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retribuzione media globale giornaliera

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retribuzione media globale giornaliera
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
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Ordine dei Consulenti del Lavoro
Messina 13 ottobre 2009
Relatore: CdL Dott.ssa Mariella Bongiorno
[email protected]
Cause ed effetti della sospensione
L’esecuzione del contratto di lavoro può essere sospesa a causa di fatti
relativi al lavoratore oppure al datore di lavoro.
Gli effetti principali della sospensione del contratto si determinano nei
confronti del pagamento della retribuzione.
Altri elementi che possono essere influenzati sono:
- le obbligazioni accessorie, quale, ad esempio, l’obbligo di fedeltà;
- l’anzianità di servizio;
- la maturazione delle ferie;
- il T.F.R.;
- L’ANF.
Elenco delle Tipologie di sospensione
ASPETTATIVE E CONGEDI
•
Aspettativa sindacale;
•
Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
•
Permesso cumulato;
•
Congedo Matrimoniale;
•
Congedo per eventi e cause particolari;
•
Congedo per familiari portatori di handicap;
•
Congedo per formazione;
•
Servizio militare;
•
Richiamo alle armi.
FERIE
FESTIVITA’
INFORTUNIO
PERMESSI
MALATTIA
MATERNITA’ E PATERNITA’
MALATTIA PROFESSIONALE
LA MALATTIA definizione
•
•
•
Può essere considerata l’ipotesi più tradizionale di sospensione del
rapporto di lavoro, che scaturisce direttamente dalla tutela della salute
della persona (Art. 32 Costituzione);
La sua definizione, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, è un concetto più ristretto rispetto a quello medico,
laddove l’evento tutelato non comprende qualsiasi alterazione dello stato
psicofisico del lavoratore, ma solo le ipotesi in cui l’infermità determini
una concreta incapacità da parte del lavoratore a svolgere le mansioni
affidategli (Cassazione 18/08/86 n.4957).
L’incombenza della malattia può costituire un impedimento all’effettivo
svolgimento della prestazione anche al di là della sua fase attiva, ad
esempio il caso di ricovero per ricerche ed analisi.
Art. 2110 Codice Civile
La legge prevede che durante lo stato di malattia:



Il lavoratore ha diritto alla retribuzione o ad un’indennità nella misura e
per una durata stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo la cui
durata è stabilita dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
Il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio.
COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE
Sono due momenti logicamente e cronologicamente separati, disciplinati dalla
contrattazione collettiva.
LA COMUNICAZIONE … conoscenza della malattia
Il lavoratore ha l’obbligo di giustificare lo stato di malattia attraverso la
tempestiva presentazione di una comunicazione dell’evento, la quale servirà
a giustificare l’assenza dal lavoro;
LA CERTIFICAZIONE … prova della malattia
Il certificato medico dimostrerà l’esistenza della causa giustificativa e deve
essere rilasciato dal medico curante * .
* (fiduciario, scelto dal lavoratore, specialista, medico di accettazione
ospedaliera, medico universitario o libero professionista)
La documentazione medica consiste in due moduli:
•
Il certificato di diagnosi: contenente anche l’indicazione della causa della
malattia che dovrà essere trasmesso all’INPS *, per il diritto all’indennità
economica previdenziale.
*(A far data dal 1° giugno 2005 il medico è tenuto a trasmette telematicamente all’INPS il certificato di
diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia).
•
Il certificato attestante la prognosi: quindi data iniziale e finale che dovrà
essere consegnato al datore di lavoro;
L’onere dell’invio della certificazione all’INPS esiste anche con riferimento alle
malattie di durata inferiore a quattro giorni ( per le quali non è dovuto come è
noto il trattamento previdenziale) per i riflessi in caso di successive ricadute.
•
•
•
•
IL LAVORATORE DEVE:
entro 48 ore dal rilascio del certificato redatto in due copie: inviare la
prima copia alla propria sede dell’Inps (quella di residenza abituale);
in caso di impossibilità, l’inoltro è ammesso per fax o preavviso
telefonico;
consegnare o trasmettere,a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al D.L., la seconda copia (attestazione).
In caso di ritardo …
Se il ritardo riguarda la certificazione da inoltrare all’INPS,esso
comporterà la perdita dell’indennità economica di malattia, per i giorni di
ritardo in senso stretto (cioè il periodo compreso tra la scadenza del
termine previsto dei due giorni e la data di inizio del certificato);
Il ritardo sarà giustificato solo in presenza di seri ed apprezzabili motivi il
cui onere della prova spetta al lavoratore.
Se il ritardo riguarda la certificazione da inviare al D.L. (oltre i termini
stabiliti dal CCNL), tali giorni saranno considerati assenze ingiustificate;
APPRENDISTI
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007, ha esteso anche
agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia.
Ai lavoratori assunti con Contratto di Apprendistato *, spetta, pertanto,
l’indennità giornaliera ed il riconoscimento della contribuzione figurativa
secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati, anche
se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs
n.276/2003.
* tutti i soggetti operanti in qualsiasi settore di attività.
L’INDENNITA’ DI MALATTIA
•
•
•
•
•
E’ un’indennità sostitutiva della retribuzione, a carico dell’istituto, che è
pagata ai lavoratori a partire dal 4° giorno ( i primi 3 giorni sono a carico
del D.L. e prendono il nome di CARENZA);
Spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario;
I destinatari sono:
la quasi totalità degli operai del settore privato e gli impiegati del settore
Terziario e Servizi (ex commercio);
I disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra
indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di
60 giorni prima dell’inizio della malattia;
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all’indennità
di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Può essere disposta direttamente da parte dell’INPS o su richiesta del D.L.;
IL Datore di Lavoro:
•
Può disporre di visite di controllo esclusivamente servendosi di strutture
pubbliche, sono vietati gli accertamenti diretti;
•
il controllo domiciliare sarà effettuato entro il medesimo giorno della
richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità;
Il lavoratore ammalato:
•
deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai
medici dell’INPS, nelle seguenti fasce orarie:
Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche ed i giorni festivi
Assenza al controllo
Motivi che giustificano l’assenza al controllo:
•
•
Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici
che non possono essere effettuati in orari diversi;
Situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per
evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio;
partecipazioni ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri, gravi infortuni,
convocazione da parte delle autorità pubbliche.
L’assenza non giustificata dalla sede INPS comporta la sospensione
dell’indennità generalmente dall’inizio della malattia,
salvo i periodi di ricovero o quelli già controllati
L’IMPORTO
•
•
•
•
•
L’indennità è pari, per la maggior parte delle categorie:
al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni
di malattia (4°-20°);
al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta (21°-180°);
Per i periodi di ricovero ospedaliero, l’indennità è ridotta ai 2/5, qualora
l’interessato non abbia familiari a carico.
È pagata
Dal D.L. in genere, il quale anticipa l’importo in busta paga e procede
quindi al relativo conguaglio con i contributi mensili dovuti all’INPS su
Mod. DM/10;
Direttamente dall’INPS
- ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di
integrazione salariale) per i quali l’indennità è ridotta;
- agli operai agricoli;
- ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori
stagionali.
La malattia nel CCNL Commercio e terziario
Indennità di malattia
Primi
3
giorni
dal 4° al
20°
giorno
dal 21° al
180°
giorno
INPS
Non interviene.
Retribuisce il 50% della
Retribuzione Media Giornaliera
per tutti i gg dal lun alla dom
(escluse solo le festività
cadenti di dom).
Retribuisce il 66,66% della
Retribuzione Media Giornaliera
per tutti i gg dal lun alla dom
(escluse solo le festività
cadenti di dom).
Dator
e di
lavoro
Retribuisce le giornate come se
il lavoratore avesse lavorato.
Retribuisce i giorni
dal lun al sab.
Integra la quota dell’INPS al
raggiungimento del 75% della
normale retribuzione.
Retribuisce i gg dal lun al sab.
Integra la quota dell’INPS al
raggiungimento del 100% della
normale retribuzione.
Retribuisce i gg dal lun al sab.
La malattia nel CCNL Commercio e terziario
Esempio calcolo ind.
malattia
Primi
3
giorni
dal 4° al
20°
giorno
dal 21° al
24°
giorno
INPS
Non interviene.
Retribuisce il 50% della
Retribuzione Media Giornaliera
per 17 giorni.
Retribuisce il 66,66% della
Retribuzione Media Giornaliera
per 3 giorni.
Dator
e di
lavoro
Retribuisce le 3 giornate
calcolando 1/26 degli elementi
fissi di febbraio per 3 giorni.
Integra la quota dell’INPS al
raggiungimento del 75% della
normale retribuzione per 14
giorni. Calcola il 75% di 1/26
elementi fissi per 14.
Integra la quota dell’INPS al
raggiungimento del 100% della
normale retribuzione per 3
giorni. Calcola 1/26 elementi
fissi per 3.
La malattia nel CCNL Commercio e terziario
Il calcolo
della
R.M.G.
La
retribuzione
lorda è
quella del
mese di
gennaio
2009.
Il rateo mensile (riferito a 2 mensilità
supplementari) si ottiene dividendo per 12 gli
elementi fissi del mese di febbraio e moltiplicando
questo importo per 2 (13.a e 14.a).
La malattia nel CCNL Commercio e terziario
Così appare in busta paga il calcolo. Vengono
retribuiti al dipendente 20 giorni di malattia (3 di
carenza, 14 dal 4° al 21° e 3 dal 21° al 24°) e 6 di
