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Presentazione di PowerPoint
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
DEI RESIDUI
webinar
19 marzo 2015
Domande - 1- Aspetti generali
Domanda 1.1: sarebbe opportuno interrompere l'emissione dei mandati di
pagamento per esempio negli ultimi 20 giorni del mese di aprile in modo da
concludere tutte le operazioni formali del riaccertamento straordinario dei residui in
modo da non sovrapporre dati e ripartire subito dopo la delibera di giunta di
approvazione della verifica straordinaria dei residui e della reimputazione dei
medesimi secondo esigibilità?
Risposta 1.1: l'interruzione per venti giorni nell'emissione dei mandati potrebbe
portare problemi all'ente, con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento.
Tenuto conto che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31
dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento
straordinario, occorre fissare un punto limite all'emissione di mandati a residui,
possibilmente molto prossimo alla delibera di reimputazione, proprio per evitare di
interrompere il regolare flusso di spesa.
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Domande- 1- Aspetti generali
Domanda 1.2: se sono ancora in esercizio provvisorio, devo variare lo stesso gli
stanziamenti?
Risposta 1.2: l'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: “Il
riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in
caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando
nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche
nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione
eventualmente approvato successivamente al
riaccertamento dei residui e'
predisposto tenendo conto di tali registrazioni.”
Ciò in quanto «una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento
straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in
caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in
corso di gestione.»
Domande- 1- Aspetti generali
Domande- 1- Aspetti generali
Risposta 1.3 (continua):
- nel riaccertamento straordinario può formarsi a seguito della reimputazione in
base all’esigibilità, se del caso, di una qualsiasi spesa (eccetto le partite di giro e i
servizi conto terzi), con riferimento all’intero stock dei residui.
Domande- 1- Aspetti generali
Domanda 1.4: Per un ente che ha partecipato alla sperimentazione a partire dal
2014 è possibile, in sede di riaccertamento ORDINARIO al 31.12.2014, re-imputare
residui che alla data 01.1.2014, in sede di riaccertamento STRAORDINARIO, non
sono stati oggetto di re-imputazione in quanto, erroneamente, valutati esigibili a
quella data?
Risposta 1.4: Il punto 9.1. del Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria prescrive che la ricognizione annuale dei residui
(riaccertamento ordinario) riguardi tutti i crediti e i debiti, sotto il profilo della
dubbia/assoluta inesigibilità, insussistenza e prescrizione o sotto il profilo della
corretta classificazione. Per quanto attiene al profilo della corretta imputazione
temporale, fa invece riferimento ai soli crediti e debiti “imputati all’esercizio di
riferimento”.
Come già evidenziato al precedente quesito1.3, solo nel riaccertamento
straordinario il fondo pluriennale vincolato può formarsi a seguito di re-imputazioni
aventi per oggetto (eccetto le partite di giro e i servizi conto terzi) l’intero stock dei
residui.
Domande- 1- Aspetti generali
Domanda 1.5: come funziona il riaccertamento straordinario per i cosiddetti residui
tecnici?
Risposta 1.5: il punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria prevede esplicitamente: “gli enti territoriali deliberano il riaccertamento
dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014,
immediatamente dopo la delibera del Consiglio.
Pertanto, nella stessa giornata è determinato:
 l’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto
2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel
rispetto del precedente ordinamento contabile;
 l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento
straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono
determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore
dal 1° gennaio 2015.”
La differenza fra le due quantificazioni dei residui deriva dall'eliminazione definitiva dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e dalla reimputazione dei residui rimasti in base alla loro esigibilità.
(segue)
Domande- 1- Aspetti generali
Risposta 1.5 (continua):
In particolare, la fase dell'eliminazione riguarda essenzialmente gli impegni assunti ai
sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014, ossia le spese in conto
capitale impegnate per il solo fatto di essere finanziate e gli stanziamenti per spese
correnti impegnati per il solo fatto di essere correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge.
Tutti questi impegni devono essere cancellati, in quanto non corrispondenti a
obbligazioni giuridiche.
La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo
passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato
da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da
trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica
destinazione dall’ente, da entrate libere).
Ciò al fine di effettuare la corretta individuazione delle quote accantonate, destinate e
vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.
Domande- 1- Aspetti generali
Domanda 1.6: tutte le spese correnti non esigibili al 31/12/2014 possono essere
trasferite agli anni successivi tramite il FPV o vi sono dei limiti per tipologia di
spese?
