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Velo Assistance
Velo Assistance TCS Assicurazioni SA Chemin de Blandonnet 4 Case postale 820 1214 Vernier www.velo-assistance.tcs.ch Tel. 0844 888 111 Fax +41 58 827 51 29 [email protected] Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Edizione 2014 SOMMARIO Parte I Disposizioni comuni A.1 Compagnie d’assicurazione A.2 Definizioni generali A.3 Validità territoriale A.4 Disposizioni varie A.4.1 Durata del contratto e della copertura assicurativa A.4.2 Pagamento del premio A.4.3 Principali obblighi del contraente e degli assicurati A.4.4 Comunicazioni A.4.5 Altre assicurazioni A.4.6 Protezione dei dati A.4.7 Contratto, diritto applicabile e foro giuridico A.4.8 Nota importante A.5 Esclusioni generali A.6 Obblighi in caso di sinistro Parte II Prestazioni d’assicurazione BDanni al velocipede assicurato e all’attrezzatura B.1 Casco B.2 Oggetti d’attrezzatura B.3 Furto C Prestazioni legate alla persona C.1 Assistenza C.1.1Rimborso delle spese supplementari per il rientro al domicilio C.1.2 Trasporto all’ospedale e trasporto medicalizzato C.1.3 Anticipo delle spese ospedaliere all’estero C.1.4Indennità in caso d’incidente mortale con il velocipede assicurato C.2 Indennità giornaliera ospedaliera D Assicurazione di protezione giuridica D.1 Rischi coperti D.2 Rischi esclusi D.3 Prestazioni assicurate D.4 Esclusioni D.5 Dichiarazione di sinistro D.6 Gestione del sinistro da parte di Assista D.7 Ricorso a un avvocato D.8 Arbitrato D.9 Violazione degli obblighi Parte I. Disposizioni comuni A.1 Compagnie d‘assicurazione Velo Assistance è un prodotto assicurativo proposto da: TCS Assicurazioni SA (di seguito TAS), parte contraente e assicuratrice per Casco (B1) e prestazioni Assistance (C1). Con sede commerciale in Chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE e AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon (di seguito AIG), assicuratrice per oggetti d’attrezzatura (B2), furto (B3) e indennità giornaliera ospedaliera (C2). Con sede commerciale in Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg e Assista Protezione giuridica SA (di seguito Assista), assicuratrice per la copertura di protezione giuridica (D). Con sede commerciale in Chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE A.2 Definizioni generali «Velocipede» Ai sensi delle presenti CGA, il termine «velocipede» comprende le categorie di veicoli seguenti, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale: •i velocipedi (art. 24 cpv. 1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali - OETV); •i ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b OETV), vale a dire i veicoli con un motore elettrico la cui potenza massima è di 0,50 kW e la velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che: 1. sono ad un posto, 2. sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile, 3. s ono composti di una combinazione speciale velocipede/carrozzella per disabili, oppure 4. sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti; •le «carrozzelle per disabili» motorizzate, vale a dire sedie a rotelle a un posto, con tre o più ruote e un dispositivo di propulsione proprio destinate all’impiego da parte di persone disabili, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h, una potenza del motore massima di 1,00 kW e una cilindrata massima di 50 cm3 se dotate di un motore a combustione interna. «Furto del velocipede» significa che il velocipede assicurato viene rubato alla persona assicurata e il furto è coperto da un‘assicurazione mobiliare. «Incidente con il velocipede» o «Sinistro» comprende sia gli incidenti nel traffico, sia le collisioni e le cadute che si verificano utilizzando il velocipede assicurato e che rendono necessario un eventuale ricovero ospedaliero. •il conducente del velocipede assicurato, debitamente autorizzato dal contraente o la persona assicurata citata nell’attestato d‘assicurazione; •il passeggero autorizzato conformemente all‘art. 63 cpv. 3, 4 e 6 dell‘Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC). «Contraente» Nelle coperture