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Guida Sereno - Nobis Compagnia di Assicurazioni
Nobis Compagnia di Assicurazioni Guida Sereno Contratto di Assicurazione Multigaranzia per il veicolo Fascicolo Informativo Modello: Guida Sereno GS.2012.002 EDIZIONE: Giugno 2012 Versione: 5.12.06 Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario), b) le Condizioni di assicurazione, c) il Modulo di polizza (in allegato), deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726 - fax 011 4518743 E_mail [email protected] Direzione operativa: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726 fax 011 4518743 E_mail [email protected] Capitale sociale €5.000.000,00 i.v. - Registro Imprese C.C.I.A. di Torino c.f. p.Iva 09834040017 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008 Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168 SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A. 1 a1. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA RAMI DANNI PER L’AUTOVEICOLO (Art. 185 Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. IlContraenteel’Assicuratodevonoprenderevisionedellecondizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. a - Informazioni relative all’Impresa di Assicurazione 1 – Informazioni generali Sede Legale Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) Telefono 011 4518726 Direzione Operativa Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) Telefono 011 4518726 Sito Internet www.nobisassicurazioni.it Email [email protected] Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Sulla base del Bilancio 2011 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,04 milioni di Euro di cui 5,0 milioni per capitale sociale e 1,04 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011, è di 2,58. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 – Legge applicabile al contratto Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975. 4 – Durata del contratto Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. L’indicazione se il contratto è a tacito rinnovo oppure no è riportata nel Modulo di polizza. Se non disposto diversamente nel Modulo di polizza, il contratto ha validità annuale e in mancanza di disdetta, il contratto è prorogato per un anno è così successivamente. 2 AVVERTENZA: la disdetta deve essere esercitata da parte dell’assicurato non oltre 30 giorni dalla scadenza indicata nel Modulo dipolizzatramiteraccomandataaisensidell’art.2.4delleCondizioni Generali di Assicurazione. Qualora la disdetta non venga inviata nel termine suddetto, il contratto si rinnova di un ulteriore anno. 5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni Guida Sereno offre, a seconda delle formule assicurative e delle garanzie aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all’autoveicolo (vedere Sezione 3 – SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO, artt. 3.1 e successivi delle Condizioni di polizza), coperture infortuni per il conducente ed i trasportati del veicolo (vedere Sezioni 4 e 5 – SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE artt. 4.1 e successivi delle Condizioni di polizza – SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI TRASPORTATI E RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO artt.5.1 e successivi delle Condizioni di polizza), prestazioni di Assistenza stradale (vedere Sezione 7 – ASSISTENZA STRADALE Premessa, Definizioni e artt. 7.1 e successivi) e copertura Tutela Legale (vedere Sezione 8 – TUTELA LEGALE artt. 8.1 e successivi). AVVERTENZE: a) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggereattentamenteatalriguardosono,oltrechegliarticoliche definisconol’oggettodell’assicurazioneedefinisconol’importo oggettodiliquidazione(artt.3.2,4.1,4.8,5.1,6.5,6.7,6.8,7.1e8.1), i seguenti: (artt. : 2.1. – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; 2.2. – Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 2.3. – Decorrenzadell’assicurazioneepagamentodelpremio;artt.3.5, 4.2, 7.3 e 8.5 – Esclusioni. b) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: artt. 3.4. – Limiti di indennizzo; 4.1 – Oggettodell’assicurazione;4.5–Gradodiinvaliditàpermanente e riconoscimento dell’indennità; 4.8 – Morte da infortunio; 5.1 – Oggetto dell’assicurazione; 5.2 – Prestazione per il caso di rimborso spese mediche da infortunio; 7.2 – Prestazioni di assistenza; 8.1 – oggetto dell’assicurazione. c) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: artt. 3.6 – Scoperti e franchigie; 4.5 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità; 5.2 Prestazione per il caso di rimborso spese mediche da infortunio; 7.2 – Prestazioni di assistenza. • Come opera lo scoperto di cui all’art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di un danno da atto vandalico (evento sociopolitico) in assenza di riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni? Valutato il danno per l’importo di €2.500, in base alle condizionidipolizzasoprarichiamatesiapplicaunoscoperto del 15%, con il minimo di €1.500 (in questo caso lo scoperto del 15%, € 375, è inferiore al minimo di scoperto, €1.500, per cui si applica il minimo di scoperto). L’ammontare della liquidazione è, pertanto, uguale a €1.000 che è il risultato di €2.500 (valore del danno) - €1.500 (minimo di scoperto). • Come opera la franchigia in caso di infortunio del guidatore di cui all’art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di invalidità permanente accertata pari al 15%? In caso di invalidità accertata in sede medico legale pari al 15% di quella totale, la franchigia del 5% opera in tal modo: 15%-5% = 10%. Il calcolo dell’indennizzo, pertanto, sarà il seguente: premesso che la somma assicurata al 100% di Invalidità Permanente è pari a €25.000 e che 1 punto di invalidità permanente è pari a €250, l’indennizzo sarà pari a €250 * 10 = 2.500. 