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Invio telematico e cartaceo delle dichiarazioni seguano le stesse

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Invio telematico e cartaceo delle dichiarazioni seguano le stesse
OPINIONI
Invio telematico e cartaceo delle
dichiarazioni seguano le stesse regole
La Cassazione ha chiarito che, come per la raccomandata, la dichiarazione si considera
trasmessa in via telematica quando il contribuente la invia
/ Giampiero GUARNERIO
Pubblichiamo l’intervento di Giampiero Guarnerio, Delegato per Milano dell’A.N.D.C. – Associazione Nazionale Tutela Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
L’ordinanza 13432/2012 della Cassazione ha esaminato il
caso di un contribuente che ha inviato telematicamente la
dichiarazione qualche minuto prima della mezzanotte
dell’ultimo giorno utile, ma che è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate tre minuti dopo la mezzanotte.
Il contenzioso che ne è derivato ha offerto alla Suprema Corte l’opportunità di precisare che la procedura telematica va
esaminata con modalità analoghe a quelle pacificamente
definite “in un contesto cartaceo” in relazione ai termini di
decadenza.
Esattamente, la Cassazione ha chiarito che la dichiarazione
si considera trasmessa quando il contribuente o il suo intermediario la inviano, e non quando l’Agenzia delle Entrate la
riceve in modo completo. Né più né meno di quanto accade
se la spedizione fosse stata per raccomandata: conta la consegna alla posta, e non la data di ricevimento presso il
destinatario.
Da tale decisione, a nostro avviso, si possono trarre altre
conclusioni ben più interessanti.
Così come una raccomandata non può essere respinta dal
destinatario – tantomeno dopo averla letta – pretendendo di
poter sostenere che non sia nemmeno stata spedita, anche la
dichiarazione inviata telematicamente non può essere respinta (o, nel gergo fiscale, “scartata”) dopo averla
esaminata, pretendendo di considerarla omessa.
La Corte ha chiarito che l’unica ricevuta che effettivamente rileva non è quella “postuma” inviata dall’Agenzia delle
Entrate, ma quella immediatamente disponibile sul sito
dell’Agenzia all’atto dell’invio del file – ove è leggibile la
data e l’ora dell’invio ed il relativo numero di protocollo. La
successiva “ricevuta” altro non è che una conferma postuma – una sorta di “avviso di ricevimento” – che, peraltro,
viene rilasciata previa elaborazione dei contenuti del file
(cioè, dopo aver “aperto la busta”), e che quindi, secondo la
Cassazione, è irrilevante ai fini della certezza e della
contestabilità dell’invio eseguito.
L’inesistenza dell’invio telematico della dichiarazione va
quindi limitato al caso riconducibile all’inesistenza effettiva del contenuto dichiarativo del file spedito. Per rispettare l’analogia al contesto cartaceo, ove, a fronte della ricevu-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 02 AGOSTO 2012
ta di spedizione, l’Agenzia può eccepire che il contenuto della spedizione non è una dichiarazione (in gergo, dichiarazione non conforme al modello ministeriale ex art. 8, comma 1
del DLgs. 471/97 – in pratica il mitico foglio di giornale inserito nella busta ministeriale), così nel mondo telematico
l’Agenzia può eccepire il mancato rispetto del tracciato telematico o l’inesistenza dei dati anagrafici. Ma tutto ciò può
essere eccepito nel quadro della normale procedura di accertamento, e non certo con una “ricevuta di scarto” come
invece la prassi attuale sembra sostenere.
Lo “scarto della dichiarazione” sconfina in “eccesso di
delega”
In effetti, la valenza dello “scarto della dichiarazione” nel
senso voluto dall’Agenzia delle Entrate sconfina in una pratica illegittima per “eccesso di delega”.
Nell’ambito dell’invio delle dichiarazioni, l’art. 3, comma 11
del DPR 322/1998 delega al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le “modalità tecniche di trasmissione” delle dichiarazioni dei redditi, e non anche le
modalità di controllo del contenuto delle dichiarazioni. Le
modalità tecniche di trasmissione hanno evidentemente riguardo alle modalità di connessione ed al tracciato del file da
spedire (leggasi la disposizione delle “caselle” della dichiarazione), mentre non rientra evidentemente nelle modalità
tecniche di trasmissione la correttezza del contenuto (e dei
calcoli) della dichiarazione spedita.
Estendendo il ragionamento, si potrebbe pure sostenere che,
sulla base del dato normativo, persino la richiesta dell’invio
di un “tracciato telematico” potrebbe essere considerato un
eccesso di delega.
In effetti, la dichiarazione firmata dal cliente è cartacea
(art. 1, comma 3 DPR 322/1998). La sua “trasformazione” in
file telematico è legalmente possibile solo eseguendo le operazioni già fissate dalla legge ordinaria per la digitalizzazione dei documenti (leggasi: scannerizzazione della dichiarazione e apposizione di firma digitale). Perciò, la delega rilasciata all’Agenzia altro scopo non poteva avere che quello di
indicare con quali modalità operative tali file possono
essere inviati. Ma, per un commento più approfondito di tale
aspetto, attendiamo il prossimo pronunciamento della
Cassazione.
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