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CARTA FUTURO SERENO

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CARTA FUTURO SERENO
 Gentile Cliente, A seguito del già avvenuto invio del modello 7/A e 7/B e nel rispetto della normativa vigente in ambito assicurativo, siamo a trasmetterLe il presente “FASCICOLO INFORMATIVO” redatto secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). La presente Nota Informativa si riferisce all’offerta congiunta di Coperture e Garanzie assicurative prestate da Compagnie di Assicurazione distinte facenti parte del pacchetto CARTA FUTURO SERENO. Nello specifico Le Alleghiamo: CARTA FUTURO SERENO Polizza a protezione del tenore di vita Polizza sui beni ed il patrimonio della Famiglia 9
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Nota Informativa; Glossario; Condizioni Generali di Assicurazione; Nota Informativa; Glossario; Condizioni Generali di Assicurazione; 9
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Polizza Infortuni ed invalidità permanente 9
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Nota Informativa; Glossario; Condizioni Generali di Assicurazione; PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA MF 141 S.r.l.
RUI IVASS E00449630 Sede Legale Amministrativa: Via S. Elisabetta, 8 ‐ 24121 Bergamo (BG) Iscritta presso il Registro Imprese di BG al n. 03257140164 ‐ REA BG 362762 ‐ C.F./P.IVA 03257140164 ‐ Capitale Sociale € 120.000,00 I.V. Tel. 035.69.16.87 Pec: [email protected][email protected] ‐ www.mf141.it Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del tenore di vita
Fascicolo informativo W
Copertura Assicurativa Collettiva
Vita e Danni
Rappresentanza Generale per l’Italia
Rappresentanza Generale per l’Italia
1
FASCICOLO INFORMATIVO
POLIZZA COLLETTIVA N. 310300102
Vivendo
PerTe
ASSICURAZIONE
PER LA PROTEZIONE DEL TENORE DI VITA
Coperture assicurative a Premio Unico in forma abbinata vita e danni, per i casi di: Decesso – Invalidità
Totale e Permanente – Inabilità Temporanea Totale – Perdita di Impiego.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:
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•
•
•
•
•
Nota Informativa;
Glossario;
Condizioni Generali di Assicurazione;
Privacy;
Adeguata Verifica della Clientela;
Modulo di Adesione.
E DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ ASSICURATO
PRIMA DELL’ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
[Data dell’ultimo aggiornamento: 29/01/2015]
3
Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del tenore di vita
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
dell’IVASS. L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La presente Nota Informativa si riferisce all’offerta congiunta di Coperture assicurative relative a rami vita e a rami danni, prestate da Compagnie
di assicurazione distinte.
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A - INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AI CASI DI DECESSO E INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (COPERTURA VITA)
AFI ESCA S.A., è una impresa di assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in Quai Kléber, 2, Strasburgo (Francia), abilitata
ad operare in Italia in regime di stabilimento.
AFI ESCA S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Per le Coperture Vita, la Polizza Collettiva e le connesse Assicurazioni concluse per adesione alla Polizza Collettiva di cui alla presente Nota Informativa, sono stipulate con la rappresentanza generale per l’Italia di AFI ESCA S.A., avente sede e direzione in Largo Richini, 6 - 20122 Milano – Italia, P.
IVA. 07907350966, C.F. 97601900158, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI-1989762 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00105.
Telefono: +39 02 5832.4845; Sito internet: www.afi-esca.it; e-mail: informazioni@afi-esca.com.
1.2 COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AI CASI DI INABILITÀ TOTALE E TEMPORANEA E PERDITA DI IMPIEGO (COPERTURA DANNI)
AFI ESCA IARD S.A. è una impresa di assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in Square Dutilleul, 4, LILLE (Francia),
soggetta a direzione e coordinamento di AFI ESCA S.A., abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento.
AFI ESCA IARD S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Per le Coperture Danni, la Polizza Collettiva e le connesse Assicurazioni concluse per adesione alla Polizza Collettiva di cui alla presente Nota Informativa, sono stipulate con la rappresentanza generale per l’Italia di AFI ESCA IARD S.A., avente sede e direzione in Largo Richini, 6 - 20122 Milano – Italia,
P. IVA. e C.F. 07906760967, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI-1989679 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione al n. I.00102.
Telefono: +39 02 5832.4845; Sito internet: www.afi-esca.it; e-mail: informazioni@afi-esca.com.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
2.1 AFI ESCA S.A.
AFI ESCA S.A. ha un patrimonio netto pari a 123 milioni di Euro di cui 12,36 milioni di Euro è il capitale sociale e 110,76 milioni di Euro è il totale delle
riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 248%.
2.2 AFI ESCA IARD S.A.
AFI ESCA IARD S.A. ha un patrimonio netto pari a 3.176.000 Euro di cui 3 milioni di Euro è il capitale sociale e 176.000 Euro è il totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 18.076%.
f
B -INFORMAZIONI SUL CONTRATTO, SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
La presente Nota Informativa si riferisce all’offerta congiunta delle coperture assicurative relative ai casi di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente
prestate da AFI ESCA S.A. e delle coperture assicurative relative ai casi di Inabilità Totale e Temporanea e di Perdita di Impiego prestate da AFI ESCA
IARD S.A..
All’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Assicurato potrà scegliere una tra le seguenti combinazioni di Coperture assicurative, distintamente indicate nel Modulo di Adesione:
(a) Decesso, Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Totale e Temporanea. Tale formula assicurativa è valida per gli Assicurati che siano Lavoratori
Autonomi o Lavoratori Dipendenti;
(b) Decesso, Invalidità Totale e Permanente, Perdita di Impiego. Tale formula assicurativa è valida per gli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti del
Settore Privato.
La durata delle Coperture coincide con la durata prescelta dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione e può variare da un minimo
di 3 anni e un massimo di 10 anni, compatibilmente con l’età dell’Assicurato che, congiuntamente:
- al momento di sottoscrizione del Modulo di Adesione, deve essere non inferiore a 18 anni e non superiore, rispettivamente, a 62 anni, nel caso in cui
l’Assicurato opti per la formula assicurativa sub (a), ovvero a 52 anni, nel caso in cui l’Assicurato opti per la formula assicurativa sub (b);
- alla scadenza, non può essere superiore, rispettivamente, a 65 anni, nel caso in cui l’Assicurato opti per la formula assicurativa sub (a), ovvero a 55
anni, nel caso in cui l’Assicurato opti per la formula assicurativa sub (b).
Non è previsto il tacito rinnovo.
4
Nota Informativa W
3. PRESTAZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
3.1 COPERTURE RELATIVE AL RAMO VITA
La Polizza Collettiva e le Assicurazioni concluse mediante adesione alla stessa, prevedono le seguenti prestazioni assicurative:
a) prestazione in caso di Decesso (valida per tutti i Lavoratori Dipendenti e i Lavoratori Autonomi)
Il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa;
b) prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente (valida per tutti i Lavoratori Dipendenti e i Lavoratori Autonomi)
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente che derivi da Infortunio o Malattia dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente
riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione da questi
esercitata, nel corso del periodo di vigenza della Copertura e prima del compimento del 65° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza
tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.
Avvertenze relative a tutte le Coperture Vita:
Avvertenza: alle Coperture Vita si applicano le Esclusioni specificamente indicate agli artt. 8.1 e 8.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: alle Coperture Vita si applica un Periodo di Carenza.
L’efficacia delle Coperture Vita è subordinata a un periodo di carenza di 180 giorni decorrenti dalla data di adesione dell’Assicurato alla Polizza Collettiva, durante il quale l’assicurazione resta sospesa. Nel caso in cui l’evento assicurato – decesso o invalidità totale e permanente dell’Assicurato – si
verifichi durante detto periodo di carenza la Compagnia, salvo determinate ipotesi indicate all’art. 8.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - non
è tenuta al pagamento del Capitale assicurato ma si limita a restituire il premio versato al netto delle imposte applicate alle Coperture Danni.
Per informazioni di dettaglio sul periodo di carenza si rinvia all’art. 7.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione
relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute, mediante la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute.
Le Coperture assicurative cessano nei casi previsti all’art. 4.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3.2 COPERTURE RELATIVE AL RAMO DANNI
La Polizza Collettiva e le Assicurazioni concluse mediante adesione alla stessa prevedono le seguenti prestazioni assicurative, alternative tra loro:
a) prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale (valida per tutti i Lavoratori Dipendenti e i Lavoratori Autonomi)
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro derivante da Infortunio o Malattia.
La garanzia è sottoscrivibile solo dai Lavoratori Autonomi con un reddito certificabile e dai Lavoratori Dipendenti del settore privato e pubblico. Per la
garanzia Inabilità Temporanea Totale è prevista una durata contrattuale coincidente con la durata prescelta sul Modulo di Adesione nel limite massimo
rappresentato dall’inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato.
b) Copertura assicurativa in caso di Perdita Involontaria d’Impiego (valida esclusivamente per i Lavoratori Dipendenti del settore privato)
Il rischio coperto è la Perdita Involontaria di Impiego.
La garanzia può essere attivata esclusivamente insieme alla Copertura per il caso di Decesso e per l’Invalidità Totale e Permanente ed è sottoscrivibile
solo dai Lavoratori Dipendenti del settore privato che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione abbiano un’età non superiore a 52 anni, mentre
l’età massima alla scadenza non potrà essere superiore a 55 anni.
Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego è prevista una durata coincidente con la durata prescelta sul Modulo di Adesione, nel limite massimo
rappresentato dell’inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato.
Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.
Le Coperture assicurative cessano nei casi previsti all’art. 4.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenze relative a tutte le Coperture Danni:
Avvertenze: alle Coperture assicurative relative al ramo danni si applica un Periodo di Franchigia.
Avvertenze: alle Coperture assicurative relative al ramo danni si applica un Periodo di Carenza.
Esemplificazioni:
Il Periodo di Franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di
Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Periodo di Franchigia di 60 (sessanta) giorni, la prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi
60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno
determinato l’operatività della Copertura.
Il Periodo di Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’assicurazione, durante il quale l’efficacia della
Copertura assicurativa è sospesa.
Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una Carenza di 180 (centoottanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla Data di Decorrenza dell’assicurazione, non potrà essere indennizzato.
Avvertenze relative a tutte le Coperture Danni:
Avvertenza: alle Coperture assicurative relative al ramo danni si applicano le Esclusioni specificamente indicate all’art. 8 delle Condizioni Generali
di Assicurazione
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
In sede di adesione alla Polizza Collettiva, l’Assicurato deve fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio.
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio
da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione delle Coperture ai sensi
degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, come previsto all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del tenore di vita
5. PREMI
Il Premio viene corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione. Il suo ammontare, che dipende dall’importo e dalla durata delle Coperture, è determinato in relazione all’importo dell’Indennizzo mensile pattuito.
Per tutte le Coperture assicurative, relative sia al ramo vita che al ramo danni, non sono previste le possibilità di Riscatto e di Riduzione dell’Assicurazione.
Il Premio è corrisposto dall’Aderente alle Compagnie in un’unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione, per il tramite del Contraente.
Le Compagnie conferiscono al Contraente della Polizza Collettiva mandato all’incasso dei premi e pertanto il pagamento dei premi medesimi al Contraente si considera come effettuato direttamente dall’Assicurato alle Compagnie.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
L’importo del Premio è pari alla somma della componente di premio per le Coperture Vita e della componente del premio per le Coperture Danni.
Il Premio viene determinato applicando il tasso unico(*), in funzione dell’Età dell’Assicurato alla sottoscrizione, moltiplicato per l’indennizzo mensile
richiesto in fase di sottoscrizione per il numero di anni di durata delle Coperture.
Di seguito viene riportato il tasso di premio per la determinazione del premio annuo:
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione inferiore o uguale a 54 anni è pari al 0,66667
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione maggiore o uguale a 55 anni è pari al 1,08332
Ipotizzando un Indennizzo Mensile di Euro 500,00, il Premio, per un Assicurato avente età alla sottoscrizione inferiore a 55 anni e durata delle Coperture
pari a 5 anni, viene determinato come segue:
500,00 x 0,66667 x5 = Euro 1.666,65
(*) Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Danni è già comprensivo delle
imposte di Legge pari al 2,50%
f
C - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. COSTI
Sull’Assicurato gravano i seguenti costi:
• costi di emissione/adesione: Euro 70,00 di cui Euro 50,00 retrocesso all’Intermediario;
• remunerazione dell’Intermediario: pari al 70% del Premio al netto delle tasse e delle spese di emissione/adesione; a titolo di esempio, su un Premio
imponibile pari ad Euro 100,00, la remunerazione dell’Intermediario è pari ad Euro 70,00.
Si rinvia all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL’ASSICURATO
Misura fissa
% Premio versato al netto delle imposte
Spese di emissione contratto/adesione
COSTO
Euro 70 di cui
Euro 50 retrocesso all’Intermediario
-
Remunerazione dell’intermediario
Quota parte delle spese di adesione
pari a Euro 50
70%
6.1.2 ALTRI COSTI
Non sono previsti costi per Riscatto, erogazione della rendita o in funzione delle modalità di partecipazione agli utili, in quanto tali opzioni non sono
consentite dalla Polizza Collettiva.
7. SCONTI
Non sono previsti sconti di Premio.
8. RIVALSE
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza Collettiva non consente l’esercizio di eventuali rivalse.
9. REGIME FISCALE
9.1 IMPOSTE SUI PREMI
I premi di assicurazione per le Coperture Vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni, mentre quelli per le CopertureDanni sono soggetti ad
un’imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
9.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI
Le Coperture Assicurative offerte da AFI ESCA S.A. in forza della Polizza Collettiva (Coperture Vita) danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% del Premio versato, che su base annua, ai fini del calcolo della predetta detrazione d’imposta, non
può eccedere l’importo massimo previsto dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta all’Assicurato nei limiti anzidetti.
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Nota Informativa W
9.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte dalle Compagnie a titolo di Indennizzo in
dipendenza della presente Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale.
f
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Le modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza Collettiva e la decorrenza delle Coperture sono indicate negli artt. 2 e 4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
11. RISCATTO E RIDUZIONE
Non sono previste ipotesi di Riscatto o Riduzione.
12. DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione – anche per quanto concerne le Coperture Danni - entro trenta giorni dalla data di adesione alla Polizza
Collettiva, dandone comunicazione alle Compagnie a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Largo Richini,
6 – 20122 MILANO, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. A tali fini – per quanto attiene le Coperture Danni - AFI ESCA S.A.
agisce quale mandataria di AFI ESCA IARD S.A..
Le garanzie cesseranno alla data richiesta dall’Assicurato o, se precedente, dalle ore 24.00 del giorno dela data di spedizione della lettera raccomandata
da parte dell’Assicurato.
Le Compagnie, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, hanno l’obbligo di restituire all’Assicurato il Premio, al
netto delle imposte, delle spese di emissione del Contratto/adesione sostenute - che si quantificano preventivamente in € 70,00 - e della quota parte di
Premio relativa al periodo in cui l’Assicurazione ha avuto effetto nei confronti di detto Assicurato. Si precisa che, laddove nelle more dell’esercizio del
diritto di recesso si verifichi un Sinistro e il Beneficiario dichiari per iscritto alle Compagnie di voler profittare della garanzia assicurativa, tale diritto del
Beneficiario si intenderà prevalente rispetto al diritto di recesso esercitato dall’Assicurato.
13. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione relativi alle Coperture Danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti derivanti dall’Assicurazione relativi alle Copertura Vita si prescrivono in dieci anni.
14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il contratto e ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana.
16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Le Compagnie si impegnano a comunicare tempestivamente all’Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa
intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. A tali fini AFI ESCA S.A. agisce quale mandataria di
AFI ESCA IARD S.A.
17 - CONFLITTO DI INTERESSI
AFI ESCA S.A. ed AFI ESCA IARD S.A. dichiarano che il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi.
Le Compagnie in ogni caso si impegnano a non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
f
E - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
18. SINISTRI – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Ai fini della denuncia dei Sinistri relativi alle Coperture Danni, AFI ESCA S.A. agisce quale mandataria di AFI ESCA IARD S.A.. Pertanto, tutti i Sinistri devono
essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI – Largo Richini, 6 20122 MILANO, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro.
Per le Coperture che applicano una Franchigia, il calcolo del Periodo di Franchigia decorrerà dalla data di ricezione della denuncia di Sinistro da parte della
Compagnia – come sopra indicata-.
L’Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al seguente
numero 02 – 5832.4845.
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest’ultima, necessaria e sufficiente a verificare il diritto all’Indennizzo. In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o la documentazione necessaria
7
Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del tenore di vita
per una corretta valutazione del Sinistro. L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono inoltre sciogliere da qualsiasi obbligo di riservatezza i medici curanti
e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi anche ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia. Le
spese relative agli accertamenti medici sono a carico dell’Assicurato o degli aventi diritto all’Indennizzo.
In ogni caso, la Compagnia si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
L’art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione riporta le indicazioni di dettaglio relative alla documentazione da presentare alla Compagnia per la
liquidazione e alla procedura di liquidazione.
19 - RECLAMI
19.1 RECLAMI ALLA COMPAGNIA
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, anche con riguardo alle Coperture Danni, devono essere inoltrati per
iscritto, ovvero a mezzo posta elettronica, alla Compagnia:
AFI ESCA S.A. – Largo Richini, 6 - 20122 MILANO
Telefono: +39 02 5832.4845, Fax: +39 02 5832.5594
Indirizzo e-mail: reclami@afi-esca.com
A tali fini AFI ESCA S.A. agisce quale mandataria di AFI ESCA IARD S.A.
La Compagnia – come sopra indicata - gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Il
reclamante e gli aventi diritto potranno altresì rivolgersi al seguente Istituto:
IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori
Via del Quirinale n. 21
00187 Roma
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il
termine massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domiclio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
L’IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante.
L’Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution) alla quale possono essere inviati reclami
seguendo la procedura indicata sul sito: www.acam-france.fr/relations-assures.
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
20. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto, redatto in lingua italiana, è soggetto alla giurisdizione italiana.
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento, se obbligatorio per legge, del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia
esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Resta in ogni caso inteso che nel caso in cui sia adita l’Autorità Giudiziaria, il Foro competente
sarà quello di residenza o del diverso domicilio eletto dagli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).
AFI ESCA S.A. ed AFI ESCA IARD S.A. SONO RESPONSABILI DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA
DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
8
AFI ESCA S.A.
Direttore Italia
AFI ESCA IARD S.A.
Direttore Italia
Pierfrancesco Basilico
Pierfrancesco Basilico
Vivendo
PerTe
W Glossario
Aderente/Assicurato: la persona fisica che aderisce alla Polizza
Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e versamento del Premio, il cui rischio di Sinistro è coperto dall’ Assicurazione.
Coperture Danni: le coperture assicurative al caso di Inabilità Totale e Temporanea (o Inabilità Temporanea Totale al Lavoro) e di Perdita Involontaria di Impiego (o Perdita di Impiego) prestate da AFI ESCA
IARD S.A.
Beneficiario: il soggetto al quale viene liquidato l’Indennizzo al verificarsi del rischio assicurato.
Copertura Vita: le coperture assicurative relative al caso di Deces-
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia:
so e di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato prestate da AFI
ESCA S.A.
la Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, erogata agli operai, impiegati
e quadri dipendenti di aziende edili ed affini e di aziende industriali del
settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Data di Decorrenza: la data a decorrere dalla quale, con riguardo
a ciascun Assicurato, le Coperture hanno effetto.
Decesso: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: la prestazione economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi non
dipendenti dall’azienda o dal lavoratore.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria:
la prestazione economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
(INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi
straordinari stabiliti da un decreto ministeriale.
Cessione, pegno, vincolo: operazioni con le quali il Contraente
cede a terzi il contratto, così come lo costituisce in pegno o comunque
sottopone a vincolo il Capitale assicurato. Tali atti diventano efficaci
solo nel momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione del
Contraente, ne fa annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice al contratto di assicurazione. In caso di pegno o vincolo,
qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate
richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Codice delle Assicurazioni Private o CAP: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
Compagnia: rispettivamente:
Disoccupazione: la condizione di assenza di un rapporto di lavoro
dipendente.
Esclusioni: tutte le situazioni, elencate nel Contratto di Assicurazione, il cui verificarsi rende inoperanti le Coperture e in generale tutti i
rischi esclusi o limitazioni relativi alle Coperture Assicurative prestate
dalle Compagnie.
Età Assicurativa: l’età dell’Assicurato che le Compagnie prendono
in considerazione per calcolare il Premio. L’Età Assicurativa non coincide sempre con l’età anagrafica; per determinare l’Età Assicurativa, le
Compagnie fanno riferimento alla differenza tra l’anno di sottoscrizione
del Modulo di Adesione e l’anno di nascita.
Fascicolo Informativo: l’insieme dei documenti precontrattuali e
contrattuali che le Compagnie sono tenute a consegnare al potenziale
cliente (Assicurato) prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione,
comprendente la nota informativa, le condizioni generali di assicurazione, il glossario e il Modulo di Adesione.
Inabilità Totale e Temporanea o Inabilità Temporanea
Totale al Lavoro: la perdita temporanea ed in misura totale, a se-
Per le Coperture Vita: AFI ESCA S.A.
guito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato di attendere
alla propria normale attività lavorativa.
Per le Coperture Danni: AFI ESCA IARD S.A.
Indennizzo o Prestazione Assicurata:
Contraente: il soggetto che, nella sua qualità di Intermediario, sti-
l’importo liquidabile
dalla Compagnia al Beneficiario in base al Contratto in caso di Sinistro.
pula l’Assicurazione in forma collettiva per conto degli Assicurati che
intenderanno aderire alla Polizza Collettiva.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che
produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Contratto di Assicurazione o Contratto o Assicurazione:
Intermediario: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro
unico elettronico degli intermediari assicurativi, che svolgono a titolo
oneroso l’attività di intermediazione assicurativa (ad esempio, gli agenti, i broker, etc.).
Il rapporto assicurativo oggetto della Polizza Assicurativa, che si instaura con l’Assicurato nel caso di adesione del medesimo alla Polizza
Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento
del relativo Premio e con il quale le Compagnie, per quanto di rispettiva
competenza, si impegnano a pagare la Prestazione Assicurata al verificarsi di un Sinistro.
Copertura/Coperture:
indistintamente, la/le garanzia/garanzie
assicurativa/assicurative riconosciuta/riconosciute dalla Compagnia
all’Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva, in forza della/delle quale/
quali la Compagnia è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi del Sinistro.
Invalidità Totale e Permanente: la perdita totale, definitiva ed
irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo,
indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta: tale invalidità totale permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale
di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60%, ai
sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, secondo le
Tabelle Riferimento INAIL.
9
Glossario W
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Lavoratori Autonomi: le persone fisiche che abbiano presentato
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (si veda la definizione di Lavoratore Dipendente
al punto successivo) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi
definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo),
55 (redditi di Impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati Lavoratori Autonomi anche i cosiddetti “Lavoratori
a Progetto”.
Lavoratori Dipendenti:
indistintamente, i Lavoratori Dipendenti
del Settore Privato e i Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico.
Lavoratori Dipendenti del Settore Privato (o di ente privato): le persone fisiche che prestino il proprio lavoro, con qualunque
qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base a un
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato
comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono altresì assimilati ai lavoratori dipendenti coloro che godono
di redditi di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere
: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di
studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità
parlamentari ed assimilate.
Lavoratori Dipendenti del Settore pubblico: le persone
fisiche che siano lavoratori dipendenti presso una Pubblica Amministrazione Italiana. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica
Amministrazione:
• le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni genere e grado e le istituzioni educative;
• le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le Regioni – le Province – i Comuni;
• le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
• le Istituzioni Universitarie;
• gli Istituti Autonomi Case Popolari;
• le Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura e loro
associazioni;
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• le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale;
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Adesione:
il documento sottoscritto dall’Assicurato
mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Perdita Involontaria di Impiego o Perdita di Impiego: la
cessazione del rapporto di lavoro dipendente a seguito di: giustificato
motivo oggettivo; messa in mobilità.
Periodo di Carenza o Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le Coperture
non hanno efficacia ovvero hanno un effetto limitato.
Periodo di Franchigia o Franchigia: il periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi della
Polizza Collettiva, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizza Collettiva: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alle Compagnie in relazione all’Assicurazione per effetto dell’adesione alla Polizza Collettiva.
Riscatto:
la facoltà dell’Assicurato di richiedere anticipatamente,
prima cioè della scadenza dell’Assicurazione, la liquidazione della
prestazione maturata determinata in base alle condizioni generali di
assicurazione.
Rivalsa: diritto della Compagnia di ottenere dall’Assicurato il rimborso di quanto pagato a titolo di Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto.
Sinistro:
il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del
Contratto per il quale è/sono prestata/e la/e garanzia/e assicurativa/ed
erogata la relativa Prestazione Assicurata (come ad esempio, il decesso
dell’Assicurato).
Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del budget familiare
W Condizioni generali
di assicurazione
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Prestazioni Assicurative
Il presente contratto di assicurazione si riferisce all’offerta congiunta
delle Coperture Assicurative relative ai casi di Decesso e di Invalidità
Totale e Permanente prestate da AFI ESCA S.A. (Coperture Vita) e delle
Coperture Assicurative relative ai casi di Inabilità Totale e Temporanea
e di Perdita di Impiego prestate da AFI ESCA IARD S.A. (Coperture Danni), secondo le seguenti formule assicurative:
(a) Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e
Permanente + Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.
Tale formula assicurativa è valida e opzionabile esclusivamente con
riguardo agli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti o Lavoratori Autonomi e che esercitino effettivamente un’attività lavorativa
retribuita o comunque produttiva di reddito certificabile. L’età massima dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione non potrà essere superiore a 65 anni.
(b) Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e
Permanente + Perdita di Impiego.
Tale formula assicurativa è valida e opzionabile esclusivamente con
riguardo agli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti del Settore Privato. L’età massima dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione non potrà essere superiore a 55 anni.
Le prestazioni assicurative relative alle Coperture oggetto dell’Assicurazione sono specificate al successivo Articolo 7.
Nel Modulo di Adesione l’Assicurato dovrà selezionare la formula assicurativa alla quale intende aderire e dovrà inoltre scegliere l’importo
di indennizzo mensile, in ogni caso compreso tra un minimo di Euro
300,00 e un massimo di Euro 2.000,00, che la Compagnia dovrà corrispondere, in relazione alle Coperture Danni, al verificarsi del sinistro.
In particolare, l’importo dell’indennizzo mensile costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del Capitale assicurato nelle
Coperture Vita, secondo quanto meglio specificato ai successivi Articoli
7.1 –A), per il caso di Decesso, e 7.2 – B), per il caso di Invalidità Totale
Permanente.
ARTICOLO 2 – PERSONE ASSICURABILI E MODALITÀ DI
AMMISSIONE ALL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Persone assicurabili
Sono assicurabili le sole persone fisiche aventi i requisiti richiesti nei
successivi Articoli 2.2 e 2.3.
Art. 2.2 – Età e attività professionale al momento dell’adesione
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione l’età dell’Assicurato dovrà risultare superiore o uguale a 18 anni e comunque alla
scadenza del contratto e della relativa Assicurazione, non potrà risultare superiore, rispettivamente, a 65 anni, nel caso in cui l’Assicurato opti
per la formula assicurativa di cui all’articolo 1.1(a) che precede, ovvero
a 55 anni, nel caso in cui l’Assicurato opti per la formula assicurativa di
cui all’articolo 1.1 (b) che precede.
Possono accedere alle Coperture relative all’offerta assicurativa indicata al precedente Articolo 1.1 (a), gli Assicurati che alla sottoscrizione
del Modulo di Adesione esercitano effettivamente un’attività lavorativa
retribuita o comunque produttiva di reddito certificabile e che, fermo
restando l’età massima alla scadenza del contratto e della relativa Assicurazione specificata al paragrafo che precede, alla data di sottoscri-
zione del Modulo di Adesione abbiano in ogni caso un’età non superiore
a 62 anni.
Possono accedere alle Coperture relative all’offerta assicurativa indicata al precedente Articolo 1.1(b) soltanto gli Assicurati che alla sottoscrizione del Modulo di Adesione siano Lavoratori Dipendenti del Settore
Privato e che, fermo restando l’età massima alla scadenza del contratto e della relativa Assicurazione specificata al paragrafo che precede,
alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione abbiano in ogni caso
un’età non superiore a 52 anni.
Non possono accedere alle Coperture gli Assicurati che al momento
della sottoscrizione del Modulo di Adesione stiano beneficiando di una
sospensione dell’attività lavorativa per congedo di maternità, congedo parentale, congedo di formazione, periodo sabbatico o per l’avvio di
un’attività di impresa.
Art. 2.3 - Residenza dell’Assicurato
L’Assicurato deve essere residente o domiciliato nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 2.4 – Modalità di sottoscrizione
L’Assicurazione relativa a ciascun Assicurato è stipulata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, del Modulo di Adesione.
L’Assicurato è altresì tenuto ad adempiere alle formalità di cui successivo Articolo 2.5 come gli saranno precisate al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
L’Assicurato, come individuato nel Modulo di Adesione, deve essere in
possesso dei requisiti di assicurabilità di cui ai precedenti Articoli 2.2
e 2.3.
Art. 2.5 – Ammissione alla Copertura
Per essere ammesso alla Copertura, l’Assicurato dovrà sottoscrivere,
all’atto dell’adesione alla Polizza Collettiva, unitamente al Modulo di
Adesione, la Dichiarazione di Buono Stato di Salute e versare il relativo
Premio.
Art. 2.6 – Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Condizioni Particolari
Nel caso in cui l’Assicurato non abbia i requisiti per sottoscrivere la
dichiarazione di buono stato di salute ciascuna Compagnia, entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, può rifiutare l’assunzione del rischio nei confronti di quell’Assicurato.