6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullita’ avvertenze: • Eventualidichiarazionifalseereticentisullecircostanzedel rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l’articolo 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati. • Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 – Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dall’art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell’assicurazione o la perdita parziale dell’indennizzo. Causa di modifica del rischio, nel caso delle garanzie rientranti nella sezione Danni diretti al veicolo, è, a titolo esemplificativo, il cambiamento di residenza dell’Assicurato da una provincia/comune di residenza ad un’altra/altro. Per quanto attiene le sezioni Infortuni la variazione della professione non comporta modifica del rischio. 8 – Premi Il pagamento del premio può essere annuale o unico (per l’intera durata della copertura assicurativa). Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente all’acquisto della vettura con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore del veicolo, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario. Non è consentito frazionare il pagamento del premio. Per informazioni relative al premio, vedere l’articolo 2.3 delle Condizioni di polizza e il Modulo di polizza. 9 – Diritto di recesso AVVERTENZA: Guida Sereno prevede il diritto di recesso sia per il Contraente/ Assicurato che per Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a seguito di sinistro (art. 2.5 – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro). Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. Nel caso in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale superiore a cinque anni, il Contraente/Assicurato hanno facoltà, decorsi cinque anni di copertura, di recedere alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 c.c.). 10 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Annualmente durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/ Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. 11 – Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 12 – Regime fiscale Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: • del 13,50% per le garanzie CVT; • del 2,5% per le garanzie Infortuni; • del 10% per le prestazioni Assistenza; • del 12,50% per le garanzie Tutela Legale. C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 – Sinistri – liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZE: • Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 6.1 e successivi della Sezione 6 – Il Sinistro – Riparazione del Veicolo e criteri di liquidazione, oltre che gli articoli 4.5 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità, 4.7 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità, 5.2 – Prestazione per il caso di rimborso spese mediche da infortunio, 7.1 - Oggetto della garanzia, 8,7 – Denuncia del sinistro e scelta del legale. • Per l’erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza, si avvale di ACI GLOBAL con sede in Roma (Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a) e in Milano (Viale Sarca 336). Leggere attentamente la sezione 7 (Assistenza stradale) artt. 7.1 e successivi. 14 – Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO) Tel: 011 4518737 Fax: 011 4518738 E-mail: [email protected] Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA Oppure Fax 06-42133426/06-42133353 Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’ISVAP, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell’ ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’ISVAP. L’ISVAP riporta sul suo sito Internet - www.isvap.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. 15 – Arbitrato AVVERTENZA: Nel caso in cui venga attivato l’arbitrato (art. 4.7 – Risoluzionedellecontroversiesulgradodiinvalidità)per lasoluzione delle controversie fra le parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Informativa in corso di contratto L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante Legale Presidente e Amministratore Delegato Salvatore Passaro 1. DEFINIZIONI 3 A2. GLOSSARIO (vedere anche altre definizioni in “Premessa” nella sezione 7 – Assistenza stradale) ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione AUDIOFONOVISIVI Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati AUTORITÀ Autorità di pubblica sicurezza COLLISIONE Danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone DEGRADO Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura CRISTALLI Rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell’auto EVENTI NATURALI Danni che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali indicati nell’articolo 3.3, punto “Eventi Naturali” EVENTI SOCIOPOLITICI Danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo FURTO Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri IMPRESA ASSICURATRICE Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma INDENNIZZO La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro INFORTUNIO L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea INTERMEDIARIO Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa KASKO Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi FRANCHIGIA Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato. MODULO DI POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione; OPTIONALS Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice QUATTRORUOTE E TUTTOTRASPORTI Le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus RAPINA Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. SCOPERTO La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. SINISTRO Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio VALORE ASSICURATO 1. se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto, la somma in Euro, corrispondente al •prezzo di acquisto del veicolo oltre al •prezzo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi •al lordo di tutti gli eventuali sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati il tutto indicato nella fattura di acquisto del veicolo. Valore assicurato = Prezzo veicolo + accessori/audiofonovisivi (non si tiene conto di sconti/incentivi/contributi) 2. se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato non sia in possesso della fattura, a. la somma in Euro corrispondente al Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate (Quattroruote e Tuttotrasporti); b.la somma in Euro corrispondente al Valore di listino “Automobili usate” riportato dalla rivista “Quattroruote” o “Tuttotrasporti” corretto in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo. 4 VALORE DI INDENNIZZO E’ il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie, risultante dalle tabelle di cui agli artt. 6.5 e 6.7 (danno totale) e dal dispositivo di cui all’art. 6.8 (danno parziale). VEICOLO Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergivetro anteriori e posteriori. 