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PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Avv. Pasquale Silvestro
Tonucci & Partners – Padova
1
PREMESSA SULLA NORMA GENERALE:
D.LGS. 387/2003:
ART. 12 DEL
L’art. 12 del D.lgs. 387/2003 costituisce oggi la norma
generale sul procedimento amministrativo-autorizzatorio di
tutti gli impianti di energia rinnovabile. Norma generale
perché accanto alla previsione di cui all’art. 12 sussistono
taluni “procedimenti speciali” differenziati per lo più sulla
base della potenza nominale e della tipologia di impianto, in
particolar modo per quanto riguarda gli impianti
fotovoltaici.
2
CONTENUTO DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003:
Ai sensi dell’art. 12, la costruzione, l'esercizio e la modifica di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata
dalla Regione o dalla Provincia delegata.
3
REGOLE E PRINCIPI CONTENUTI NELL’ART. 12:
L’art. 12 fissa alcuni principi fondamentali che, anche di
recente, la Giurisprudenza amministrativa e Costituzionale
ha qualificato alla stregua di principi generali inderogabili:
Qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti, quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti;
4
…continua “REGOLE E PRINCIPI” (Art. 12 D.lgs. 387/2003)
Individuazione
dell’Autorità competente a rilasciare
l’autorizzazione unica;
Soglie legali di applicabilità del procedimento amministrativo di
Autorizzazione Unica ovvero della Denuncia di inizio attività;
Indicazione del Termine entro cui deve concludersi il
procedimento amministrativo (Conferenza dei servizi di cui alla
L.241/90);
Previsione a livello nazionale di una regola urbanistica per la
installazione di impianti di energia rinnovabile in zona agricola.
5
DIVIETO PER LE REGIONI E PROVINCE DELEGATE
Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare
la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni
ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il
cui territorio è interessato dal progetto.
6
MISURE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEI COMUNI
Le amministrazioni competenti determinano in sede di
riunione di conferenza di servizi eventuali misure di
compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale
e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche
7
CAUZIONE A FAVORE DELLA PA PROCEDENTE
Ai sensi del p. 13.1 lett. j) delle Linee Guida Nazionali (D.M.
10-9-2010) il proponente deve depositare, all'atto di avvio dei
lavori, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere
di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione
procedente secondo l'importo stabilito in via generale dalle
Regioni (Province delegate) commisurato al valore delle
opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o
recupero ambientale.
8
ART. 12 COMMA 5: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’:
L’art. 12, comma 5, del D.lgs. 387/2003 prevede che “quando
la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate
dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla
specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio
attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
9
TABELLA A DEL D.LGS. 387/2003:
Fonte
Eolica
Solare fotovoltaica
Idraulica
Biomasse
Biogas
10
Soglie
60 kW
20 kW
100 kW
200 kW
250 kW
LEGGE COMUNITARIA 2009 (L. 4 giugno 2010, n. 96) - DIA
FINO AD 1 MW:
L’art. 17, comma 1 lett. d) della legge comunitaria 2009,
prevede che, nel recepire la direttiva 2009/28/CE (entro il 5
dicembre 2010), relativa alla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, il Governo dovrà “prevedere
l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività per
gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di
generazione non superiore ad 1 MW elettrico di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a)”.
11
INDEROGABILITA’ DEI LIMITI DI CUI ALLA TABELLA A
Con sentenza n. 120 del 26 marzo 2010, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 3 della
legge regionale Puglia n. 31 del 2008 nella parte in cui questa
prevedeva che poteva presentarsi il progetto in DIA per
potenze nominali fino a 1 MW.
12
PRINCIPIO SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte ha così chiarito che ”nuove e diverse soglie di
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione
per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere
individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata,
senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.
13
D.L. 8.07.2010, n. 105 “Misure Urgenti in materia di energia”
(pubblicato nella Gazz.Uff. 9 Luglio 2010, n. 158)
L’art. 1-quater prevede espressamente una sanatoria per
quei progetti di potenza nominale fino ad 1 MW autorizzati
in DIA in quelle Regioni che avevano introdotto soglie
nominali diverse rispetto a quelle statali (come la Regione
Puglia), dichiarate di seguito costituzionalmente illegittime
dalla Corte.
14
CONTENUTO DELL’ART. 1-QUATER DEL D.L. 105/2010:
“Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per
la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni
regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli
impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto”
15
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”:
I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera
e sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i
cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
16
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”
ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto
su cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
17
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il
regime di scambio sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (fuori zone che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale
o da porzioni di essi)
18
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
i.
moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
19
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”
b) impianti solari fotovoltaici aventi capacità di generazione
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.lgs.
387/2003 e non riconducibili alle categorie precedenti.
20
LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO
L’art. 4 della L.R. Veneto 10/2010 su “autorizzazione ed incentivi
degli impianti fotovoltaici”, in ottemperanza alla normativa
nazionale, prevede che:
I.
l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non
aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è
soggetta alla denuncia di inizio attività da presentare al
comune territorialmente competente;
continua…
21
LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO
II. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non
integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a
20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono
autorizzati dalla Regione con Autorizzazione Unica in
Conferenza dei servizi.
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LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
Le Linee Guida nazionali dispongono al p. 16.1, lett. d), in
riferimento ai cd. “Criteri generali”, il riutilizzo di aree già
degradate da attività antropiche, pregresse o in atto
(brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del D.lgs.
152/2006 (Codice dell’Ambiente).
23
D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 agosto 2010, n. 197):
La tariffa base individuata dal Conto Energia 2011
incrementata del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da
quelli di cui all’art.2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi
impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in
vigore del presente decreto dal pertinente strumento
urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche
esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati
come definiti dall’art. 240 del Codice dell’Ambiente.
24
D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 agosto 2010, n. 197)
La tariffa base è incrementata del 10% per gli impianti di cui
all’art. 2, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
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ULTERIORI DISPOSIZIONI “ESTIVE” SUL PROCESSO
AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
In particolare il D.L. 105/2010, all’art. 1- sexies, introduce una
norma tesa a contrastare progetti puramente speculativi nel
settore prevedendo l’obbligo per il proponente,
contestualmente al deposito della istanza per l’autorizzazione
di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, di allegare “congrue garanzie finanziarie
poste a carico del soggetto che richiede il rilascio
dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti”.
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CONCLUSIONE: BREVE COMMENTO SULL’ART. 1OCTIES DEL D.L. 105/2010 – PROROGA CONTO
ENERGIA 2010
L’art. 1-octies del D.L. 105/2010 contiene una proroga ai
termini di accesso al Conto Energia 2010 alle seguenti
condizioni:
i.
entro il 31 dicembre 2010, deve essere comunicata
all’amministrazione
competente
al
rilascio
dell’autorizzazione nonché al GSE, la conclusione dei
lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico ed,
ii. entro il 30 giugno 2011, l’impianto deve entrare in
esercizio.
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CONTATTI
Avv. Pasquale Silvestro
Studio Legale Tonucci&Partners
Via Trieste n. 31/A
35121 Padova - +39049658655
[email protected]
A voi tutti il mio sincero ringraziamento per l’attenzione riservata
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