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Diapositiva 1 - Confartigianato

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Diapositiva 1 - Confartigianato
Accordi
Stato/Regioni
per la
formazione
A cura di: Donato Lombardi
Articolo 37 D.Lgs. 81/2008
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
2. La durata, i contenuti minimi e
le modalità della formazione di
cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di
Conferenza Stato, regioni e
province autonome di Trento e di
Bolzano
adottato,
previa
consultazione
delle
parti
sociali …
Accordo formazione
Lavoratrici/Lavoratori
Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all’art.
21 comma 1 (autonomi)
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2)
Approvato il 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano per
la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012
Entrato in vigore il 26.01.2012
ACCORDO FORMAZIONE
Disciplina formazione e aggiornamento:
•
lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a)
•
preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19
•
dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18)
•
altri soggetti (art. 21 co. 1)
NON disciplina:
•
Formazione titoli specifici e relativi obblighi
(es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.)
•
Addestramento (art. 37, co. 5)
(es. addestramento quando previsto)
Lavoratrici/Lavoratori
Art. 37 D.Lgs. 81/2012
ACCORDO FORMAZIONE
LAVORATRICI/LAVORATORI
PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO
• Formazione Generale
(art. 37 co. 1 lett. a)
• Formazione Specifica
(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
Formazione Generale
Durata 4 ore per tutti i settori produttivi
•
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza
sul lavoro
Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a)
• concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza.
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
Formazione Specifica
(art. 37, comma 1, lett. b)
… in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e
ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda…
RIFERIMENTO ai Codici ATECO
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
Formazione Specifica
E’ compresa la formazione di cui all’art.
37, comma 3 (rischi specifici trattati nei
titoli successivi al I) quando presenti…
inoltre
Durata e contenuti sono considerati
come minimi e sono subordinati
all’esito della valutazione dei rischi e al
rispetto della contrattazione collettiva
o di procedure concordate a livello
settoriale e/o aziendale.
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
Tre differenti livelli di rischio:
BASSO
Formazione specifica 4 ore
MEDIO
Formazione specifica 8 ore
ALTO
Formazione specifica 12 ore
Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario
Agricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non
residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione
Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità –
Energia – Acqua, fognature, rifiuti
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE
per i tre differenti livelli di rischio
BASSO Form. gen. 4
+ spec.
4 = Tot. 8 ore
MEDIO Form. gen. 4
+ spec.
8 = Tot. 12 ore
ALTO
Form. gen. 4 + spec. 12 = Tot. 16 ore
N.B. Durata e contenuti sono considerati come
minimi e subordinati all’esito della valutazione
dei rischi
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza,
che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza,
anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi
individuati per il rischio basso.
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
IMPORTANTE
E’ esclusa dal percorso formativo
regolamentato
dall’accordo
la
formazione di cui ai titoli successivi al I
quando si tratta ad esempio della
abilitazione al montaggio dei ponteggi.
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE
GENERALE E SPECIFICA
Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4
SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA
- Trasferimento o cambio di mansioni
- Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie,
- Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi
-
DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA
in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi
FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO
Preposto
art. 2 co. 1 lett. e)
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
1. Generale 4 ore
come per tutti i lavoratori
2. Specifica 4 – 8 – 12 ore
come per tutti i lavoratori
+ aggiornamento 6 ore/5anni
3. Particolare (8 ore)
+ aggiornamento 6 ore/5 anni
4. Ulteriore quando prevista ai titoli
successivi o da norme speciali
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, deve
comprendere quella per i lavoratori
(generale e specifica), e deve essere
integrata da una
FORMAZIONE PARTICOLARE,
in relazione ai compiti da lui esercitati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• art. 37, comma 7
• obblighi previsti all’art. 19
Durata 8 ore per tutti
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
Articolo 37 co. 7 - I contenuti della
formazione del preposto comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche ,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
Articolo 19 - Obblighi del preposto
Secondo le rispettive attribuzioni e competenze
a) sovrintendere – vigilare - informare
b) verificare accesso lavoratori formati
c) richiedere l'osservanza - dare istruzioni
d) informare i lavoratori esposti a un rischio grave
e) astenersi dal richiedere ripresa attivitá
f) segnalare sulla base della formazione
ricevuta
g) frequentare appositi corsi
ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti
•
•
•
•
•
Principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni
del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di
rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e
sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri
ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO
I contenuti
•
•
•
Valutazione dei rischi dell’azienda, con
particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione
FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO
ARTICOLAZIONE CORSI PER ADDETTI LAVORO FUNI
ACCORDO FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE
Dirigente
art. 2 co. 1 lett. d)
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa
FORMAZIONE DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti deve tener
conto di quanto previsto:
• art. 37, comma 7
• obblighi previsti all’art. 18
• è comprensiva della formazione per
lavoratori (generale + specifica)
Durata 16 ore
FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
Articolo 37 co. 7 - I contenuti della
formazione dei dirigenti comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche ,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
FORMAZIONE DIRIGENTI
Strutturata in quattro moduli:
MODULO 1
GIURIDICO – NORMATIVO
MODULO 2
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE
DEI LAVORATORI
AGGIORNAMENTI
LAVORATORI
(art. 37, comma 6)
Periodicità quinquennale
Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai
livelli di rischio
Contenuti:
• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridiconormativi;
• sistemi di gestione e processi organizzativi;
• fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico,
psicosociale.
AGGIORNAMENTI
Periodicità quinquennale
PREPOSTI
Durata minima 6 ore
• in relazione ai loro compiti
DIRIGENTI
Durata minima 6ore
• in relazione ai loro compiti
REQUISITI DOCENTI
In attesa che la Commissione consultiva (ex
art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione
formatori:
Docenti
interni o esterni all’azienda
che possono dimostrare di possedere
esperienza triennale di insegnamento o
professionale,
in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
PRESENZA LAVORATORI STRANIERI
Difficoltà di comprensione linguistica:
• verifica preventiva sulla comprensione della
lingua veicolare del corso
• presenza di un mediatore interculturale e/o
di un traduttore
• formazione linguistica preliminare anche in
e-learning
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Modalità E-learning (vedi allegato)
Lavoratori
•
formazione generale
Preposti
•
argomenti di carattere normativo e tecnico
Dirigenti
•
tutto il corso
Per tutti
•
aggiornamenti
CREDITI FORMATIVI
Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori
Situazione
lavoratore
Formazione effettuata
Neoassunti provenienti da
azienda dello stesso
settore produttivo
Conforme all’accordo
Neoassunti provenienti da
azienda di diverso settore
produttivo
Cambio mansione stessa
azienda; nuovo processo
produttivo; introduzione
macchinari, prodotti ecc
Neoassunti con
formazione precedente
all’assunzione qualora
prevista nella
contrattazione collettiva
nazionale
Conforme all’accordo
Conforme all’accordo
Conforme alla
contrattazione
Crediti formativi
conforme al nuovo accordo
Generale
(4 ore)
Specifica
(4/8/12 ore)
Esonero
Esonero
Esonero
Nuova formazione
in relazione ai rischi del
nuovo settore
(4, 8 o 12 ore)
Esonero
Nuova formazione
limitatamente alle
modifiche o ai contenuti
di nuova introduzione.
Esonero
Nuova formazione
in relazione ai rischi del
nuovo settore
(4, 8 o 12 ore)
CREDITI FORMATIVI (CASI PARTICOLARI)
Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori
Crediti formativi
conforme al nuovo accordo
Generale
Specifica
(4 ore)
(4/8/12 ore)
Situazione
lavoratore
Formazione effettuata
Aziende multiservizi nei
casi in cui il lavoratore
svolga mansioni
riconducibili ad un settore
a rischio maggiore
Conforme all’accordo
Neoassunti nel comparto
delle costruzioni,
nell’ipotesi di primo
ingresso nel settore
Formazione effettuata
nell’ambito del progetto
strutturale “16ore-MICS”,
delineato dal Formedil
Esonero
Neoassunti
Formazione professionale
svolta presso le strutture
della formazione
professionale o gli enti
accreditati dalle regioni e
dalle province autonome
con durata e contenuti
conformi all’accordo
Esonero
Esonero
Nuova formazione
ad integrazione dei rischi
della nuova mansione
Esonero
In caso di contenuti
corrispondenti all’accordo
previo accordo
contrattuale nazionale
Esonero
rimarrà in ogni caso in
capo al datore di lavoro
l’obbligo di assicurare che
la formazione specifica sia
conforme alle risultanze
della valutazione dei rischi
aziendali
CREDITI FORMATIVI
Preposto
Formazione particolare
aggiuntiva
(8 ore)
Crediti
Aggiornamento
(6 ore)
Conforme all’accordo
Credito formativo permanente
Ad eccezione dei casi in cui si sia determinata una
modifica del suo rapporto di preposizione
nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Entro 5 anni dalla data di
conclusione del corso
Dirigente
Formazione specifica
(16 ore)
Crediti
Conforme all’accordo
Credito formativo permanente
Aggiornamento
(6 ore)
Entro 5 anni dalla data di
conclusione del corso
TEMPISTICA
26 gennaio 2012
Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 221/CSR) riguardante la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle
lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui
all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
11 gennaio 2013
(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Completamento della formazione particolare aggiuntiva del preposto nel caso di
riconoscimento parziale della formazione già effettuata conformemente al comma 7 dell’art.