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.). Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra,comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Art. 2.3 Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la primaratadipremiosonostatipagati;altrimentihaeffettodalleore24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premiosuccessive,l’assicurazionerestasospesadalleore24.00del15°giorno successivoaquellodellascadenzaeriprendevigoredalleore24.00delgiorno delpagamento,fermelesuccessivescadenze(art.1901delCodiceCivile). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvoilcasodicontrattididuratainferiore,edèdovutoperinteroanchese sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile. In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto. Ipremidevonoesserepagatiall’Intermediarioalqualeèassegnatalapolizza oppure direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Art. 2.4 Durata del contratto – Disdetta Il contratto ha validità annuale o poliennale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente a meno che il Modulo di polizza non riporti che sia Senza Tacito Rinnovo. Art. 2.5 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima,entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art. 2.6 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni dell’assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti. Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice. Art. 2.7 Validità assicurazione,dalModulodipolizzanonchédallespecifichecondizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione. Art. 2.8 Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/ cessione del contratto) A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti: a) Sostituzione del contratto – nel caso in cui l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione. b) Cessione del contratto – nel caso in cui l’alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la quale prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un uovo contratto. Art. 2.9 Risoluzione del contratto per perdita di possesso del veicolo assicurato (vendita/cessione in conto vendita - furto/rapina – demolizione – definitiva esportazione all’estero – cessazione definitiva dalla circolazione) Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non subentri nel contratto di assicurazione e l’alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il contratto sarà annullato e Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà a restituire la parte residua del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento del ricevimento della documentazione contrattuale (Modulo di polizza copia Assicurato) e quella attestante la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data in consegna in conto vendita. Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il proprietariodevetrasmettereesclusivamenteladenunciarilasciata dall’Autorità; il contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia. In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al ricevimento della denuncia; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della garanzia Furto ed Incendio, se presente sul contratto. Art. 2.10Estensione Territoriale L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per ilterritoriodellaNorvegia,dell’Islanda,dellaCroaziaedellaSvizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. Per le sezioni Assistenza e Tutela Legale, valgono le estensioni territoriali previste nelle singole sezioni. Art. 2.11Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile. Art. 2.12Oneri fiscali ed amministrativi Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato. Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di 5 Art. 2.13Rinvio alle norme di Legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti. Qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell’Assicurato, si considera la somma in Euro corrispondente al: • Art. 2.14Forma delle comunicazioni - Reclami Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, le comunicazioni alla Compagnia (compresi eventuali reclami) devono essere inviate a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. DIREZIONE TECNICA Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (Torino) Tel: 011 4518726 Fax: 011 4518743 E-Mail: [email protected] Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, 29 - 10071 - Borgaro Torinese (TO) Tel: 011 4518737 Fax: 011 4518738 E-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’Isvap, Servizio di Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativo al reclamo trattato dalla Compagnia di Assicurazione. • valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate (Quattroruote e Tuttotrasporti); valore di listino “Automobili usate” riportato dalla rivista “Quattroruote” o “Tuttotrasporti” corretto in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo. Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. E’ compresa fino ad un indennizzo massimo di €1.000,00 (mille Euro) anche la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché: • • la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio; la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo. Art. 3.3 Eventi assicurati A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate nel Modulo di polizza, gli eventi assicurati sono: • INCENDIO (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) □□ □□ Art. 2.15Formule assicurative LegaranzievengonorilasciateperFormuleAssicurative.LaFormula Assicurativa è l’unione di una o più garanzie. • FORMULA PLUS Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli □□ □□ □□ □□ □□ • EVENTI NATURALI (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) • COLLISIONE (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) □□ 3. SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO (condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di polizza) Art. 3.1 Valore assicurato Per la determinazione del valore