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Gli ultimi interventi legislativi giurisprudenziali e di prassi per

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Gli ultimi interventi legislativi giurisprudenziali e di prassi per
Gli ultimi interventi legislativi
giurisprudenziali e di prassi per
Aziende speciali ed ASP
A cura di Paolo Neri
Segretario generale del
comune di Ravenna
1
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)


2
L’art 114 comma 5 bis del Tuel( introdotto dall’art 25, co 2,
lett.a, dal D.L 24 gennaio 2012, n.1 meglio noto come decreto
liberalizzazioni) reca una nuova disciplina applicabile alle
aziende speciali (le quali sono dotate di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal
Consiglio dell’ente locale) e alle istituzioni (di contro, prive di
personalità giuridica).
Detti organismi, al di la’ del differente status giuridico, sono
enti strumentali dell’ente locale, che conferisce il capitale di
dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti
fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della
gestione e copre gli eventuali costi sociali.
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)


3
Si dispone che, a decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali
e le istituzioni siano assoggettate al patto di stabilità interno,
alle disposizioni contenute nel codice degli appalti, nonché a
quelle “che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenza anche degli amministratori;
obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali”.
Con un periodo aggiunto dalla legge di conversione al
medesimo art. 25, comma 2, è stata prevista l’esclusione
dall’applicazione di dette disposizioni per le aziende speciali e
le istituzioni che “gestiscono servizi socio-assistenziali ed
educativi, culturali e farmacie”
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)
4

Quindi:

In primo luogo è previsto l’assoggettamento delle aziende
speciali e delle istituzioni al Patto di stabilità interno( Tale
previsione è coerente con la tendenza attuale del legislatore ad
ampliare l’ambito degli enti soggetti al patto di stabilità).

In secondo luogo è prevista l’applicazione, da parte di aziende
speciali e istituzioni, del codice degli appalti. Si amplia, così, il
novero dei soggetti indicati nell’art. 32 del d.lgs. 163/2006 tenuti
ad affidare lavori, servizi e forniture secondo criteri atti a
tutelare la concorrenza.
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)

5
In terzo luogo, è previsto il rispetto da parte di
aziende speciali e di istituzioni delle norme dettate
per gli enti locali in materia di divieto e limitazioni
alle assunzioni del personale (si tratta di un dettato
legislativo asciutto ed ermetico che lascia spazio ad
interpretazioni piu’ o meno restrittive. A giudizio di
svariate sezioni regionali della Corte dei conti non
può avere una portata di solo principio ma di norma
specificamente riferibile alle disposizioni applicabili
agli enti locali secondo la tecnica del cosidetto rinvio
“dinamico”)
ART 114 comma 5 bis
6
Ex multis, La Corte dei conti Lombardia con la
deliberazione n.119/2012 ritiene che i “limiti e
divieti” in materia di assunzioni, richiamati dalla
norma per l’azienda speciale, non possono che
essere quelli stabiliti per l’ente controllante e
segnatamente:
 il divieto di procedere ad assunzioni nel caso in cui
non sia stato rispettato il PSI nell’anno precedente
(art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008);
 divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di
mancata riduzione delle spese di personale rispetto
all’anno precedente (art. 1, comma 557-ter della
Legge finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre
2006, n. 296, L.F. 2007);
(ART 114 comma 5 bis)
i limiti e i divieti in materia di assunzioni di cui all’art.
76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008 (conv. Legge
n. 133/2008, come recentemente novellato dalla L.
n. 111/2011 convertito con modifiche dalla Legge n.
214/2011, dalla legge n.183/2011 e da ultimo dal D.L
n.16/2012 convertito con modificazioni dalla
L.n.44/2012).
7
Presupposto di tale disciplina è l’obbligo di mantenere un virtuoso
rapporto strutturale tra spesa per il personale e spesa corrente
complessiva (assumendo come obiettivo il 50%). In base a tale norma,
le assunzioni:
a) sono vietate per gli enti nei quali tale rapporto è pari o superiore al
50%;
b) sono consentite assunzioni a tempo indeterminato, ma nei limiti del
40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente,
nel caso in cui il ridetto rapporto sia inferiore al 50%.
(ART 114 comma 5 bis)