Risposta 1.6: in linea generale, la procedura di riaccertamento straordinario dei
residui prescinde dalla tipologia della spesa, eccezion fatta per i residui attivi e
passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica
il principio di competenza finanziaria potenziata.
Il punto 7.2 del Principio contabile applicato stabilisce infatti che «la necessità di
garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le
partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui
deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa)
richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a
entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano
registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non
all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.»
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.1: Poiché le spese dell'aggio si imputano nello stesso esercizio sul
quale sono accertate le corrispondenti entrate, nel caso di accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità pari all'importo del ruolo affidato al concessionario
della riscossione e riportato tra i residui attivi, in sede di riaccertamento
straordinario dei residui, si deve procedere alla cancellazione del corrispondente
residuo passivo per aggio? Conseguentemente, l'aggio sulle entrate tributarie di
dubbia esigibilità successivamente riscosse va impegnato per cassa?
Risposta 2.1: Stiamo parlando di un ruolo coattivo accertato nel 2014 o ante (da qui
si presume stiamo parlando di ente non sperimentatore), interamente neutralizzato
da un fondo crediti dubbia esigibilità, in corrispondenza del quale sono state
impegnate le relative spese di aggio.
Il trattamento delle spese per aggio è descritto al punto 5.2, lett. b) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: le spese riguardanti gli
aggi corrisposti sui ruoli, si impegnano «nello stesso esercizio in cui le
corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella
convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate
accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità». Poiché le entrate da ruolo sono state considerate interamente inesigibili
nell’esercizio di accertamento, il residuo passivo non deve essere conservato, ma
andrà impegnato in corrispondenza dell’incasso, auspicabilmente finanziato con
l’avanzo di amministrazione generato dalla cancellazione, opportunamente
accantonato.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.2: Il rimborso delle spese relative alle consultazioni elettorali a carico
della Provincia, della Regione e dello Stato non vanno più inserite alle partite di
giro, ma nei trasferimenti correnti (rispettivamente nelle voci E.2.01.01.02.002,
E.2.01.01.02.001 e E.2.01.01.01.001). I trasferimenti correnti vanno imputati
nell'esercizio finanziario in cui l'Ente erogante adotta il relativo atto amministrativo.
In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi, qualora risultino nelle
partite di giro residui attivi per le consultazioni elettorali a carico di un ente diverso
dal Comune, ci si può limitare a cancellare il residuo attivo, in quanto non si ha
notizia del provvedimento di pagamento del saldo? Ovvero, bisogna azzerare il
residuo attivo alle partite di giro, istituire un nuovo capitolo nei trasferimenti correnti
e procedere con sopravvenienza attiva nei residui attivi del nuovo capitolo creato?
Come procedere, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, nel caso in cui
un residuo passivo del titolo 2, intervento 10, andrebbe correttamente riportato al
titolo 1?
Risposta 2.2: Per quanto riguarda il residuo attivo, se ritenuto esigibile (e ciò
prescinde dal pagamento del saldo) il punto 9.1 del Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria precisa che «la reimputazione di un residuo
attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato
attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi,
e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.»
(segue)
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Risposta 2.2 (continua): Per quanto riguarda il residuo passivo, come già indicato
nella risposta al quesito n. 8 del webinar del 17 febbraio, «La reimputazione di un
residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito
richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle
inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è
equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione
cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata
attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa
copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle
scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è
quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.»
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.3: dovendo procedere al riaccertamento straordinario dei residui
passivi per spese legali come bisogna comportarsi? Occorre portarli a residuo
ovvero re-imputarli negli anni, ed in questo caso la relativa copertura finanziaria
come viene garantita?
Risposta 2.3: il termine spese legali può essere usato tanto per definire il compenso
dovuto dal cliente al suo legale, quanto il rimborso dovuto dal soccombente in una
causa o per un accordo transattivo.
Per quanto riguarda le spese derivanti dall’incarico a un legale, ad analogo quesito
è stato risposto nel webinar del 10 marzo, richiamando il contenuto del punto 5.2.,
lett. g) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: «gli
impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è
determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al
principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.»
In sede di riaccertamento, «se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla
cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui
si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel
contratto di incarico al legale.» Questa eccezione al principio della competenza
potenziata fa sì che «nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le
spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno
nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.»