assicurato, se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto da parte dell’Assicurato, si considera la somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi, al lordo di tutti gli eventuali sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo. 6 nell’esecuzione di questi reati; a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso. □□ Grandine; □□ Tempeste; □□ Uragani; □□ Alluvioni, inondazioni e mareggiate; □□ Trombe d’aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: □□ Frane e smottamenti del terreno; □□ Valanghe e slavine. Ad ogni formula possono essere aggiunte (congiuntamente o disgiuntamente ad eccezione degli Infortuni Trasportati) le prestazioni/coperture: Assistenza Tutela legale Infortuni Guidatore Infortuni Trasportati e Rimborso Spese Mediche da Infortunio (rilasciabile solo se abbinata a Infortuni del Guidatore) Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato; Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata; Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo; Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo: FORMULA SUPER Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione FORMULA SUPERIOR Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Kasko completa FURTO (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) □□ FORMULA STANDARD Garanzie Incendio e Furto Incendio sia totale che parziale, compreso l’incendio provocato da Eventi Sociopolitici; Azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’incendio. • Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione. KASKO (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) □□ □□ □□ □□ Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione; Urto; Uscita di strada; Ribaltamento. • • EVENTI SOCIOPOLITICI (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) ESCLUSIONI SPECIFICHE SINGOLE GARANZIE INCENDIO E FURTO □□ □□ □□ □□ □□ □□ L’assicurazione non comprende i danni: Tumulti popolari; Scioperi; Sommosse; Atti di terrorismo; Sabotaggio; Vandalismo. CRISTALLI (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza) □□ La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Art. 3.4 Limiti di indennizzo Le somme garantite ed i massimali indicati nella seguente tabella rappresentano il massimo esborso di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. • causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere. Nelcasodifurtodelleruote(cerchionie/opneumatici),l’assicurazione non comprende il costo per la sostituzione ed il rimpiazzo delle ruote (cerchioni e/o pneumatici). COLLISIONE Garanzia Massimale/Somma garantita Incendio e Furto Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento / €1.000,00 per copertura per gli accessori, optional, apparecchi audiofonovisivi non di serie Eventi naturali Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento / 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di cinque anni rispetto alla data di stipula del contratto L’assicurazione non comprende i danni: • • • • Collisione Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento • Kasko Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento Eventi sociopolitici Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento / 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di cinque anni rispetto alla data di stipula del contratto Cristalli • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; conseguentiallaguidadelveicolosottol’influenzadell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina. KASKO L’assicurazione non comprende i danni: • • €1.000,00 per evento e per anno • esclusi nella garanzia Collisione; alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. EVENTI SOCIOPOLITICI Art. 3.5 Esclusioni ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE L’assicurazione non comprende i danni: • L’assicurazione non comprende i danni: • • • • • • • relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; relativiadaccessori,optionaledapparecchiaudiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile; avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali; conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; causatidaeruzionivulcaniche,terremotiefenomenisismici in genere; conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi; determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiarioconviventi,dipendentiopersoneincaricatedella guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato) determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); CRISTALLI L’assicurazione non comprende: • • • • rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; rotturadeicristalliprovocatadagrandine,tempeste,trombe d’aria,uragani,alluvioni,mareggiate,frane,smottamentidel terreno e fenomeni naturali in genere; rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici; rottura del tetto superiore in cristallo. 7 Art. 3.6 Scoperti e Franchigie L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso. GARANZIA Incendio e Furto Incendio e Furto Incendio e Furto 8 PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Belluno Biella Bolzano/Bozen Campobasso Carbonia-Iglesias Chieti Como Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Forlì-Cesena Frosinone Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Medio Campidano Modena Novara Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Padova Parma Perugia Pesaro e Urbino Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Ravenna Reggio di Calabria Reggio nell'Emilia Rieti Rimini Rovigo Sassari Savona Siena Sondrio Teramo Terni Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vicenza Viterbo Avellino Benevento Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Comuni Torino Città, Borgaro Torinese, Caselle, Venaria Reale, Collegno, Pianezza, Moncalieri, Grugliasco, Nichelino, Beinasco, Settimo T.se, S. Mauro T.se Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino (escluso comuni TO Città, Borgaro Torinese, Caselle, Venaria Reale, Collegno, Pianezza, Moncalieri, Grugliasco, Nichelino, Beinasco, Settimo T.se, S. Mauro T.se) Trapani Vibo Valentia Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma AG AL AN AR AP AT BL BI BZ CB CI CH CO CR KR CN EN FM FE FI FC FR GO GR IM IS AQ LC LI LO LU MC MN MS MT VS MO NO OG OT OR PD