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LA DISCIPLINA DELL`AUTOTRASPORTO.CORSO CONSULENTI
LA DISCIPLINA DELL’AUTOTRASPORTO (dalla prospettiva dell’Ispettorato del Lavoro) Le procedure dell’attività di controllo del personale mobile: informazioni essenziali per il rispetto della legalità e per salvaguardare i conti dell’azienda di trasporto. INDICAZIONI METODOLOGICHE • Finalità; • Rivalutazione delle competenze; • Normativa di riferimento: internazionali, comunitarie, nazionali • Legge 689/1981 e D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) a confronto: analogie e divergenze FINALITA’ DEL CONTROLLO PER GLI ISPETTORI DEL LAVORO 1) tutela psico-fisica dei lavoratori; 2) Armonizzare a livello europeo le condizioni di concorrenza fra le imprese di trasporto; 3) Sicurezza stradale RIVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO Alcuni indizi - Regolamento CE 561/2006: Riscrittura tempi di guida e di riposo; tachigrafo digitale; - D.Lgs. 234/2007: Orario di lavoro personale mobile; - D. Lgs. 144/2008: coordinamento dell’attività di controllo nei locali delle imprese affidata al Ministero del Lavoro; Intensificazione e razionalizzazione dei controlli; - Progetto pilota: Controllo su strada in congiunta con Polizia Stradale e Motorizzazione Civile. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge n. 727/78 Art. 7: Prevede l’attività di controllo dei c.d. dischi cronotachigrafi da parte dell’ispettorato del lavoro; Art. 19: Prevede una sanzione amministrativa (inizialmente da lire 15.000 a lire 30.000), per tutte le violazioni del regolamento 1463/70 (oggi 3821/85), per le quali non sia prevista una specifica sanzione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regolamenti comunitari Reg. CE n. 561/2006: rappresenta il “software” dell’attività di controllo; Reg. CE n. 3821/1985: rappresenta l’“hardware” dell’attività di controllo. I 2 regolamenti contengono la maggior parte dei precetti in materia di attività di controllo nel settore trasporti. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reg. CE n. 561/2006 - Normativa chiave per l’attività di controllo nel settore dei trasporti su strada; - Riscrive le norme sui tempi di guida e di riposo nei trasporti su strada; - Rende operativo il sistema di controllo digitale (cronotachigrafo digitale). L’ESSENZIALE DEL REGOLAMENTO CEE 561/2006 (1) • Disposizioni introduttive: “target” della legge (artt. 1-3) e definizioni di base (art. 4); • Precetti comunitari dei tempi di guida (art. 6), interruzioni (art. 7) e periodi di riposo (art. 8); • Art. 10: Responsabilità dell’impresa di trasporto nelle violazioni commesse dai conducenti; L’ESSENZIALE DEL REGOLAMENTO CEE 561/2006 (2) • Deroghe (Artt. 11-15) ai tempi di guida, di interruzione e di riposo; • Disposizioni finali (Artt. 26-29): modifica del Reg. 3821/85 e del Reg. 2135/98 (introduzione del cronotachigrafo digitale); abrogazione del Reg. 3820/85; entrata in vigore del Reg. 561/2006. “TARGET” DEL REG. CE 561/2006 • Limiti soggettivi: aziende e conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, conto proprio e conto terzi; • Limiti oggettivi: limiti di peso (nel caso del trasporto merci: massa massima ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate o 35 quintali) e numerici (nel caso di trasporto passeggeri: più di 9 persone compreso il conducente); • Limiti geografici: Paesi della CEE e Paesi (generalmente dell’Est europeo) che aderiscono all’accordo AETR, sottoscritto nel 1970. ECCEZIONI AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. 