Ciascuna Compagnia si riserva in ogni caso il diritto, nel caso dalla
documentazione contrattuale emergesse una richiesta di indennizzo
non congrua all’effettivo tenore di vita dell’Assicurato, di rifiutare l’assunzione del rischio.
Il rifiuto espresso da una Compagnia vale agli effetti dell’espressione di
rifiuto dell’altra Compagnia.
ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni dell’Assicurato, rese al momento della sottoscrizione
del Modulo di Adesione, e della dichiarazione di Buono Stato di Salute
devono essere vere, esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assunto dalle Compagnie, o comunque tali che le Compagnie non avrebbero dato il loro
consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto l’esatto stato delle cose, possono comportare la perdita
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Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del budget familiare
totale o parziale del diritto alle Prestazioni Assicurate, e quindi all’Indennizzo e/o al Capitale assicurato, nonché la cessazione delle Coperture ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato
di salute dell’Assicurato che, richieste dalle Compagnie all’atto di sottoscrizione del Modulo di Adesione, devono corrispondere a verità ed
esattezza.
ARTICOLO 4 – ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA E
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE
Art. 4.1 - Conclusione del Contratto e perfezionamento dell’adesione
alla Polizza Collettiva
Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 2.6, l’adesione alla
Polizza Collettiva si intende perfezionata e, conseguentemente, l’Assicurazione relativa a ciascun Assicurato si conclude, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione unitamente alla Dichiarazione di Buono
Stato di Salute, e il versamento, da parte dell’Assicurato, del relativo
Premio.
In ogni caso, ove le Compagnie dovessero rifiutare l’Assicurazione ai
sensi dell’Articolo 2.6 che precede, ne danno comunicazione all’Assicurato mediante lettera raccomandata A/R, provvedendo altresì a rimborsare il Premio all’Assicurato.
Art. 4.2 – Decorrenza della Copertura
L’Assicurazione relativa a ciascun Assicurato produce i suoi effetti dalle
ore 24:00 del giorno in cui l’adesione alla Polizza Collettiva risulta perfezionata ai sensi del precedente Articolo 4.1.
Art. 4.3 – Durata delle Coperture
La durata delle Coperture, con riguardo all’Assicurazione conclusa
da ciascun Assicurato, può variare da un minimo di 3 (tre) anni ad un
massimo di 10 (dieci) anni, secondo quanto prescelto dall’Assicurato al
momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione (ed ivi riportato),
compatibilmente con l’età dell’Assicurato che alla sottoscrizione del
Modulo di Adesione deve essere almeno pari a 18 anni e alla scadenza
della relativa Assicurazione non può essere superiore, rispettivamente, a 65 (sessantacinque) anni, nel caso in cui l’Assicurato opti per la
formula assicurativa di cui all’Articolo 1.1 (a) che precede, ovvero a 55
(cinquantacinque) anni, nel caso in cui l’Assicurato opti per la formula
assicurativa di cui all’Articolo 1.1 (b) che precede.
Alla scadenza, non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 4.4 – Cessazione delle Coperture
Le Coperture cessano alla scadenza del termine prescelto dall’Assicurato e riportato nel Modulo di Adesione.
Le Coperture cessano comunque, anche prima della scadenza sopra
indicata, alle ore 24 del giorno in cui si verifica uno tra i seguenti eventi:
• esercizio del diritto di recesso, come disciplinato dal successivo Articolo 6;
• per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del
pensionamento volontario;
• per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del
pensionamento volontario;
• Decesso dell’Assicurato;
• Riconoscimento della Prestazione Assicurata per la Copertura Invalidità Totale Permanente, ove l’Assicurato ne abbia fatto richiesta
ai sensi dell’articolo 7.2 B) restando inteso che in caso di successiva
morte dell’Assicurato la Compagnia è tenuta a liquidare la Prestazione Assicurata in relazione ad uno solo dei Sinistri del ramo vita.
ARTICOLO 5 – RISCATTO, RIDUZIONE E RELATIVI COSTI.
L’Assicurazione non consente ipotesi di Riscatto e Riduzione. Conseguentemente, non sono previsti eventuali relativi costi.
ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE/
ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro trenta giorni dalla
data di sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva,
dandone comunicazione alle Compagnie a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Largo
12
Richini, 6 – 20122 MILANO, accompagnata dalla copia fronte-retro di
un documento di identità. Le Coperture assicurative cesseranno alla
data indicata dall’Assicurato nella comunicazione di recesso ovvero, se
precedente, alla data di spedizione della lettera raccomandata dell’Assicurato.
Il diritto di recesso opera congiuntamente ed inscindibilmente per le
Coperture Vita e le Coperture Danni.
Le Compagnie, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
dichiarazione di recesso, hanno l’obbligo di restituire all’Assicurato il
Premio, al netto delle imposte, delle spese di emissione del contratto
sostenute - che si quantificano preventivamente in € 70,00 - e della
quota parte di Premio relativa al periodo in cui le Coperture hanno avuto effetto. Si precisa che, laddove nelle more dell’esercizio del diritto di
recesso si verifichi un Sinistro e il Beneficiario dichiari per iscritto alle
Compagnie di voler profittare della garanzia assicurativa, tale diritto del
Beneficiario si intenderà prevalente rispetto al diritto di recesso esercitato dall’Assicurato.
Ai fini del presente articolo AFI ESCA S.A. agisce quale mandataria di
AFI ESCA IARD S.A.
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI, LIMITAZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza Collettiva prevede le seguenti prestazioni assicurative:
A. prestazione in caso di Decesso(valida per tutti i Lavoratori Autonomi e i Lavoratori Dipendenti);
B. prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente(valida per tutti i Lavoratori Autonomi e i Lavoratori Dipendenti);
C. prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale (valida per tutti i
Lavoratori Autonomi e i Lavoratori Dipendenti);
D. prestazione in caso di Perdita d’Impiego (valida esclusivamente per
i Lavoratori Dipendenti del settore privato).
Le garanzie sono prestate nei limiti delle Esclusioni, comuni e specifiche, di cui all’Articolo 8 che segue.
L’Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione
della Dichiarazione di Buono Stato di Salute.
Art. 7.1 - A) Prestazione in Caso di Decesso
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa.
Prestazione assicurativa
La Prestazione Assicurata liquidata al Beneficiario, in un’unica soluzione, sarà pari a 24 volte l’importo di indennizzo mensile prescelto
dall’Assicurato e riportato nel Modulo di Adesione.
Nel caso in cui il Decesso dell’Assicurato si verifichi nel corso della
durata della Copertura al medesimo relativa, la Compagnia liquida immediatamente ai Beneficiari l’Indennizzo determinato al momento del
Decesso dell’Assicurato.
La presente garanzia viene prestata senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le
esclusioni di cui agli Articoli 8.1 e 8.2 che seguono, che possono comportare la riduzione o il venir meno della Copertura.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati
resteranno acquisiti da quest’ultima.
Art. 7.2 - B) Prestazione in Caso di Invalidità Totale e Permanente
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente che derivi da Infortunio o Malattia dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e
Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%
della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica
professione da questi esercitata, nel corso del periodo di vigenza della
Copertura e prima del compimento del 65° anno di età dell’Assicurato.
Il grado di Invalidità Totale e Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche.
Condizioni generali di assicurazione W
Prestazione assicurativa
La Prestazione Assicurata liquidata al Beneficiario, in un’unica soluzione, sarà pari a 24 volte l’importo di indennizzo mensile prescelto
dall’Assicurato e riportato nel Modulo di Adesione, alla data di riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Permanente.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni specifiche di cui agli
Articoli 8.1 e 8.2 che seguono, e che possono comportare la riduzione
o il venire meno della Copertura;
• fino allo scadere del mese solare di compimento del 65° anno di vita
dell’Assicurato.
Eseguito il pagamento della Prestazione Assicurata la garanzia si estingue e nulla è dovuto per il caso di successiva morte dell’Assicurato.
Alla scadenza dell’Assicurazione relativa a ciascun Assicurato, qualora
nel corso della sua vigenza non si fosse verificato l’evento coperto dal
rischio (Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato), la Copertura
cessa, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati
resteranno definitivamente acquisiti da quest’ultima.
Art. 7.3 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio
o Malattia.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se,
a causa di un Infortunio o Malattia, si trova nella completa impossibilità
fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti
effettivamente un’attività lavorativa regolare.
Prestazione assicurativa
La Copertura garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, la liquidazione mensile della somma pattuita in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione e riportata nel Modulo di Adesione stesso,
per un massimo di 6 rate mensili per Sinistro e 18 rate mensili per tutta
la durata dell’Assicurazione conclusa con l’Assicurato.
L’importo della prestazione non può in nessun caso eccedere l’80% del
reddito netto mensile dell’Assicurato risultante dagli ultimi due cedolini paga, in caso di Lavoratore Dipendente ovvero da dichiarazione dei
redditi per i Lavoratori Autonomi.
Le prestazioni cessano immediatamente in caso di ripresa di un’attività
lavorativa da parte dell’Assicurato, nonché in tutti i casi di cessazione
delle Coperture come precisati all’Articolo 4.
Qualora l’Assicurato, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, subisca –
prima che siano trascorsi 30 giorni dalla ripresa stessa – una nuova
interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura viene ripristinata senza l’applicazione di un
nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una
causa diversa dalla precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo
di Franchigia.
La Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni;
• ad un Periodo di Carenza di 90 giorni.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali salvo le esclusioni specifiche previste agli Articoli 8.2 e 8.3 che seguono e che possono comportare la riduzione o
il venire meno della Copertura;
• fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato,
ovvero allo scadere dell’Assicurazione relativa a ciascun Assicurato.
Art. 7.4 - E) Prestazione in Caso di Perdita d’Impiego
Assicurati garantiti
La garanzia si applica ai soli Lavoratori Dipendenti del Settore Privato.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è la Perdita Involontaria di Impiego, ossia la cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’Assicurato dovuta a:
• giustificato motivo oggettivo;
• messa in mobilità.
Prestazione assicurativa
In caso di Perdita di Impiego la Compagnia liquida mensilmente la
somma pattuita in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione e ri-
portata nel Modulo di Adesione stesso, per un massimo di 6 rate mensili per Sinistro e 18 rate mensili per tutta la durata dell’Assicurazione
conclusa con l’Assicurato.
L’importo della prestazione non può in nessun caso eccedere l’80% del
reddito netto mensile dell’Assicurato risultante dagli ultimi due cedolini
paga.
La Copertura per la Perdita di Impiego è sottoposta:
• ad un Periodo di Carenza di 180 giorni;
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente
di ente privato, l’Assicurato perderà diritto alla Prestazione Assicurata
con riguardo al Sinistro iniziale e il pagamento dell’Indennizzo verrà
interrotto definitivamente.
Tuttavia, nel caso in cui il nuovo contratto di lavoro dipendente di ente
privato sottoscritto dall’Assicurato sia a tempo determinato e per una
durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del nuovo contratto di lavoro, riprenderà alla scadenza dello stesso e verrà considerato come continuazione del Sinistro
iniziale, sempre che persista lo stato di Disoccupazione. Si precisa che
per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi decorsi i quali l’interruzione sarà definitiva con conseguente cessazione del
diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni specifiche di cui
all’Articolo 8.4 che segue, che possono determinare la riduzione o il
venir meno della Copertura;
• fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato,
ovvero allo scadere dell’Assicurazione relativa a ciascun Assicurato
(come riportata nel relativo Modulo di Adesione).
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONI
Art. 8.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Le Coperture sono escluse nei seguenti casi:
• dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;
• Sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato, quali: il
suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il
tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
• Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine
in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
• Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non
dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, la
sommossa, ad eccezion fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi
nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro
insorgere;
• Sinistri conseguenti a movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti
di terrorismo, a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi
di legittima difesa;
• Sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l’Assicurato viaggia
a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di
brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della
pratica di attività sportive professionistiche o di sport aerei in genere;
• Sinistri conseguenti alla partecipazione a corse di velocità e relativi
allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni,
emanazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modifica della struttura atomica;
• Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di
carattere estetico, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto;
• affezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data
anteriore rispetto alla Data di Decorrenza. I seguiti e le conseguenze
delle affezioni e degli Infortuni dichiarati alla Compagnia sono comunque garantiti, tranne se oggetto di una Esclusione;
• Cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o
malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
• Aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
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Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del budget familiare
• Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida
con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro
tre mesi dal momento del Sinistro;
• Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
• Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),
ovvero altre patologie ad essa collegate.
Le coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo
svolgimento di una delle seguenti attività professionali:
Militare, polizia, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a contatto con sostanze
nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti
elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (es. sommozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleologo, minatore), attività in alta montagna (es.
guida alpina), pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri,
skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista.
Art. 8.2 – Esclusioni riguardanti le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.
Le coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale
sono inoltre escluse nei seguenti casi:
• Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• bungee jumping, base jump, tauromachia;
• canyoning, rafting, kite surf;
• speleologia;
• pratica di sport da combattimento (tranne se praticati in club o con licenza);
• pratica di atletica pesante, rugby e football americano;
• sci fuori pista, sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skeleton,
skiatolon, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico;
• alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill;
• immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquea;
• pratica di qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che comporti un compenso o una remunerazione;
• gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le precedono) che
richiedono l’utilizzo di animali, veicoli (con o senza motore) o imbarcazioni a motore;
• dalla partecipazione a competizioni – o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali
o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
Art. 8.3 – Esclusioni riguardanti la garanzia Inabilità Temporanea Totale
al lavoro
La copertura Inabilità Temporanea Totale al lavoro è esclusa, oltre ai casi
menzionati agli Articoli 8.1 e 8.2, anche con riguardo ai casi indicati nel
presente Articolo 8.3. Precisamente, non sono considerati Infortunio o
Malattia ai fini della Copertura in oggetto – e, di conseguenza, non sono
indennizzabili, le seguenti circostanze:
• lo stato di gravidanza;
• le cure termali o di disintossicazione;
• le fibrositi e la stanchezza cronica;
• le malattie psichiche con sindromi di tipo ansioso-depressivo, nevrotico,
psicotico, neuropsichico o neuropsichiatrico, così come i loro seguiti e
conseguenze, salvo in caso di ricovero ospedaliero in reparto psichiatrico di una durata superiore a 15 giorni consecutivi.
Art. 8.4 – Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego
• licenziamenti per “giusta causa”;
• dimissioni;
• licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali;
• licenziamenti comunicati da un datore di lavoro che sia coniuge o comunque parente , anche ascendente e discendente dell’Assicurato;
• cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di
lavoro intermittente e contratti stagionali;
• licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova;
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• contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
• licenziamenti per raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
• licenziamenti o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro determinati da ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con erogazione di
incentivi all’esodo ovvero accompagnatori alla quiescenza;
• messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di
mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità
e/o di vecchiaia;
• situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte
della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
• all’atto della sottoscrizione l’Assicurato è a conoscenza della prossima
disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
• licenziamento per superamento del periodo di comporto (ossia licenziamento a seguito di assenza per malattia oltre il termine massimo
consentito per la “conservazione” del posto di lavoro);
• l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
• l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore
dipendente di ente privato in modo consecutivo e con contratto a tempo
indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a
20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato
il Sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del
rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
• licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dalla carcerazione del lavoratore;
• l’Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento salvo che ciò sia
in contrasto con i casi di messa in mobilità.