8
A questi divieti e limiti se ne potrebbero
aggiungere altri, variamente ricollegati ad
obblighi di legge, tra cui, a titolo esemplificativo, si
rammentano quelli in materia delle spese per consulenze,
quelli in materia di organizzazione del personale (ad es. quelli
ex artt. 6, comma 6, e 33, comma 2, del Dlgs. 165/2001, in
relazione agli obblighi rideterminazione della dotazione
organica nel triennio precedente e di ricognizione delle
eventuali eccedenze di personale).Dubbi possono riscontrarsi
sulla applicabilità dei limiti percentuali della dirigenza a tempo
determinato posti dal decreto Brunetta stante la diversa
strutturazione organizzativa delle Aziende rispetto all’ente
locale ma siamo sempre nel campo delle poche certezze in
proposito.
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)

9
L’art. 25 del d.l. 1/2012 prevede inoltre
l’applicazione ad aziende speciali ed istituzioni
delle disposizioni in materia di obblighi e limiti
alla partecipazione societaria degli enti locali.
(Con tale dettato si fa riferimento, secondo
quanto sostengono varie sezioni regionali della
Corte dei conti fra cui quella dell’Emilia
Romagna, a quanto previsto dall’art. 14, comma
32, del d.l. 78/2010).
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)

10
La verità è che, nella giungla normativa in cui
viviamo, in cui è difficile districarsi tra un intervento
riformatore ed un altro il legislatore, con un
intervento evidentemente piuttosto affrettato, ha
inteso rivoluzionare l’universo delle aziende speciali
e delle istituzioni con un rinvio a disposizioni né
identificate né in alcuni casi facilmente e/o
pacificamente identificabili, ma da applicarsi nel
dettaglio.
Una legislazione asistematica

11
Purtroppo l’impressione dell’operatore è che
in ogni produzione legislativa di settore
spesso sono ignorati riflessi che possano
prodursi in altri ambiti delicati e diversamente
complessi per cui si assiste a vere e proprie
innovazioni normative in sede di
decretazione d’urgenza per poi effettuare
clamorosi passi indietro che annullano quasi
interamente la portata iniziale della norma.
Ultime modifiche legislative
(ART 114 comma 5 bis)

12
L’unica vera certezza nella lettura della norma in
esame deriva dal fatto che le disposizioni ivi
richiamate e commentate non si applicano alle
aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e
farmacie.
Per le ASP sorgono quindi problemi di
assimilabilità al mondo delle Aziende speciali
trattate dall’art 114 del Tuel ai fini di godere dello
speciale ed eccezionale regime derogatorio di
cui al comma 5 bis.
Ultime modifiche Legislative
(art 9 commi 6 e 7 del DL 95/2012)

Altro dettato normativo di stretto interesse è
quello previsto all’art 9 del DL 95/2012:
comma 6 “ È fatto divieto agli enti locali di istituire enti,
agenzie e organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più
funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
Comma7 “Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14,
comma 32, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”
13
Ultime modifiche Legislative
(art 9 commi 6 e 7 del DL 95/2012)

14
Ferma restando la pacifica esclusione delle Società
strumentali dal disposto dell’articolo, stante anche il
rinvio dinamico alla disciplina societaria effettuato
dal comma 7, si pone quindi, in esito alla evidenziata
disciplina normativa, il problema della possibilità di
creare nuove Aziende speciali o istituzioni in genere
ed anche di nuove ASP per l’esercizio di servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e
farmacie…
Ia deliberazione n.490/2012 Corte dei conti
Emilia Romagna
principi cardini

Per quanto riguarda l’art.114 comma 5 bis……
Punto di partenza per la Corte è il “tendenziale principio inteso
a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il
personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato al
fine di rendere più trasparente la gestione delle risorse”( sez
riunite del. N. 3/2011)
 Nonché:
la necessità che il bilancio degli enti sia letto secondo criteri che
attengono alla “effettiva qualità della spesa giacchè il limite
riferito esclusivamente ad elementi tratti dal bilancio dell’ ente
può non rivelarsi equo in quanto non tiene conto dei diversi
modelli di governance e dei processi di esternalizzazione….”

15
Ia deliberazione n.490/2012 Corte dei
conti Emilia Romagna

Quali le modalità concrete?
LA Corte ritiene quindi che si adottino per le ASP le stesse
modalità di consolidamento indicate dalla sez delle Autonomie
nella deliberazione n.14 /2011 per le società, nella
considerazione che anche le ASP adottano schemi di bilancio
di tipo civilistico..( costo del personale Azienda X corrispettivo/
contributi /trasferimenti ricevuti dall’ente :(diviso) valore della
produzione).
Ma quid iuris sul tema della assimilabilità alle Aziende di cui
all’art 114 comma 5 bis?

