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Slides reati ambientali

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Slides reati ambientali
I DELITTI AMBIENTALI NEO
INTRODOTTI DALLA LEGGE
68 DEL 2015
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Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale
Art. 452-bis: Inquinamento ambientale
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
euro 10.000 a 100.000, chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del
suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora
o della fauna
La pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in
un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
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Art. 452-bis: Compromissione e
deterioramento significativi e misurabili
• Il Iegislatore non ha qualificato in cosa consista una
«compromissione o deterioramento significativi e misurabili»
• I due termini compromissione e deterioramento potrebbero essere
sovrapponibili: punto comune è riscontrabile in quella «situazione
fattuale risultante da una condotta che ha determinato un
danno all’ambiente» (Ufficio del Massimario Corte di Cassazione
del 29/05/2015)
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Art. 452-bis: Compromissione e
deterioramento significativi e misurabili
Prime indicazioni utili per dare una dimensione della “compromissione o
un deterioramento significativi e misurabili”, sono state fornite dall’Ufficio
del Massimario – Settore Penale- della Corte di Cassazione nella
propria Relazione alla Legge n. 68/2015:
“il confine sul lato inferiore della condotta [di inquinamento ambientale]
dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle
concentrazioni soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie
di pericolo prevista dall’art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006, ove non seguito
dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole
inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella
progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro,
che pretende […] una alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa”
dell’ecosistema: di modo che l’inquinamento è ravvisabile in tutte le
condotte di danneggiamento delle matrici che, all’esito della stima
fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza
assumere le connotazioni dell’evento tendenzialmente irrimediabile”.
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Art. 452-bis: Compromissione e
deterioramento significativi e misurabili
• Significatività: indica una situazione di chiara evidenza dell’evento di
inquinamento in virtù della sua dimensione
• Misurabilità: necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione,
sia con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici
(biologici, chimici, organici, naturalistici…) dell’alterazione
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Art. 452-bis: Abusività della condotta
•
•
•
•
sussiste criticità interpretativa;
nell’originaria formulazione dell’articolo in esame non compariva il
termine abusivamente che è stato introdotto in un momento successivo;
parte prevalente della giurisprudenza nell’ambito del reato di traffico
illecito di rifiuti, interpreta «abusivamente» come assenza di
autorizzazioni previste dalla normativa; altra parte, invece, attribuisce
all’avverbio portata più ampia, rinvenendo tale comportamento in una
mera violazione di regole;
“nel concetto di “abusivamente” dovrebbero dunque potersi
ricomprendere anche le situazioni nelle quale l’attività, pur
apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale
del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il
che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla
funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma
anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle
facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i
confini dell'esercizio lecito” (Ufficio del Massimario Corte di Cassazione
del 29/05/2015)
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Art. 452-bis: Previsione colposa
• Il legislatore ha previsto, per la norma in esame, anche la
punibilità nella forma colposa, con una riduzione della pena
da un terzo a due terzi con l’art. 452-quinquies c.p.
• Nel caso in cui dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di
inquinamento ambientale, le pene sono ulteriormente
diminuite di un terzo;
• Con riferimento al 2° comma dell’art. 452-quinquies, il pericolo di
inquinamento ambientale ha sollevato delle criticità
interpretative.
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Art. 452-ter: Morte o lesioni come conseguenza del
delitto di inquinamento ambientale
Se da uno dei fatti di cui all’art. 452-bis deriva, quale
conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad
eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non
superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due
anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la
pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne
deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero
di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave,
aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può
superare gli anni venti.
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Art. 452-quater: Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un
disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) Alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) Alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per
l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero
delle persone offese o esposte a pericolo
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è
aumentata.
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Art. 452-quater: Disastro ambientale
Prima dell’introduzione dell’art. 452-quater, il disastro era punito sulla base
dell’art. 434 c.p. (disastro c.d. “innominato”) per l’ipotesi dolosa e dell’art.