(segue)
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Risposta 2.3 (continua): Per quanto riguarda i rimborsi dovuti dal soccombente in
una causa o per un accordo transattivo, rientrano nella regola generale del principio
della competenza finanziaria potenziata, per cui se nell'esercizio di riferimento non
è sorta un'effettiva obbligazione giuridica non possono essere conservati e
confluiscono in avanzo di amministrazione. E' possibile e consigliabile accantonare
questa quota di avanzo a fondo rischi.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.4: I contributi regionali soggetti a rendicontazione (opere pubbliche)
iscritti a residui come devono essere trattati ?
Il finanziamento deve essere tenuto tra i residui attivi per il 100% ovvero deve
essere reiscritto sulla base degli impegni assunti dalla Regione ente erogante che
dal 01.01.2015 adotterà la contabilità armonizzata?
(E quindi accertamenti e impegni saranno reiscritti in bilancio in parallelo sulla base
del cronoprogramma )
Risposta 2.4: Il punto 9.1. del Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria esemplifica come “nel caso di trasferimenti a rendicontazione,
per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di
imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti
nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili
nell’esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati
accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.5: Contributo in conto capitale a rendicontazione concesso da Regione
nel 2014 di Euro 50.000,00 per opera pubblica non attivato nel 2014 e senza gara
bandita. Si tenga anche conto che nel 2014 né la Regione né il Comune erano enti
sperimentatori.
- CONSUNTIVO 267 (vecchi criteri): Accertamento ctr Regione anno 2014 per il
contributo concesso di euro 50.000 che finanzia impegno contabile in conto capitale
per Euro 50.000
- RIACCERTAMENTO D.L. 118:
ENTRATA: Il contributo della Regione sembrerebbe da re-imputare al 2015 in
quanto giuridicamente esistente e rilevante, ma non esigibile in quanto trattasi di
contributo a rendicontazione su lavori non eseguiti;
SPESA: l’impegno contabile di euro 50.000 non può essere conservato, ma
neanche reimputato in assenza quanto meno di gara bandita (la gara e
l’affidamento saranno effettuati nel 2015, si presume dopo il riaccertamento
straordinario).
In tale contesto parrebbe che l’eliminazione del residuo passivo di euro 50.000
derivante dal consuntivo 267 non possa essere inviata ad avanzo vincolato in
quanto eliminando anche il residuo attivo in entrata, sia pure con re-imputazione al
2015, non c’è AVANZO sul risultato 2014 anche dopo il riaccertamento straordinario
(si elimina il residuo attivo e quello passivo = avanzo zero)
(segue)
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.5 (continua): Per le stesse motivazioni sembrerebbe che l’eliminazione
del residuo passivo non possa essere inviata neanche ad avanzo destinato a spese
di investimento.
Quindi la soluzione sembrerebbe quella di eliminare semplicemente il residuo
passivo senza alimentare quote di avanzo vincolato e/o destinato ad investimenti
(in questo modo a livello del programma gestionale di contabilità in uso la quota
finirebbe in avanzo libero, in assenza di altre indicazioni, (ma solo formalmente in
quanto come si è visto le eliminazioni delle due partite correlate di entrata ed uscita
NON generano avanzo)
DOPO il riaccertamento straordinario si avrà la re-imputazione automatica del
contributo della Regione gestita e proposta dal programma di contabilità che però
dovrà essere destinata in SPESA al finanziamento dell’opera (quest’ultima
variazione di bilancio non verrà proposta in automatico dal programma gestionale,
ma dovrà essere gestita manualmente dall’utente).
Tale operazione dovrà andare a ridurre (con operazione sempre a cura dell’utente),
nel prospetto ARCONET All. 5/1 le eventuali quote di eccedenza dei residui attivi
riaccertati da accantonare al F.P.V. di spesa, da indicare al rigo 7 del citato
prospetto.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Risposta 2.5: Come correttamente prospettato dal quesito, il rendiconto 2014 si
chiuderà applicando le regole del TUEL a vecchio, e in particolare l’art. 185, comma
5 (impegni tecnici). Ai fini del riaccertamento straordinario dovranno pertanto essere
presi in considerazione sia il residuo attivo relativo al trasferimento regionale, sia il
residuo passivo per l’opera da attivare.
Per quanto riguarda il residuo attivo, sempre correttamente il collega rileva come
vada reimputato al 2015 (sempre che se ne preveda l'esigibilità in tale anno, in
correlazione con il cronoprogramma di spesa), in quanto giuridicamente esistente e
rilevante, ma non esigibile nel 2014, in quanto trattasi di contributo a
rendicontazione su lavori non eseguiti.
L’effetto di questa sola registrazione è quello di una diminuzione del risultato di
amministrazione all’1.1.2015, rispetto a quello determinato al 31.12.2014.