retribuzione ordinaria.
Al lavoratore viene retribuita separatamente la
quota INPS (non imponibile contr.) e la quota di
integrazione azienda (imp. contributi).
PERDITA DELL’INDENNITA’
•
•
•
Mancanza di idonea certificazione;
Ritardo ingiustificato nell’invio del certificato (già visto);
Assenza ingiustificata alle visite di controllo disposte dall’INPS o dall’ASL;
in tal caso è prevista:
- La perdita totale dell’indennità per un massimo di 10 giorni.
- La riduzione dell’indennità è del 50% per il restante periodo di malattia,
in caso di seconda assenza non giustificata .
IL RICORSO
L’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale
dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica il rifiuto.
POLUNGAMENTO DELLA MALATTIA …
ADEMPIMENTI DEL PRESTATORE DI LAVORO:
Richiesta al medico curante della certificazione attestante la prosecuzione
dello stato di malattia, entro il primo giorno successivo alla scadenza
della prognosi precedente;
•
Se il certificato è redatto e trasmesso antecedentemente alla scadenza
della prima prognosi, i giorni di quella successiva andranno computati a
partire dalla data del rilascio della certificazione;
•
Se il certificato è inoltrato in ritardo, i giorni non sono indennizzabili
(escludendo i due giorni a disposizione).
… E RICADUTA
Se la ricaduta nella stessa malattia o in altra che sia scaturita dalla
precedente, avviene entro 30 giorni dalla data di cessazione del primo
evento morboso è considerata a tutti gli effetti continuazione di
quest’ultimo (circolare INPS 28/01/1981 n.134368), laddove sarà
considerata valida attestazione il certificato medico.
•
La corresponsione dell’indennità avverrà fin dal primo giorno della nuova
malattia senza escludere i tre giorni di carenza, ma nel caso in cui il
precedente stato morboso sia durato meno di tre giorni e quindi la
carenza non sia stata attribuita per intero, la decorrenza dell’indennità
andrà stabilita dopo avere escluso i giorni di carenza rimasti inapplicati.
Ad esempio: una malattia con durata pari a due giorni, la cui ricaduta sia avvenuta nell’arco di 30
giorni comporterà un solo giorno di carenza.
•
•
I giorni della nuova malattia vengono sommati a quelli della precedente ai
fini del raggiungimento del 20esimo giorno, a decorrere dal quale la
misura dell’indennità è elevata dal 50% al 66,66% della retribuzione.
La retribuzione da prendere come base di calcolo per l’indennità
giornaliera è pari a quella utilizzata come base per il calcolo dell’indennità
corrisposta per la precedente malattia.
In caso di: guarigione anticipata sarà necessaria una certificazione
comprovante la riacquistata capacità lavorativa prima della scadenza della
prognosi.
PERIODO DI COMPORTO
Il lavoratore durante la malattia ha diritto alla conservazione del posto
(art.2110 c.c.)
la durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva ed in mancanza dagli usi.
La legge dispone che il periodo di comporto abbia una durata pari a tre
mesi qualora l’anzianità di servizio non superi i dieci anni e sei mesi se essa
viene superata, ma generalmente sono previste condizioni di miglior favore
dai CCNL.
SOLO AL TERMINE DI TALE PERIODO IL DATORE DI LAVORO AVRA’ LA
FACOLTA’ DI LICENZIARE IL LAVORATORE (motivo: superamento p.d.c.),
attraverso un atto di recesso che deve essere tempestivo.
Tale atto sarà comunque illegittimo se la malattia sia stata causata in tutto
o in parte dalla nocività delle mansioni svolte o dell’ambiente di lavoro, La
prova spetta comunque al lavoratore (Cassazione 10/04/96 n.3351).
CASI PARTICOLARI
MALATTIA SORTA DURANTE LE FERIE:
•
Sospende il decorso ma il principio non è assoluto.
La sospensione delle ferie deve essere valutata in relazione a quello che
viene definito “ danno biologico”. Di conseguenza:
l’interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia
sopravvenuta pregiudica il recupero delle energie psicofisiche che è il
principale scopo delle ferie.
Spetta al D.L. provare, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia è
di fatto compatibile con le finalità delle ferie;
MALATTIA SORTA DURANTE IL PREAVVISO:
O prima del suo inizio, ma successivamente alla notifica del licenziamento,
determina effetti sospensivi sulla decorrenza del preavviso stesso.
La notifica potrà avvenire anche durante l’assenza, ma i termini decorreranno
dalla fine dell’evento ed il recesso sarà rinviato alla scadenza del preavviso.
Lo stesso dicasi nell’ipotesi di preavviso per dimissioni del lavoratore.
SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA’
Qualora durante la sua assenza il lavoratore venga sorpreso a svolgere attività
lavorativa presso terzi, il recesso del D.L. è giustificato (per violazione da
parte del prestatore dei generali doveri di correttezza e buona fede e degli
obblighi di diligenza e fedeltà),
La cassazione afferma comunque che tale divieto non è assoluto, purché non
pregiudichi o ritardi la guarigione ed il rientro in sevizio.
Grava sul lavoratore l’onere di provare la compatibilità dell’attività svolta con
la malattia che impedisce la prestazione lavorativa sospesa e l’idoneità della
stessa a non pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative,
(Cassazione 13/04/99 n.3647).
L’INFORTUNI0 SUL LAVORO
E LA MALATTIA PROFESSIONALE
sono eventi coperti dall’assicurazione INAIL
D.P.R. 30/06/65 N.1124
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
ART. 2 – Definizione di Infortunio Professionale
E’ quello avvenuto per causa violenta, in occasione di una
prestazione lavorativa, da cui sia derivata la morte, l’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, o l’inabilità
temporanea assoluta, che necessita l’astensione dal lavoro per
più di 3 giorni.
I tre presupposti essenziali
1.
2.
3.
L’avvenimento dovuto ad una causa violenta;
L’esplicazione di tale causa in occasione di prestazione lavorativa;
La determinazione dell’inabilità temporanea o permanente del
lavoratore.
CAUSA VIOLENTA *:
“La causa è violenta, qualora sia ravvisabile l’esteriorità e la rapidità del suo
manifestarsi attraverso un agente che dall’esterno verso l’interno dell’organismo
del lavoratore, provochi alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa, anche
nel caso in cui consista in uno sforzo fisico”. (Cassazione 27/05/94 n.5198)
* tale elemento viene utilizzato per contraddistinguere l’infortunio dalla malattia professionale.
Le ipotesi di causa violenta possono essere classificate in riferimento alla loro
origine, pertanto avremo:
l’energia meccanica;
Lo sforzo muscolare;
L’energia elettrica ed elettromagnetica;
L’energia atomica e nucleare;
L’energia termica;
Le sostanze tossiche;
I germi patogeni;
Cause di natura psichica (spaventi o forti emozioni).
SONO ESCLUSE:
- la lombalgia: che abbia colpito il prestatore mentre era atto a raccogliere da
terra un arnese;
- Le gravose e disagevoli condizioni in cui viene svolta l’attività lavorativa.
LA MALATTIA PROFESSIONALE
… E’ una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori,
materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa
(c.d. rischio lavorativo).Essa comporta un’incapacità al lavoro o la morte
del lavoratore.
•
•
-
La tutela assicurativa prevede un sistema misto che distingue tra:
Malattie tabellate: tassativamente elencate in una lista;
Malattie non tabellate: non espressamente elencate ma di precisa origine
professionale.
Al fine del riconoscimento di queste ultime è necessario produrre idonea
documentazione comprovante:
l’esposizione al rischio con riferimento alle mansioni svolte;
L’esistenza della malattia, attestata da certificazione sanitaria;
La presunta origine professionale, attestata nel primo certificato medico.
Il prestatore è tenuto a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni
DENUNCIA ALL’INAIL
il D.L. deve:



