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proprietari delle strade
LA R.C. PER I DANNI
DA ANOMALIE
STRADALI
Avv. Marco Bona
Studio legale Ambrosio e Commodo (TO)
Prof. ac
Università degli Studi Piemonte Orientale
OGGETTO DEL CONVEGNO
eventi di danno, che sul piano causale abbiano
trovato la loro origine in particolari caratteristiche
ovvero, sempre in senso lato, in specifiche
contingenze presentate o dalle strade pubbliche
(o dagli accessori e pertinenze di queste) intendendosi per queste le strade rientrati, per la
loro destinazione, nel demanio stradale di cui
agli artt. 822 e seguenti c.c. - oppure dalle
strade aperte al pubblico transito (entrambe
accomunate dall’essere “intese a realizzare la
libertà di circolazione garantita dall’art. 16 della
Costituzione”)
I CUSTODI DELLE STRADE
la questione dell’individuazione
del soggetto legittimato
passivo
I CUSTODI DELLE STRADE
1) occorre determinare con precisione quali siano i
proprietari delle strade, il che, con riferimento
a quelle pubbliche, richiede di procedere ad una
disamina della disciplina del demanio stradale e
delle varie classificazioni delle strade ivi rientranti
oppure escluse, giacché a seconda della
particolare tipologia di strada (pubblica, vicinale o
privata) viene di norma a mutare il soggetto
legittimato passivo nei cui confronti esperire
l’azione risarcitoria
I CUSTODI DELLE STRADE
2) è fondamentale chiarire su quali figure gravino i
doveri di gestione, di manutenzione e di
sicurezza delle strade pubbliche, giacché può
anche accadere che gli enti proprietari
trasferiscano o, comunque, affidino (anche solo
temporaneamente) la custodia/gestione delle
stesse (o di parti di esse) ad altri soggetti (altri
enti territoriali, società concessionarie, società
appaltatrici, ecc.). E’ del tutto evidente che la
dissociazione, che può verificarsi tra, da un lato,
amministrazioni proprietarie e, dall’altro lato,
custodi/gestori/esercenti, può incidere sulla
determinazione della legittimazione passiva
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 («Nuovo Codice della Strada»):
“… le strade … si distinguono in strade «statali»,
«regionali», «provinciali», «comunali», secondo
le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle
dette strade sono rispettivamente lo Stato, la
regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e
denominate «strade militari», ente proprietario è
considerato il comando della regione militare
territoriale”.
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strade Statali (SS)
strade appartenenti al demanio stradale nazionale in quanto
considerate di interesse nazionale; più nello specifico, in questa prima
categoria rientrano sia le autostrade e sia le strade extraurbane
(principali, secondarie o locali) che: “a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di Regione ovvero i capoluoghi di Provincia situati in Regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale” (art. 2,
comma 6, lett. A)
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strade Statali (SS)
la gestione delle strade statali è demandata, per legge
e per convenzione di concessione, all’ANAS S.p.A.
(Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), ente a
totale partecipazione statale fondato nel lontano 1946 in
sostituzione della precedente A.A.S.S. (Azienda
Autonoma delle Strade Statali), istituita nel 1928, e
trasformato in società per azioni con decreto legge 8
luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002 n. 178
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strade Statali (SS)
- per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 («Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») ed in seguito
all’individuazione/ridefinizione, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.
461 («Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma
dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), della rete
autostradale e stradale nazionale ed all’emanazione del decreto d’attuazione
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000)
un cospicuo numero di strade statali (oppure a volte solo dei tratti), sono state
trasferite dal demanio stradale nazionale ai demani regionali e
successivamente dalle regioni agli altri enti locali, svincolando peraltro negli
anni seguenti l’ANAS S.p.A. dalla loro gestione
- regioni e province, una volta acquisite le strade cedute, hanno rispettivamente
provveduto a modificare la numerazione delle stesse, a volte limitandosi
semplicemente a sostituire l’acronimo “SS” con quelli “SR” (Strada Regionale) o
“SP” (Strada Provinciale)
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strade Regionali (SR)
il concetto di “strada regionale”, piuttosto singolarmente, è
stato introdotto per la prima volta dal decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285; sono quelle considerate di
interesse regionale o interregionale, e, più nello specifico,
sono le strade extraurbane (principali, secondarie o
locali) che “allacciano i capoluoghi di Provincia della stessa
Regione tra loro o con il capoluogo di Regione ovvero
allacciano i capoluoghi di Provincia o i Comuni con la rete
statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico” (art. 2, comma 6, lett. B); rientrano in questo
novero diverse ex strade statali, declassificate negli ultimi
anni
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strade Regionali (SR)
nonostante la proprietà di queste strade appartenga
al demanio delle singole regioni, tuttavia, per
motivi organizzativi (le regioni sono normalmente
prive di un servizio che curi la gestione e la
manutenzione delle strade, solitamente di
competenza dell’ANAS S.p.A., delle province o dei
comuni), la gestione spetta in via definitiva alle
province, alle quali sono anche delegate gran
parte delle spese di manutenzione (perlomeno
quelle ordinarie)
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strade Provinciali (SP)
strade extraurbane (principali, secondarie o
locali): “allacciano al capoluogo di Provincia
capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva
Provincia o più capoluoghi di Comuni tra loro”,
ovvero “allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di Comune, se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico” (art. 2,
comma 6, lett. C)
I PROPRIETARI DELLE STRADE
PUBBLICHE
Strada Comunali (SC)
sia le strade extraurbane (principali, secondarie o locali), “quando
congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra
loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale
o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località
che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale”
(art. 2, comma 6, lett. D) e sia le strade urbane di scorrimento, le
strade urbane di quartiere e le strade urbane locali, nonché le
relative pertinenze; il comma 7 precisa che queste ultime tre tipologie
“sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri
abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila
abitanti”.