Sul fronte della reimputazione, l’effetto sul 2015 è quello esemplificato utilizzando il
modello per la determinazione del FPV da allegare alla delibera di riaccertamento:
(segue)
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Risposta 2.5 (continua): Non si genera nessun FPV e nessuna variazione di
bilancio da re-imputazione di entrata (nel caso il sistema informatico ne producesse
automaticamente una in stato di proposta, questa non andrebbe applicata).
Ciò perché il residuo passivo, in quanto non corrispondente ad alcuna obbligazione
giuridica, dovrà necessariamente essere cancellato.
Con riferimento al risultato di amministrazione 2014, questa cancellazione
compenserà la diminuzione verificatasi a seguito della reimputazione della
corrispondente entrata, per cui complessivamente, il riaccertamento dei due
residui è neutro ai fini del risultato di amministrazione 2014.
L’effetto sul 2015 è quello di generare una differenza positiva fra re-imputazioni di
residui attivi e di residui passivi, come si vede dal riepilogo in calce al modello.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Risposta 2.5 (continua): In questo caso, l’eccedenza derivante dalla mancata reimputazione del residuo passivo si tradurrà nell’iscrizione, fra le previsioni di entrata
2015, del trasferimento re-imputato e, nelle corrispondenti previsioni di uscita,
dell’opera pubblica riprogrammata.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.6: IL RESIDUO 2014 TASI CHE NON INCASSO ENTRO IL 30.04.15
VA ELIMINATO CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO?
Risposta 2.6: La Tasi 2014 è stata riscossa per autoliquidazione dei cittadini.
Si ricade pertanto nella previsione del punto 3.7.5 del Pricipio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria: “Le entrate tributarie riscosse per
autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni
effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista
per l’approvazione del rendiconto” .
Domanda 2.6.1: I RESIDUI ATTIVI DELLA TARSU 2012 E 2013 A FRONTE DEI
QUALI L'ENTE DEVE EMETTERE AVVISI DI SOLLECITO E/O DI
ACCERTAMENTO NEL BILANCIO 2015 POSSONO ESSERE CONSERVATI A
RESIDUI ATTIVI O ESSERE ELIMINATI CON IL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO E REIMPUTATI NEL BILANCIO 2015
Risposta 2.6.1: Nella misura in cui i residui attivi si riferiscano a ruoli ordinari/liste di
carico emessi ed esigibili i residui non vanno cancellati, salvo la costituzione di
idoneo fondo crediti di dubbia esigibilità.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.7: come funziona per l'accertamento convenzionale imu agricola
esistente sul 2014?
Risposta 2.7: L'IMU agricola viene riscossa per autoliquidazione, quindi rientra nella
regola generale dell'accertamento in base agli incassi registrati prima della chiusura
del rendiconto.
Poiché il D.L. n. 4 del 24.01.2015, al comma 1 dell'art.5, stabilisce che: “I
contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014,
determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015”,
la regola generale è applicabile.
L'accertamento convenzionale cui si riferisce la domanda era contenuto nell'art. 1
del D.L. n. 185 del 16.12.2014, decaduto per mancata conversione.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.8: entrata anno 2013 residuo attivo contributo 5 per mille da
dichiarazione dei redditi - mantenere a residui importo media ultimi tre anni
incassati?
Risposta 2.8: L'importo del 5 per mille del gettito IRPEF ex art. 63 del D.L. n. 2/
2010, viene comunicato attraverso il portale del Ministero dell'interno (per il 2014,
l'anno d'imposta è il 2010), che lo classifica come “altre attribuzioni che non
costituiscono trasferimenti erariali”.
Il punto 3.6 del Principio contabile applicato concernente la competanza finanziaria,
stabilisce che l'esigibilità di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre
amministrazioni pubbliche coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto
amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento e specifica che
la relativa comunicazione, per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal
Ministero dell’interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale
principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette
spettanze attraverso il sito internet istituzionale.
Peraltro anche per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, come l'IRPEF,
ove non si faccia riferimento agli effettivi incassi, il principio prevede l'accertamento
per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle
finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.
Si ritiene pertanto che per l'esigibilità del credito, così come per la relativa
quantificazione si debba far riferimento alla comunicazione delle spettanze
visualizzabile sul portale del Ministero dell'interno.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.9: istanze di rimborsi ICI non ancora definiti per verifica rendita da
parte del catasto e previsti a residui. Come rimborsi possono essere mantenuti a
residui?