Art. 8.5 – Periodo di Carenza per le Coperture Decesso e Invalidità Totale
e Permanente
Con riguardo a ciascun Assicurato, viene applicato un periodo di carenza
di 180 giorni dalla data di perfezionamento dell’adesione dell’Assicurato
alla Polizza Collettiva – come stabilita al precedente Articolo 4.1 -, durante
il quale l’assicurazione resta sospesa. Nel caso in cui l’evento assicurato
– Decesso o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato – si verifichi
durante detto periodo di carenza, la Compagnia non è tenuta al pagamento
del Capitale assicurato ma si limita a restituire i premi versati al netto delle
eventuali imposte, ove dovute.
Tale limitazione non si applica e pertanto la Compagnia corrisponde integralmente la prestazione assicurata nel caso in cui, durante il periodo di
carenza, il sinistro indennizzabile avvenga per conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo il perfezionamento dell’adesione dell’Assicurato alla Polizza Collettiva: tifo,
paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore
acuta, meningite cerebro – spinale, polmonite, encefalite epideica,
carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi
infettiva, parotite endemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia
generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo il perfezionamento dell’adesione dell’Assicurato alla Polizza Collettiva;
c) di infortunio dell’Assicurato avvenuto dopo il perfezionamento dell’adesione da parte del medesimo alla Polizza Collettiva, intendendo per
infortunio, fermo quanto disposto dal presente articolo in relazione ai
casi di Esclusione, l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano
conseguenza la morte.
ARTICOLO 9 – MODIFICA DELLE GARANZIE E/O RINEGOZIAZIONE DELL’INDENNIZZO MENSILE PATTUITO
Non è prevista la possibilità di richiedere la modifica delle Coperture scelte
al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione così come la modifica dell’indennizzo mensile pattuito.
ARTICOLO 10 – BENEFICIARIO DELLE COPERTURE
L’Assicurato designa i Beneficiari all’atto della sottoscrizione del Modulo
di Adesione alla Polizza e può in qualsiasi momento revocare o modificare
tale designazione. La designazione di beneficio e le eventuali revoche o
modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Condizioni generali di assicurazione W
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:
• Dopo che l’Assicurato e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla
Compagnia rispettivamente, la rinuncia al potere di Revoca e l’accettazione del Beneficio;
• Dopo che si sia verificato l’evento che fa sorgere l’obbligo in capo alla
Compagnia di eseguire la prestazione assicurata;
• Dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Assicurato di
volersi avvalere del Beneficio.
I Beneficiari acquistano per effetto della designazione un diritto proprio ai
vantaggi dell’Assicurazione (art. 1920 c.c.).
In particolare le somme loro corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Le prestazioni assicurative sono liquidate:
• in caso di Decesso, al Beneficiario designato;
• per tutte le altre garanzie, direttamente all’Assicurato.
ARTICOLO 11 – CALCOLO DEI PREMI
Art. 11.1 - Tariffazione
L’importo totale del premio (Premio) è pari alla somma della componente
di premio per la Copertura Decesso e Invalidità Totale e Permanente e
della componente del premio per le Coperture Danni.
Il Premio - unico per la Copertura Decesso, Invalidità Totale e Permanente
e la Copertura Danni - viene determinato applicando il tasso unico(*), in
funzione dell’Età dell’Assicurato al momento dell’Adesione, moltiplicato
per l’indennizzo mensile richiesto in fase di sottoscrizione del Modulo di
Adesione e moltiplicato per il numero di anni di durata delle Coperture.
Di seguito viene riportato il tasso di premio per la determinazione del premio annuo:
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione inferiore o uguale
a 54 anni è pari al 0,66667
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione maggiore o uguale
a 55 anni è pari al 1,08332
Ipotizzando un Indennizzo Mensile di Euro 500,00, il Premio, per un Assicurato avente età alla sottoscrizione inferiore a 55 anni e durata della
Coperture pari a 5 (cinque) anni viene determinato come segue:
500,00 x 0,66667 x 5 = Euro 1.666,65
(*) Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Danni è già
comprensivo delle imposte di Legge pari al 2,50%
ARTICOLO 12 – PREMIO
Art. - 12.1 Versamento del Premio
Il Premio deve essere versato dall’Assicurato alle Compagnie in un’unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione, per il tramite del
Contraente. Le Compagnie conferiscono al Contraente della Polizza
Collettiva mandato all’incasso dei premi e pertanto il pagamento dei
premi medesimi si considera come effettuato direttamente dall’Assicurato a favore delle Compagnie.
Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del relativo istituto di credito.
L’ammontare del Premio, indicato nel Modulo di Adesione, è comprensivo dell’imposta di assicurazione applicabile, attualmente nella misura del 2,50%, alle Coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita di
Impiego.
Art. 12.2 – Costi gravanti sul Premio
In particolare, per ciascuna adesione alla Polizza Collettiva il costo
per l’emissione del contratto a carico dell’Assicurato è determinato in
misura fissa ed è pari ad Euro 70,00, di cui Euro 50,00 retrocesso
all’Itermediario, e l’importo percepito dall’Intermediario/Contraente
è determinato nella misura percentuale del 70 per cento del Premio
versato al netto delle imposte e delle spese di emissione/adesione sopra indicate.
ARTICOLO 13 – DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
Ai fini della denuncia dei Sinistri relativi alle Coperture Danni, AFI ESCA
S.A. agisce quale mandataria di AFI ESCA IARD S.A.. Pertanto, tutti i
Sinistri – sia quelli relativi alle Coperture Vita sia quelli relativi alle Coperture Danni - devono essere denunciati tempestivamente per iscritto
a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI – Largo Richini, 6 - 20122 MILANO, e comunque non
oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro.
Per le Coperture che applicano una Franchigia, il calcolo del Periodo di
Franchigia decorrerà dalla data di ricezione della denuncia di Sinistro
da parte della Compagnia (come sopra indicata).
L’Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative
alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al
seguente numero 02 – 58.32.48.45.
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare alla Compagnia
– come sopra indicata - tutta la documentazione richiesta da quest’ultima, necessaria e sufficiente a verificare il diritto all’Indennizzo. In ogni
caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o la documentazione necessaria per una corretta valutazione del Sinistro. L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono inoltre sciogliere da qualsiasi obbligo di riservatezza i medici curanti e consentire
le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi
anche ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia. Le
spese relative agli accertamenti medici sono a carico dell’Assicurato o
degli aventi diritto all’Indennizzo.
I documenti necessari da consegnare alla Compagnia – come sopra indicata - (salvo eventuali integrazioni richieste dalla Compagnia stessa)
sono di seguito dettagliati per ogni singola Copertura.
Art. 13.1 - Decesso
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo,
giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• certificato di morte;
• Atto Sostitutivo di Notorietà dal quale si evincano gli eredi/testamento;
• certificato medico che precisi le esatte cause del Decesso, se del
caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento
alla patologia che ha causato il Decesso e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica;
• in caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del
verbale reso dalle autorità intervenute;
• copia del referto autoptico e tossicologico, se è stata effettuata l’autopsia;
• Copia di un documento d’identità e del codice fiscale dell’Assicurato;
• in caso di morte violenta (suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell’Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le
circostanze del Decesso e il decreto di archiviazione emesso da
un’Autorità competente;
• Copia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
• In caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare
alla riscossione del Capitale Assicurato da parte del Tutore;
• Dichiarazione sottoscritta dagli aventi causa con il codice IBAN sul
quale accreditare l’importo dell’Indennizzo.
Art. 13.2 - Invalidità Totale e Permanente
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo,
giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità e
del codice fiscale;
• notifica di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti
(INAIL, INPS, ASL, etc.), in difetto relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale e Permanente e il relativo grado;
• nel caso di invalidità dovuta a incidente stradale, copia del verbale
reso dalle autorità intervenute;
• certificato medico che precisi le esatte cause che hanno determinato
l’Invalidità Totale e Permanente, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l’ha causata e, in
caso di certificazione in corso di ricovero, copia della cartella clinica;
• Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con l’indicazione del codice
IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo.
Art. 13.3 - Inabilità Totale Temporanea al Lavoro
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo,
giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità e
del codice fiscale;
• certificato del medico curante che precisi le esatte cause che hanno
determinato il Sinistro, se del caso completo di anamnesi patologica
con particolare riferimento alla patologia che l’ha causato e, in caso
di ricovero, copia della cartella clinica;
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Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del budget familiare
• Ultima dichiarazione dei redditi;
• Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con l’indicazione del codice
IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo.
In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriori
accertamenti medici o documentazioni necessarie ad una corretta valutazione del Sinistro.
Art. 13.4 - Perdita Involontaria d’Impiego
L’Assicurato deve, entro 30 giorni dal verificarsi della Disoccupazione,
comunicare alla Compagnia il proprio stato di Disoccupazione allegando la seguente documentazione:
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo,
giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità e
del codice fiscale;
• copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
• copia del certificato di iscrizione alle liste di mobilità o al centro per
l’impiego (ex ufficio di collocamento);
• autocertificazione dello stato di Disoccupazione;
• gli ultimi due cedolini di paga
• Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con l’indicazione del codice
IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo;
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini e gli
accertamenti necessari, da compiersi eventualmente anche a mezzo
di incaricato della Compagnia, nonché ad autorizzare il datore di lavoro
dell’Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni relative all’ultimo impiego indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste
dal Contratto. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
AVVERTENZA
Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al
ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere - per la disamina del
Sinistro - copia delle cartelle cliniche o dichiarazioni di altri medici
curanti.
In casi particolari, la Compagnia potrà richiedere eventuale documentazione suppletiva.
litato. Resta in ogni caso inteso che nel caso in cui sia adita l’Autorità
Giudiziaria, il Foro competente sarà quello di residenza o del diverso
domicilio eletto dagli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).
ARTICOLO 20 –COMUNICAZIONI – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 22 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: AFI ESCA S.A.
SERVIZIO CLIENTI, Largo Richini, 6 – 20122 MILANO - Indirizzo e-mail:
informazioni@afi-esca.com - Telefono: +39 02 58.32.48.45, Fax: +39
02 58.32.55.94 ovvero direttamente al Contraente, nella sua qualità di
Intermediario nella distribuzione del Contratto, nel caso in cui questi
sia stato abilitato al ricevimento delle comunicazioni da parte delle
Compagnie. Ai fini del presente articolo 20, tutte le comunicazioni e le
richieste di informazioni relative alle Coperture Danni, devono essere
inviate a AFI ESCA S.A., la quale agisce come mandataria di AFI ESCA
IARD.
Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie saranno indirizzate
all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
AFI ESCA S.A. – anche per conto di AFI ESCA IARD S.A. - fornisce riscontro scritto ad ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni
presentata dall’Assicurato o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione
del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa.
Al fine di ottemperare al meglio alle procedure interne di riscontro,
l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente
indicazione: “Oggetto: Richiesta di informazioni”.
ARTICOLO 21 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO
La Compagnia si impegna a comunicare all’Assicurato eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche a
seguito di modifiche normative intervenute dopo l’adesione alla Polizza
Collettiva.
ARTICOLO 14 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
ARTICOLO 22 - RECLAMI
AFI ESCA S.A., anche per conto di AFI ESCA IARD S.A., si impegna a
liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei
Sinistri, anche con riguardo alle Coperture Danni, devono essere inoltrati per iscritto, ovvero a mezzo posta elettronica, alla Compagnia:
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalle Coperture.
ARTICOLO 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Coperture assicurative hanno validità in tutti i Paesi del mondo.
ARTICOLO 17 – IMPOSTE E TASSE
Tutte le imposte e tasse, presenti o future, deducibili e non, relative al
contratto sono a carico dell’Assicurato.
ARTICOLO 18 – SPESE VARIE
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato
dovrà farsi carico delle spese di emissione del contratto pari all’importo
indicato nel Modulo di Adesione.
ARTICOLO 19 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto, redatto in lingua italiana, è soggetto alla giurisdizione italiana.
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo
esperimento, se obbligatorio per legge, del tentativo di mediazione ex
art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abi-
16
AFI ESCA S.A. – Largo Richini, 6 - 20122 MILANO
Telefono: +39 02 5832.4845, Fax: +39 02 5832.5594
Indirizzo e-mail: reclami@afi-esca.com
Ai fini del presente articolo 22 AFI ESCA S.A. agisce quale mandataria
di AFI ESCA IARD S.A.
La Compagnia – come sopra indicata - gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Il reclamante e gli aventi diritto potranno altresì rivolgersi al
seguente Istituto:
IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori
Via del Quirinale n. 21
00187 Roma
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del
predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti
casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito
del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di
ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità,
della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione
delle somme dovute all’avente diritto).
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui
oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria.
Condizioni generali di assicurazione W
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al
sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/
internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.
L’IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia
al reclamante.
L’Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Controle Prudentiel et Resolution) alla quale possono essere
inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: www.acamfrance.fr/relations-assures.
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 24 - LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL
CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana. Il presente contratto è redatto
in lingua italiana.
ARTICOLO 25 - CONFLITTO D’INTERESSI
AFI ESCA S.A. ed AFI ESCA IARD S.A. dichiarano che il presente Contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi.
Le Compagnie, in ogni caso, si impegnano a non recare pregiudizio agli
Assicurati e ad ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazioni sono stati aggiornati
in data 29/01/2015.
ARTICOLO 23 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto
relativi alle Coperture Danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti derivanti dal
contratto relativi alle Copertura Vita si prescrivono in dieci anni.
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Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del budget familiare
W Privacy
INFORMATIVA - Dati personali e sensibili ai sensi
dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
bili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti indicati
nel seguente punto 7;
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 (di
seguito denominato il “Codice”), le Compagnie in qualità di Titolari del
trattamento (nel seguito, “Titolare/i”)- La informano sull’uso dei Suoi
dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice):
4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI:
1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’
ASSICURATIVE: Le Compagnie trattano i dati personali, inclusi gli
eventuali dati sensibili e giudiziari, da Lei forniti o dalle stesse già detenuti, al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Compagnie sono autorizzate
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente
finalità, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso,
ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali
da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria
(ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione
e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali
richiesti, le Compagnie non potranno concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’
PROMOZIONALI/COMMERCIALI: in caso di Suo consenso
i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della
Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e
servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da
Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei
Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un suo eventuale
rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in
essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento
delle attività indicate nel presente punto.
3) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento
dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. Le Compagnie svolgono il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alle
Compagnie stesse, facenti parte del settore assicurativo o correlati con
funzioni meramente organizzative.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalle Compagnie in qualità
di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti delle
Compagnie, i dipendenti o collaboratori delle Compagnie stesse addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti
ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsa18
a) I Suoi dati
personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di
cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. “Catena Assicurativa”), quali assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia,
mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di
servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri, nonché società di servizi informativi, di settore assicurativo,
IVASS, CONSOB, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati
nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad
esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casella Centrale Infortuni). b) Inoltre i
dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto
2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei
servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.
5) TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO: i dati personali
possono essere trasferiti verso paesi UE e verso paesi terzi rispetto
all’Unione Europea.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi dell’art. 7 del Codice
Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalle Compagnie la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
7) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI: Titolare, ex art. 28 del Codice, del trattamento sono entrambe le
Compagnie, i cui estremi identificativi sono:
• Afi Esca S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Richini n.
6, 20122 Milano;
• Afi Esca Iard S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Richini n. 6, 20122 Milano.
Il Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice è l’area Operations presso le
Compagnie - Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Richini n. 6,
20122 Milano (MI), telefono 02.583.248.45 - fax 02.583.255.94, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli
altri Responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.
Vivendo
PerTe
Assicurazione per la protezione del budget familiare
W Adeguata verifica
Informativa per l’identificazione e
l’adeguata verifica della clientela
(Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.)
Ad integrazione del modulo di informativa/consenso relativo al trattamento dei dati personali per finalità assicurativa, si precisa che i dati
presenti sul modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della
clientela sono rilasciati in ottemperanza al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e, pertanto, la carenza delle
informazioni richieste comporta l’impossibilità di stipulare il contratto
di assicurazione o di eseguire l’operazione richiesta.
Il trattamento dei dati è svolto, per le suddette finalità di prevenzione,
con strumenti elettronici e non, esclusivamente da personale incaricato e in modo da garantire la sicurezza del trattamento stesso e la
riservatezza dei dati trattati.
I dati non sono oggetto di diffusione, ma possono essere comunicati
ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura
e Forze dell’ordine, in adempimento degli obblighi di legge. In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare o al Responsabile
del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è Afi Esca S.A., i cui estremi identificativi sono:
• Afi Esca S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Richini
n. 6, 20122 Milano.
Il Titolare, si avvale, per il trattamento dei dati personali, di Responsabili, dei quali sarà possibile acquisire i dati identificativi,
scrivendo al Responsabile Area Operations di Afi Esca S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Richini n. 6, 20122 Milano
(MI), o all’indirizzo di posta elettronica privacy@afi-esca.com.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui
vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento sopra indicati può essere richiesta
a detto servizio.
INFORMATIVA sugli obblighi di cui
al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Art. 21 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del
presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
SANZIONI PENALI
Art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’opera-
zione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con
la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista
dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce
false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da
5.000 a 50.000 euro.
TITOLARE EFFETTIVO
Art. 1, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
u) Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e’ realizzata
un’operazione o un’attivita’, ovvero, nel caso di entita’ giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita’, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui
all’allegato tecnico al presente decreto.
Art. 2, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di
una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa
comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu’
uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo
il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici
quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o
le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu’ del patrimonio
di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora
state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo
sul 25 per cento o piu’ del patrimonio di un’entità giuridica.
PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE
Art. 1, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
o) persone politicamente esposte: le persone fisiche residenti in altri
Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche’ i loro familiari diretti o coloro
con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto.
Art. 1, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
19
Adeguata verifica W
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle
banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle
forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle
imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s’intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
20
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di
cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al
numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva
congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari
con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della
persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona
ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di
almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono
tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
Vivendo
PerTe
Modulo di Adesione
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Premio
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imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 - P. IVA e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989679.
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non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non
derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it
A – INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 Informazioni generali
TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede
legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano
(MI) - Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 – Sito internet
www.tuaassicurazioni.it – e-mail: [email protected]
TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato
sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all’albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.
Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 56,5 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni
di euro – totale riserve patrimoniali: 19,6 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 2,09 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente
B – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto, salvo diversa indicazione sul simplo di polizza, è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,
l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se è pattuita la
non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza ob-
bligo di disdetta. Si rinvia all’Art. 10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Qualora in polizza sia indicata una durata superiore
all’anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta
ad ogni scadenza annuale. Si rinvia all’Art. 6 delle condizioni
generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riportate sul simplo di polizza, scelte tra le seguenti, ed esclusivamente per l’abitazione che sia Prima Casa (come da apposita definizione in
Glossario):
SEZIONE ASSISTENZA
-
Servizi di Assistenza: TUA mette a disposizione
dell’assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle
condizioni generali di assicurazione, un aiuto nel caso in cui
questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di
uno degli eventi, legati alla vita quotidiana, previsti dagli articoli da 16 a 28 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Le
prestazioni vengono erogate per il tramite di Europe Assistance S.p.A., Piazza Trento 8 – 20135 Milano.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo o
erogazione della prestazione, così come meglio discipli-
nato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 15 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti alcuni massimali alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato
dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli
16 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del massimale:
Somma assicurata (massimale): 2.000 euro
Danno: 3.000 euro
Indennizzo: 2.000 euro
SEZIONE TUTELA LEGALE
-
Tutela Legale Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli: Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri,
TUA, nei limiti del massimale convenuto e delle condizioni generali di assicurazione, assicura la Tutela Legale, compresi i
relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti
all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell’ambito della vita privata, per sostenere
l’esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali
subiti, o per la difesa penale. Si rimanda all’articolo 31 delle
condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo,
così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 31, 32, da 33 a 35 ai quali si
rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 31, 34 ed alla “Premessa” ai quali si
rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del massimale:
massimale: 5.000 euro
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Se de legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
www.tuaassicurazioni.it - se rvizioclie [email protected]
Cod. fiscale./P.I. e nume ro di iscrizione al re gistro
de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
spese legali: 3.000 euro
indennizzo: 3.000 euro
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
-
-
Responsabilità civile Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli: TUA tiene indenne l’assicurato e il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro
siano tenuti a risarcire quali civilmente responsabile di danni
cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero. Si rimanda
all’articolo 40 delle condizioni generali di assicurazione per gli
aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo o
erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 40, 41, 48 e seguenti.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione all’articolo 14, 40, 48 ed alla “Premessa”
ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia:
Danno: 1.000 euro
Franchigia: 100 euro
Risarcimento: 1.000 – 100 euro = 900 euro
Esempio di funzionamento del massimale:
Massimale: 500.000 euro
Danno: 1.000.000 euro
Risarcimento: 500.000 euro (pari al valore del massimale)
Responsabilità civile Animali domestici ed armi: La garanzia di cui al punto precedente viene estesa alla proprietà,
possesso, uso di animali domestici, anche se affidati a terzi
temporaneamente in custodia, e alla detenzione ed uso di armi. Si rimanda all’articolo 42 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo o
erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli arti-
coli 42, 43, 48 e seguenti.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così
come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione all’articolo 14, 42, 48 ed alla “Premessa”
ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia:
Danno: 1.000 euro
Franchigia: 100 euro
Risarcimento: 1.000 – 100 euro = 900 euro
Esempio di funzionamento del massimale:
Massimale: 1.600.000 euro
Danno: 125.382 euro
Franchigia: 250 euro
Risarcimento: 125.382 – 250 = 125.132 euro
Responsabilità civile Proprietà o Affitto dell’abitazione:
TUA tiene indenne l’assicurato, nei limiti del massimale indicato,
di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà
dell’abitazione e le relative parti comuni (se l’abitazione è di
proprietà) o per la responsabilità civile per danni all’abitazione
da incendio ed altri eventi (se l’abitazione è condotta in affitto).
Si rimanda agli articoli da 44 a 47 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo o
erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da 44 a 47, 48 e seguenti.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così
come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione all’articolo 14, 44, 45, 48 ed alla “Premessa” ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Vita quotidiana
SEZIONE DANNI AI BENI
-
Incendio e altri eventi : TUA assicura la corresponsione di un
indennizzo per i danni materiali e diretti all’abitazione e/o alle
cose mobili, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio,
fulmine, esplosione, e dagli altri eventi di cui all’articolo 53 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo,
così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 53, 54, 62 ai quali si rinvia
per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così
come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 14, 53, 73 ed alla “Premessa” ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia:
Danno: 1.000 euro
Franchigia: 100 euro
Risarcimento: 1.000 – 100 euro = 900 euro
Esempio di funzionamento del massimale:
Somma assicurata (massimale): 10.000 euro
Danno: 5.000 euro
Indennizzo: 5.000 euro
Eventi naturali: TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all’abitazione e/o alle cose
mobili, anche se di proprietà di terzi, causati da eventi naturali
di cui all’articolo 55 delle condizioni generali di assicurazione al
quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo,
così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 55, 56, 62 ai quali si rinvia
per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così
come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 14, 55, 73 ed alla “Premessa” ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
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Se de legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)
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de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio e altri eventi
-
dio e altri eventi
-
Atti vandalici: TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all’abitazione e/o alle cose
mobili, anche se di proprietà di terzi, causati da atti dolosi
compresi quelli vandalici di cui all’articolo 57 delle condizioni
generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di
dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo,
così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 57, 58, 62 ai quali si rinvia
per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così
come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 14, 57, 73 ed alla “Premessa” ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incen-
4 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al
pagamento del sinistro, così come previsto dall’articolo 1
delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia
per gli aspetti di dettaglio.
5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Rapina, scippo ed estorsione: TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose mobili, anche se di proprietà di terzi, causati da furto, rapina ed
estorsione all’interno dei locali, e dagli altri eventi di cui
all’articolo 59 delle condizioni generali di assicurazione al quale
si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla
copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo,
così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di
assicurazione dagli articoli 59, 60, 62 ai quali si rinvia
per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così
come riportati in polizza e dalle condizioni generali di
assicurazione all’articolo 14, 73 ed alla “Premessa” al
quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio e altri eventi
tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti
(anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si rimanda all’articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione
per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale (non previsto nella
soluzione Bronzo), verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.
7 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI
DAL CONTRATTO
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente co- Così come previsto dall’articolo 2952 del Codice Civile:
municazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o di- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un
minuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 3 e 4
anno dalle singole scadenze;
delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia
i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due
per gli aspetti di dettaglio.
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
Esempio modificazione del rischio: qualora l’assicurato abbia dinell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre
chiarato in fase di stipula della polizza che l’abitazione è una Prima
dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
Casa ed in corso di contratto dovesse diventare una Seconda Casa,
all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
avrebbe l’obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di
modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello 8 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
stesso, essendo assicurabile la sola Prima Casa).
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
6 PREMI
9 REGIME FISCALE
Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali, semestrali, o unica soluzione-premio Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
unico anticipato) ed indicate in contratto, può essere eseguito con Il premio relativo alle garanzie è soggetto all’imposta nella misura del:
una delle seguenti modalità:
Aliquota Garanzia/Sezione
assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intesta10,00%
Assistenza
to o girato a TUA o all’agente in qualità di agente di TUA,
22,25%
Responsabilità civile
ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che
Danni ai beni
abbiano come beneficiario TUA o l’agente in qualità di agente di TUA,
21,25%
Tutela Legale
-
contante,
C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro deve essere inviata
(con le modalità ed informazioni indicate nelle condizioni generali di assicurazione) a TUA entro 3 giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne
ha avuto conoscenza e possibilità, come meglio disciplinato
dagli articoli 51 e 65 delle condizioni generali di assicurazione
ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: la gestione dei sinistri relativa alla sezione
Tutela Legale è affidata ad ARAG Assicurazioni s.p.a; in caso
di sinistro per tale sezione, l’assicurato o il contraente possono denunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinato dall’articolo 36 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
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Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
La gestione dei sinistri relativa alla sezione Servizi di Assistenza è affidata ad Europ Assistance s.p.a. con le modalità
meglio disciplinato dagli articoli 15 delle condizioni generali
di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: si rimanda anche agli articoli da 37 a 39, 52,
da 66 a 74 per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di
liquidazione e pagamento dell’indennizzo.
11 RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:
Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/2773470
E-mail: [email protected]
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:
-
nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
-
numero della polizza e nominativo del contraente;
-
numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
-
indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente
è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/fin-net .
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.
12 ARBITRATO
Per le garanzie della sezione “Danni ai beni” è previsto che TUA ed
il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia
tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di
periti (vedasi articolo 68 delle condizioni generali di assicurazione
al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).
Per la sezione “Tutela Legale” in caso di conflitto di interesse o di
disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto
che la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articolo 38 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).
AVVERTENZA: resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del
Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
13 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206), corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali:
nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione
dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta
l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del
4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto
la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero
della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano
avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di
mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè
dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile
come condizione di procedibilità della stessa.
Spazio lasciato intenzionalmente in bianco
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Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
Glossario
Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Abitazione:
locali situati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, adibiti a civile abitazione quale
prima casa dell’assicurato, comprese eventuali quote dell’immobile di proprietà comune, che compongono:
appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e
sottostanti ma non intercomunicanti, con proprio accesso all’interno, ma con accesso comune dall’esterno
dell’immobile.
villetta a schiera o appartamento indipendente: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall’esterno dell’immobile.
villa singola: immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, isolato da altri.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Assicurato:
la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disp osizioni in materia
di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private” e successivi atti attuativi e modificativi.
Contraente:
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Cose mobili:
mobilio, arredamento e quanto serva in genere per uso domestico, personale o inerente l’abitazione, mobile
per natura o destinazione, di proprietà dell’assicurato o di terzi, riposti nell’abitazione assicurata o nelle rel ative pertinenze, anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli). Tra le cose mobili si definiscono
inoltre:
cose tecniche: apparecchiature ottiche, foniche, telefoniche, televisive ed elettroniche, non fisse e non facenti parte dell’immobile;
cose di pregio: quadri, tappeti, oggetti d’arte, pellicce, raccolte o collezioni il cui valore sia superiore a 500
euro. Le cose costituenti raccolta o collezione sono considerate un unico oggetto;
cose professionali: mobilio, arredamento, attrezzature (anche tecniche) dell’ufficio o studio professionale
costituente un tutt’uno con l’abitazione, purché relativo ad attività professionale esercitata dall’assicurato;
gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato
su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura;
valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
Non sono assicurabili cose di pregio, gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione
assicurata.
Qualora l’assicurato sia locatario dell’abitazione, si intendono comprese le opere di miglioria apportate dallo
stesso all’abitazione stessa. Sono in ogni caso esclusi i beni iscritti al P.R.A.
Documenti personali:
la carta d’identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.
Esplosione:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con
elevata velocità.
Estorsione:
costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Franchigia:
la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.
Furto:
reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
Immobile:
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezz erie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti
idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscald amento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l’area. Sono considerati immobile le recinzioni in muratura, le
cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze ancorché separate.
L’immobile deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cemento
armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l’utilizzo di materiali combustibili per
la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l’uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/10 del totale delle pareti esterne e dell’area coperta.
Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che l’immobile, cui appartiene l’abitazione assicurata e/o contenente le cose mobili assicurate, sia adibito nel suo complesso ad almeno 2/3 della superficie complessiva ad
abitazioni, uffici e studi professionali, non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo,
sale giochi, grandi empori, supermercati, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.
Implosione:
repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione
interna di fluidi.
Incendio:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:
la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro.
