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controllo delle operazioni di concentrazione

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controllo delle operazioni di concentrazione
Art.3.1
1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica
duratura del controllo a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente
indipendenti o parti di imprese; oppure
b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già
detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da
parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di
partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia
tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto
o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese.
Art.3.2
2. Si ha controllo in presenza di diritti,
contratti o altri mezzi che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilità di esercitare un'influenza
determinante sull'attività di un'impresa;
NOZIONE DI CONCENTRAZIONE
A
B
B
A
AB
B
A
B
A
B
C
DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA
OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE
il fatturato totale realizzato a livello
mondiale dall'insieme delle imprese
interessate è superiore a 5 miliardi di EUR
+
il fatturato totale realizzato
individualmente nella Comunità da
almeno due delle imprese interessate è
superiore a 250 milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
OPPURE
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme
delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale
realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a
100 milioni di EUR;
c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla
lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da
almeno due delle imprese interessate è superiore a 25
milioni di EUR e
d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità
da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100
milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
Cons. 18, Reg. 139/2004
Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di
applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle
concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che
ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre
limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in
cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una
concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo
significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui
gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non
potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal
presente regolamento.
Art. 16, l.287/1990
Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente
comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
411 milioni di euro
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione sia superiore a
41 milioni di euro
Conviene definire la nozione di
concentrazione in modo da coprire le
operazioni che producono una modifica
duratura del controllo delle imprese
interessate e pertanto nella struttura del
mercato.
Per garantire che nel mercato comune viga un regime di
concorrenza non falsata, in applicazione di una politica
condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento
deve consentire un controllo efficace di tutte le
concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla
concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento
(CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le
concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o
rafforzano una posizione dominante a causa della quale
risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale,
devono essere dichiarate incompatibili con il
mercato comune.
Art.2.2
Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una
parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione
o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
compatibili con il mercato comune.
3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del
rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
Conclusione
dell‘accordo
dimostrazione alla Commissione
di avere in buona fede
intenzione di concludere un accordo
Notificazione preventiva
delle concentrazioni
ESAME
SERI DUBBI DI
COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
CON IL MERCATO
COMUNE
AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE DI
NON COMPATIBILITÀ
„Nel valutare gli effetti di una
concentrazione sulla
concorrenza,
la Commissione
mette a confronto
le condizioni di concorrenza che
si determinerebbero a seguito
della concentrazione notificata
con le condizioni che si
sarebbero affermate in assenza
della concentrazione“
EFFETTI POSITIVI
nella misura in cui corrispondono
alle esigenze di una concorrenza
dinamica
aumentare la competitività
dell'industria europea
migliorare le condizioni
della crescita
elevare il tenore di vita
nella Comunità
EFFETTI NEGATIVI
ostacolare in modo significativo una
concorrenza effettiva,
in particolare creando o
rafforzando una posizione
dominante
EFFETTI
ANTICONCORRENZIALI
però
fattori in grado di
controbilanciare
tali effetti
potere degli
acquirenti
barriere
all‘entrata
miglioramenti
di efficienza
in più
eccezione dell‘impresa
in stato di crisi
FATTORI DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
posizione sul mercato delle imprese partecipanti,
loro potere economico e finanziario,
possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi
esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata
andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in
questione,
interessi dei consumatori intermedi e finali
evoluzione del progresso tecnico ed economico
purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca
impedimento alla concorrenza
QUOTE DI MERCATO E
GRADO DI CONCENTRAZIONE
INDICAZIONE
SULLA
STRUTTURA
DEL MERCATO
sull'importanza concorrenziale
sia dei partecipanti alla
concentrazione che
dei loro concorrenti.
