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Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

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Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
SCUOLA DI
LINGUA & FISCO
Rassegna e informativa di base
sugli adempimenti fiscali - IVA - scritture contabili
Relatore: Luca Paladino
Vico Equenze 21 giugno 2008
1
A
FINALITA’
Si intende aprire un confronto su una
informativa di base per capire le problematiche
amministrative e fiscali derivanti dallo
svolgimento di “attività di corsi di lingua”
da parte di scuole non statali.
Particolare attenzione viene data alla
applicazione o l’esenzione IVA, alla luce della
circolare della Direzione centrale normativa e
contenzioso n.22/E del 18 marzo 2008 ed alla
tenuta delle scritture contabili.
2
Circolare n.22/E
del 18 marzo 2008
Esenzione IVA delle prestazioni educative e
didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
Riconoscimento delle scuole paritarie e non
paritarie e di altri organismi privati –
Riconoscimento delle scuole ed istituzioni
culturali straniere in Italia.
3
Riconoscimento ai fini IVA
Preliminarmente è da evidenziare che la
disciplina del riconoscimento (del corso) al fine
delle agevolazioni IVA è contenuta in norme
diverse da quelle fiscali, pur tuttavia detto
riconoscimento espleta conseguenze fiscali, in
base all’art.10 DPR 633/72, che condiziona
l’esenzione al requisito del riconoscimento.
Ne consegue che per i corsi operanti con “Presa
d’Atto”, venendo meno detto requisito l’attività
corsuale, in sua sostituzione, deve ottenere un
riconoscimento utili a tal fine, individuabile con la
C.M. 22/E/2008.
4
Circolare del 18/03/2008 n. 22
si riporta la parte della premessa inerente
la soppressione della presa d’atto
Premessa.
La presente circolare prende in esame in primo luogo la
riforma operata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, per le scuole non statali, con
particolare riguardo alla soppressione dell'istituto della
presa d'atto.
Dopo aver esposto le modalità di riconoscimento delle scuole
private, paritarie e non paritarie, in base alle disposizioni
recate dalle citate leggi n. 62/2000 e n. 27 2006, la circolare
fornisce, quindi, chiarimenti in merito alle attuali modalità di
riconoscimento di organismi, che con la soppressione
dell'istituto della "presa d'atto" restano privi di forme di
riconoscimento normativamente disciplinate.
5
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ CORSUALI
A) Scuole non statali paritarie e non paritarie.
B) Organismi che svolgono corsi nelle materie
presenti negli ordinamenti scolastici di
competenza del Ministero P. I. (ex presa d’atto).
C) Organismi operanti nelle materie di competenza
di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della
P.I.(formazione professionale: informatica, ecc).
C) Progetti educativi, didattici e formativi con approvazione
e finanziamento da parte di soggetti pubblici.
D) Corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione del personale dipendente (art. 14 comma
10 L. 537/1993 ) effettuati per enti pubblici.
E) Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Circ.22/E/2008
6
Scuole paritarie e scuole non paritarie
- Le scuole paritarie sono quelle che rilasciano titoli
di studio aventi valore legale e la cui frequenza
costituisce l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione. Sono riconosciute tali
con provvedimento attributivo della parità scolastica,
rilasciato dall’ufficio scolastico regionale competente
per territorio.
-Le scuole non paritarie, al contrario, non possono
consegnare titoli di studio legalmente validi, né danno
luogo all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione.
Il loro riconoscimento avviene attraverso l’iscrizione
negli appositi elenchi regionali.
Circolare n. 22/E
7
Organismi Privati
La circolare 22/E distingue i soggetti che svolgono attività
didattica secondo le materie di insegnamento.
Se queste ultime fanno parte degli “ordinamenti scolastici”
di competenza dell’Amministrazione scolastica, il
riconoscimento, fiscalmente valido, può avvenire
attraverso una preventiva valutazione resa anche da enti
pubblici diversi dalla P.I., subordinata comunque al parere
tecnico dell’ufficio scolastico.
Le stesse Direzioni Regionali delle Entrate potranno
rilasciare detta preventiva valutazione.
Gli organismi privati che, invece, insegnano materie di
competenza di altri enti pubblici possono ottenere da
questi il riconoscimento, anche attraverso l’iscrizione in
Circolare n. 22/E
appositi albi.
8
Progetti didattici finanziati e
approvati da enti pubblici
Per detta attività corsuale, il momento del
riconoscimento si delinea con
l’approvazione del progetto e lo
stanziamento di fondi da parte del soggetto
pubblico.
L’esenzione Iva si applica solo all’attività
relativa al progetto finanziato.