561/2006 • Alcuni esempi (art. 3): a) veicoli di trasporto passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 km; b) veicoli la cui velocità massima non supera i 40 km all’ora; c) veicoli di proprietà delle forze armate, protezione civile, vigili del fuoco, ecc. ALCUNE DEFINIZIONI (ART. 4 REG. 561/2006) • SETTIMANA: periodo di tempo che va dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica (Settimana fissa); • ALTRE MANSIONI: Attività comprese nell’orario di lavoro, ma diverse dalla guida, anche al di fuori del settore dei trasporti; • IMPRESA DI TRASPORTO: Soggetto (persona fisica o giuridica, associazione, con o senza scopo di lucro) che effettua trasporti su strada sia per conto terzi che per conto proprio; • MULTIPRESENZA: quando a bordo del veicolo ci sono almeno 2 conducenti durante un periodo di guida. LE DEFINIZIONI PIU’ IMPORTANTI (1) PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana LE DEFINIZIONI PIU’ IMPORTANTI (2) INTERRUZIONE periodo di riposo in cui il conducente non può guidare né svolgere altre Mansioni. LE DEFINIZIONI PIU’ IMPORTANTI (3) PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, distinto in: a) PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE tempo di riposo di almeno 11 ore consecutive o, alternativamente, un periodo frazionato in 2 intervalli: il primo di almeno 3 ore consecutive, il secondo di almeno 9 ore consecutive di riposo; b) PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore (max 3 volte a settimana) LE DEFINIZIONI PIU’ IMPORTANTI (4) PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, distinto in: a) PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE: tempo di riposo di almeno 45 ore consecutive b) PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO minore di 45 ore, ma comunque non inferiore alle 24 ore continuative (vedremo poi che l’art. 8 stabilisce che la riduzione deve essere compensata entro la terza settimana successiva) ARTT. 6-7-8 REG. CE 561/2006 Gli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento 561 sono cruciali per la nostra attività di controllo Essi disciplinano, rispettivamente: 1) i tempi di guida; 2) le interruzioni; 3) i periodi di riposo, al superamento dei quali scattano le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92, meglio conosciuto come Codice della Strada. ART. 6: PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO, SETTIMANALE E BISETTIMANALE • PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO: max 9 ore al giorno, estesa a 10 ore per max 2 volte a settimana; • PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE: non più di 56 ore settimanali di guida e non si deve superare l’orario di lavoro massimo, di cui alla Direttiva 2002/15/CE (direttiva recepita dal D. Lgs. 234/2007: durata massima della settimana lavorativa: 60 ore); • PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE: non più di 90 ore in due settimane consecutive. SANZIONI AL CONDUCENTE (guida giornaliera e settimanale) • Vedi alla voce: Codice della strada. L’art. 174, commi 4-5-6, si occupa di stabilire le sanzioni in caso di violazione dei tempi di guida giornalieri, graduandole in relazione alla loro gravità: • superamento dei limiti di guida fino al 10%: da euro 38 a euro 152 per ciascuna violazione; • oltre il 10% e fino al 20%: da euro 300 a euro 1.200 per ciascuna violazione; • oltre il 20%: da euro 400 a euro 1.600 per ciascuna violazione. Il comma 7 disciplina le violazioni dei limiti di guida settimanale, anche in questo caso graduandoli secondo la loro gravità. Stranamente, non c’è la sanzione per la violazione bisettimanale. ART. 7: INTERRUZIONI DELLA GUIDA • E’ prevista obbligatoriamente una interruzione di 45 minuti dopo un periodo di guida ininterrotto di 4 ore e mezza, salvo che non inizi il periodo di riposo. Alternativamente alla interruzione unica, è consentito il frazionamento in due periodi: il primo di 15 minuti e il secondo di 30 minuti. Rigorosamente nell’ordine descritto e purchè vengano usufruiti all’interno delle 4 ore e mezzo di guida. SANZIONI AL CONDUCENTE (Interruzioni) • Vedi alla voce: Codice della strada. L’art. 174, comma 8: questa volta nessuna gradualità, ma direttamente una sola sanzione, che va da un minimo di euro 155 ad un massimo di euro 620. SANZIONI AL CONDUCENTE (Riposo giornaliero e settimanale) Vedi alla voce: Codice della strada. L’art. 174, commi 4-5-6, si occupa di stabilire le sanzioni in caso di violazione dei tempi di riposo giornaliero e settimanale, graduandole in relazione alla loro gravità: mancato godimento del riposo giornaliero prescritto fino al 10%: da euro 200 a euro 800 per ciascuna violazione; oltre il 10% e fino al 20%: da euro 350 a euro 1.400 per ciascuna violazione; oltre il 20%: da euro 400 a euro 