...

Responsabilità civile

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

Responsabilità civile
GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, DI ANAGRAFE E DEI SERVIZI
ELETTORALI
FRA
RESPONSABILITÀ
E
RISCHI
PROFESSIONALI:
PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE E DEL FUNZIONAMENTO
DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
Merano, 4 dicembre 2003
A cura di Claudia Novello
LA POLIZZA CONVENZIONE ANUSCA
I SOGGETTI DELLA POLIZZA
CONTRAENTE:
A.N.U.S.C.A.
ASSICURATI:
GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE
ASSICURATORI:
I LLOYD’S DI LONDRA – COVERHOLDER AEC SRL
QUANTO COSTA?
€ 350 ALL’ANNO
MENO DI 1€ AL GIORNO!!!
COSA ASSICURA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
COLPA GRAVE
RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA
€ 500.000,00
€ 3.000.000,00
ILLIMITATO
MASSIMALE
PER CIASCUN ASSICURATO
PER CORRESPONSABILITA’ DI PIU ASSICURATI DELLO STESSO ENTE
PER TUTTA LA POLIZZA CONVENZIONE
SCOPERTI E FRANCHIGIE
SCOPERTO 10% SU OGNI DANNO
MINIMO € 250,00
MASSIMO € 2.000,00
IL SISTEMA DI ADESIONE – I COSTI
L’EFFETTO DELLA POLIZZA E’ STATO PREVISTO
DAL 31.12.2003 AL 31.12.2004
CON POSSIBILITA’ DI ADESIONE IN CORSO D’ANNO
PERIODO DI
ADESIONE
EFFETTO
COPERTURA
PREMIO
VERSAMENTO
ENTRO IL
ANNUALE
DAL 31.12.2003
€ 350,00
20.12.2003
3 TRIMESTRI
DAL 31.03.2004
€ 282,00
20.02.2004
2 TRIMESTRI
DAL 30.06.2004
€ 211,00
20.05.2004
1 TRIMESTRE
DAL 30.09.2004
€ 124,00
20.08.2004
IL SISTEMA DI ADESIONE – MODALITA’
PER L’ADESIONE ALLA POLIZZA E’ NECESSARIO:
COMPILARE IL MODULO DI ADESIONE
COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO
VERSAMENTO DEL PREMIO SU:
Unicredit Banca
Agenzia Bologna Irnerio
C/C n° 00020107135 – Intestato a Uniconsult S.r.l.
ABI 02008
CAB 02434
CIN C
CAUSALE: Adesione convenzione ANUSCA
QUAL E’ LA FUNZIONE DI UN ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE?
LA FUNZIONE ECONOMICA
La funzione economica dell’assicurazione di responsabilità civile consiste nel fatto che
garantisce il mantenimento dell’equilibrio della situazione patrimoniale del
danneggiante a fronte di un evento che induce la sua responsabilità civile
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
E’ il rischio in cui incorre l’assicurato di essere obbligato al risarcimento conseguente
al danno illecito provocato a terzi, risarcimento che si rifletterebbe in modo negativo
sul suo patrimonio personale.
TITOLARITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Titolare dell'assicurazione è l'assicurato: nel contratto l'assicuratore si obbliga a
tenerlo indenne dell’obbligazione di pagare a terzi un risarcimento, in conseguenza di
un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento o di illecito.
La prestazione assicurativa presuppone l'imputabilità del fatto dannoso all'assicurato
a titolo di colpa.
