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Diapositiva 1 - Camera Minorile di Padova
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L. N. 219/2012 Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Art. 4 Disposizioni transitorie Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria MODIFICHE DI COMPETENZA PER MATERIA DI ALCUNI ISTITUTI INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012) Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione (12) Finalità della legge Modificata la definizione di parentela Riconoscimento: modifica dell’art. 250 cc Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (sostituito l’art. 251 cc) Effetti del riconoscimento (art. 258, comma 1, cc) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012) Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Legittimazione passiva: in tema di domanda per la dichiarazione di paternità o maternità Coordinamento normativo. Modifica della rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile che cambia in “della potestà dei genitori e dei diritti e doveri dei figli” Status giuridico della filiazione (art. 315 del cc) Diritti e doveri dei figli: art. 315 bis cc Effetti della decadenza della potestà genitoriale in tema di alimenti e successione (art. 448 bis cc) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012) Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del CC Sostituzioni: le parole figli legittimi e figli naturali sostituite con figli DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012) Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Sostituisce l’art. 38 delle disp. att. Codice civile Modifica della competenza TRIBUNALE ORDINARIO/ TRIBUNALE PER I MINORENNI MANTENIMENTO DELLA PROLE: A) GARANZIE PATRIMONIALI B) SEQUESTRO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012) Art. 4 Disposizioni transitorie AI GIUDIZI INSTAURATI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2013, SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI AI PROCESSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO E AL MANTENIMENTO DEI FIGLI DEI GENITORI NON CONIUGATI PENDENTI AVANTI AL TM SI APPLICANO GLI ART. 737 E SS CPC E IL COMMA 2 DELL’ART. 3 l 219/2012, IN QUANTO COMPATIBILI STATUS GIURIDICO FIGLI NATURALI = FIGLI LEGITTIMI STATUS GIURIDICO Il legislatore delegato dovrà sostituire in tutta la legislazione vigente i riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali, “salvo l’utilizzo della denominazione di figli nati fuori dal matrimonio, quando si tratti di disposizione ad essi specificamente relative” STATUS GIURIDICO L’art. 315 cc Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (naturali /legittimi /adottivi) STATUS GIURIDICO l’art. 315 bis e l’art. 147 cc Obblighi/diritti “assistenza morale” (risarcimento danni) STATUS GIURIDICO Per presunzione Per riconoscimento Per dichiarazione giudiziale Per adozione di minorenni ART. 74 c.c. PARENTELA VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE Sia all’interno del matrimonio Sia al di fuori del matrimonio Sia nel caso di adozione (salvo l’adozione del maggiorenne) ART. 74 c.c. Il rapporto di parentela, a differenza della normativa precedente, ricorre anche in presenza di adozione di minori in casi particolari Dell'adozione in casi particolari (art. 44 L 184/83) 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: 2. a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; 3. b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 4. c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; 5. d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. PARENTELA ANTE RIFORMA FIGLIO E GENITORE POST RIFORMA FIGLIO E GENITORE FRATELLI NATI NEL MATRIMONIO E FUORI DAL MATRIMONIO FIGLIO E ASCENDENTI DEL GENITORE FIGLIO E FRATELLI DEL GENITORE (ZII) FIGLIO E FIGLI DEGLI ZII (CUGINI) PARENTELA ANTE RIFORMA FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE POST RIFORMA FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E FIGLI DEL GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E ASCENDENTI DEL GENITORE FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (ZII) FIGLI DEI FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (CUGINI) RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio Riconoscimento dei figli