Comments
Description
Transcript
TRUST per il dopo di noi avvocato lupoi
Il Trust: una soluzione per il “ Dopo di Noi” Roma, 15 dicembre 2009 Avv. Francesca Romana Lupoi Via A. Bertoloni n. 55, 00197 Roma 06.8070851- e-mail: [email protected] Manifestazioni dell’interesse per i trust • La numerosa produzione scientifica • La giurisprudenza (oltre cento decisioni negli ultimi nove anni), molte autorizzazioni del Giudice Tutelare • I trust nella separazione coniugale, per tutelare i soggetti deboli, nel fallimento, a capo di gruppi societari • La percezione del trust quale soluzione: l’avvicinamento dei professionisti ai trust I trust sono più semplici da capire di quanto sembri • Molte pretese finalità dei trust: serve per defraudare i creditori,serve per diseredare i legittimari, serve solo per grandi patrimoni o per rendere anonimi i patrimoni. Alcune di queste finalità sono addirittura impossibili con il trust !! • Molte incomprensioni e confusioni: riguarda gli stranieri, non esiste una legge sul trust in Italia, i giudici non conoscono l’istituto che appartiene al diritto inglese… • MA: I trust sono più semplici da capire di quanto sembri! La giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto la validità del trust interno essendo in grado di tutelare interessi che fino a ieri potevano essere perseguiti in maniera parziale o meno soddisfacente Trib. Pisa, 22 dicembre 2001 Trust auto dichiarato per provvedere ad un fratello diversamente abile Signora con fratello disabile ha ereditato un immobile dal padre, assumendosi l’“obbligazione morale”, che si sarebbe occupata del fratello disabile, che avrebbe assicurato al fratello di poter abitare nell’immobile e che il fratello non sarebbe mai stato trasferito in istituti di cura o assistenza. Preoccupazioni della Signora anziana dopo la sua morte: Non può lasciare in via testamentaria il bene al fratello per la sua incapacità a gestirlo e comunque chi avrebbe pensato ad assistere il fratello? Intende lasciare, dopo la morte del fratello, il bene al marito: ma non può legare l’usufrutto al fratello per le medesime incapacità di gestire l’immobile. Quale garanzia avrebbe nel lasciare invece il bene in piena proprietà al marito con l’onere di occuparsi del fratello? …il Trust: La Signora è il primo trustee, successore il marito Il trustee si assume l’obbligazione di assistere il soggetto debole: consentendogli, non solo di abitare nella sua attuale residenza per tutta la sua vita, ma anche garantendo il mantenimento della qualità della vita e l’assistenza materiale e personale di cui ha bisogno. Con l’istituzione del trust, la Signora ha tramutato la sua obbligazione morale in obbligazione giuridica (fiduciaria) Durata del trust: la vita del soggetto da assistere Al termine del trust: il coniuge della Signora sarà il Beneficiario finale Il marito della Signora potrà così anche egli avere l’uso dell’immobile, ma con il vincolo di destinazione su di esso impresso dall’atto istitutivo di trust L’atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta confliggente con di ordine pubblico del nostro ordinamento Dunque questo specifico trust deve considerarsi riconosciuto in Italia ed, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione, l’atto istitutivo di trust avente ad oggetto un bene immobile va trascritto “ Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001 “ 1. nei trust il giudice è assente nella strutturazione del rapporto 2. l’autonomia privata si sostituisce al giudice 1 nel momento genetico, 2 ma, conseguentemente, nella vita del rapporto Il trust per soggetti deboli normalmente riguarda beni affidati al trustee da una persona – il disponente – che privatamente ne disciplina l’impiego e la finale attribuzione per mezzo delle disposizioni dell’atto istitutivo del trust. Contrasto con il diritto italiano? • Nei trust i privati si sostituiscono al giudice nel regolare il rapporto di protezione: si viola così alcuna prescrizione inderogabile o alcun principio fondamentale del nostro diritto? • No, per due fondamentali ragioni: – Primo, dopo la modificazione nel 2004 dell’art. 414 cod. civ.: “Persone che possono (e non più devono) essere interdette”sull’interdizione, non esistono procedimenti da seguire obbligatoriamente con riferimento alle situazioni di protezione; – Secondo, il trust riguarda beni non del soggetto debole, ma di terzi, che li vincolano a vantaggio della persona debole Convenzione de l’Aja del 1 luglio 1985 “sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento” resa esecutiva dall’Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 entrata in vigore il 1 gennaio 1992 Ammissibilità per i cittadini italiani di istituire in Italia quei rapporti giuridici che la Convenzione definisce “Trust” Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. I trust così individuati ed aventi tutti gli elementi collegati all’ordinamento italiano (definiti “trust interni”) avranno necessariamente un solo elemento di estraneità: la legge regolatrice Art. 6 della Convenzione, I trust interni sorgono in conseguenza della scelta, da parte del Disponente, di una legge regolatrice idonea: tale scelta è da ritenersi libera e legittima ex art. 6 della Convenzione Art. 15 della Convenzione, le seguenti materie sono ritenute norme inderogabili del foro: a) la protezione dei minori e incapaci b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio c) i testamenti, in particolare la legittima … In queste materie con l’art. 15 si è posto un saggio limite alla latitudine concessa al Disponente circa la libertà di scelta della legge regolatrice: essa regolerà certamente il trust, il suo “statuto” ma non