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI TERZI
Comune di XXXXXXX
CASO 1
Atto di Matrimonio ERRATO
RICHIESTA DANNI
SOGGETTO COINVOLTO
Comune
MOTIVAZIONI DELLA CONTESTAZIONE
I cittadini interessati alla stipula di atti notarili richiedono l’emissione dell’estratto dell’atto
di matrimonio contenente l’indicazione del regime scelto, di SEPARAZIONE LEGALE
Il Comune rilascia estratto di atto di matrimonio indicante che lo stesso è in REGIME DI
COMUNIONE LEGALE DEI BENI
Accertamento da parte del Notaio che il regime patrimoniale esistente era di SEPARAZIONE
LEGALE DEI BENI
RICHIESTA DANNI
- Spese notarili
- Eventuali ulteriori danni subiti, da valutare
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI TERZI
Tribunale di XXXXXXX
CASO 2
Diniego di iscrizione nel registro anagrafico di un cittadino
ATTO DI
CITAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
Comune
Prefettura
Responsabile Ufficio Anagrafe
Polizia Municipale
Sindaco
MOTIVAZIONI DELLA CONTESTAZIONE
•Illegittimo impedimento all’espressione del voto elettorale amministrativo
•Pregiudizio di immagine e al senso civico
•Lesione dei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza
ATTO ILLEGITTIMO DI
DINIEGO
LESIONE DI INTERESSE
LEGITTIMO PRETENSIVO
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO:
€ 253.228,00
DANNO INGIUSTO
Art. 2043 CODICE CIVILE
IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE
CASO 3
RESPONSABILITA’ CONTABILE DEL FUNZIONARIO
CHE OMETTE DI ANNOTARE IL DECESSO
CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite, 28122001, n° 16216
CORTE DEI CONTI
DEMANDA IL
GIUDIZIO ALLA
“Sussiste la giurisdizione del giudice contabile nel giudizio di responsabilità
amministrativa nei confronti del funzionario dell’anagrafe cui sia contestato
l’omesso esercizio delle funzioni attribuitegli dallo Stato, dal quale è derivato il
danno erariale consistente nell’avere un’amministrazione dello Stato continuato
ad erogare una pensione a persona già deceduta, con conseguente illecita
percezione di ratei da parte di un parente.”
ESAME DEL CONTESTO DEL RISCHIO - FONDAMENTI
DANNI AI TERZI – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 28 Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Responsabilità della P.A.
Responsabilità del funzionario
 Elementi della fattispecie costituzionale - Art. 28 Cost.
1. Soggetto dell’illecito
2.Condotta imputabile/evento danno
3. Criterio soggettivo di imputazione Art. 23 T.U. 3/57, dolo/colpa grave
4. Nesso causalità
IL TESTO UNICO N° 3/57
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 22, comma 1
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad
altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei
suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in
base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.
L’AZIONE DI RIVALSA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 22, comma 2
L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro
quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19.
DOLO E COLPA GRAVE
Art. 23 – Danno ingiusto
E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che
l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste
dalle leggi vigenti.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 18 – Responsabilità dell’impiegato verso la Pubblica Amministrazione
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle
amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la
responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DEI PUBBLICI IMPIEGATI
COSA DICONO L’ART. 28 Cost. e T.U. n° 3/57?
COMPORTAMENTO
(AZIONE O OMISSIONE)
COLPA LIEVE
COLPA GRAVE
DOLO
DANNO
INGIUSTO
RISARCIMENTO
RISPONDE LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
RISPONDE PERSONALMENTE IL
DIPENDENTE
(col proprio patrimonio)
LA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE
Art. 2043 C.C. - Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Obbligo di rispettare le norme che stabiliscono di non procurare nocumento
(danno ingiusto ad altri)
Obbligo di risarcimento del danno
1)LESIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI
2) OBBLIGO DI RISARCIMENTO
INTERESSE LEGITTIMO:
COS’E’?
Interesse legittimo:
La posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della
vita, oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a
tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo
da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene.
SENTENZA 500/99 – CORTE DI CASSAZIONE
Danno ingiusto
danno arrecato all’interesse meritevole di tutela da parte dell’ Ordinamento
Giuridico, che secondo la sentenza 500/99, è configurabile nel caso in cui
l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del
danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di
correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione
amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si
pongono come limiti esterni alla discrezionalità.
ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ (Cass. 500/99)
1.
2.
3.
4.
Danno ingiusto su interesse rilevante per l’ordinamento
Illegittimità atto (o comportamento )
Nesso di causalità tra evento ( P.A. ) e danno
Colpa P.A. = COLPA “LEGALE”
DUNQUE
non basta l’illegittimità: occorre anche il dolo o la colpa P.A. = illiceità
SENTENZA 500/99 – CORTE DI CASSAZIONE
In riferimento alle diverse forme della protezione dell’interesse legittimo la
Sent. 500/99 distingue:
 “interessi_oppositivi”,la protezione è conferita al fine di evitare un
provvedimento sfavorevole; i primi soddisfano istanza di conservazione della
sfera giuridica personale e patrimoniale del soggetto.
 “interessi_pretensivi”, la protezione è conferita per ottenere un
provvedimento favorevole; soddisfano istanze di sviluppo della sfera giuridica
personale e patrimoniale del soggetto
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
E’ la responsabilità in cui incorre il soggetto (persona fisica) che, avendo violato
doveri od obblighi derivanti dal rapporto di servizio con un ente pubblico, abbia
cagionato un danno alla sua (o ad altra) pubblica amministrazione.