16
Natura giuridica delle ASP…
nodo fino ad oggi irrisolto
Si ricordi che:
Le Azienda pubbliche di Servizi alla Persona
(ASP) traggono origine dalla trasformazione
delle IPAB, disposta dall’art. 10 della Legge
n. 328/2000 e dal d. lgs. N. 207/2001.
 La Regione Emilia-Romagna ha regolato la
materia al Titolo IV della l.r. n. 2/2003 con
due deliberazioni attuative del Consiglio
regionale, la n. 623/2003 e 624/2004.
17
Natura giuridica delle ASP…
nodo fino ad oggi irrisolto



18
E’ Importante ricordare che l’art 25 comma 1 della
L.r.2/2003 afferma che “ l’Azienda pubblica di servizi
alla persona ha personalità giuridica di diritto
pubblico…”(replicando quanto detto all’art 6 del
DLGS 207/2001).
In particolare,all’interno della deliberazione n. 624, la
natura dell’ASP è rinviata allo Statuto dell’ente,
mentre viene chiarito che l’ASP è dotata di
autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale,
contabile e finanziaria e non ha fini di lucro.
Si è soliti classificare le ASP tra gli “enti pubblici non
economici”, anche se non si rinviene una esplicita
identificazione normativa delle ASP.
Natura giuridica delle ASP…
nodo fino ad oggi irrisolto

19
Non si discute dell’obbligo comunque
esistente di far gravare sull’organismo
partecipato le spese di personale operante
presso le ASP( che ricomprende secondo
principi ormai pacifici sia il personale
trasferito dall’ente senza estinzione del
rapporto di lavoro, sia il personale assunto
direttamente per lo svolgimento di compiti e
funzioni comunali)..
Natura dell’azienda speciale


20
L’azienda speciale è qualificata come ente
strumentale abbiamo detto… e la
giurisprudenza la qualifica quasi
pacificamente (da ultimo Cons. st. 641/2012)
come ente pubblico economico.
L’azienda è inoltre dotata di autonomia
imprenditoriale( anche in assenza di finalità
di lucro deve improntarsi a criteri di efficacia
economicità efficienza).
Natura dell’ASP


21
L’ ASP( come già visto) è genericamente
denominata come figura soggettiva di
diritto pubblico prevista e disciplinata
dalla legge regionale n.2 /2003;
A fronte della oggettiva differenza rispetto
all’Azienda speciale di derivare dalla
trasformazione delle ex IPAB( per volontà
nazionale e regionale) e non direttamente
dalla volontà degli enti che la costituiscono e
la partecipano
Natura dell’ASP

22
“sia la “prossimità” delle ex IPAB (nuove Asp)
alle aziende speciali, enti strumentali degli
enti locali, sia l’intenzione di attribuire alle
(nuove) ASP autonomia di carattere
imprenditoriale, statutaria, organizzativa ed
amministrativa, autonomia che caratterizza
proprio le aziende speciali, rendevano
queste ultime adatte ad essere adottate
quale formula anche per le ASP”.
Natura dell’ASP
Tanti i punti di contatto con l’Azienda speciale:
 Autonomia giuridica, patrimoniale, imprenditoriale,
personalità giuridica di diritto pubblico;
 Ingerenza pubblici poteri ( nomine, presenze in
assemblea, ed in ogni caso immodificabilità nei fini,
controllo e vigilanza o monitoraggio della Regione
e/o dei comuni soci);
 Assolvimento di servizi pubblici (nel caso di specie
servizi socio-sanitari);
Anche l’ASP inoltre Informa la propria attività a criteri
di efficacia, efficienza, economicità e pareggio di
bilancio.
23
Natura dell’ASP
24

Alcuni commentatori osservano che proprio questo
carattere di “strumentalità” alle finalità di rango
statale e regionale, le ex IPAB furono fatte transitare
nella formula giuridica delle ASP, enti di diritto
pubblico che, come le aziende speciali, hanno
mantenuto l’autonomia statutaria, organizzativa,
gestionale, amministrativa ecc., ma che si
differenziano dalle aziende speciali proprio per
l’assenza di un vincolo di dipendenza diretta o
quantomeno esclusiva dagli enti locali( I quali,
tuttavia diventano soci delle ASP).