assicurative di TAS e Assista, il contraente è la persona fisica o giuridica, il di cui nome e indirizzo compaiono nell’attestato d’assicurazione. Le coperture assicurative di AIG sono invece concesse come assicurazione collettiva. In questo caso TAS è contraente, mentre la persona citata nell’attestato d’assicurazione è l’assicurato. «Velocipede assicurato» Velo Assistance assicura esclusivamente il velocipede indicato nell’attestato d‘assicurazione. •è dotata di apparecchiature diagnostiche e chirurgiche; «Attestato d‘assicurazione» L’attestato d‘assicurazione viene inviata al contraente dopo l‘accettazione della domanda. Le prestazioni da erogare in caso di sinistro si evincono dall’ attestato d‘assicurazione e dalle condizioni generali d‘assicurazione. •assicura l‘assistenza ai pazienti con il relativo personale 24 ore su 24; A.3 Validità territoriale «Ospedale» indica la struttura per il trattamento medico di pazienti degenti che •gode della supervisione di medici; e che •non è un ospizio, una casa di cura, una struttura d‘assistenza, una clinica per disturbi psichiatrici o del comportamento; non è un sanatorio o una struttura per il trattamento di alcolismo o tossicodipendenza, anche se tali strutture sono presenti nello stesso luogo. «Ricovero ospedaliero» indica l‘entrata ufficiale in un ospedale per il ricovero per un periodo di almeno 24 ore durante la validità dell‘assicurazione. Fanno fede in questo caso i giorni di degenza conteggiati dall‘ospedale. «Persone assicurate» Le seguenti persone beneficiano delle prestazioni di Velo Assistance per l‘uso del velocipede assicurato: •il contraente ossia la persona assicurata citata nell’attestato d‘assicurazione; L‘assicurazione è valida in caso di utilizzo del velocipede assicurato in tutti i paesi europei fino ai Monti Urali, negli stati del bacino del Mediterraneo e sulle sue isole. A.4 Disposizioni varie A.4.1 Durata del contratto e della copertura assicurativa Fanno fede le date indicate sull’attestato d‘assicurazione («Validità»), che delimitano l‘inizio e la fine del contratto e della copertura assicurativa. Inizio e fine del contratto L’assicurazione inizia a decorrere dalla data indicata nell’attestato d’assicurazione ed è valida un anno. Per le persone che beneficiano delle prestazioni Velo Assistance in qualità di Soci TCS “junior non motorizzato” o “ciclista”, la durata della copertura corrisponde alla validità delle rispettive Tessere di Socio. Rinnovo In generale, l’assicurato riceve automaticamente una proposta di rinnovo prima della scadenza della polizza in corso. Tuttavia, spetta al contraente o alla persona assicurata citata nell’attestato d’assicurazione rinnovare l’assicurazione prima della scadenza, in modo da evitare lacune nella copertura. Il rinnovo avviene con il pagamento del premio. Disdetta dopo un sinistro Il contratto può essere disdetto prima della scadenza da entrambe le parti in seguito a un sinistro per cui TAS, AIG o Assista hanno fornito prestazioni, conformemente alla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). A.4.2 Pagamento del premio L’importo del premio dipende dall’importo di assicurazione prescelto, come previsto dall’attestato d’assicurazione (Casco 2000, Casco 5000 o Casco 7500). Il pagamento del premio è una condizione per la validità dell’assicurazione. Il premio è pagabile annualmente, per un periodo di 12 mesi. Per i soci “junior non motorizzati” o “ciclisti”, il premio e le prestazioni di Velo Assistance Casco 2000 sono compresi nella quota associativa TCS. A.4.3 Obblighi principali del contraente e degli assicurati I sinistri devono obbligatoriamente essere dichiarati immediatamente a TAS o Assista. Le persone assicurate devono attenersi alle istruzioni che compaiono nell’attestato d‘assicurazione e nelle presenti condizioni generali, e a quelle fornite da TAS o Assista. In caso di richiesta di risarcimento, l‘assicurato è tenuto a produrre tutti gli elementi di prova attestanti la fondatezza della sua richiesta. A.4.4 Comunicazioni Le comunicazioni di TAS, AIG e Assista al contraente e agli assicurati sono