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Mercato interno dell`energia
MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA Per armonizzare e liberalizzare il mercato interno dell'energia dell'UE, tra il 1996 e il 2009 sono stati successivamente adottati tre pacchetti legislativi di misure riguardanti l'accesso al mercato e la sua trasparenza e regolamentazione, la tutela dei consumatori, il sostegno all'interconnessione e livelli adeguati di approvvigionamento. Grazie a tali misure, nuovi fornitori di gas ed elettricità possono accedere ai mercati degli Stati membri e i consumatori, sia industriali che domestici, sono ormai liberi di scegliere il proprio fornitore. Altre politiche dell'UE correlate al mercato interno dell'energia riguardano la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, gas e petrolio nonché lo sviluppo di reti transeuropee per il trasporto di elettricità e gas. BASE GIURIDICA Articolo 194 del TFUE. OBIETTIVI Nel settore energetico, il completamento del mercato interno dell'UE richiede la rimozione di numerosi ostacoli e barriere commerciali, il ravvicinamento delle politiche fiscali e dei prezzi e delle misure concernenti norme e standard, e disposizioni in materia di ambiente e di sicurezza. L'obiettivo è garantire un mercato funzionante che assicuri equità d'accesso e un elevato livello di tutela dei consumatori, nonché livelli adeguati di interconnessione e capacità di generazione. Nel febbraio 2011 il Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di completare il mercato interno dell'energia entro il 2014 e di sviluppare le interconnessioni in modo da porre fine entro il 2015 a ogni isolamento di Stati membri dalle reti europee del gas e dell'energia elettrica. RISULTATI A. Liberalizzazione dei mercati del gas e dell'elettricità Il primo pacchetto legislativo (direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) è stato sostituito nel 2003 da un secondo pacchetto legislativo, che ha consentito a nuovi fornitori di gas e di elettricità di accedere ai mercati degli Stati membri e ha dato ai consumatori (a quelli industriali a partire dal 1o luglio 2004 e a quelli domestici dal 1o luglio 2007) la possibilità di scegliere i propri fornitori di gas e di elettricità. Nell'aprile 2009 è stato adottato un terzo pacchetto legislativo (che modifica il secondo) volto a liberalizzare ulteriormente il mercato interno dell'elettricità e del gas. Le nuove direttive, quella sull'energia elettrica (2009/72/CE), che abroga la direttiva 2003/54/CE, e quella sul gas (2009/73/CE), che abroga la direttiva 2003/55/CE, provvedono in particolare a: — disciplinare la proprietà delle reti di trasmissione dell'elettricità e di trasporto del gas garantendo una chiara separazione tra le attività di fornitura e di produzione da un lato Note sintetiche sull'Unione europea - 2016 1 e quelle di gestione delle reti dall'altro, attraverso tre modelli organizzativi: la completa «separazione proprietaria», il gestore di sistemi indipendente (GSI — responsabile della manutenzione delle reti, mentre gli elementi patrimoniali restano di proprietà dell'impresa integrata) e il gestore di trasmissione/trasporto indipendente (GTI — un sistema di norme dettagliate che garantiscono l'autonomia, l'indipendenza e gli investimenti necessari nell'attività di trasmissione/trasporto); — assicurare una più efficace vigilanza da parte di autorità nazionali di regolamentazione (i «regolatori nazionali dell’energia») realmente indipendenti, mediante il rafforzamento e l'armonizzazione delle competenze e dell'indipendenza di tali autorità, così da consentire un accesso effettivo e non discriminatorio alle reti di trasmissione/trasporto; — rafforzare la tutela dei consumatori e garantire la tutela dei consumatori vulnerabili; — disciplinare l'accesso di terzi allo stoccaggio del gas e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL, o LNG secondo l'acronimo inglese) e stabilire norme concernenti la trasparenza e la periodica presentazione di relazioni sulle riserve di gas; — promuovere la solidarietà regionale richiedendo agli Stati membri di cooperare nel caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento di gas, coordinando le misure di emergenza nazionali e sviluppando interconnessioni delle reti di gas. Il terzo pacchetto energia, entrato in vigore il 3 marzo 2011, in diversi Stati membri non è ancora stato recepito e pienamente attuato. L'UE non è sulla buona strada