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Diapositiva 1 - Camera Minorile di Padova

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Diapositiva 1 - Camera Minorile di Padova
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
L. N. 219/2012
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione
Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione
Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al
mantenimento
Art. 4 Disposizioni transitorie
Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
MODIFICHE

DI COMPETENZA PER MATERIA

DI ALCUNI ISTITUTI

INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI (l.
N. 219/2012)
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione (12)
Finalità della legge
Modificata la definizione di parentela
Riconoscimento: modifica dell’art. 250 cc
Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (sostituito l’art. 251 cc)
Effetti del riconoscimento (art. 258, comma 1, cc)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI (l.
N. 219/2012)
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione
Legittimazione passiva: in tema di domanda per la dichiarazione di paternità
o maternità
Coordinamento normativo. Modifica della rubrica del titolo IX del libro primo
del codice civile che cambia in “della potestà dei genitori e dei diritti e doveri
dei figli”
Status giuridico della filiazione (art. 315 del cc)
Diritti e doveri dei figli: art. 315 bis cc
Effetti della decadenza della potestà genitoriale in tema di alimenti e
successione (art. 448 bis cc)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI (l.
N. 219/2012)
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione
Abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del CC
Sostituzioni: le parole figli legittimi e figli naturali sostituite con
figli
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI (l.
N. 219/2012)
Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento
Sostituisce l’art. 38 delle disp. att. Codice civile
Modifica della competenza
TRIBUNALE ORDINARIO/ TRIBUNALE PER I MINORENNI
MANTENIMENTO DELLA PROLE:
A) GARANZIE PATRIMONIALI
B) SEQUESTRO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI (l.
N. 219/2012)
Art. 4 Disposizioni transitorie
AI GIUDIZI INSTAURATI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2013, SI
APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI
AI PROCESSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO E AL MANTENIMENTO DEI FIGLI DEI
GENITORI NON CONIUGATI PENDENTI AVANTI AL TM SI APPLICANO GLI ART.
737 E SS CPC E IL COMMA 2 DELL’ART. 3 l 219/2012, IN QUANTO
COMPATIBILI
STATUS GIURIDICO
FIGLI NATURALI
=
FIGLI LEGITTIMI
STATUS GIURIDICO
Il legislatore delegato dovrà sostituire in tutta
la legislazione vigente i riferimenti ai figli
legittimi e ai figli naturali, “salvo l’utilizzo della
denominazione
di
figli
nati
fuori
dal
matrimonio, quando si tratti di disposizione ad
essi specificamente relative”
STATUS GIURIDICO
L’art. 315 cc
Tutti i figli
hanno lo stesso stato giuridico
(naturali /legittimi /adottivi)
STATUS GIURIDICO
l’art. 315 bis e l’art. 147 cc
Obblighi/diritti
“assistenza morale”
(risarcimento danni)
STATUS GIURIDICO
Per presunzione
Per riconoscimento
Per dichiarazione giudiziale
Per adozione di minorenni
ART. 74 c.c.
PARENTELA
VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE
Sia all’interno del matrimonio
Sia al di fuori del matrimonio
Sia nel caso di adozione (salvo l’adozione del maggiorenne)
ART. 74 c.c.
Il rapporto di parentela, a differenza
della normativa precedente, ricorre
anche in presenza di adozione di
minori in casi particolari
Dell'adozione in casi particolari (art. 44 L 184/83)
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 7:
2. a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e
di madre;
3. b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
4. c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
5. d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
PARENTELA
ANTE RIFORMA
FIGLIO E GENITORE
POST RIFORMA
FIGLIO E GENITORE
FRATELLI NATI NEL MATRIMONIO E
FUORI DAL MATRIMONIO
FIGLIO E ASCENDENTI DEL GENITORE
FIGLIO E FRATELLI DEL GENITORE (ZII)
FIGLIO E FIGLI DEGLI ZII (CUGINI)
PARENTELA
ANTE RIFORMA
FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE
POST RIFORMA
FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE
FIGLIO ADOTTIVO E FIGLI DEL
GENITORE
FIGLIO ADOTTIVO E ASCENDENTI DEL
GENITORE
FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO
(ZII)
FIGLI DEI FRATELLI DEL GENITORE
ADOTTIVO (CUGINI)
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
Riconoscimento del figlio nato fuori dal
matrimonio
Riconoscimento dei figli incestuosi
Effetti del riconoscimento
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
OCCORRE DISTINGUERE
SE IL FIGLIO
ABBIA O MENO COMPIUTO I 14 ANNI
SE IL MINORE HA COMPIUTO I 14 ANNI E’
INDISPENSABILE IL SUO CONSENSO
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
Età necessaria per l’assenso del
figlio al riconoscimento
Sistema
previgente
16 anni
Sistema attuale
14 anni
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
CONSENSO
DEL FIGLIO
14ENNE
MINORE DEI
14 ANNI
DELL’ALTRO
GENITORE
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
SE IL MINORE
NON HA COMPIUTO I 14
ANNI OCCORRE DISTINGUERE
A) CONSENSO DEL GENITORE CHE LO HA
RICONOSCIUTO PER PRIMO
B) RIFIUTO DEL GENITORE CHE LO HA
RICONOSCIUTO PER PRIMO
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
1. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO (non più
TM);
2. Puntuale disciplina del procedimento
3.
Eliminazione
della
previsione
espressa
della
partecipazione necessaria del PM
4.
Ampliamento
dei
accoglimento del ricorso
poteri
del
TO
in
caso
di
PARTECIPAZIONE DEL PM
L’art. 250, comma 4, cc tace sulla partecipazione del PM.
Tuttavia, è da ritenersi indispensabile:
-ex art. 38, comma 3, delle disp di att. del cc
-ex art. 70, comma 1, n. 3 cpc
-ex sentenza 214/1996 Corte Costituzionale
procedimento
Ricorso al TO competente per territorio
Convenuto è unicamente l’altro genitore
Dunque il foro competente è determinato ex art. 18
cpc e non rileva l’eventuale diverso domicilio del
minore
procedimento
Il Giudizio si svolge in camera di consiglio ed è
devoluto alla competenza del Tribunale ordinario
del luogo di residenza del genitore
che per primo ha effettuato il riconoscimento
e
che si oppone alla richiesta dell’altro
procedimento
Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro
genitore
Trascorsi trenta giorni:
- Mancata opposizione del convenuto
- Proposta opposizione del convenuto
procedimento
- Mancata opposizione del convenuto
Il tribunale pronuncia sentenza che tiene luogo del
consenso
mancante,
in
quanto
la
mancata
opposizione viene interpretata, per scelta legislativa,
come adesione alla richiesta dell’altro genitore
OPPOSIZIONE DEL GENITORE
- Assume ogni opportuna informazione;
- Audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni,
o anche di età inferiore, qualora risulti capace di
discernimento
- Adotta provvedimenti provvisori ed urgenti (es:
autorizza le visite)
ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
La sentenza, che in accoglimento del ricorso, tiene
luogo del consenso mancante,
deve contenere:
- la
disciplina
dell’affidamento/collocamento
del
minore;
- Mantenimento del figlio
- Stabilire, ai sensi dell’art. 262 cc, quale sarà il
cognome del minore stesso
