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Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
SCUOLA DI LINGUA & FISCO Rassegna e informativa di base sugli adempimenti fiscali - IVA - scritture contabili Relatore: Luca Paladino Vico Equenze 21 giugno 2008 1 A FINALITA’ Si intende aprire un confronto su una informativa di base per capire le problematiche amministrative e fiscali derivanti dallo svolgimento di “attività di corsi di lingua” da parte di scuole non statali. Particolare attenzione viene data alla applicazione o l’esenzione IVA, alla luce della circolare della Direzione centrale normativa e contenzioso n.22/E del 18 marzo 2008 ed alla tenuta delle scritture contabili. 2 Circolare n.22/E del 18 marzo 2008 Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Riconoscimento delle scuole paritarie e non paritarie e di altri organismi privati – Riconoscimento delle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia. 3 Riconoscimento ai fini IVA Preliminarmente è da evidenziare che la disciplina del riconoscimento (del corso) al fine delle agevolazioni IVA è contenuta in norme diverse da quelle fiscali, pur tuttavia detto riconoscimento espleta conseguenze fiscali, in base all’art.10 DPR 633/72, che condiziona l’esenzione al requisito del riconoscimento. Ne consegue che per i corsi operanti con “Presa d’Atto”, venendo meno detto requisito l’attività corsuale, in sua sostituzione, deve ottenere un riconoscimento utili a tal fine, individuabile con la C.M. 22/E/2008. 4 Circolare del 18/03/2008 n. 22 si riporta la parte della premessa inerente la soppressione della presa d’atto Premessa. La presente circolare prende in esame in primo luogo la riforma operata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, per le scuole non statali, con particolare riguardo alla soppressione dell'istituto della presa d'atto. Dopo aver esposto le modalità di riconoscimento delle scuole private, paritarie e non paritarie, in base alle disposizioni recate dalle citate leggi n. 62/2000 e n. 27 2006, la circolare fornisce, quindi, chiarimenti in merito alle attuali modalità di riconoscimento di organismi, che con la soppressione dell'istituto della "presa d'atto" restano privi di forme di riconoscimento normativamente disciplinate. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ CORSUALI A) Scuole non statali paritarie e non paritarie. B) Organismi che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero P. I. (ex presa d’atto). C) Organismi operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della P.I.(formazione professionale: informatica, ecc). C) Progetti educativi, didattici e formativi con approvazione e finanziamento da parte di soggetti pubblici. D) Corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente (art. 14 comma 10 L. 537/1993 ) effettuati per enti pubblici. E) Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia Circ.22/E/2008 6 Scuole paritarie e scuole non paritarie - Le scuole paritarie sono quelle che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e la cui frequenza costituisce l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Sono riconosciute tali con provvedimento attributivo della parità scolastica, rilasciato dall’ufficio scolastico regionale competente per territorio. -Le scuole non paritarie, al contrario, non possono consegnare titoli di studio legalmente validi, né danno luogo all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione. Il loro riconoscimento avviene attraverso l’iscrizione negli appositi elenchi regionali. Circolare n. 22/E 7 Organismi Privati La circolare 22/E distingue i soggetti che svolgono attività didattica secondo le materie di insegnamento. Se queste ultime fanno parte degli “ordinamenti scolastici” di competenza dell’Amministrazione scolastica, il riconoscimento, fiscalmente valido, può avvenire attraverso una preventiva valutazione resa anche da enti pubblici diversi dalla P.I., subordinata comunque al parere tecnico dell’ufficio scolastico. Le stesse Direzioni Regionali delle Entrate potranno rilasciare detta preventiva valutazione. Gli organismi privati che, invece, insegnano materie di competenza di altri enti pubblici possono ottenere da questi il riconoscimento, anche attraverso l’iscrizione in Circolare n. 22/E appositi albi. 8 Progetti didattici finanziati e approvati da enti pubblici Per detta attività corsuale, il momento del riconoscimento si delinea con l’approvazione del progetto e lo stanziamento di fondi da parte del soggetto pubblico. L’esenzione Iva si applica solo all’attività relativa al progetto finanziato. Circolare n. 22/E 9 Corsi della Pubblica Amministrazione Per limitare i costi della Pubblica Amministrazione, la normativa fiscale riconosce l’esenzione dell’Iva per i corsi a carico di enti pubblici, resi ai propri dipendenti da soggetti terzi, per formazione, aggiornamento, riqualificazione riconversione. Circolare n. 22/E 10 Istituzioni culturali straniere in Italia Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia: per l’ attività da esse svolte l’Agenzia delle Entrate precisa che: per questi organismi il riconoscimento avviene attraverso un provvedimento (anche tacito) che