incestuosi Effetti del riconoscimento RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO OCCORRE DISTINGUERE SE IL FIGLIO ABBIA O MENO COMPIUTO I 14 ANNI SE IL MINORE HA COMPIUTO I 14 ANNI E’ INDISPENSABILE IL SUO CONSENSO RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO Età necessaria per l’assenso del figlio al riconoscimento Sistema previgente 16 anni Sistema attuale 14 anni RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO CONSENSO DEL FIGLIO 14ENNE MINORE DEI 14 ANNI DELL’ALTRO GENITORE RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO SE IL MINORE NON HA COMPIUTO I 14 ANNI OCCORRE DISTINGUERE A) CONSENSO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO B) RIFIUTO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO 1. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO (non più TM); 2. Puntuale disciplina del procedimento 3. Eliminazione della previsione espressa della partecipazione necessaria del PM 4. Ampliamento dei accoglimento del ricorso poteri del TO in caso di PARTECIPAZIONE DEL PM L’art. 250, comma 4, cc tace sulla partecipazione del PM. Tuttavia, è da ritenersi indispensabile: -ex art. 38, comma 3, delle disp di att. del cc -ex art. 70, comma 1, n. 3 cpc -ex sentenza 214/1996 Corte Costituzionale procedimento Ricorso al TO competente per territorio Convenuto è unicamente l’altro genitore Dunque il foro competente è determinato ex art. 18 cpc e non rileva l’eventuale diverso domicilio del minore procedimento Il Giudizio si svolge in camera di consiglio ed è devoluto alla competenza del Tribunale ordinario del luogo di residenza del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che si oppone alla richiesta dell’altro procedimento Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro genitore Trascorsi trenta giorni: - Mancata opposizione del convenuto - Proposta opposizione del convenuto procedimento - Mancata opposizione del convenuto Il tribunale pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante, in quanto la mancata opposizione viene interpretata, per scelta legislativa, come adesione alla richiesta dell’altro genitore OPPOSIZIONE DEL GENITORE - Assume ogni opportuna informazione; - Audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore, qualora risulti capace di discernimento - Adotta provvedimenti provvisori ed urgenti (es: autorizza le visite) ACCOGLIMENTO DEL RICORSO La sentenza, che in accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso mancante, deve contenere: - la disciplina dell’affidamento/collocamento del minore; - Mantenimento del figlio - Stabilire, ai sensi dell’art. 262 cc, quale sarà il cognome del minore stesso IN SINTESI - PROCEDIMENTO CAMERALE - COMPETENZA TO DELLA RESIDENZA DEL CONVENUTO - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM - DECISIONE COLLEGIALE - SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE IN SINTESI Rifiuto del primo genitore Ricorso dell’altro genitore per riconoscimento Non opposizione entro 30 giorni dalla notifica Sentenza sostitutiva del consenso mancante e provvedimenti ex art. 315 bis cc e 262 cc Opposizione entro 30 giorni dalla notifica Informazioni Rigetto ricorso Audizione del minore Sentenza sostitutiva del consenso mancante e provvedimenti ex art. 315 bis cc e 262 cc Provvedimenti per instaurare la relazione IMPUGNAZIONE - SENTENZA SOGGETA AD APPELLO CHE VA PROPOSTO CON RICORSO - SENTENZA DI APPELLO SUSCETTIBILE DI RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI DI 30 GIORNI (DALLA NOTIFICA) O SEI MESI (DALLA PUBBLICAZIONE) LA POSIZIONE DEL MINORE ANTE RIFORMA - NON E’ PARTE – NON NECESSARIA NOMINA CURATORE SPECIALE (TESI MAGGIORITARIA) - CURATORE SPECIALE NEL CASO DI MORTE DEL - GENITORE CHE PER PRIMO AVEVA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO - CONFLITTO DI INTERESSI MINORE INFRASEDICENNE / NOMINA CURATORE SPECIALE DOPO LA RIFORMA LA NORMA NULLA DICE, MA OCCORRE CONSIDERARE LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 83/2011 e che pertanto possa procedersi alla nomina di un curatore unicamente nell’eventualità il giudice adito ritenga sussistere un conflitto di interessi tra il genitore che si oppone al riconoscimento e il minore (divieto di) RICONOSCIMENTO DEL GENITORE INFRASEDICENNE - LA RIFORMA - CONSENTE - IL RICONOSCIMENTO