Si tratta, essenzialmente, di una formula di gestione e di
erogazione di servizi alla persona a disposizione della
programmazione socio-sanitaria regionale e locale.
Natura dell’ASP


La mai definita questio della sua esatta natura giuridica
rischia di rendere l’ASP alla stregua di un“ Giano Bifronte”
suscettibile alla più restrittiva interpretazione del momento
e del caso.
Anche la corte dei conti Emilia Romagna nella deliberazione n.
490/2012 cita un passaggio del discusso pronunciamento della
Corte Costituzionale n.161/2012 ” non si rinviene un’univoca
classificazione di tale nuova tipologia di aziende, che mutuano
caratteri misti e peculiari sia delle disciolte Istituzioni che dal
contesto programmatorio ed operativo in cui vengono inserite..”
Oltre, aggiungo, dalle varie formule e discipline adottate nelle
svariate leggi regionali.
25
Natura dell’ASP

26
Sono comunque gli enunciati tratti comuni
all’Azienda speciale che hanno indotto a
ritenere la sezione regionale di controllo
Emilia Romagna che anche l’ASP possa
essere assimilata all’ambito soggettivo di
applicazione dell’art 114 comma 5 bis ed alla
conseguente disciplina derogatoria.
Natura dell’ASP

Rimane aperta la questione della esatta configurazione..la
legge regionale in itinere dovrà sciogliere il nodo. Ciò risulta
necessario ai fini di dare stabilità alla sua
configurazione e posizionamento all’interno
dell’ordinamento.
Possibili criticità:
 Si ricorda che il regime derogatorio ha una valenza e portata molto
ampia per le Aziende speciali che sono enti pubblici economici e
che pertanto non rientrano nel novero delle “ pubbliche
amministrazioni” di cui all’art 1 comma 2 del dlgs n.165/ 2001..il loro
assoggettamento per esempio ai“divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale; contenimento degli oneri contrattuali ..” discende solo
dal novellato art 114.
 Gli enti pubblici non economici sono pubbliche amministrazioni
27
Natura dell’ASP

28
Sicuramente una esplicita configurazione in
ente pubblico economico renderebbe
applicabile relativamente ai compensi degli
amministratori non tanto l’art. 6 comma 2
della dl. N. 78/2010, ma semmai la
previsione del comma 3 in quanto riferibile a
una pubblica amministrazione ricompresa
nell’elenco di cui all’art 1 comma 2 del Dlgs
n. 165/2001.
L’Art 6 Dl 78/2010

29
Comma 2.” A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che
comunque ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti
e' onorifica; ..“omissis”….La disposizione del presente
comma non si applica agli enti previsti nominativamente
dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001,
Art 6 Dl 78/2010

30
Comma 3: Fermo restando quanto previsto dall'art. 1
comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita'
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita'
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010.
l’art 1 c.3 della legge n.196/ 2009
Vero è che l’assoggettamento delle ASP ai vincoli
limitativi previsti dalla legislazione nazionale per le
pubbliche amministrazioni è di recente quasi
acclarato dalla modifica legislativa dell’art 1 c.3 della
legge n.196/ 2009 per cui ai fini delle applicazioni
delle regole di finanza pubblica l’inserimento negli
elenchi Istat sembrerebbe assumere un valore
dichiarativo piuttosto che costitutivo per tutti quegli
enti che rispondono alle definizioni di cui alla
regolamentazione europea la quale indubbiamente
comprende le l’asp..
31
l’art 1 c.3 della legge n.196/ 2009

32
Nuovo art 196 c.2
“Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per
amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere
dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto
nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 228 e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione
europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni (2).”
Natura delle ASP

33
Fatto sta che dipende essenzialmente dalla suesposta
indeterminatezza che la corte costituzionale possa ritenere
come applicabile alle stesse il principio della gratuità delle
cariche previsto dall’art 6 comma 2 del D.L.78/2010, nella ormai
conosciutissima sentenza n. 161 /2012 inerente il giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 17
“Le Asp in quanto enti infraregionali connotati da una gestione
di tipo imprenditoriale della loro attività non rientrano fra gli enti
esclusi dall’applicazione del principio di gratuità delle cariche
non essendo ricomprese nelle categorie individuate per
relationem mediante i richiami normativi operati dalla
norma interposta e nemmeno in quelli espressamente
nominati( con ciò riferendosi nell’ultimo periodo del
comma 2 dell’art 6 del Dl 78/2010 che delimita l’ambito di
applicazione del comma in senso negativo citando fra
l’altro” gli enti previsti nominativamente dal decreto
legislativo 165/2001)”.
La possibilità oggi di costituire nuove
aziende

