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recesso del socio: aspetti fiscali

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recesso del socio: aspetti fiscali
RECESSO DEL SOCIO:
ASPETTI FISCALI
a cura di Sandro Cerato
1
LE PRINCIPALI “VARIABILI”
CHE INFLUENZANO LA
DISCIPLINA FISCALE DEL
RECESSO
• ELEMENTO SOGGETTIVO: NATURA DEL SOCIO RECEDENTE
• ELEMENTO SOGGETTIVO: NATURA DELLA SOCIETA’ DA CUI SI
RECEDE
• MODALITA’: MECCANISMO CON CUI SI RECEDE
2
L’ARTICOLO 47, COMMA 7,
DEL TUIR
“Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci
in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione
del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale
delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che
eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate.”
3
Tipi di recesso da società di capitali
atipico
disciplina redditi diversi di
natura finanziaria e delle
plusvalenze in ambito
IRPEF e IRES
tipico
disciplina dei dividendi,
“accorpata” alla PEX per i
soggetti IRES e IRPEF
imprenditori
Recesso
da società
di capitali
4
Recesso atipico
RECESSO
ATIPICO
genera
CAPITAL
GAIN
A - a favore di
persona fisica
e di società
semplice
non qualificata: 26%
(dall’1.7.2014)
qualificata:
49,72% IRPEF
5
Recesso atipico
Decorrenza tassazione 26%
Circolare 19/2014 Agenzia delle Entrate:
Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si
perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni,
titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in
cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione
del corrispettivo, infatti, può verificarsi in tutto o in parte, sia
in un momento antecedente che successivo al trasferimento
stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero
delle dilazioni del pagamanto
6
Recesso atipico
Considerato che rileva esclusivamente
perfezionamento della cessione:
la
data
di
-se la cessione è intervenuta dall’1.7.2014, e in relazione alla
stessa sono state percepite somme a titolo di acconto prima di
tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura
del 26%
-se la cessione è intervenuta fino al 30.6.2014, la plusvalenza
è soggetta a tassazione nella misura del 20%, anche se il
corrispettivo è stato percepito successivamente
7
Recesso atipico
Data perfezionamento
cessione
Data incasso
corrispettivo
Misura tassazione
plusvalenza
Entro 30.6.2014
Entro o oltre 30.6.2014
(o anche parte entro
30.6.2014 e parte oltre
30.6.2014)
20%
Dall’1.7.2014
Entro o oltre 30.6.2014
(o anche parte entro
30.6.2014 e parte oltre
30.6.2014)
26%
8
Recesso atipico
Compensazione plus/minusvalenze
L’art. 3 del dl 66/2014 prevede la compensazione limitata delle
minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014, che possono essere
compensate con eventuali plusvalenze realizzate dal 1° luglio
2014:
-Nella misura del 48,08% se realizzate entro il 31.12.2011
-Nella misura del 76,92% se realizzate dall’1.1.2012 al
30.6.2014
9
Recesso atipico
Affrancamento
Al fine di evitare che l’aliquota del 26% incida anche sui
plusvalori maturati fino al 30.6.2014, il DL 66/2014 consente
di affrancare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni
non qualificate detenute al 30.6.2014
10
Recesso atipico
Modalità e termini per affrancamento
-Opzione da esercitarsi con versamento imposta sostitutiva del
20% entro il 17.11.2014, per TUTTE le partecipazioni non
qualificate detenute
-L’importo versato (o l’eventuale compensazione con le
minusvalenze) deve essere indicato nel quadro RT del modello
Unico 2015
-L’imposta è dovuta sulla plusvalenza (valore al 30.6 meno
costo fiscale); per quelle rivalutate all’1.1.2014 ai sensi della
Legge di stabilità 2014 sulla differenza tra valore al 30.6.2014
e valore rivalutato
11
Recesso atipico
Utilizzo delle minusvalenze
Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta
sostitutiva del 20%, le plusvalenze vanno considerate:
1. Prioritariamente al netto del 62,5% delle minusvalenze,
perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1.1.2012
e non ancora utilizzati in compensazione
2. successivamente, al netto delle minusvalenze, perdite o