AL GENITORE INFRASEDICENNE, - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, “VALUTATE LE CIRCOSTANZE E ALL’INTERESSE DEL FIGLIO” AVUTO RIGUARDO GENITORE INFRASEDICENNE - PROCEDIMENTO = non disciplinato - Dottrina: - Ricorso di volontaria giurisdizione - Legittimato attivo il genitore infrasedicenne - Non necessità di sua rappresentanza - Autorizzazione con decreto, reclamabile in Corte di Appello. FIGLI INCESTUOSI - NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE: - UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA RETTA ALL’INFINITO - UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA COLLATERALE NEL SECONDO GRADO - UN VINCOLO DI AFFINITA’ IN LINEA RETTA FIGLI INCESTUOSI - SON CONSIDERATI SEMPRE RICONOSCIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE, A PRESCINDERE DALLA BUONA O MALA FEDE DEI GENITORI AL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO FIGLI INCESTUOSI - COMPETENZA: - RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO - RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI FIGLI INCESTUOSI - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PARTECIPAZIONE DEL PM - DECISIONE CON DECRETO MOTIVATO IN ORDINE AL FATTO CHE NON VI SIA PREGIUDIZIO PER IL MINORE - RECLAMABILITA’ ALLA CORTE DI APPELLO - IMPUGNABILE IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. FIGLI INCESTUOSI - NON è NECESSARIO CHE L’ISTANZA PROVENGA DA ENTRAMBI I GENITORI E L’ALTRO GENITORE NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO; - NEL CASO IN CUI SI RICONOSCA IL FIGLIO SUCCESSIVAMENTE AL RICONOSCIMENO DA PARTE DELL’ALTRO: OCCORRERA’ SIA L’AUTORIZZAZIONE EX ART. 251 CC SIA LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 250, 4 COMMA, CC FIGLI INCESTUOSI Riconoscimento figli incestuosi Ante riforma Riconoscimento vietato - Eccezioni: Buona fede del genitore, al tempo del Riconoscimento ammesso concepimento Declaratoria di nullità del matrimonio da cui deriva affinità Previa autorizzazione del Giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio Previa autorizzazione del Giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio PROBLEMA INTEPRETATIVO La riforma esclude l’art. 250 cc dalla competenza del TM Autorizzazione del TM per tutti i figli minori nati fuori dal matrimonio La riforma prevede che sia competente il TM per l’autorizzazione al riconoscimento di persona minore di età (art. 251 cc) FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - COMPETENZA: - RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO - RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO - DIRITTI E DOVERI CHE SI HANNO VERSO I FIGLI LEGITTIMI (RECTIUS: NATI NEL MATRIMONIO) - NEI CONFRONTI DEL GENITORE CHE LO HA EFFETTUATO - NEI CONFRONTI DEI PARENTI DI ESSO (PARENTELA) - DEVOLUZIONE EREDITARIA APERTA ANCHE PARENTI NATURALI FINO AL SESTO GRADO AI cognome - CONTINUA A VALERE LA MEDESIMA DISCIPLINA - NEL CASO DI RICONOSCIMENTO CONTESTUALE: - A) COGNOME DOPPIO - B) SOSTITUZIONE CON QUELLO DEL PADRE NON DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012) Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi». Art. 448-bis cc Esonera il figlio dall’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e consente l’esclusione di questi dalla successione del figlio LA DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ NEL CASO DI MORTE DEL PRESUNTO GENITORE La sola disposizione novellata è il comma 1 dell’art. 276 cc - Nei confronti dei suoi eredi; - In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso COMPETENZA AMPLIAMENTO TRIBUNALE ORDINARIO RIDUZIONE TRIBUNALE MINORENNI Tribunale ordinario Affidamento e Mantenimento dei figli, nati fuori dal matrimonio Esercizio della potestà dei genitori ex art. 317 bis cc Figli nati fuori dal matrimonio ART. 317 bis CC Figlio riconosciuto da un solo genitore Esercizio della potestà in via esclusiva Figlio riconosciuto da entrambi i genitori tra loro conviventi Esercizio congiunto della potestà Figlio riconosciuto da entrambi i Genitori non conviventi Genitori non conviventi che abbaino fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell’affidamento Regolamentazion Esercizio della e dell’esercizio potestà in via della potestà esclusiva da parte secondo le regole del genitore con dell’affido cui