34
Quanto alla possibilità oggi di costituire una Azienda
speciale ex art 114 del Tuel, in vigenza dell’art 9
comma 6 del Dl 95, sono intervenute da ultimo
alcuni interessanti pareri delle Corti dei conti
regionali le quali sembrano per lo più fugare le tesi
possibiliste in proposito. La Corte dei conti
Lombardia nel parere n.514/2012 reso al Sindaco di
Legnano circa la possibilità di istituire una Azienda
speciale per l’esercizio delle funzioni sociali,
assistenziali ecc.. conclude in maniera negativa.
La possibilità oggi di costituire nuove
aziende
presupposti normativi:
ART 9 del D.L. 95/2012:
Commi:
 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle
funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o
accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri
finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi
comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p),
della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e
città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende
speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali, educativi e culturali.

OMISSIS……..
35
La possibilità oggi di costituire nuove
aziende

36
6. E’ fatto divieto agli enti locali di istituire
enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica,
che esercitino una o più funzioni
fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118,
della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.
La possibilità oggi di costituire nuove
aziende delibera Corte dei conti
Lombardia 514/2012

37
COME GIA’ AFFERMATO DALLA
PRECEDENTE GIURISPRUDENZA DELLA
SEZIONE REGIONALE ( DELIBERA N. 403
DEL 2012)NON ESISTONO SECONDO LE
REGOLE DI INTERPRETAZIONE
LETTERALE POSSIBILITA’ DI POSTULARE
L’ESCLUSIONE DELLA AZIENDA
SPECIALE DAL DIVIETO DI CUI ALL’ART.9
COMMA 6.
La possibilità oggi di costituire nuove
aziende delibera Corte dei conti
Lombardia 514/2012


38
Né si può giungere a conclusioni per cui le
disposizioni del comma 1 bis comprendano e/o
prefigurino anche una deroga all’art 9 comma 6
Si tratta di disposizioni speciali e seguendo regole
interpretative teleologiche introducono una deroga
puntuale alla portata precettiva del solo comma1
relativo alla soppressione, all’accorpamento e
all’obbligo di riduzione dei costi di siffatti organismi
delibera Corte dei conti Lombardia
514/2012

39
“Orbene, valorizzandone la ratio siffatta deroga
posta dal comma 1 bis non può che essere oggetto
di interpretazione restrittiva e limitata, come detto, al
disposto del comma 1, da un lato in quanto
disposizione che introduce un’eccezione ad un
principio di snellimento degli apparati pubblici
(rectius, “para-pubblici”) che, ormai, riveste natura
generale nel recente quadro normativo; dall’altro, in
quanto tale eccezione intende garantire la continuità
dell’azione amministrativa di aziende speciali ed altri
organismi indicati dalla norma purché già istituite (ed
in settori “sensibili”).
delibera Corte dei conti Lombardia
514/2012

40
Sul piano dell’organizzazione amministrativa,
l’istituzione ex novo di un’azienda speciale
rappresenta, infatti, fattispecie diversa
rispetto all’obbligo di soppressione, di
accorpamento e di riduzione dei costi della
medesima, anche se operante negli stessi
settori.
delibera Corte dei conti Lombardia
514/2012


Ne consegue, in termini di disciplina, che trova
applicazione alla fattispecie oggetto del presente
parere il generale divieto legale di cui al comma 6, la
cui ratio consiste nell’evitare, da parte degli enti
locali, l’ulteriore incremento del numero di organismi
strumentali “in mano pubblica”.
Ciò appare coerente, tra l’altro, con la stessa rubrica
dell’art. 9 (“razionalizzazione amministrativa,
divieto di istituzione e soppressione di enti,
agenzie e organismi”), che ben distingue le
rispettive ipotesi.”
Alcuni pareri delle Corti dei Conti
regionali
42

Un precedente parere della sezione(n. 403/2012)
aveva per l’appunto concluso analogamente in
merito alla possibilità di istituire una Fondazione per
analoghe funzioni…

Secondo un recente parere appare vietata, da parte del
Comune, non solo l’istituzione di un nuovo ente o
organismo comunque denominato ma anche una nuova
partecipazione, contrastando anche questa seconda ipotesi
con la volontà del legislatore non solo di non incrementare la
presenza degli enti locali in enti e organismi (comma 6), ma,
altresì, di ridurla sensibilmente (comma 1). (Deliberazione n. 25
del 21.01.2013 della Corte dei conti lombadia)
Alcuni pareri delle Corti dei Conti
regionali