Circolare n. 22/E
9
Corsi della Pubblica Amministrazione
Per limitare i costi della Pubblica
Amministrazione, la normativa fiscale
riconosce l’esenzione dell’Iva
per i corsi a carico di enti pubblici, resi ai
propri dipendenti da soggetti terzi, per
formazione, aggiornamento, riqualificazione
riconversione.
Circolare n. 22/E
10
Istituzioni culturali straniere in Italia
Scuole e istituzioni culturali straniere in
Italia: per l’ attività da esse svolte l’Agenzia
delle Entrate precisa che:
per questi organismi il riconoscimento
avviene attraverso un provvedimento
(anche tacito) che conclude il
procedimento, di competenza del
Ministero della Pubblica Istruzione
Circolare n. 22/E
11
Operazioni esenti da IVA
Art. 10 DPR 633/72 - Operazioni esenti dall'imposta - comma 20
Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da
ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché
le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale;
12
La disposizione dell’art. 10, n. 20) del DPR n.
633/1972, coerentemente con quanto previsto dall’art.
132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina,
l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA al
verificarsi di due requisiti: uno di carattere oggettivo,
a) devono essere di natura educativa
dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni
genere, ivi compresa l’attività di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione
professionale;
e l’altro soggettivo
b) devono essere rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
13
La circolare ha evidenziato che la riforma attuata
con la Legge n. 27/2006, ha privato
“l’Amministrazione scolastica della competenza ad
emettere provvedimenti di «presa d’atto»
relativamente alle scuole meramente private ”,
escludendo la possibilità per detta Amministrazione
di operare riconoscimenti formali e di esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli organismi
privati diversi dalle anzidette scuole paritarie e
non paritarie, ancorché gli stessi operino nelle
materie ascrivibili alla competenza tecnica della
medesima Amministrazione.
14
La scelta del legislatore di sottrarre alla vigilanza e
al riconoscimento del Ministero della P.I.* gli
organismi privati che svolgono attività didattica e
formativa diversi dalle scuole paritarie e non
paritarie ha effetti immediati sotto il profilo
fiscale in quanto, come già rilevato, il
riconoscimento costituisce il requisito
essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e
nazionale quale discrimine per ricondurre le
prestazioni di cui trattasi nell’ambito dell’esenzione
dall’IVA.
* Ex art.352 c. 4D.Lgs 16.4.1994 n. 297 (oggi abrogato)
..… i corsi sono soggetti a vigilanza del Min.PI ….. sotto
l’aspetto didattico e morale.
15
Ne consegue che gli istituti in argomento (che, pur
operanti nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici,
non svolgono corsi di studio completi e non presentano i
requisiti richiesti per essere annoverati tra le scuole
paritarie o non paritarie), con il venir meno della
“presa d’atto”, per fruire dell’esenzione dall’IVA
devono comunque ottenere un diverso
“riconoscimento” utile agli effetti fiscali.
La soppressione della presa d’atto non modifica, infatti, la
natura sostanziale dell’attività svolta che, ove ritenuta
rispondente ai requisiti didattico-educativi, può essere
riconosciuta idonea al raggiungimento degli obiettivi
formativi perseguiti.
16
A tal fine gli istituti interessati che svolgono
prestazioni didattiche nelle aree presenti negli
assetti ordinamentali dell’Amministrazione
scolastica (es. corsi monotematici di lingua
straniera, ecc.) potranno ottenere una
preventiva valutazione, rilevante come
“riconoscimento” utile ai fini fiscali, anche da altri
soggetti pubblici diversi dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per
atto concludente.
17
La preventiva valutazione dovrà essere operata
dalle stesse Direzioni Regionali dell’Agenzia
delle Entrate, competenti in ragione del domicilio
fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni
caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai
competenti Uffici scolastici regionali del Ministero
della P.I., in conformità alla circolare del
menzionato Ministero (18 gennaio 2008, prot.
A00DGOS n. 602) ed esplicheranno effetti,
sempre che permangano le condizioni di fatto e
di diritto, in base alle quali è stato reso l’anzidetto
parere dalla competente Amministrazione della
P.I.
18
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia
continuano ad essere disciplinate dal decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), che
all’art. 366 stabilisce “i cittadini e gli enti stranieri, che
intendono istituire o gestire, nel territorio della
Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed
organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie,
corsi di lingue, istituti di cultura e d’arte, doposcuola,
convitti,collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili”
devono essere muniti di una speciale autorizzazione,
concessa in forza delle disposizioni recate dal D.P.R. 18
aprile 1994, n. 389:“Regolamento recante semplificazioni
dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di
scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia”.
