
azienda; pertanto, ai fini di una valutazione sulla congruità dell'offerta, la stazione appaltante
deve, pertanto, tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese
possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di
legge e dei contratti collettivi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4699/2015).
Invero, le compensazioni fra sottostime e sovrastime di costi sono espressamente consentite
dalla giurisprudenza, quale risultato delle giustificazioni avanzate. Precisamente:
“La
giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato come il corretto svolgimento del procedimento di
verifica presupponga l’effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed
offerente), di cui costituiscono necessari corollari l’assenza di preclusioni alla presentazione di
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giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la
immodificabilità dell’offerta ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché
l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e
sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e
a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto” (ex pluribus, C.d.S., sez. IV,
22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24
agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146; da ultimo, Cons. St., V, 11 giugno 2014, n.
2982). Ancor più recentemente, è stato affermato che: “Dall’esame del combinato disposto
degli artt. 82 comma 3-bis, 86 comma 3-bis, e 87 comma 3 del codice dei contratti pubblici si
può, inoltre, desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una
gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora
l'impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque
compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci
(o possa anche conseguire un utile maggiore)” (C.d.S., Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1743).
Pertanto, in ragione delle riflessioni e motivazioni sin qui illustrate, la Commissione ribadisce il
giudizio di “non anomalia” dell’offerta presentata dall’impresa vincitrice.
La Commissione di Gara pertanto conferma l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento di
progettazione ed esecuzione lavori, sulla base di progetto preliminare, per il completamento della
scuola primaria – realizzazione del corpo nord (art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.), alla Ditta C.G.M. Srl, con sede legale in Via dei Crollalanza n. 2/B – MILANO.
La Commissione dispone, infine, che il presente verbale venga inviato al Responsabile dell’Area
Tecnica per le verifiche di rito e la successiva determinazione in ordine alla aggiudicazione
definitiva.
Alle ore 21,00, essendo terminata la procedura di verifica della giustificazione dei prezzi,
dell’anomalia dell’offerta, il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.
Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
F.to Cristina Lameri
I MEMBRI
F.to Massimiliano Alesio
F.to Laura Comandulli
F.to Silvia Scotti
F.to Angelo Bolzoni
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Laura Comandulli
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