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Velo Assistance
Velo Assistance
TCS Assicurazioni SA
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 Vernier
www.velo-assistance.tcs.ch
Tel. 0844 888 111
Fax +41 58 827 51 29
[email protected]
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Edizione 2014
SOMMARIO
Parte I Disposizioni comuni
A.1 Compagnie d’assicurazione
A.2 Definizioni generali
A.3 Validità territoriale
A.4 Disposizioni varie
A.4.1 Durata del contratto e della copertura
assicurativa
A.4.2 Pagamento del premio
A.4.3 Principali obblighi del contraente e
degli assicurati
A.4.4 Comunicazioni
A.4.5 Altre assicurazioni
A.4.6 Protezione dei dati
A.4.7 Contratto, diritto applicabile e foro
giuridico
A.4.8 Nota importante
A.5 Esclusioni generali
A.6 Obblighi in caso di sinistro
Parte II Prestazioni d’assicurazione
BDanni al velocipede assicurato e
all’attrezzatura
B.1 Casco
B.2 Oggetti d’attrezzatura
B.3 Furto
C Prestazioni legate alla persona
C.1 Assistenza
C.1.1Rimborso delle spese supplementari
per il rientro al domicilio
C.1.2 Trasporto all’ospedale e trasporto
medicalizzato
C.1.3 Anticipo delle spese ospedaliere
all’estero
C.1.4Indennità in caso d’incidente mortale
con il velocipede assicurato
C.2 Indennità giornaliera ospedaliera
D Assicurazione di protezione giuridica
D.1 Rischi coperti
D.2 Rischi esclusi
D.3 Prestazioni assicurate
D.4 Esclusioni
D.5 Dichiarazione di sinistro
D.6 Gestione del sinistro da parte di Assista
D.7 Ricorso a un avvocato
D.8 Arbitrato
D.9 Violazione degli obblighi
Parte I. Disposizioni comuni
A.1 Compagnie d‘assicurazione
Velo Assistance è un prodotto assicurativo
proposto da:
TCS Assicurazioni SA (di seguito TAS), parte
contraente e assicuratrice per Casco (B1) e
prestazioni Assistance (C1).
Con sede commerciale in
Chemin de Blandonnet 4,
casella postale 820, 1214 Vernier GE
e
AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon
(di seguito AIG), assicuratrice per oggetti
d’attrezzatura (B2), furto (B3) e indennità
giornaliera ospedaliera (C2).
Con sede commerciale in Sägereistrasse 29,
8152 Glattbrugg
e
Assista Protezione giuridica SA
(di seguito Assista), assicuratrice per la
copertura di protezione giuridica (D).
Con sede commerciale in
Chemin de Blandonnet 4,
casella postale 820, 1214 Vernier GE
A.2 Definizioni generali
«Velocipede»
Ai sensi delle presenti CGA, il termine
«velocipede» comprende le categorie di veicoli
seguenti, ai sensi della legislazione svizzera sulla
circolazione stradale:
•i velocipedi (art. 24 cpv. 1 Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli
stradali - OETV);
•i ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b OETV), vale
a dire i veicoli con un motore elettrico la cui
potenza massima è di 0,50 kW e la velocità
massima per la loro costruzione di 20 km/h
oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita
e che:
1. sono ad un posto,
2. sono appositamente predisposti per
trasportare una persona disabile,
3. s ono composti di una combinazione
speciale velocipede/carrozzella per disabili,
oppure
4. sono appositamente predisposti per
trasportare al massimo due fanciulli
collocati su sedili protetti;
•le «carrozzelle per disabili» motorizzate, vale a
dire sedie a rotelle a un posto, con tre o più
ruote e un dispositivo di propulsione proprio
destinate all’impiego da parte di persone
disabili, aventi una velocità massima per la loro
costruzione di 30 km/h, una potenza del
motore massima di 1,00 kW e una cilindrata
massima di 50 cm3 se dotate di un motore a
combustione interna.
«Furto del velocipede» significa che il
velocipede assicurato viene rubato alla persona
assicurata e il furto è coperto da
un‘assicurazione mobiliare.