per rispettare la scadenza del 2014 per il completamento del mercato interno dell'energia. Nella sua comunicazione del novembre 2012 che illustra un piano d'azione per rendere efficace il mercato interno dell'energia (COM(2012) 0663), la Commissione individua gli ostacoli che ancora impediscono il completamento del mercato interno e indica la necessità di ulteriori interventi al fine di aggiornare i sistemi energetici e di proteggere meglio i consumatori e permettere loro di trarre vantaggio dalle differenze di prezzo e dalla diversità dei servizi offerti da un mercato dell'energia pienamente liberalizzato con tariffe non vincolate. Nel 2014 la Commissione ha in programma di pubblicare una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del mercato interno dell'energia e di presentare un'iniziativa sui mercati al dettaglio finalizzata a facilitare il coinvolgimento dei consumatori. B. Regolamentazione del mercato dell'energia Nel 2003 è stato istituito il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, incaricato di assicurare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e la coerente applicazione negli Stati membri delle direttive sul mercato interno (decisione 2003/796/CE). Nel 2010 è stata inoltre istituita l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators) (regolamento (CE) n. 713/2009), che ha cominciato la sua attività nel marzo 2011. Quale organo di controllo con un ruolo consultivo, l'Agenzia presenta raccomandazioni alla Commissione relative alla regolamentazione del mercato e alle priorità per l'infrastruttura di trasmissione/trasporto. Le principali competenze dell'Agenzia sono le seguenti: — promuovere la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione a livello regionale ed europeo; — controllare l'andamento dell'attuazione dei piani di sviluppo decennali della rete; — monitorare i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare il commercio all'ingrosso dell'energia, i prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas, l'accesso Note sintetiche sull'Unione europea - 2016 2 alla rete, compreso l'accesso all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e il rispetto dei diritti dei consumatori. Come ulteriore provvedimento sono stati adottati due regolamenti che creano strutture di cooperazione per le Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST): un regolamento per l'energia elettrica (CE n. 714/2009) e uno per il gas (CE n. 715/2009, modificato dalla decisione della Commissione 2010/685/UE). Le REGST e l'ACER definiscono nel dettaglio norme e codici tecnici di accesso alla rete e garantiscono il coordinamento della gestione della rete attraverso lo scambio di dati operativi e lo sviluppo di norme e procedure comuni di sicurezza e di emergenza. Le REGST hanno inoltre il compito di redigere ogni due anni un piano d'investimento decennale che è poi riesaminato dall'ACER. A ottobre 2013 la Commissione ha adottato il primo codice di rete per il gas a livello unionale relativo all'assegnazione di capacità transfrontaliera (regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione). A novembre 2013 la Commissione ha inoltre pubblicato un documento di orientamento sull'intervento pubblico nel mercato interno dell'energia elettrica, contenente in particolare una lista di controllo da utilizzare da parte degli Stati membri nel progettare capacità di produzione adeguate (C(2013) 7243). La direttiva 2008/92/CE intende migliorare la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, imponendo agli Stati membri l'obbligo di garantire che tali prezzi e i sistemi di prezzi utilizzati siano comunicati a Eurostat due volte l'anno. Nell'ottobre 2011 l'UE ha adottato il regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, che mira a garantire pratiche commerciali eque nei mercati energetici europei. Esso conferisce all'ACER la competenza per raccogliere, esaminare e condividere i dati provenienti dai mercati dell'energia all’ingrosso, monitorare i mercati e le negoziazioni, indagare sui casi di abuso di mercato e coordinare con gli Stati membri l'applicazione delle sanzioni appropriate. Spetta tuttavia agli Stati membri irrogare le sanzioni applicabili in caso di violazioni. Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha invitato la Commissione a presentare un'analisi della composizione e dei fattori determinanti dei prezzi e dei costi dell'energia negli Stati membri, analisi che la Commissione ha pubblicato a gennaio 2014 (COM(2014) 0021 e SWD(2014)0020). C. Sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità, gas naturale e petrolio La direttiva 2005/89/CE stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, garantendo il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità e un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri, un adeguato livello di capacità di generazione e l'equilibrio tra approvvigionamento e domanda. Considerata l'importanza cruciale del gas per l'approvvigionamento di energia dell'Unione europea, e in risposta alla crisi russo-ucraina del gas durante l'inverno 2008/2009, nel 2010 è stato adottato il regolamento (UE) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che mira a rafforzare i meccanismi di prevenzione e di risposta alle crisi. Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio, la direttiva 2009/119/CE stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio, equivalente al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie e quello corrispondente a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio. In seguito alla recente crisi russo-ucraina e all'annessione della Crimea da parte della Russia , il Consiglio europeo del marzo 2014 ha invitato la Commissione ad elaborare entro giugno 2014 un piano globale per la riduzione della dipendenza energetica dell'UE. Note sintetiche sull'Unione europea - 2016 3 D. Reti transeuropee La decisione n. 1364/2006/CE stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia che individuano progetti di interesse comune e progetti prioritari nelle reti transeuropee di elettricità e gas. I progetti di interesse comune sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo finanziario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. La dotazione assegnata alla reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E, o TEN-E se si preferisce l'acronimo inglese) è soprattutto destinata a finanziare studi di fattibilità. Anche altri strumenti possono intervenire finanziando in parte gli investimenti, ad esempio i Fondi strutturali nelle regioni di convergenza. Una proposta della Commissione concernente un regolamento per la creazione di un quadro comune per la comunicazione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'UE (COM(2013) 0153) è stata adottata dal Consiglio e dal Parlamento nel febbraio 2014 (T7-0058/2014). Il regolamento obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione i loro progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia. In una relazione presentata al Consiglio «Energia» di giugno 2011, la Commissione ha stimato che fino al 2020 saranno necessari circa 200 miliardi di euro di investimenti nelle infrastrutture dell'energia di tutta l'Europa. Alla luce di tale esigenza, la Commissione, nella sua comunicazione «Un bilancio per la strategia Europa 2020», ha proposto un nuovo meccanismo, il meccanismo per collegare l'Europa (CEF, Connecting Europe Facility), per sostenere i progetti prioritari nei settori dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture digitali critiche dal 2014 al 2020. Nel novembre 2013 il Parlamento ha avallato l'accordo raggiunto con il Consiglio sul bilancio per il CEF, con 5,12 miliardi di euro stanziati per lo sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche transeuropee (T7-0463/2013). Diversi progetti di interesse comune sono stati selezionati per il sostegno dell'UE, sulla base degli orientamenti per le infrastrutture energetiche approvati a marzo 2013 dal Consiglio e dal Parlamento (T7-0061/2013). Il regolamento sulle infrastrutture energetiche individua 12 corridoi e aree prioritari riguardanti le reti per il trasporto di elettricità, gas, petrolio e anidride carbonica, e prevede misure per ottimizzare e accelerare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e le procedure normative per i progetti di interesse comune. Nel 2013 la Commissione ha proposto un elenco di 248 progetti europei di interesse comune in linea con la procedura e i criteri stabiliti nel regolamento. L'elenco sarà riesaminato ogni due anni. A marzo 2014 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre entro giugno obiettivi di interconnessione specifici da raggiungere entro il 2030. RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO In sede di adozione del pacchetto legislativo sui mercati interni dell'energia, il Parlamento ha fortemente sostenuto la separazione proprietaria della trasmissione nel settore