IN SINTESI
- PROCEDIMENTO CAMERALE
- COMPETENZA
TO
DELLA
RESIDENZA
DEL
CONVENUTO
- INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM
- DECISIONE
COLLEGIALE
- SENTENZA
DEL
TRIBUNALE
IN
COMPOSIZIONE
IN SINTESI
Rifiuto del primo genitore
Ricorso dell’altro genitore per riconoscimento
Non opposizione
entro 30 giorni
dalla notifica
Sentenza sostitutiva del
consenso mancante e
provvedimenti ex art.
315 bis cc e 262 cc
Opposizione entro 30 giorni
dalla notifica
Informazioni
Rigetto
ricorso
Audizione del
minore
Sentenza sostitutiva del consenso
mancante e provvedimenti ex art. 315 bis
cc e 262 cc
Provvedimenti
per instaurare
la relazione
IMPUGNAZIONE
- SENTENZA
SOGGETA
AD
APPELLO
CHE
VA
PROPOSTO CON RICORSO
- SENTENZA DI APPELLO SUSCETTIBILE DI RICORSO
PER CASSAZIONE
- TERMINI DI 30 GIORNI (DALLA NOTIFICA) O SEI MESI
(DALLA PUBBLICAZIONE)
LA POSIZIONE DEL MINORE ANTE RIFORMA
- NON
E’
PARTE
–
NON
NECESSARIA
NOMINA
CURATORE SPECIALE (TESI MAGGIORITARIA)
- CURATORE SPECIALE NEL CASO DI MORTE DEL
- GENITORE CHE PER PRIMO AVEVA EFFETTUATO IL
RICONOSCIMENTO
- CONFLITTO DI INTERESSI MINORE INFRASEDICENNE /
NOMINA CURATORE SPECIALE
DOPO LA RIFORMA
LA NORMA NULLA DICE, MA OCCORRE CONSIDERARE
LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 83/2011
e che pertanto possa procedersi alla nomina di un
curatore unicamente nell’eventualità il giudice adito
ritenga sussistere
un conflitto di interessi
tra il genitore che si oppone al riconoscimento
e il minore
(divieto di) RICONOSCIMENTO DEL GENITORE
INFRASEDICENNE
- LA RIFORMA
- CONSENTE
- IL
RICONOSCIMENTO
AL
GENITORE
INFRASEDICENNE,
- PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, “VALUTATE
LE
CIRCOSTANZE
E
ALL’INTERESSE DEL FIGLIO”
AVUTO
RIGUARDO
GENITORE INFRASEDICENNE
- PROCEDIMENTO = non disciplinato
- Dottrina:
- Ricorso di volontaria giurisdizione
- Legittimato attivo il genitore infrasedicenne
- Non necessità di sua rappresentanza
- Autorizzazione con decreto, reclamabile in Corte di
Appello.
FIGLI INCESTUOSI
- NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE:
- UN VINCOLO DI PARENTELA
IN LINEA RETTA
ALL’INFINITO
- UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA COLLATERALE
NEL SECONDO GRADO
- UN VINCOLO DI AFFINITA’ IN LINEA RETTA
FIGLI INCESTUOSI
- SON CONSIDERATI SEMPRE RICONOSCIBILI, PREVIA
AUTORIZZAZIONE
GIUDIZIALE,
A
PRESCINDERE
DALLA BUONA O MALA FEDE DEI GENITORI AL
MOMENTO DEL CONCEPIMENTO
FIGLI INCESTUOSI
- COMPETENZA:
- RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO
- RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI
FIGLI INCESTUOSI
- PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
- PARTECIPAZIONE DEL PM
- DECISIONE CON DECRETO MOTIVATO IN ORDINE AL
FATTO CHE NON VI SIA PREGIUDIZIO PER IL MINORE
- RECLAMABILITA’ ALLA CORTE DI APPELLO
- IMPUGNABILE IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST.
FIGLI INCESTUOSI
- NON è NECESSARIO CHE L’ISTANZA PROVENGA DA
ENTRAMBI I GENITORI E L’ALTRO GENITORE NON E’
LITISCONSORTE NECESSARIO;
- NEL
CASO
IN
CUI
SI
RICONOSCA
IL
FIGLIO
SUCCESSIVAMENTE AL RICONOSCIMENO DA PARTE
DELL’ALTRO: OCCORRERA’ SIA L’AUTORIZZAZIONE
EX ART. 251 CC SIA LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART.
250, 4 COMMA, CC
FIGLI INCESTUOSI
Riconoscimento figli incestuosi
Ante riforma
Riconoscimento vietato - Eccezioni:
Buona
fede
del
genitore,
al
tempo
del
Riconoscimento
ammesso
concepimento
Declaratoria di nullità del
matrimonio da cui
deriva affinità
Previa autorizzazione del Giudice
avuto riguardo all’interesse del
figlio e alla necessità di evitargli
pregiudizio
Previa autorizzazione del Giudice avuto
riguardo all’interesse del figlio e alla
necessità di evitargli pregiudizio
PROBLEMA INTEPRETATIVO