conclude il procedimento, di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione Circolare n. 22/E 11 Operazioni esenti da IVA Art. 10 DPR 633/72 - Operazioni esenti dall'imposta - comma 20 Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 12 La disposizione dell’art. 10, n. 20) del DPR n. 633/1972, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina, l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti: uno di carattere oggettivo, a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; e l’altro soggettivo b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 13 La circolare ha evidenziato che la riforma attuata con la Legge n. 27/2006, ha privato “l’Amministrazione scolastica della competenza ad emettere provvedimenti di «presa d’atto» relativamente alle scuole meramente private ”, escludendo la possibilità per detta Amministrazione di operare riconoscimenti formali e di esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli organismi privati diversi dalle anzidette scuole paritarie e non paritarie, ancorché gli stessi operino nelle materie ascrivibili alla competenza tecnica della medesima Amministrazione. 14 La scelta del legislatore di sottrarre alla vigilanza e al riconoscimento del Ministero della P.I.* gli organismi privati che svolgono attività didattica e formativa diversi dalle scuole paritarie e non paritarie ha effetti immediati sotto il profilo fiscale in quanto, come già rilevato, il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell’ambito dell’esenzione dall’IVA. * Ex art.352 c. 4D.Lgs 16.4.1994 n. 297 (oggi abrogato) ..… i corsi sono soggetti a vigilanza del Min.PI ….. sotto l’aspetto didattico e morale. 15 Ne consegue che gli istituti in argomento (che, pur operanti nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici, non svolgono corsi di studio completi e non presentano i requisiti richiesti per essere annoverati tra le scuole paritarie o non paritarie), con il venir meno della “presa d’atto”, per fruire dell’esenzione dall’IVA devono comunque ottenere un diverso “riconoscimento” utile agli effetti fiscali. La soppressione della presa d’atto non modifica, infatti, la natura sostanziale dell’attività svolta che, ove ritenuta rispondente ai requisiti didattico-educativi, può essere riconosciuta idonea al raggiungimento degli obiettivi formativi perseguiti. 16 A tal fine gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione, rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente. 17 La preventiva valutazione dovrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della P.I., in conformità alla circolare del menzionato Ministero (18 gennaio 2008, prot. A00DGOS n. 602) ed esplicheranno effetti, sempre che permangano le condizioni di fatto e di diritto, in base alle quali è stato reso l’anzidetto parere dalla competente Amministrazione della P.I. 18 Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia Le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia continuano ad essere disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), che all’art. 366 stabilisce “i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d’arte, doposcuola, convitti,collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili” devono essere muniti di una speciale autorizzazione, concessa in forza delle disposizioni recate dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389:“Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia”. 19 L’art. 1 del richiamato D.P.R. n. 389/1994 contiene disposizioni concernenti l’apertura e la gestione di scuole da parte di cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o di cittadini ed enti appartenenti alla C.E. Il comma 1 del menzionato articolo 1 stabilisce che “i cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d’arte,doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dal Ministero per i Beni culturali ed ambientali”. 20 L’art. 1 del citato DPR n. 389/1994, comma 2, dispone che “I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità Europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l’obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero al Ministero per i Beni Culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell’ attività attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell’attività sostituisce l’atto di consenso dell’amministrazione competente. L’amministrazione verifica d’ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l’esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività”. 21 Con nota prot. A00DG0S150 del 23 novembre 2007 il Ministero della P.I. ha ora evidenziato, ai fini della soluzione della problematica in esame che l’Ordinanza del Min. della P.I. del 13 gennaio 1999, n. 5, emanata in attuazione del citato DPR n. 389/1994, concernente “la disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia” all’art. 6 prevede che “la vigilanza sulle istituzioni di cui alla presente ordinanza è esercitata dal provveditore agli studi secondo le norme proprie della vigilanza sulle scuole private”. Segnala che ai sensi della citata ordinanza Ministeriale il procedimento per il funzionamento delle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia termina con un provvedimento (anche tacito), il quale è idoneo a conferire alle scuole ed istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento per l’applicazione dell’esenzione dall’IVA di cui al citato articolo 10, n.20) del DPR n.633/72. 