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Persone giuridiche - Scuola di Giurisprudenza

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Persone giuridiche - Scuola di Giurisprudenza
PERSONE GIURIDICHE
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Sono complessi organizzati di persone e
beni rivolti al conseguimento di uno
scopo ai quali la legge riconosce la
qualifica di soggetti di diritto
La possibilità della loro costituzione
trova fondamento nell’art. 18 della
Costituzione in collegamento con l’art.
2.
Persone giuridiche e
soggettività
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TEORIA della FINZIONE: enti che non sono
uomini vengono a questi equiparati sotto il
profilo della capacità giuridica.
TEORIA della REALTA’ SOGGETTIVA: esistono
già come organismi di cui lo Stato si limita a
prendere atto mediante il riconoscimento.
(art. 12 c.c. come modificato dal d.p.r.
361/2000).
Autonomia patrimoniale
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PERFETTA: i creditori di una persona giuridica
possono contare solo sui beni e sui crediti compresi
nel patrimonio della stessa persona giuridica.
IMPERFETTA: ad es. associazione non riconosciuta, i
creditori possono rivolgersi anche a coloro che hanno
agito in nome e per conto dell’ente.
Anche se dotati di autonomia patrimoniale
imperfetta, non è esclusa la soggettività giuridica
perché sono comunque loro attribuite situazioni
giuridiche soggettive.
ENTI RICONOSCIUTI ed ENTI
NON RICONOSCIUTI
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Solo gli enti riconosciuti fruiscono di un
sistema di registrazione (art. 1 d.p.r.
361/2000) che rende di pubblica conoscenza
la loro configurazione concreta. Una volta
iscritte nel registro, situazioni e vicende
dell’ente acquistano giuridica certezza,
avendo piena efficacia verso l’esterno, senza
l’onere di dare alcuna prova della loro
effettiva conoscenza da parte dei terzi e
senza che questi possano provare di non
avere avuto tale conoscenza.
RICONOSCIMENTO
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Prima: era necessario un atto amministrativo costitutivo
concesso dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto.
Art. 1 d.p.r. 361/2000: le associazioni e le fondazioni di carattere
privato “acquistano la personalità giuridica mediante il
riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche istituito presso le prefetture”. L’iscrizione è
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disposta dal Prefetto o dal Presidente della Regione.
E’ la prima manifestazione del controllo pubblico sulle persone
giuridiche di diritto privato ed è costitutivo della loro personalità
giuridica.
Condizioni: scopo possibile e lecito /patrimonio adeguato alla
realizzazione dello scopo.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI –
ATTO COSTITUTIVO
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Devono essere costituite con ATTO
PUBBLICO. La fondazione anche con
TESTAMENTO.
ASSOCIAZIONI: è contratto plurilaterale
aperto.
FONDAZIONI: è atto unilaterale.
ASSOCIAZIONI
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Le persone fisiche hanno un ruolo prevalente, tanto
che gli associati possono influire sul rapporto tra
patrimonio e scopo.
CONTRATTO PLURILATERALE con COMUNIONE di
SCOPO: stabilisce diritti ed obblighi degli associati e
rimane aperto alle successive adesioni di nuovi
associati secondo le condizioni della loro ammissione
determinate dal medesimo contratto (art. 16 c.c.).
La qualità di associato NON è trasmissibile, salvo che
sia diversamente previsto dal contratto associativo.
Organi delle associazioni
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ASSEMBLEA: costituita da TUTTI gli
associati. Per legge delibera su tutte le
decisioni più importanti (artt. 20 -21).
AMMINISTRATORI: funzione esecutiva e
di manifestazione esterna della volontà
dell’associazione.
Disciplina delle associazioni
riconosciute
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Facoltà di recesso ad nutum (art. 24 comma
2).
Esclusione solo per gravi motivi previa
delibera dell’assemblea e con facoltà di
ricorso all’autorità giudiziaria (art. 24 comma
3).
Previsione di quorum costitutivi e deliberativi
(art. 21).
Annullabilità delle deliberazioni contrarie alla
legge, all’atto costitutivo e allo statuto (art.
23 comma 1 c.c.).
FONDAZIONI
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Prevalenza dell’elemento del patrimonio
Il fondatore destina in modo permanente dei beni alla
realizzazione di uno scopo (assistenza, beneficienza,
ecc.) che si traduce nel vantaggio di categorie più o
meno ampie di beneficiari preventivamente non
determinati (es. studiosi, persone colpite da
determinate malattie, ecc.).
Nell’atto di fondazione sono fissate le regole che gli
amministratori dovranno seguire perché sia realizzato
lo scopo mediante un’utilizzazione dei beni destinati
che ne consenta la conservazione (art. 16 c.c.)
ATTO di FONDAZIONE
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Atto INTER VIVOS o TESTAMENTO.
E’ ATTO UNILATERALE revocabile fino a
quando non sia intervenuto il
riconoscimento che attribuisce la
personalità giuridica, a meno che il
fondatore non abbia già fatto iniziare
l’opera (art. 15 c.c.).
COMITATI
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E’ caratterizzato dalla richiesta all’esterno di
fondi (art. 42 c.c.), la cui raccolta è
programmata per il raggiungimento di scopi
generalmente di pubblica utilità (es.
organizzazione di gare sportive, soccorso e
assistenza alle vittime di pubbliche calamità).
La responsabilità per la conservazione e per
la destinazione allo scopo annunciato ricade
sugli organizzatori e su coloro che assumono
la gestione dei fondi raccolti.
Delle obbligazioni assunte rispondono
solidalmente tutti i componenti del comitato,
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