Prestare i primi soccorsi;
Accompagnare il lavoratore al più vicino ambulatorio;
Annotare sul registro infortuni, tutti gli infortuni. (compresi gli eventi fino a tre
giorni e tutte le relative ricadute, anche nel caso in cui l’assenza dal lavoro sia anche di un
solo giorno, escluso quello dell’evento).
Inoltrare la denuncia di Infortunio entro 2 giorni, corredata da certificato
medico, nel caso in cui la diagnosi preveda un’assenza superiore a tre
giorni:
•
alla Pubblica Sicurezza del comune dove è accaduto l’infortunio;
•
Alla sede circoscrizionale INAIL nella quale si svolgono i lavori;
Qualora l’infortunio sia mortale la denuncia dovrà essere presentata entro 24
ore per via telegrafica o tramite fax.
Il lavoratore deve:

Dare immediata comunicazione al D.L.: l’omissione potrebbe comportare il
ritardato invio della denuncia e quindi la mancata corresponsione

PRESTAZIONI ECONOMICHE A CARICO INAIL
L’Istituto assicura ai lavoratori infortunati o colpiti da malattia professionale le
seguenti prestazioni:
ECONOMICHE
•
Un’indennità giornaliera per inabilità temporanea;
•
Una rendita in caso di inabilità permanente;
•
Un assegno per l’assistenza personale continuativa;
•
Una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte;
SANITARIE
•
cure mediche e chirurgiche ed accertamenti clinici;
•
fornitura di apparecchi di protesi.
L’indennizzo sarà ammesso qualora il sinistro comporti:

INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA;

INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA;