Ma la Corte Lombardia lascia intravedere in
questo caso una possibilità…”Anche a ritenere
eccessivamente restrittiva tale interpretazione, ritenendo il
divieto di istituzione (comma 6) slegato dall’obbligo di
razionalizzazione (comma 1), comunque, alla luce di
quest’ultimo necessario obiettivo di riduzione e risparmio,
l’eventuale “partecipazione” ad una fondazione già istituita deve
collocarsi all’interno di un programma complessivo di
razionalizzazione della presenza del Comune in enti e
organismi, comunque denominati (salvo quelli aventi natura
societaria, alla luce del comma 7 dell’art. 9 del d.l. n. 95/2012),
che deve garantire in ogni caso “la riduzione dei relativi oneri
finanziari in misura non inferiore al 20 per cento”.
Alcuni pareri delle Corti dei Conti
regionali

44
Possibilista appare invece la corte dei
conti Lazio con un recente
parere(deliberazione n.2/2013)
relativamente ad un caso di
“trasformazione” di una societa’ in
azienda speciale da parte del comune
di Frosinone.
Alcuni pareri delle Corti dei Conti
regionali

45
Nella richiesta di parere si coglie l’obiettivo del
Comune di avvalersi dello speciale regime
derogatorio dei limiti di spesa e di assunzione
operanti nei confronti della generalità delle aziende
speciali ed istituzioni che gestiscono servizi sociali,
educativi e culturali. La Corte prende atto che il
Comune dichiara che si tratta di “trasformazione” e
non di nuova costituzione di Azienda speciale
lasciando intendere l’ammissibilità dell’operazione.
Alcuni pareri delle Corti dei Conti
regionali

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Per poi dichiarare quasi
incidentalmente che l’azienda speciale
non rientra , quale ente strumentale
dell’ente locale espressamente prevista
dall’art 114 del Tuel, al pari delle
istituzioni, nelle previsioni limitative di
cui all’art 9 comma 6 del D.L.95/2012.
Quindi?
Osserviamo principi di liceità
In conclusione:
si tratta dell’ennesima dimostrazione che
una legislazione convulsa e
sovrapposta diventa facile terreno di
interpretazioni anche contrastanti da
parte delle Corti regionali..Il rischio è
quello di confidare la propria
programmazione su pronunce molto
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volatili.
Osserviamo principi di liceità
In Tali casi si consiglia un atteggiamento
prudente privilegiando il rispetto della ratio
complessiva delle normative ovvero
l’osservanza di principi di liceità dell’operato
piuttosto che la ricerca strenua ed a volte
non pienamente sgravante, della mera
legittimità del singolo atto forzando
interpretazioni di natura eminentemente
letterali.
Osserviamo principi di liceità

49
Recenti esperienze organizzative ci hanno
dimostrato inoltre che basare la
programmazione di scelte organizzative
stabili su disposizioni legislative spesso
precarie o pareri estemporanei o fra essi
contradditori di alcune sezioni regionali della
Corte dei conti più o meno favorevoli alle
proprie aspettative può risultare condotta
poco avveduta.
Osserviamo principi di liceità
Ricordiamo che La legittimità del provvedimento
conferisce solo teoricamente liceità all’attività
amministrativa, in quanto esercitata in base ad un
“titolo giuridico” idoneo a consentire ed esaurire
operativamente ogni situazione ivi prevista.. Con
l’inoppugnabilità si supera poi il problema della
legittimità e l’atto esiste e basta; il giudizio sulla
liceità dell’azione concretamente svolta si prospetta
a volte del tutto autonomo e deve comunque
rispondere a principi di correttezza e buon
andamento della pubblica amministrazione secondo
i cardini dell’art 97 della Costituzione.
50
Osserviamo principi di liceità

51
Quindi pensiamo soprattutto ad attuare le
novità normative cercando di non
interpretare forzatamente a nostro favore le
eventuali lacune normative. IL distinguo tra
legittimità e liceità è netto sul piano fattuale;
la “inoppugnabilità” di un atto e il suo
consolidamento nell’ordinamento
rappresenta un mero effetto extraprocessuale, ma non dà piena garanzia sullo
“agere licere”.
Osserviamo principi di liceità
 La
regola della “buona
amministrazione”, immanente
all’azione pubblica, obbliga la P.A.
al riesame costante ed effettivo,
dovendo dare certezza di legalità e
giustizia concreta.
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