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IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SCRITTO

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IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SCRITTO
D.LGS. 286/2005
ART. 6 : FORMA DEI CONTRATTI
• Per il contratto di trasporto di merci su strada
non è imposta alcuna forma obbligatoria
• Il contratto è, quindi, valido anche se concluso
oralmente
• Tuttavia, uno dei principali scopi della riforma è
l’incentivazione dell’uso della forma scritta
per la disciplina dei contratti di trasporto con
l’osservanza dei requisiti di legge
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• La mancata stipula di un valido contratto
scritto determina rilevanti conseguenze in
materia di responsabilità, a carico di
committente e vettore
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IL CONTRATTO DI TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA
SCRITTO
Elementi essenziali
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• Nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
• numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
• tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
• corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di
pagamento;
• luoghi di presa in consegna della merce da parte del
vettore e di riconsegna della stessa al destinatario
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• In mancanza di uno solo degli elementi
essenziali sopra indicati
• il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.
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PER I TRASPORTI ESEGUITI IN REGIME DI
CABOTAGGIO STRADALE
(trasporto affidato a vettore comunitario che
opera in territorio italiano)
ULTERIORI ELEMENTI ESSENZIALI:
- Termini temporali per la riconsegna della merce;
- Istruzioni aggiuntive del committente, del vettore
o, se diverso dal committente, del caricatore
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IL CONTRATTO DI TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA
SCRITTO
Elementi eventuali
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• Termini temporali per la riconsegna della
merce;
• Istruzioni aggiuntive di committente,
vettore o caricatore (se diverso dal
committente)
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CONTRATTAZIONE DEI PREZZI
(ARTT. 3 E 4)
• ABROGATO IL SISTEMA DELLE TARIFFE
OBBLIGATORIE A FORCELLA INTRODOTTO
DALLA LEGGE N. 298/74
• CON IL D.LGS. 286/2005 I CORRISPETTIVI
PER I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI SU
STRADA SONO DETERMINATI DALLA LIBERA
CONTRATTAZIONE DELLE PARTI
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IL CORRISPETTIVO
• Se il contratto è scritto, il corrispettivo
deve essere indicato obbligatoriamente
all’interno del contratto
• Se il contratto non è scritto, si applicano gli
usi e le consuetudini raccolti in appositi
bollettini predisposti dalle camere di
commercio
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ART. 5. D.LGS. 286/2005 :
ACCORDI VOLONTARI
• L’art. 5 stabilisce che le organizzazioni
associative di vettori e di utenti dei servizi
di trasporto possono stipulare accordi di
diritto privato, nell’interesse delle imprese
rispettivamente associate, al fine di
regolare i relativi rapporti contrattuali sulla
base della normativa in materia di
sicurezza della circolazione e di sicurezza
sociale
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ACCORDI VOLONTARI
Elementi essenziali
- Indicazione della categoria merceologica alla
quale sono applicabili;
- previsione della obbligatorietà della forma scritta
dei contratti di trasporto stipulati in conformità
degli accordi stessi;
- previsione dell’obbligo di subordinare la stipula
dei contratti alla condizione del regolare
esercizio, da parte del vettore, dell’attività di
autotrasporto;
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- previsione della responsabilità soggettiva del
vettore e, se accertata, del committente, del
caricatore e del proprietario della merce, nei casi
di violazione della normativa in materia di
sicurezza della circolazione, con particolare
riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai
tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla
velocità massima consentita;
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- previsione della dichiarazione, da parte
dell’impresa di autotrasporto, con riferimento
all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza
dei contratti collettivi ed individuali di lavoro,
della normativa in materia previdenziale ed
assistenziale, e di quella in materia di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché
per la perdita, i danni o l’avaria delle merci
trasportate;
- durata predeterminata, comunque non superiore
al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo
disdetta da comunicarsi entro un congruo
periodo di tempo anteriore alla scadenza;
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• individuazione di organismi, composti da
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di
quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta
applicazione degli accordi;
• ricorso, in caso di controversie relative agli
accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di
procedere ad azioni sindacali, affidato ad un
soggetto nominato dalle competenti strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporto.