differenziali negativi realizzati dall’1.1.2012 al 30.6.2014 e
non ancora utilizzati in compensazione
3. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali
negativi che dovessero derivare dall’affrancamento
L’eventuale eccedenza di minus potrà essere portata in
deduzione dalle plus realizzate dall’1.7.2014 nella misura
del 76,92%
12
Recesso atipico
Procedimento
Plusvalenze latenti su partecipazioni detenute al 30.6.2014
MENO
Minusvalenze “latenti” su partecipazioni detenute al 30.6.2014
MENO
Minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014
Se differenza positiva, imposta
sostituiva del 20%
Se differenza negativa,
riportabile nei 4 periodi
d’imposta successivi
13
Recesso atipico
Valore al 30.6.2014
Titoli, quote e diritti negoziati in
mercati regolamentati
Ultimo valore di mercato disponibile
al 30 giugno 2014
Titoli, quote e diritti non negoziati
in mercati regolamentati
Frazione del patrimonio netto della
società
individuato
in
base
(alternativamente):
- all’ultimo bilancio approvato
anteriormente
al
30.6.2014
(normalmente bilancio al 31.12.2013);
- Ad una relazione giurata di stima
redatta da un soggetto abilitato
(dottore
commercialista,
esperto
contabile, revisore legale, perito
iscritto alla CCIAA)
14
Recesso atipico
RECESSO
ATIPICO
genera
PLUSVALE
NZA
B - a favore di
imprenditore
individuale o
società di
persone
commerciale
C - a favore di
soggetto IRES
con requisiti PEX:
49,72% IRPEF
senza requisiti PEX:
100% IRPEF
con requisiti PEX: 5%
IRES
senza requisiti PEX:
100% IRES
15
Recesso tipico
IL RECESSO
TIPICO genera
REDDITO
per la quota che
eccede il valore
fiscale della
partecipazione
quota riserve
capitale
Le rivalutazioni ai
sensi art. 5 L.
28.12.2001,
n. 488 non rilevano
quota riserve utili
trattate diversamente
a seconda del
percettore
16
Circolare 26/2004 Agenzia delle Entrate :
Le somme od il valore normale attribuite ai soci persone
fisiche non imprenditori costituiscono utile per la parte
eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione
Non si fa nessuna distinzione tra :
componenti che
costituiscono UTILI
componenti che
costituiscono CAPITALE
17
RECESSO TIPICO PERSONA
FISICA
• Partecipazione qualificata:
– Tassazione ordinaria del 49,72% del dividendo
percepito,
– Tassazione ordinaria del 40% se si tratta di utili
prodotti fino al 2007
• Partecipazione non qualificata: ritenuta a
titolo d’imposta del 26% sul 100%
dell’importo distribuito (20% fino al
30.6.2014)
SE RECEDENTE E’ IMPRESA
DIVIDENDO (TAX 5% O
49,72%)
QUOTE DI RISERVE UTILI
PLUSVALENZE:
QUOTA DI RISERVE CAPITALI
•
TAX 5% - IRES SE PEX
•
TAX 49,72% - IRPEF SE PEX
•
TAX 100% - IRPEF / IRES NO PEX
19
Ripartizione di riserve di capitale
A - persona fisica
o società
semplice
QUOTE
RISERVE
CAPITALE
B - imprenditore e
società di
persone
sono tassate come
dividendo
PEX: 49,72%
IRPEF
no PEX: 100%
IRPEF
PEX 5% IRES
C - soggetto IRES
no PEX: 100% IRES
20
Recesso tipico
 Costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione
= 3.000
 Somma complessivamente ricevuta per il
recesso
= 4.500
 Somma ricevuta a titolo di ripartizione di
capitale e riserve di capitale
= 4.000
 Plusvalenza pari a differenza tra somme
ricevute a titolo di capitale e riserve di
capitale e costo partecipazione
= 1.000
 Utile da partecipazione pari a differenza tra
somme ricevute (4.500) costo partecipazione
(3.000) e plusvalenza (1.000)
= 500
se requisiti PEX
tassata al 5%
tassato come
dividendo
21
Recesso tipico
 Costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione
= 6.700
 Somma complessivamente ricevuta per il
recesso
= 7.300
 Somma ricevuta a titolo di ripartizione di
capitale e riserve di capitale
= 2.000
 Minusvalenza pari a differenza tra costo
partecipazione e somme ricevute a titolo di
capitale e riserve di capitale e
 Utile da partecipazione pari a differenza tra
somma ricevuta (7.300) e minusvalenza
(2.000)
= 4.700
se requisiti PEX
non deducibile
dal reddito
d’impresa del
percipiente
= 5.300
tassato come
dividendo
22
Recesso tipico: problematiche
Criteri da seguire per la riduzione delle voci di P.N.