GRADO DI
CONCENTRAZIONE
INDICE HHH
somma dei quadrati delle quote
di mercato detenute dai concorrenti
livello assoluto dello HHI può dare una
prima indicazione della pressione
concorrenziale nel mercato dopo la
concentrazione,
variazione dello HHI („DELTA“) è un'utile
proxy della variazione del grado di
concentrazione
direttamente prodotta dall'operazione in
esame
LIVELLO DELLO HHI
HHI max 1000
tra 1000 e 2000
delta inf. a 250
sup. a 2000
delta max 150
effetti anticoncorrenziali
poco probabili
obiezioni
poco probabili
SALVO
la concentrazione interessa un'impresa che
potrebbe entrare nel mercato o che
vi è entrata recentemente
con una piccola quota di mercato;
(altro).
una o più delle parti della concentrazione
sono importanti promotori di innovazione
secondo modalità che non sono
rappresentate dalle loro quote di mercato
una delle imprese partecipanti alla
concentrazione è un'impresa deviante
(maverick), con un'elevata probabilità
di interferire nella condotta coordinata;
LIVELLO DELLE
QUOTE DI MERCATO
50 % o superiori
sotto il 50%
max 25%
possono costituire di
per sé la prova dell'esistenza di una
posizione di mercato
dominte
preoccupazioni sotto il profilo della
concorrenza a causa di altri fattori, quali la
forza e il numero die concorrenti, la
presenza di limiti di capacità o nel caso
in cui i prodotti delle parti della
concentrazione sono
stretti sostituti.
presunzione: non sono in grado
di ostacolare una concorrenza effettiva
POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI
DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI
EFFETTI NON
COORDINATI
(„unilaterali“)
mediante l'eliminazione di importanti
vincoli concorrenziali per una o più
imprese, in modo tale che le stesse
possano, di conseguenza, detenere un
maggiore potere di mercato,
senza mettere in atto un comportamento
coordinato
EFFETTI
COORDINATI
venir meno della concorrenza tra
le imprese partecipanti
alla concentrazione
Anche le imprese
attive sul medesimo mercato che non
partecipano alla
concentrazione possono beneficiare
della riduzione della
pressione concorrenziale che deriva
dalla concentrazione,
poiché l'aumento dei prezzi da parte
delle imprese partecipanti
alla concentrazione può spostare una
parte della domanda verso le imprese
rivali che, a loro volta, potrebbero
considerare redditizio alzare anch'esse
i prezzi
concentrazioni che comportano, nell'ambito
di mercati oligopolistici l'eliminazione di
importanti vincoli concorrenziali che le
imprese partecipanti alla concentrazione
esercitavano in precedenza l'una sull'altra
possono ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva anche quando è
poco probabile un coordinamento tra i
membri dell'oligopolio.
FATTORI
(verificare se è probabile che da una concentrazione
derivino effetti non coordinati significativi)
quote di mercato
elevate
imprese diretti
concorrenti
improbabilità di un
aumento delle forniture
da parte die concorrenti
se i prezzi aumentano
clienti hanno limitate
possibilità di cambiare
fornitore
Capacità dell'impresa risultante
dalla concentrazione di ostacolare la
crescita dei concorrenti
eliminazione di un'importante
forza concorrenziale
EFFETTI
COORDINATI
attraverso la modifica della natura del
processo concorrenziale
in modo tale che sia significativamente più
probabile che imprese, le quali
precedentemente non
coordinavano il loro comportamento, si
coordinino ed aumentino i prezzi o
ostacolino in altro modo una
concorrenza effettiva.
creazione o rafforzamento di
una posizione dominante
collettiva
coordinamento più facile,
più stabile o più efficace per
imprese che già si
coordinavano prima
della concentrazione,
accresciuta probabilità che le
imprese riescano a coordinare il loro
comportamento e ad aumentare i prezzi, senza
dover concludere un accordo
o ricorrere a una pratica concordata
COORDINAMENTO
mantenimento dei prezzi
al di sopra del livello
concorrenziale.
divisione del mercato
aggiudicandosi a turno i contratti nei
mercati fondati su gare.
coordinamento
più probabile
SE relativamente semplice raggiungere
un'interpretazione comune circa i termini
del coordinamento stesso
coordinamento
sostenibile
possibile verificare rispetto
dei termini del
coordinamento
meccanismi deterrenti credibili che
possano essere attivati
in caso di scoperta di deviazioni
le reazioni degli estranei (concorrenti non
aderenti e clienti) non
devono essere in grado di pregiudicare i
risultati attesi dal coordinamento
CONSIDERAZIONI
DI EFFICIENZA
l'incremento di efficienza generato dalla
concentrazione probabilmente accrescerà
la possibilità e l'incentivo dell'impresa
risultante dalla concentrazione a
comportarsi in modo pro-concorrenziale a
vantaggio dei consumatori,
controbilanciando gli effetti negativi per la
concorrenza che l'operazione potrebbe
altrimenti produrre.
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