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L`IGIENISTA DENTALE PUò APRIRE UNO STUDIO
NORMATIVA L’igienista dentaLe può aprire uno studio professionaLe autonomo Pietro Ruggi Avvocato e Magistrato Tributario - Matera Alla luce della normativa vigente, nonché di alcuni interventi giurisprudenziali, appare ormai definitivamente accertato come l’igienista dentale possa legittimamente aprire e avviare un autonomo studio di igiene orale. Anzi, negli ultimi anni si stanno moltiplicando dette iniziative professionali, con enorme successo tra i pazienti. L’igienista dentale rientra, infatti, tra le professioni sanitarie “regolamentate“, ma non “ordinate”, ossia tra quelle professioni per le quali non sono stati ( ancora) istituiti, con legge dello Stato, un albo e un relativo ordine professionale, ma per le quali è stata comunque emanata una specifica disposizione legislativa che ne regolamenta il profilo professionale e lo svolgimento dell’attività. Con Decreto del Ministero della sanità n. 137 del 15/03/1999 (D.M. 137/99), infatti, è stato adottato il «Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’igienista dentale». L’art. 1, comma 3, del suddetto decreto, recita testualmente: «L’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche e private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria». Dunque, detta disposizione normativa legittima l’igienista dentale ad aprire e avviare un autonomo studio di igiene orale, in quanto l’allocuzione «strutture sanitarie» comprende il concetto sia di struttura sanitaria vera e propria, sia di studio medico, nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale. Tale tesi è stata fatta propria dal TAR Piemonte (n. 498 del 20/05/2011) che, pur sancendo il diritto dei fisioterapisti di svolgere la loro attività in regime di autonomia all’interno di propri studi professionali, ha di fatto espresso un principio che può essere legittimamente esteso alle altre professioni sanitarie non mediche come quella degli igieni- sti dentali. Non può assumere, di contro, alcuna rilevanza il fatto che il D.M. 137/99, nel disciplinare l’attività professionale degli igienisti dentali, preveda che questi ultimi operino «su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria». L’introduzione del concetto di «indicazione» è stato considerato da alcuni come un limite imposto dal legislatore all’autonomia riconosciuta all’attività professionale degli igienisti dentali, con il conseguente disconoscimento del diritto per questi ultimi di poter operare senza la presenza di un «odontoiatria o di un medico chirurgo legittimato all’esercizio della odontoiatria». Tale interpretazione è assolutamente priva di pregio giuridico e l’individuazione del concetto di «indicazione» non solo non costituisce un limite, di fatto e di diritto, alla piena autonomia professionale dell’igienista dentale, ma non condiziona in alcun modo il Anno VII - n°3 - settembre 2013 27 DentalClinics PERIODICO DI ODONTOIATRIA GENERALE diritto di quest’ultimo a operare in un autonomo studio di igiene orale. A ben vedere, infatti, con il termine «indicazione» si è voluto introdurre una semplice modalità di svolgimento dell’attività professionale e non certo un vincolo giuridico, altrimenti lo stesso D.M. 137/99 avrebbe, come ha fatto il legislatore per altre professioni sanitarie, utilizzato il termine «prescrizione». L’indicazione è una diagnosi, anche verbale e anche mediata dal paziente, ricevuta dall’igienista dentale alla quale segue la terapia individuata ed eseguita, in piena autonomia professionale, dallo stesso; l’igienista, pertanto, non necessità della presenza di un odontoiatra o di un medico chirurgo autorizzato all’esercizio dell’odontoiatria per poter legittimamente effettuare quelle competenze professionali che rientrano nel profilo individuato dal D.M. 137/99. 28 Anno VII - n°3 - settembre 2013 La differenza tra il concetto di «indicazione» e quello di «prescrizione» non può non avere un valore giuridico: se lo stesso legislatore ha utilizzato per l’igienista dentale l’allocuzione «su indicazione» e per altre figure professionali (come, per esempio, i fisioterapisti) quella «su prescrizione», ha voluto dare pregio giuridico alla diversità dei due termini. La prima differenza consiste sicuramente nella forma: mentre la prescrizione è un atto scritto, l’indicazione può essere trasmessa anche verbalmente. E se l’indicazione non necessità della forma scritta ad substantiam e ad probationem, vuol dire che potrà giungere all’igienista dentale anche attraverso un rapporto mediato dal paziente. Tra l’altro, l’igienista dentale libero professionista risponde a titolo personale, sia penalmente sia civilmente, per i danni eventualmente provocati al paziente, a prescindere dall’indicazione ricevuta. La seconda differenza è da individuare nel contenuto, ovviamente diverso: la prescrizione contiene una diagnosi e una terapia, mentre l’indicazione contiene esclusivamente una diagnosi, rimanendo di esclusiva competenza dell’igienista dentale l’individuazione e l’esecuzione della terapia. A tale interpretazione si giunge sia attraverso la valutazione, di cui sopra, in tema di responsabilità personale dell’igienista dentale, sia attraverso la presa d’atto dell’autonomia professionale riconosciuta ex lege a detto professionista sanitario. Ne consegue, quindi, che l’igienista dentale può operare legittimamente in un proprio studio di igiene orale, in autonomia e senza la necessaria presenza di un odontoiatra o di un medico chirurgo legittimato all’esercizio dell’odontoiatria e che l’allocuzione «su indicazione» contenuta nel D.M. 137/99 non limita assolutamente tale possibilità.