considerate validamente effettuate all’ultimo indirizzo di cui sono a conoscenza le società d’assicurazione. Qualsiasi cambiamento dell’indirizzo dev’essere comunicato immediatamente a TAS e anche ad Assista in caso di apertura di un sinistro con protezione giuridica. A.4.5 Altre assicurazioni Se per il sinistro risponde una terza persona, le prestazioni di TAS, Assista e AIG sono sussidiarie rispetto a quelle dell’assicurazione di tale terza persona. Qualora TAS e/o AIG abbiano comunque erogato prestazioni per lo stesso sinistro, queste sono da considerarsi come anticipo e l’assicurato cede a TAS/AIG tutti i diritti che può far valere nei confronti di questa terza persona o della relativa assicurazione. A.4.6 Protezione dei dati TAS, Assista e AIG sono proprietari dei rispettivi file di dati personali degli assicurati e delle prestazioni che essi coprono. I dati personali del contraente e degli assicurati di Velo Assistance relativi al contratto (cognome, nome, indirizzo, domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, partner di coabitazione, tipo di contratto) sono trasmessi all‘interno del gruppo TCS (TCS, TAS, Assista), per il trattamento amministrativo (in particolare fatturazione e pagamento dei premi), per scopi statistici e di marketing. I dati relativi ai sinistri sono gestiti dalle società prestatrici ossia TAS, AIG o Assista, per il trattamento dei sinistri. I dati relativi ai sinistri che riguardano il verificarsi di un sinistro, il tipo di sinistro (casco/prestazioni alle persone/assistenza giuridica), la data d‘apertura e di chiusura del caso e le spese sostenute, possono essere trasmessi all‘interno del gruppo TCS (Touring Club Svizzero, TAS, Assista), nell’assoluto rispetto dell’anonimato. Questi dati sono usati esclusivamente a fini statistici, analitici e di gestione dei rischi assicurativi. Il contraente e gli assicurati autorizzano TAS, AIG e Assista a procurarsi e a trattare i dati necessari per la gestione dei contratti e dei sinistri. A tale scopo, TAS, AIG e Assista sono autorizzati a raccogliere ogni informazione utile presso terzi e a consultare i documenti ufficiali. Se necessario, il contraente o la persona assicurata citata nell’attestato d’assicurazione informa gli altri assicurati in merito a tali diritti e obblighi. Se necessario per il trattamento del sinistro, i dati ad esso relativi possono essere comunicati a terzi interessati o trasmessi all‘estero (in particolare ad avvocati incaricati, periti, medici consulenti, altre assicurazioni, riassicuratori). Inoltre, alcuni dati personali (cognome, nome, indirizzi, telefono, indirizzo e-mail, tipo di contratto) possono essere trasmessi a terzi per il trattamento amministrativo e di marketing, esclusivamente per conto del gruppo TCS. In questo caso, il TCS, TAS, AIG o Assista si accertano del trattamento confidenziale dei dati personali da parte di tali terzi. A.4.7 Contratto, diritto applicabile e foro giuridico Il contratto d‘assicurazione Velo Assistance è composto dall’attestato d‘assicurazione e dalle presenti condizioni generali. Inoltre, si applicano il diritto svizzero e in particolare le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di controversia sulle prestazioni, sono competenti i tribunali del domicilio svizzero dell‘assicurato o della sede commerciale dell‘assicuratore. A.4.8 Nota importante Per informazioni dettagliate, fare riferimento all’attestato d‘assicurazione e leggere per intero le presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante del contratto d‘assicurazione. A.5 Esclusioni generali Per gli eventi seguenti non è riconosciuta alcuna prestazione Velo Assistance: •per i sinistri verificatisi prima della conclusione del contratto; •in caso di utilizzo non autorizzato del velocipede assicurato; •se un passeggero è stato trasportato in violazione delle disposizioni di legge; •in caso di abuso di alcol, farmaci o stupefacenti; •per i danni conseguenti a fatti di guerra o radiazioni dovute a mutazioni della struttura atomica; •in caso di partecipazione a imprese o attività temerarie, nelle quali l‘assicurato e il velocipede assicurato sono esposti a rischi elevati (come downhill, enduro... ecc.). Si rimanda inoltre alle condizioni d‘esclusione specifiche per le coperture casco e protezione giuridica. In generale, se l’assicurato viola per propria colpa gli obblighi contrattuali o legali, TAS, AIG e Assista hanno il diritto di ridurre o rifiutare le loro prestazioni. TAS, AIG e Assista si riservano inoltre il diritto di rifiutare qualsiasi prestazione in mancanza di un rapporto di polizia, di un certificato medico o di una testimonianza del sinistro. 