19
L’art. 1 del richiamato D.P.R. n. 389/1994 contiene
disposizioni concernenti l’apertura e la gestione di scuole
da parte di cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o di cittadini ed enti appartenenti alla C.E.
Il comma 1 del menzionato articolo 1 stabilisce che “i
cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari,
che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano,
scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali
di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di
cultura e d’arte,doposcuola, convitti, collegi, corsi di
conferenze e simili) devono essere autorizzati
rispettivamente dal Ministero della Pubblica
Istruzione, ovvero dal Ministero per i Beni culturali
ed ambientali”.
20
L’art. 1 del citato DPR n. 389/1994, comma 2, dispone che
“I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità Europea,
che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano,
scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali
di qualunque tipo, hanno l’obbligo di presentare
rispettivamente al Ministero della Pubblica Istruzione,
ovvero al Ministero per i Beni Culturali ed ambientali, una
denuncia di inizio dell’ attività attestante l’esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge.
La denuncia di inizio dell’attività sostituisce l’atto di
consenso dell’amministrazione competente.
L’amministrazione verifica d’ufficio, entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia, l’esistenza dei presupposti
richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del
caso, il divieto di prosecuzione dell’attività”.
21
Con nota prot. A00DG0S150 del 23 novembre 2007 il
Ministero della P.I. ha ora evidenziato, ai fini della soluzione
della problematica in esame che l’Ordinanza del Min. della
P.I. del 13 gennaio 1999, n. 5, emanata in attuazione del
citato DPR n. 389/1994, concernente “la disciplina del
funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in
Italia” all’art. 6 prevede che “la vigilanza sulle istituzioni di
cui alla presente ordinanza è esercitata dal provveditore
agli studi secondo le norme proprie della vigilanza sulle
scuole private”.
Segnala che ai sensi della citata ordinanza Ministeriale il
procedimento per il funzionamento delle scuole ed
istituzioni culturali straniere in Italia termina con un
provvedimento (anche tacito), il quale è idoneo a
conferire alle scuole ed istituzioni in argomento il requisito
del riconoscimento per l’applicazione dell’esenzione
dall’IVA di cui al citato articolo 10, n.20) del DPR n.633/72.
22
Un grande dilemma
Come ottenere il
riconoscimento
valido per
l’esenzione IVA ?
23
Ai fini di ottenere il riconoscimento
valido per l’esenzione IVA
corsi nelle materie presenti negli
ordinamenti scolastici già
di competenza del Ministero P. I.
(ex presa d’atto).
Agenzia delle Entrate
Si DISTINGUE
la competenza
corsi tenuti da Scuole ed
istituzioni culturali straniere
in Italia.
Ex Provveditorato
24
L’istituto della ‘presa d’atto” (e la conseguente
vigilanza) è stato abolito con l’abrogazione dei primi
cinque commi dell’art. 352 del T.U. ad opera dell’art.1
bis della legge n. 27/06, il quale ha lasciato in vita
l’istituto delle scuole straniere in Italia (ex l’art. 366
del T.U.) - Decreto legislativo 297/1994.
La domanda di autorizzazione delle scuole od
organismi didattico-educativi stranieri deve essere
presentata al Provveditore agli Studi della
provincia ove ha sede l'istituzione,
rispettivamente da cittadini ed enti
extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione
Europea:
25
L’AIBSE e l’ IBSE ltd
Alcune scuole aderenti alla nostra Associazione
hanno già ottenuto la cosiddetta “autorizzazione”,
documentando l’iscrizione all’AIBSE e dell’ attività
correlata dalla stessa con la
.
IBSE
INTERNATIONAL BRITISH SCHOOLS OF
ENGLISH Ltd. con sede in Londra
ottenendo l’autorizzazione all’attività quali scuole
annoverate come Istituzioni culturali estere in Italia
ai sensi dell’art.366 D.Lgs 16.4.1994 n.297.
26
Documentazione necessaria
 una
relazione sull'attività didattica e/o
educativa che si intende svolgere e sul
personale impiegato;
 pianta planimetrica dei locali utilizzati
compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli
ambienti, in cui detti locali si articolano, devono
risultare connotati per quanto concerne la
destinazione e l'uso di essi; idonei dal punto
di vista igienico sanitario, agibili per l'attività
svolta,in regola con le norme sulla prevenzione
incendi
 documentazione atta a dimostrare i rapporti
con cittadini o enti stranieri.