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• Gli accordi volontari tra le associazioni dei
vettori e quelle degli utenti dei servizi di
trasporto sostituiranno i vecchi accordi
collettivi di settore che rimarranno, però, in
vigore fino al 31 dicembre 2006.
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MODELLI MINISTERIALI DEL
CONTRATTO DI TRASPORTO DI
MERCI SU STRADA SCRITTO
• Il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, in
attuazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
286/2005, ha determinato quattro modelli
contrattuali tipo di contratto di trasporto di
merci su strada al fine di facilitare l’uso della
forma scritta:
• Per prestazione singola
• Per pluralità di prestazioni
• Con rinvio ad accordi volontari
• Per prestazione singola o pluralità di prestazioni
da parte di sub-vettori
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• Tali modelli ministeriali tipo hanno solo valore
indicativo
• Le parti rimangono libere di scegliere altre
formulazioni contrattuali, purchè contengano gli
elementi essenziali di cui all’art. 6, comma 3,
d.lgs. 286/2005 suddetti
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•
•
•
•
MODELLI MINISTERIALI : CLAUSOLE
COMUNI AI QUATTRO TIPI
CONTRATTUALI
Identificazione delle parti: vettore e
committente
identificazione delle merci trasportate (e,
per prestazioni continuative, durata del
contratto)
elementi identificativi del/i veicolo/i adibito/i
al trasporto
luogo di consegna e riconsegna delle
merci
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• data e ora di consegna e riconsegna delle
merci (eventuale)
• corrispettivo
• istruzioni aggiuntive del committente
(eventuale)
• utilizzo di sub vettori (eventuale)
• patti modificativi
• adempimento da parte del vettore degli
obblighi connessi all’operato dei
conducenti
• disciplina applicabile
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ANALISI DI ALCUNE CLAUSOLE
INDICATE NEI MODELLI TIPO
• IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI: prevista
per ogni modello
• Vettore: ragione sociale (ovvero nome o
cognome), sede e numero di iscrizione
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi del vettore ed
eventuali relative limitazioni, ovvero
estremi della licenza comunitaria e di ogni
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altra eventuale documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni in materia di
autotrasporto internazionale o di trasporti
eseguiti in regime di cabotaggio stradale
• Committente: ragione sociale (ovvero
nome e cognome) e sede del committente
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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
• Nel modello che rinvia ad accordi
volontari, vi è l’aggiunta dell’indicazione
dell’iscrizione delle parti ad
un’associazione di categoria
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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
• Nel modello tipo per prestazioni da parte di subvettori, le parti sono il vettore-committente ed il
sub-vettore (per entrambe, quindi, dovrà essere
indicato il numero di iscrizione all’Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed
eventuali relative limitazioni, ovvero gli estremi
della licenza comunitaria e di ogni altra
eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di autotrasporto
internazionale o di trasporti eseguiti in regime di
cabotaggio stradale)
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ACCORDO VOLONTARIO DI
RIFERIMENTO
• Nel modello che rinvia ad accordi
volontari, le parti si danno reciprocamente
atto dell’esistenza di un accordo volontario
tra le organizzazioni rappresentative di
vettori e quelle degli utenti, che viene
recepito nel contratto quale parte
integrante dello stesso
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IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE
• I modelli contrattuali tipo prevedono:
• - la clausola: ”il trasporto di dette merci avverrà
nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al
trasporto delle stesse”
• - per i contratti per prestazioni continuative, in
caso di mancata individuazione delle merci da
trasportare al momento della stipula del
contratto, il vettore si impegna a trasportare i
quantitativi di merci rispetto ai quali il
committente gli farà pervenire, con adeguato
anticipo, la richiesta di trasporto
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• - per i contratti per prestazioni continuative,
l’inserimento nel contratto dell’indicazione dei