449 c.p. per l’ipotesi colposa.
Le tre ipotesi del 452-quater sono tra loro alternative.
L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha osservato che:
• L’irreversibilità dell’alterazione della prima ipotesi si verifica anche
laddove occorra per la sua reversibilità, il decorso di un ciclo temporale
talmente ampio da non essere rapportabile con le categorie dell’agire
umano.
• La seconda ipotesi, si realizza con l’ardua reversibilità dell’alterazione
che si sostanzia nella particolare onerosità e nella necessità di
provvedimenti eccezionali.
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Art. 452-quater: Disastro ambientale
E’ previsto che il disastro debba essere causato «abusivamente»
(si vedano considerazioni svolte per la fattispecie dell’inquinamento
ambientale).
La clausola di riserva («fuori dei casi previsti dall’articolo 434»),
mostra la natura speciale del nuovo delitto rispetto alla classica
ipotesi del «disastro innominato»: tuttavia non è chiara la portata
della stessa e si prospettano difficoltà interpretative.
Il delitto in questione è punito a titolo di dolo. Esiste anche la
fattispecie colposa, disciplinata dall’art. 452-quinquies, che
prevede una riduzione di pena da un terzo a due terzi.
Inoltre, qualora dalla commissione del fatto derivi il pericolo di
disastro ambientale, la pena sarà ulteriormente diminuita di un
terzo.
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Traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività (art. 452-sexies)
Il delitto punisce, da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque
abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad
altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad
alta radioattività.
Le fattispecie sono tra loro alternative, per cui il reato è configurabile allorché il
soggetto abbia posto in essere anche una sola condotta tra quelle previste.
E’ prevista l’aggravante se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è
aumentata fino alla metà.
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Traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività (art. 452-sexies)
Si ricade in tale delitto “se il fatto non costituisce più grave
reato”.
Secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione la
clausola in questione fa ipotizzare che, ricorrendone gli elementi
costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine di ingiusto
profitto, ingente quantità), la norma prevista all’art. 260 del D.Lgs.
152/2006, che prevede un’ipotesi aggravata di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti quando si tratti di rifiuti ad alta
radioattività, può assorbire la nuova fattispecie, prevedendo pene
superiori, da tre ad otto anni di reclusione.
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Impedimento del controllo (art. 452-septies)
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando
l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo
ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli
esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
• Nuova fattispecie è destinata a supportare l’opera di vigilanza degli
organi competenti. Osserva comunque Confindustria che la fattispecie
in questione non dovrebbe configurarsi nelle ipotesi in cui l’impedimento
del controllo deriva dal rispetto di disposizioni o provvedimenti che
hanno per oggetto la sicurezza e l’incolumità delle persone, compreso il
personale pubblico ispettivo.
• L’impedimento si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi,
ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.
• Reato esclusivamente doloso.
• Reato è configurabile quando il soggetto abbia posto in essere anche
una sola delle condotte ivi previste.
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Omessa bonifica (art. 452-terdecies)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi
obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di
un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al
recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a
euro 80.000
Reato omissivo: si perfeziona indipendentemente dal verificarsi di
un evento dannoso.
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Rapporti tra reato di omessa bonifica ex art.
452-terdecies e analoga fattispecie di cui
all’art. 257 TUA
L’art. 257 TUA sanziona chi cagioni l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque
superficiali o acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di
rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato
dall’autorità competente.
La legge 68/2015 ha modificato l’art. 257 TUA, introducendo per tale disposizione la
clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
Pertanto, ne deriva, secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione,
che:
- la contravvenzione ex art. 257 TUA è integrata nel momento in cui vi è stato il
superamento delle soglie di rischio senza esserne derivato un inquinamento
(compromissione o un deterioramento significativi e misurabili);
- il delitto ex art. 452-terdecies si verifica in caso di inquinamento o disastro
ambientale nei termini previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater.
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