Massimale:
la somma, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare:
il nucleo risultante sul certificato anagrafico "Stato di famiglia", cui appartiene il contraente.
Partita:
singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio
Polizza:
il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:
il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
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AGENZI A
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TUA ASSICUR AZIO NI S.P.A.
Se de legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
www.tuaassicurazioni.it - se rvizioclie [email protected]
Cod. fiscale./P.I. e nume ro di iscrizione al re gistro
de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
Prima casa:
l’immobile ove l’assicurato ha la propria residenza, come indicata in polizza.
Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ.
Rapina:
reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o
minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art.
628 Codice Penale.
Risarcimento:
la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scippo:
sottrazione commessa strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto:
la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.
Scoppio:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
TUA:
l’impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI).
Valore intero:
la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all’intero valore dei beni
stessi. Quindi se l’assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l’assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell’art. 1907 cod. civ.
Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Assistenz a sono previste
anche le seguenti:
Centrale Operativa:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con
costi a carico di TUA stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Decorrenza e durata:
dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
Incendio:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e
propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sv iluppo di fiamma.
In viaggio:
qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.
Prestazioni:
le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.
Sinistro:
il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.
Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:
Caso assicurativo:
il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Tutela Legale:
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163/4 – 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Data di aggiornamento: 01/12/2010.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DOTT. ANDREA SABÌA
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AGENZI A
DELLE ENTRATE
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TUA ASSICUR AZIO NI S.P.A.
Se de legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
www.tuaassicurazioni.it - se rvizioclie [email protected]
Cod. fiscale./P.I. e nume ro di iscrizione al re gistro
de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
TUA PER TE PROTEGGO²
Premessa
Data di aggiornamento: 01/12/2010
Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASPRO 5 ed. 12/2010) costituiscono parte i ntegrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TPT904 1 ed. 12/2010.
In relazione al tipo di copertura assicurativa scelta dal contraente, e riportata in polizza, l’assicurazione è prestata esclusivamente per le
somme assicurate, le garanzie e le sezioni meglio indicate nello schema seguente, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e
le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.
Garanzie
Massimale
Somma ass.ta
BRONZO
ARGENTO
ORO
Assistenza
Prestazioni di emergenza ed info
==
O
O
O
Tutela legale
Fatti vita quotidiana, vacanze,
tempo libero e figli
5.000
O
O
O
Vita quotidiana, vacanze, tempo
libero e figli
500.000
O
O
O
RC Proprietà o affitto abitazione
500.000
X
O
O
Animali domestici ed armi
500.000
X
X
O
2.000 Cose mobili
X
O
X
8.000 Abitazione
4.000 Cose mobili
X
X
O
2.000 Cose mobili
X
X
O
Sezioni
Responsabilità Civile
Danni ai beni
Incendio e altri eventi
Eventi naturali
Atti vandalici
Incendio e altri eventi
Eventi naturali
Atti vandalici
Rapina, scippo ed estorsione
X = garanzia non prestata
O = garanzia prestata
Rimando al Glossario
TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.
Norme valide per tutte le sezioni di polizza
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente,
rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma
dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
no comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento
della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.
Art. 4 – Diminuzione del rischio
L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi
variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione
del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio
stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi
dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il
premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del
diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’assicurato deve darne Art. 5 – Assicurazione per conto altrui
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli al- Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi
tri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.
che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente,
salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte
Art. 3 – Aggravamento del rischio
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunica- del solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
zione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che
hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA posso-
Art. 6 – Durata
La durata del presente contratto viene determinata concordemente
tra le parti al momento della stipulazione dell’assicurazione e viene
indicata in polizza.
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Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
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Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
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GRUPPO
CATTO LICA
ASSICURAZIONI
Art. 10 – Proroga, disdetta e variazione del premio
In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno
30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variaArt. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza zioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, comunica di non accettare le nuove condizioni, o non dichiara di
accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa
ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il paga- quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione
delle nuove condizioni proposte.
mento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla conse- Qualora in polizza sia indicato NO alla casella “Tacito rinnovo”,
gna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle pre- quanto sopra previsto non opera e l’assicurazione si intende estinta
viste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’agenzia che alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
devono indicare la data del pagamento e recare la firma della per- Art. 11 – Foro Competente
sona autorizzata a riscuotere il premio.
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia cui è assegna- dell’assicurato o del contraente.
to il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, seArt. 12 – Oneri fiscali
condo le vigenti disposizioni normative.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del conIl pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraentraente.
te con una delle seguenti modalità:
assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato Art. 13 – Rinvio alle norme
o girato a TUA o all’Agente in qualità di agente di TUA. Per asse- Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norgni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o me legislative e regolamentari.
diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del Art. 14 – Franchigia frontale
pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la Le garanzie delle sezioni “Responsabilità Civile” e “Danni ai beni”,
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità,
operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione
pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
della “franchigia frontale” pari a 100 euro, esclusivamente per
ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o posta- danni a cose, sulla somma complessivamente indennizzabile o rile, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come benefi- sarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata
ciario TUA o l’agente in qualità di agente di TUA.
alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con appagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o plicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in poinferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa lizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo
vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con minimo, che resta in ogni caso a carico dell’assicurato.
denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.
Art. 14 bis – Mediazione per la conciliazione delle controversie
Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di
uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasfe- Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del
rimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliaziodell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o supe- ne delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto
riore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vi- la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediagente al momento del pagamento).
zione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero
Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto
della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano
Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, MilaArt. 9 – Periodo di assicurazione
no (MI), fax n. 022773355.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè
assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,
dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile
salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata,
come condizione di procedibilità della stessa.
nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all’anno, le
parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno
30 giorni prima.
Spazio lasciato intenzionalmente in bianco
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de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
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ASSICURAZIONI
Assistenza
Come richiedere i servizi di assistenza
Art. 15 – Come richiedere i servizi di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente
capo al numero verde:
800.833.800
oppure, se all’estero, al numero: 02.58.28.69.82
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) il tipo di assistenza di cui necessita;
2) nome e cognome;
3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUAB;
4) indirizzo del luogo in cui si trova;
5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a
richiamarlo nel corso dell'assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è
tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è
necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi
giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l'effettuazione.
Prestazioni di emergenza e informazioni
Qualora l’assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di
emergenza presso l’abitazione assicurata, a causa di mancanza di
corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti
agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna
o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso
dell’impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di
un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di
Art. 17 – Invio di un medico al domicilio
manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Restano
Qualora l'assicurato o un suo familiare convivente, a seguito di in- comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale nefortunio o malattia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o cessario per la riparazione.
nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, ac- La prestazione non è operante per:
certata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo
dei medici convenzionati, tenendo TUA a proprio carico la relativa
dell'assicurato;
spesa.
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogaIn caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad
tore;
intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a
via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico
monte del contatore.
idoneo più vicino mediante autoambulanza.
Art. 21 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Art. 18 – Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di
Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo fa- emergenza presso l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa
miliare convivente necessiti di un trasporto in autoambulanza, suc- provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le
cessivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di 150 euro
invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo TUA a proprio ca- per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi rerico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a lativi al materiale necessario per la riparazione.
quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo
La prestazione è operante per i seguenti casi:
(andata / ritorno).
a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una
Art. 19 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza
rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'imQualora l’assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di
pianto idraulico;
emergenza presso l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruprovvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le
zione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata
spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150 euro
da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse
per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi redell’impianto idraulico;
lativi al materiale necessario per la riparazione.
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – saniLa prestazione è operante per i seguenti casi:
tari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di
a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle
scarico fisse dell'impianto idraulico.
serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abita- La prestazione non è operante:
zione;
per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otb) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato,
turazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a
incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, quando
qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubane sia compromessa la funzionalità in modo tale da non gature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza
rantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente
erogatore;
Art. 20 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza
per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a
Art. 16 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i
medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
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Cod. fiscale./P.I. e nume ro di iscrizione al re gistro
de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Coope rativa - Ve rona
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rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi
igienico - sanitari.
Art. 22 – Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un artigiano,
per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto
idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede
all'invio dello stesso.
Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 5 del regolamento
ISVAP n. 29 del 16.03.2009, la garanzia di cui al presente
articolo si intende prestata in omaggio senza corresponsione di alcun corrispettivo.
Art. 23 – Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati
dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta
dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà
una persona per poter garantite la sicurezza dell'abitazione
stessa.
TUA terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di
150 euro per sinistro.
bandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il
veicolo stesso.
La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla
Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che
danno luogo alle prestazioni.
Art. 25 – Spese di albergo
Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. 19, 20 e
21, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, la Centrale Oper ativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato,
tenendo TUA a proprio carico le spese di pernottamento e di
prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 250 euro.
Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Art. 28 – Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione
principale assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla
data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in
Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Art. 24 – Rientro anticipato
Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri de- Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così
come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
scritti ai precedenti Art. 19, 20 e 21, oppure in conseguenza di furto,
tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestadebba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale zione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Operativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua
(prima classe), tenendo TUA a proprio carico le relative spese fino ad abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una
parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, TUA
un massimo di 150 euro complessivamente per sinistro.
Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba ab- effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Art. 30 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un
massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della
polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o
dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato
suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni,
TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative
di alcun genere a titolo di compensazione.
5. TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assisten-
za o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di
un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952
cod. civ.
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ.,
all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo
di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a
pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni
di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni
previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli
eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al
verificarsi del sinistro.
10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie
relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
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Se de legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)
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Tutela Legale
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:
ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA
con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9.
tel. centralino 045/8290411
fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557
fax invio successiva documentazione relativa
alla gestione del sinistro 045/8290449
in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi
direttamente.
L’assicurato può anche usufruire, nell’ambito di tutte le materie
previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde 800.508.008 a disposizione in orario di ufficio per ottenere:
una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste
nella presente polizza.
Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli
Art. 31 – Oggetto della garanzia
Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni
della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in premessa
alla polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell’ambito della vita privata per:
a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone
e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di
proprietà di terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o
contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale della notizia di reato.
Gli oneri di cui sopra sono:
d) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del
caso assicurativo;
e) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 38 comma 4;
f) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del
Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo
con ARAG ai sensi del successivo Art. 38 comma 5;
g) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. Procedura Penale);
h) le spese di giustizia;
i) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non
ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di
quest’ultima.
É garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 36 comma 3.
L’assicurato è tenuto a :
j) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti
necessari per la gestione del caso assicurativo;
k) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Art. 32 – Esclusioni
Le garanzie previste dall’Art. 31, vengono prestate nell’ambito
della vita privata con esclusione:
1) di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro
dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
2) della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli
soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle
assicurazioni e successive modifiche;
3) della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.
Non sono altresì valide:
4) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni
e delle donazioni;
5) in materia fiscale ed amministrativa;
6) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione
od impiego di sostanze radioattive;
7) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore,
esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
8) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
10) per fatti dolosi delle persone assicurate;
11) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
12) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile
quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
13) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo,
di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
14) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti la prima o seconda casa dell'assicurato;
15) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto,
fornitura e posa in opera di materiali.
Inoltre, TUA non si assume il pagamento di:
16) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
17) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro
l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.);
18) spese per controversie con TUA.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente
garantite nel caso di due esiti negativi.
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Norme comuni alla sezione
Art. 33 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati
Le garanzie previste dalla presente sezione, vengono prestate a favore
dell’assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare. Nel caso di
controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’assicurato/contraente.
Art. 34 – Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo
si intende:
a) per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che
ha originato il diritto al risarcimento;
b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare
norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di
insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della
prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che
siano insorti:
c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di
spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi,
di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel
momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito
tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi
sopportati.
Art. 35 – Estensione territoriale
Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da
fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali
cagionati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che
insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella
Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Denuncia e gestione del caso assicurativo
bilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in
sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 36.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione
presenta possibilità di successo.
L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte
ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria
che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.
ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali,
Consulenti Tecnici e Periti in genere.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell’assicurato di
adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.
Art. 37 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti oc- L’arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
canza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norSe l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
ma del Codice di Procedura Civile.
a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali,
veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché in- quale che sia l'esito dell'arbitrato.
dicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi in- Art. 39 – Recupero di somme
teressi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in
tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile in- genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
formazione e procurare i documenti necessari.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onoArt. 38 – Gestione del caso assicurativo
rari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o conRicevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per cordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possiArt. 36 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a
TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è
verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni
atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede
l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a
TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve
conferire mandato.
L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.
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Responsabilità Civile
Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli
Art. 40 – Oggetto della garanzia
TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo
nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato in premessa alla
polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili
di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica
di sport e del tempo libero.
Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. 41 è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:
a) conduzione della prima casa;
b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere
d’albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
c) uso degli apparecchi domestici;
d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
d.1 di cose mobili dell’assicurato, o da lui detenute, comprese
l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in
garage o aree private;
d.2 derivante dall’uso della dimora saltuaria (camere d’albergo
o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o
dell’abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i
danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi.
Limitatamente ai danni causati all’aperto il massimale si intende ridotto al 25%;
e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di
giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai collaboratori di fatto, il massimale si intende ridotto al 50%;
f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio,
di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
g) fatto doloso di persone delle quali l’assicurato debba rispondere;
h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati
dall’assicurato;
i) organizzazione di feste familiari o tra amici;
j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali:
tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature;
k) pratica di attività sportive in genere;
l) proprietà ed uso di mezzi non a motore:
l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività
di giardinaggio nel proprio giardino;
o) attività di volontariato;
p) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore
elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi,
necessari per lo svolgimento della normale vita di relazione;
q) danni a cose da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo
dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di
impianti, serbatoi e condutture, purché denunciata entro e
non oltre la scadenza di polizza;
r) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività indu-
striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.
Per le prestazioni di cui alle lettere q) e r) il massimale si intende
ridotto a 25.000 euro e la garanzia opera con una franchigia di euro 500.
Infine, con riferimento ai figli minori:
s) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché:
s.1 la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati
all’assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con
l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
s.2 la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori
dell’assicurato a loro momentaneamente affidati, purché
tale affidamento non costituisca attività professionale;
t) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali
scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche
per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche. Relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli;
v) fatto dei figli minori dell’assicurato che mettano in movimento
o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti.
L’assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga
all’insaputa dell’assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di
proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di
assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La
garanzia opera pertanto in relazione all’azione di regresso
eventualmente svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza
a quelle garantite da detto assicuratore.
Art. 41 – Le esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
1) previsti dalla garanzia “Responsabilità civile - Proprietà o affitto dell’abitazione”;
2) da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose altrui che
l’assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto
dall’Art. 40 lettera d.2;
3) derivanti dalla proprietà, di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
4) derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;
5) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti
compresi, svolti non a livello amatoriale o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo e sport
aerei in genere;
6) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
7) da furto;
8) salvo quanto previsto dall’Art. 40 lettera v) per rischi soggetti
all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni
da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
9) subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall’Art.