quantitativi massimi e minimi di merce da
trasportare
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ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO
• Non è necessario indicare il mezzo utilizzato per
il trasporto al momento della stipula del
contratto, purchè il vettore si impegni a
comunicare per iscritto al committente gli
elementi identificativi del veicolo, prima
dell’inizio dell’operazione di trasporto (in caso di
eventi impeditivi imprevisti, anche a trasporto
iniziato)
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LUOGO DI CONSEGNA E DI
RICONSEGNA DELLA MERCE
• Il luogo di consegna e di riconsegna della merce
può variare rispetto al momento della stipula del
contratto; in tal caso, il committente lo
comunicherà per iscritto al vettore in tempo utile
prima del completamento dell’operazione di
trasporto
• Se la diversa destinazione è all’interno della
stessa provincia, è sufficiente una indicazione
orale
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CORRISPETTIVO
• I modelli contrattuali tipo per prestazioni
continuative prevedono la clausola di
adeguamento della tariffa di trasporto alle
variazioni del prezzo del carburante;
• Le parti potranno prevedere che l’adeguamento
sia anche in relazione alla variazione di altre
voci di costi oltre a quella del carburante
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CORRISPETTIVO
• Il modello tipo per prestazioni da parte di subvettori suggerisce di calcolarlo sulla base degli
elementi relativi ai costi del sub-vettore
comunicati al vettore-committente durante la
negoziazione e di inserire una clausola di
adeguamento della tariffa di trasporto in
relazione ad eventuali variazioni significative dei
costi operativi del sub-vettore e a costi esterni
sullo stesso gravanti, quali il prezzo del
carburante
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OBBLIGHI DEL VETTORE-COMMITTENTE
E DEL SUB-VETTORE
• Il modello per prestazioni da parte di sub-vettori prevede, in
relazione agli obblighi reciproci delle parti, quanto segue:
• Il vettore-committente deve verificare che il sub-vettore sia
abilitato al trasporto; che i suoi veicoli siano idonei a
svolgerlo; che la sua posizione relativa agli obblighi
previdenziali sia regolare, chiedendo dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
• Il sub-vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la
propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto
del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte; con il
preventivo consenso scritto del vettore-committente, può,
però, affidarsi a sua volta ad un terzo per l’esecuzione delle
operazioni di trasporto
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• In tal caso, il sub-vettore rimane
responsabile nei confronti del vettorecommittente del corretto adempimento da
parte del terzo delle prestazioni allo stesso
affidate
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ART. 7 D.LGS. 286/2005
• se il contratto di trasporto di merci su strada è
stipulato in forma scritta, il vettore, il
committente, il caricatore ed il proprietario della
merce devono assicurarsi che le modalità di
esecuzione del trasporto pattuite siano
compatibili con il rispetto da parte del
conducente delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale di cui al d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
relative a:
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•
•
•
•
Sagoma limite (art. 61)
massa limite (art. 62)
limiti di velocità (art. 142)
sistemazione del carico sui veicoli (art.
164)
• trasporto di cose sui veicoli a motore e sui
rimorchi, anche in casi diversi da quelli di
cui al comma 9 dello stesso articolo (art.
167)
• durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone e cose (art. 174)
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• Se le modalità di esecuzione del trasporto
previste dalla documentazione
contrattuale sono incompatibili con il
rispetto della suddetta normativa sulla
sicurezza ed il conducente l'abbia
effettivamente violata, oltre che il
conducente, anche il soggetto (vettore,
committente, caricatore e proprietario della
merce) che ha fornito le istruzioni
incompatibili con il rispetto delle norme
sulla sicurezza della circolazione stradale
violate, sarà sottoposto, in concorso
con il conducente, alla sanzione per la
violazione prevista.
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si tratta, dunque, di concorso di
persone nella violazione, ai sensi dell’art.
