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L`IGIENISTA DENTALE PUò APRIRE UNO STUDIO

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L`IGIENISTA DENTALE PUò APRIRE UNO STUDIO
NORMATIVA
L’igienista dentaLe
può aprire uno studio
professionaLe autonomo
Pietro Ruggi
Avvocato e Magistrato Tributario - Matera
Alla luce della normativa vigente,
nonché di alcuni interventi giurisprudenziali, appare ormai definitivamente accertato come l’igienista dentale possa legittimamente
aprire e avviare un autonomo studio di igiene orale. Anzi, negli ultimi anni si stanno moltiplicando
dette iniziative professionali, con
enorme successo tra i pazienti.
L’igienista dentale rientra, infatti,
tra le professioni sanitarie “regolamentate“, ma non “ordinate”,
ossia tra quelle professioni per le
quali non sono stati ( ancora) istituiti, con legge dello Stato, un
albo e un relativo ordine professionale, ma per le quali è stata
comunque emanata una specifica
disposizione legislativa che ne
regolamenta il profilo professionale e lo svolgimento dell’attività.
Con Decreto del Ministero della
sanità n. 137 del 15/03/1999 (D.M.
137/99), infatti, è stato adottato il
«Regolamento recante norme
per l’individuazione della figura
e del relativo profilo professionale dell’igienista dentale».
L’art. 1, comma 3, del suddetto
decreto, recita testualmente:
«L’igienista dentale svolge la sua
attività professionale in strutture
sanitarie, pubbliche e private, in
regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione
degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio
della odontoiatria».
Dunque, detta disposizione normativa legittima l’igienista dentale ad aprire e avviare un autonomo studio di igiene orale, in
quanto l’allocuzione «strutture
sanitarie» comprende il concetto
sia di struttura sanitaria vera e
propria, sia di studio medico,
nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
Tale tesi è stata fatta propria dal
TAR Piemonte (n. 498 del
20/05/2011) che, pur sancendo il
diritto dei fisioterapisti di svolgere la loro attività in regime di
autonomia all’interno di propri
studi professionali, ha di fatto
espresso un principio che può
essere legittimamente esteso alle
altre professioni sanitarie non
mediche come quella degli igieni-
sti dentali. Non può assumere, di
contro, alcuna rilevanza il fatto
che il D.M. 137/99, nel disciplinare l’attività professionale degli
igienisti dentali, preveda che questi ultimi operino «su indicazione
degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio
della odontoiatria».
L’introduzione del concetto di
«indicazione» è stato considerato
da alcuni come un limite imposto
dal legislatore all’autonomia
riconosciuta all’attività professionale degli igienisti dentali, con il
conseguente disconoscimento
del diritto per questi ultimi di
poter operare senza la presenza di
un «odontoiatria o di un medico
chirurgo legittimato all’esercizio
della odontoiatria».
Tale interpretazione è assolutamente priva di pregio giuridico e
l’individuazione del concetto di
«indicazione» non solo non costituisce un limite, di fatto e di diritto, alla piena autonomia professionale dell’igienista dentale, ma
non condiziona in alcun modo il
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DentalClinics
PERIODICO DI ODONTOIATRIA GENERALE
diritto di quest’ultimo a operare
in un autonomo studio di igiene
orale.
A ben vedere, infatti, con il termine «indicazione» si è voluto introdurre una semplice modalità di
svolgimento dell’attività professionale e non certo un vincolo
giuridico, altrimenti lo stesso
D.M. 137/99 avrebbe, come ha
fatto il legislatore per altre professioni sanitarie, utilizzato il termine «prescrizione».
L’indicazione è una diagnosi,
anche verbale e anche mediata
dal paziente, ricevuta dall’igienista dentale alla quale segue la
terapia individuata ed eseguita, in
piena autonomia professionale,
dallo stesso; l’igienista, pertanto,
non necessità della presenza di
un odontoiatra o di un medico
chirurgo autorizzato all’esercizio
dell’odontoiatria per poter legittimamente effettuare quelle competenze professionali che rientrano nel profilo individuato dal
D.M. 137/99.
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Anno VII - n°3 - settembre 2013
La differenza tra il concetto di
«indicazione» e quello di «prescrizione» non può non avere un
valore giuridico: se lo stesso legislatore ha utilizzato per l’igienista
dentale l’allocuzione «su indicazione» e per altre figure professionali (come, per esempio, i fisioterapisti) quella «su prescrizione»,
ha voluto dare pregio giuridico
alla diversità dei due termini.
La prima differenza consiste sicuramente nella forma: mentre la
prescrizione è un atto scritto, l’indicazione può essere trasmessa
anche verbalmente.
E se l’indicazione non necessità
della forma scritta ad substantiam e
ad probationem, vuol dire che potrà
giungere all’igienista dentale
anche attraverso un rapporto
mediato dal paziente.
Tra l’altro, l’igienista dentale libero
professionista risponde a titolo
personale, sia penalmente sia
civilmente, per i danni eventualmente provocati al paziente, a prescindere dall’indicazione ricevuta.
La seconda differenza è da individuare nel contenuto, ovviamente
diverso: la prescrizione contiene
una diagnosi e una terapia, mentre l’indicazione contiene esclusivamente una diagnosi, rimanendo di esclusiva competenza dell’igienista dentale l’individuazione
e l’esecuzione della terapia.
A tale interpretazione si giunge
sia attraverso la valutazione, di
cui sopra, in tema di responsabilità personale dell’igienista dentale, sia attraverso la presa d’atto
dell’autonomia professionale
riconosciuta ex lege a detto professionista sanitario.
Ne consegue, quindi, che l’igienista dentale può operare legittimamente in un proprio studio di
igiene orale, in autonomia e
senza la necessaria presenza di
un odontoiatra o di un medico
chirurgo legittimato all’esercizio
dell’odontoiatria e che l’allocuzione «su indicazione» contenuta
nel D.M. 137/99 non limita assolutamente tale possibilità.
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