40 lettera e);
10) da detenzione o da impiego di esplosivi;
11) derivanti dalla detenzione ed uso di armi, nonché
dall’esercizio della caccia;
12) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali,
industriali, agricole e lavorative in genere;
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Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55
www.tuaassicurazioni.it - se rvizioclie [email protected]
Cod. fiscale./P.I. e nume ro di iscrizione al re gistro
de lle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.
Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese I VASS
nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società sogge tta all'attività di direzione e coordinamento
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13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità
solidale con terzi dell’assicurato;
14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo
stesso derivati o contenenti;
16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli
previsti dall’Art. 40 lettera q);
18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
19) connessi con l’utilizzo di internet;
20) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe,
ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di
qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pe-
cuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
21) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o
indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
22) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
23) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per
l’alimentazione animale;
24) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi
di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni
interruzione di attività ad essi conseguenti.
Responsabilità civile – Animali domestici ed armi
Art. 42 – Oggetto della garanzia
La garanzia di cui all’Art. 40 è estesa alla proprietà, possesso, uso
di animali da casa e da cortile, compresi i cani, anche se affidati a
terzi temporaneamente in custodia.
Si intende altresì compreso l’uso dei cani per l’esercizio della caccia
e la partecipazione a concorsi e mostre.
Per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia,
verrà applicata una franchigia pari a 250 euro per danni a cose.
Qualora il danno derivi da cani che:
a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei
locali pubblici o sui mezzi pubblici;
b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano
spiccate attitudini aggressive;
la franchigia sopra riportata si intende raddoppiata.
La garanzia comprende altresì la responsabilità dell’assicurato per
detenzione ed uso di armi, purché in ottemperanza con le disposizioni vigenti, e comunque escluso l’esercizio della caccia.
Art. 43 – Le esclusioni
Si intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. 41 in quanto
compatibili con la presente garanzia. L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
1) conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.);
2) derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina;
3) causati da animali non domestici o non da cortile;
4) conseguenti a uso professionale.
Responsabilità civile – Proprietà o affitto dell’abitazione
Art. 44 – Oggetto della garanzia proprietà (operante quando la
prima casa sia di proprietà del contraente)
TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massimale
indicato in premessa alla polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi,
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà dell’abitazione indicata in
polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.
Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. 46 è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:
a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e
per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano
per destinazione, uso ed ampiezza complemento dell’abitazione;
b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne;
c) qualora l’abitazione faccia parte di un condominio, l’assicurazione
comprende tanto i danni di cui l’assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante
da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza
di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per
l’eccedenza del danno non coperto dall’altra polizza;
d) responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di
committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell’abitazione assicurata. In
caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D.Lgs 494/96 e
successive modifiche, la garanzia opera purché l’assicurato
abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e con
l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 3 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione);
e) responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di
terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio
dell’abitazione assicurata;
f) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
g) qualora non già assicurato con la garanzia “Responsabilità civile – Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli” la presente
garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua
e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati
entro e non oltre la scadenza di polizza.
Per le prestazioni di cui alla lettera f) e g) il massimale si intende ridotto a 25.000 euro e la franchigia frontale si intende raddoppiata.
Art. 45 – Oggetto della garanzia affitto (operante quando la
prima casa sia condotta in affitto dal contraente)
TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massimale indicato in premessa alla polizza, di quanto questi sia tenuto a
versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese)
quali civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611
cod. civ., per danni materiali causati da incendio, implosione,
esplosione, scoppio, fumo, all’abitazione indicata in polizza tenuta
in locazione dallo stesso.
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Art. 46– Le esclusioni
Sia per la garanzia proprietà di cui all’Art. 44 che per la garanzia
affitto di cui all’Art. 45 intendono richiamate le esclusioni di cui
all’Art. 41 in quanto compatibili con la presente garanzia.
L’assicurazione per la garanzia proprietà di cui all’Art. 44 non
comprende inoltre i danni:
1) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto
previsto dall’Art. 44;
2) da proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate;
3) da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a
rotture di tubazioni o condutture;
4) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Art. 47 – Delimitazioni territoriali e d’uso
In deroga a quanto previsto dall’Art. 50 “Estensione territoriale”
la presente garanzia si intende operante per l’abitazione di proprietà dell’assicurato o in locazione all’assicurato situata in Italia,
Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad
uso abitativo.
Norme comuni alla sezione
Art. 48 – Limiti di risarcimento
Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate, con le precisazioni che seguono:
fermi i massimali assicurati e riportati in premessa alla polizza
per Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli; Responsabilità civile - Animali domestici; Responsabilità civile - Proprietà o affitto dell’abitazione, TUA non risarcirà somma superiore a 500.000 euro in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;
i massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima di TUA
per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in
-
aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;
qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato, per il danno cui si riferisce la
domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche
nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Art. 49 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione i componenti
del nucleo familiare.
Art. 50 – Estensione territoriale
L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.
Denuncia e gestione del sinistro
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per
permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire
personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli
elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il
diritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al quale
dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.
Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all’azione
promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al
Art. 52 – Gestione delle vertenze e spese legali
quarto del massimale stabilito. Qualora la somma dovuta al danTUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle ver- neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
tenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non
nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, av- riconosce peraltro le spese incontrate dall’assicurato per legali o
valendosi della collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti e di tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di
tutte le azioni spettanti all’assicurato stesso.
multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 51 – Cosa fare in caso di sinistro
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro
all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in
cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo,
del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del
fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di
eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà
altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti
successivamente alla denuncia.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ.
Danni ai beni
Incendio e altri eventi
Art. 53 – Oggetto della garanzia
TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi,
ad eccezione di quelli che a insaputa dell’assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà o da lui condotti;
d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose
trasportate, e corpi celesti;
e)
onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in
moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso
all’assicurato;
g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte
dell’immobile, purché detti impianti siano collegati, mediante
adeguate condutture, ad appropriati camini;
h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;
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Sono altresì indennizzabili:
i) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od
idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano
colpito cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. La presente estensione opera altresì per i danni da
caduta di alberi o distaccamento di parti dell’immobile conseguenti all’azione del fulmine;
k) le spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo complessivamente liquidabile a termini di polizza, necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i
residui del sinistro.
5) causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d’aria da questi
provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di
ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;
6) da smarrimento, furto, anche con destrezza, rapina, scippo,
truffa, frode, estorsione, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, saccheggio;
7) all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento
è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
8) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se
conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
9) subiti dai beni in refrigerazione per effetto di mancata od
anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i
Art. 54 – Le esclusioni
quali è prestata l’assicurazione;
L’assicurazione non comprende i danni:
10)
subiti
da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni flo1) causati da atti di guerra, guerra civile o verificatisi in consereali ed agricole in genere;
guenza di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili;
2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o 11) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguar-da la
materialità delle cose assicurate), quali a titolo esempli-ficativo
di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
danni da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose
3) causati con dolo del contraente o dell’assicurato;
assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demo4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, rilizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollo-camento, salvo
sultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiaquanto previsto dall’Art. 53 lettera k); da ri-progettazione, ecc.;
zioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendente12) da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di comente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che
difica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di
possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminahardware, software e chips impressi.
zione chimica, radioattiva e batteriologica;
Eventi naturali
Art. 55 – Oggetto della garanzia
Ad integrazione delle garanzie “Incendio e altri eventi”, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, con applicazione di una
franchigia di 250 euro, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da: uragano, bufera,
tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante l’abitazione assicurata.
I danni da bagnamento che si verificassero all’interno dell’abita-zione
assicurata sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate
al tetto, alle pareti o ai serramenti ovvero per intasamento di
grondaie e di pluviali esclusivamente causato da grandine.
Le garanzie di cui all’Art. 53 lettera i), j) e k) sono operanti anche
per eventi previsti dalla presente garanzia.
Art. 56 – Le esclusioni
Si intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. 54 in quanto
compatibili con la presente garanzia. L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
causati da:
1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua
naturali od artificiali;
2) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura
o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
5) cedimento o franamento del terreno;
subiti da:
6) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
7) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi
per natura e destinazione;
8) immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e
quanto in essi contenuto;
9) da tettoie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in
fibrocemento, manufatti in materia plastica, pannelli solari a
meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o
dalle pareti e salvo quanto previsto per i danni da grandine.
Atti vandalici
sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi, o in occasione di furArt. 57 – Oggetto della garanzia
to, rapina o estorsione. Sono altresì compresi i danni:
Ad integrazione delle garanzie “Incendio e altri eventi”, TUA assicura
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà
la corresponsione di un indennizzo, con applicazione di una fran- in cui si trovano i beni assicurati. Qualora l’occupazione si prochigia di 250 euro, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati,
tragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivaanche se di proprietà di terzi, causati da atti dolosi compresi quelli
mente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi,
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gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di un furto o
nel tentativo di commetterlo, con il massimo indennizzo per
anno assicurativo di 500 euro. Tale limite non opera per eventi
previsti dall’Art. 53.
Le garanzie di cui all’Art. 53 lettera i), j) e k) sono operanti anche
per eventi previsti dalla presente garanzia.
mero 2) di detto articolo.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
1) da deturpamento o imbrattamento;
2) causati dai ladri al solo scopo di commettere o tentare il furto,
la rapina, l’estorsione, salvo che per eventi previsti dall’Art. 53;
3) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi
Art. 58 – Le esclusioni
Autorità di diritto o di fatto.
Si intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. 54 in quanto
compatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al nu-
Rapina, scippo ed estorsione
Art. 59 – Oggetto della garanzia
TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali
e diretti alle cose mobili, anche se di proprietà di terzi, in caso di:
a) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose mobili assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta
violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) scippo, rapina ed estorsione, quando indossate dall’assicurato
o dai componenti il suo nucleo familiare al di fuori dei locali
contenenti le cose assicurate, esclusivamente entro i confini
della Repubblica Italiana o degli Stati dell’Unione Europea. La
presente garanzia opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata e con il limite di indennizzo di 500 euro con un sottolimite di 200 euro per gioielli e di 50 euro per i valori.
Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile
a termini della lettera a) che precede:
c) i danni causati alle cose assicurate per commettere o tentare di
commettere la rapina o l’estorsione;
d) i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare
la rapina o l’estorsione, alle parti di immobile costituenti i locali
contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti
di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e
corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, con
il limite di indennizzo per anno assicurativo di 200 euro.
Art. 60 – Le esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo
o sabotaggio, occupazione militare, invasione, e simili, purché
il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti
della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che
possa aver contribuito a provocare il sinistro;
3) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
del contraente o dell’assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare;
da persone delle quali il contraente o l’assicurato deve rispondere;
da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
dai dipendenti dell’assicurato;
4) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda
la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali pregiudizi;
5) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi;
6) da furto.
Norme comuni alla sezione
Art. 61 – Primo rischio assoluto
L’assicurazione della presente sezione è prestata a primo rischio
assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui
all’art. 1907 cod.civ. ed il massimo indennizzo, per periodo assicurativo, non potrà superare quello indicato in premessa alla polizza.
Art. 62– Limiti di risarcimento
Le garanzie della sezione “Danni ai beni”, relativamente alla partita
Cose mobili, operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli
eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti
limiti di indennizzo per:
a) cose di pregio: per singolo oggetto 50% della somma assicurata;
b) cose professionali: 25% della somma assicurata.
Relativamente a tali beni, in caso di esistenza di altra polizza
di assicurazione, stipulata per i medesimi rischi coperti con la
presente, le garanzie della sezione “Danni ai beni” operano
per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detta assicurazione;
c) costi di riproduzione di archivi, documenti, disegni, fotografie
e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) con il massimo di 150 euro per sinistro;
d) gioielli: 25% della somma assicurata;
e) valori: 150 euro per sinistro.
Art. 63 – Colpa grave
TUA corrisponderà l’indennizzo a termini di polizza anche per sinistri determinati da colpa grave dell’assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare.
Art. 64 – Rinuncia all’azione di surroga
TUA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante
dall’art. 1916 cod. civ., verso:
le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di
legge;
gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari
dell’immobile;
purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta
scritta prima della liquidazione del danno.
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Denuncia e gestione del sinistro
Art. 65 – Cosa fare in caso di sinistro
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro
all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in
cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo,
del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del
fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di
eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà
altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti
successivamente alla denuncia.
Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art.
1914 cod. civ.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ.
Il contraente o l’assicurato è tenuto a:
1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore
delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del
danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo
valore;
2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro
elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
4) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA
ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
5) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine
delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della
perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
6) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di
incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di
sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, , una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell’evento e le
informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l’entità
approssimativa del danno, indicando l’agenzia presso la quale
è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale
dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall’Autorità
Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.
7) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche
al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento.
Art. 68 – Determinazione del danno e operazioni peritali
Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del
danno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati uno
per parte con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del
luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parte
provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il
verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui
si è verificato il sinistro;
verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato
dall’assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al
momento del sinistro;
procedere alla stima del danno subito dall’assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e
sgombero.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in
doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di
cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra
le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo
il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia è valida
anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei
periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a
verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
L’assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie
indicate nel presente articolo può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 69 – Determinazione del valore delle cose assicurate e
del danno
Premesso che salvo il caso previsto dall’art. 1914 cod. civ., per
nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di
quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del
valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per
Art. 66 – Esagerazione dolosa del danno
ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:
Il contraente, o l’assicurato, che esagera o altera dolosamente gli Abitazione
elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del 1. Ai fini del presente articolo, il termine “Valore a Nuovo” indicherà
danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto
la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione dell’abitazione
alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all’art. 642
assicurata, escluso il valore dell'area, o, in caso di danni limitati
codice penale, potendo così perdere il diritto all’indennizzo.
ad alcune parti dell’abitazione ecc ecc stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
Art. 67 – Procedura per la valutazione del danno
Premesso che TUA si riserva di determinare l’efficacia della poliz- 2. In caso di sinistro, per la determinazione dell’ammontare
dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
za e l’operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviea) si determinerà il valore dell’abitazione, stimando il “Valore
ne che l’ammontare del danno viene determinato concordemente
a Nuovo” e sottraendo da esso un deprezzamento detertra le Parti.
minato in considerazione del grado di vetustà, dello stato
Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la deterdi conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione,
minazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In
della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza contal caso si seguirà la procedura indicata al successivo Art. 68.
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Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio de lle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041
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comitante (nel seguito, il “Deprezzamento”);
si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore
dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
c) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti
precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
3. Qualora la ricostruzione dell’abitazione e/o la riparazione o la
sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi
dalla liquidazione dell’indennizzo di cui al punto 2, TUA si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all’ammontare del “Deprezzamento”. Tale indennizzo
supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell’assicurato della documentazione comprovante l’avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di
12 mesi di cui sopra può essere prorogato in caso di comprovata forza maggiore per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere
indennizzato, un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la
modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati,
non potrà comportare aggravio per TUA.
Cose mobili
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove,
uguali o equivalenti al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle
cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle
cose danneggiate.