I custodi delle strade pubbliche
DUNQUE:
non sempre si ha una perfetta coincidenza tra, da
un lato, il demanio proprietario della strada
(Stato, regione, provincia, comune) e, dall’altro
lato, il gestore della stessa e, quindi, il soggetto
destinatario dell’azione di responsabilità civile
per i danni riconducibili eziologicamente a difetti
di progettazione, costruzione, manutenzione o
sicurezza delle strade
I custodi delle strade pubbliche
ad esempio:


di norma, la gestione e manutenzione
delle strade statali è affidata all’ANAS
S.p.A.
la gestione e manutenzione delle strade
regionali a sua volta è normalmente
attribuita alle amministrazioni provinciali
I custodi delle strade pubbliche



CHI SONO ALLORA I CUSTODI/GESTORI?
tre diverse categorie :
gli enti proprietari delle strade (Stato,
regioni, province, comuni)
gli enti territoriali cui sono state attribuite
dagli enti proprietari le funzioni relative
alla gestione, manutenzione, pulizia e, più
in generale, efficienza/sicurezza delle
strade
le società concessionarie e le società
subconcessionarie
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Quando rispondono questi
soggetti?
I custodi delle strade pubbliche
La prima categoria di custodi/gestori: i
proprietari delle strade pubbliche ed i
doveri di sicurezza e prevenzione
Suprema corte
Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n.
3651
nel caso delle strade e delle loro pertinenze
“custodi sono anzitutto i proprietari”
I custodi delle strade pubbliche
Allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 («Per l’unificazione
amministrativa del Regno d’Italia»), diverse disposizioni non abrogate dagli
interventi successivi: art. 28: “E’ obbligatoria la conservazione in istato normale
delle strade provinciali e comunali sistemate”; art. 30: “Le strade nazionali e
tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d’acqua naturali si
costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato”; art. 36: “La
costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade
nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti,
sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la
stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide
in ragione d’interesse, quando l’opera abbia scopo promiscuo”; art. 37: “La
costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle
opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte,
ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di
legge”; art. 39: “Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade
comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di
consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado
d’interesse di ognuno”; art. 41: “La sistemazione e la manutenzione dei tronchi
delle strade nazionali e provinciali che traversano l’abitato delle città o villaggi
sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del
genio civile o provinciali. Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia
corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di
un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell’abitato e posta in
condizione analoga”;
I custodi delle strade pubbliche
artt. 2, 3, 4 e 5 del R.D. 15 novembre
1923 n. 2506 («Disposizioni per la
classificazione e manutenzione delle
strade pubbliche»): i vari enti territoriali
proprietari delle strade provvedono “alla
manutenzione ordinaria e straordinaria”
delle medesime
I custodi delle strade pubbliche
art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285 («Nuovo codice della
Strada»):
“Gli enti proprietari delle strade allo scopo di
garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione provvedono: a) alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo nonché delle attrezzature;
impianti e servizi; b) al controllo tecnico
dell’efficienza delle strade e delle relative
pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione
della segnaletica prescritta”
I custodi delle strade pubbliche
trasferimento - inaugurato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461
(«Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale …») - di una cospicua parte
del demanio stradale nazionale alle regioni ed agli altri enti locali:
per quanto concerne il demanio stradale nazionale all’art. 98, comma 3, lettere d) ed e)
del decreto legislativo n. 112/1998 si è previsto che “in materia di strade e autostrade
costituenti la rete nazionale” sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alla
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia
direttamente sia in concessione” ed “al controllo delle concessionarie autostradali,
relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e
dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni”
Per quanto riguarda le regioni, le province ed i comuni l’art. 99 («Funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali») del decreto legislativo n. 112/1998 ha disciplinato, quale
conseguenza del trasferimento di parte del demanio stradale nazionale, il conferimento a
questi enti territoriali – quali nuovi proprietari - dei compiti di manutenzione, gestione e
vigilanza delle strade cedute dallo Stato. In particolare, il comma 1 prevede che “sono
conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, … le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la
nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade
conferite”. A sua volta il comma 3 stabilisce che “sono, in particolare, trasferite alle regioni
le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle
province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale,
secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali”
I custodi delle strade pubbliche
Ministero dei lavori pubblici, circolare prot. 3699
del 8 giugno 2001 oggetto «Linee guida per le
analisi di sicurezza delle strade» ed indirizzata
“agli enti proprietari e gestori di strade”:
“è necessaria una verifica preventiva della
sicurezza stradale, riconoscendo e valutando
le condizioni di rischio potenziale per la
circolazione stradale con particolare attenzione
al punto di vista dell’utente della strada”
I custodi delle strade pubbliche
La seconda categoria di legittimati
passivi: gli enti locali diversi dagli
enti proprietari
gli enti territoriali non proprietari
I custodi delle strade pubbliche
la gestione e la manutenzione delle strade regionali sono
generalmente affidate dalle regioni - in applicazione del
resto dei poteri conferiti a queste dall’art. 117 Cost. e,
più nello specifico, dalla legge 15 marzo 1997 n. 59
(«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa») - alle province, ciò in concreto sulla
base di leggi regionali che prevedono per l’appunto il
trasferimento alle amministrazioni provinciali delle
funzioni relative alle strade demaniali regionali in materia
di manutenzione (generalmente sia ordinaria e sia
straordinaria), vigilanza ed adempimento dei compiti
specificati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/2002
I custodi delle strade pubbliche
La terza categoria di custodi/gestori: società
concessionarie e subconcessionarie
comma 3 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285: l’ente proprietario non è, perlomeno in via
diretta, qualificabile quale “esercente”, ossia è sostituito
ex lege da altri soggetti nell’esercizio dei compiti di
custodia (gestione, pulizia, manutenzione). Questa
norma stabilisce expressis verbis quanto segue: “Per le
strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia
diversamente stabilito”.
I custodi delle strade pubbliche
siffatta dissociazione tra ente proprietario e
custode/gestore/esercente effettivo per il tramite
di concessioni è per certo la norma per le
strade statali (generalmente gestite dall’ANAS
S.p.A) e per le autostrade, la cui
manutenzione è riposta nelle mani dell’ANAS
S.p.A. stessa (concessionaria) e di altre
società subconcessionarie di quest’ultima (in
primis, Autostrade per l’Italia S.p.A.) o di
subconcessionarie della subconcessionaria
Autostrade per l’Italia S.p.A.