dell'energia elettrica come mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e per creare trasparenza nel mercato. Il Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza di una posizione europea comune sugli investimenti a medio termine (piano indicativo decennale europeo incentrato sulle interconnessioni), di una maggiore cooperazione tra autorità di regolamentazione, Stati membri e gestori dei sistemi di trasmissione, e di un forte processo di armonizzazione delle condizioni di accesso alla rete. Su iniziativa del Parlamento, si è attribuito un peso particolare ai diritti dei consumatori, e ciò faceva parte dell'accordo raggiunto con il Consiglio: le risoluzioni sottolineavano infatti l'importanza di aumentare i diritti dei consumatori (cambio di fornitore, informazioni dirette tramite contatori intelligenti e trattamento efficiente dei reclami presentati a un «Mediatore» dell'energia). Il Parlamento ha inoltre ottenuto il riconoscimento del concetto di «povertà energetica» e ha fortemente sostenuto l'istituzione Note sintetiche sull'Unione europea - 2016 4 dell'ACER, sottolineando che occorreva conferirle i poteri necessari per superare i problemi che non possono essere risolti dalle autorità di regolamentazione nazionali e che ostacolano l'integrazione e il buon funzionamento del mercato interno. Il Parlamento ha ulteriormente rafforzato il ruolo dell'Agenzia nelle questioni transfrontaliere affidandole poteri decisionali vincolanti, garantendo la trasparenza delle sue attività e assicurando la responsabilità democratica dell'Agenzia dinanzi al Parlamento, nonché la sua indipendenza finanziaria. Inoltre, il Parlamento rileva la necessità di un più completo scambio di informazioni da parte dei gestori in relazione alla gestione dell’infrastruttura e della rete. Al fine di rafforzare la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso, il Parlamento ha poi insistito per la creazione di registri nazionali dei trader dei mercati all'ingrosso e per l'armonizzazione dei regimi di sanzioni in tutta l'UE mediante norme minime nel quadro del regolamento REMIT (regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia). Più di recente, a marzo 2013, in occasione dell'adozione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (T7-0061/2013), il Parlamento ha richiamato particolarmente l'attenzione sull'importanza dei dispositivi di accumulo dell'energia e sulla necessità di garantire la stabilità delle reti elettriche europee, integrandovi le fonti di energia rinnovabili. Il Parlamento ha approvato un emendamento per migliorare la trasparenza delle metodologie utilizzate dalle REGST nei loro piani di sviluppo della rete. Ha inoltre introdotto un emendamento per evitare che i consumatori sostengano un onere sproporzionato in relazione ai costi dei progetti d'interesse comune. A settembre 2013 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia (T7-0344/2013), approvando la comunicazione del 2012 della Commissione «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» (COM(2012) 0663) e il piano d'azione che l'accompagna, volto a superare alcuni ostacoli che ancora si frappongono al completamento del mercato interno. Il Parlamento ha espresso il suo sostegno alla creazione di una comunità europea dell'energia tra gli Stati membri e ha sottolineato l'importanza di migliorare il coordinamento dei progetti infrastrutturali e di esplorare nuovi approcci di finanziamento per gli investimenti nelle reti energetiche. Nella risoluzione del novembre 2013 con cui ha approvato il meccanismo per collegare l'Europa (T7-0463/2013), il Parlamento ha sottolineato l'importanza delle sinergie tra i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e l'importanza di sfruttare l'effetto leva dei finanziamenti del settore pubblico e di quello privato. Per quanto riguarda il regolamento sulla comunicazione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, il Parlamento è riuscito ad ottenere l'adozione della proposta secondo la procedura legislativa ordinaria. Ha ottenuto l'annullamento dei precedenti regolamenti (617/2010 e 833/2010) in materia, in base ai quali sarebbe stato soltanto consultato. Il Parlamento ha approvato il regolamento in prima lettura a febbraio 2014 (T7-0058/2014). Nella sua risoluzione legislativa, ha chiarito gli obblighi di comunicazione in termini di contenuto, riservatezza, monitoraggio e relazioni. Cécile Kerebel 05/2016 Note sintetiche sull'Unione europea - 2016 5