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Diapositiva 1 - Confartigianato
Accordi Stato/Regioni per la formazione A cura di: Donato Lombardi Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali … Accordo formazione Lavoratrici/Lavoratori Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all’art. 21 comma 1 (autonomi) (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2) Approvato il 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012 Entrato in vigore il 26.01.2012 ACCORDO FORMAZIONE Disciplina formazione e aggiornamento: • lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a) • preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19 • dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18) • altri soggetti (art. 21 co. 1) NON disciplina: • Formazione titoli specifici e relativi obblighi (es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.) • Addestramento (art. 37, co. 5) (es. addestramento quando previsto) Lavoratrici/Lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/2012 ACCORDO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO • Formazione Generale (art. 37 co. 1 lett. a) • Formazione Specifica (art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3) FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI Formazione Generale Durata 4 ore per tutti i settori produttivi • concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a) • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI Formazione Specifica (art. 37, comma 1, lett. b) … in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda… RIFERIMENTO ai Codici ATECO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI Formazione Specifica E’ compresa la formazione di cui all’art. 37, comma 3 (rischi specifici trattati nei titoli successivi al I) quando presenti… inoltre Durata e contenuti sono considerati come minimi e sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi e al rispetto della contrattazione collettiva o di procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale. FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO Tre differenti livelli di rischio: BASSO Formazione specifica 4 ore MEDIO Formazione specifica 8 ore ALTO Formazione specifica 12 ore Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario Agricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità – Energia – Acqua, fognature, rifiuti FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE per i tre differenti livelli di rischio BASSO Form. gen. 4 + spec. 4 = Tot. 8 ore MEDIO Form. gen. 4 + spec. 8 = Tot. 12 ore ALTO Form. gen. 4 + spec. 12 = Tot. 16 ore N.B. Durata e contenuti sono considerati come minimi e subordinati all’esito della valutazione dei rischi I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI IMPORTANTE E’ esclusa dal percorso formativo regolamentato dall’accordo la formazione di cui ai titoli successivi al I quando si tratta ad esempio della abilitazione al montaggio dei ponteggi. FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4 SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA - Trasferimento o cambio di mansioni - Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, - Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi - DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO Preposto art. 2 co. 1 lett. e) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO 1. Generale 4 ore come per tutti i lavoratori 2. Specifica 4 – 8 – 12 ore come per tutti i lavoratori + aggiornamento 6 ore/5anni 3. Particolare (8 ore) + aggiornamento 6 ore/5 anni 4. Ulteriore quando prevista ai titoli successivi o da norme speciali FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori (generale e specifica), e deve essere integrata da una FORMAZIONE PARTICOLARE, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. • art. 37, comma 7 • obblighi previsti all’art. 19 Durata 8 ore per tutti FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO Articolo 37 co. 7 - I contenuti della formazione del preposto comprendono: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO Articolo 19 - Obblighi del preposto Secondo le rispettive attribuzioni e competenze a) sovrintendere – vigilare - informare b) verificare accesso lavoratori formati c) richiedere l'osservanza - dare istruzioni d) informare i lavoratori esposti a un rischio grave e) astenersi dal richiedere ripresa attivitá f) segnalare sulla base della formazione ricevuta g) frequentare appositi corsi ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO I contenuti • • • • • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione Definizione e individuazione dei fattori di rischio Incidenti e infortuni mancati Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri ACCORDO FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO I contenuti • • • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PREPOSTO ARTICOLAZIONE CORSI PER ADDETTI LAVORO FUNI ACCORDO FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE Dirigente art. 2 co. 1 lett. d) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa FORMAZIONE DIRIGENTI La formazione dei dirigenti deve tener conto di quanto previsto: • art. 37, comma 7 • obblighi previsti all’art. 18 • è comprensiva della formazione per lavoratori (generale + specifica) Durata 16 ore FORMAZIONE PER I DIRIGENTI Articolo 37 co. 7 - I contenuti della formazione dei dirigenti comprendono: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche , organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. FORMAZIONE DIRIGENTI Strutturata in quattro moduli: MODULO 1 GIURIDICO – NORMATIVO MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI AGGIORNAMENTI LAVORATORI (art. 37, comma 6) Periodicità quinquennale Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio Contenuti: • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridiconormativi; • sistemi di gestione e processi organizzativi; • fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico, psicosociale. AGGIORNAMENTI Periodicità quinquennale PREPOSTI Durata minima 6 ore • in relazione ai loro compiti DIRIGENTI Durata minima 6ore • in relazione ai loro compiti REQUISITI DOCENTI In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione formatori: Docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza triennale di insegnamento o professionale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PRESENZA LAVORATORI STRANIERI Difficoltà di comprensione linguistica: • verifica preventiva sulla comprensione della lingua veicolare del corso • presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore • formazione linguistica preliminare anche in e-learning UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) Modalità E-learning (vedi allegato) Lavoratori • formazione generale Preposti • argomenti di carattere normativo e tecnico Dirigenti • tutto il corso Per tutti • aggiornamenti CREDITI FORMATIVI Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori Situazione lavoratore Formazione effettuata Neoassunti provenienti da azienda dello stesso settore produttivo Conforme all’accordo Neoassunti provenienti da azienda di diverso settore produttivo Cambio mansione stessa azienda; nuovo processo produttivo; introduzione macchinari, prodotti ecc Neoassunti con formazione precedente all’assunzione qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale Conforme all’accordo Conforme all’accordo Conforme alla contrattazione Crediti formativi conforme al nuovo accordo Generale (4 ore) Specifica (4/8/12 ore) Esonero Esonero Esonero Nuova formazione in relazione ai rischi del nuovo settore (4, 8 o 12 ore) Esonero Nuova formazione limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione. Esonero Nuova formazione in relazione ai rischi del nuovo settore (4, 8 o 12 ore) CREDITI FORMATIVI (CASI PARTICOLARI) Tabella dei crediti per la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori Crediti formativi conforme al nuovo accordo Generale Specifica (4 ore) (4/8/12 ore) Situazione lavoratore Formazione effettuata Aziende multiservizi nei casi in cui il lavoratore svolga mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore Conforme all’accordo Neoassunti nel comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore Formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato dal Formedil Esonero Neoassunti Formazione professionale svolta presso le strutture della formazione professionale o gli enti accreditati dalle regioni e dalle province autonome con durata e contenuti conformi all’accordo Esonero Esonero Nuova formazione ad integrazione dei rischi della nuova mansione Esonero In caso di contenuti corrispondenti all’accordo previo accordo contrattuale nazionale Esonero rimarrà in ogni caso in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare che la formazione specifica sia conforme alle risultanze della valutazione dei rischi aziendali CREDITI FORMATIVI Preposto Formazione particolare aggiuntiva (8 ore) Crediti Aggiornamento (6 ore) Conforme all’accordo Credito formativo permanente Ad eccezione dei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Dirigente Formazione specifica (16 ore) Crediti Conforme all’accordo Credito formativo permanente Aggiornamento (6 ore) Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso TEMPISTICA 26 gennaio 2012 Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 221/CSR) riguardante la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. 11 gennaio 2013 (12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo) Completamento della formazione particolare aggiuntiva del preposto nel caso di riconoscimento parziale della formazione già effettuata conformemente al comma 7 dell’art. 37 del D.lgs 81/08. TEMPISTICA 26 gennaio 2013 (12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo) Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano già frequentato e concluso corsi di formative prima del 11 gennaio 2007 (5 anni prima della data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. ____________________________________________________ Frequenza a corsi di formazione, rivolti ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, formalmente e documentalmente già approvati alla data del 26 gennaio 2012 (entrata in vigore dell’accordo). NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di prima applicazione TEMPISTICA 11 luglio 2013 (18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo) Conclusione della formazione dei preposti e dei dirigenti ai nuovi corsi di formazione previsti nell’accordo. In tal caso la formazione dei dirigenti potrà essere erogata nell’arco temporale di 12 mesi. _____________________________________________________ Applicazione dell’accordo sulla formazione dei lavoratori (repertorio atti n. 221/CSR) anche nei confronti delle imprese medie e piccole del settore agricolo che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali. NOTA: L’accordo sarà applicato solo in caso di mancata emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma3 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08 (disposizioni per la semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08. TEMPISTICA 26 gennaio 2017 (5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo) Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che abbiano già frequentato e concluso corsi di formative nel periodo tra il 12 gennaio 2007 ed il 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. _____________________________________________________ Frequenza al corso di aggiornamento per i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data del 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale), una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006. TEMPISTICA 15 giorni È il termine entro il quale l’ente bilaterale o l’organismo paritetico deve dare riscontro alla richiesta di collaborazione inviata dal datore di lavoro per la realizzazione della formazione rivolta ai lavoratori. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione. 60 giorni È il termine previsto per il personale di nuova assunzione che dovrà essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. Accordo formazione RSPP Datore di Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 34, commi 2 e 3) Approvato il 21 dicembre 2011 Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Rep. Atti n. 223/CSR). Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012 Entrato in vigore il 26.01.2012 Art. 34 D.Lgs. 81/2008 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano … FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO Contenuti e articolazioni dei corsi di formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del RSPP Durata minima 16 ore e una massima 48 ore • natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro • attività lavorative svolte NON ricomprende la formazione: • Addetti alla prevenzione incendi (art. 45) • Addetti primo soccorso (art. 46) FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO SOGGETTI FORMATORI • Regioni e le Province Autonome • proprie strutture tecniche (prevenzione-formazione) • strutture accreditate (2 anni esperienza) • Università • INAIL • IPSEMA per la parte di relativa competenza • Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le P.A. • Scuola superiore della pubblica amministrazione • Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori • Enti bilaterali e organismi • Ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento • Fondi interprofessionali di settore FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO REQUISITI DOCENTI In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri qualificazione formatori … Docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza triennale di insegnamento o professionale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO Tre differenti livelli di rischio: BASSO 16 ore MEDIO 32 ore ALTO 48 ore Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario Agricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali – Pubblica Amministrazione e istruzione Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità NOTA: La partecipazione ad un corso di formazione per DL SPP, relativo ad un livello di rischio più elevato, ricomprenderà quella prevista per un livello di rischio inferiore FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO CONTENUTI MODULO 1 NORMATIVO – giuridico MODULO 2 GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3 TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4 RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO MODULO 1 NORMATIVO - giuridico • • • • • • CONTENUTI il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; sistema di qualificazione delle imprese. MODULO 2 GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza • • • • • • • • • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie); modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della documentazione tecnico amministrativa; l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO CONTENUTI MODULO 3 TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi • • • • • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria. MODULO 4 RELAZIONALE –formazione e consultazione dei lavoratori • • • • • l’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) E-learning Datori di lavoro • Il MODULO 1 e MODULO 2 del corso base • I corsi di Aggiornamenti FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO VALUTAZIONE Colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro per la verifica delle conoscenze relative alla normativa e delle competenze tecnico-professionali Definizione prove a cura dei docenti Definizione prove e recuperi a cura del responsabile del progetto formativo. FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO Periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo) Durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO Trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridiconormativi • sistemi di gestione e processi organizzativi • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico • tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO Utilizzo della FAD secondo i criteri previsti in allegato 1 (La Formazione a Distanza (FAD) sulla sicurezza e salute sul lavoro); Possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, ad alto livello di specializzazione tecnica. N.B. Obbligo di aggiornamento anche per: • Chi ha frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16.01.1997 • Gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Contenuti conformi a quelli del corso base FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO CREDITI FORMATIVI Situazione Datore di lavoro Nominati entro il 31 dicembre 1996 Nominati dopo il 31 dicembre 1996 Nominati dopo il 31 dicembre 1996 Formazione già effettuata Esonero permanente ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata entro il 11 Formazione prevista nell’accordo RSPP Possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08. Formazione di base da effettuare conforme al nuovo accordo (16 - 32 – 48 ore) Aggiornamento (6 – 12 - 14 ore) Esonero Entro il 11.01.2014 (2 anni dalla data di pubblicazione) NOTA: con contenuti analoghi a quelli previsti per il corso base Esonero Entro il 11.01.2017 (5 anni dalla data di pubblicazione) Esonero Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso RSPP FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO TEMPISTICA CORSI Formazione già effettuata Formazione di base da effettuare conforme al nuovo accordo (16 - 32 – 48 ore) Aggiornament o (6-12-14 ore) Nessuna Necessaria formazione NOTA: necessaria frequenza immediata Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Avvio di nuova attività Nessuna Necessaria formazione NOTA: conclusione del corso entro 90 giorni dall’avvio della nuova attività (analogamente a quanto previsto per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi) Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Regime transitorio prima applicazione In corso o da iniziare purchè approvati documentalmente prima del 26.01.2012 con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 Esonero Necessario completare entro il 26 luglio 2012 la formazione già iniziata o da iniziare Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Situazione Datore di lavoro Nominati dopo il 31 dicembre 1996 FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO SCADENZE 26 gennaio 2012 Entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 223/CSR) riguardante i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 26 luglio 2012 Frequenza da parte del datore di lavoro, che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (vedi nota 12) per quanto riguarda durata e contenuti. NOTA: disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di prima applicazione. FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO SCADENZE 11 gennaio 2014 (24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo) Frequenza all’aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. NOTA: L’aggiornamento dovrà essere effettuato con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione base del datore di lavoro. 26 luglio 2015 (5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo) Frequenza al corso di aggiornamento per i datori di lavoro che abbiano frequentato, alla data 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell’accordo) i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997. FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO SCADENZE 90 giorni È il termine previsto per la frequenza al percorso formativo di base per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in caso di inizio di nuova attività. In coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 ed al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dei nuovi obblighi di formazione, il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo base entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività