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Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 8
Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 8 (Segue da”Questioni controverse…” pagina 6) Carta d’identità e certificati andranno dunque rilasciati con generalità ed indirizzo presenti in quel momento sulla scheda anagrafica. 4) rilascio della carta di identità ai cittadini cancellati per irreperibilità La carta d’identità deve essere rilasciata dal Sindaco, per esclusivi motivi di pubblica sicurezza – non è quindi un atto anagrafico in senso stretto – dunque dovrebbe essere possibile il rilascio a chiunque dimori (anche non abitualmente) sul territorio comunale. Art. 288 R.D. 6.5.1940 n. 635 “La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale”. Art. 289 comma 5 “essa (la carta d’identità) contiene la fotografia a mezzo busto del titolare, il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, l’identificazione delle generalità, e dei connotati e i contrassegni salienti”. Secondo l’interpretazione letterale della norma, che, ricordiamo è una norma speciale di Pubblica Sicurezza e non fa parte dell’ordinamento anagrafico, la carta d’identità dovrebbe essere rilasciata anche agli irreperibili. Chiaramente nel rilasciare la carta d’identità all’irreperibile si dovranno omettere tutte le indicazioni che solo l’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza/iscrizione anagrafica può sapere; non potrà essere riportato alcun indirizzo. Inoltre senza previa verifica non potrà essere indicata alcuna cittadinanza, alcuno stato civile né il documento potrà essere rilasciato con validità per l’espatrio. D’altra parte esistono notevoli problemi pratici che paiono difficilmente superabili, si pensi che solitamente chi la rilascia è anche operatore anagrafico e dunque non potrà che costringere, al limite atti- vandosi d’ufficio, a mente dell’art. 2 della legge anagrafica, il cittadino ad iscriversi ad un’anagrafe onde poter procedere all’accertamento di tutte quelle notizie che altrimenti non si vede perché un qualsiasi Sindaco debba verificare; non si dimentichi che la cancellazione anagrafica per irreperibilità comporta la “sospensione” di diversi diritti, quali l’assistenza sanitaria o l’elettorato attivo. Se poi si pensa all’irreperibilità dello straniero o dell’iscritto AIRE, per il quale, anche recentemente il Ministero dell’Interno ha ribadito l’obbligo del rilascio della carta d’identità a cura del comune di iscrizione AIRE il problema diventa ancora più complicato. E’ difficile rilasciare una carta d’identità ad un iscritto AIRE, se non altro perché andrebbe fatta una verifica con il consolato di residenza sulla sussistenza della cittadinanza ogni volta che si provvede al rilascio di un documento, se l’iscritto AIRE non è più reperibile, da chi faremo dette verifiche? Sugli stranieri, ancor oggi ci sono grosse difficoltà per capire da quale fonte normativa discenda il rilascio della carta d’identità a cittadini non italiani, dopo l’abrogazione dell’art. 6 comma 3 del DL 30/12/89 n.416 art.6 convertito in legge 39/1990, che disponeva: “3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.” Quindi per rimanere almeno coerenti ad un dato normativo, ancorché abrogato, bisognerebbe almeno dire che agli stranieri irreperibili e agli ex iscritti AIRE non è possibile rilasciare carta d’identità. Le nuove norme sulla CIE dispongono infine che la carta d’identità debba essere rilasciata esclusivamente dal comune di residenza, introducendo un inscindibile legame tra anagrafe e carta d’identità, che non c’era nel TULPS. Da questo come da altri problemi legati alla carta d’identità risulta necessario l’intervento chiarificatore del Ministero dell’Interno se non del legislatore. 5) indicazione dello stato civile degli stranieri negli atti anagrafici L’art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 e l’art. 2 comma 2 del DPR 394/1999, dispongono che “ […] gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” inoltre l’articolo 33 comma 2 del DPR 445/2000 dispone che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. […]”. Dunque non è possibile inserire negli atti anagrafici alcuna indicazione che non sia stata comunicata da qualche ufficiale di stato civile italiano o che sia comprovata dal passaporto o da altro documento proveniente dallo stato estero debitamente tradotto o legalizzato dalla nostra rappresentanza consolare all’estero, o dalla competente Prefettura, se rilasciato da un consolato straniero in Italia Considerazioni analoghe valgono anche per l’indicazione della paternità e della maternità. Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 9 Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 10 Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 11 Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 12 ANUSCA in collaborazione con il Comune di Bergamo Il “manuale dei demografici” è on line I l “manuale dei Servizi Demografici” è on-line su www.anusca. it . Una notizia che ora è possibile confermare, dopo che i tecnici hanno risolto alcuni problemi di struttura del servizio lanciato (per la prima volta) da ANUSCA proprio nell’anno in corso. E’ un servizio innovativo per i Comuni che nel 2003 hanno scelto di associarsi con la quota “B” (che prevede anche l’accesso alla Banca Dati della legislazione e la risoluzione dei quesiti on-line), grazie ad un’apposita convenzione stipulata dall’associazione, realizzato dal comune di Bergamo in collaborazione con il partner tecnologico Easynet di Roma. Il manuale on line si caratterizza per essere un sistema organico di flow charts, cioè di diagrammi a blocchi, che illustrano, in una struttura complessiva ad albero, l’intera organizzazione dei servizi demografici come vengono erogati dal comune di Bergamo ed il risultato (Segue da “Trascrivibilità degli atti...” pagina 3) riformulato dall’autorità straniera in conseguenza della disposta adozione cozza così violentemente con il principio del “favor veritatis” da far vacillare uno dei pilastri su cui poggia lo stato civile, giacché da sempre la più autorevole dottrina ha riconosciuto nel principio della veridicità una delle peculiarità fondamentali di ogni atto di stato civile, il quale, pur essendo la rappresentazione di ciò che è stato compiuto dall’ufficiale di stato civile ovvero di ciò che è avvenuto in sua presenza, tuttavia deve racchiudere in sé i connotati di ogni evento, con la precisa e fedele riproduzione del medesimo relativamente alle circostanze di tempo, luogo e soggetti coinvolti, tanto da possedere efficacia probatoria fino a querela di falso (art. 451 cod. civ.). Quindi il nodo cruciale sta proprio in questa mancata corrispondenza potrà essere utilizzato dai Comuni con la semplice digitazione di una parola chiave che identifica l’utenza, in pratica una user-id ed una password, permetteranno a chi vorrà connettersi al sito www. anusca.it, di accedere alla suddetta banca dati e di percorrere ognuno dei rami in essa contenuti e corrispondenti ciascuno ad un procedimento corredato dai moduli previsti dalla normativa, scaricabili con semplici operazioni manuali. Il maggiore beneficio che si potrà ottenere consultando il manuale on line dei demografici messo a disposizione da ANUSCA sta nel poter visualizzare processi completamente procedimentalizzati, come quelli relativi ai servizi erogati dal comune di Bergamo. Nel manuale sono contenuti procedimenti che hanno passato il vaglio di una dettagliatissima analisi, svolta con puntuale meticolosità dagli operatori dei demografici di Bergamo, che hanno superato il controllo e la supervisione da parte del caposervizio, e che hanno potuto usufruire del supporto tecnologico del settore Sistemi Informativi comunale e di quello organizzativo da parte del consulente esterno, la ditta Easynet di Roma. E’ bene ricordare che il manuale subirà continui aggiornamenti, naturalmente nei tempi tecnici necessari. Crediamo fermamente che il successo della realizzazione di detto manuale sia da ricercarsi non tanto e non solo nell’utilizzo da parte dei colleghi del comune di Bergamo, ma sicuramente quando detto manuale sarà consultato da tutti coloro che avranno acquisito la possibilità di accedervi, grazie al fattivo impegno dell’ ANUSCA che ha messo a disposizione il suo sito www.anusca.it proprio per tale scopo. fra realtà e rappresentazione dell’evento contenuta nell’atto. A sostegno della trascrivibilità dell’atto riformulato viene richiamato il fatto che l’ufficiale di stato civile, nel caso della