Il Giudice ed i suoi ausiliari - Università degli Studi Guglielmo Marconi
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Il Giudice ed i suoi ausiliari - Università degli Studi Guglielmo Marconi
Il Giudice ed i suoi ausiliari Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali ¾ Giudice ed ausiliari (cancelliere; ufficiale giudiziario; custode e consulente tecnico); ¾ Pubblico Ministero; ¾ Parti del processo e difensori. Il giudice ¾ Il Giudice è quel soggetto processuale chiamato, su impulso di parte (artt. (artt 99 e 100 c.p.c.), c p c ) a decidere sulle domande proposte; ¾ Fondamentali requisiti perchè il Giudice sia in grado di decidere relativamente alle questioni poste sono: A) Giurisdizione: potere di “ius dicere”, ossia il potere di applicare il diritto alle fattispecie che gli si presenta; B) Competenza: criterio per la distribuzione interna del potere di decidere tra i diversi giudici dello stesso ordine. Giurisdizione ¾ ordinaria: civile e penale; ¾ speciale: es. amministrativa, tributaria, militare (artt. 102-103 Cost.). Competenza Criteri di ripartizione della competenza: a) Per materia (artt. 7 e 9 c.p.c. ); b) Per valore ( artt. 7 e 9, nonchè 10 e ss. c.p.c. ); c) Per territorio (artt. 18 e ss c.p.c.). Il giudice (composizione) Il giudice può essere: a) Monocratico (costituito da una sola persona); b) Collegiale (composto da una pluralità di persone). Nelle cause civili, sono giudici monocratici: - Il giudice di pace; - Il tribunale in composizione monocratica, tranne nelle ipotesi tassative previste dall’art. 50 bis. Sono giudici S i di i collegiali: ll i li - Il Tribunale nei casi previsti dall’art. 50bis (tre giudici); - La Corte d’Appello (tre giudici); - La Corte di Cassazione (cinque giudici, quando pronuncia a sezione semplice; sette giudici, quando pronuncia a sezioni unite). Caratteristiche del giudice: indipendenza a) Il giudice è libero da vincoli nei confronti di qualsiasi potere ed è soggetto solo alla legge (art. 101, co. 2 Cost.); b) La magistratura costituisce un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere (art. 104, co. 1, Cost.); c) La legge deve assicurare l’indipendenza dei giudici (artt. 104 e 108, co. 2, Cost.); d) Tutti i poteri di autogoverno dei giudici sono riservati al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.); e) I giudici sono inamovibili ( art. art 107, 107 co. co 1 Cost. Cost ); f) La legge può limitare il diritto dei magistrati ad iscriversi ai partiti politici (art. 98, co. 3, Cost.); g) I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni (art. 107 Cost.). Caratteristiche del giudice: terzietà ed imparzialità Oltre ad assicurare al giudice l’autorità necessaria per l’esercizio delle proprie mansioni, la legge fissa principi e norme fondamentali volti a garantire una posizione di assoluta estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa, rimuovendo qualsiasi possibile ragione di sospetto. Il codice di procedura civile prevede due fondamentali per garantire questi due elementi: a) l’astensione; b) la ricusazione. istituti L’astensione del giudice L’astensione è un procedimento interno, di carattere prettamente amministrativo che riguarda il solo organo giudicante e non le parti in causa. Art. 51 c.p.c.: fissa i casi in cui il giudice ha il dovere specifico, o meglio, l’obbligo di astenersi: 1. Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2. Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3. Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori (Cass. SS. UU. 12345/2001; Cass, n. 7683/05); L’astensione del giudice 4. Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (Cass. 9905/2003; Cass. 11070/2001 ; 5. Se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha i t interesse nella ll causa; 6. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. La ricusazione Posto che l’astensione costituisce un obbligo per il giudice che si ritrovi in una delle circostanze previste dall dall’art. art. 51 c.p.c., il legislatore ha introdotto anche l’istituto della ricusazione del giudice o di uno dei componenti del collegio al fine di garantire il diritto delle parti ad un equo processo, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dall’art. 111 Cost. Art 52, 52 primo co., co c.p.c.: c p c : “Nei Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51, 815], ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova” . La ricusazione Come si propone la ricusazione? Art. 52, secondo co., c.p.c.: “Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario”. Che cosa succede nel momento in cui viene depositato il ricorso? Art 52, terzo co., c.p.c.: “La ricusazione sospende il processo”. La ricusazione Chi è il giudice competente? Art. 53 c.p.c. Se è ricusato un giudice di pace: Se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte: Presidente del Tribunale Collegio La ricusazione l’ordinanza di inammissibilità alla luce della riforma del processo del 2009 (l. 69/2009) Ante riforma Art. 54, c.p.c. Ordinanza sulla ricusazione L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52. L’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 5. Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. Post riforma Art. 54, c.p.c. Ordinanza ricusazione ricusazione. sulla L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese p p ep può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di SEI MESI. Poteri del giudice A) Potere di direzione e governo del processo; B) Potere conciliativo (facoltativo ai sensi dell’art. 185 c.p.c. post riforma L. 80/2005 ); C) Poteri ordinatori ed istruttori: volti a raccogliere elementi di fatto per la decisione e a dirigere lo svolgimento del processo (es. interrogatorio libero delle parti); D) Potere P t d i i potere decisorio: t di decidere d id l causa (Artt. la (A tt 115 e 116 c.p.c.). Gli ausiliari del giudice: il cancelliere Il cancelliere è colui che documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. parti Assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (art. 57 c.p.c.). Altre attività del cancelliere: - rilascio copie p ed estratti autentici dei documenti p prodotti;; - iscrizione della causa a ruolo; - formazione del fascicolo d’ufficio; - conservazione dei fascicoli di parte; - comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge (Cass. Civ. n. 5758/09); - altre incombenze che la legge gli attibuisce. Gli ausiliari del giudice: l’ufficiale giudiziario Mansioni dell’ufficiale giudiziario: a) Notificazione atti; b) Intimazione ai testimoni; c) Pignoramenti mobiliari; d) Pignoramenti presso terzi; e) Pignoramenti immobiliari. Gli ausiliari del giudice: responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario L’art. 60 c.p.c. prevede due casi particolari di responsabilità civile del cancelliere e dell dell’ufficiale ufficiale giudiziario: a) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; b) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave. Cass. Civ. 7674/2008 Gli ausiliari del giudice: il consulente tecnico (artt. 61-64 c.p.c.) È un ausiliario occasionale chiamato dal giudice a dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa. causa Viene scelto tra gli iscritti in appositi albi ed è investito di una pubblica funzione. Requisiti sostanziali: - Perizia tecnica; - Imparzialità; - Estraneità alla vicenda. Per questo motivo, si applicano anche al consulente tecnico gli istituti della ricusazione e della astensione. Gli ausiliari del giudice: il consulente tecnico (artt. 61-64 c.p.c.) Art. 64 c.p.c.: Responsabilità del Consulente Tecnico. “Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti ( art. 314 e ss, 366 e 373 c.p.c.); In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’ art. 35 c.p.. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Gli ausiliari del giudice: il custode (art. 65-67c.p.c.) E’ un soggetto nominato dal giudice per conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati. Ha dovere di custodire le cose oggetto di custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia, altrimenti è tenuto al risarcimento dei danni. Nell caso in N i cuii il custode d non esegua l’incarico l’i i assunto, il giudice può comminare una pena pecuniaria non superiore da € 250 ad € 500 (sanzioni aumentate a seguito della riforma del processo anno 2009). Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright©UNIMARCONI