capitale sociale:
riserve di utili:
 per la quota nominale
 in proporzione per prime
oppure

riserve di capitali: in proporzione
criterio
Assonime
circ. 38/2005
il più logico
a “saldo”
liberamente
oppure
liberamente
prevalenza
teoricamente
presunzione
possibile
art. 47 co. 1
avvantaggia i
il meno logico
soci rimasti
23
Recesso tipico: problematiche
Esempio circolare Assonime 38/2005
SOLUZIONE A: Riduzione CS per 100
Riduzione riserve di utili
per 100
SOLUZIONE B: Riduzione CS per 100
Riduzione riserve di
capitale per 100
SOLUZIONE C: Riduzione CS per 100
Riduzione riserve di utili
per 50
Riduzione riserve di
capitale per 50
Applicazione presunzione di
prioritaria distribuzione degli utili
(art. 47 co. 1)
criteri
non equilibrati
criterio
equilibrato
risultato comunque incongruo
(Circolare Assonime 38/2005)
24
Recesso tipico: problematiche
Imputazione a conto economico “eccedenza” (Notariato
Firenze)
Si pone la questione della deducibilità: in base alla R.M.
64/E/2008, la risposta sembra affermativa, ma la posizione
dell’Agenzia riguarda le società di persone
OIC 28, nota 13: prevede una previa riduzione del capitale
sociale, e poi l’utilizzo delle riserve. Se queste ultime non
sono capienti, la differenza va imputata a conto economico
Assonime
(circolare
32/2004):
propone
di
imputare
l’eccedenza ad avviamento o ai beni patrimoniali, con
conseguente deduzione delle quote di ammortamento
Sulla questione, si auspica un intervento dell’Agenzia delle
Entrate
Dir. Reg. Emilia Romagna
Protocollo 11489, del 6 marzo 2007
L’Amministrazione finanziaria considera il recesso da una
società di capitali come un’operazione che produce i suoi
effetti direttamente, ed esclusivamente, nella sfera
patrimoniale della società e nei rapporti con i soci. In
sostanza, considerando che l’attribuzione al socio escluso di
una somma attiene all’anticipata liquidazione del valore della
quota patrimoniale, viene affermato che la somma pagata
non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della
società.
Tale recente tesi trova fondamento nel disposto dell’art. 2473
C.C. per il quale la società deve attingere alle riserve
disponibili, o al capitale sociale o, al limite, ricorrere alla
propria liquidazione. Ne consegue che il recesso di un socio
attiene alla sfera patrimoniale della società e ai rapporti fra i
26
soci.
Dir. Reg. Emilia Romagna
Protocollo 11489, del 6 marzo 2007
Qualora questi ultimi non volessero giungere alle soluzioni
estremi qui esaminate, potrebbero procedere, come
d’altronde preferito dal Codice, ad acquistare in prima
persona la partecipazione del socio che intende recedere o
farla acquistare da un terzo di fiducia.