trascrizione, non è chiamato a fare altro che a “ricopiare” un atto formato da un altro ufficiale di stato civile - straniero - che ha agito nel rispetto della propria legge nazionale, ovvero in esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria. Tralasciando il rilievo sul carattere eccessivamente riduttivo del termine “ricopiare”, del tutto dimentico dell’opera di valutazione che comunque l’ufficiale di stato civile è chiamato a compiere, non si può comunque condividere una forzatura così evidente che rischia di innescare un meccanismo pericoloso, destinato a snaturare la funzione tipica dello stato civile, adattandola ad esigenze contingenti che ben po- trebbero essere soddisfatte con percorsi più corretti. E’ sicuramente interessante a questo punto richiamare l’impostazione data alla problematica dal Ministero della giustizia; molto opportunamente si distingue l’ipotesi della difformità tra le generalità del minore riportate nel provvedimento di adozione e quelle contenute nell’atto di nascita, ovvero tra quelle indicate nell’atto originario e quelle figuranti nell’atto riformulato all’estero, dall’ipotesi certamente differente - in cui nell’atto di nascita siano indicati i genitori adottivi quali genitori naturali del bambino. Nel primo caso, giustamente, il Ministero della Giustizia ritiene non possa costituire motivo di intrascrivibilità la difformità delle generalità del minore nei due documenti (provvedimento di adozione e atto S.D.F: (Segue a pagina 16) Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 13 (Segue da “Anusca: un convegno...” pagina 1) definitivo dei lavori”. Precisazione più che opportuna, poiché è dall’ordine dei lavori che si può dedurre il “taglio” che ANUSCA intende dare al convegno. Non v’è dubbio che è questa la parte più impegnativa del presidente Paride Gullini, stretto tra opposte esigenze: da una parte gli operatori che desiderano vivere il convegno nazionale come un grande seminario per “rastrellare” più nozioni possibili, dall’altra il gruppo dirigente ANUSCA, che considera l’appuntamento come una occasione unica di dibattito per fare scaturire indirizzi nazionali, e non solo, sui grandi temi del settore demografico. Il problema è di antica data e la formula ottimale è nella continua ricerca che, di anno in anno, si manifesta nell’ordine dei lavori del convegno stesso. Infatti, le diverse iniziative che si tengono a latere della kermesse, su argomenti di lavoro specifici, sono la manifesta volontà di lasciare i grandi temi d’indirizzo separati dalle metodologie operative e progetti di settore che giustamente attraggono solo i diretti interessati. Ovviamente il distinguo che si vuole evidenziare non è una questione formale che si adotta per ragioni di produttività, ma la questione investe il ruolo “politico” del convegno che deve rappresentare il punto più alto e qualificato del pensiero demografico. Ecco, in estrema sintesi, per dire che il programma del convegno risulta il frutto di correttivi e mediazioni sviluppatisi nell’arco di più di vent’anni, grazie ai quali si è dato vita ad un grande evento creativo e aggregativo tra i più significativi a livello nazionale. Sotto l’egida dell’e-government, avremo modo di riprendere i grandi capitoli delle riforme ancora da completare, come affermava di recente “Il Sole 24Ore”, ammettendo “come la cosiddetta rivoluzione informatica, sia in realtà un po’ in panne”. Ammissione, del resto, condivisa anche dal nostro collaboratore Agostino Pasquini che, sul “Notiziario ANUSCA” n.5 del maggio scorso, conviene che “pur con il 94% dei Comuni informatizzati, rimane troppa carta nei nostri uffici”. Forse si è ecceduto negli annunci che manifestano la volontà di fare, ma all’atto pratico, come scrive Pasquini “il sistema paese non è pronto per la rivoluzione informatica”. Non perché manchi la tecnologia ed anche sul piano della professionalità si è fatto molta strada. ANUSCA e Ministero dell’Interno hanno espresso in questi anni un grande impegno: seminari, corsi d’aggiornamento e qualificazione rappresentano un lungo elenco. Nonostante ciò “le amministrazioni dello Stato ,notai, banche, tribunali, ecc.., vogliono la carta “perché rifiutano l’informatica”. E’ una dura battaglia sotto l’aspetto culturale per modificare un modo