1.600 per ciascuna violazione. Il comma 7, invece, stabilisce una sanzione, sempre graduata, per la violazione dei tempi di riposo settimanale. Responsabilità dell’impresa di trasporto (Art. 10 Reg. 561/2006) • L’impresa di trasporto è responsabile di: a) Organizzare l’attività di trasporto, nel rispetto della disciplina comunitaria di cui al presente regolamento e al regolamento 3821/85; b) fornire istruzioni agli autisti e verificarne regolarmente la corretta applicazione; c) Delle infrazioni commesse dai conducenti. SANZIONI ALL’IMPRESA DI TRASPORTO (1) • Da quanto detto in precedenza, discenderebbe (fare attenzione al condizionale: si dovrebbe – forse – provare la responsabilità dell’impresa!) l’obbligo, per l’ispettore, di sanzionare, oltre all’autista - responsabile diretto della violazione - anche il datore di lavoro, per una sorta di responsabilità oggettiva sancita dall’art. 10 Reg. 561/2006. SANZIONI ALL’IMPRESA DI TRASPORTO (2) • Vedi alla voce: Codice della strada • art. 174, comma 13: Responsabilità solidale dellimpresa per la violazione commessa dal conducente; • art. 174, comma 14: Responsabilità diretta dell’impresa per la violazione commessa dal conducente; SANZIONI ALL’IMPRESA DI TRASPORTO (3) • art. 174, comma 14: Responsabilità diretta dell’impresa. sanzione – sentite bene! – da euro 307 ad euro 1.228, “per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce” recita testualmente la norma: il che va inteso – vedi nota dell’agosto 2010 di Pennesi (Direttore Generale Direzione Generale Attività Ispettiva) – nel senso che tante sanzioni all’autista, altrettante al datore di lavoro. Deroghe ai tempi di guida, di interruzione e di riposo (artt. 11-15 Reg. 561/2006) • Art. 11: Concesse agli Stati membri nei limiti del proprio territorio; • Art. 12: Al singolo conducente al fine di poter raggiungere un punto di sosta appropriato e idoneo a garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico e a condizione di non compromettere la sicurezza stradale; • Art. 13: a particolari veicoli elencati (veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, trattori, veicoli adibiti a scuola guida, veicoli utilizzati per l’attività di nettezza urbana e fogna nera, ecc.): Vedi D.M. Trasporti 20/06/2007. • Art. 14: in caso di trasporti effettuati in circostanze eccezionali e in casi urgenti ; • Art. 15: per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri di linea nei limiti dei 50 km, siano gli Stati membri ad adottare regole nazionali, garantendo un opportuno livello di tutela. DISPOSIZIONI FINALI • Si tratta di disposizioni che: 1) (art. 26) modificano il Regolamento 3821/1985, che vedremo diffusamente, perché riguarda direttamente la nostra attività di controllo; 2) (art. 27) rendono operativo sugli automezzi di nuova costruzione il cronotachigrafo digitale, a decorrere dal 1° maggio 2006; 3) (art. 28) abrogano il Regolamento 3820/1985; 4) (art. 29) disciplinano l’entrata in vigore del Regolamento 561/2006, a decorrere dal 11 aprile 2007. REGOLAMENTO CE 3821/1985 • Le norme contenute nel regolamento 3821/85 istituiscono e regolamentano gli strumenti di controllo dei tempi di guida, di interruzione, di riposo e di lavoro: • cronotachigrafo analogico • cronotachigrafo digitale IL CRONOTACHIGRAFO Etimologia greca, formata da 3 parole: - Cronos: Tempo; - Tachys: Velocità; - Graphos: Registrazione. Pertanto: è lo strumento che registra i tempi di guida, di interruzione e di riposo del personale mobile, e la velocità dell’automezzo. CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO • L’apparecchio cronotachigrafo analogico permette di registrare la distanza percorsa, la velocità, i tempi di guida e di riposo e l’apertura e la chiusura dell’apparecchio. • La memorizzazione dei dati avviene su appositi supporti cartacei denominati fogli di registrazione (cd. disco cronotachigrafo). In ogni foglio di registrazione, la cui validità è di 24 ore che iniziano a decorrere dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo, viene documentata la giornata lavorativa del conducente. “DISCHI” CRONOTACHIGRAFI • CONTROLLO DEL “DISCHETTO”: • Vedi esempi OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE FOGLI DI REGISTRAZIONE • A carico del conducente: Su richiesta degli addetti ai controlli, deve esibire il foglio di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati nei 28 giorni precedenti, ovvero la carta del conducente, se è titolare di una siffatta carta (ovviamente, nel caso di strumentazione digitale) e ogni registrazione manuale e tabulato fatti nei 28 giorni precedenti (art. 15, p. 7, Reg. n. 3821/1985/Ce,) OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE FOGLI DI REGISTRAZIONE • A carico dell’impresa: 1) è obbligata a conservare i fogli di registrazione e i tabulati, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione (art. 14, p. 2, Reg. n. 3821/1985/Ce); 2) È obbligata a rilasciare una copia dei fogli di registrazione e dei tabulati ai conducenti interessati che ne facciano richiesta (art. 14, p. 2, Reg. n. 3821/1985/Ce) CRONOTACHIGRAFO DIGITALE (1) rappresenta un’evoluzione del cronotachigrafo analogico, ed ha la finalità di registrare, memorizzare, indicare, stampare e trasmettere dati relativi alle attività del conducente; VIOLAZIONI IN MATERIA DI FOGLI DI REGISTRAZIONE (Reg. 3821/1985) 1) Omessa esibizione/conservazione dei fogli di registrazione e dei tabulati (a carico dell’impresa di trasporto)(art. 14, par. 2, Reg. 3821/85); 2) Manomissione/alterazione dei dati sui tempi di guida (a carico sia del conducente, sia – forse – dell’impresa di trasporto) (art. 15, par. 8, Reg. 3821/85); 3) incompleta/errata compilazione del disco cronotachigrafo da parte del conducente (a carico sia del conducente, sia – forse – dell’impresa di trasporto) (art. 15, par. 5, Reg. 3821/85); SANZIONI Attualmente la sanzione è pari ad euro 24 per ciascun foglio di registrazione (dubbio legittimo: conviene non esibire i “dischi”?) D. LGS. 144/2008 (direttiva comunitaria 2006/22/CE) • FINALITA’: 1) Riorganizzare ed incrementare progressivamente i controlli dei tempi di guida degli autisti in maniera più rigorosa rispetto al passato (controlli su strada: organi di Polizia Stradale; controlli nei locali delle imprese: Direzioni Provinciali del Lavoro); N.B.: Attualmente il controllo minimo deve essere pari al 3% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti. D. LGS. 144/2008 (direttiva comunitaria 2006/22/CE) - In concreto, significa che nel 2011, in provincia di Lecce, dovremmo controllare almeno 24.000 giornate di lavoro effettuate dal personale mobile!!!!!!! D. LGS. 144/2008 (direttiva comunitaria 2006/22/CE) • FINALITA’: 2) introdurre nuovi obblighi documentali a carico delle imprese soggette ai regolamenti comunitari 561/2006 e 3821/1985 (Modulo delle assenze dei conducenti, in mancanza del foglio di registrazione) D. LGS. 144/2008 (direttiva comunitaria 2006/22/CE) Modulo delle assenze dei conducenti: Da compilare nei giorni di assenza dell’autista per ferie, malattia, ecc., o se svolge attività diverse dalla guida (pensiamo alle imprese la cui attività di trasporto è secondaria rispetto alla attività principale: imprese edili). Il modulo va compilato dal datore di lavoro e sottoscritto dallo stesso e dall’autista interessato ed esibito a richiesta degli organi di Polizia (nei controlli su strada) stradale e degli ispettori del lavoro (nei controlli nei locali delle Imprese. 689/1981 E 285/1992 A CONFRONTO: ANALOGIE E DIVERGENZE • Art. 194 Codice della strada: “In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I (artt. 112) e II (artt. 13-31) del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”. ANALOGIE E DIVERGENZE (1) • Art. 196 Codice della strada: principio di solidarietà. L’impresa è obbligata in solido con l’autore della violazione (il conducente), al pagamento della somma da questi dovuta. ANALOGIE E DIVERGENZE (2) • Art. 198 Codice della strada:concorso formale di violazioni, che si verifica quando con un’unica azione od omissione vengono violate diverse disposizioni o si commettono più violazioni della stessa disposizione, ai sensi del quale la sanzione prevista per la violazione più grave, è aumentata fino al triplo ANALOGIE E DIVERGENZE (3) • Art. 199 Codice della strada: al pari dell’art. 7 della legge n. 689/1981, sancisce