Da ultimo si vuole ricordare che, posta la natura di utili per il
percettore, le somme erogate a seguito del recesso non
risulterebbero in ogni caso deducibili dal reddito di impresa,
per il disposto dell’art. 109, c. 9, lett. a) del Tuir il quale
stabilisce che “non è deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta su titoli…………….per la quota di essa, che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della società emittente”.
27
Recesso del socio di società di persone
Natura del reddito del socio
Problema della
qualificazione
del reddito
percepito dalla
persona fisica
Prima del decreto
correttivo IRES
Ipotesi 1. È reddito di partecipazione
Ipotesi 2. È reddito di capitale
integralmente
tassato
partecipazione qualificata
IRPEF 49,72%
partecipazione non
qualificata IRPEF 12,50%
L’Amministrazione finanziaria ha aderito a entrambe
le tesi
28
(C.M. 17.5.2000 e C.M. 19.6.2002)
IL NUOVO ARTICOLO 20 BIS DEL
TUIR
“Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione
compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai
soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
47, comma 7, indipendentemente dall‘ applicabilita' della
tassazione separata.”
29
IL PARERE DELLE ENTRATE
RISPOSTA 7.12. CIRCOLARE 6/E DEL
13/2/2006
Recesso del socio: criteri di tassazione del reddito di partecipazione.
D. Il decreto legislativo 247 del 2005 ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 20-bis con il quale, analogamente a
quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n° 42 del 1988, si afferma che costituisce reddito di partecipazione quello
derivante dal recesso di un socio di una società di persone. Posto che tale reddito deve essere assoggettato a
tassazione per il suo intero ammontare si chiede di conoscere se nell'ipotesi in cui non e' attivabile il meccanismo di
tassazione separata, il reddito in questione debba essere assoggettato a tassazione secondo il criterio di competenza
ovvero quello di cassa.
R. L'articolo 20-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto dal decreto legislativo n° 247 del 19/11/2005, riproducendo la
previsione contenuta nell'articolo 6 del DPR 42 del 1988 stabilisce che "ai fini della determinazione dei redditi di
partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett.
l), del Testo Unico (e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata".
Tale disposizione definisce, quindi, quali "redditi da partecipazione" i redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale
rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione e sempre che
compatibili, alle regole dettate dall'articolo 47 del Tuir per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale.
Com'e' noto, i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale ma assumono la natura
della categoria reddituale da cui traggono origine. Pertanto, come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto
correttivo Ires, la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente e determinata secondo le
regole dettate dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di
persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassato in capo al socio uscente secondo il generale
principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito.
30
LA TASSAZIONE SEPARATA NEL
RECESSO
ART. 17, C. 1, LETT. L
“Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei Beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei
casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi
in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società
stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società e la comunicazione del recesso o dell’ esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’
inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni.”
31
Recesso del socio di società di persone
Natura del reddito del socio
Dopo il decreto
correttivo IRES
(nuovo art. 20-bis
del TUIR)
Il reddito si
qualifica come
reddito di
partecipazione
(di impresa)
È, quindi, applicabile la tassazione
separata, ricorrendo le condizioni di
legge e con conseguente prelievo
dell’acconto del 20% in sede di
dichiarazione dei redditi
32
Recesso del socio di società di persone
Determinazione reddito del socio
Reddito
Differenza tra
somma
percepita e
costo fiscale
della
partecipazione
Costo fiscale della partecipazione =
Costo di acquisto/sottoscrizione
+ utili imputati per trasparenza
(-) Perdite attribuite per trasparenza
(-) utili distribuiti (fino a concorrenza degli utili attribuiti
per trasparenza)
33
Recesso del socio di società di persone
Tassazione in capo al socio
Persone
fisiche
Se periodo di tempo intercorso
tra costituzione e
comunicazione del recesso > 5
anni
Tassazione separata
(solo per recesso tipico)
La riforma fiscale ha abrogato la tassazione separata
per i soci che recedono da società di capitali
34
Recesso del socio di società di persone
Tassazione in capo al socio
Società costituita da non più di cinque
anni
Tassazione ordinaria:
•Reddito di partecipazione (differenza
tra valore della quota e cosato fiscale
della partecipazione)
•Criterio di competenza (anno in cui si
verifica il recesso)
•Compilazione quadro RH di Unico
Società costituita da più di cinque anni
Tassazione separata:
•Per cassa (anno in cui la somma è stata
percepita)
•Compilazione quadro RM di Unico
•Possibilità di optare per la tassazione
ordinaria (barrare apposita casella nel
quadro RM)
RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE
IL CASO
Trattamento fiscale della somma erogata al socio per la
liquidazione della quota, per la parte eccedente la
restituzione di componenti aventi natura di capitale.
LA DOMANDA
Tali somme sono deducibili o meno dal reddito d’impresa
della società di persone?
36
RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE
LE TRE TESI
1. La somma è deducibile “specularmente” a ciò che è
tassato in capo al socio (posizione consolidata
dell’Agenzia delle entrate nel passato, anche
recente).
2. La somma è indeducibile in quanto il recesso
costituisce una operazione sul capitale e tali
operazioni non devono influenzare l’utile di esercizio
(posizione dell’Agenzia in un interpello del 5.5.2005)
3. La somma è indeducibile nell’immediato ma concorre
alla “rivalutazione” del costo dei beni e, quindi, sarà
dedotta successivamente (tesi ASSONIME).
37
Recesso del socio di società di persone
R.M. 25.2.2008, n. 64/E
Riduzione riserve
e quota parte
capitale sociale
(di competenza
del socio)
Differenza da
recesso
(eccedenza)
La parte riferibile all’annullamento
della quota riferita al capitale sociale
del socio ed alla corrispondente
riduzione delle riserve, ha natura di
riduzione
patrimoniale,
e
non
interessa il conto economico
Deducibile in capo alla società, in
quanto si tratta di maggiori valori che
saranno soggetti a tassazione in un
momento successivo (imputazione
utile in corso ai soci superstiti, e
maggiori plusvalenze tassate ala
momento della vendita)
38
ESEMPIO – recesso società di capitali
La società BETA s.r.l. presenta i seguenti dati:
•Capitale sociale: 60.000
•Riserve di utili: 30.000
•Numero soci: 3 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi,
Rossi e Verdi)
•Costo fiscale della partecipazione dei soci: 20.000
Nelle slides che seguono, si ipotizzano 2 ipotesi di liquidazione della
quota al socio Verdi
39
IPOTESI 1 – valore quota 35.000
Il rimborso avviene utilizzando:
•Riserve per 30.000
•Capitale sociale 5.000
La società non deduce alcun importo, in quanto non imputa nessun
importo a conto economico (capienza di riserve e di capitale sociale)
Tassazione reddito in capo al socio Verdi:
•Somma ricevuta: 35.000
•Costo fiscale partecipazione: 20.000
•Reddito (dividendo): 15.000
40
IPOTESI 2 – valore quota 60.000
Il rimborso avviene utilizzando:
•Riserve per 30.000
•Capitale sociale 20.000
La differenza, pari a 10.000, costituisce un costo da imputare a conto