Risposta 2.9: il residuo potrà essere mantenuto solo ove sussita un provvedimento
che individui i soggetti titolari del rimborso e il relativo importo.
In mancanza di uno di questi elementi ci si trova di fronte ad un impegno di fondi
che non può essere conservato nelle scritture. La relativa economia dovrebbe
opportunamente costiuire quota dell'avanzo accantonato.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.10: Nel nostro Ente i residui attivi per riscossione coattiva codice della
strada e tassa rifiuti sono sempre stati accertati per cassa. Ora vanno per
competenza con il correlato fondo crediti dubbia esigibilità. Con il riaccertamento
straordinario è il caso di creare accertamenti anche per i ruoli vecchi, ancora aperti,
per i quali la riscossione è assai dubbia?
Risposta 2.10: No. Il punto 3.3 del Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, esplicita: “Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di
entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”,
devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che
le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è
emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è
applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente principio
applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a
quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere
accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva
trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a
seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno
di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità
finanziaria potenziato.”
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.11: vorrei sapere in occasione del riaccertamento straordinario dei
residui, come devo comportarmi di fronte a residui attivi in conto capitale derivanti
dalla costruzione in autoliquidazione di loculi cimiteriali. Detti residui saranno
esigibili solo quando il comune venderà i loculi che vennero edificati in
autoliquidazione
Risposta 2.11: l'entrata va reimputata all'esercizio di esigibilità
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.12: Nel 2013 l'ente ha fatto accesso all'anticipazione di liquidità' di cui
al DL 35/2013, e ha contabilizzato in uscita al titolo III l'importo complessivo della
somma incassata, conservata a residui passivi in un apposito fondo per la
restituzione dell'anticipazione pari ad euro 300. Nel 2014 è' stata pagata la prima
rata di euro 10; al 31.12.2014 esiste in bilancio un residuo passivo di 290, per la
restituzione delle ulteriori 29 rate. All'atto della revisione straordinaria dei residui,
come deve essere trattata tale posta contabile? Va conservata per intero a residui ?
Va cancellata e re-imputata per intero al 2015 previa costituzione del fondo
pluriennale vincolato? Va cancellata e re-imputata per 10 sul 2015, 10 sul 2016, 10
sul 2017 e il resto sugli esercizi futuri?
Risposta 2.12: come già evidenziato nel webinar del 10 marzo, Arconet si è già
espresso sul trattamento da riservare all'anticipazione di liquidità ex D.L. n.
35/2013, nel senso che ““Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti
(quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) sono imputati al bilancio dell’esercizio
in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di
ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del
bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento e per gli esercizi non
gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di
ammortamento.”
Sempre in base a quanto si legge nella risposta Arconet, il residuo va cancellato,
per confluire nel risultato di amministrazione.
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Domanda 2.13: Il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 stabilisce che
"Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non
riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta
l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di
pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale,
il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione
crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può
presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di
amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale". Le linee di
indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità di cui alla deliberazione della Corte
dei Conti, Sezione autonomie, n. 4 del 24.2.2015, al punto 6.1, recitano che “ il
rendiconto degli enti territoriali deve riacquisire la propria forza rappresentativa sul
versante delle risorse di entrata rilevando esclusivamente crediti veritieri, anche di
dubbia e difficile esazione, opportunamente bilanciati dall’apposito Fondo ….
L’operazione della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione richiede,
da un lato, una puntuale svalutazione di tali crediti e, dall’altro, deve essere
finalizzata ad impedire atteggiamenti dell’ente volti a eliminare dal rendiconto
obbligazione giuridiche perfezionate e scadute ancorché di difficile esazione. Ciò
avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e
comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione …”. Qual è il corretto
comportamento da tenere in sede di riaccertamento straordinario dei residui e
successivamente?
Domande -2- Residui esigibili/inesigibili
Risposta 2.13: La logica seguita dal legislatore e dalla Corte è quella di
rappresentare in modo veritiero e corretto nei documenti di bilancio e di
rendicontazione i crediti dell’ente. Questo vuol dire che un credito, pur essendo per natura o per eventi intervenuti - di dubbia e difficile esazione, deve essere
iscritto a bilancio (accompagnato da un idoneo fondo rischi) e mantenuto nelle
scritture finanziarie per lo meno per tre anni dalla scadenza. Trascorsi i tre anni, il
responsabile dell’entrata può valutare lo stralcio del credito dalle scritture
finanziarie. Al proposito, si richiama la seguente frase del principio: «Considerato
che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd.
potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con
riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante
procedure coattive.»
