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Diapositiva 1 - Ufficio Scolastico Regionale per l`Emilia

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Diapositiva 1 - Ufficio Scolastico Regionale per l`Emilia
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna
Direzione generale –
Ufficio V – Formazione ed aggiornamento del personale della
scuola
Supporto all’autonomia didattica
GRUPPO DI SUPPORTO REGIONALE – SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
“L’AFFOLLAMENTO DELLE AULE IN
RELAZIONE ALLA CAPACITA’ DI
DEFLUSSO DEI PIANI E DELL’INTERO
EDIFICIO”
(D.M. 26 agosto 1992)
Bologna 19 maggio 2011
Tutti gli anni si presenta immancabilmente
per il Dirigente scolastico, nella fase di
costituzione delle classi, il delicato problema
di come si possa contemperare sia il rispetto
dei parametri adottati dal MIUR per la
formazione delle classi, in base al rapporto
alunni – classe (che prevede anche 28-30
alunni per classe)
sia il rispetto delle norme di prevenzione
incendi per assicurare la sicurezza degli
alunni e del personale.
Andrea Bighi
2
COSA PREVEDE IL D. Min. Interno 26 Agosto 1992?
Il principale punto oggetto di contenzioso è il
seguente:
5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
5.0 Affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula (…)
5.6 Numero delle uscite
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio
non deve essere inferiore a due, posti in punti
contrapposti.
(3° comma) “Le aule didattiche devono essere
servite da una porta ogni 50 persone presenti; le
porte devono avere larghezza almeno di m. 1,20 ed
aprirsi in senso dell’esodo quando il numero
massimo di persone presenti nell’aula sia superiore
a 25 (…)”.
Andrea Bighi
3
In merito al suddetto 3° comma, il Ministero
dell’Interno ha inteso successivamente precisare
quanto di seguito riportato:
“Lettera circolare 17/05/1996 n. P954/4122 Sott. 32
Ministero dell'interno - Norme di prevenzione incendi
per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza
delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.
Con il decreto legislativo 19-3-1996, n. 242, sono
state apportate alcune modifiche alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state
specificate le misure alle quali devono essere
adeguati i luoghi di lavoro esistenti.
Andrea Bighi
4
Al riguardo, atteso quanto stabilito dal
decreto legislativo 19 - 9 -1994, così come
modificato dal decreto legislativo 19 - 3 1996, n. 242,
relativamente alle uscite dei locali di lavoro,
si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito
delle strutture scolastiche costruite od
utilizzate prima del 27 novembre 1994,
i locali destinati ad aule didattiche ed
esercitazioni, non dovranno essere adeguati
al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al
decreto ministeriale 26-8-1992,
per quanto attiene la larghezza delle porte,
essendo le misure ivi previste in contrasto
con i citati decreti legislativi.
Andrea Bighi
5
La larghezza delle porte dei suddetti locali
deve in ogni caso essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero
dalla licenza di abitabilità,
così come richiamato espressamente dall'art.
16, terzo comma, del decreto legislativo n.
242/1996.
I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco
sono pregati di portare a conoscenza di
quanto sopra i Provveditorati agli Studi,
le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i
numerosi quesiti pervenuti sullo specifico
argomento.”
Andrea Bighi
6
Alla luce di quanto sopra occorre, pertanto, rilevare
per ciascun edificio scolastico di pertinenza la data
di costruzione o di utilizzazione e tenere presente
quanto disposto dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs.
81/2008, che recita:
“1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai
requisiti indicati nell’allegato IV.”
Detto allegato IV, al punto 1.6.17, dispone, tra l’altro:
“1.6.17. (…) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
prima del 27 novembre 1994 non si applicano le
disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6
concernenti la larghezza delle porte.
In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti
luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla
licenza di abitabilità.”
Andrea Bighi
7
Pertanto, le disposizioni riportate nei punti:
“1.6.3.2 quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si
apra nel verso dell’esodo;
1.6.3.3 quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato
di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di
una porta avente larghezza minima di 0,80, che si
aprano nel verso dell’esodo;”
si riferiscono, nella fattispecie, alle strutture
scolastiche costruite o utilizzate DOPO il 27
novembre 1994.
Andrea Bighi
8
Ne consegue che i locali destinati ad aule
didattiche ed esercitazioni,
costruiti o utilizzati prima del 27 novembre
1994 non dovranno essere adeguati al terzo
comma del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 26
agosto 1992,
per quanto attiene alla larghezza delle porte,
essendo le misure ivi previste in contrasto
con le disposizioni specificate prima nel
D.Lgs. 626/94, così come modificato dal
D.Lgs. 19.03.1996, n. 242, e successivamente
nel più recente D.Lgs. 81/2008.
Andrea Bighi
9
COME ACCERTARE SE, A FRONTE ANCHE DI CLASSI
PIUTTOSTO NUMEROSE (CON 29 – 30 ALUNNI),
L’AFFOLLAMENTO COMPLESSIVO DEI PIANI E DELL’INTERO
EDIFICIO SCOLASTICO E’ COMPATIBILE CON LA CAPACITA’ DI
DEFLUSSO DEL SISTEMA DI VIA DI USCITA?