economico (sulla deducibilità, si rinvia alle slides precedenti)
Tassazione reddito in capo al socio Verdi:
•Somma ricevuta: 60.000
•Costo fiscale partecipazione: 20.000
•Reddito (dividendo): 40.000
41
ESEMPIO – recesso società di persone
La società GAMMA s.n.c. presenta i seguenti dati:
•Capitale sociale: 150.000
•Riserve di utili: 50.000
•Numero soci: 2 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi e
Verdi)
•Valore della quota: 150.000
Il socio Verdi ha diritto di percepire:
•Il 50% del capitale sociale, pari a 75.000;
•Le riserve di utili, per 50.000
•Il restante importo, di euro 25.000, è imputato a conto economico,
ed è deducibile per la società
•In capo al socio, si determina un reddito di 50.000 (150.000 –
42
100.000, quest’ultimo è il costo fiscale della partecipazione)
IL RECESSO DEL SOCIO E IL
DECLASSAMENTO IN DITTA
INDIVIDUALE
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’ oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
43
IL RECESSO DEL SOCIO E IL
DECLASSAMENTO IN DITTA
INDIVIDUALE
CASSAZIONE: SENTENZA 6/2/84 n° 905
Lo scioglimento della società di persone, per mancata
ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale, non
comporta alcuna modificazione soggettiva delle situazioni
giuridiche attive e passive facenti capo alla società, che si
concentrano nell’unico socio rimasto dal momento in cui la pluralità
medesima viene meno. Decorsi i sei mesi, senza che sia stata
ricostituita la pluralità dei soci, la società si scioglie ed entra in fase
di liquidazione; un modo particolare di essa si ha quando il socio
superstite estingue la società, decidendo di continuare, quale
imprenditore individuale, l’esercizio dell’attività della società
estinta.
44
IL RECESSO DEL SOCIO E IL
DECLASSAMENTO IN DITTA
INDIVIDUALE
CASSAZIONE: SENTENZA 16/3/96 N° 2226
Con il venir meno della pluralità dei soci, la società semplice,
composta da due soci, perde il carattere societario e si trasforma in
impresa individuale, con la concentrazione della titolarità dei
rapporti, già facenti capo alla società, nel socio residuo, che, quale
imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni
già sociali.
45
IL RECESSO DEL SOCIO E IL
DECLASSAMENTO IN DITTA
INDIVIDUALE
GLI ASPETTI FISCALI – TUIR
SOSTANZIALE
NEUTRALITA’
FISCALE
ART. 170
TRASFORMAZIONE
ART. 170
NON DISCIPLINA LA “TRASFORMAZIONE”
IMPROPRIA REGRESSIVA
46
IL RECESSO DEL SOCIO E IL
DECLASSAMENTO IN DITTA
INDIVIDUALE
GLI ASPETTI FISCALI:
LA CIRC. 54/E DEL 19/6/02
Per quanto concerne il primo quesito si e' dell'avviso che lo scioglimento della società di
persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna
emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a
condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e
mantenga inalterati i valori dei beni. Riguardo al secondo quesito si ritiene che l'eventuale
somma percepita dai soci uscenti, rappresenti, per la parte che eccede il costo d'acquisto
delle quote, reddito di capitale tassabile ai sensi dell'art. 44, c.3 del TUIR. Il socio superstite,
proseguendo l'attività commerciale in qualità di imprenditore individuale, continuerà a
produrre reddito d'impresa. Resta però esclusa l'ipotesi di un eventuale inquadramento di
detto reddito come reddito di partecipazione, data la liquidazione della società preesistente.
In merito agli obblighi dichiarativi, la società e' tenuta a presentare la propria dichiarazione
dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la
ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il Modello Unico Società di persone.
Specularmente, nell'anno in cui si ha lo scioglimento della società, il socio superstite che
prosegue l'attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito d'impresa prodotto nel
residuo periodo utilizzando il Modello Unico Persone Fisiche, quadro RF o RG.
47
IL RECESSO DEL SOCIO E IL
DECLASSAMENTO IN DITTA
INDIVIDUALE
GLI ASPETTI FISCALI
• OPERAZIONE FISCALMENTE IRRILEVANTE
• CONTINUITA’ DI VALORI
• SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE AL CONFERIMENTO
NEUTRALE EX ART. 176 TUIR
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