necessariamente tutti gli effetti del trust. DISPONENTE genitore/i GUARDIANO/I Organo unico o collegiale TRUSTEE persona che acquista la proprietà del patrimonio BENEFICIARIO ECONOMICO figlio disabile BENEFICIARIO/I FINALE/I PATRIMONIO SEPARATO La strutturazione dei trust per soggetti deboli Legge regolatrice: libertà assoluta di scelta Scelta del trustee: persona o persone fisiche o giuridiche Durata: la vita del soggetto da assistere Destinazione finale dei beni: altri eredi legittimi (se ce ne sono) Potere del trustee di alienazione dei beni Potere del trustee di impiego del reddito dei beni a favore esclusivo del soggetto da assistere Cura personale del soggetto debole: obbligazione giuridica che si assume il trustee Concorso di altri soggetti nelle decisioni del trustee: consensi e pareri Vigilanza di altri soggetti sull’operato del trustee: il guardiano Le “lettere di desiderio”: espressione dei desideri dei genitori - Disponenti Sostituzione del trustee Modificabilità dell’atto istitutivo Autorità giudiziaria …come autorizza il Giudice Tutelare: Trib. Genova, Giudice Tutelare 14 marzo 2006 Concessione all’amministratore di sostegno dell’autorizzazione all’istituzione di un trust in favore di disabile. La moglie, amministratore di sostegno del marito affetto da morbo di Alzheimer, viene autorizzata a istituire un trust per tutelare il marito beneficiario della procedura- ed il comune figlio anche egli invalido al 100%. l’istituto della interdizione è divenuto ormai residuale e nella fattispecie per il marito non sussistono quelle esigenze di protezione che renderebbero legittimo il ricorso all’interdizione. Nomina della moglie quale amministratore di sostegno, nel provvedimento: precisazione delle facoltà della moglie; autorizzazione sin d’ora, nella sua qualità, a istituire il trust allegato al ricorso dotandolo anche del bene immobile per la quota di proprietà del marito; Il trust è opportunamente volto a tutelare non solo il marito garantendogli il migliore regime di vita possibile ma anche il figlio unico, obiettivo che rispondeva alle aspettative del marito quando le sue migliori condizioni di salute gli consentivano una più lucida visione delle sue esigenze e di quelle del figlio. “La migliore dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalente hanno ormai da tempo riconosciuto la compatibilità tra il trust ed il nostro ordinamento giuridico”. Nello stesso senso anche : - Tribunale di Rimini,21 aprile 2009 - Tribunale di Genova,17 giugno 2009 - Tribunale di Bologna,23 settembre 2008 - Tribunale di Modena,11 agosto 2005 “ Il Giudice Tutelare può autorizzare l’amministratore di soste gno a istituire un trust con i beni dell’amministrato” …” il trust si presenta come uno strumento che consente di soddisfare le esigenze di vita, le aspirazioni personali e le legittime istanze dell’amministrato ancor più e meglio delle previsioni degli artt. 410 ss. cod.civ.” “Il Trust , scelto dall’A.S. e condiviso dal beneficiario, assicura che il suo patrimonio sia destinato a suo esclusivo beneficio e per soddisfare le sue esigenze di vita. Il vincolo di destinazione impresso sui beni in trust è più forte delle previsioni degli artt. 410 ss a tutela del beneficiario: -l’A.S. “deve tenere conto dei bisogni e aspirazioni del beneficiario”, ma la norma NON esclude che possa valutare diversamente da lui il suo migliore interesse; - in caso di contrasto il G.T. deve valutare in contraddittorio fra le due parti ma comunque spetta al G.T. la decisione finale; - nel Trust i beni invece potranno essere destinati ESCLUSIVAMENTE alle finalità dichiarate nel trust e corrispondenti alle legittime istanze predeterminate nell’atto di trust dal beneficiario e dall’A.S. e vincolanti per quest’ultimo e per il G.T. (avendo autorizzato il trust) - il Trustee consegna annualmente un rendiconto sulla gestione dei beni in trust all’A.S. Trib. Firenze, Giudice Tutelare 8 aprile 2004 Volontà dei genitori di assicurare un futuro al proprio figlio disabile caratterizzato dalla maggiore tranquillità e sicurezza economica con l’investimento in immobili di pregio e di sicura redditività. I genitori di un minore disabile sono stati pertanto autorizzati: al disinvestimento del patrimonio mobiliare derivante dal risarcimento della condotta negligente del medico che alla nascita aveva causato lesioni irreversibili al bambino rendendolo invalido civile al 100% alla istituzione di un trust da parte del minore disabile con il trasferimento del denaro ricavato dalla vendita degli investimenti all’acquisto, da parte del trustee, di due immobili …il Trust: Disponente: il minore disabile e i due genitori Trustee del trust: la sorella del minore Guardiani del trust: i due genitori Beneficiario del trust: il minore disabile per la durata della sua vita Durata del trust: la vita del minore da assistere Beni in trust: i due immobili acquistati dal trustee, una somma di denaro messa dai genitori Conclusioni: perché il trust? Il trustee è proprietario dei beni in trust e pertanto può compiere, senza richiedere alcuna autorizzazione, tutti gli atti che ritenga vantaggiosi per la tutela del soggetto debole Il Trustee si obbliga a soddisfare non solo le esigenze economiche del soggetto debole, ma si assume le obbligazioni giuridiche (fiduciarie) anche per garantire la qualità della vita del soggetto debole Snellezza dell’amministrazione dei beni del soggetto debole e conoscenza esatta del suo patrimonio: migliore gestione Conoscenza concreta del soggetto debole: piena realizzazione delle sue esigenze Grazie! Il Trust: una soluzione per il “ Dopo di Noi” Roma, 15 dicembre 2009 Avv. Francesca Romana Lupoi