22 Un grande dilemma Come ottenere il riconoscimento valido per l’esenzione IVA ? 23 Ai fini di ottenere il riconoscimento valido per l’esenzione IVA corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici già di competenza del Ministero P. I. (ex presa d’atto). Agenzia delle Entrate Si DISTINGUE la competenza corsi tenuti da Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia. Ex Provveditorato 24 L’istituto della ‘presa d’atto” (e la conseguente vigilanza) è stato abolito con l’abrogazione dei primi cinque commi dell’art. 352 del T.U. ad opera dell’art.1 bis della legge n. 27/06, il quale ha lasciato in vita l’istituto delle scuole straniere in Italia (ex l’art. 366 del T.U.) - Decreto legislativo 297/1994. La domanda di autorizzazione delle scuole od organismi didattico-educativi stranieri deve essere presentata al Provveditore agli Studi della provincia ove ha sede l'istituzione, rispettivamente da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione Europea: 25 L’AIBSE e l’ IBSE ltd Alcune scuole aderenti alla nostra Associazione hanno già ottenuto la cosiddetta “autorizzazione”, documentando l’iscrizione all’AIBSE e dell’ attività correlata dalla stessa con la . IBSE INTERNATIONAL BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH Ltd. con sede in Londra ottenendo l’autorizzazione all’attività quali scuole annoverate come Istituzioni culturali estere in Italia ai sensi dell’art.366 D.Lgs 16.4.1994 n.297. 26 Documentazione necessaria una relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato; pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui detti locali si articolano, devono risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di essi; idonei dal punto di vista igienico sanitario, agibili per l'attività svolta,in regola con le norme sulla prevenzione incendi documentazione atta a dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri. 27 Il Provveditore agli Studi non appena ricevuta la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività ne invia immediatamente copia alla Prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata documentazione idonea a certificare l'idoneità dei locali, al Comune, all'Azienda Sanitaria Locale e al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, elementi di cui deve essere contestualmente informato anche il gestore o il legale rappresentante. L'assenso allo svolgimento dell'attività si intende acquisito qualora il Provveditore agli Studi non comunichi entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività l'esistenza di motivi ostativi. 28 Domanda e Documentazione La modalità di redazione della domanda e la “documentazione” da produrre dovrà essere richiesta all’Ente a cui essa è diretta. Di seguito bozza tipo di “Domanda” e della “documentazione” 29 Nota Ministero P.I. (Direzione Generale Ordinamenti 18/01/2008 prot.n.602. Regime di esenzione IVA scuole e corsi privati esercenti attività didattiche Documentazione ai fini accertamento requisiti GESTIONE a) Denominazione completa della scuola privata e sede delle attività (comune e indirizzo) b) Indicazione della tipologia e finalità della scuola o del corso privato (“corsi di preparazione agli esami di idoneità o agli esami di Stato per …”; “corsi di lingua ….”; “corsi di danza classica”; “corsi di musica e/o di canto”). c) Soggetto titolare della gestione (persona fisica o impresa) e relativa sede/residenza; d) Auto-dichiarazioni personali del gestore o del legale rappresentante (nascita, cittadinanza, residenza, godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali) e dichiarazione circa l’essere/non essere dipendente a tempo pieno dell’Amministrazione scolastica statale; e) Elenco di tutte le scuole e corsi dipendenti dal medesimo Gestore con indicazione. 30 LOCALI 1) Dichiarazione del Gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali (proprietà, locazione, etc); 2) Pianta planimetrica dei locali redatta da un tecnico abilitato da cui si evinca la destinazione dei singoli ambienti. 3) Agibilità dell’ edificio per uso scolastico ovvero per uso direzionale/uffici. Certificato rilasciato dal Comune o documenti attestanti il conseguimento della stessa ai sensi dell’art.25 della legge 380/01 (dichiarazione fine lavori acqusita dal Comune, e dichiarazione di non esistenza di motivi ostativi entro successivi 60 giorni); 4) Idoneità igienico-sanitaria edificio ( certificato rilasciato dalla competente ULSS) 5) Prevenzione incendi (certificato rilasciato dai VV.FF. o atti relativi alla domanda presentata; nel caso di edificio destinato a meno di 100 persone, dichiarazione non necessità certificazione per il ricorrere di tale circostanza) 6) Adeguamento alle norme di sicurezza Legge 626/94) 31 (a cura USR Veneto- Ufficio IV) -aggiornato gennaio 2008 PERSONALE a) Elenco del personale direttivo ed docente, con generalità, titolo di studio e insegnamento impartito b) Dichiarazione del gestore che tale personale non svolge attività a tempo pieno presso l’Amministrazioe scolastica statale (ovvero, allegare autorizzazione del dirigente scolastico competente). DIDATTICA a) Tipologia dei corsi didattici e loro durata (espressa in mesi e in ore complessive); b) Calendario (annuale/settimanale) e orario di svolgimento delle attività didattiche; ALLIEVI - Numero di allievi, distinti per corso (all’atto di presentazione dell’istanza). ATTREZZATURE - Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti presso la scuola privata. 