197 d.lgs. n. 285 del 1992, e, quindi,
ciascun concorrente soggiace all’intera
sanzione ed il pagamento da parte di uno
non estingue l’obbligazione degli altri.
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• Sono, in ogni caso, nulli e privi di effetti
gli atti ed i comportamenti diretti a far
gravare sul vettore le conseguenze
economiche delle sanzioni applicate al
committente, al caricatore ed al
proprietario della merce in conseguenza
della violazione delle norme sulla
sicurezza della circolazione.
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ART. 7 D.LGS. 286/2005
• se il contratto di trasporto è stipulato in
forma non scritta, il vettore ed il
committente devono comunque dare al
conducente del veicolo precise istruzioni
relative all'esecuzione del trasporto che
siano compatibili con il rispetto delle
norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, in materia di limiti di velocità (art.
142 d.lgs. 285/1992) e tempi di guida e di
riposo (art. 174 d.lgs. 285/1992).
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• In caso di accertato superamento, da parte del
conducente del veicolo con cui è stato effettuato
il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’art. 142
d.lgs. 285/1992 o di mancata osservanza dei
tempi di guida e di riposo di cui all’art. 174 del
citato decreto, a richiesta degli organi di polizia
stradale che hanno accertato le violazioni, il
committente o, in mancanza, il vettore sono
tenuti a produrre la documentazione dalla
quale risulti la compatibilità delle istruzioni
trasmesse al vettore medesimo, in merito alla
esecuzione della specifica prestazione di
trasporto, con il rispetto della disposizione di cui
è stata accertata la violazione.
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• Nel caso in cui venga accertata
l'incompatibilità oppure qualora non venga
fornita la suddetta documentazione, il
vettore ed il committente saranno soggetti
alle sanzioni in concorso con il
conducente, autore materiale della
violazione.
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• Se il contratto di trasporto è stipulato in forma
non scritta, il committente è tenuto ad acquisire
la fotocopia della carta di circolazione del
veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione,
sottoscritta dal vettore, circa la regolarità
dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, nonché dell'esercizio
dell'attività di autotrasporto e degli eventuali
servizi accessori.
• Qualora non sia stata acquisita tale
documentazione, il committente è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 1.549,37 ad Euro 9.296,22.
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IMPORTANTE
• Nei contratti in forma non scritta spetta,
quindi, al committente ed al vettore dare la
prova positiva di aver fornito per iscritto
al conducente del veicolo istruzioni
compatibili con le norme del codice
della strada, relativamente alle
disposizioni sopra descritte.
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SUGGERIMENTI OPERATIVI
• IL COMMITTENTE,se il contratto è scritto, deve:
• ottenere dal vettore un certificato dal quale risulti
l’iscrizione all’Albo (anche dell’eventuale sub-vettore) e
l’elenco dei veicoli utilizzati con relativa fotocopia carta di
circolazione
• inviare con congruo anticipo una comunicazione al
vettore con dati relativi a tipo, quantità, luoghi di carico e
scarico della merce, chiedendo allo stesso riscontro in
ordine alla correttezza delle modalità di esecuzione,
mediante utilizzo di un veicolo compatibile con il carico
• fornire istruzioni scritte al conducente, affinchè le
modalità di esecuzione del trasporto siano compatibili
con le norme sulla sicurezza della circolazione ex art. 7,
comma 6, d.lgs. 286/05
• far acquisire data certa al contratto
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SUGGERIMENTI OPERATIVI
• IL COMMITTENTE, se il contratto non è scritto, deve:
• chiedere al legale rappresentante dell’impresa vettrice di
rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
cui lo stesso dichiari che l’impresa è regolarmente
iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e che al
riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla
medesima di esercitare legittimamente il servizio in
relazione al quale la merce le viene affidata e gli
eventuali servizi accessori, con impegno a far pervenire
quanto prima il certificato
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SUGGERIMENTI OPERATIVI
• IL COMMITTENTE ED IL VETTORE
• È opportuno che diano, comunque, istruzioni scritte al
conducente del veicolo di procedere all’esecuzione della
specifica prestazione di trasporto secondo modalità che
siano compatibili con il rispetto di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di sicurezza della
circolazione stradale e, qualora si avvalgano di subvettori, accertino preventivamente l’esercizio legittimo da
parte degli stessi dell’attività di autotrasporto in relazione
alla tipologia di servizio oltre che merceologica
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IL CARICATORE
• Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.lgs.