27
Il Provveditore agli Studi non appena ricevuta la
domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di
attività ne invia immediatamente copia alla
Prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata
documentazione idonea a certificare l'idoneità dei locali,
al Comune, all'Azienda Sanitaria Locale e al
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco,
competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di
elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, elementi
di cui deve essere contestualmente informato anche il
gestore o il legale rappresentante.
L'assenso allo svolgimento dell'attività si intende
acquisito qualora il Provveditore agli Studi non comunichi
entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio di attività l'esistenza di motivi ostativi.
28
Domanda e Documentazione
La modalità di redazione della
domanda e la “documentazione”
da produrre dovrà essere richiesta
all’Ente a cui essa è diretta.
Di seguito bozza tipo di “Domanda”
e della “documentazione”
29
Nota Ministero P.I. (Direzione Generale Ordinamenti 18/01/2008 prot.n.602.
Regime di esenzione IVA scuole e corsi privati esercenti attività didattiche
Documentazione ai fini accertamento requisiti
GESTIONE
a) Denominazione completa della scuola privata e sede delle attività
(comune e indirizzo)
b) Indicazione della tipologia e finalità della scuola o del corso
privato (“corsi di preparazione agli esami di idoneità o agli esami di
Stato per …”; “corsi di lingua ….”; “corsi di danza classica”; “corsi di
musica e/o di canto”).
c) Soggetto titolare della gestione (persona fisica o impresa) e
relativa sede/residenza;
d) Auto-dichiarazioni personali del gestore o del legale
rappresentante (nascita, cittadinanza, residenza, godimento dei
diritti politici e assenza di condanne penali) e dichiarazione circa
l’essere/non essere dipendente a tempo pieno dell’Amministrazione
scolastica statale;
e) Elenco di tutte le scuole e corsi dipendenti dal medesimo Gestore
con indicazione.
30
LOCALI
1) Dichiarazione del Gestore o del rappresentante legale relativa al
titolo di disponibilità dei locali (proprietà, locazione, etc);
2) Pianta planimetrica dei locali redatta da un tecnico abilitato da
cui si evinca la destinazione dei singoli ambienti.
3) Agibilità dell’ edificio per uso scolastico ovvero per uso
direzionale/uffici. Certificato rilasciato dal Comune o documenti
attestanti il conseguimento della stessa ai sensi dell’art.25
della legge 380/01 (dichiarazione fine lavori acqusita dal
Comune, e dichiarazione di non esistenza di motivi ostativi
entro successivi 60 giorni);
4) Idoneità igienico-sanitaria edificio ( certificato rilasciato dalla
competente ULSS)
5) Prevenzione incendi (certificato rilasciato dai VV.FF. o atti
relativi alla domanda presentata; nel caso di edificio destinato
a meno di 100 persone, dichiarazione non necessità
certificazione per il ricorrere di tale circostanza)
6) Adeguamento alle norme di sicurezza Legge 626/94)
31
(a cura USR Veneto- Ufficio IV)
-aggiornato gennaio 2008
PERSONALE
a) Elenco del personale direttivo ed docente, con generalità,
titolo di studio e insegnamento impartito
b) Dichiarazione del gestore che tale personale non svolge
attività a tempo pieno presso l’Amministrazioe scolastica
statale (ovvero, allegare autorizzazione del dirigente
scolastico competente).
DIDATTICA
a) Tipologia dei corsi didattici e loro durata (espressa in
mesi e in ore complessive);
b) Calendario (annuale/settimanale) e orario di svolgimento
delle attività didattiche;
ALLIEVI - Numero di allievi, distinti per corso (all’atto di
presentazione dell’istanza).
ATTREZZATURE - Elenco delle attrezzature tecniche e
didattiche esistenti presso la scuola privata.
32
Dispensa di alcuni adempimenti
contabili per operazioni esenti IVA
Art. 36-bis. Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva
comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi
di fatturazione e di registrazione relativamente
alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10,
tranne quelle indicate ai numeri 11) , 18) e 19) dello
stesso articolo, fermo restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione delle altre operazioni eventualmente
effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal
cliente.
33
Segue art. 36-bis
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è
ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta
quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve
presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei
fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli
adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta
nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o
nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a
quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un
triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
note
L'art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972, esonera dagli obblighi di Fatturazione e
registrazione delle operazioni esenti, a condizione che il contribuente ne
abbia data preventiva comunicazione all'ufficio, fermo restando l'obbligo
della dichiarazione annuale. Cass.Civile Sez.Trib,15/05/2008 n.12198
34
Opzione triennale – Comportamento concludente
Il D.P.R. 10.11.1997, n. 442, recante "norme per il
riordino della disciplina delle opzioni in materia
d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dovute",
fissa il principio secondo il quale il regime di
determinazione d'imposta, o il regime di
contabilità aziendale, si desume "da
comportamenti concludenti del contribuente o
dalle modalità di tenuta delle scritture
contabili". Tale principio, in buona sostanza,
subordina la validità di eventuali opzioni e delle
revoche che ne discendano "unicamente alla sua
concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o
dell'attività.