di lavorare e di conseguenza anche le varie professionalità. Seppure con grande fatica qualche cosa si muove sotto la spinta del Ministero dell’Interno che oggi ha una Direzione Centrale dei Servizi Demografici con una sua “mission” specifica. Anusca, con tutti i suoi limiti, assicura un contributo per fare decollare alcuni progetti inn ovativi partecipando al progetto “People”, con un gruppo di comuni alla seconda fase per la sperimentazione della C.I.E. ed a due esperienze con il Comune di Cesena: il “domicilio virtuale del cittadino” e lo scambio della do cumen tazion e ana gra fica sicurizzata dalla firma digitale nell’ambito di 13 comuni del comprensorio. Sono questi alcuni punti sui quali il convegno di Merano dovrà dire parole chiare per stimolare e impegnare gli organi statali competenti a disegnare un percorso capace di dare slancio al processo riformatore ed innov ativo d ella pu bblica amministrazione. E’ in questo senso che parliamo di “nuovo indirizzo nazionale” da far scaturire dal XXIII Convegno nazionale di ANUSCA, che rimane non solo un grande evento ed una vetrina della materia demografica, ma anche sede autorevole di elaborazione delle politiche nazionali del settore. Pur con tutte le difficoltà del momento, dove sembra dominare l’incertezza, soprattutto sui grandi temi cui facevamo riferimento e (Segue a pagina 14) Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 14 Visitare le città sul pc? Con ANUSCA e Alba Pratalia sì può… V olete visitare Reggio Emilia, Bologna o la vostra stessa città? E’ possibile, grazie ad Alba Pratalia, azienda con la quale l’ANUSCA a fine giugno ha sottoscritto una convenzione molto vantaggiosa per i Comuni associati. Si tratta di “sistemi di visita virtuale” di Alba Pratalia, che attraverso i propri strumenti divulgativi, ANUSCA propone ai propri soci. Pagina web. Alba Pratalia ha realizzato una pagina informativa sulle visite virtuali, che è stata collocata sul proprio sito web (www. albapratalia.com), ed essa viene linkata tramite un pulsante e una breve descrizione del contenuto (fornito da Alba Pratalia) nella home page del sito di ANUSCA (www.anusca.it). Tale pagina ha una funzione informativa sullo stato dell'arte nel campo degli strumenti di promozione turistica e territoriale. Spiega come sono fatte le visite virtuali, a quali scopi e a quali pubblici sono destinate, come possono integrarsi con le risorse comunicative internettuali già esistenti presso le amministrazioni (Segue da “Anusca: un convegno...” pagina 13) che costituisce un freno all’estendersi di esperienze innovative in grado di contribuire ad una più efficiente amministrazione pubblica, avvertiamo sincera comprensione da parte della Direzione Centrale dei Servizi Demografici per l’attività degli operatori che hanno un nuovo compito: quello di essere la base su cui costruire nuove e più corrette soluzioni amministrative con un impegno non indifferente per una riqualificazione professionale senza la quale rimane utopia l’idea di una amministrazione telematica. Quindi, fiducia nelle nostre potenzialità e nella nostra ultraventennale esperienza. Il che pubbliche. Il discorso è di tipo informativo, adatto ad informare su un settore di pertinenza delle amministrazioni comunali anche se diverso da quello di attività dei destinatari. Oltre alle informazioni specifiche su questi sistemi, la pagina contiene anche i link alle nostre realizzazioni e, inoltre, i link per accedere direttamente alla visita virtuale di istituzioni pubbliche e private che sono comprese nei nostri sistemi. Tra questi: la Pinacoteca di Bologna, il percorso porticato che dal centro di Bologna conduce alla basilica di San Luca, la scuola dell'infanzia Diana, il più rinomato dei famosi asili di Reggio Emilia, il Palazzo d'Accursio, il municipio di Bologna, il teatro Valli di Reggio Emilia, la sede dell'Accademia ANUSCA. Si tratta insomma di una serie di visite a beni civici che dovrebbero solleticare la curiosità di qualsiasi navigatore di internet e, in particolare, di qualsiasi amministratore di beni pubblici che ha modo così di capire come le singole opere contenute in una visita virtuale posso- no essere usate per la loro promozione individuale. Nella pagina viene presentata anche l'offerta di sconto per