La riforma esclude
l’art. 250 cc dalla
competenza del TM
Autorizzazione del
TM per tutti i figli
minori nati fuori dal
matrimonio

La riforma prevede
che sia competente
il TM per
l’autorizzazione al
riconoscimento di
persona minore di
età (art. 251 cc)
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
- COMPETENZA:
- RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO
- RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO
- DIRITTI E DOVERI CHE SI HANNO VERSO I FIGLI
LEGITTIMI (RECTIUS: NATI NEL MATRIMONIO)
- NEI
CONFRONTI
DEL
GENITORE
CHE
LO
HA
EFFETTUATO
- NEI CONFRONTI DEI PARENTI DI ESSO (PARENTELA)
- DEVOLUZIONE
EREDITARIA
APERTA
ANCHE
PARENTI NATURALI FINO AL SESTO GRADO
AI
cognome
- CONTINUA A VALERE LA MEDESIMA DISCIPLINA
- NEL
CASO
DI
RICONOSCIMENTO
CONTESTUALE:
- A) COGNOME DOPPIO
- B) SOSTITUZIONE CON QUELLO DEL PADRE
NON
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI (l.
N. 219/2012)
Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
Art. 35 (Nome).
- 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere
costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a
tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti
e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di
anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Art. 448-bis cc

Esonera
il
figlio
dall’adempimento
dell’obbligo alimentare nei confronti del
genitore decaduto dalla potestà e consente
l’esclusione di questi dalla successione del
figlio
LA DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ NEL CASO DI
MORTE DEL PRESUNTO GENITORE
La sola disposizione novellata è il comma 1 dell’art.
276 cc
- Nei confronti dei suoi eredi;
- In loro mancanza, la domanda deve essere proposta
nei confronti di un curatore nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso
COMPETENZA
AMPLIAMENTO

TRIBUNALE
ORDINARIO
RIDUZIONE

TRIBUNALE
MINORENNI
Tribunale ordinario
Affidamento e Mantenimento dei figli, nati
fuori dal matrimonio
Esercizio della potestà dei genitori ex art. 317
bis cc
Figli nati fuori dal matrimonio ART. 317 bis CC
Figlio riconosciuto da
un solo genitore
Esercizio della
potestà in via
esclusiva
Figlio
riconosciuto da
entrambi i
genitori tra loro
conviventi
Esercizio
congiunto della
potestà
Figlio
riconosciuto da
entrambi i
Genitori non
conviventi
Genitori non
conviventi che
abbaino fatto
ricorso al giudice
per la
regolamentazione
dell’affidamento
Regolamentazion
Esercizio della
e dell’esercizio
potestà in via
della potestà
esclusiva da parte secondo le regole
del genitore con
dell’affido
cui convive
condiviso
TRIBUNALE ORDINARIO
- Decisioni in caso di contrasto tra genitori su
questioni importanti per il figlio
- Ex art. 316 cc
TRIBUNALE ORDINARIO
-
Provvedimenti ex art. 171 cc – fondo patrimoniale;
-
Costituzione di usufrutto, ex art. 194, comma 2, cc
-
Riconoscimento figli ex art. 250 cc : sentenza sostitutiva
consenso mancante (?)
-
Provvedimenti relativi all’affidamento e all’inserimento del
figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori ex art. 252
cc
TRIBUNALE ORDINARIO
-
Provvedimenti in ordine al cognome del figlio ex art. 262 cc
-
Autorizzazione ad impugnare il riconoscimento da parte del
figlio minore, ex art. 264 cc
-
Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità nel caso di
minori
TRIBUNALE PER I MINORENNI
-
AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO DEL MINORE CHE ABBIA
COMPIUTO 16 ANNI;
-
NOMINA DEL CURATORE SPECIALE PER L’ASSISTENZA ALLA
STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI
-
DECADENZA DELLA POTESTA’ SUI FIGLI
TRIBUNALE PER I MINORENNI
-
REINTEGRAZIONE DELLA POTESTA’ SUI FIGLI
-
RIMOZIONE (RIAMMISSIONE) AMMINISTRAZIONE BENI DEI FIGLI
-
AUTORIZZAZIONE AL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
TRIBUNALE PER I MINORENNI
-
AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI
MINORENNI (ART. 251, COMMA 2, CC)
-
INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL MINORE EMANCIPATO
(ART. 40 DIS ATT CC)
-
I RECLAMI AVVERSO DECRETI GT (ART. 45 DISP ATT CC)
TRIBUNALE PER I MINORENNI
-
PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI:
-
A) AFFIEVOLIMENTO
-
B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE
TRIBUNALE PER I MINORENNI // TRIBUNALE ORDINARIO
SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE:
-
- GIUDIZIO DI SEPARAZIONE
-
- GIUDIZIO DI DIVORZIO
-
- GIUDIZIO EX ART. 316 CC
-
I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI:
-
A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE
CONVIVENTE
-
SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO
Provvedimenti ex art. 333 cc
SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE:
-
- GIUDIZIO DI SEPARAZIONE
-
- GIUDIZIO DI DIVORZIO
-
- GIUDIZIO EX ART. 316 CC
-
I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI:
-
A)
AFFIEVOLIMENTO
B)
ALLONTANAMENTO
DEL
GENITORE
CONVIVENTE
-
SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO
Provvedimenti ex art. 333 cc
-
- GIUDIZIO EX ART. 316 CC
Non intende riferirsi al giudizio ex art. 316
comma 3,cc ma in generale ai procedimenti
concernenti
l’affidamento
mantenimento
dei
figli
nati
ed
fuori
matrimonio ex art. 317bis e 155 cc
il
dal
TRIBUNALE ORDINARIO
Provvedimenti ex art. 333 cc.
Quale rito avanti al Tribunale Ordinario ?
Rito camerale ex art. 737 ss cpc
Giudice ordinario = Giudice della separazione
Provvedimenti ex art. 333 cc
Allorquando il tribunale per i minorenni sia stato
interessato ex art. 333 cc e il relativo giudizio sia
pendente, la successiva introduzione del giudizio
di separazione/divorzio non potrà esercitare, sulla
base del disposto letterale, alcuna vis attractiva.
Provvedimenti ex art. 333 cc
Si può agire contestualmente sia per la separazione
(o divorzio) sia per invocare una misura ex art.
333 cc ?
La formulazione contestuale delle due domande
esclude che possa dirsi già pendente il giudizio di
separazione
Strumenti di garanzia patrimoniale
ante riforma
Sequestro ex art. 156, comma 6, cc dettato in materia di rapporti
patrimoniali tra coniugi – esteso dalla Giurisprudenza alla prole
Sequestro ex art. 156 cc
=
sequestro ex art. 8 LD (preventivo)
Ordine di pagamento ex art. 156 cc
= ordine di pagamento ex art. 8 LD
Strumenti di garanzia patrimoniale
Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in
materia di alimenti e mantenimento della prole, può
imporre al genitore obbligato di prestare idonea
garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi
suddetti.
Strumenti di garanzia patrimoniale
il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto
previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n.
898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute
direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8,
secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I
provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Strumenti di garanzia patrimoniale
La riforma prevede per la prima volta espressamente
la possibilità di adozione di misure di garanzia
direttamente legate al mantenimento della prole
Quindi la riforma appronta strumenti di garanzia
patrimoniale uniformemente destinati a tutti i figli.
Strumenti di garanzia patrimoniale
Idonea garanzia personale o reale, in caso di pericolo
Sequestro dei beni, ex art. 8 LD
Ordine diretto a terzi debitori dell’obbligato, ex art. 8 LD
Provvedimenti definitivi – titolo per ipoteca giudiziale ex art. 2818 cc
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