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Stato giuridico - Roberto

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Stato giuridico - Roberto
Stato giuridico del docente
SIS a.a. 2005/06
“Funzione docente e organizzazione didattica nella
scuola dell’autonomia”
Docente: Alessio Drivet
Fonti
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Costituzione
Legge delega n. 477/73 (stato giuridico)
Decreto legislativo 297/94 (testo unico)
DPR 275/99 (regolamento dell'autonomia)
Il contratto collettivo
Codice civile
Codice penale
Costituzione
art. 33
• L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
• La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
• Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
• La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
• È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
• Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Costituzione
art. 34
• La scuola è aperta a tutti.
• L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
• I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
• La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
Decreto legislativo 297/94
art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e
libertà di insegnamento
• 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli
ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai
docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale del
docente.
• 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere,
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la
piena formazione della personalità degli alunni.
• 3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Decreto legislativo 297/94
art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
• 1. Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria
è composto dai docenti di ogni singola classe.
• 2. Fanno parte del consiglio di classe nella scuola
secondaria superiore, due rappresentanti dei genitori,
nonché due rappresentanti degli studenti;
• 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo
anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle
esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti
tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di
voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai
docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti
tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
• 6. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe con la sola presenza dei docenti.
Decreto legislativo 297/94
art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica
• 1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione
di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere
autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non
esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più
insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di
risorse dell'amministrazione scolastica.
• 2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne
presentano il programma al collegio dei docenti e al
consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le
rispettive competenze.
• 3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe,
esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di
sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la
classe comprese nell'ambito di propria competenza.
• 4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di
circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione
debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
Decreto legislativo 297/94
art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
• 1.
La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli
ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di
programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di
circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo
dell'educazione.
•
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la
identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la
individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il
preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle
varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della
loro pubblicizzazione.
Decreto legislativo 297/94
art. 395 - Funzione docente
• 1. La funzione docente è intesa come esplicazione
essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di
contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione
umana e critica della loro personalità.
• 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a
svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano
le altre attività connesse con la funzione docente. In
particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e
professionale;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative
della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di
concorso.
Regolamento autonomia (DPR 275/99)
art. 4 (Autonomia didattica)
• 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle
famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano
gli obiettivi nazionali in percorsi formativi.
• 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni.
• 3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere
programmati, anche sulla base degli interessi manifestati
dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività.
• 4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche assicurano comunque la realizzazione di
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di
orientamento scolastico e professionale.
Regolamento autonomia (DPR 275/99)
art. 5 (Autonomia organizzativa)
• 1. Le istituzioni scolastiche adottano, ogni modalità
organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e
sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio.
• 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti
dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle
funzioni in materia di determinazione del calendario
scolastico esercitate dalle Regioni.
• 3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle
singole discipline e attività sono organizzati in modo
flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie.
Regolamento autonomia (DPR 275/99)
art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
• 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro
associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo curando tra l'altro:
– a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
– b) la formazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale;
– c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
– d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
– e) la documentazione educativa;
– f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali;
– g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema
scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa
la formazione professionale.
Regolamento autonomia (DPR 275/99)
art. 16 (attribuzione di funzioni)
• 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro
delle norme che ne definiscono competenze e
composizione.
• 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali.
• 3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della
progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento.
• 5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti
partecipano al processo di attuazione e sviluppo
dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
CCNL – scuola 2002-2005
art. 24
• 1. La funzione docente, realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli
alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi
dell'istruzione.
• 2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
• 3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle
attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta
formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico di riferimento.
CCNL – scuola 2002-2005
art. 25
• Il profilo professionale dei docenti è costituito da
competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologicodidattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi
delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Codice civile (libro V)
• art. 2103. Mansioni del lavoratore
– Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto
• art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro
– Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta
• art. 2105. Obbligo di fedeltà
– Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore
• art. 2106. Sanzioni disciplinari
– L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due
articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari
Codice penale (titolo II)
• art. 323 Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e'
punito ….
• art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le
quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito ….
• art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, e' punito ….
Proposta di Legge 4091/05
• carriera docente: tre distinti livelli (docente iniziale,
ordinario, esperto);
• valutazione degli insegnanti (ogni quattro anni);
• commissione di valutazione permanente: istituita presso
ogni scuola, composta da un ispettore, dal dirigente, da
due docenti “esperti”, da due genitori (se scuola primaria),
da un genitore e uno studente (se scuola superiore);
• albo nazionale dei docenti: da cui i dirigenti scolastici
potranno direttamente chiamare gli insegnanti per farli
partecipare ai concorsi, indetti dalle scuole autonome, ai fini
dell’assunzione in ruolo;
• organismo tecnico rappresentativo (nazionale e regionali),
con caratteristiche tipiche degli ordini professionali;
• valorizzazione dell’associazionismo professionale, ma
limitatamente alla didattica, alla formazione iniziale e in
servizio;
• soppressione delle Rsu.
Il ruolo del docente nella autonomia
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Progettazione di Istituto
Gestione POF
Organi collegiali
Aree dipartimentali
• Funzioni obiettivo
La responsabilità del docente
• Responsabilità professionale
• La responsabilità patrimoniale amministrativa, contabile,
civile verso i terzi
• La responsabilità penale
• Le sanzioni
• I vincoli a carico dei docenti
Responsabilità professionale
( per i casi meno gravi)
• gravi negligenze nello svolgimento delle proprie funzioni
• violazione del segreto d’ufficio inerenti ad atti o attività non
soggetti a pubblicità
• omissione dei doveri di vigilanza
( per i casi più gravi)
• particolare gravità delle inadempienze sopra esaminate
• uso dell’impiego a fini di interesse personale
• abuso di autorità
• atti (anche in concorso) che pregiudicano il regolare
funzionamento della scuola
Responsabilità patrimoniale
• si configura quando il docente, violando i suoi obblighi di
servizio, provoca, per colpa o dolo, un danno:
– alla PA
– alla gestione di valori appartenenti alla PA
– ai terzi
Le sanzioni
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Censura (da parte del dirigente o dell’Amministrazione)
Sospensione fino a 1 mese
Sospensione fino a 6 mesi con diversa utilizzazione
Licenziamento
Altri procedimenti
• Avvertimento
• Trasferimento d’ufficio
I vincoli a carico dei docenti
• Divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio
istituto
• Divieto di cumuli di impieghi
• Divieto di svolgere altre attività economiche, ad eccezione
dell’esercizio di libere professioni attinenti la disciplina
insegnata, previa autorizzazione del dirigente scolastico
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