convive condiviso TRIBUNALE ORDINARIO - Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio - Ex art. 316 cc TRIBUNALE ORDINARIO - Provvedimenti ex art. 171 cc – fondo patrimoniale; - Costituzione di usufrutto, ex art. 194, comma 2, cc - Riconoscimento figli ex art. 250 cc : sentenza sostitutiva consenso mancante (?) - Provvedimenti relativi all’affidamento e all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori ex art. 252 cc TRIBUNALE ORDINARIO - Provvedimenti in ordine al cognome del figlio ex art. 262 cc - Autorizzazione ad impugnare il riconoscimento da parte del figlio minore, ex art. 264 cc - Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità nel caso di minori TRIBUNALE PER I MINORENNI - AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO DEL MINORE CHE ABBIA COMPIUTO 16 ANNI; - NOMINA DEL CURATORE SPECIALE PER L’ASSISTENZA ALLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - DECADENZA DELLA POTESTA’ SUI FIGLI TRIBUNALE PER I MINORENNI - REINTEGRAZIONE DELLA POTESTA’ SUI FIGLI - RIMOZIONE (RIAMMISSIONE) AMMINISTRAZIONE BENI DEI FIGLI - AUTORIZZAZIONE AL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA TRIBUNALE PER I MINORENNI - AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI MINORENNI (ART. 251, COMMA 2, CC) - INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL MINORE EMANCIPATO (ART. 40 DIS ATT CC) - I RECLAMI AVVERSO DECRETI GT (ART. 45 DISP ATT CC) TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: - A) AFFIEVOLIMENTO - B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE TRIBUNALE PER I MINORENNI // TRIBUNALE ORDINARIO SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE: - - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - - GIUDIZIO DI DIVORZIO - - GIUDIZIO EX ART. 316 CC - I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: - A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE - SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 333 cc SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE: - - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - - GIUDIZIO DI DIVORZIO - - GIUDIZIO EX ART. 316 CC - I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: - A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE - SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 333 cc - - GIUDIZIO EX ART. 316 CC Non intende riferirsi al giudizio ex art. 316 comma 3,cc ma in generale ai procedimenti concernenti l’affidamento mantenimento dei figli nati ed fuori matrimonio ex art. 317bis e 155 cc il dal TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 333 cc. Quale rito avanti al Tribunale Ordinario ? Rito camerale ex art. 737 ss cpc Giudice ordinario = Giudice della separazione Provvedimenti ex art. 333 cc Allorquando il tribunale per i minorenni sia stato interessato ex art. 333 cc e il relativo giudizio sia pendente, la successiva introduzione del giudizio di separazione/divorzio non potrà esercitare, sulla base del disposto letterale, alcuna vis attractiva. Provvedimenti ex art. 333 cc Si può agire contestualmente sia per la separazione (o divorzio) sia per invocare una misura ex art. 333 cc ? La formulazione contestuale delle due domande esclude che possa dirsi già pendente il giudizio di separazione Strumenti di garanzia patrimoniale ante riforma Sequestro ex art. 156, comma 6, cc dettato in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi – esteso dalla Giurisprudenza alla prole Sequestro ex art. 156 cc = sequestro ex art. 8 LD (preventivo) Ordine di pagamento ex art. 156 cc = ordine di pagamento ex art. 8 LD Strumenti di garanzia patrimoniale Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Strumenti di garanzia patrimoniale il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. Strumenti di garanzia patrimoniale La riforma prevede per la prima volta espressamente la possibilità di adozione di misure di garanzia direttamente legate al mantenimento della prole Quindi la riforma appronta strumenti di garanzia patrimoniale uniformemente destinati a tutti i figli. Strumenti di garanzia patrimoniale Idonea garanzia personale o reale, in caso di pericolo Sequestro dei beni, ex art. 8 LD Ordine diretto a terzi debitori dell’obbligato, ex art. 8 LD Provvedimenti definitivi – titolo per ipoteca giudiziale ex art. 2818 cc