...

Il matrimonio consolare in Italia

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

Il matrimonio consolare in Italia
XIX Convegno A.N.U.S.C.A
Riccione 16-20 novembre 2009
Il matrimonio consolare in Italia:
in aumento dopo la legge 94/2009?
Renzo Calvigioni
Premessa
 La legge 94/2009 ha posto rilevanti limiti alla
possibilità per lo straniero (extracomunitario) di
contrarre matrimonio in Italia, se non in regola con
il soggiorno;
 La presentazione del nulla osta ex art. 116 c.c. non è
più sufficiente: occorre documentazione attestante
la regolarità del soggiorno;
 Se c’è capacità matrimoniale, secondo lo Stato di
appartenenza, ma non regolarità di soggiorno, che
fare?
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
2
Soluzione
 Matrimonio tra italiano e straniero celebrato presso il
Consolato straniero in Italia;
 Istanza di trascrizione all’ufficiale dello stato civile del
comune di residenza, allegando originale dell’atto
legalizzato e tradotto
 Richiamo dell’art. 28 della legge 218/1995: “Il matrimonio è
valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge
del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno
uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge
dello Stato di comune residenza in tale momento”
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
3
Nel caso in esame …
 Il secondo criterio indicato, matrimonio considerato valido
dalla legge nazionale di uno dei coniugi, sembrerebbe
consentire una soluzione immediata;
 Nel caso dello straniero che sposa presso il proprio
Consolato, il matrimonio sarà sicuramente valido secondo la
propria legge, perchè, in caso contrario, l’autorità consolare
non avrebbe proceduto alla celebrazione
 Dunque, matrimonio valido secondo la legge dello Stato di
uno degli sposi, sarà valido anche per il nostro ordinamento
e l'ufficiale dello stato civile deve trascrivere.
 Ma sarà proprio così? Alcune riflessioni sono necessarie!
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
4
Luogo di celebrazione
 Il matrimonio celebrato presso un Consolato
straniero in Italia deve essere considerato come
avvenuto in territorio italiano: il criterio della
extraterritorialità delle sedi diplomatiche (che,
oltretutto, riguarderebbe le Ambasciate e non i
Consolati) è stato da tempo abbandonato a favore di
quello delle immunità
 Il matrimonio in Consolato non può essere
considerato come un matrimonio celebrato
all’estero.
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
5
Esclusioni normative
 Convenzione dell'Aja del 12/6/1902 tra Italia, Portogallo e
Romania: art. 6 “ ... sarà riconosciuto come valido, quanto
alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente
diplomatico o consolare, in conformità della sua
legislazione, purchè nessuna delle parti contraenti
appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto.. “
 Convenzione di Città del Messico del 6/12/1910, riguardante
la celebrazione di matrimonio da parte dei consoli, bilaterale
con il Messico: ammette la validità del matrimonio di fronte
al console fra cittadini di quello Stato, tranne se uno degli
sposi sia cittadino dello Stato dove ha sede il Consolato
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
6
Norme interne
Il matrimonio, e in particolare la celebrazione, risultano
disciplinati da una serie numerosa di norme
 Codice civile: titolo VI, dall'art. 82 all'art. 116;
 Concordato con la Santa Sede: legge 27/5/1929 n. 810,
legge 27/5/1929 n. 847, legge 25/3/1985 n. 121
 Culti ammessi: legge 24/6/1929 n. 1159, R.D. 28/2/1930, n.
289
 Culti che hanno stipulato un intesa con lo Stato: legge
11/8/1984 n. 449, legge 22/11/1988 n. 516, legge 22/11/1988
n. 517, legge 8/3/1989 n. 101, legge 12/4/1995 n. 116, legge
29/11/1995 n. 520
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
7
Giurisprudenza
Piuttosto scarsa:
 Il tribunale di Milano, con sentenza del 16 maggio – 25
luglio 1963 ha dichiarato la nullità di un matrimonio
contratto in Roma da una cittadina italiana e un cittadino
straniero avanti all’ambasciatore dello stato di cittadinanza
dello sposo
 Il tribunale di Napoli, con sentenza 5 marzo 1982 ha
dichiarato nullo il matrimonio contratto nel nostro Paese da
una cittadina italiana con uno straniero davanti all’agente
diplomatico del paese di questo ultimo
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
8
Indirizzo ministeriale
 Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il
Consolato di uno Stato estero è privo di qualsiasi validità per il nostro
Ordinamento: non può essere trascritto nei registri di stato civile né
può essere registrato in anagrafe. In tale caso, infatti, il matrimonio è
nullo in quanto celebrato in violazione del principio della sovranità
territoriale (Massimario 2005, confermato integralmente nel Massimario
2009)