Tale detrazione per deprezzamento sarà applicata alle cose di pregio ed ai gioielli. Per i restanti beni compresi nelle cose mobili,
l’assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo,
senza considerare il deprezzamento, purché il rimpiazzo o la riparazione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data
dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, TUA limita l'indennizzo al valore al momento
del sinistro determinato come stabilito al primo e secondo comma.
Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, TUA corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del
bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.
Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
TUA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi
liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
l’Assicurato dovrà restituire a TUA l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento,
se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i
quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
b)
Per archivi, documenti, disegni e fotografie, l’ammontare del danno
è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico, scientifico o comunque commerciale.
Art. 70 – Limite di indennizzo
TUA è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti delle somme
assicurate pattuite tra le parti al momento della conclusione del
contratto ed indicate specificatamente in polizza, ovvero del “Valore a Nuovo” così come definito dall’Art. 69 relativamente
all’abitazione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ.
Art. 71 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono
essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare
al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni
così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari
dell’interesse assicurato.
Art. 72 – Modalità di pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità
dell’interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, TUA provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto
entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in
merito alla liquidazione dello stesso.
Art. 73 – Riduzione somme assicurate in caso di sinistro
In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di
polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in
corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza
corrispondere restituzione di premio.
Art. 74 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte,
l’assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà di TUA, se questa ha
indennizzato integralmente il danno, salvo che l’assicurato rimborsi a TUA l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le
cose medesime. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in
parte, l’assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose
recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da TUA per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si
procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato
l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento
dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di
avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Spazio lasciato intenzionalmente in bianco
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Contratto di Assicurazione Infortuni
Polizza Infortuni
Fascicolo Informativo
EDIZIONE: Maggio 2014
Versione: 01.02.2015
In vigore dal 02.02.2015
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a)
b)
la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa
FIPI24-0010514-20150201 pag. 1 di 13
Nobis Compagnia di Assicurazioni
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.1 di 2
FIPI24-0010514-20150201 pag. 2 di 12
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
(Art.185 Decreto legislativo 7 settembre 2005 N.209)
PREMESSA
Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti
i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel
presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.
dell’assicurazione e periodo di assicurazione.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora
IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima
della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica
che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del
contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto
Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli
obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui
l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
8 – Premi
Le modalità ed i mezzi di pagamento consentiti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
sono i seguenti:
- assegno diretto
- assegno bancario
- assegno circolare
- assegno postale
- bonifico diretto
- bonifico bancario
- contanti (banconote), nei limiti consentiti dalla normativa in vigore
- bancomat
- versamento su c/corrente postale
- pagamento R.I.D
La polizza ha durata annuale.
È ammesso il frazionamento semestrale del premio totale imponibile. In tal caso sono previsti
oneri accessori pari al 3% del premio totale imponibile.
1 – Informazioni generali
Sede Legale ed Operativa
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Telefono 011 4518708
Fax: 011 4518730
Sito Internet www.nobisassicurazioni.it
Email [email protected]
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle
Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società
soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale
di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere: Art. 13 – Somme
Assicurate.
C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere: Art. 19- Franchigia per il caso
di invalidità permanente (Assoluta).
AVVERTENZE:
•
Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede
di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto
di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione.
•
Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il
rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione
del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la
cessazione dell’assicurazione o la perdita parziale dell’indennizzo.
9 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici
soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e
non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini
dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all’Intermediario e/o
all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa
di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno
dalle singole scadenze.
3 – Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è
regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa
da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste
dall’Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto
è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.
Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.
10 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
4 – Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza.
AVVERTENZE:
5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente i seguenti
articoli: Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione, Art. 24 – Esclusioni, Art. 25 - Persone non
assicurabili – Cessazione delle garanzie, Art. 26 – Limiti d’età - Cessazione delle garanzie
11 – Regime fiscale
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:
•
del 2,50% per le garanzie Infortuni e Invalidità permanente
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 – Sinistri – liquidazione dell’indennizzo
•
Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere
attentamente la sezione Norme in caso di sinistro: Art. 27 - Obblighi, Art. 28 - Criteri di
indennizzabilità, Art. 30 - Pagamento dell’indennizzo
AVVERTENZE:
A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di
sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere
attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze
del rischio; Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 4 –
Aggravamento del rischio; Art. 6 – Recesso in caso di sinistro; Art. 7 – Proroga
13 – Reclami
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali
reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
FIPI24-0010514-20150201 pag. 3 di 12
Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518744
Fax: 011 4518730
E-mail: [email protected]
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti
ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito
del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà
rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela Utenti,
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Oppure Fax 06-42133426/06-42133353
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’ IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita
l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire
l’Autorità Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece
presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta sul suo sito Internet - www.Ivass.it - le
informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli
stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del
pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla
trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa,
intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del
contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza
dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
Presidente ed Amministratore Delegato
Salvatore Passaro
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GLOSSARIO pag.1 di 1
Glossario
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
“Assicurato”
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
“Assicurazione”
Il contratto di assicurazione
“Ivass (già Isvap)”
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
“Contraente”
Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.
“Compagnia”
L'Impresa assicuratrice Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Franchigia”
La percentuale o la somma prestabilita che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo
carico e per la quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.
“Indennizzo”
La somma dovuta dalla Compagnia
“Infortunio”
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili.
“Invalidità permanente”
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro
proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
“Premio”
La somma dovuta dal contraente alla Compagnia
“Rischio”
La probabilità che si verifichi il sinistro
“Rischio extra-professionale”
Infortuni subiti nello svolgimento di normali attività del tutto estranee per
circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o
mestiere a cui si dedichi abitualmente.
“Rischi Professionali”
Infortuni subiti nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza,
incluso il “rischio in itinere”.
“Sinistro”
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag.1 di 9
Condizioni di Assicurazione
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le
decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono
stampati con formato del carattere “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
Sommario
1)
2)
3)
5)
6)
7)
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Norme che regolano l’assicurazione infortuni
Oggetto della copertura
Delimitazioni
Norme in caso di sinistro
Condizioni speciali
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del
Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore
ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure la Compagnia.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del
Contraente ai sensi dell'art 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag.2 di 9
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al novantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia ha la facoltà
di recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni.
In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al
periodo di rischio non corso.
Art. 7- Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
L'assicurazione ha durata annuale, tranne il caso di polizza temporanea inferiore ad un anno, e non si rinnova tacitamente alla
scadenza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la
Direzione della Compagnia, o quello dell’Intermediario cui è assegnata la polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.
Art. 10 - Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge
La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge per l'assicurazione infortuni e malattia e rimarrà in
vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente.
Art. 11 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Se il contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Somme assicurate
Le somme assicurate sono quelle riportate sul Modulo di Polizza.
In nessun caso Nobis pagherà una somma superiore a quella indicata sul Modulo di Polizza.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag.3 di 9
Norme che regolano l’assicurazione infortuni
Art. 14 - Variazione del contraente
Se il Contraente è una persona Giuridica organizzata in forma di Società di persone, lo stesso Contraente stipula per sé e per i suoi
eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione il contratto
continua con l’erede o gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di
alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’onere del
pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto
per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto continua con la Società che rimane sussistente
o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua
con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società
Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Art. 15 – Comunicazioni alla Compagnia
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, mediante lettera raccomandata a/r, telegramma, fax o email.
Oggetto della copertura
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione
Le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la Morte o l'invalidità Permanente, subiti:
-
-
-
-
nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata; tuttavia, in caso di infortunio conseguente all’esercizio di altre
attività professionali, per le quali ricorrono i termini di cui all’art. 4 della Sezione 1) Norme che regolano l’assicurazione
in generale, la Compagnia riconosce il 70% delle prestazioni assicurative concordate, a condizione che l’Assicurato o i
beneficiari dimostrino che tali attività non erano svolte all’atto della stipulazione della polizza o dei suoi successivi
aggiornamenti;
nello svolgimento di normali attività del tutto estranee per circostanze di tempo, modo e luogo all’esercizio di qualsiasi
professione, arte o mestiere cui l’Assicurato si dedichi abitualmente;
alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
nell’uso come passeggero, esclusi i mezzi subacquei, di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto sia pubblico che
privato, compresi i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su
velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da
società di traffico regolare ed i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile nonché i voli di trasferimento su
velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le transvolate oceaniche;
in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al governo della casa, a lavori di ordinaria manutenzione ed a
hobbies, di giardinaggio e di orticoltura;
nell’esercizio di giochi ed attività sportive e relativi allenamenti a carattere ricreativo, che non comportino l’impiego di
veicoli o natanti a motore (salvo quanto previsto nella sezione “DELIMITAZIONI”) compresa però la partecipazione a
raduni automobilistici, raduni motociclistici e ciclo-turistici, regate veliche;
nell’esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico, ad eccezione del Paracadutismo
e di altri sport aerei in genere.
Art. 17 - Equiparazione ad infortunio
A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati come infortuni:
-
l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione e/o assorbimento e/o contatto involontario di
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-
-
sostanze in genere;
le morsicature, le punture esclusa la malaria e le malattie tropicali, le ustioni provocate da animali o da vegetali in
genere, nonché le infezioni (comprese quella tetanica) conseguenti ad infortuni garantiti a termini di polizza;
l’annegamento, l’embolia per pressione d’acqua;
le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini,)le conseguenze fisiche di
operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
le conseguenze di colpi di sole, di calore e di freddo, l’assideramento o altri effetti della temperatura, grandine, vento e le
folgorazioni;
quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano
movente politico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria,
le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione dì aggressioni e di atti
violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale, o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di
tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;
gli infortuni subiti in occasione di arenamento, affondamento, naufragio del mezzo di trasporto o di evento catastrofale,
anche nei casi in cui tali avvenimenti non siano la causa diretta dell’infortunio ma l’Assicurato si trovi, a causa del clima,
dell’ambiente o di altre condizioni concomitanti, in situazioni tali da subire la morte o lesioni personali.
Art. 18 - Caso Morte
La Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi (non oltre il quarto grado) dell’Assicurato, in parti
uguali la somma assicurata:
-
se entro due anni dall’infortunio, ed in conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore;
se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato scompare o non viene più ritrovato
ed a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione della domanda di Morte presunta a termini
degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’indennizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la
Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli
sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di polizza.
Art. 19 - Caso Invalidità Permanente
Se l’invalidità Permanente si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Compagnia:
-
determina il grado di Invalidità Permanente sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui allegato 1) del DPR.
30/06/1965 n.1124 (“Tabella INAIL”) come in vigore al 24 luglio 2000;
liquida un’indennità in percentuale sulla somma assicurata, previa applicazione della franchigia indicata sul Modulo di
Polizza.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello
stesso; se trattasi di minoranza, le percentuali di invalidità permanente vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali
corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati nella tabella di cui al precedente
punto, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli
arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
L’indennità per invalidità permanente parziale – fermi i criteri di franchigia operanti – verrà calcolata sulla somma assicurata per
invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.
Descrizione
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
Percentuale
des
sin
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- un arto superiore
- una mano o un avambraccio
- un pollice
- un indice
- un medio
- un anulare
- un mignolo
- una falange ungueale del pollice
- una falange di altro dito della mano
Amputazione di un arto inferiore:
- al disopra della metà della coscia
- al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio
- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba
Amputazione di un piede
Amputazione di ambedue i piedi
Amputazione di un alluce
Amputazione di un altro dito del piede
Amputazione della falange ungueale dell’alluce
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa di entrambi gli orecchi
Stenosi nasale assoluta monolaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12° dorsale
- una vertebra lombare
Esiti di frattura di un metamero sacrale
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
Perdita anatomica di un rene
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
70%
60%
60%
50%
18%
16%
14%
12%
8%
6%
8%
6%
12%
10%
9%
8%
1/3 del dito
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
25%
100%
10%
40%
4%
10%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
15%
8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il
lato sinistro e viceversa.
Franchigia
La Società non liquiderà alcun indennizzo per invalidità permanenti accertate in misura inferiore o pari al 60% (sessanta per
cento).
Se l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente.
Art. 20 – Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili
dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.
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Art. 21 – Validità territoriale
L’assicurazione vale per gli Infortuni avvenuti in ogni Paese del Mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di Invalidità
Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia ed in euro.
Art. 22 - Rischio guerra
La garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14
giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
Art. 23 - Calamità Naturali - Terremoto
L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoto ovunque nel Mondo.
Delimitazioni
Art. 24 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
-
alla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo
che si tratti di regolarità pura;
all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, parapendio e sport
aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri);
a stato di ubriachezza quando l’assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
a delitti dolosi o atti temerari dell’assicurato restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per
legittima difesa o per dovere di umana solidarietà
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
-
gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini; salvo che siano causate da un fattore esterno;
inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti;
trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).
Art. 25 - Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., infermità mentali, indipendentemente dalla
concreta valutazione dello stato di salute. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 26 - Limiti d’età — Cessazione delle garanzie
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di
contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
Norme in caso di sinistro
Art. 27 - Obblighi
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta
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per iscritto alla Sede della Compagnia o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dall’infortunio o
dal momento in cui il Contraente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o comunque non oltre un anno dalla data
di cessazione della polizza. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante
il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Compagnia. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto,
devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine
dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Devono altresì provvedere alla presentazione,
ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Art. 28 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una
persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile in quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche
preesistenti o sopravvenute.
Art. 29 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, o sul grado di invalidità permanente, o sul grado e durata
dell’inabilità temporanea, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con
scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per
Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove
deve riunirsi il Collegio dei Medici. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato, entro 30 giorni da
quello in cui è stata comunicata la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del medico
designato. Entro 30 giorni la Compagnia comunicherà all’Assicurato il nome del proprio medico designato. Il Collegio Medico
risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Sede della Compagnia stessa o presso la Sede dell’Agenzia alla quale è assegnata
la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle
spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico, ove ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento
definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono
prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di
firmare il relativo verbale.
Art. 30 - Pagamento dell’ indennizzo
La Compagnia si impegna:
-
a sottoporre a visita per la valutazione dei postumi l’infortunato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di
guarigione clinica risultante dal certificato del medico curante;
a proporre l’offerta di indennizzo o a contestare l’indennizzo stesso dalla visita dell’Assicurato presso il proprio fiduciario,
salvo che quest’ultimo non ritenga ancora consolidati i postumi permanenti;
ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di
pagamento in originale) espletate tutte le indagini richieste e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna
a provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente
sottoscritta dall’Assicurato.
Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia
determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo
alla decisione del suddetto Collegio Medico.
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Art. 31 - Franchigia per il caso di Invalidità Permanente (Assoluta)
In caso di Invalidità Permanente la Compagnia liquida un’indennità in percentuale sulla somma assicurata previa detrazione
delle franchigie indicate sul Modulo di Polizza.
Se l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente.
Art. 32 - Concentrazione
Di comune accordo fra le Parti si conviene che, indipendentemente dalle somme individualmente assicurate, nel caso di evento
nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà superare la somma
complessiva di € 3.000.000,00 restando inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte
in proporzione, fermo sempre l’esborso massimo suindicato.
- [email protected] - 
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