Art. 93 T.U. 267/2000
Art. 18 T.U. 1957, n. 3
 CRITERIO DI IMPUTAZIONE (elemento soggettivo)

dolo / colpa grave
NUOVA REGOLA GENERALE PER TUTTI I PUBBLICI AGENTI.
(art. 1, comma 1 legge 20/94, come modif. l. 639/96)
 La responsabilità è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o
colpa grave
 ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
TESI SULLA NATURA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
 Tesi 1 - modello civilistico risarcitorio
 responsabilità amministrativa = responsabilità civile
 Tesi 2 - concezione pubblicistico - sanzionatorio
natura sanzionatoria, afflittiva, personale della responsabilità
azione promossa dalla Procura / Corte dei Conti
divisibilità del danno
potere riduttivo della Corte dei Conti
responsabilità estesa a chi omette la denuncia
compensatio lucri cum damno
dolo o colpa grave
 Tesi Corte dei Conti, sez. riunite, 27 maggio 1999, n. 15
Responsabilità amministrativa: natura risarcitoria sui generis
 funzione essenzialmente risarcitoria in quanto essa tende alla reintegrazione
delle risorse finanziarie e patrimoniali della pubblica amministrazione.
IL DANNO ERARIALE
 Danno pubblico comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali
 danno diretto: pregiudizio economico cagionato all’ente pubblico fin dall’origine
(indipendentemente dal fatto che vi siano terzi interessati )
 danno indiretto: patito dall’amministrazione che sia obbligata a risarcire ai terzi (per
accordo transattivo o sentenza di condanna) i danni cagionati dal dipendente.
 Componenti del danno:
 danno emergente = perdita subita, di denaro o di valori di pertinenza dell’ente
 lucro cessante = mancato guadagno, mancata acquisizione di entrate;
mancato incremento patrimoniale
 Requisiti del danno:
 certezza
 effettività
 attualità
ART. 1917 C.C. - 1° COMMA
Art. 1917 C.C. - 1°Comma
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere
indenne l’assicurato di quanto questi,in conseguenza del fatto accaduto durante il
tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta dal contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi
LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEI COMUNI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitaleinteressi-spese)
Di danni involontariamente cagionati a terzi
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose,
A tutt’oggi (ma anche precedentemente) le pubbliche amministrazioni sono (erano)
scoperte per il rischio dei danni patrimoniali risarcibili a terzi per responsabilità dei
loro dipendenti, per effetto dell’art.28 della Costituzione
LA POLIZZA CONVENZIONE ANUSCA
LA POLIZZA CONVENZIONE A.N.U.S.C.A.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1
Responsabilità Civile verso Terzi
a)L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite
Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui
debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i
fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai
sensi di legge;
b)La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a
smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purche’
non derivanti da incendio, furto o rapina
c)Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a
tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro
verificatosi durante il tempo di validità dell’Assicurazione, sulla base di quanto previsto
all’art.17, ferme le prescrizioni previste dalla legge.
Colpa grave
La garanzia di Responsabilità Civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa ai Danni
Patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l’Assicurato stesso, ai
sensi di legge, debba rispondere.
LA POLIZZA CONVENZIONE A.N.U.S.C.A.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
2
Responsabilità Amministrativa
a) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei
Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di
Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi
nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di
valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di
agenti contabili e/o consegnatari.
b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica
Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali
involontariamente provocati dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.
c) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a
tenere indenni gli eredi dalle azioni , in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in
genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo di
validità dell’Assicurazione, sulla base di quanto previsto all’art.17, ferme le prescrizioni
previste dalla legge.
LA VALIDITA’ TEMPORALE DELLA POLIZZA
REGIME DI “CLAIMS MADE” (A RICHIESTA FATTA)
L'efficacia della garanzia è collegata, alla comunicazione della pretesa del terzo danneggiato,
recuperando in tal modo anche fatti accaduti prima della decorrenza del periodo di efficacia stabilito
nel contratto (sia che anche il danno si sia manifestato antecedentemente o meno), escludendo
perciò dalla garanzia quei fatti che abbiano prodotto un danno manifestatosi dopo la scadenza del
periodo.
In questa forma, il momento temporale rilevante per la copertura assicurativa (l'origine del
sinistro) è quello nel quale si manifesta la richiesta di risarcimento, purchè l'evento che lo ha
determinato si sia verificato nei due anni antecedenti al periodo di validità della polizza.