 Se così non fosse, un cittadino italiano potrebbe contrarre matrimonio
senza osservare requisiti e limiti del nostro ordinamento, celebrando di
fronte all'autorità straniera (il Consolato) in territorio italiano, nel
rispetto delle sole norme del Paese straniero, pur avvenendo la
celebrazione in Italia
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
9
Orientamenti
Sulla stessa linea dell’indirizzo del Ministero:
 Il matrimonio contratto avanti all’autorità consolare ... da
sposo cittadino ... e cittadina italiana è viziato di nullità,
intrascrivibile e privo di effetti (S.Scolaro);
 Il matrimonio contratto presso il consolato ... in Roma, fra
la cittadina italiana e straniero non può ritenersi valido e
riconoscibile nell'ordinamento giuridico italiano... deve
ritenersi nullo (F.Vitali);
Favorevole alla trascrizione invocando l'art. 28 della legge
218/1995 (F.Coscia)
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
10
Altri suggerimenti
 Ambasciata della Moldavia in Italia: viene chiaramente
indicato che il matrimonio in Consolato spesso non è
riconosciuto dagli Stati e che l'Italia non lo riconosce;
 Ambasciata di Francia in Italia: viene riportato che
solamente due cittadini francesi possono contrarre
matrimonio in Consolato;
 Consolato di Germania in Italia: viene indicato che in Italia
un matrimonio celebrato davanti alle rappresentanze
consolare tedesche non è possibile, anche se sarebbe valido
in Germania se celebrato con le stesse modalità
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
11
Considerazioni
 Un limite all’applicazione dell’art. 28 della legge 218/1995
deriva dall’art. 17 della stessa legge: É fatta salva la
prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme
italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro
scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla
legge straniera
 Si tratta di norme che per la loro rilevanza si sottraggono
alle regole di funzionamento delle norme di conflitto del
diritto internazionale privato: debbono essere applicate in
ogni caso, nonostante il richiamo al diritto straniero
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
12
Quali prevalgono sul diritto
straniero?
 L’individuazione di tali norme è rimessa
all’interprete e naturalmente al giudice
 Si deve valutare l’oggetto e lo scopo delle
disposizioni, di fondamentale importanza per
lo Stato
 Non esiste un elenco se non basato su
elaborazioni dottrinali
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
13
Le norme sul matrimonio
 Possono essere considerate norme di applicazione
necessaria?
 Possono essere valutate ai sensi dell’art. 17 della legge
218/1995 le numerose norme che disciplinano il
matrimonio, che dettagliatamente stabiliscono le modalità di
celebrazione di fronte all'ufficiale dello stato civile, o di
fronte al parroco, o al ministro di culto, o di fronte al
console italiano od all'autorità locale straniera, fino ad
arrivare a prevedere addirittura l'ipotesi del matrimonio
celebrato di fronte ad “apparente” ufficiale dello stato civile
(art. 113 c.c.)?
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
14
Giurisprudenza recente
 Una cittadina italiana contrae matrimonio
con un egiziano presso il Consolato d’Egitto
in Milano
 Richiesta di trascrizione al Comune di
residenza che rifiuta
 Ricorso al Tribunale di Milano contro il
rifiuto dell’ufficiale di stato civile
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
15
Il Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
 Con Decreto 4899/08 del 3/12/2008, rigetta
l’istanza della ricorrente, confermando il rifiuto
dell’ufficiale di stato civile
 “Il matrimonio contratto da cittadina italiana
presso una autorità consolare straniera sul
territorio dello Stato è nullo per violazione del
principio della sovranità territoriale, come
chiaramente indicato nella Convenzione dell’Aja
del 1905…”
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
16
Merita attenzione
 Il decreto del Tribunale di Milano è decisione
successiva alla legge 218/1995
 Conferma pienamente i precedenti indirizzi
giurisprudenziali, nonostante l’art. 28 della legge
218/1995
 Ribadisce che il matrimonio consolare, se riguarda
un cittadino italiano, non può essere trascritto da
parte dell’ufficiale dello stato civile
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
17
In conclusione
 Il matrimonio consolare in Italia non
consente di evadere i limiti della legge
94/2009
 Se anche fosse celebrato e richiesta la
trascrizione, l’ufficiale dello stato civile
dovrà opporre rifiuto
 Uniforme l’orientamento di prassi,
giurisprudenza ed interpreti
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
18
In fondo …
E’ ancora la conferma della complessità dei
compiti degli ufficiali di stato civile!
Grazie!
Per la vostra attenzione!!!
Renzo Calvigioni
XIX Convegno Nazionale A.n.u.s.c.a.
19
Fly UP