«Incidente con il velocipede» o «Sinistro»
comprende sia gli incidenti nel traffico, sia le
collisioni e le cadute che si verificano
utilizzando il velocipede assicurato e che
rendono necessario un eventuale ricovero
ospedaliero.
•il conducente del velocipede assicurato,
debitamente autorizzato dal contraente o la
persona assicurata citata nell’attestato
d‘assicurazione;
•il passeggero autorizzato conformemente
all‘art. 63 cpv. 3, 4 e 6 dell‘Ordinanza sulle
norme della circolazione stradale (ONC).
«Contraente»
Nelle coperture assicurative di TAS e Assista, il
contraente è la persona fisica o giuridica, il di
cui nome e indirizzo compaiono nell’attestato
d’assicurazione. Le coperture assicurative di
AIG sono invece concesse come assicurazione
collettiva. In questo caso TAS è contraente,
mentre la persona citata nell’attestato
d’assicurazione è l’assicurato.
«Velocipede assicurato»
Velo Assistance assicura esclusivamente il
velocipede indicato nell’attestato
d‘assicurazione.
•è dotata di apparecchiature diagnostiche e
chirurgiche;
«Attestato d‘assicurazione»
L’attestato d‘assicurazione viene inviata al
contraente dopo l‘accettazione della domanda.
Le prestazioni da erogare in caso di sinistro si
evincono dall’ attestato d‘assicurazione e dalle
condizioni generali d‘assicurazione.
•assicura l‘assistenza ai pazienti con il relativo
personale 24 ore su 24;
A.3 Validità territoriale
«Ospedale» indica la struttura per il
trattamento medico di pazienti degenti che
•gode della supervisione di medici; e che
•non è un ospizio, una casa di cura, una
struttura d‘assistenza, una clinica per disturbi
psichiatrici o del comportamento; non è un
sanatorio o una struttura per il trattamento di
alcolismo o tossicodipendenza, anche se tali
strutture sono presenti nello stesso luogo.
«Ricovero ospedaliero» indica l‘entrata
ufficiale in un ospedale per il ricovero per un
periodo di almeno 24 ore durante la validità
dell‘assicurazione. Fanno fede in questo caso i
giorni di degenza conteggiati dall‘ospedale.
«Persone assicurate»
Le seguenti persone beneficiano delle
prestazioni di Velo Assistance per l‘uso del
velocipede assicurato:
•il contraente ossia la persona assicurata citata
nell’attestato d‘assicurazione;
L‘assicurazione è valida in caso di utilizzo del
velocipede assicurato in tutti i paesi europei fino
ai Monti Urali, negli stati del bacino del
Mediterraneo e sulle sue isole.
A.4 Disposizioni varie
A.4.1 Durata del contratto e della copertura
assicurativa
Fanno fede le date indicate sull’attestato
d‘assicurazione («Validità»), che delimitano
l‘inizio e la fine del contratto e della copertura
assicurativa.
Inizio e fine del contratto
L’assicurazione inizia a decorrere dalla data
indicata nell’attestato d’assicurazione ed è valida
un anno.
Per le persone che beneficiano delle prestazioni
Velo Assistance in qualità di Soci TCS “junior
non motorizzato” o “ciclista”, la durata della
copertura corrisponde alla validità delle
rispettive Tessere di Socio.
Rinnovo
In generale, l’assicurato riceve automaticamente
una proposta di rinnovo prima della scadenza
della polizza in corso. Tuttavia, spetta al
contraente o alla persona assicurata citata
nell’attestato d’assicurazione rinnovare
l’assicurazione prima della scadenza, in modo
da evitare lacune nella copertura. Il rinnovo
avviene con il pagamento del premio.
Disdetta dopo un sinistro
Il contratto può essere disdetto prima della
scadenza da entrambe le parti in seguito a un
sinistro per cui TAS, AIG o Assista hanno fornito
prestazioni, conformemente alla Legge federale
sul contratto d’assicurazione (LCA).