286/2005, il caricatore è in ogni caso
responsabile laddove venga accertata la
violazione delle norme in materia di
massa limite ai sensi degli artt. 61 e 62
del d.lgs. N. 285/1992 e successive
modifiche e di quelle relative alla
corretta sistemazione del carico sui
veicoli, ai sensi degli artt. 164 e 167 del
citato decreto.
Trifirò & Partners - Avvocati
• Il caricatore, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del d.lgs. 286/2005, oltre al committente
ed al proprietario della merce, ha l’obbligo
di accertarsi del legittimo esercizio da
parte del vettore dell’attività di
autotrasporto, in base a quanto disposto
dall’art. 7, comma 2.
Trifirò & Partners - Avvocati
SUGGERIMENTI OPERATIVI
• IL CARICATORE è opportuno che:
• in ogni caso, acquisisca dichiarazione del conducente
che attesti che la prestazione è stata resa in conformità
alle norme in materia di massa limite e corretta
sistemazione del carico
• chieda al conducente la fotocopia della carta di
circolazione del veicolo nonché l’esibizione di un
certificato da cui risulti l’iscrizione all’Albo
• fornisca istruzioni al conducente solo qualora le stesse
siano effettivamente necessarie per la corretta
esecuzione del trasporto nell’interesse del caricatore
stesso
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IMPORTANTE
• si consiglia di trasmettere, in ogni caso, gli ordini di
trasporto in forma scritta e di riportare in calce ad ogni
ordine di trasporto la seguente dicitura:
“il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Strada (d.lgs. 30.4.1992 n.
285) e successive modifiche: in particolare, nel rispetto
dell’art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti
di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167
(superamento della massa indicata sulla carta di
circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta)”.
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ESERCIZIO ABUSIVO
DELL’AUTOTRASPORTO
(ART. 26 l. 298/1974)
• Chiunque eserciti abusivamente l’attività di
autotrasporto (quindi, senza essere iscritto
all’Albo, ovvero continuando ad esercitare
l’attività durante il periodo di sospensione
o dopo la radiazione o la cancellazione
dall’Albo), è punito con:
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• Sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 2.065,82 ad € 12.394,96;
• Sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 se il soggetto, nei
cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione
delle disposizioni di cui all’art. 26 (esercizio abusivo) o
46 (trasporti abusivi) della L. n. 298/74, accertata con
provvedimento esecutivo;
• All’esercizio abusivo consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo
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AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
TRASPORTO AD ESERCENTI ABUSIVI
• Il committente, il caricatore ed il proprietario della merce,
per non incorrere in responsabilità connesse al trasporto,
devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
• verificare che il vettore sia provvisto del necessario titolo
abilitativo (e in particolare che sia iscritto all'Albo
nazionale degli autotrasportatori, risultante da apposito
certificato) e che operi alle condizioni e nei limiti da esso
previsti.
• in particolare, se si tratta di un vettore straniero, occorre
accertarsi che sia in possesso di titolo idoneo che lo
ammetta ad effettuare nel territorio italiano la
prestazione di trasporto eseguita.
Trifirò & Partners - Avvocati
• Se il servizio di trasporto è affidato dal
committente, dal caricatore e dal
proprietario della merce ad un vettore in
violazione delle suddette prescrizioni, agli
stessi si applicano la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro
1.549,37 ad Euro 9.296,22 nonché la
sanzione accessoria della confisca
delle merci trasportate.
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