I custodi delle strade pubbliche
il diritto positivo, nel prevedere siffatto
trasferimento (temporaneo) di compiti e
funzioni di gestione e manutenzione in capo a
società concessionarie ed alle subconcessionarie,
non esclude però de plano la legittimazione
passiva degli enti proprietari/concedenti,
per certo ipotizzabile perlomeno con riferimento
ai compiti di vigilanza, di controllo e di
coordinamento loro spettanti, e dunque sul
versante della culpa in vigilando o della culpa
in eligendo
I custodi delle strade pubbliche
per quanto concerne lo Stato e dunque il demanio stradale
nazionale, si noti che all’art. 98, comma 3, lettere d)
ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
si prevede espressamente che “in materia di strade e
autostrade costituenti la rete nazionale” sono comunque
mantenute in capo allo Stato le funzioni relative “alla
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione
delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in
concessione” e quelle relative “al controllo delle
concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione
dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e
dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative
convenzioni”
I custodi delle strade pubbliche
Che poi gli enti territoriali non siano da considerarsi liberati dalla sola
circostanza di avere dato in concessione una strada può essere
dedotto ad esempio dall’art. 9 del R.D. 15 novembre 1923 n.
2506 («Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle
strade pubbliche»): “Qualora le province ed i comuni, non
provvedano a mantenere le strade di loro competenza … in
condizioni di regolare manutenzione, il ministro dei lavori pubblici,
previa la constatazione dell’inadempienza da parte degli enti stessi,
potrà con suo decreto disporre che, a cura del prefetto della
provincia, sia delegato presso l’amministrazione provinciale o
comunale uno speciale commissario con incarico di far eseguire i
lavori stradali …”. Infatti, è del tutto evidente che in ultima battuta,
se un concessionario non adempie ai suoi doveri, siffatta
inadempienza si risolve in una mancanza imputabile direttamente
agli enti territoriali.
QUALI REGOLE DI RC?
Art. 2043 o art. 2051 c.c. o
altro?
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
2 IMPOSTAZIONI NELLA “NUOVA”
GIURISPRUDENZA DELLA
CASSAZIONE:
1) applicazione generalizzata
2) applicazione “caso per caso”
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651
applicabilità generalizzata dell’art. 2051 c.c.
senza che, ai fini della configurabilità di questa
fattispecie, rilevi la particolare estensione del
bene demaniale, fattore eventualmente
rilevante per la prova del caso fortuito
(cfr. anche Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n.
2308)
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651
“la norma di cui all’art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri
e diversi presupposti applicativi” rispetto a quelli
previsti espressamente dall’art. 2051 c.c. (“la custodia e
la derivazione del danno dalla cosa”), “nemmeno, in
particolare, [gli] «indici», di fonte viceversa
giurisprudenziale, della «notevole estensione del bene»
e dell’«uso generale e diretto» della cosa da parte di
terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi
(diversamente da quanto affermato da Cass., 1°
dicembre 2004, n. 22592 ) “tassativi” ai fini della
configurabilità della responsabilità della P.A.”
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308
“la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., si applica
anche in tema di danni sofferti dagli utenti per
la cattiva od omessa manutenzione
dell’autostrada da parte del concessionario, in
ragione del particolare rapporto con la cosa che
ad esso deriva dai poteri effettivi di
disponibilità e controllo sulla medesima, salvo
che dalla responsabilità presunta a suo carico il
concessionario si liberi dando la prova del
fortuito”
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
2° impostazione
sentenze “gemelle”
Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383
Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384
inoltre:
Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779
Cass., Sez. III, 26 settembre 2006 n. 20823
Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827
Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493
Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5307
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
2° impostazione
sentenze “gemelle”
“poiché la custodia è una relazione di fatto tra un
soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non
può essere a priori escluso in relazione alla natura
demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto
in ogni caso sussistente anche quando vi è l’oggettiva
impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è
il presupposto necessario per la modifica della
situazione di pericolo”
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
2° impostazione
sentenze “gemelle”
“segnatamente per i beni del demanio stradale la
possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra
detti, va esaminata non solo in relazione all’estensione
delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla
posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li
connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico
di volta in volta appresta e che, in larga misura,
condizionano anche le aspettative della generalità degli
utenti” (tesi della rilevanza dell’estensione del bene ai
fini della configurabilità del rapporto di custodia o della
applicabilità dell’art. 2051 c.c. “caso per caso”)
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
2° impostazione
Presunzioni:
per le autostrade, “per loro natura destinate alla percorrenza
veloce in condizioni di sicurezza”, “l’apprezzamento relativo alla
a)
effettiva “possibilità” del controllo alla stregua degli indicati
parametri non può che indurre a conclusioni in via generale
affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto
di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.”
b) per le strade urbane, “figura sintomatica della possibilità
dell’effettivo controllo di una strada del demanio stradale
comunale è che la stessa si trovi all’interno della perimetrazione
del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies;
come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4)” e
“la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato
di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di
pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti
ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune,
denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della
zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti
oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale”
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
2° impostazione







indici presuntivi della possibilità di un effettivo controllo:
destinazione della strada alla percorrenza veloce in condizioni di
sicurezza;
particolare posizione/localizzazione della strada;
dotazioni, sistemi di assistenza e strumenti resi disponibili dal
progresso tecnologico per garantire la sicurezza della viabilità;
presenza di enti e personale (ad esempio, vigili urbani) dedicati
alla sicurezza della circolazione;
presenza di altre opere destinate al pubblico servizio che
direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di
controllo e vigilanza costante da parte della P.A.;
esistenza di un cantiere precedentemente ai fatti di causa o in
concomitanza con il sinistro;
chiamata in garanzia da parte della P.A. di una ditta appaltatrice
per la manutenzione delle strade.
APPLICAZIONE ART. 2051 C.C.
Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493
caso di un sinistro occorso su una strada
statale ad un ciclista che era caduto in
una grossa buca non segnalata
“la sentenza impugnata ha violato l’art. 2051 c.c.
per avere escluso già in astratto l’applicabilità di
tale norma nella fattispecie, senza valutare se
l’estensione de demanio stradale era tale da
impedirne di fatto l’attività di custodia”
NATURA ART. 2051 C.C.
2 impostazioni:
1) interpretazione dell’art. 2051 c.c. quale disposizione
delineante una responsabilità per colpa presunta (Cass.
Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, seguita poi da Cass., Sez.
III, 2 febbraio 2007, n. 2308)
2) interpretazione dell’art. 2051 c.c. quale norma
costituente una responsabilità oggettiva, cioè “una
responsabilità senza colpa” (Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n.
15383 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, seguite poi da
Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779, Cass., Sez. III, 26
settembre 2006, n. 20827, Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n.
4962, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5307, Cass., Sez. III, 8
marzo 2007, n. 5308, Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309,
Cass., Sez. III, 27 marzo 2007 n. 7403, Cass., Sez. III, 30
marzo 2007, n. 7934)
PROVA PER IL DANNEGGIATO
Cass., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651
la prova del nesso causale “va ... ritenuta assolta
con la dimostrazione che l’evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o
assunta dalla cosa ..., in ragione di un processo
in atto o una situazione determinatasi,
ancorché provocati da elementi esterni ..., che
conferiscano cioè alla cosa quella che in
giurisprudenza si è a volte indicata come
«idoneità al nocumento»”
PROVA PER IL DANNEGGIATO
prova della sussistenza di una particolare
condizione (ad esempio, una buca, un
avvallamento, una macchia d’olio) che abbia
conferito alla res (nella specie, la strada)
idoneità alla causazione del nocumento
concretamente subito dall’attore
il nesso di causa potrà poi essere desunto in via
presuntiva, secondo i consueti criteri della
causalità giuridica e nello specifico secondo il
criterio della probabilità logica
PROVA PER IL DANNEGGIATO
Cass. n. 15383/2006 e Cass. n.
15384/2006: “nella responsabilità oggettiva il
giudizio è puramente tipologico e consiste
nell’appurare se l’evento che si è verificato
appartenga o meno alla serie di quelli che il
criterio di imputazione ascrive ad una certa
sfera del soggetto per il loro semplice
accadere”
PROVA PER IL CONVENUTO
prova liberatoria del caso fortuito
“il convenuto per liberarsi dovrà provare l’esistenza di
un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale”, ossia
dovrà dimostrare “la efficienza determinante del caso
fortuito nella produzione dell’evento”, definito come
“un fattore che attiene a un elemento esterno
imprevedibile e inevitabile che può essere costituito
anche dal fatto di un terzo o dello stesso
danneggiato”.
Cfr. ex plurimis ancora da ultimo Cass., Sez. III, 6 luglio
2006, 15384; Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2006, n.
15383; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2906;
Cass., Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 2906
PROVA PER IL CONVENUTO
prova del caso fortuito
la responsabilità del sinistro rimane ex art. 2051 c.c. a
carico del custode sia nell’ipotesi di mancanza di
una prova liberatoria specifica e certa circa
l’assenza di un coinvolgimento causale suo
oppure, secondo la prospettiva della tesi oggettiva,
della res (cioè nel caso di incertezza della causa)
e sia qualora la causa dell’incidente rimanga ignota
(ossia la provenienza dell’evento dannoso resti
sconosciuta)
PROVA PER IL CONVENUTO
prova del caso fortuito
Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779
signora caduta dal marciapiede a causa di una
chiazza d’olio
la corte d’appello, così come già il giudice di
prime cure, aveva rigettato la domanda
ritenendo di non dover fare applicazione
dell’art. 2051 c.c.
PROVA PER IL CONVENUTO
prova del caso fortuito
Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779
I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza
impugnata: la corte d’appello “ha ritenuto in fatto: a)
che vi era una chiazza d’olio; b) che era peraltro
ignoto se essa fosse stata provocata da una perdita
d’olio da parte di un mezzo comunale; c) che era
del pari ignoto quando si fosse prodotta (se quello
stesso giorno o nei giorni precedenti); d) che essa
era visibile da parte di un pedone che avesse come avrebbe dovuto - attentamente ispezionato la
sede stradale al fine di evitare situazioni di pericolo
obiettivamente prevedibili.
PROVA PER IL CONVENUTO
prova del caso fortuito
Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779
E sulla scorta di tali rilievi ha escluso che la chiazza costituisse
un’insidia, in quanto priva del connotato della non visibilità.
Avrebbe invece dovuto: a) effettuare l’apprezzamento
relativo all’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. alla stregua dei
criteri [di cui alle sentenze “gemelle”]; b) in caso affermativo,
addossare gli effetti del difetto di prova sulle cause che
avevano provocato la chiazza d’olio e sui tempi della sua
persistenza sul convenuto e non sull’attrice danneggiata; c)
stabilire se costituisca un affidamento soggettivo anomalo
quello del pedone che, scendendo da un marciapiede in una
via del centro abitato, confidi che non vi sia sul selciato una
macchia d’olio tale da provocarne la caduta e che dunque
non ispezioni a tale fine la strada”.
PROVA PER IL CONVENUTO
prova del caso fortuito
qualsiasi sia il concetto di caso fortuito da
applicarsi (soggettivo oppure oggettivo), il
custode è sempre tenuto a procedere ad
un’esatta e precisa identificazione del caso
fortuito, e cioè, in buona sostanza, si trova a
dover fornire la prova positiva di una causa,
avente effetti liberatori (ossia dimostrativa
della propria estraneità all’evento dannoso),
che adeguatamente spieghi, sul piano
eziologico, la sussistenza della particolare
condizione indicata dal danneggiato quale
situazione dotata di idoneità lesiva nel caso
concreto
PROVA PER IL CONVENUTO
In assenza di tale “prova positiva del
fortuito” , il custode non va esente da
responsabilità, non potendosi “giovare
dell’ignoranza dello stato della cosa o della
incertezza circa la causa dell’evento
dannoso”
Cass., Sez. III, 21 gennaio 1987, n, 52
2051 e FATTO della VITTIMA
Quando ed in quali termini rileva il
fatto della vittima?