Al fine di garantire la corretta rappresentazione del credito nel rendiconto e la
realizzazione di tutte le possibili azioni per arrivare alla riscossione, i crediti
stralciati vanno comunque inseriti nel conto del patrimonio, opportunamente
neutralizzati dal fondo svalutazione crediti. Sempre al fine di assicurare che il
credito non venga «dimenticato», i crediti stralciati devono essere identificati negli
elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.
Domande - 3- Risultanze riaccertamento
Domanda 3.1: A seguito di riaccertamento, otterrei un disavanzo di parte corrente di
300 ma un avanzo di parte capitale vincolato di 500. Come dovrei comportarmi?
Risposta 3.1: Le fasi finali del riaccertamento straordinario, come descritte dal punto
9.3 del Principio contabilie applicato alla contabilità finanziaria, consistono nella:
determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in
considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del
fondo pluriennale vincolato alla stessa data,
- individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015
Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di
amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di
amministrazione, da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
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Domande - 3- Risultanze riaccertamento
Domanda 3.2: procedendo al riaccertamento straordinario dei residui, a seguito dello
spostamento di esigibilità di un'opera co-finanziata dalla regione (esempio
accertamento 50 - Spesa 100) risulta un fondo pluriennale vincolato negativo, e quindi
non inficia il risultato di amministrazione, in quanto nel prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione viene riportato a 0. E' corretto? Procedendo alla delibera
di variazione tuttavia abbiamo entrate maggiori di spese per il 2015 e 2016... come
posso pareggiare la variazione?
Risposta 3.2: il fatto che il residuo attivo sia inferiore del residuo passivo fa
presupporre che una quota delle entrate destinate al finanziamento dell'opera sia già
stata incassata. Il fatto che si tratti di un'opera cofinanziata dalla regione fa
presupporre che si tratti di un contributo a rendicontazione e che l'accertamento di 50
sia relativo proprio al finanziamento regionale ancora da erogare.
Se queste ipotesi sono corrette (e nel presupposto di trovarci di fronte a un residuo
passivo già obbligazione giuridica) la re-imputazione di entrata e spesa, per l'importo
pari all'entrata riaccertata, non genera fondo pluriennale vincolato.
Il re-imputare anche la quota di residuo passivo finanziato da entrate già riscosse
genera invece fondo pluriennale vincolato, la cui variazione va a “pareggiare”
l'operazione.
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Domande - 4- Investimenti
Domanda 4.1: Ente in armonizzazione dal 2015: tra i residui passivi c.d. impegni
tecnici sono presenti molti accantonamenti, finanziati con specifiche risorse
acquisite dall'ente, riferiti ad opere per le quali sono stati in passato approvati di
GC progetti preliminari/studi di fattibilità per l'inserimento nell'elenco annuale del
programma triennale OOPP, approvati nel corso degli anni, ma di fatto non
impiegati per i vincoli del patto di stabilità (pur disponendo delle risorse e di
liquidità): in sede di riaccertamento confluiscono nell'A.A. VINCOLATO,
mantenendo la finalità originaria, oppure possono anche alimentare le quote di
A.A. DESTINATE, da impiegare più genericamente per qualsiasi investimento? In
sostanza il presupposto per l'applicazione del principio applicato 4.2, punto 9.3, n.
5 lett. a) può essere costituito dall'approvazione del progetto preliminare o studio di
fattibilità dell'opera, poi inserita nei programmi triennali delle OO.PP. approvati dal
CC
Risposta 4.1: In assenza di aggiudicazione definitiva, le risorse accertate per il
finanziamento dell'opera confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato, se
le risorse acquisite sono state finalizzate a quegli investimenti determinati. Il
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria infatti recita:
(segue)
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Domande - 4- Investimenti
Risposta 4.1 (continua): “Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità
finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa.
Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali
che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge
statale.Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri
trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da
trasferimenti e non da legge;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica
destinazione
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e
riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica
destinazione”
La destinazione delle risorse a investimento diverso rispetto a quello
originariamente individuato è possibile, con una nuova programmazione, nei limiti
in cui le risorse stesse siano ridestinabili.
(segue)
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Domande - 4- Investimenti
Risposta 4.1 (continua): La mera approvazione di una progettazione o studio di
fattibilità non è riconducibile alla fattispecie prevista al punto 9.3, n. 5 lett. a) del
Principio, che consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per tutte le
voci di spesa contenute nel quadro economico di progetti approvati “solo in
presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro
economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l’impegno
delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo
pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale”
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