A.4.2 Pagamento del premio
L’importo del premio dipende dall’importo di
assicurazione prescelto, come previsto
dall’attestato d’assicurazione (Casco 2000,
Casco 5000 o Casco 7500). Il pagamento del
premio è una condizione per la validità
dell’assicurazione. Il premio è pagabile
annualmente, per un periodo di 12 mesi.
Per i soci “junior non motorizzati” o “ciclisti”, il
premio e le prestazioni di Velo Assistance
Casco 2000 sono compresi nella quota
associativa TCS.
A.4.3 Obblighi principali del contraente e
degli assicurati
I sinistri devono obbligatoriamente essere
dichiarati immediatamente a TAS o Assista.
Le persone assicurate devono attenersi alle
istruzioni che compaiono nell’attestato
d‘assicurazione e nelle presenti condizioni
generali, e a quelle fornite da TAS o Assista.
In caso di richiesta di risarcimento,
l‘assicurato è tenuto a produrre tutti gli
elementi di prova attestanti la fondatezza
della sua richiesta.
A.4.4 Comunicazioni
Le comunicazioni di TAS, AIG e Assista al
contraente e agli assicurati sono considerate
validamente effettuate all’ultimo indirizzo di cui
sono a conoscenza le società d’assicurazione.
Qualsiasi cambiamento dell’indirizzo dev’essere
comunicato immediatamente a TAS e anche ad
Assista in caso di apertura di un sinistro con
protezione giuridica.
A.4.5 Altre assicurazioni
Se per il sinistro risponde una terza persona, le
prestazioni di TAS, Assista e AIG sono sussidiarie
rispetto a quelle dell’assicurazione di tale terza
persona. Qualora TAS e/o AIG abbiano
comunque erogato prestazioni per lo stesso
sinistro, queste sono da considerarsi come
anticipo e l’assicurato cede a TAS/AIG tutti i
diritti che può far valere nei confronti di questa
terza persona o della relativa assicurazione.
A.4.6 Protezione dei dati
TAS, Assista e AIG sono proprietari dei rispettivi
file di dati personali degli assicurati e delle
prestazioni che essi coprono.
I dati personali del contraente e degli assicurati
di Velo Assistance relativi al contratto
(cognome, nome, indirizzo, domicilio, numero
di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita,
partner di coabitazione, tipo di contratto) sono
trasmessi all‘interno del gruppo TCS (TCS, TAS,
Assista), per il trattamento amministrativo (in
particolare fatturazione e pagamento dei
premi), per scopi statistici e di marketing.
I dati relativi ai sinistri sono gestiti dalle società
prestatrici ossia TAS, AIG o Assista, per il
trattamento dei sinistri.
I dati relativi ai sinistri che riguardano il verificarsi
di un sinistro, il tipo di sinistro (casco/prestazioni
alle persone/assistenza giuridica), la data
d‘apertura e di chiusura del caso e le spese
sostenute, possono essere trasmessi all‘interno
del gruppo TCS (Touring Club Svizzero,
TAS, Assista), nell’assoluto rispetto
dell’anonimato. Questi dati sono usati
esclusivamente a fini statistici, analitici e di
gestione dei rischi assicurativi.
Il contraente e gli assicurati autorizzano TAS,
AIG e Assista a procurarsi e a trattare i dati
necessari per la gestione dei contratti e dei
sinistri. A tale scopo, TAS, AIG e Assista sono
autorizzati a raccogliere ogni informazione utile
presso terzi e a consultare i documenti ufficiali.
Se necessario, il contraente o la persona
assicurata citata nell’attestato d’assicurazione
informa gli altri assicurati in merito a tali diritti e
obblighi.
Se necessario per il trattamento del sinistro, i
dati ad esso relativi possono essere comunicati
a terzi interessati o trasmessi all‘estero (in
particolare ad avvocati incaricati, periti, medici
consulenti, altre assicurazioni, riassicuratori).