FATTO DELLA VITTIMA
La “nuova” giurisprudenza della Suprema: “sia nell’ipotesi di
responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia in quella di
responsabilità aquiliana, il comportamento colposo del soggetto
danneggiato nell’uso di bene demaniale può escludere la responsabilità
della pubblica amministrazione, se è tale da interrompere ogni nesso
tra la causa del danno e il danno stesso”; “diversamente si può
configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell’art. 1227 cod.
civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del
danneggiante in proporzione all’incidenza causale del
comportamento del danneggiato”
Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827, in Arch. Giur. Circolaz., 2007,
n. 7-8, 791. Medesima affermazione è rinvenibile nelle seguenti decisioni:
Cass., Sez. III, 3 maggio 2007, n. 10152; Cass., Sez. III, 12 gennaio
2007, n. 493, riportata in Appendice; Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n.
15383, cit., e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, cit.
FATTO DELLA VITTIMA
contenuti della prova necessaria per sostanziare
questo tipo d’esonero:

piena autonomia, sul piano causale,
rispetto al fatto (la situazione idonea al
nocumento) imputabile alla res
(inquadrabile come mera occasione);

inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento
dannoso alla luce dei doveri di protezione su di
essa gravanti.
FATTO DELLA VITTIMA



Casi di fatto della vittima rilevanti ai fini
della prova liberatoria:
l’uso improprio, anomalo o abnorme o
irrazionale o sproporzionato della res (ossia
contrario alla “normale diligenza”)
l’affidamento soggettivo anomalo o
abnorme
l’assunzione del rischio, stante la
conoscenza da parte del danneggiato dei
luoghi del sinistro e, dunque, dell’idoneità
del tratto di strada al nocumento
FATTO DELLA VITTIMA
La Suprema corte ha sostenuto che esoneri
il custode la “condotta scriteriata” del
danneggiato che scelga “di avventurarsi su
un tratto ghiacciato, agevolmente
individuabile con l’uso della normale
attenzione e prudenza, privilegiando
rispetto ad altri tratti ove il passo era reso
più sicuro dal cospargimento del materiale
antisdrucciolo”
FATTO DELLA VITTIMA
eventuali negligenze o leggerezze o disattenzioni o
imprudenze della vittima non possono generalmente
rilevare ai fini dell’esonero del custode da ogni
responsabilità, allorquando alla P.A. (oppure alla società
concessionaria) siano e rimangono imputabili, con
efficacia concausale, dei fatti della cosa riconducibili a
violazioni dell’obbligo di manutenzione delle strade
oppure ad omissioni nella segnalazione di situazioni di
pericolo, e cioè ogniqualvolta il custode del demanio
stradale non abbia dimostrato di avere correttamente
adempiuto ai suoi doveri di prevenzione del danno in
modo tale da fare scadere la res a mera occasione di
danno rispetto all’utilizzazione colposa posta in essere
nel caso concreto da parte del danneggiato
FATTO DELLA VITTIMA
il fatto della vittima, per poter costituire un fattore
interruttivo del nesso causale, deve porsi “come unica
ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da
privare dell’efficienza causale e da rendere
giuridicamente irrilevante il precedente comportamento
dell’autore dell’illecito”, cosicché questo requisito non
può ritenersi soddisfatto, ogniqualvolta siano stati
accertati oppure risultino ipotizzabili dei fatti della res
imputabili al custode e dotati di idoneità al
nocumento, fermo restando che al riguardo ogni prova
contraria grava interamente sul custode, e cioè spetta al
medesimo, per andare esente da responsabilità,
escludere qualsivoglia rilevanza causale o concausale
della res custodita
Cass., Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152
FATTO DELLA VITTIMA
Cass., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 493, sinistro
mortale occorso ad un ciclista finito in una grossa
buca: “il solo comportamento del ciclista, che viaggiava
(secondo la ricostruzione del giudice di appello)
immediatamente dietro un camion, ammesso che fosse
colposo in relazione alla dinamica di questo sinistro, non
è incompatibile con la responsabilità dell’ente titolare del
bene demaniale, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1,
allorché entrambe tali condotte abbiano concorso
eziologicamente alla produzione del danno, dovendosi
ritenere completamente superato il contrario
orientamento per cui l’eventuale comportamento colposo
dell’utente del bene demaniale in ogni caso era
incompatibile con la responsabilità concorrente del
proprietario del bene demaniale”.
FATTO DELLA VITTIMA
“provato da parte del danneggiato il danno
e la sua diretta derivazione dall’illecito,
spetta al danneggiante provare che il
danno sia stato prodotto, pur se in
parte, anche dall’efficacia del
comportamento del danneggiato”
Cass., Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 564
FATTO DELLA VITTIMA
Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962
“avendo … la vittima dato in positivo la
prova dell’esistenza della insidia stradale e
del nesso di causalità tra la buca e la
perdita di controllo della moto, è onere
del Comune dare la rigorosa prova di
una concausa tale da influire sulla
entità dei danni ai sensi dell’art. 1227
c.c., comma 1”
FATTO DELLA VITTIMA
Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383,
Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384,
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308,
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309: “la
diligenza del comportamento dell’utente del
bene demaniale, e segnatamente della strada
demaniale, va valutata anche in relazione
all’affidamento che era ragionevole porre
nell’utilizzo ordinario di quello specifico
bene demaniale, con riguardo alle specifiche
condizioni di luogo e di tempo
ADDIO ALL’INSIDIA E
TRABOCCHETTO
Cass. n. 3651/2006 : si impone “in ogni caso di interpretare - anche in
tema di responsabilità della P.A. in materia di strade - la regola
generale di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. esclusivamente
secondo il suo tenore formale e significato sostanziale”, “con
esclusione cioè … della possibilità di assegnarsi rilievo a figure, come
l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, dalla regola
generale ex art. 2043 c.c. invero non previste, essendo in realtà frutto
dell’interpretazione giurisprudenziale … che, movendo da esigenze di
limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per
risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del
danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”
ADDIO ALL’INSIDIA E
TRABOCCHETTO
Cass. n. 15383/2006 e Cass. n. 15384/2006: “la
responsabilità della p.a. per danni conseguenti all’utilizzo di
bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può
essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto. Questi …
sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a.,
ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola
fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a..
Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni
subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della
presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base
normativa nella Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c., con
un’indubbia posizione di privilegio per la p.a. Una volta ritenuta
l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2043 c.c. non vi è una
ragione, normativamente fondata, né per effettuare una
limitazione del contenuto precettivo della norma né per un
diverso riparto dell’onere probatorio”
ADDIO ALL’INSIDIA E
TRABOCCHETTO
Cass., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445
deve … precisarsi che, diversamente da quanto dall’odierna
ricorrente [la Provincia] dedotto in conformità al principio da
questa Corte in effetti costantemente affermato e che il collegio
ritiene peraltro di non poter condividere, l’insidia determinante
pericolo occulto non è invero dalla norma di cui all’art. 2043 c.c.
contemplata, trattandosi di figura di elaborazione
giurisprudenziale (cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass.,
13 luglio 2005, n. 14749; Cass., 17 maggio 2005, n. 6767;
Cass., 25 giugno 2003, n. 10131) che, movendo da esigenze di
limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per
risolversi, laddove viene a porsene la relativa prova a carico del
danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.
2051 e FATTO DEL TERZO
QUANDO IL FATTO DEL TERZO LIBERA
IL CUSTODE?
FATTO DEL TERZO
Trib. Milano, sez. V stralcio, 11 giugno 2001, ined.
“l’ente convenuto è istituzionalmente deputato alla
manutenzione delle strade e che questo compito
fa sì che si radichi in capo ad esso una
posizione di garanzia tale da non limitare
in alcun modo la sua responsabilità, anche
nel caso in cui deleghi ad altri soggetti
l’assolvimento di dette mansioni”
FATTO DEL TERZO
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309
i giudici di legittimità, nell’affermare che “nel caso in cui non vi sia stato il totale


trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera, per l’ente proprietario, che
sull’opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari
controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa
responsabilità”, hanno ritenuto che si debba distinguere fra due diverse ipotesi:
“se l’area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata ed affidata
all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e
pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area non potrà che risponderne
esclusivamente l’appaltatore, quale unico custode della stessa”;
“se, invece, l’area su cui vengono (o devono essere) realizzati i lavori è ancora
contestualmente adibita a tale traffico, ciò denota che l’ente titolare della strada ne
ha conservato la custodia, sia pure insieme all’appaltatore, utilizzando la strada ai
fini della circolazione”: “ciò comporta che la responsabilità per danni subiti
dall’utente a causa dei lavori in corso (ovvero della mancanza delle attività o opere
dovute) su detta strada graverà su entrambi detti soggetti, salvo poi l’eventuale
azione di regresso dell’ente-proprietario della strada nei confronti dell’appaltatore
dei lavori a norma dei comuni principi in tema di responsabilità solidale (art. 2055
c.c., comma 2), tenuto anche conto della violazione degli obblighi di segnalazione e
manutenzione imposti dalla legge per opere, depositi e cantieri stradali (D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 21) nonché di quelli assunti dall’appaltatore della
manutenzione della strada nei confronti dell'ente proprietario, in base a specifica
convenzione”.
FATTO DEL TERZO
Cass., Sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962 - caduta di un motociclista in una
buca verosimilmente lasciata da un cantiere - ha affernmato la
responsabilità del Comune di Roma ex art. 2051 c.c., stante che “la prova
in concreto della possibilità di custodia e di controllo sulla ditta
appaltante i malfatti lavori di manutenzione” poteva trarsi
presuntivamente dalle seguenti considerazioni: 1) in primis, il fatto che il
comune evocato in giudizio avesse chiamato in giudizio la ditta appaltatrice
per i lavoro di manutenzione della strada, configurandosi tale chiamata in
garanzia, ad avviso dei giudici di legittimità, una vera e propria
“ammissione di custodia” (“il Comune, sin dal primo atto difensivo,
ammette la custodia, a tal punto che chiama in garanzia la ditta appaltatrice
per la manutenzione della strada, contrattualmente responsabile e
inadempiente”); 2) la possibilità per il Comune di intervenire a
controllare il bene e eliminare la buca per mezzo del personale
dedicato alla sicurezza delle strade (“il Comune metropolitano di Roma,
per il demanio stradale comunale (e non solo per questo) si avvale
dell’opera dei diciannove municipi, dotati di autarchia e di vigili urbani, che
quotidianamente percorrono le strade, non solo per dirigere il traffico o
multare le soste vietate, ma per verificare la sicurezza del traffico, segnalare
le emergenze e le buche, chiudere in tutto o in parte la viabilità. Nulla di
tutto questo è avvenuto nel tratto stradale interessato da recenti lavori di
manutenzione”).
gestori di tratte autostradali
responsabilità extracontrattuale e
contrattuale
gestori di tratte autostradali
le caratteristiche, che per natura e per legge
contraddistinguono le autostrade (in primis, la
destinazione di queste allo scorrimento veloce e
l’essere le stesse obbligatoriamente recintate lungo
tutto il loro tracciato in modo che siano evitate
pericolose interferenze tra veicoli e soggetti od animali
provenienti dall’esterno), sono tali da accrescere
notevolmente l’affidamento degli utenti nella loro
sicurezza, spostando dunque, perlomeno nella maggior
parte dei casi, il modello della precauzione verso una
situazione di prevenzione unilaterale o, comunque,
di marcata asimmetria
gestori di tratte autostradali
Quale modello?
 predilezione per l’art. 2051 c.c.
 profilo della responsabilità
contrattuale, relegato al precedente, ad
oggi alquanto isolato, espresso da Cass.,
Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298
gestori di tratte autostradali
sentenze “gemelle” Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n.
15383 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384
essendo le autostrade “per loro natura destinate
alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza”,
“l’apprezzamento relativo alla effettiva
“possibilità” del controllo … non può che indurre
a conclusioni in via generale affermative, e
dunque a ravvisare la configurabilità di un
rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art.