2 A.6 Obblighi in caso di sinistro Per l‘assicurazione Casco e Assistance Avvisare immediatamente: TCS Assicurazioni SA, chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE Tel. +41 58 827 22 75, fax +41 58 827 50 17 E-mail: [email protected] che si occuperà di far pervenire all‘assicurato una dichiarazione di sinistro. La dichiarazione di sinistro è disponibile anche sul sito web www. velo-assistance.tcs.ch. L‘assicurato è tenuto a fornire a TAS tutte le informazioni utili, fornendo tutti i documenti che possono contribuire a stabilire i fatti, in particolare la dichiarazione di sinistro debitamente compilata e firmata, unitamente ai seguenti documenti: • attestato d‘assicurazione Velo Assistance; • copia della fattura d‘acquisto del velocipede (per l‘assicurazione casco); • preventivo dettagliato dei costi (con foto dei pezzi danneggiati); • rapporto di polizia, certificato medico, nomi e indirizzi degli eventuali testimoni. Per le prestazioni erogate da AIG (oggetti dell’attrezzatura, furto, indennità giornaliera ospedaliera) Avvisare immediatamente: TCS Assicurazioni SA, chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE Tel. +41 58 827 22 75, fax +41 58 827 50 17 E-mail: [email protected] che si occuperà di far pervenire all‘assicurato una dichiarazione di sinistro. La dichiarazione di sinistro è disponibile anche sul sito web www.velo-assistance.tcs.ch. Su richiesta dell‘assicuratore, l‘assicurato deve fornire tutte le informazioni su fatti a lui noti, utili per il rilevamento delle circostanze in cui si è verificato l‘evento dichiarato o per l‘accertamento delle conseguenze del sinistro. L‘assicuratore può procurarsi informazioni pertinenti, ad esempio sulla dinamica del sinistro, presso uffici competenti o terzi . Per la protezione giuridica Assista L‘assicurato dichiara il più rapidamente possibile ad Assista il caso giuridico per il quale intende beneficiare delle prestazioni, alle seguenti coordinate: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE Tel. +41 58 827 65 62 che lo informerà sulla procedura da seguire. Qualora venga assegnato un mandato a un avvocato, sia avviata un‘azione giudiziaria o sia presentato un ricorso prima che Assista abbia fornito la sua autorizzazione, essa può rifiutare totalmente l‘assunzione delle spese. Inoltre, si rimanda alle seguenti lettere D.6 a D.9. Parte II. Prestazioni d’assicurazione La persona assicurata può scegliere una delle seguenti opzioni: Casco 2000, Casco 5000 o Casco 7500. B. Danni al velocipede assicurato e all‘attrezzatura B.1 Casco In caso di sinistro durante l‘uso del velocipede assicurato, TAS assume, su richiesta del contraente, le spese di riparazione o, se la riparazione non è possibile, le spese di sostituzione dei pezzi danneggiati, considerando un ammortamento sui pezzi del 10% all‘anno a decorrere dal primo anno, con un massimo del 70%, fino al raggiungimento del valore corrente definito dalle direttive dell‘Associazione degli esperti indipendenti (ASEAI). Il valore del velocipede non riparato viene dedotto dall‘indennità, se esso rimane in possesso del contraente. Tuttavia l‘indennità non può essere superiore alla somma d‘assicurazione convenuta alla conclusione del contratto e stabilita nell’attestato d‘assicurazione, ricambi e manodopera compresi. TAS determina, qualora necessario ricorrendo al parere di uno specialista, se è possibile la riparazione di un pezzo o se è necessaria la sua sostituzione. Somme d‘assicurazione: Casco 2000: CHF 2‘000.Casco 5000: CHF 5‘000.Casco 7500: CHF 7‘500.Franchigia Per ogni sinistro assicurato, viene dedotta una franchigia del 10% del danno, con un minimo di CHF 50.