tutti i Comuni che vogliano dotarsi di questa risorsa e che sono associati nel 2003 all’ANUSCA. Sconto Soci ANUSCA. Ed ecco il capitolo più interessante per i Comuni che nel 2003 hanno aderito all’ANUSCA. Alba Pratalia Srl si impegna a offrire uno sconto del 10% sul preventivo di spesa per la realizzazione di una visita virtuale a tutte le municipalità che sono associate ad ANUSCA e che ne faranno richiesta. Lo sconto verrà calcolato sul preventivo di spesa (al netto dell'IVA). Presentazione al convegno nazionale ANUSCA. Alba Pratalia Srl si è anche resa disponibile a presentare il proprio sistema di visita virtuale nell'ambito del XXIII Convegno nazionale ANUSCA, in programma dal 2 al 5 dicembre a Merano. significa “lavorare con più entusiasmo” ai nostri tanti progetti che, di concerto con l’associazione internazionale (EVS), hanno anche l’obiettivo di contribuire ad armonizzare la complessa materia dello Stato Civile a livello Europeo, impegnarci per dare un futuro certo all’Accademia degli ufficiali dello Stato Civile, realizzata a Castel San Pietro Terme ed ormai prossima ad entrare in funzione. In proposito, stiamo dando vita ad una Fondazione molto rappresentativa, capace di svolgere un ruolo d’indirizzo nella formazione professionale nazionale. Tutto ciò, unitamente alla vasta articolazione dei nuovi servizi telematici attivati da Anusca per i comuni associati, (gli ultimi sono il “Manuale on-line” dei Servizi Demografici e la “Banca Dati” dell’intera legislazione di settore), ci fa dire che possiamo andare al convegno di Merano con la serenità di avere fatto la nostra parte. L’attesa è per un rinnovato successo del nostro convegno. Abbiamo scelto Merano con il conforto di un grande consenso. Speriamo di potere fare altrettanto definendo il programma dei lavori che vorremmo indicativi per il quadro nazionale e graditi ai convegnisti. Come sempre saranno i commenti del “dopo” Convegno a dirlo. Noi siamo convinti di stare lavorando per preparare un convegno di successo. E tale sarà la nostra attesa. S.D.F. Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 15 (Segue da “Questa volte interviene...” pagina 3) fico, e cioè che l'ufficio anagrafe non può dare nessuna notizia o informazione a privati e quindi nemmeno agli studi legali, se non tramite certificato che, nel caso specifico, va in bollo. Il certificato, è bene chiarirlo subito, si deve dare a tutti, interessati e non: "a chiunque ne faccia richiesta..." dispone l'art. 33 del regolamento anagrafico. Poi il Ministero, con apprezzabile buon senso, ha disposto che, se il cittadino del quale lo studio legale chiede il certificato di residenza (essenzialmente per avere l'indirizzo per le citazioni e le altre comunicazioni legali), è emigrato, l'ufficio anagrafe non deve rispondere semplicemente che il cittadino non è iscritto all'anagrafe e nemmeno deve pretendere che lo studio legale paghi una marca da bollo solo per ottenere un certificato di emigrazione, anche perché lo studio legale dovrebbe poi pagarne un'al- tra per ottenere il certificato di residenza dal comune di nuova iscrizione anagrafica. Ecco perché il Ministero ha suggerito all'ufficiale d'anagrafe di dare questa semplice notizia indicando, senza particolari formalità, il comune di emigrazione. Naturalmente questa notizia deve essere data solo al legale stesso o a suo delegato. Se però la richiesta perviene tramite fax è evidente, salvo prova contraria, che la richiesta è inviata direttamente dallo studio legale e quindi non necessita alcuna delega. Riassumendo: i certificati si devono rilasciare a chiunque li chieda (pagando il bollo se dovuto); le informazioni solo ed esclusivamente agli enti pubblici, ai gestori di servizi pubblici e alle forze di Polizia (questi ultimi hanno anche diritto alla visione degli atti anagrafici); i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse, compreso quindi il certificato di emigrazione, si devono rilasciare a chiunque dimo- stri di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante (“previa motivata richiesta” – art. 35, comma 4, del regolamento anagrafico); la sola informazione relativa al comune di emigrazione può essere data agli studi legali direttamene o a chi sia munito di delega che deve esibire all'ufficiale d'anagrafe”.