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IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SCRITTO
D.LGS. 286/2005 ART. 6 : FORMA DEI CONTRATTI • Per il contratto di trasporto di merci su strada non è imposta alcuna forma obbligatoria • Il contratto è, quindi, valido anche se concluso oralmente • Tuttavia, uno dei principali scopi della riforma è l’incentivazione dell’uso della forma scritta per la disciplina dei contratti di trasporto con l’osservanza dei requisiti di legge Trifirò & Partners - Avvocati • La mancata stipula di un valido contratto scritto determina rilevanti conseguenze in materia di responsabilità, a carico di committente e vettore Trifirò & Partners - Avvocati IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SCRITTO Elementi essenziali Trifirò & Partners - Avvocati • Nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; • numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; • tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; • corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; • luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario Trifirò & Partners - Avvocati • In mancanza di uno solo degli elementi essenziali sopra indicati • il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Trifirò & Partners - Avvocati PER I TRASPORTI ESEGUITI IN REGIME DI CABOTAGGIO STRADALE (trasporto affidato a vettore comunitario che opera in territorio italiano) ULTERIORI ELEMENTI ESSENZIALI: - Termini temporali per la riconsegna della merce; - Istruzioni aggiuntive del committente, del vettore o, se diverso dal committente, del caricatore Trifirò & Partners - Avvocati IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SCRITTO Elementi eventuali Trifirò & Partners - Avvocati • Termini temporali per la riconsegna della merce; • Istruzioni aggiuntive di committente, vettore o caricatore (se diverso dal committente) Trifirò & Partners - Avvocati CONTRATTAZIONE DEI PREZZI (ARTT. 3 E 4) • ABROGATO IL SISTEMA DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE A FORCELLA INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 298/74 • CON IL D.LGS. 286/2005 I CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SONO DETERMINATI DALLA LIBERA CONTRATTAZIONE DELLE PARTI Trifirò & Partners - Avvocati IL CORRISPETTIVO • Se il contratto è scritto, il corrispettivo deve essere indicato obbligatoriamente all’interno del contratto • Se il contratto non è scritto, si applicano gli usi e le consuetudini raccolti in appositi bollettini predisposti dalle camere di commercio Trifirò & Partners - Avvocati ART. 5. D.LGS. 286/2005 : ACCORDI VOLONTARI • L’art. 5 stabilisce che le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale Trifirò & Partners - Avvocati ACCORDI VOLONTARI Elementi essenziali - Indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; - previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi; - previsione dell’obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell’attività di autotrasporto; Trifirò & Partners - Avvocati - previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita; Trifirò & Partners - Avvocati - previsione della dichiarazione, da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate; - durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; Trifirò & Partners - Avvocati • individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi; • ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporto. Trifirò & Partners - Avvocati • Gli accordi volontari tra le associazioni dei vettori e quelle degli utenti dei servizi di trasporto sostituiranno i vecchi accordi collettivi di settore che rimarranno, però, in vigore fino al 31 dicembre 2006. Trifirò & Partners - Avvocati MODELLI MINISTERIALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SCRITTO • Il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/2005, ha determinato quattro modelli contrattuali tipo di contratto di trasporto di merci su strada al fine di facilitare l’uso della forma scritta: • Per prestazione singola • Per pluralità di prestazioni • Con rinvio ad accordi volontari • Per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettori Trifirò & Partners - Avvocati • Tali modelli ministeriali tipo hanno solo valore indicativo • Le parti rimangono libere di scegliere altre formulazioni contrattuali, purchè contengano gli elementi essenziali di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. 286/2005 suddetti Trifirò & Partners - Avvocati • • • • MODELLI MINISTERIALI : CLAUSOLE COMUNI AI QUATTRO TIPI CONTRATTUALI Identificazione delle parti: vettore e committente identificazione delle merci trasportate (e, per prestazioni continuative, durata del contratto) elementi identificativi del/i veicolo/i adibito/i al trasporto luogo di consegna e riconsegna delle merci Trifirò & Partners - Avvocati • data e ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale) • corrispettivo • istruzioni aggiuntive del committente (eventuale) • utilizzo di sub vettori (eventuale) • patti modificativi • adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti • disciplina applicabile Trifirò & Partners - Avvocati ANALISI DI ALCUNE CLAUSOLE INDICATE NEI MODELLI TIPO • IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI: prevista per ogni modello • Vettore: ragione sociale (ovvero nome o cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni Trifirò & Partners - Avvocati altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale • Committente: ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del committente Trifirò & Partners - Avvocati IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI • Nel modello che rinvia ad accordi volontari, vi è l’aggiunta dell’indicazione dell’iscrizione delle parti ad un’associazione di categoria Trifirò & Partners - Avvocati IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI • Nel modello tipo per prestazioni da parte di subvettori, le parti sono il vettore-committente ed il sub-vettore (per entrambe, quindi, dovrà essere indicato il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed eventuali relative limitazioni, ovvero gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale) Trifirò & Partners - Avvocati ACCORDO VOLONTARIO DI RIFERIMENTO • Nel modello che rinvia ad accordi volontari, le parti si danno reciprocamente atto dell’esistenza di un accordo volontario tra le organizzazioni rappresentative di vettori e quelle degli utenti, che viene recepito nel contratto quale parte integrante dello stesso Trifirò & Partners - Avvocati IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE • I modelli contrattuali tipo prevedono: • - la clausola: ”il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse” • - per i contratti per prestazioni continuative, in caso di mancata individuazione delle merci da trasportare al momento della stipula del contratto, il vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci rispetto ai quali il committente gli farà pervenire, con adeguato anticipo, la richiesta di trasporto Trifirò & Partners - Avvocati • - per i contratti per prestazioni continuative, l’inserimento nel contratto dell’indicazione dei quantitativi massimi e minimi di merce da trasportare Trifirò & Partners - Avvocati ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO • Non è necessario indicare il mezzo utilizzato per il trasporto al momento della stipula del contratto, purchè il vettore si impegni a comunicare per iscritto al committente gli elementi identificativi del veicolo, prima dell’inizio dell’operazione di trasporto (in caso di eventi impeditivi imprevisti, anche a trasporto iniziato) Trifirò & Partners - Avvocati LUOGO DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DELLA MERCE • Il luogo di consegna e di riconsegna della merce può variare rispetto al momento della stipula del contratto; in tal caso, il committente lo comunicherà per iscritto al vettore in tempo utile prima del completamento dell’operazione di trasporto • Se la diversa destinazione è all’interno della stessa provincia, è sufficiente una indicazione orale Trifirò & Partners - Avvocati CORRISPETTIVO • I modelli contrattuali tipo per prestazioni continuative prevedono la clausola di adeguamento della tariffa di trasporto alle variazioni del prezzo del carburante; • Le parti potranno prevedere che l’adeguamento sia anche in relazione alla variazione di altre voci di costi oltre a quella del carburante Trifirò & Partners - Avvocati CORRISPETTIVO • Il modello tipo per prestazioni da parte di subvettori suggerisce di calcolarlo sulla base degli elementi relativi ai costi del sub-vettore comunicati al vettore-committente durante la negoziazione e di inserire una clausola di adeguamento della tariffa di trasporto in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del sub-vettore e a costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante Trifirò & Partners - Avvocati OBBLIGHI DEL VETTORE-COMMITTENTE E DEL SUB-VETTORE • Il modello per prestazioni da parte di sub-vettori prevede, in relazione agli obblighi reciproci delle parti, quanto segue: • Il vettore-committente deve verificare che il sub-vettore sia abilitato al trasporto; che i suoi veicoli siano idonei a svolgerlo; che la sua posizione relativa agli obblighi previdenziali sia regolare, chiedendo dichiarazione sostitutiva di atto notorio • Il sub-vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte; con il preventivo consenso scritto del vettore-committente, può, però, affidarsi a sua volta ad un terzo per l’esecuzione delle operazioni di trasporto Trifirò & Partners - Avvocati • In tal caso, il sub-vettore rimane responsabile nei confronti del vettorecommittente del corretto adempimento da parte del terzo delle prestazioni allo stesso affidate Trifirò & Partners - Avvocati ART. 7 D.LGS. 286/2005 • se il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato in forma scritta, il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce devono assicurarsi che le modalità di esecuzione del trasporto pattuite siano compatibili con il rispetto da parte del conducente delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relative a: Trifirò & Partners - Avvocati • • • • Sagoma limite (art. 61) massa limite (art. 62) limiti di velocità (art. 142) sistemazione del carico sui veicoli (art. 164) • trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi, anche in casi diversi da quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo (art. 167) • durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (art. 174) Trifirò & Partners - Avvocati • Se le modalità di esecuzione del trasporto previste dalla documentazione contrattuale sono incompatibili con il rispetto della suddetta normativa sulla sicurezza ed il conducente l'abbia effettivamente violata, oltre che il conducente, anche il soggetto (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) che ha fornito le istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, sarà sottoposto, in concorso con il conducente, alla sanzione per la violazione prevista. Trifirò & Partners - Avvocati si tratta, dunque, di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell’art. 197 d.lgs. n. 285 del 1992, e, quindi, ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione ed il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri. Trifirò & Partners - Avvocati • Sono, in ogni caso, nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione. Trifirò & Partners - Avvocati ART. 7 D.LGS. 286/2005 • se il contratto di trasporto è stipulato in forma non scritta, il vettore ed il committente devono comunque dare al conducente del veicolo precise istruzioni relative all'esecuzione del trasporto che siano compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, in materia di limiti di velocità (art. 142 d.lgs. 285/1992) e tempi di guida e di riposo (art. 174 d.lgs. 285/1992). Trifirò & Partners - Avvocati • In caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’art. 142 d.lgs. 285/1992 o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art. 174 del citato decreto, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente o, in mancanza, il vettore sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo, in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Trifirò & Partners - Avvocati • Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità oppure qualora non venga fornita la suddetta documentazione, il vettore ed il committente saranno soggetti alle sanzioni in concorso con il conducente, autore materiale della violazione. Trifirò & Partners - Avvocati • Se il contratto di trasporto è stipulato in forma non scritta, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. • Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 ad Euro 9.296,22. Trifirò & Partners - Avvocati IMPORTANTE • Nei contratti in forma non scritta spetta, quindi, al committente ed al vettore dare la prova positiva di aver fornito per iscritto al conducente del veicolo istruzioni compatibili con le norme del codice della strada, relativamente alle disposizioni sopra descritte. Trifirò & Partners - Avvocati SUGGERIMENTI OPERATIVI • IL COMMITTENTE,se il contratto è scritto, deve: • ottenere dal vettore un certificato dal quale risulti l’iscrizione all’Albo (anche dell’eventuale sub-vettore) e l’elenco dei veicoli utilizzati con relativa fotocopia carta di circolazione • inviare con congruo anticipo una comunicazione al vettore con dati relativi a tipo, quantità, luoghi di carico e scarico della merce, chiedendo allo stesso riscontro in ordine alla correttezza delle modalità di esecuzione, mediante utilizzo di un veicolo compatibile con il carico • fornire istruzioni scritte al conducente, affinchè le modalità di esecuzione del trasporto siano compatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione ex art. 7, comma 6, d.lgs. 286/05 • far acquisire data certa al contratto Trifirò & Partners - Avvocati SUGGERIMENTI OPERATIVI • IL COMMITTENTE, se il contratto non è scritto, deve: • chiedere al legale rappresentante dell’impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso dichiari che l’impresa è regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di esercitare legittimamente il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a far pervenire quanto prima il certificato Trifirò & Partners - Avvocati SUGGERIMENTI OPERATIVI • IL COMMITTENTE ED IL VETTORE • È opportuno che diano, comunque, istruzioni scritte al conducente del veicolo di procedere all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto secondo modalità che siano compatibili con il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della circolazione stradale e, qualora si avvalgano di subvettori, accertino preventivamente l’esercizio legittimo da parte degli stessi dell’attività di autotrasporto in relazione alla tipologia di servizio oltre che merceologica Trifirò & Partners - Avvocati IL CARICATORE • Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.lgs. 286/2005, il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli artt. 61 e 62 del d.lgs. N. 285/1992 e successive modifiche e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi degli artt. 164 e 167 del citato decreto. Trifirò & Partners - Avvocati • Il caricatore, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. 286/2005, oltre al committente ed al proprietario della merce, ha l’obbligo di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’art. 7, comma 2. Trifirò & Partners - Avvocati SUGGERIMENTI OPERATIVI • IL CARICATORE è opportuno che: • in ogni caso, acquisisca dichiarazione del conducente che attesti che la prestazione è stata resa in conformità alle norme in materia di massa limite e corretta sistemazione del carico • chieda al conducente la fotocopia della carta di circolazione del veicolo nonché l’esibizione di un certificato da cui risulti l’iscrizione all’Albo • fornisca istruzioni al conducente solo qualora le stesse siano effettivamente necessarie per la corretta esecuzione del trasporto nell’interesse del caricatore stesso Trifirò & Partners - Avvocati IMPORTANTE • si consiglia di trasmettere, in ogni caso, gli ordini di trasporto in forma scritta e di riportare in calce ad ogni ordine di trasporto la seguente dicitura: “il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (d.lgs. 30.4.1992 n. 285) e successive modifiche: in particolare, nel rispetto dell’art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta)”. Trifirò & Partners - Avvocati ESERCIZIO ABUSIVO DELL’AUTOTRASPORTO (ART. 26 l. 298/1974) • Chiunque eserciti abusivamente l’attività di autotrasporto (quindi, senza essere iscritto all’Albo, ovvero continuando ad esercitare l’attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’Albo), è punito con: Trifirò & Partners - Avvocati • Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.065,82 ad € 12.394,96; • Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni di cui all’art. 26 (esercizio abusivo) o 46 (trasporti abusivi) della L. n. 298/74, accertata con provvedimento esecutivo; • All’esercizio abusivo consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo Trifirò & Partners - Avvocati AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO AD ESERCENTI ABUSIVI • Il committente, il caricatore ed il proprietario della merce, per non incorrere in responsabilità connesse al trasporto, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: • verificare che il vettore sia provvisto del necessario titolo abilitativo (e in particolare che sia iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, risultante da apposito certificato) e che operi alle condizioni e nei limiti da esso previsti. • in particolare, se si tratta di un vettore straniero, occorre accertarsi che sia in possesso di titolo idoneo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Trifirò & Partners - Avvocati • Se il servizio di trasporto è affidato dal committente, dal caricatore e dal proprietario della merce ad un vettore in violazione delle suddette prescrizioni, agli stessi si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 ad Euro 9.296,22 nonché la sanzione accessoria della confisca delle merci trasportate. Trifirò & Partners - Avvocati