INABILITA’ PERMANENTE PARZIALE.
INDENNITA’ GIORNALIERA
(per inabilità temporanea assoluta)
Il D.L. è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato:
•
•
•
•
L’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale;
Il 60% della retribuzione media giornaliera, per i tre giorni successivi
(periodo di carenza);
Eventuale integrazione dal 4° giorno, se prevista dal CCNL;
Il 100% della retribuzione media giornaliera per ogni festività
nazionale o infrasettimanale ricadente nel periodo di assenza,
laddove se la festività coincide con il periodo di carenza il
trattamento è interamente a carico del D.L., mentre se ricade nel
periodo indennizzato dall’INAIL , sarà a carico del D.L. per la
differenza (40% per i primi 90 gg e 25% per il periodo successivo).
L’integrazione a carico dell’INAIL (art. 68 DPR 1124/1965):
•
Dal 4° al 90° giorno anche non continuativi: 60% della retribuzione
media giornaliera;
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
E’ quella risultante dalla denuncia di infortunio, le cui modalità di calcolo per
la sua determinazione, sono le seguenti:
Retribuzione media oraria: ottenuta rapportando il totale, percepito nei
15 giorni precedenti l’infortunio, al numero delle ore retribuite, tale
guadagno medio orario,moltiplicato per la durata oraria normale
settimanale e diviso per sei, dà la retribuzione media giornaliera ordinaria;
Retribuzione media giornaliera: ottenuta moltiplicando quella oraria per
l’ammontare delle ore di lavoro settimanali e dividendo il prodotto per 6
giornate;
Retribuzione fissa corrisposta mensilmente: la media giornaliera in tal
caso si ottiene dividendo l’importo globale mensile per 25 (300 giornate
lavorative annue rapportate a 12 mesi = 25).
Il risultato sarà quindi incrementato degli eventuali altri compensi per:
ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, riposi
compensativi nonché la quota giornaliera di lavoro straordinario.
PAGAMENTO DELL’INDENNITA’
“Avviene posticipatamente, entro un periodo che dovrà superare i 7 giorni e
sarà corrisposto per tutto il periodo in cui dura l’inabilità, comprendendo
anche le giornate festive “(art. 68 DPR 1124/1965);
------------------“Esso potrà essere anticipato dal D.L., che non potrà rifiutarne la
corresponsione qualora sia l’INAIL a richiederlo, provvedendo L’Istituto stesso,
a rimborsare l’importo alla fine di ogni mese” (art. 70 DPR 1124/65);
-----------------“Per i periodi di ricovero in istituti di cura, l’indennità potrà essere ridotta di
1/3, qualora l’assicurato non abbia familiari a carico” (art. 72 DPR 1124/65).
___________
Dopo avere ricevuto la certificazione medica da cui si evince l’esito definitivo
della lesione, l’Istituto comunicherà all’infortunato la data di cessazione
dell’indennità, per inabilità temporanea e l’eventualità di indennizzi
conseguenti a lesioni con carattere di permanenza.
RITARDATA O OMESSA DENUNCIA
L’eventuale violazione dell’obbligo della denuncia nei termini previsti
sottopone il D.L. a sanzione amministrativa;
Nel caso in cui la sede Inail riceva solo il certificato medico e non la denuncia,
la stessa sarà richiesta al D.L. con apposito atto istruttorio e non sarà avviata
la procedura sanzionatoria.
TITOLARE ARTIGIANO: Pur rimanendo a suo carico l’obbligo della denuncia
non è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita per i datori di lavoro, in
quanto l’artigiano è equiparato al lavoratore dipendente e sottoposto alla sua
stessa sanzione e cioè la perdita del diritto all’indennità temporanea per il
periodo di tempo che precede la tardiva comunicazione.
RENDITA PER INABILITA’
L’INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE: sarà valutata sulla base
di criteri medico-legali, esprimendo l’invalidità in gradi percentuali che
variano dall’1% al 100%, secondo quanto stabilito da specifiche tabelle.
Qualora dall’infortunio derivi un’inabilità permanente tale da ridurre
l’attività lavorativa in misura superiore al 10%, verrà corrisposta, dal
giorno successivo,una rendita di inabilità rapportata al grado di inabilità
stessa sulla base di aliquote retributive (Allegato 7 DPR 1124/1965);

Dall’11% al 64% di inabilità, l’aliquota crescerà proporzionalmente al
grado di inabilità dal 50% al 98%;

Dal 65% al 100% di inabilità l’aliquota sarà pari al 100%.
Dopo avere calcolato la rendita l’INAIL può disporre che l’infortunato si
sottoponga a cure mediche e chirurgiche utili al recupero della capacità
lavorativa, integrando per tale periodo la rendita fino alla misura del
75% (misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta).
CALCOLO DELLA RENDITA: Consiste nell’individuare la retribuzione effettiva
corrisposta al lavoratore nei dodici mesi che precedono l’infortunio.
Se l’assicurato ha effettuato prestazioni lavorative discontinue o presso
differenti D.L. e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni, la
retribuzione annua sarà pari a 300 volte la retribuzione giornaliera
(calcolata secondo i criteri già visti).
PAGAMENTO DELLA RENDITA: Avviene mediante rate posticipate mensili e con
modalità scelte dall’interessato.
REVISIONE DELLA RENDITA: Potrà avvenire su richiesta dell’interessato, in caso
di aggravamento (in tal caso l’istituto si pronuncia entro 90gg) o per
iniziativa dell’INAIL, se ritiene che le condizioni possano essere migliorate.
I TERMINI: Entro i quali possono essere effettuate le visite di revisione sono:
10 anni dalla costituzione della rendita in caso di infortunio,
15 anni se trattasi di malattia professionale.
INFORTUNIO IN ITINERE
ELEMENTI ESSENZIALI