PR PG PU PC PI PT PN PZ RA RC RE RI RN RO SS SV SI SO TE TR TN TV TS UD AO VA VE VB VC VR VI VT AV BN BG BO BS BR CA CL TO CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV BA BT CE CT CZ FG NA RM SCOPERTO/FRANCHIGIA SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di €1.500,00 NESSUNO Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di €1.500,00 NESSUNO Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di €2.500,00 Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di €2.500,00 Tutte Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di €1.500,00 Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di €2.500,00 Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di €5.000,00 Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di €1.500,00 NESSUNO Tutte €350,00 per sinistro NESSUNO Eventi naturali Tutte Collisione Tutte Kasko Tutte Eventi sociopolitici Cristalli NESSUNO NESSUNO Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di €500,00 4. SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE (La garanzia Infortuni è valida solo se richiamata nel Modulo di polizza) Art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All’assicurato conducente viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (€25.000,00) indicato in polizza, a seguito di infortunio del conducente che comporti un’invalidità permanente o la morte. Più precisamente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. garantisce: • l’invalidità permanente da infortunio del conducente: nel limite di €25.000,00, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 5% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso; • lamortedainfortuniodelconducente,sel’infortuniohaper conseguenza la morte del conducente del veicolo. Art. 4.2 Esclusioni Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; • derivanti da guerra, insurrezioni; • derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; • in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; • in caso di dolo del guidatore. Art. 4.3 Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future. Art. 4.4 Rinuncia al diritto di surrogazione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro. Art. 4.5 Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità Ricevutaladocumentazionenecessariaevalutatoildanno,NobisCompagnia diAssicurazioniS.p.A.effettuailpagamentodell’indennitàsullabasedelle tabelle allegate tenendo conto della franchigia assoluta del 5%. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualoral’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati,tenendocontodellacomplessivadiminuzionedellagenerica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Art. 4.6 Determinazione dell’indennizzo Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto. Art. 4.7 Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente. Art. 4.8 Morte da Infortunio L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’infortunio. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente. 5. SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO (La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di polizza e se richiamata la garanzia Infortuni del Guidatore) Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione 4, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva - nel limite del capitale assicurato di €75.000,00 per veicolo - delle persone occupanti il mezzo; le somme assicurate verranno proporzionalmente ripartite in rapporto al numero di persone (conducente e trasportati) occupanti il veicolo al momento del sinistro. Art. 5.2 Prestazione per il caso di RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di €2.500,00, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio ai termini di polizza e sostenute per: a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti; b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi; 9 d) le rette di degenza; e) il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa. Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico. Il rimborso verrà effettuato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è statasostenutadall’Assicurato,ricavatodallequotazionidell’Ufficio Italiano dei Cambi. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso,la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia dellenotule,distinteericevutedellespesesostenutedall'Assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli. Art. 6.2 Riparazione del veicolo (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) 6. IL SINISTRO - RIPARAZIONE DEL VEICOLO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE(condizionivalideperlegaranzieInfortuni,Incendio, Furto,EventiNaturali,Collisione,Kasko,EventiSociopolitici,Cristalli se richiamate nel Modulo di polizza) Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro. E’ parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro. Art. 6.1 Avviso di sinistro In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scrittoall’Intermediarioalqualeèassegnatoilcontrattoeperconoscenza allaDirezioneTecnica–ServizioSinistridiNobisCompagniadiAssicurazioni S.p.A.(ViaLanzo,29–10070BorgaroTorinese-Torino,Fax:0114518743, E-Mail: [email protected]) entro 3 giorni dall’evento oppure immediatamentedaquandonehaavutoconoscenza,indicandoladata,il luogo,l’oraelemodalitàdelfattononchél’entitàdellostesso,ilnomeedil domicilio degli eventuali testimoni. Nelcasodiomissionedell’obbligodiavvisodicuisopra,l’Assicurato,aisensi dell’art.1915delCodiceCivile,puòperdereintegralmenteoparzialmenteil diritto all’indennità. Neicasidifurto,rapina,edeventisociopolitici,dovràessereeffettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventualiaccertamentiecontrollimedicidispostidaNobisCompagnia diAssicurazioniS.p.A.,fornireallastessaogniinformazioneeprodurre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quellerelativeaicertificatimedicisonoacaricodell'Assicurato,salvoche siano espressamente comprese nell'assicurazione. 