Inoltre, alcuni dati personali (cognome, nome,
indirizzi, telefono, indirizzo e-mail, tipo di
contratto) possono essere trasmessi a terzi per
il trattamento amministrativo e di marketing,
esclusivamente per conto del gruppo TCS. In
questo caso, il TCS, TAS, AIG o Assista si
accertano del trattamento confidenziale dei dati
personali da parte di tali terzi.
A.4.7 Contratto, diritto applicabile e foro
giuridico
Il contratto d‘assicurazione Velo Assistance è
composto dall’attestato d‘assicurazione e dalle
presenti condizioni generali.
Inoltre, si applicano il diritto svizzero e in
particolare le disposizioni della Legge federale
sul contratto di assicurazione (LCA).
In caso di controversia sulle prestazioni, sono
competenti i tribunali del domicilio svizzero
dell‘assicurato o della sede commerciale
dell‘assicuratore.
A.4.8 Nota importante
Per informazioni dettagliate, fare riferimento
all’attestato d‘assicurazione e leggere per intero
le presenti condizioni generali, che
costituiscono parte integrante del contratto
d‘assicurazione.
A.5 Esclusioni generali
Per gli eventi seguenti non è riconosciuta
alcuna prestazione Velo Assistance:
•per i sinistri verificatisi prima della conclusione
del contratto;
•in caso di utilizzo non autorizzato del
velocipede assicurato;
•se un passeggero è stato trasportato in
violazione delle disposizioni di legge;
•in caso di abuso di alcol, farmaci
o stupefacenti;
•per i danni conseguenti a fatti di guerra o
radiazioni dovute a mutazioni della struttura
atomica;
•in caso di partecipazione a imprese o attività
temerarie, nelle quali l‘assicurato e il
velocipede assicurato sono esposti a rischi
elevati (come downhill, enduro... ecc.).
Si rimanda inoltre alle condizioni d‘esclusione
specifiche per le coperture casco e
protezione giuridica.
In generale, se l’assicurato viola per propria
colpa gli obblighi contrattuali o legali, TAS,
AIG e Assista hanno il diritto di ridurre o
rifiutare le loro prestazioni. TAS, AIG e Assista
si riservano inoltre il diritto di rifiutare
qualsiasi prestazione in mancanza di un
rapporto di polizia, di un certificato medico
o di una testimonianza del sinistro.
2
A.6 Obblighi in caso di sinistro
Per l‘assicurazione Casco e Assistance
Avvisare immediatamente:
TCS Assicurazioni SA, chemin de Blandonnet 4,
casella postale 820, 1214 Vernier GE
Tel. +41 58 827 22 75, fax +41 58 827 50 17
E-mail: [email protected]
che si occuperà di far pervenire all‘assicurato
una dichiarazione di sinistro. La dichiarazione di
sinistro è disponibile anche sul sito web www.
velo-assistance.tcs.ch.
L‘assicurato è tenuto a fornire a TAS tutte le
informazioni utili, fornendo tutti i documenti
che possono contribuire a stabilire i fatti, in
particolare la dichiarazione di sinistro
debitamente compilata e firmata, unitamente ai
seguenti documenti:
• attestato d‘assicurazione Velo Assistance;
• copia della fattura d‘acquisto del velocipede
(per l‘assicurazione casco);
• preventivo dettagliato dei costi (con foto dei
pezzi danneggiati);
• rapporto di polizia, certificato medico, nomi e
indirizzi degli eventuali testimoni.
Per le prestazioni erogate da AIG (oggetti
dell’attrezzatura, furto, indennità giornaliera
ospedaliera)
Avvisare immediatamente:
TCS Assicurazioni SA, chemin de Blandonnet 4,
casella postale 820, 1214 Vernier GE
Tel. +41 58 827 22 75, fax +41 58 827 50 17
E-mail: [email protected]
che si occuperà di far pervenire all‘assicurato
una dichiarazione di sinistro.
La dichiarazione di sinistro è disponibile anche
sul sito web www.velo-assistance.tcs.ch.
Su richiesta dell‘assicuratore, l‘assicurato deve
fornire tutte le informazioni su fatti a lui noti,
utili per il rilevamento delle circostanze in cui
si è verificato l‘evento dichiarato o per
l‘accertamento delle conseguenze del sinistro.