Garanzia postuma
Per le richieste che dovessero essere pervenute successivamente alla scadenza del contratto,
l’Assicuratore presta la garanzia postuma, che prevede l'estensione della prestazione
assicurativa anche alle richieste pervenute all'assicurato nei due anni successivi alla data di
cessazione dell'assicurazione determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della
polizza.
LA VALIDITA’ TEMPORALE DELLA POLIZZA
La garanzia vale per:
1) Richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità della polizza, per fatti verificatisi fino a
due anni antecedenti il periodo di validità del contratto
GARANZIA POSTUMA
2) Richieste di risarcimento pervenute nei due anni successivi la scadenza della polizza, per fatti
verificatisi nel periodo di validità del contratto
RETROATTIVITA’
POSTUMA
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA
ANNI 2
ANNI 2
RICHIESTE DI RISARCIMENTO
FATTI
FATTI
2
1
RICHIESTE DI RISARCIMENTO
FATTI
SPESE LEGALI: LA GESTIONE DELLA LITE
“La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite
di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e
assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o di ammende nè delle spese di giustizia penale.”
Questo articolo contenuto nelle polizze di RCT è corrispondente al fatto che un
contenzioso civile può avere un trascinamento giudiziario.
L’assicuratore ha ritenuto di dover richiamare le limitazioni:
1) limite del quarto del massimale;
2) il non riconoscimento delle spese di legali o tecnici che non siano da esso designati.
Il rapporto che si instaura fra assicurato ed assicuratore, tramite il contratto di
assicurazione di R.C.,è di immedesimazione in quanto la relazione è formulata per
rispondere all’obbligazione al terzo.
Nella sostanza il risarcimento ha attinenza con la difesa patrimoniale sia dell’assicurato
quanto della compagnia.
GLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo
telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato
in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
ricevimento di informazione di garanzia (Tribunale, Corte dei Conti);
formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità
contabile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Né l’Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di
responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o
risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA
LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
LE PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI SUL PREMIO
Corte dei Conti, Friuli- Venezia Giulia, 19 ottobre 2000, n. 489
( omissis )
“ Costituisce danno erariale la spesa per il pagamento dei premi di una
polizza che miri a coprire i dipendenti dal rischio di una responsabilità
amministrativa per danni provocati nei confronti dello stesso Comune”.
La spesa per la copertura della responsabilità amministrativa non può
essere posta a carico del bilancio ma deve essere integralmente
sostenuta dal dipendente.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA
Corte dei Conti, Lombardia, 9 maggio 2002, n. 942
( omissis )
Contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento (richiamati dalla Corte Costituzionale, da
ultimo con la ) la stipula da parte di un Ente locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli
amministratori comunali ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativocontabile connessa all’attività dagli stessi svolta.
Sussiste il requisito della colpa grave nel comportamento degli Amministratori i quali,
autorizzando la stipula di una polizza assicurativa per sollevare gli amministratori stessi
ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa
all’attività svolta, ha inteso garantire i beneficiari della polizza dai dettami della legge
vanificandone l’effetto sanzionatorio. La spesa sopportata dall’Ente per una tale forma
assicurativa rappresenta essa stessa un danno siccome ingiustificabile esonero da
responsabilità indeclinabili e quale liberalità al Comune non consentita.
Gli Amministratori non possono invocare come esimente la circostanza che la predisposizione
della polizza sia stata curata dall’apposito Servizio comunale, facendo ad essi carico, in sede di
adozione dell’atto deliberativo, l’accertamento della conformità dello stesso alla normativa ed alla
giurisprudenza in materia.
GESTIONE DEI SINISTRI
RUOLO DI AFFIANCAMENTO DI UNICONSULT S.R.L. AGLI ASSICURATI
In caso di sinistro inviare tutta la documentazione ad UNICONSULT s.r.l. che procederà
nel seguente modo:
•
controllo che la tipologia dei danni sia compresa in polizza
•
i termini di retroattività della garanzia
•
regolarità amministrativa (pagamento del premio)
•
apertura del sinistro con la cura della riproduzione della documentazione
necessaria
•
cura successiva affinché il sinistro sia seguito, venga prodotta la documentazione
necessaria al fine della sua corretta liquidazione
questo lavoro sarà svolto in costante collegamento con gli esperti di Anusca.
Fly UP