35
Problematiche IVA
Se non la Scuola non rientra ai fine delle
esenzione nei casi previsti dalla circolare, e
qui esaminati
 La scuola è soggetto passivo IVA
relativamente a tutta l’attività espletata
 La scuola relativamente all’attività deve
emettere e registrare le fatture per tutti i
clienti, liquidare e versare l’IVA, versare
l’acconto, presentare la dichiarazione IVA.
36
APPROFONDIMENTO IVA
 La scuola effettua operazioni esenti da IVA,
quando rientra nell’ambito dell’art.10, esegue
prestazioni educative/didattiche, comprese
anche le relative forniture di materiale didattico
 La scuola effettua sempre operazioni imponibili
(generalmente IVA 20%) quando effettua
attività, cessione o servizi che non inclusi nelle
attività di a cui all’art.10: “ad esempio affitta la
palestra o rilascia le cosiddette skills-card e per
il sostenimento di esami ECDL
37
Art. 109 c. 2 lett. B del TUIR
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono
ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione
e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi;
38
Determinazione del reddito
Le prestazioni inerenti i corsi di lingua sono
classificate come “attività d’impresa”, come tali
producono reddito da determinare secondo le
norme inerenti detta categoria.
Pertanto il reddito viene ad essere determinato
con riguardo al noto principio di competenza
economica, che attribuisce rilevanza al momento
in cui si verifica il fatto economico/gestionale e
pertanto con l’ultimazione del servizio
prestato.
Resta pertanto ininfluente la data in cui vengono
effettivamente corrisposti i corrispettivi per il servizio reso
(c.f.r art. 109 c. 2 lett. B del TUIR).
39
Scritture contabili
DPR del 29 settembre 1973 N. 600
Titolo 2 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Art. 14, Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli
enti equiparati.
..omissis
….. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali
di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli
elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie
omogenee, in moda da consentire di desumerne chiaramente
e distintamente i componenti positivi e negativi che
concorrono alla determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma
sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a
seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli
inventari annuali.
40
Art.18 - Contabilità semplificata per le imprese minori
… omissis ….. Le operazioni non
soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di
tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti
per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che effettuano soltanto operazioni non soggette a
registrazione devono annotare in un apposito
registro l'ammontare globale delle entrate e delle
uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella
prima e nella seconda metà di ogni mese ed
eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al
precedente comma.
41
Normativa di riferimento










DPR 633/1972 art. 10 n. 20 (Iva)
C.M. 3.8.1998 n. 342 – Presa d’atto - Adempimenti
D.Lgs 16.4.1994 n.297 Disciplina le scuole e istituzioni straniere on
Italia
DPR 18.4.1994 n. 389 Regolamento recante semplificazioni dei
procedimenti di autorizzazione di scuole ed istit. straniere in Italia
O.M. n.5 applicativa del DPR 18.4.1994 n. 389 recante
semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione di scuole ed istit.
straniere in italia
MPI C.M.25.1.1999 n.18 Scuole ed organismi didattico e/o
educativi stranieri in Italia . delega alle competenze.
R.M. 5.11.2007 n. 308/E Riassume il diritto all’esenzione Iva
(riconoscimento o presa d’atto)
MPI prot. AOODGOS N. 602 del 18.1.2008 - Esenzioni didattiche
dall’Iva
Agenzia delle entrate Roma – Comunicato Stampa del 18.3.2008
Chiarimenti IVA
C.M 18.3.2008 n. 22/e (Riconoscimento delle scuole meramente
private)
42
nota del relatore
Questa presentazione è a supporto della
relazione tenuta il 21.06.2008, in occasione dell’
AGC dell’
Associazione Internazionale
delle British School of English.
Il relatore è grato agli Associati e non,
che faranno pervenire commenti critici,
o diversità di interpretazione, nonchè di
diversa attuazione da parte degli Enti preposti.
Pur se riportate scrupolosamente le norme e l’interpretazione delle stesse, non si
assume alcuna responsabilità per quanto oggetto della presente.
43
SCUOLA DI LINGUA & FISCO
Luca Paladino
[email protected]
[email protected]
44
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