L‘assicuratore può procurarsi informazioni
pertinenti, ad esempio sulla dinamica del
sinistro, presso uffici competenti o terzi .
Per la protezione giuridica Assista
L‘assicurato dichiara il più rapidamente possibile
ad Assista il caso giuridico per il quale intende
beneficiare delle prestazioni, alle seguenti
coordinate:
Assista Protezione giuridica SA,
chemin de Blandonnet 4,
casella postale 820, 1214 Vernier GE
Tel. +41 58 827 65 62
che lo informerà sulla procedura da seguire.
Qualora venga assegnato un mandato a un
avvocato, sia avviata un‘azione giudiziaria o sia
presentato un ricorso prima che Assista abbia
fornito la sua autorizzazione, essa può rifiutare
totalmente l‘assunzione delle spese. Inoltre, si
rimanda alle seguenti lettere D.6 a D.9.
Parte II. Prestazioni d’assicurazione
La persona assicurata può scegliere una delle
seguenti opzioni:
Casco 2000, Casco 5000 o Casco 7500.
B. Danni al velocipede assicurato
e all‘attrezzatura
B.1 Casco
In caso di sinistro durante l‘uso del velocipede
assicurato, TAS assume, su richiesta del contraente, le spese di riparazione o, se la riparazione
non è possibile, le spese di sostituzione dei
pezzi danneggiati, considerando un ammortamento sui pezzi del 10% all‘anno a decorrere dal
primo anno, con un massimo del 70%, fino al
raggiungimento del valore corrente definito
dalle direttive dell‘Associazione degli esperti
indipendenti (ASEAI). Il valore del velocipede
non riparato viene dedotto dall‘indennità, se
esso rimane in possesso del contraente.
Tuttavia l‘indennità non può essere superiore
alla somma d‘assicurazione convenuta alla
conclusione del contratto e stabilita
nell’attestato d‘assicurazione, ricambi e
manodopera compresi.
TAS determina, qualora necessario ricorrendo al
parere di uno specialista, se è possibile la
riparazione di un pezzo o se è necessaria la
sua sostituzione.
Somme d‘assicurazione:
Casco 2000: CHF 2‘000.Casco 5000: CHF 5‘000.Casco 7500: CHF 7‘500.Franchigia
Per ogni sinistro assicurato, viene dedotta una
franchigia del 10% del danno, con un minimo di
CHF 50.-.
Esclusioni
Inoltre, l‘assicurazione Casco non copre i danni
in seguito ad uno degli eventi seguenti:
•danni puramente estetici (graffi ecc.) senza
ripercussioni sulla funzionalità del velocipede
•danni dell’attrezzatura del velocipede
assicurato
•usura e danni di funzionamento
•forature agli pneumatici
•perdita di garanzia
•furto
•tentativo di furto
•atti di vandalismo
B.2 Oggetti d‘attrezzatura
In caso d’incidente dovuto all’uso del velocipede assicurato, che immediatamente dopo renda
necessario un ricovero ospedaliero, AIG versa la
somma d’assicurazione citata nell’attestato della
stessa per le spese di sostituzione degli oggetti
dell’attrezzatura personale danneggiati o rubati
fino ad un massimo di CHF 1’000.- per evento e
CHF 2’000 per anno.
Con oggetti d‘attrezzatura s’intendono
indumenti, casco, scarpe, occhiali, portafoglio
(contenuto escluso), zaino, danneggiati o rubati
contestualmente all‘incidente con il velocipede.
Somme d‘assicurazione:
Casco 2000: CHF 500.Casco 5000: CHF 750.Casco 7500: CHF 1’000.-
B.3 Furto
In caso di furto del velocipede, AIG versa la
franchigia contemplata da un’assicurazione
mobiliare fino ad un massimo di CHF 250.- per
evento e fino ad un massimo di tre sinistri per
anno assicurativo.