2051 c.c.” (tesi dell’applicazione in via presuntiva
dell’art. 2051 c.c.)
gestori di tratte autostradali
Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308
sinistro occorso sull’autostrada Torino-Milano a causa
dell’improvviso attraversamento di un cane
“la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., si applica anche in
tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od
omessa manutenzione dell’autostrada da parte del
concessionario, in ragione del particolare rapporto
con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di
disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che
dalla responsabilità presunta a suo carico il
concessionario si liberi dando la prova del fortuito”
gestori di tratte autostradali
Prova liberatoria
caratteri della imprevedibilità e della
inevitabilità
gestori di tratte autostradali
Prova liberatoria
App. Bari, Sez. III, 28 aprile 2005
esclusa la responsabilità per le cose in
custodia nel caso di danno arrecato da
bovini introdottisi nel perimetro
autostradale, essendosi accertato che tale
invasione era dipesa da un fatto estraneo
alla custodia del tracciato viario (nel caso
di specie, si era accertato che la recinzione
era presente e che la causa della sua
rottura non era da imputarsi al suo stato di
manutenzione
gestori di tratte autostradali
Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308
incidente verificatosi per la presenza sulla sede
autostradale di un cane, che, fuoriuscito dalla barriera
che delimitava le due carreggiate, stava attraversando la
corsia percorsa dall’attore
la concessionaria deve dimostrare che “l’immissione del
cane è riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale
l’abbandono dell'animale in una piazzola dell'autostrada
ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il
suo abbattimento da precedente incidente, che non era
stato possibile riparare con un intervento tempestivo”
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 cc)
Cass., Sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12314: “Non sarà
inutile ricordare … che la responsabilità del proprietario o
concessionario di un’autostrada nei confronti del
conducente di un autoveicolo è extracontrattuale perché
il pagamento del pedaggio non determina la nascita di
un rapporto contrattuale ma si risolve in una prestazione
pecuniaria (tassa) imposta all’utente per poter usufruire
di un pubblico servizio (Cass., 9 febbraio 1981, n. 800 e
18 marzo 1971, n. 779)”
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
Cass. civ., Sez. Unite, 7 agosto 2001, n.
10893
soluzione avversa alla responsabilità
contrattuale
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
Cass. civ., Sez. Unite, 7 agosto 2001, n. 10893
laconiche motivazioni: “La doglianza non è fondata. È
infatti principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità del
proprietario - o del concessionario - di un'autostrada
nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura
extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio
(ove previsto) non determina la nascita di un rapporto
contrattuale, ma si risolve in una prestazione pecuniaria
imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico
servizio (Cass. 9 febbraio 1981 n. 800 ex plurimis)”
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
Cass., Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298
"Melius re perpensa", il collegio ritiene
doversi privilegiare la soluzione
"contrattuale" adottata in sede penale e
condivisa dalla giurisprudenza
amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III,
3 settembre 1998, n. 2251)
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
Cass., Sez. III, 13 gennaio 2003, n.
298
Si è … in presenza di un prezzo
pubblico quale corrispettivo della
prestazione della controparte e non
di una tassa: dunque di un contratto
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
È tesi conforme alla realtà
-
-
-
«Norme e Condizioni per i servizi di Telepass
e Viacard» in vigore dal 1° gennaio 2007:
disciplina, dichiaratamente a natura
contrattuale, statuita dalle nuove
definizione di pedaggio fornita dalla «Carta
dei Servizi» redatta da Autostrade per l’Italia (“Il
pedaggio autostradale è l’importo che il Cliente è
tenuto a pagare per l’uso dell’autostrada”)
“cliente” - ciò sin dagli anni settanta (cfr. art. 1 d.m.
20 luglio 1979) - ha diritto ad esigere che il gestore
rilasci fattura per il pagamento del pedaggio
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
tratti autostradali non soggetti a
pedaggio
fattispecie del contratto atipico gratuito?
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
tratti autostradali non soggetti a pedaggio
Cass., Sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982
“il contratto atipico non può essere limitato solo ai contratti a
prestazioni corrispettive, o più, in generale ai soli contratti a
titolo oneroso, in quanto la lettera dell’art. 1322 c.c., pone
agli stessi come unico limite quello che essi siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela da parte
dell'ordinamento, e non può certamente ritenersi che sia
meritevole di tutela solo ciò che è oneroso”, con la
conseguenza che “in astratto, ben possono le parti,
nell’ambito dell’autonomia contrattuale, porre in essere
contratti atipici a titolo gratuito, salva la meritevolezza degli
interessi cui sono diretti”
gestori di tratte autostradali
Responsabilità contrattuale
tratti autostradali non soggetti a pedaggio
la società concessionaria o subconcessionaria,
per come è dato evincere dal comma 3
dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285, si trova a gestire ed a mettere a
disposizione dell’utente il percorso
normativamente classificato come autostrada
a prescindere dal corrispettivo del pedaggio
Cantieri sulle strade
la responsabilità civile delle imprese
appaltatrici per i lavori effettuati sul
demanio stradale
Cantieri sulle strade
l’effettuazione di lavori stradali (in base ad
un appalto o in forza di un’autorizzazione)
da parte di soggetti esterni non esonera
generalmente il custode del demanio
stradale, tuttavia va altresì debitamente
sottolineato come sia parimenti indubbio che in
questi casi, perlomeno sempre tendenzialmente,
permane pure la responsabilità
concorrente della ditta appaltatrice o
dell’impresa autorizzata ad intervenire sul
suolo stradale
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309
“nel caso in cui non vi sia stato il totale
trasferimento a terzi del potere di
fatto sull’opera, per l’ente
proprietario, che sull’opera debba
continuare ad esercitare la opportuna
vigilanza ed i necessari controlli, non
viene meno il dovere di custodia e,
quindi, nemmeno la correlativa
responsabilità”
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309
due diverse fattispecie
“se l’area di cantiere è stata completamente
enucleata, delimitata ed affidata
all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con
assoluto divieto del traffico veicolare e
pedonale, dei danni subiti all’interno di questa
area non potrà che risponderne esclusivamente
l’appaltatore, quale unico custode della stessa”
(responsabilità esclusiva dell’impresa
appaltatrice)
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5309
“se, invece, l’area su cui vengono (o devono essere)
realizzati i lavori è ancora contestualmente
adibita a tale traffico, ciò denota che l’ente titolare
della strada ne ha conservato la custodia, sia pure
insieme all’appaltatore, utilizzando la strada ai fini della
circolazione” (responsabilità di entrambi i soggetti,
ossia “fattispecie di responsabilità solidale”, in cui
“secondo i principi generali (art. 1292 c.c.) il soggetto
danneggiato può convenire in giudizio uno solo
dei debitori solidali, e cioè, come nella fattispecie,
l’ente proprietario della strada, chiedendo il risarcimento
dell’intero danno”)
Cantieri sulle strade
STANDARD DI CONDOTTA
- art. 21 decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285 («Nuovo Codice della Strada»)
(«Opere, depositi e cantieri stradali»)
- articoli da 30 a 43 del D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495 («Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della
strada»)
Cantieri sulle strade
tre diversi modelli di RC:



responsabilità ex art. 2043 c.c.
responsabilità ex art. 2051 c.c.
responsabilità ex art. 2050 c.c.