L’iter (percorso):
Di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a

Il mezzo di trasporto:
L’infortunio sarà tutelato se:





Il mezzo viene fornito dal D.L.
L’utilizzo del mezzo sia stato autorizzato dal D.L;
Non vengano utilizzati mezzi pubblici;
L’orario di lavoro non sia compatibile con quello dei
mezzi pubblici;
Vi sia necessità di trasportare strumenti di lavoro.
ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA:
Integra la rendita nei i casi di invalidità permanente assoluta al lavoro
(valutata nella misura del 100%) conseguente a menomazioni tassativamente
elencate e, purché sia indispensabile un’assistenza personale continuativa.
ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE:
Spetta al coniuge ed ai figli superstiti, in caso di morte del titolare di rendita
per inabilità permanente di grado non inferiore al 65% , e qualora la morte sia
avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia
professionale . Esso è pari ad una quota parte della predetta rendita.
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’:
Spetta agli assicurati con grado di inabilità superiore al 34% e di età inferiore
ai 55 anni che siano riconosciuti incollocabili dalla DPL . E’ un assegno
mensile, pagato con la rendita ed è soggetto a periodica rivalutazione
monetaria. Esso svolge una funzione sostitutiva dell’avviamento obbligatorio
al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o
che, per il grado di inabilità, potrebbero essere nocivi per l’incolumità degli
altri lavoratori, o per la sicurezza degli impianti.
MATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI
NORMATIVA A TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Legge n.53/2000 e D.LGS 151/2001 come modificato dal D.Lgs 115/2003
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni sulla maternità e sui congedi parentali si applicano a tutti i
lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative.
Un regime particolare è previsto per le lavoratrici:
domestiche;
Agricole;
Autonome;
Parasubordinate.
ASSUNZIONE DELLA LAVORATRICE
Lo stato di gravidanza o maternità non deve essere considerato motivo di
discriminazione nei confronti della lavoratrice, che non sarà tenuta a
comunicarlo al D.L. all’atto dell’assunzione (art.27 D Lgs n. 198/2006).
Nel caso in cui il datore effettui accertamenti, essi saranno ritenuti nulli.
LA LEGGE GARANTISCE:

La permanenza effettiva del rapporto di lavoro attraverso la conservazione
del posto, per un periodo stabilito dalle norme, dalla contrattazione
collettiva e dagli usi;

La sicurezza economica, che prevede un trattamento economico
previdenziale a carico dell’INPS (anticipato generalmente dal D.L.) e
trattamenti retributivi previsti ad integrazione del predetto trattamento a
carico dell’Istituto;

Il computo di periodi di assenza per gravidanza o puerperio ai fini
dell’anzianità di servizio;

La protezione del bambino fino a tre anni.
OBBLIGHI DEL D.L.
Il D.L. sarà obbligato a rispettare il regime di tutela con l’obbligo di attenersi a
particolari disposizioni tra cui:
•
Divieto di adibire (art. 7 D. Lgs 151/2001) le gestanti e le puerpere al
trasporto ed al sollevamento di pesi ed a lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri ed al lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00;
•
Divieto di licenziamento (art. 54 c. 1 D. Lgs 151/2001) della lavoratrice
dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino;
•
Divieto di sospensione * dal lavoro (art. 54 c. 4 D. Lgs 151/2001), durante
il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, tranne nel caso in cui sia
sospesa l’attività aziendale o il reparto** cui la lavoratrice è addetta, a
condizione che il reparto abbia autonomia funzionale.
* I casi di sospensione si riferiscono alla cassa integrazioni guadagni, ordinaria e straordinaria,
all’eventuale sospensione parziale dell’attività e alla riduzione dell’orario di lavoro. In tale
ultima ipotesi, si precisa che le lavoratrici non possono essere occupate ad orario ridotto a
meno che la riduzione non sia in atto in tutta l’unità aziendale o reparto con autonomia
•
•
•
•
Divieto di collocare la lavoratrice in mobilità (art. 54 c. 4 D. Lgs 151/2001)
a seguito di licenziamento collettivo, a meno che non sia cessata l’attività
aziendale;
Consentire alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per il periodo di
astensione obbligatoria, per l’eventuale astensione facoltativa, per
l’allattamento e le malattia del bambino e per effettuare esami prenatali o
visite mediche specialistiche;
Garantire il diritto alla conservazione del posto, salvo che la lavoratrice
non vi rinunci, fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché al
mantenimento delle mansioni svolte precedentemente;
Valutare i rischi ( D. Lgs 81/2008) per la sicurezza e la salute delle lavoratici,
in particolare quelli dovuti all’esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici. In tal caso attuare le idonee misure di prevenzione o adibire la
lavoratrice a mansioni diverse.
SANZIONI
AMMINISTRATIVE: Per non osservanza delle disposizioni relative alla conservazione del
posto ed al mantenimento delle mansioni.
PENALI: Per non osservanza delle disposizioni relative all’adozione delle misure per la
LE ASSENZE DISCLIPLINATE DALLA LEGGE SONO:






L’Astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (o congedo di
maternità);
Il congedo di paternità;
L’astensione facoltativa dal lavoro (o congedo parentale);
I permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante;
I riposi giornalieri (o permessi per allattamento);
I congedi per malattia del figlio;
CONGEDO DI MATERNITA’
Astensione Obbligatoria
La legge prevede il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro nel periodo che
intercorre tra:

I due mesi antecedenti la data presunta del parto (a cui si aggiunge
eventualmente il periodo tra la data presunta e quella effettiva);

tre mesi successivi allo stesso .
La Flessibilità dell’astensione obbligatoria*
Consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente, la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo
stesso, a condizione che il ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) ed
il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro (se previsto
obbligo di sorveglianza sanitaria ), attestino che la permanenza al lavoro nel
corso dell’ 8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della
gestante e del nascituro. (art. 20 D. Lgs 151/2001).

Tale facoltà non è esercitabile per una serie di lavori individuati con Decreto del
Ministero del Lavoro.
GRAVIDANZA A RISCHIO
L’astensione
obbligatoria può
essere anticipata,
per il periodo
Interruzione della gravidanza
-
-
Entro il 180° giorno di gestazione, è considerata aborto ed equiparata alla
malattia;
Dopo il 180° giorno di gestazione è considerata come parto e, pertanto, da
diritto alla lavoratrice all’astensione obbligatori successiva al parto e al
relativo trattamento.
Parto prematuro
I giorni di astensione precedenti il parto non goduti, si sommano al periodo ad
esso successivo. Se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di
astensione pre – parto, ovvero durante il periodo di interdizione anticipata
disposta dall’Ispettorato del lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di
astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi.
Per poter fruire dell’indennità occorre che:
•
Non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale si richiede il
riconoscimento;
•
L’interessata presenti una domanda all’INPS entro 30 giorni dal parto,
allegando il certificato di nascita del bambino.
L’INDENNITA’ INPS
l’indennità per astensione obbligatoria che è pari all’80% della retribuzione
media giornaliera, (che si calcola come per la malattia). In tale periodo
vengono indennizzate tutte le giornate tranne:
Per gli operai: le festività cadenti nel periodo (che sono a carico del D.L.) e
le domeniche;
Per gli impiegati; le festività coincidenti con la domenica.
La lavoratrice ha diritto all’indennità per i tre mesi successivi alla data del
parto anche nei casi in cui:
•
Il bambino sia nato morto;
•
Il bambino sia deceduto successivamente al parto;
•
Ci sia stata un’interruzione dopo il 180° giorno di gestazione (che è
considerato parto).
LA DOMANDA ALL’INPS
Entro i due mesi precedenti la data presunta del parto, la lavoratrice deve
presentare domanda di indennità di maternità su apposito modello( Mod.
MAT), corredata da certificato medico.
La normativa vigente non prevede decadenza del diritto alle prestazioni,
qualora vi sia mancata o ritardata trasmissione della domanda o della
documentazione da allegare.
Per potere usufruire del periodo di astensione successiva al parto, la
lavoratrice deve presentare al datore ed all’INPS, entro 30 giorni dall’evento, il
certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva.
Il mancato rispetto del termine non fa venire meno il diritto all’indennità
economica.
Perdita del trattamento
Qualora la lavoratrice lavori ugualmente durante il periodo di astensione
obbligatoria perde il diritto al pagamento dell’indennità da parte dell’INPS ,
limitatamente al periodo trascorso al lavoro.
Prescrizione
Il pagamento dell’indennità di maternità è equiparato al regime previsto per
l’indennità di malattia, la giurisprudenza stabilisce che il diritto a percepire i
Integrazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro, oltre ad anticipare l’indennità INPS, deve sostenere l’onere
della retribuzione:
•
Per tutte le festività del periodo, nel caso degli operai, o per le sole festività
cadenti di domenica , per gli impiegati;
•
Per l’eventuale integrazione a suo carico prevista dai contratti collettivi, fino
al 100% della normale retribuzione. In tal caso si applica come per la
malattia, il c.d. coefficiente di lordizzazione.
Pagamento
Il datore anticipa il trattamento a carico dell’INPS e ne richiede il rimborso
all’istituto nella denuncia mensile dei contributi previdenziali (Mod.DM
10/2). In caso di inadempienza del datore, l’interessato ha diritto di
pretendere direttamente dall’INPS la corresponsione dell’indennità stessa.
ADOZIONE ED AFFIDAMENTO
Adozione di minore (Capo III D.Lgs. 151/2001)
Il congedo di maternità spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il congedo
può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero.
Affidamento
Il congedo di maternità spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito
entro cinque mesi dall’affidamento.
Il padre lavoratore può fruire del congedo alle medesime condizioni previste
per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga, o al verificarsi di una
delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (Circolare INPS n.16 04/02/2008):
Dal 1° gennaio 2008 (finanziaria 2008) il congedo parentale può essere fruito
dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto
anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età.
CONGEDO DI PATERNITA’ Art. 28 D. Lgs
151/2001
Il diritto all’astensione obbligatoria si estende al padre lavoratore, che ne
beneficia in alternativa alla madre nelle seguenti ipotesi:
•
morte o di grave infermità della madre;
•
abbandono del figlio da parte della stessa;
•
affidamento esclusivo del bambino al padre).
Il padre (genitore solo) avrà diritto ad astenersi dal lavoro:
Per tre mesi di vita del bambino (astensione obbligatoria) con diritto alla
relativa indennità economica pari all’80% della retribuzione, dietro
presentazione, al datore di lavoro, di idonea certificazione attestante la
sussistenza delle condizioni.
ASTENSIONE FACOLTATIVA
O CONGEDO PARENTALE
(art. 32 c. 1 D.Lgs. 151/2001)
Ciascun genitore può fruire del congedo parentale* nei
primi otto anni di vita del bambino entro il limite
complessivo di 10 mesi, (11, se il padre si astiene dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi). Qualora la madre fruisca di 6 mesi
di astensione facoltativa, il padre potrà fruire dei restanti
4 mesi.
Il diritto all’astensione facoltativa compete entro i seguenti
limiti:

Alla madre lavoratrice: decorso il periodo post - partum,
per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore
a 6 mesi;
Genitore solo
È riscontrabile nei casi di:
o
Morte dell’altro genitore;
o
Grave infermità dell’altro genitore;
o
Abbandono del figlio;
o
Affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
o
Non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
La “ragazza madre” ed il “genitore single” non rientrano nel concetto di
“genitore solo”, poiché è necessaria la condizione di non riconoscimento
dell’altro genitore.
DOCUMENTAZIONE
Il genitore che intende avvalersi di un periodo di astensione facoltativa, deve:
•
Comunicarlo al proprio datore, secondo le modalità previste dalla
contrattazione collettiva e comunque con un preavviso di almeno 15
giorni;
•
Presentare la domanda (Mod. AST. FAC.) precisando il periodo di assenza
L’indennità per astensione facoltativa a carico dell’INPS è pari al 30% della
retribuzione media globale giornaliera*.
Il beneficio spetta:

Fino al compimento del terzo anno di età del bambino, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, senza condizioni di reddito,

Fino al compimento degli 8 anni di età del bambino, per il restante
periodo di astensione, a condizione che Il reddito individuale del genitore
richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di
pensione previsto per l’anno nel quale viene presentata la domanda ( per il
2009 questo tetto è pari a € 14.891,50).
Il modello deve essere presentato al datore di lavoro (tranne i casi di
lavoratore licenziato o sospeso) ed all’INPS, anche quando i periodi di
astensione non danno diritto alla percezione dell’indennità in relazione alle
condizioni di reddito del richiedente.
* I criteri di calcolo sono quelli esaminati per l’astensione obbligatoria, escludendo però dal
computo il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive e dei premi
I riposi giornalieri (o permessi per allattamento)
Spettano durante il primo anno di vita del bambino:
2 ore al giorno, anche cumulabili, se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore
giornaliere;
1 ora al giorno se l’orario è inferiore .

Ha diritto a tale permesso anche la lavoratrice a tempo P.T. Orizzontale, che effettua un’ora
sola durante la giornata. In tal caso la fruizione del permesso determina l’astensione dal
lavoro.
Il diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore:

Qualora il figlio sia affidato a lui soltanto;

In caso di morte o grave infermità della madre,

nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad es. lavoratrice
autonoma, libero professionista);
Spettano inoltre:

In caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dell’ingresso del
minore nella famiglia adottiva o affidataria;

In caso di parto plurimo, (o di adozione o di affidamento di due o più minori
che entrano in famiglia nella stessa data), le ore sono raddoppiate e
MALATTIA DEL BAMBINO
I genitori, alternativamente, possono fruire di permessi non retribuiti hanno
per le malattie di ciascun figlio:

Al di sotto dei 3 anni: senza limiti di giorni;

Fra i 3 e gli 8 anni: nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno.
Per tali assenze l’interessato ha diritto alla contribuzione figurativa, fino al
terzo anno di vita del bambino. Dai 3 agli 8 anni, invece, ha diritto ad una
contribuzione ridotta.
Il lavoratore assente presenterà certificato medico rilasciato da un medico
specialista del SSN o con esso convenzionato.

La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie
del genitore.




LE DOMANDE
Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa: vanno presentate
all’INPS e al D.L.;
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento: va presentata
al D.L.;
La domanda di riposi orari del padre: va presentata all’INPS ed al D.L.;
Il congedo per malattia del bambino: la domanda deve essere presentata
al D.L. con allegato il certificato medico nonchè una dichiarazione che
attesti che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi
giorni.
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
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