Somme d‘assicurazione:
Casco 2000: CHF 150.Casco 5000: CHF 150.Casco 7500: CHF 250.-
C. Prestazioni legate alla persona
C.1 Assistenza
C.1.1 Rimborso delle spese supplementari
per il rientro al domicilio
In caso d‘incidente, d‘improvvisa incapacità di
agire legata ad un aspetto medico, di mancato
funzionamento o di furto del velocipede
assicurato, ad una distanza di oltre 20 km in
linea d‘aria dal domicilio del conducente,
l‘assicurazione copre le spese supplementari di
trasporto dell‘assicurato e del velocipede, per il
rientro al domicilio con un mezzo di trasporto
pubblico o con il trasporto più economico.
L‘indennità è limitata a:
• CHF 200.- se il sinistro si verifica in Svizzera;
• CHF 500.- se il sinistro si verifica all‘estero;
C.1.2 Trasporto all‘ospedale e trasporto
medicalizzato
In caso d‘infortunio, TAS assume le spese per il
trasporto all‘ospedale più vicino e, su richiesta
medica, il trasferimento da un ospedale all’altro,
a condizione che le spese non siano sostenute
da un‘assicurazione infortuni o cassa malattia,
fino a CHF 20‘000.- per persona assicurata. Per
il trasferimento da un ospedale all‘altro, avvisare
prima la
Centrale d‘allarme del TCS
tel. +41 58 827 22 20
fax +41 58 827 50 12.
C.1.3 Anticipo delle spese ospedaliere
all‘estero
Nel caso in cui, in seguito ad un infortunio
all‘estero con il velocipede assicurato, si
renda necessario il ricovero in ospedale
dell‘assicurato, l‘assicurazione anticipa le
spese fino a CHF 5‘000.- (rimborsabili alle
condizioni concordate con TAS).
C.1.4 Indennità in caso d’incidente mortale
con il velocipede assicurato
In caso di decesso dell‘assicurato in seguito ad
un infortunio con il velocipede assicurato,
l‘assicurazione versa un‘indennità unica totale di
CHF 5‘000.- a favore degli eredi.
C.2 Indennità giornaliera ospedaliera
In caso di ricovero ospedaliero
immediatamente dopo un incidente con il
velocipede, AIG versa l’indennità giornaliera
ospedaliera, conformemente all’attestato
d’assicurazione, per ogni giorno fino ad un
massimo di 30 giorni l’anno.
Somme d‘assicurazione:
con Casco 2000: nessuna assicurazione
con Casco 5000: CHF 150.- al giorno
con Casco 7500: CHF 250.- al giorno
Esclusioni
Non sono contemplati eventuali apparecchi
elettronici, denaro contante, oggetti di valore e
componenti del velocipede.
3
D. Assicurazione di protezione giuridica
D.4 Esclusioni
D.1 Rischi coperti
In particolare Assista non assume seguenti costi:
a)multe;
b)risarcimento danni;
c)perdite sul corso del cambio o perdite di
valore sugli importi assegnati o sulle cauzioni;
d)qualsiasi altra/o spesa/costo diversa/o da
quelli elencati esplicitamente alla precedente
lettera D.3.
Se l‘assicurato è ferito o decede in seguito a un
sinistro verificatosi durante l‘uso del velocipede
assicurato, Assista interviene nei casi seguenti:
a)rivendicazione di risarcimento danni (danni
fisici, compreso un eventuale torto morale)
contro un terzo responsabile o contro la sua
assicurazione responsabilità civile in seguito
a sinistro;
b)controversie conseguenti a richieste
d‘indennità dell‘assicurato nei confronti
delle sue assicurazioni private o di istituzioni
assicurative pubbliche, in Svizzera o nel
Principato del Liechtenstein, in seguito a
sinistro;
c)difesa dell‘assicurato davanti alle autorità
penali o amministrative qualora, in seguito
a un sinistro, sia perseguito a causa di
violazione presunta o effettiva della
legislazione sulla circolazione stradale o per
un reato commesso per negligenza nello
stesso contesto.