37 del D.lgs 81/08.
TEMPISTICA
26 gennaio 2013
(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano già
frequentato e concluso corsi di formative prima del 11 gennaio 2007 (5 anni prima della
data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere
stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
____________________________________________________
Frequenza a corsi di formazione, rivolti ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, formalmente
e documentalmente già approvati alla data del 26 gennaio 2012 (entrata in vigore
dell’accordo). NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di prima
applicazione
TEMPISTICA
11 luglio 2013
(18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Conclusione della formazione dei preposti e dei dirigenti ai nuovi corsi di formazione
previsti nell’accordo. In tal caso la formazione dei dirigenti potrà essere erogata nell’arco
temporale di 12 mesi.
_____________________________________________________
Applicazione dell’accordo sulla formazione dei lavoratori (repertorio atti n. 221/CSR) anche
nei confronti delle imprese medie e piccole del settore agricolo che impieghino lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero
complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali. NOTA: L’accordo
sarà applicato solo in caso di mancata emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al
comma3 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08 (disposizioni per la semplificare gli adempimenti relativi
all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08.
TEMPISTICA
26 gennaio 2017
(5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano già frequentato
e concluso corsi di formative nel periodo tra il 12 gennaio 2007 ed il 11 gennaio 2012 (data
di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati
svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi
di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
_____________________________________________________
Frequenza al corso di aggiornamento per i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data
del 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale), una
formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14
agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del
26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.
TEMPISTICA
15 giorni
È il termine entro il quale l’ente bilaterale o l’organismo paritetico deve dare riscontro alla
richiesta di collaborazione inviata dal datore di lavoro per la realizzazione della formazione
rivolta ai lavoratori. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro da parte dell’ente
bilaterale o dell’organismo paritetico, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente
alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione.
60 giorni
È il termine previsto per il personale di nuova assunzione che dovrà essere avviato ai
rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente
all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di
formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie
attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni
dalla assunzione.
Accordo formazione
RSPP Datore di Lavoro
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 34, commi 2 e 3)
Approvato il 21 dicembre 2011
Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni
(Rep. Atti n. 223/CSR).
Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012
Entrato in vigore il 26.01.2012
Art. 34 D.Lgs. 81/2008
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
2. Il datore di lavoro che intende
svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione,
di durata minima di 16 ore e massima
di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano …
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
Contenuti e articolazioni dei corsi di formazione e
dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende
svolgere i
compiti propri del RSPP
Durata minima 16 ore e una massima 48 ore
• natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
• attività lavorative svolte
NON ricomprende la formazione:
• Addetti alla prevenzione incendi (art. 45)
• Addetti primo soccorso (art. 46)
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
SOGGETTI FORMATORI
• Regioni e le Province Autonome
• proprie strutture tecniche (prevenzione-formazione)
• strutture accreditate (2 anni esperienza)
• Università
• INAIL
• IPSEMA per la parte di relativa competenza
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le P.A.
• Scuola superiore della pubblica amministrazione
• Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
• Enti bilaterali e organismi
• Ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento
• Fondi interprofessionali di settore
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
REQUISITI DOCENTI
In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.)
emani criteri qualificazione formatori …
Docenti
interni o esterni all’azienda
che possono dimostrare di possedere
esperienza triennale di insegnamento o
professionale,
in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO
Tre differenti livelli di rischio:
BASSO
16 ore
MEDIO
32 ore
ALTO
48 ore
Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario
Agricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali
– Pubblica Amministrazione e istruzione
Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità
NOTA:
La partecipazione ad un corso di formazione per DL SPP, relativo
ad un livello di rischio più elevato, ricomprenderà quella prevista
per un livello di rischio inferiore
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CONTENUTI
MODULO 1
NORMATIVO – giuridico
MODULO 2
GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3
TECNICO
-
individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4
RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
MODULO 1
NORMATIVO - giuridico
•
•
•
•
•
•
CONTENUTI
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
il sistema istituzionale della prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2
GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CONTENUTI
MODULO 3
TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
•
•
•
•
•
i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria.