10 Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie,l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla suariparazione;l’Assicuratopotràfarriparareilveicolo,ancheinassenzadi consenso,decorsi15giornidalregolareavvisodisinistroesenzachelostesso abbiaricevutoindicazionicircalatrattazionedelsinistrodapartediNobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. NobisCompagniadiAssicurazioniS.p.A.visionatoilveicolo,puòfareseguire, con il consenso dell’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; similmente può disporre, sempre con il consenso dell’Assicurato,lasostituzionedellepartidelveicolochesianostaterubate, distrutteodanneggiate,piuttostocheliquidarelasommadovutaaisensi delle successive clausole. Art. 6.3 Definizione di Danno Totale (condizioni valide per le garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di: • furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso; • eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo. Art. 6.4 Definizione di Danno Parziale (condizioni valide per le garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) Art. 6.5 DeterminazionedelValorediindennizzo(condizionivalide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) L’ammontare del danno è definito direttamente da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell’Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa Assicuratrice e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. IrisultatidellevalutazionisonovincolantiperleParti,lequalirinuncianosin daoraaqualsiasiimpugnativa,salvoilcasodidolo,errore,violenzanonché diviolazionedeipatticontrattuali,impregiudicata,inognicaso,qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; talerifiutodeveessereattestatodaglialtriperitinelverbaledefinitivodi perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale. Ilvalorediindennizzoperlaliquidazionedeldannoèdeterminatoinbaseal valorecommercialerisultantedallerivistespecializzate"Quattroruote"o "Tuttotrasporti"adeccezionedeicasiincuil'Assicuratodecidadiavvalersi delle strutture convenzionate. Art. 6.6 Liquidazione del Danno Totale (condizioni valide per le garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile il valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" e "Tuttotrasporti". Art. 6.7 OpzioneRimpiazzo(condizionivalideperlegaranzieFurto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) Per rimpiazzo si intende la sostituzione da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo: • • pari al valore assicurato, nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le tre condizioni di seguito riportate: a) il danno totale avvenga nei primi 24 mesi (730 giorni) dalla stipulazione della polizza; b) il veicolo rubato, rapinato o distrutto non abbia percorso più di 25.000 Km/anno dalla data di stipulazione della polizza; c) il veicolo rubato, rapinato o distrutto sia stato sottoposto – alle scadenze prefissate e, almeno una volta ogni anno, agli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice presso i Centri convenzionati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A; pari al valore deprezzato in base alla tabella di seguito riportata, nel caso in cui a) il veicolo rubato, rapinato o distrutto non abbia percorso più di 25.000 Km/anno dalla data di stipulazione della polizza; b) il veicolo rubato, rapinato o distrutto sia stato sottoposto – alle scadenze prefissate e, almeno una volta ogni anno, agli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice presso i Centri convenzionati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A; Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro da 1 a 730 da 731 a 1.095 da 1.096 a 1.460 da 1.461 a 1.825 esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia all’Impresa in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e delle chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni da quando è stato visionato il veicolo in tutti gli altri casi. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo. Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., avverà esclusivamente a riparazione avvenuta su presentazione di fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi. Garanzie Infortuni Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto,NobisCompagniadiAssicurazioniS.p.A.nedàcomunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga la somma assicurata al conducente ovvero agli eredi dello stesso in parti uguali. 7. Assistenza stradale PREMESSA Percentuale di deprezzamento del valore assicurato 0 30% 40% 50% Valore indennizzato (espresso in percentuale del valore assicurato) 100% 70% 60% 50% Qualora, a seguito di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, l’Assicurato optasse per il rimpiazzo del veicolo assicurato con altro veicolo di valore pari a quello risultante dalla tabella precedente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà a liquidare direttamente al concessionario venditore il prezzo di acquisto al netto delle eventuali franchigie contrattuali. In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta). Art. 6.8 Liquidazione del Danno Parziale (condizioni valide per le garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza tenendo conto del degrado dei ricambi, contrattualmente stabilito sulla base del deprezzamento del valore del veicolo. Art. 6.9Riparazione presso le carrozzerie convenzionate (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nell’art. 3.6 CGA. In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore. Art. 6.10Pagamento dell’indennità GaranzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza NobisCompagniadiAssicurazioniS.p.A.corrisponderàl’indennizzo L’Impresaper l’erogazionedelleprestazionidiassistenza si avvalediuna Struttura Organizzativa esterna. L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Roma (Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a) e in Milano (Viale Sarca 336) DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: ASSICURATO Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso nonché i trasportati nelle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”. CENTRO CONVENZIONATO La carrozzeria che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa. ESTERO La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea). FURTO È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. IMPRESA Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. INCENDIO È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. INCIDENTE Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. INFORTUNIO Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo. PRESTAZIONE L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro. 11 RAPINA È il reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. SINISTRO Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a - e sede secondaria in Milano – Viale Sarca 336 –, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. VEICOLO Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Art. 7.1 Oggetto della garanzia In forza di una specifica convenzione stipulata tra l’Impresa e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati nell’articolo 7.2. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamenteallaStrutturaOrganizzativacheprovvederàall’erogazione delle prestazioni. Art. 7.2 Prestazioni di assistenza Soccorso stradale Qualora a seguito di incidente, incendio, rapina, furto (anche tentato o parziale), atto vandalico o fenomeno atmosferico, il veicolo risulti danneggiato o ritrovato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa, con costi a carico dell’Impresa, procurerà direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino Centro Convenzionato oppure a scelta dell’Assicurato presso una carrozzeria di Sua fiducia, purché nel raggio di 30km dal luogo del sinistro. L’Impresa terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di euro 200,00 (duecento) per sinistro avvenuto all’estero. La garanzia è operante a condizione che il veicolo non si trovi al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es. percorsi fuori strada) o in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, in questi casi la prestazione verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato. Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verrannoregolatidirettamentetral’Assicuratoeilfornitoreintervenuto secondo il ”Tariffario Nazionale ACI - Non Soci” vigente al momento dell’erogazione della prestazione. Per i veicoli superiori ai 2,70 metri di altezza potrebbero sussistere in alcune zone dei problemi per l’erogazione della prestazione. Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale Qualora a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 (trecento) per sinistro. In caso di incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblicaodiareeadessaequiparate(percorsifuoristrada)laprestazione verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato. Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verranno regolatidirettamentetral’Assicuratoeilfornitoreintervenutosecondoil ”TariffarioNazionaleACI-NonSoci”vigentealmomentodell’erogazione della prestazione. Autovettura sostitutiva Qualora, a seguito furto o rapina del veicolo oppure in seguito alla erogazione della prestazione di “soccorso stradale”, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione per un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi. 12 L’Autovettura in sostituzione sarà resa disponibile alle seguenti condizioni: • • • di cilindrata 1200 cc; a chilometraggio illimitato senza autista; coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A e CVT con eliminazione parziale franchigia Kasko ed eliminazione parziale franchigia Furto (codici CDW e TP); • presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione ( a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente). L’Impresa terrà a proprio carico le spese. Rimarranno sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative allecopertureassicurativediversedaquellesopraindicate,lerelative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc. L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa le informazioni necessarie (denuncia autorità) affinché possa essere erogata l’auto in sostituzione. Trasporto dell’Assicurato Qualora l’Assicurato a seguito delle prestazioni che precedono (Soccorso stradale,Autovettura in sostituzione) necessiti di essere accompagnato al luogo in cui verrà ricoverato il veicolo o in cui gli verrà consegnato l’Autovetturainsostituzioneoppurepressounalbergo,una stazione ferroviaria/metropolitana/autobus o alla sua abitazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il suo trasporto. Per tale prestazione potrà essere utilizzato se possibile lo stesso mezzo di soccorso che è intervenuto oppure mettendo a disposizione dell’Assicurato un taxi. L’ Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta) per sinistro. Demolizione del veicolo in Italia Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, rapina, furto (anche tentato o parziale), atto vandalico o fenomeno atmosferico, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi speciali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: • libretto di circolazione (originale); • foglio complementare/certificato di proprietà (originale); • targhe autoveicolo; (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia e/o il verbale di ritiro, rilasciatidalleAutoritàcompetentiecopiadell'estrattocronologico rilasciato dal P.R.A.) • codice fiscale (fotocopia); • documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); • documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE AD OLTRE 50 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO Art. 7.3 Esclusioniedeffettigiuridicirelativiatutteleprestazionidi assistenza Viaggio per il recupero del veicolo riparato Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo sia rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 (cinque) giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristichedicalamitànaturaleofenomeniditrasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazionimedesime,verrannoconcessicompatibilmentecon le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicuratodeveprovvederealrimborsodellasommaanticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. Spese d'albergo Qualora a seguito di incidente, incendio o furto, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali trasportati in un albergo del luogo. L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di Euro 120,00 (centoventi) per persona e per giorno e con un massimo complessivo per sinistro e per anno di Euro 350,00 (trecentocinquanta) se accaduto in Italia e di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto all’estero. Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo rimanesse immobilizzato oltre 36 (trentasei) ore in Italia e più di 4 (quattro) giorni all’Estero, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato e gli eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione: • un biglietto aereo di classe economica, o ferroviario di prima classe; oppure un altro mezzo concordato a seconda delle necessità; oppure: • un’autovettura in sostituzione con le stesse modalità previste nella prestazione “Autovettura sostitutiva” L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 (mille) se accaduto all’estero. LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE SOLO ALL’ESTERO Invio pezzi di ricambio all’estero Qualora a seguito di incidente, incendio o ritrovamento dopo furto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. L’Impresa terrà a proprio carico le spese di ricerca e di spedizione, mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. L’Assicurato al momento della richiesta della prestazione potrà richiedere anche l’anticipo dei costi dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali a condizione che fornisca alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie (bancarie o di altro tipo) per la restituzione della somma anticipata. Rimpatrio del veicolo dall’estero Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venisse ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al Centro Convenzionato in Italia più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico le spese di trasporto e quelle di custodia fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro e per anno. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. 13 Art. 7.4 Obblighi in caso di sinistro Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al 800 466 323 o, se dall’estero, +39 02 66 165 471 Numero di Fax +39 02 64 116 864 Numero Verde oppure, se non potesse telefonare, può inviare una E-Mail a [email protected] In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 2. La targa del veicolo 3. Nome e Cognome 4. Numero di Polizza 5. Indirizzo del luogo in cui si trova 6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. LeprestazionidiAssistenzanonprevedonoalcunaformadirimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). LaStrutturaOrganizzativapotràrichiedereall’Assicurato-elostesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge. 8. Tutela Legale Art. 8.1 Oggetto dell’assicurazione L’Impresa, nei limiti del massimale di €5.000 per sinistro, illimitato per anno e delle condizioni previsti in polizza, assume a proprio carico il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura: • le spese per l’assistenza di un interprete; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. entro 60 14 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Art. 8.2 Contento delle garanzie La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o all’utilizzo del veicolo assicurato, identificato in polizza: a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. e) debba sostenere controversie di natura contrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito ad infortunio avvenuto in seguito ad evento legato all’utilizzo del veicolo assicurato. Art. 8.3 Estensione territoriale delle garanzie La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti In tutti gli Stati d’Europa. Art. 8.4 Persone assicurate La garanzia è operante a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato. Art. 8.5 Esclusioni La garanzia non vale: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale ed amministrativa; • se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo. Art. 8.6 Insorgenza del sinistro Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. Art. 8.7 Denuncia di sinistro e scelta del legale L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di €3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o con l’Impresa. Art. 8.8 Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo precedente. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non è responsabile dell’operato di legali e periti. ALLEGATO 1 – TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che facendo riferimento ai valori sotto elencati: Descrizione Percentuale Perdita totale, anatomica o funzionale, di: - un arto superiore - una mano o un avambraccio - un pollice - un indice - un medio - un anulare - un mignolo - una falange ungueale del pollice - una falange di altro dito della mano Amputazione di un arto inferiore: - al disopra della metà della coscia - al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio - al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba Amputazione di un piede Amputazione di ambedue i piedi Amputazione di un alluce Amputazione di un altro dito del piede Amputazione della falange ungueale dell'alluce Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi Sordità completa di un orecchio Sordità completa di entrambi gli orecchi Stenosi nasale assoluta monolaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12° dorsale - una vertebra lombare Esiti di frattura di un meta mero sacrale Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme Perdita anatomica di un rene Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica des sin 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del dito 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 25% 100% 10% 40% 4% 10% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 15% 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per varranno per il lato sinistro e viceversa. Art. 8.9 Disaccordo sulla gestione del sinistro In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. stessa, in linea di fatto o di diritto. Art. 8.10 Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726 - fax 011 4518743 E_mail [email protected] Direzione operativa: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726 fax 011 4518743 E_mail [email protected] Capitale sociale €5.000.000,00 i.v. - Registro Imprese C.C.I.A. di Torino c.f. p.Iva 09834040017 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008 Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168 SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A. www.nobisassicurazioni.it 15 www.nobisassicurazioni.it