Si ipotizzi di effettuare la verifica in un edificio
scolastico costituito da un Piano Terra, in cui sono
ubicate n. 9 aule e n. 4 Uffici di Segreteria e
Presidenza, e da un Piano Primo costituito da 12
aule, con la sotto indicata ipotetica popolazione
scolastica:
Piano Terra, con n. 9 aule.
Aula 1: n. 29 alunni; aula 2: n. 30 alunni; aula 3: n. 28
alunni; aula 4: n. 27 alunni; aula 5: n.29 alunni; aula
6: n.26 alunni, ecc. per complessivi alunni n. 251.
Andrea Bighi
10
Sintesi delle presenze:
Piano Terra:
Destinazione d’uso
Numero
Presenze
AULE
9
251
UFFICI SEGRETERIA –
PRESIDENZA
4
8
ADDETTI AI SERVIZI E
DOCENTI
-
15
Tot. 274
Andrea Bighi
11
Piano Primo, con n. 12 aule.
Aula 10: n. 28 alunni; aula 8: n. 29
alunni; aula 9: n. 29 alunni; aula 10: n.
27 alunni; aula 11: n.28 alunni; aula 12:
n.27 alunni; ecc. per complessivi
alunni n. 348.
Sintesi delle presenze:
Piano Primo:
Andrea Bighi
12
Destinazione d’uso
Numero
Presenze
AULE
12
348
ADDETTI AI SERVIZI E
DOCENTI
-
18
TOT. 366
Andrea Bighi
13
TOTALE PRESENZE NELL’EDIFICIO: N. 640
Per ciascun piano occorre rilevare il numero di uscite
DAL PIANO disponibili e la loro larghezza.
Al Piano Primo sono presenti due scale, in punti
contrapposti, e una scala esterna posta a metà circa
del corridoio, per complessive tre uscite dal Piano.
Si misura la larghezza di ciascuna uscita dal Piano, e
il corrispondente numero di moduli disponibili,
tenendo presente che 1 modulo è pari a 0,60 m e che
la “capacità di deflusso” in ciascun Piano deve
essere non superiore a 60 (punto 5.1, D.M. 26.8.92);
ciò significa che in un Piano, attraverso una uscita
larga 1,20 m ( = 2 moduli) NON possono passare più
di 120 persone.
Andrea Bighi
14
Nel caso preso in esame la larghezza
delle uscite dal Piano Primo presenta i
seguenti valori, da cui si determinano i
relativi moduli:
1^ uscita scala interna: larghezza m.
1,80 = 3 moduli
2^ uscita scala interna: larghezza m.
1,20 = 2 moduli
3^ uscita scala esterna: larghezza m.
1,20 = 2 moduli
TOTALE MODULI PIANO PRIMO: N. 7
Andrea Bighi
15
Al Piano Terra sono presenti tre uscite,
con le sotto indicate larghezze e
moduli:
1^ uscita P.T.: larghezza m. 2,4 = 4
moduli
2^ uscita P.T.: larghezza m. 1,8 = 3
moduli
3^ uscita P.T.: larghezza m. 1,8 = 3
moduli
TOTALE MODULI PIANO TERRA: N. 10
Andrea Bighi
16
Per accertare se il numero complessivo di persone
presenti in ciascun Piano, e nell’intero edificio, è
compatibile con la CAPACITÀ DI DEFLUSSO del
“SISTEMA DI VIE DI USCITE” occorre effettuare un
semplice calcolo con la formula:
Capacità di deflusso = N° presenti (affollamento)
N° moduli
La compatibilità delle vie di uscita risulta assicurata
solamente se dal suddetto rapporto emerge un valore
inferiore a 60 ( 60 rappresenta, come già detto,
il numero massimo di persone che possono defluire
attraverso una uscita di modulo 1).
Andrea Bighi
17
1. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA
COMPATIBILITA’ DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO DEL PIANO
PRIMO CON LE VIE DI USCITA PRESENTI
Presenze al Piano Primo:
n. 366
Moduli di uscita al Piano Primo:n.
7
Capacità di deflusso :
=
366 = 52, 2 < 60
7
al Piano Primo
Come si rileva, la capacità di deflusso riscontrabile nel Piano
Primo non risulta superiore al valore massimo consentito (60),
per cui si può affermare che l’affollamento di piano risulta
compatibile con le uscite di sicurezza presenti.
Andrea Bighi
18
2. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA
COMPATIBILITA’ DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO
DEL PIANO TERRA CON LE VIE DI USCITA
PRESENTI
In questo caso occorre tener presente che al Piano
Terra confluiscono le persone che non escono dalla
scala esterna, per cui la loro presenza si sovrappone
all’affollamento dello stesso Piano Terra.
In termini numerici, poiché le persone che escono
attraverso la scala esterna sono 120 (2 moduli x 60),
il numero di persone che defluiscono attraverso le
uscite del Piano Terra ammonta a:
n. 640 (persone presenti nell’intero edificio)
520 persone che defluiscono dal P.T.