MODULO 4
RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori
•
•
•
•
•
l’informazione, la formazione e l’addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
E-learning
Datori di lavoro
• Il MODULO 1 e MODULO 2 del corso base
• I corsi di Aggiornamenti
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
VALUTAZIONE
Colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro per la
verifica delle conoscenze relative alla normativa e delle
competenze tecnico-professionali
Definizione prove a cura dei docenti
Definizione prove e recuperi a cura del responsabile del
progetto formativo.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
Periodicità quinquennale (cinque anni a
decorrere dalla data di pubblicazione
dell’Accordo)
Durata, modulata in relazione ai tre livelli di
rischio:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO
14 ore
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
Trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei
seguenti ambiti:
•
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridiconormativi
•
sistemi di gestione e processi organizzativi
•
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
•
tecniche di comunicazione, volte all’informazione e
formazione dei lavoratori in tema di promozione della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
Utilizzo della FAD secondo i criteri previsti in allegato 1 (La
Formazione a Distanza (FAD) sulla sicurezza e salute sul
lavoro);
Possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di
riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, ad
alto livello di specializzazione tecnica.
N.B.
Obbligo di aggiornamento anche per:
• Chi ha frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16.01.1997
• Gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Contenuti conformi a quelli del corso base
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
CREDITI FORMATIVI
Situazione
Datore di lavoro
Nominati entro il 31
dicembre 1996
Nominati dopo il 31
dicembre 1996
Nominati dopo il 31
dicembre 1996
Formazione già
effettuata
Esonero permanente
ai sensi dell’articolo 95
del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626
Formazione con
contenuti conformi
all’art. 3 del D.M.
16/01/1997 effettuata
entro il 11
Formazione prevista
nell’accordo RSPP
Possesso dei requisiti per
svolgere i compiti del
Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi
dell’articolo 32, commi 2,
3 e 5 del D.Lgs. n.
81/08.
Formazione di base da effettuare
conforme al nuovo accordo
(16 - 32 – 48 ore)
Aggiornamento
(6 – 12 - 14 ore)
Esonero
Entro il 11.01.2014
(2 anni dalla data di
pubblicazione)
NOTA: con contenuti
analoghi a quelli
previsti per il corso
base
Esonero
Entro il 11.01.2017
(5 anni dalla data di
pubblicazione)
Esonero
Entro 5 anni dalla
data di conclusione
del corso RSPP
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
TEMPISTICA CORSI
Formazione già
effettuata
Formazione di base da
effettuare conforme al nuovo
accordo
(16 - 32 – 48 ore)
Aggiornament
o
(6-12-14 ore)
Nessuna
Necessaria formazione
NOTA: necessaria frequenza immediata
Entro 5 anni dalla
data di conclusione
del corso
Avvio di nuova attività
Nessuna
Necessaria formazione
NOTA: conclusione del corso entro 90
giorni dall’avvio della nuova attività
(analogamente a quanto previsto per
l’elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi)
Entro 5 anni dalla
data di conclusione
del corso
Regime transitorio
prima applicazione
In corso o da iniziare
purchè approvati
documentalmente prima
del 26.01.2012 con
contenuti conformi
all’art. 3 del D.M.
16/01/1997
Esonero
Necessario completare entro il 26 luglio
2012 la formazione già iniziata o da
iniziare
Entro 5 anni dalla
data di conclusione
del corso
Situazione
Datore di lavoro
Nominati dopo il 31
dicembre 1996
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
SCADENZE
26 gennaio 2012
Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome (repertorio atti n. 223/CSR) riguardante i contenuti, le articolazioni e le
modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
26 luglio 2012
Frequenza da parte del datore di lavoro, che intende svolgere i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, a corsi di formazione formalmente e documentalmente
approvati alla data del 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16
gennaio 1997 (vedi nota 12) per quanto riguarda durata e contenuti. NOTA: disposizione transitoria,
valida esclusivamente in fase di prima applicazione.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
SCADENZE
11 gennaio 2014 (24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza all’aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. NOTA: L’aggiornamento dovrà essere
effettuato con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti
previsti per la formazione base del datore di lavoro.
26 luglio 2015 (5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo)
Frequenza al corso di aggiornamento per i datori di lavoro che abbiano frequentato, alla data 11
gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo) i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio 1997.
FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO
SCADENZE
90 giorni
È il termine previsto per la frequenza al percorso formativo di base per il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in caso di inizio di
nuova attività. In coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 ed al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dei nuovi
obblighi di formazione, il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo base entro e non
oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività
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