D.2 Rischi esclusi
Oltre alle cause generali d‘esclusione
(cfr. lettera A.5), la copertura di protezione
giuridica è esclusa:
a)per casi non citati alla lettera D.1;
b)per misure di protezione giuridica da
assumere al di fuori della validità territoriale di
Velo Assistance;
c)in assenza di un foro giuridico o di un›autorità
competente in un paese compreso nella
copertura territoriale (cfr. lettera A.3);
d)se il diritto applicabile non è il diritto di un
paese compreso nella copertura territoriale
(cfr. lettera A.3);
e)in caso di rivendicazioni dell‘assicurato nei
confronti di Velo Assistance e contro il TCS,
TAS o Assista, nonché contro avvocati, periti
o altri mandatari incaricati dalle suddette
assicurazioni o dall‘assicurato;
f)in caso di controversia tra persone assicurate
dalla stessa polizza d‘assicurazione, ad
eccezione della difesa degli interessi giuridici
del contraente.
D.5 Dichiarazione di sinistro
Vedere la precedente lettera A.6.
D.6 G
estione del sinistro da parte
di Assista
Assista informa l‘assicurato dei suoi diritti e
avvia tutte le pratiche necessarie per difendere i
suoi interessi.
L‘assicurato fornisce ad Assista tutte le
informazioni e le procure necessarie; inoltre,
consegna ad Assista tutti i documenti ed
elementi di prova disponibili.
L‘assicurato si astiene da ogni intervento nelle
trattative intavolate da Assista. Egli non affida
alcun mandato, non inizia alcuna procedura
giudiziaria e non accetta alcuna transazione
che comporti degli obblighi per Assista.
D.7 Ricorso a un avvocato
Quando l‘assicurato lo richiede, egli può, previa
autorizzazione di Assista, scegliere e conferire
il mandato liberamente ad un avvocato
territorialmente competente, qualora
l‘intervento di un avvocato si renda necessario
per la difesa dei suoi interessi.
L‘assicurato è tenuto a svincolare il suo
avvocato dal segreto professionale nei confronti
di Assista. Questi l‘autorizza ad informare Assista
sullo svolgimento del caso e a mettere a sua
disposizione i documenti rilevanti del caso.
Quando il ricorso a un avvocato all‘estero è
necessario, egli è designato di comune
accordo tra l‘assicurato e Assista.
D.3 Prestazioni assicurate
D.8 Arbitrato
Oltre alle proprie spese di pratica, Assista
assume le seguenti spese, fino a CHF 50‘000.per caso:
a)le spese e gli onorari degli avvocati;
b)le spese per le perizie richieste da Assista o
dal tribunale;
c)le spese e le tasse giudiziarie addebitate
all‘assicurato;
d)le indennità giudiziarie che l‘assicurato deve
pagare alla parte avversa; se tali indennità
sono assegnate all‘assicurato, esse spettano
ad Assista fino al raggiungimento dell‘importo
delle sue prestazioni;
e)le spese d‘incasso degli importi assegnati
all‘assicurato;
f)le cauzioni penali (a titolo d‘anticipo).
In caso di più controversie derivanti da uno
stesso sinistro o dai fatti ad esso relativi, esse
sono considerate globalmente come un unico
caso giuridico.
In caso di divergenza di opinione tra l‘assicurato
e Assista in merito alla liquidazione di un caso
giuridico coperto, Assista motiva senza indugio,
per iscritto, la soluzione che propone e informa
l‘assicurato del suo diritto di ricorrere, entro
90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:
L‘assicurato e Assista designano di comune
accordo un arbitro unico. Questi decide sulla
base di un solo scambio di scritti e imputa
le spese di procedura alle parti in funzione
dell‘esito. In caso di disaccordo sulla
designazione dell‘arbitro unico, sono
applicabili le norme del Codice di procedura
civile svizzero.
D.9 Violazione degli obblighi
Se l‘assicurato viola, per colpa sua, i suoi
obblighi contrattuali o legali, Assista ha il diritto
di ridurre le proprie prestazioni nella misura in
cui la violazione abbia comportato delle spese
supplementari.
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