il principio di intrasmissibilità dell’obbligazione, di derivazione penalistica, ai sensi del quale l’obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (1) • Art. 200 Codice della strada: Quando è possibile (nel senso che vi siano tutti gli elementi per procedere alla contestazione dell’illecito), la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto all’obbligato in solido mediante consegna di una copia del verbale, il quale deve contenere l’indicazione del giorno e della località nel quale la violazione è avvenuta, le generalità del trasgressore e del proprietario del veicolo, il tipo di veicolo e la sua targa nonché un’esposizione dei fatti sommaria. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (2) • Art. 201 Codice della strada: Se non è possibile contestare immediatamente la violazione, come accade quasi regolarmente nella nostra attività di controllo nei locali delle imprese (anche perché è una operazione tutt’altro che semplice controllare circa 3 mesi di fogli di registrazione per ciascun autista, al momento dell’accesso), il verbale dev’essere notificato entro il termine di 90 giorni (termine ridotto – in precedenza erano previsti 150 giorni – dalla riforma del codice della strada dell’agosto 2010) dalla definizione dell’accertamento (360 giorni se il trasgressore è residente all’estero), indicando i motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (3) • Art. 202 Codice della strada: Previsto il pagamento di una sanzione in misura ridotta pari al minimo fissato dalle singole norme entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione o dalla Notificazione (differenze rispetto alla sanzione minima di cui all’art. 13 del 124/04) PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (4) • Art. 203 Codice della strada Nel termine perentorio di 60 giorni il trasgressore o l’obbligato in solido possono proporre ricorso al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa, potendo allegare la documentazione ritenuta idonea e chiedendo di essere ascoltati personalmente. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (5) Il ricorso al Prefetto (come quello che vedremo al giudice di pace) è possibile solo qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta “…perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi…” (sentenza corte costituzionale n. 46/2007). PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (6) • Art. 203, 3° comma, Codice della strada Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (7) • Art. 204 Codice della strada Ricevuto il ricorso, il prefetto può adottare, se ritiene fondato l’accertamento ed entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ciascuna violazione. Qualora, invece, non ritenga fondato l’accertamento adotta l’ordinanza di archiviazione, sempre motivata, comunicandola all’organo accertatore, il quale è tenuto a darne notizia ai ricorrenti. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (8) • Art. 205 Codice della strada Contro l’ordinanza di ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se residenti all’estero PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (9) • Art. 204 bis Codice della strada Alternativamente, sempre qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, è possibile fare ricorso al giudice di pace competente per territorio in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, sempre nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’illecito. La legittimazione passiva nel giudizio (art. 204-bis, comma 4-bis) spetta al Prefetto quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (10) • Art. 204 bis Codice della strada L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione. Il ricorso e' inammissibile, qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto, di cui all'articolo 203. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (11) Art. 204 bis Codice della strada In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (11) • Art. 209 Codice della strada il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni che decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione (analogamente a quanto previsto dall’art. 28 legge 689/1981).