32 Dispensa di alcuni adempimenti contabili per operazioni esenti IVA Art. 36-bis. Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11) , 18) e 19) dello stesso articolo, fermo restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 33 Segue art. 36-bis Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. note L'art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972, esonera dagli obblighi di Fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, a condizione che il contribuente ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio, fermo restando l'obbligo della dichiarazione annuale. Cass.Civile Sez.Trib,15/05/2008 n.12198 34 Opzione triennale – Comportamento concludente Il D.P.R. 10.11.1997, n. 442, recante "norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dovute", fissa il principio secondo il quale il regime di determinazione d'imposta, o il regime di contabilità aziendale, si desume "da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili". Tale principio, in buona sostanza, subordina la validità di eventuali opzioni e delle revoche che ne discendano "unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. 35 Problematiche IVA Se non la Scuola non rientra ai fine delle esenzione nei casi previsti dalla circolare, e qui esaminati La scuola è soggetto passivo IVA relativamente a tutta l’attività espletata La scuola relativamente all’attività deve emettere e registrare le fatture per tutti i clienti, liquidare e versare l’IVA, versare l’acconto, presentare la dichiarazione IVA. 36 APPROFONDIMENTO IVA La scuola effettua operazioni esenti da IVA, quando rientra nell’ambito dell’art.10, esegue prestazioni educative/didattiche, comprese anche le relative forniture di materiale didattico La scuola effettua sempre operazioni imponibili (generalmente IVA 20%) quando effettua attività, cessione o servizi che non inclusi nelle attività di a cui all’art.10: “ad esempio affitta la palestra o rilascia le cosiddette skills-card e per il sostenimento di esami ECDL 37 Art. 109 c. 2 lett. B del TUIR b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; 38 Determinazione del reddito Le prestazioni inerenti i corsi di lingua sono classificate come “attività d’impresa”, come tali producono reddito da determinare secondo le norme inerenti detta categoria. Pertanto il reddito viene ad essere determinato con riguardo al noto principio di competenza economica, che attribuisce rilevanza al momento in cui si verifica il fatto economico/gestionale e pertanto con l’ultimazione del servizio prestato. Resta pertanto ininfluente la data in cui vengono effettivamente corrisposti i corrispettivi per il servizio reso (c.f.r art. 109 c. 2 lett. B del TUIR). 39 Scritture contabili DPR del 29 settembre 1973 N. 600 Titolo 2 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili Art. 14, Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati. ..omissis ….. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in moda da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito. d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. 40 Art.18 - Contabilità semplificata per le imprese minori … omissis ….. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. 41 Normativa di riferimento DPR 633/1972 art. 10 n. 20 (Iva) C.M. 3.8.1998 n. 342 – Presa d’atto - Adempimenti D.Lgs 16.4.1994 n.297 Disciplina le scuole e istituzioni straniere on Italia DPR 18.4.1994 n. 389 Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione di scuole ed istit. straniere in Italia O.M. n.5 applicativa del DPR 18.4.1994 n. 389 recante semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione di scuole ed istit. straniere in italia MPI C.M.25.1.1999 n.18 Scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia . delega alle competenze. R.M. 5.11.2007 n. 308/E Riassume il diritto all’esenzione Iva (riconoscimento o presa d’atto) MPI prot. AOODGOS N. 602 del 18.1.2008 - Esenzioni didattiche dall’Iva Agenzia delle entrate Roma – Comunicato Stampa del 18.3.2008 Chiarimenti IVA C.M 18.3.2008 n. 22/e (Riconoscimento delle scuole meramente private) 42 nota del relatore Questa presentazione è a supporto della relazione tenuta il 21.06.2008, in occasione dell’ AGC dell’ Associazione Internazionale delle British School of English. Il relatore è grato agli Associati e non, che faranno pervenire commenti critici, o diversità di interpretazione, nonchè di diversa attuazione da parte degli Enti preposti. Pur se riportate scrupolosamente le norme e l’interpretazione delle stesse, non si assume alcuna responsabilità per quanto oggetto della presente. 43 SCUOLA DI LINGUA & FISCO Luca Paladino [email protected] [email protected] 44