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5254
tra le attività pericolose rientra, “senza
ombra di dubbio, la apertura di cantieri
edili su strade aperte al pubblico transito”
Cantieri sulle strade
Art. 2050 c.c.
“presunzione di responsabilità”,
superabile unicamente attraverso la prova
di avere adottato tutti i rimedi
necessari e le accortezze opportune
per eludere il pericolo per
l’incolumità degli utenti
Cantieri sulle strade
Art. 2050 c.c.
l’esercente l’attività pericolosa va esente da
responsabilità se prova di avere adottato tutte
le misure idonee (ossia dotate di efficienza
causale) a prevenire il danno in concreto
subito dalla vittima, oppure se dimostra che
l’evento dannoso è derivato, nonostante
l’adozione di tutte le precauzioni e cautele
idonee a prevenirlo, da una causa a lui non
imputabile (su questo secondo versante si
snodano evidentemente soprattutto le esimenti
del fatto della vittima e del fatto del terzo)
Cantieri sulle strade
Art. 2050 c.c.
“La presunzione di responsabilità contemplata
dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose può
essere vinta solo con una prova
particolarmente rigorosa, e cioè con la
dimostrazione di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la
prova negativa di non aver commesso alcuna
violazione delle norme di legge o di comune
prudenza, ma occorre quella positiva di avere
impiegato ogni cura o misura volta ad
impedire l’evento dannoso”
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022
danneggiato, mentre tentava di
accedere alla propria autorimessa,
cercando con un balzo di evitare la
parte di marciapiedi appena
asfaltata, era caduto nell’asfalto
bollente, riportando ustioni alle mani
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022
“la sola “informazione” della
pericolosità dell’attività - da parte del
soggetto esercente - nei confronti dei
potenziali soggetti “danneggiandi”
non esaurisce di per sé l'adozione
delle misure idonee ad evitare il
danno”
Cantieri sulle strade
Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, n. 3022
“il fatto del danneggiato o del terzo può
produrre effetti liberatori solo se per la sua
incidenza e rilevanza sia tale da escludere,
in modo certo, il nesso causale tra attività
pericolosa e l’evento e non già quando
costituisce elemento concorrente nella
produzione del danno, inserendosi in una
situazione di pericolo che ne abbia reso
possibile l’insorgenza a causa
dell'inidoneità delle misure preventive
adottate”
Cantieri sulle strade
Art. 2051
Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383
la responsabilità ai sensi dell’art. 2051
c.c. sussiste solidalmente sia a carico
dell’appaltatore che dell’ente,
potendosi denotare la situazione
della conservazione della custodia da
parte dell’ente titolare della strada,
sia pure insieme all’appaltatore
Cantieri sulle strade
Lavori stradali effettuati per conto di
soggetti terzi rispetto ai custodi delle
strade pubbliche
Trib. Genova, Sez. II, 5 marzo 2007
La giurisprudenza ha negato che possa operare
l’art. 2050 c.c. con riferimento a chi “gestisce il
servizio di telefonia, e per le attività
pericolose come gli scavi stradali si avvale di
appaltatori esterni”
Animali fuori sulla strade
legittimazione passiva delle regioni (o delle
province autonome), essendo che a queste
compete l’obbligo di predisporre tutte le misure
idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino
danni a persone o cose
- legittimazione passiva dell’ente proprietario
della strada
- legittimazione dell’ente predisposto alla
gestione di un parco
-
Questioni processuali
applicabilità dell’art. 3 della
legge n. 102/2006?
ART. 3, LEGGE N. 102/2006
per “incidenti stradali” è possibile intendere
anche quelli discendenti da buche o da
altre insidie o trabocchetti insistenti sulle
strade?
ART. 3, LEGGE N. 102/2006
in teoria si potrebbero ricomprendere anche
queste ultime fattispecie: in fondo, se si
finisce in una buca insistente sulla strada, si
può ben ritenere di essere stati vittima di un
“incidente stradale”
ART. 3, LEGGE N. 102/2006
Pur tuttavia siffatta interpretazione pare non
collimare con ciò che è verosimile avesse in
mente il legislatore, il quale, com’è dato trarsi
dal pur laconico ed asettico dibattito
parlamentare, sicuramente pensava, con una
visione più circoscritta, ai soli danni prodotti
dalla circolazione stradale (scontri tra
veicoli, investimenti di pedoni), ciò pur
senza ulteriori specificazioni (si pensi del resto
che agli artt. 1 e 2 della legge n. 102/2006
concernono il comportamento tenuto da
conducenti di veicoli)
ART. 3, LEGGE N. 102/2006
si potrebbe allora pervenire ad una soluzione
analoga all’interpretazione, fornita dalla
giurisprudenza ormai maggioritaria in merito
all’art. 7, comma 2, c.p.c., che, nel ritagliare la
competenza del giudice di pace nel campo della
r.c.a., testualmente recita quanto segue: “Il
giudice di pace è altresì competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il
valore della controversia non superi € 15.493,71”)
ART. 3, LEGGE N. 102/2006
Seguendo questa via sarebbe pertanto da escludere che l’art. 3
della legge n. 102/2006 possa trovare applicazione nell’ipotesi
di danni prodotti da insidie e trabocchetti stradali (per
esempio, caduta di un motociclista a causa di una buca), ciò
in quanto, sul piano causale, in questi casi l’evento dannoso
non discende propriamente dalla circolazione stradale, bensì
dalle particolari condizioni della strada, ad eccezione dei casi
in cui l’insidia sia stata originata dalla circolazione dei veicoli
(ad esempio, perdita di un grosso quantitativo d’olio da parte
di un autobus con conseguente caduta di un motociclista)
oppure la stessa abbia prodotto uno scontro tra veicoli oppure
tra un veicolo ed un pedone, con danni, dunque, connessi alla
circolazione stradale
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