Andrea Bighi
-
120 =
19
Persone che defluiscono attraverso il P.T : 520
Moduli di uscita al Piano Terra:
10
Capacità di deflusso al P.T:
520 = 52,0 < 60
10
Anche al Piano Terra si riscontra, quindi, la
compatibilità del numero dei presenti con la
capacità di deflusso del sistema delle vie di
uscita.
Andrea Bighi
20
3. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA
COMPATIBILITA’ DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO
DELL’INTERO EDIFICIO CON IL SISTEMA DI VIE DI
USCITA PRESENTI.
Persone presenti nell’intero edificio:
640
N° totale Moduli (10 al P.T. e 2 alla scala esterna ):
12
Capacità di deflusso intero edificio:
640 = 53,3 < 60
12
Pertanto, nel caso in esame il numero totale delle
uscite dall’edificio risulta ampiamente sufficiente in
quanto al Pianto Terra ci sono (4 + 3 + 3) = 10
moduli, sufficienti per 600 persone; c‘è anche una
scala esterna pari a 120 cm (= 2 moduli), sufficiente
per far defluire 120 persone.
Andrea Bighi
21
Dal complesso delle uscite dell’intero edificio
possono pertanto defluire 720 persone,
mentre le presenze riscontrate sono pari a
640.
Pertanto, se risulta complessivamente
rispettata la capacità di deflusso del sistema
di vie di uscita, ovvero dei piani e dell’intero
edificio, è possibile istituire alcune classi
anche con 29 – 30 alunni, , in quanto non
sono pregiudicate le condizioni generali di
sicurezza.
Andrea Bighi
22
E’ opportuno tenere però presente che, ai
sensi di quanto disposto dal punto 5.0
del D.M. 26 Agosto 1992,
quando la definizione delle classi non
corrisponde a quanto previsto negli atti
progettuali, depositati presso il
Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, il Dirigente scolastico è tenuto
ad indicare, relativamente a ciascuna
aula interessata, il numero di persone in
apposita “Dichiarazione”.
Andrea Bighi
23
“ISTITUTO SCOLASTICO ……
_ I _ sottoscritt _ …………………………., Dirigente
scolastico/titolare dell’attività nell’Istituto
……………., tenuto conto che la definizione della
classe ospitata nell’aula n. …. non corrisponde a
quanto previsto negli atti progettuali depositati
presso il Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del
D.M. 26 agosto 1992, punto 5.0,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità, che nella stessa
aula n. … sono effettivamente presenti, nell’anno
scolastico ……./………, N° ……. persone.
Data ……………
Il Dirigente scolastico
………………………….”
Andrea Bighi
24
Per quanto concerne, quindi, l’affollamento
delle aule occorre tener presente che il
“massimo affollamento ipotizzabile” in 26
persone/aula
non viene posto come divieto assoluto di
formare classi più numerose, come
confermato dalla Sentenza TAR Veneto –
Sezione III, del 13 Novembre 2008, n. 375/09,
bensì come parametro di calcolo del
“massimo affollamento ipotizzabile” sui piani
Andrea Bighi
25
e complessivamente dell’edificio ai fini della
conformazione delle vie di esodo per la
messa in sicurezza degli studenti e dei
lavoratori.
Sulla base dello stesso principio il Consiglio
di Stato, con Sentenza n. 7648 depositata il
28 ottobre 2010, ha rigettato l’appello alla
predetta decisione del TAR Veneto.
Andrea Bighi
26
Si riporta, altresì, un passaggio del contenuto
di una recente Nota del Ministero dell’Interno
– Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che
recita:
“ (…) A fronte di tale condizione cautelativa,
un modesto incremento numerico della
popolazione scolastica per singola aula,
consentito dalle norme di riferimento del
Ministero della Pubblica Istruzione,
purché compatibili con la capacità di
deflusso del sistema di vie di uscita,
non pregiudica le condizioni generali della
sicurezza”.
(Prot. n. P 480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi).
Andrea Bighi
27
Sentenza del TAR LAZIO Sez. III –Bis – Sent.
20.01.2011, n. 552
Si rammenta, infine, la Sentenza del TAR
LAZIO Sez. III –Bis – Sent. 20.01.2011, n. 552,
con la quale viene ordinato al MIUR di
emanare, di concerto col MEF, entro 120
giorni il “PIANO GENERALE DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA
SCOLASTICA”, previsto dal secondo comma
dell’art. 3 del DPR n. 81/2009.
Avverso la predetta sentenza del TAR
l’Amministrazione ha successivamente
proposto appello al Consiglio di Stato, il
quale, con ordinanza n. 1196 del 16 Marzo
2011, ha accolto la richiesta di sospensiva
della decisione dal TAR del Lazio.
Andrea Bighi
28
La discussione di merito è stata rinviata
dall’alto Consesso all’udienza del
prossimo 24 Maggio 2011.
Si rimane, pertanto, in attesa di quanto
definitivamente deciderà il Consiglio di
Stato medesimo.
Andrea Bighi
29
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Andrea Bighi
30
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