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Il Giudice ed i suoi ausiliari - Università degli Studi Guglielmo Marconi

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Il Giudice ed i suoi ausiliari - Università degli Studi Guglielmo Marconi
Il Giudice ed i suoi ausiliari
Prof. Carlo Ghia
I soggetti processuali
¾ Giudice ed ausiliari (cancelliere; ufficiale giudiziario;
custode e consulente tecnico);
¾ Pubblico Ministero;
¾ Parti del processo e difensori.
Il giudice
¾ Il Giudice è quel soggetto processuale chiamato, su
impulso di parte (artt.
(artt 99 e 100 c.p.c.),
c p c ) a decidere
sulle domande proposte;
¾ Fondamentali requisiti perchè il Giudice sia in grado di
decidere relativamente alle questioni poste sono:
A) Giurisdizione: potere di “ius dicere”, ossia il potere di
applicare il diritto alle fattispecie che gli si presenta;
B) Competenza: criterio per la distribuzione interna del
potere di decidere tra i diversi giudici dello stesso ordine.
Giurisdizione
¾ ordinaria: civile e penale;
¾ speciale: es. amministrativa, tributaria, militare (artt.
102-103 Cost.).
Competenza
Criteri di ripartizione della competenza:
a) Per materia (artt. 7 e 9 c.p.c. );
b) Per valore ( artt. 7 e 9, nonchè 10 e ss. c.p.c. );
c) Per territorio (artt. 18 e ss c.p.c.).
Il giudice (composizione)
Il giudice può essere:
a) Monocratico (costituito da una sola persona);
b) Collegiale (composto da una pluralità di persone).
Nelle cause civili, sono giudici monocratici:
- Il giudice di pace;
- Il tribunale in composizione monocratica, tranne nelle ipotesi
tassative previste dall’art. 50 bis.
Sono giudici
S
i di i collegiali:
ll i li
- Il Tribunale nei casi previsti dall’art. 50bis (tre giudici);
- La Corte d’Appello (tre giudici);
- La Corte di Cassazione (cinque giudici, quando pronuncia a
sezione semplice; sette giudici, quando pronuncia a sezioni
unite).
Caratteristiche del giudice:
indipendenza
a) Il giudice è libero da vincoli nei confronti di qualsiasi potere
ed è soggetto solo alla legge (art. 101, co. 2 Cost.);
b) La magistratura costituisce un organo autonomo ed
indipendente da ogni altro potere (art. 104, co. 1, Cost.);
c) La legge deve assicurare l’indipendenza dei giudici (artt.
104 e 108, co. 2, Cost.);
d) Tutti i poteri di autogoverno dei giudici sono riservati al
Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.);
e) I giudici sono inamovibili ( art.
art 107,
107 co.
co 1 Cost.
Cost );
f) La legge può limitare il diritto dei magistrati ad iscriversi ai
partiti politici (art. 98, co. 3, Cost.);
g) I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di
funzioni (art. 107 Cost.).
Caratteristiche del giudice:
terzietà ed imparzialità
Oltre ad assicurare al giudice l’autorità necessaria per l’esercizio
delle proprie mansioni, la legge fissa principi e norme
fondamentali volti a garantire una posizione di assoluta
estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in
causa, rimuovendo qualsiasi possibile ragione di sospetto.
Il
codice di procedura civile prevede due
fondamentali per garantire questi due elementi:
a) l’astensione;
b) la ricusazione.
istituti
L’astensione del giudice
L’astensione è un procedimento interno, di carattere prettamente
amministrativo che riguarda il solo organo giudicante e non le parti
in causa.
Art. 51 c.p.c.: fissa i casi in cui il giudice ha il dovere specifico, o
meglio, l’obbligo di astenersi:
1. Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione
di diritto;
2. Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato
da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di
una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori (Cass. SS. UU. 12345/2001; Cass, n. 7683/05);
L’astensione del giudice
4. Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto
in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato
in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato
assistenza come consulente tecnico (Cass. 9905/2003; Cass.
11070/2001 ;
5. Se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore,
agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non
riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha
i t
interesse
nella
ll causa;
6. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
La ricusazione
Posto che l’astensione costituisce un obbligo per il giudice che si
ritrovi in una delle circostanze previste dall
dall’art.
art. 51 c.p.c., il
legislatore ha introdotto anche l’istituto della ricusazione del
giudice o di uno dei componenti del collegio al fine di garantire
il diritto delle parti ad un equo processo, nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dall’art. 111 Cost.
Art 52,
52 primo co.,
co c.p.c.:
c p c : “Nei
Nei casi in cui è fatto obbligo al
giudice di astenersi [51, 815], ciascuna delle parti può proporne
la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i
mezzi di prova” .
La ricusazione
Come si propone la ricusazione?
Art. 52, secondo co., c.p.c.: “Il ricorso, sottoscritto dalla parte
o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni
prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che
sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio
della trattazione o discussione di questa nel caso contrario”.
Che cosa succede nel momento in cui viene depositato il ricorso?
Art 52, terzo co., c.p.c.: “La ricusazione sospende il
processo”.
La ricusazione
Chi è il giudice competente?
Art. 53 c.p.c.
Se è ricusato un giudice di pace:
Se è ricusato uno dei componenti
del tribunale o della corte:
Presidente
del
Tribunale
Collegio
La ricusazione
l’ordinanza di inammissibilità alla luce della
riforma del processo del 2009 (l. 69/2009)
Ante riforma
Art. 54, c.p.c. Ordinanza sulla
ricusazione
L’ordinanza che accoglie il ricorso
designa il giudice che deve sostituire
quello ricusato. La ricusazione è
dichiarata inammissibile, se non è stata
proposta nelle forme e nei termini fissati
nell’articolo 52.
L’ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione, provvede sulle
spese e condanna la parte o il difensore
che l’ha proposta a una pena pecuniaria
non superiore a euro 5.
Dell’ordinanza è data notizia dalla
cancelleria al giudice e alle parti, le quali
debbono provvedere alla riassunzione
della causa nel termine perentorio di sei
mesi.
Post riforma
Art. 54,
c.p.c. Ordinanza
ricusazione
ricusazione.
sulla
L’ordinanza che accoglie il ricorso designa
il giudice che deve sostituire quello
ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile,
se non è stata proposta nelle forme e nei
termini fissati nell’articolo 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione,
provvede sulle spese
p
p
ep
può condannare la
parte che l’ha proposta ad una pena
pecuniaria non superiore a euro 250.
Dell’ordinanza è data notizia dalla
cancelleria al giudice e alle parti, le quali
debbono provvedere alla riassunzione
della causa nel termine perentorio di SEI
MESI.
Poteri del giudice
A) Potere di direzione e governo del processo;
B) Potere conciliativo (facoltativo ai sensi dell’art. 185 c.p.c.
post riforma L. 80/2005 );
C) Poteri ordinatori ed istruttori: volti a raccogliere elementi di
fatto per la decisione e a dirigere lo svolgimento del
processo (es. interrogatorio libero delle parti);
D) Potere
P t
d i i potere
decisorio:
t
di decidere
d id
l causa (Artt.
la
(A tt 115 e 116
c.p.c.).
Gli ausiliari del giudice:
il cancelliere
Il cancelliere è colui che documenta a tutti gli effetti, nei
casi e nei modi stabiliti dalla legge, le attività proprie e
quelle degli organi giudiziari e delle parti.
parti
Assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato
processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge
disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi
appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (art.
57 c.p.c.).
Altre attività del cancelliere:
- rilascio copie
p ed estratti autentici dei documenti p
prodotti;;
- iscrizione della causa a ruolo;
- formazione del fascicolo d’ufficio;
- conservazione dei fascicoli di parte;
- comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge (Cass.
Civ. n. 5758/09);
- altre incombenze che la legge gli attibuisce.
Gli ausiliari del giudice:
l’ufficiale giudiziario
Mansioni dell’ufficiale giudiziario:
a) Notificazione atti;
b) Intimazione ai testimoni;
c) Pignoramenti mobiliari;
d) Pignoramenti presso terzi;
e) Pignoramenti immobiliari.
Gli ausiliari del giudice:
responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario
L’art. 60 c.p.c. prevede due casi particolari di responsabilità
civile del cancelliere e dell
dell’ufficiale
ufficiale giudiziario:
a) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere atti
che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di
compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato
dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati
delegati;
b) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa
grave.
Cass. Civ. 7674/2008
Gli ausiliari del giudice:
il consulente tecnico (artt. 61-64 c.p.c.)
È un ausiliario occasionale chiamato dal giudice a dare una
valutazione puramente tecnica dei fatti della causa.
causa
Viene scelto tra gli iscritti in appositi albi ed è investito di
una pubblica funzione.
Requisiti sostanziali:
- Perizia tecnica;
- Imparzialità;
- Estraneità alla vicenda.
Per questo motivo, si applicano anche al consulente tecnico
gli istituti della ricusazione e della astensione.
Gli ausiliari del giudice:
il consulente tecnico (artt. 61-64 c.p.c.)
Art. 64 c.p.c.: Responsabilità del Consulente Tecnico.
“Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti ( art. 314 e ss, 366 e 373
c.p.c.);
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave
nell’esecuzione
nell
esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito
con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a €
10.329. Si applica l’ art. 35 c.p.. In ogni caso è dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti”.
Gli ausiliari del giudice:
il custode (art. 65-67c.p.c.)
E’ un soggetto nominato dal giudice per conservare ed
amministrare i beni sequestrati o pignorati.
Ha dovere di custodire le cose oggetto di custodia secondo
la diligenza del buon padre di famiglia, altrimenti è tenuto
al risarcimento dei danni.
Nell caso in
N
i cuii il custode
d non esegua l’incarico
l’i
i assunto, il
giudice può comminare una pena pecuniaria non
superiore da € 250 ad € 500 (sanzioni aumentate a
seguito della riforma del processo anno 2009).
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