-. Esclusioni Inoltre, l‘assicurazione Casco non copre i danni in seguito ad uno degli eventi seguenti: •danni puramente estetici (graffi ecc.) senza ripercussioni sulla funzionalità del velocipede •danni dell’attrezzatura del velocipede assicurato •usura e danni di funzionamento •forature agli pneumatici •perdita di garanzia •furto •tentativo di furto •atti di vandalismo B.2 Oggetti d‘attrezzatura In caso d’incidente dovuto all’uso del velocipede assicurato, che immediatamente dopo renda necessario un ricovero ospedaliero, AIG versa la somma d’assicurazione citata nell’attestato della stessa per le spese di sostituzione degli oggetti dell’attrezzatura personale danneggiati o rubati fino ad un massimo di CHF 1’000.- per evento e CHF 2’000 per anno. Con oggetti d‘attrezzatura s’intendono indumenti, casco, scarpe, occhiali, portafoglio (contenuto escluso), zaino, danneggiati o rubati contestualmente all‘incidente con il velocipede. Somme d‘assicurazione: Casco 2000: CHF 500.Casco 5000: CHF 750.Casco 7500: CHF 1’000.- B.3 Furto In caso di furto del velocipede, AIG versa la franchigia contemplata da un’assicurazione mobiliare fino ad un massimo di CHF 250.- per evento e fino ad un massimo di tre sinistri per anno assicurativo. Somme d‘assicurazione: Casco 2000: CHF 150.Casco 5000: CHF 150.Casco 7500: CHF 250.- C. Prestazioni legate alla persona C.1 Assistenza C.1.1 Rimborso delle spese supplementari per il rientro al domicilio In caso d‘incidente, d‘improvvisa incapacità di agire legata ad un aspetto medico, di mancato funzionamento o di furto del velocipede assicurato, ad una distanza di oltre 20 km in linea d‘aria dal domicilio del conducente, l‘assicurazione copre le spese supplementari di trasporto dell‘assicurato e del velocipede, per il rientro al domicilio con un mezzo di trasporto pubblico o con il trasporto più economico. L‘indennità è limitata a: • CHF 200.- se il sinistro si verifica in Svizzera; • CHF 500.- se il sinistro si verifica all‘estero; C.1.2 Trasporto all‘ospedale e trasporto medicalizzato In caso d‘infortunio, TAS assume le spese per il trasporto all‘ospedale più vicino e, su richiesta medica, il trasferimento da un ospedale all’altro, a condizione che le spese non siano sostenute da un‘assicurazione infortuni o cassa malattia, fino a CHF 20‘000.- per persona assicurata. Per il trasferimento da un ospedale all‘altro, avvisare prima la Centrale d‘allarme del TCS tel. +41 58 827 22 20 fax +41 58 827 50 12. C.1.3 Anticipo delle spese ospedaliere all‘estero Nel caso in cui, in seguito ad un infortunio all‘estero con il velocipede assicurato, si renda necessario il ricovero in ospedale dell‘assicurato, l‘assicurazione anticipa le spese fino a CHF 5‘000.- (rimborsabili alle condizioni concordate con TAS). C.1.4 Indennità in caso d’incidente mortale con il velocipede assicurato In caso di decesso dell‘assicurato in seguito ad un infortunio con il velocipede assicurato, l‘assicurazione versa un‘indennità unica totale di CHF 5‘000.- a favore degli eredi. C.2 Indennità giornaliera ospedaliera In caso di ricovero ospedaliero immediatamente dopo un incidente con il velocipede, AIG versa l’indennità giornaliera ospedaliera, conformemente all’attestato d’assicurazione, per ogni giorno fino ad un massimo di 30 giorni l’anno. Somme d‘assicurazione: con Casco 2000: nessuna assicurazione con Casco 5000: CHF 150.- al giorno con Casco 7500: CHF 250.- al giorno Esclusioni Non sono contemplati eventuali apparecchi elettronici, denaro contante, oggetti di valore e componenti del velocipede. 3 D. Assicurazione di protezione giuridica D.4 Esclusioni D.1 Rischi coperti In particolare Assista non assume seguenti costi: a)multe; b)risarcimento danni; c)perdite sul corso del cambio o perdite di valore sugli importi assegnati o sulle cauzioni; d)qualsiasi altra/o spesa/costo diversa/o da quelli elencati esplicitamente alla precedente lettera D.3. Se l‘assicurato è ferito o decede in seguito a un sinistro verificatosi durante l‘uso del velocipede assicurato, Assista interviene nei casi seguenti: a)rivendicazione di risarcimento danni (danni fisici, compreso un eventuale torto morale) contro un terzo responsabile o contro la sua assicurazione responsabilità civile in seguito a sinistro; b)controversie conseguenti a richieste d‘indennità dell‘assicurato nei confronti delle sue assicurazioni private o di istituzioni assicurative pubbliche, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, in seguito a sinistro; c)difesa dell‘assicurato davanti alle autorità penali o amministrative qualora, in seguito a un sinistro, sia perseguito a causa di violazione presunta o effettiva della legislazione sulla circolazione stradale o per un reato commesso per negligenza nello stesso contesto. D.2 Rischi esclusi Oltre alle cause generali d‘esclusione (cfr. lettera A.5), la copertura di protezione giuridica è esclusa: a)per casi non citati alla lettera D.1; b)per misure di protezione giuridica da assumere al di fuori della validità territoriale di Velo Assistance; c)in assenza di un foro giuridico o di un›autorità competente in un paese compreso nella copertura territoriale (cfr. lettera A.3); d)se il diritto applicabile non è il diritto di un paese compreso nella copertura territoriale (cfr. lettera A.3); e)in caso di rivendicazioni dell‘assicurato nei confronti di Velo Assistance e contro il TCS, TAS o Assista, nonché contro avvocati, periti o altri mandatari incaricati dalle suddette assicurazioni o dall‘assicurato; f)in caso di controversia tra persone assicurate dalla stessa polizza d‘assicurazione, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente. D.5 Dichiarazione di sinistro Vedere la precedente lettera A.6. D.6 G estione del sinistro da parte di Assista Assista informa l‘assicurato dei suoi diritti e avvia tutte le pratiche necessarie per difendere i suoi interessi. L‘assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili. L‘assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative intavolate da Assista. Egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione che comporti degli obblighi per Assista. D.7 Ricorso a un avvocato Quando l‘assicurato lo richiede, egli può, previa autorizzazione di Assista, scegliere e conferire il mandato liberamente ad un avvocato territorialmente competente, qualora l‘intervento di un avvocato si renda necessario per la difesa dei suoi interessi. L‘assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Questi l‘autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione i documenti rilevanti del caso. Quando il ricorso a un avvocato all‘estero è necessario, egli è designato di comune accordo tra l‘assicurato e Assista. D.3 Prestazioni assicurate D.8 Arbitrato Oltre alle proprie spese di pratica, Assista assume le seguenti spese, fino a CHF 50‘000.per caso: a)le spese e gli onorari degli avvocati; b)le spese per le perizie richieste da Assista o dal tribunale; c)le spese e le tasse giudiziarie addebitate all‘assicurato; d)le indennità giudiziarie che l‘assicurato deve pagare alla parte avversa; se tali indennità sono assegnate all‘assicurato, esse spettano ad Assista fino al raggiungimento dell‘importo delle sue prestazioni; e)le spese d‘incasso degli importi assegnati all‘assicurato; f)le cauzioni penali (a titolo d‘anticipo). In caso di più controversie derivanti da uno stesso sinistro o dai fatti ad esso relativi, esse sono considerate globalmente come un unico caso giuridico. In caso di divergenza di opinione tra l‘assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico coperto, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l‘assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente: L‘assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell‘esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell‘arbitro unico, sono applicabili le norme del Codice di procedura civile svizzero. D.9 Violazione degli obblighi Se l‘assicurato viola, per colpa sua, i suoi obblighi contrattuali o legali, Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato delle spese supplementari. 4