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Funzione tecnica nella realizzazione del POF. - IS "Puecher

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Funzione tecnica nella realizzazione del POF. - IS "Puecher
FLC Cgil - Proteo Fare Sapere
Seminario nazionale di formazione
I lavori e le professionalità ATA per l’Autonomia
L’unità dei servizi nella scuola
Roma, 31 maggio - 1 giugno 2007
Gruppo di lavoro
La funzione tecnica nella realizzazione del POF: la gestione dei
laboratori, le tecnologie, il rapporto con la didattica
Contributo di Milena Mantovani, Assistente tecnico, FLC Cgil Milano
L’assistente tecnico, tra le figure professionali presenti nella scuola, rappresenta
senz’ombra di dubbio un cardine per le attività svolte in laboratorio.
E’ indispensabile analizzare a fondo la funzione di questa figura professionale,
individuando una precisa e autorevole collocazione, nella scuola dell’autonomia, anche
per contrastare l’opinione che aleggia nei confronti di questo personale, cioè che sia
superfluo e quindi con una non velata minaccia di tagli dell’organico.
Per fare questo è necessario, a questo punto, una riflessione sul lavoro tecnico a
partire dagli stessi protagonisti. Alcuni cenni storici sulle norme che hanno visto gli
Assistenti Tecnici coinvolti possono essere utili per comprendere l’evoluzione di questa
figura.
Lo sviluppo della figura tecnica attraverso normativa e contratti.
Negli anni 60/70 con la diffusione delle scuole tecniche/ professionali si è reso
necessario collocare, nei relativi laboratori per le esercitazioni pratiche, una figura
che, con una minima conoscenza tecnica, avesse lo scopo di assicurare una ordinaria
manutenzione della strumentazione presente nei laboratori.
Una figura considerata poco più di un “bidello specializzato” al quale non veniva
richiesta una approfondita competenza specifica, tanto è vero che per titolo di accesso
bastava dichiarare di aver svolto un lavoro di tipo tecnico professionale, ad esempio
era sufficiente presentare una dichiarazione del datore di lavoro di aver lavorato in
un’officina In seguito come titolo d’accesso, viene fissato il diploma di licenza media
congiunto ad un diploma di qualifica di istituto professionale
Nel DPR 420/74 gli aiutanti tecnici, così si chiamavano, avevano il compito di:
• Provvedere all’ordinaria manutenzione piccole riparazioni e conduzioni delle
macchine, degli apparecchi, dei mezzi teleaudiovisivi, dei natanti e delle altre
attrezzature in dotazione alle scuole od istituzioni scolastiche ed educative;
non veniva considerato prioritario il coinvolgimento nelle esperienze didattiche ma
soltanto indicato con:
• Essi possono inoltre collaborare alle esercitazioni pratiche,
relegando l’aiutante tecnico ad una figura prettamente esecutiva.
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Con la definizione dei profili professionali indicati dal D.P.R. 7 marzo 1985, n.
588 si sostituiva il nome aiutante tecnico con collaboratore tecnico, indicando
come titolo culturale prevalente per l’accesso:
• il diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico o diploma di
maestro d'arte a indirizzo specifico o diploma d'istituto di istruzione secondaria di
primo grado integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845/1978;
• In secondo luogo In caso di mancato possesso dei diplomi richiesti è sarebbe stato
valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree
professionali, che consentiva l’accesso agli studi universitari.
Al collaboratore tecnico viene data, ovviamente nell’ambito delle istruzioni ricevute,
un’autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi, e riconosciuta una
competenza professionale specifica che permetta una:
• conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione degli
stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.
Vengono assegnate responsabilità direttamente svolte nella conduzione tecnica del
laboratorio assegnato in base al titolo di studio.
In seguito, con la formazione di aree omogenee di laboratorio, è stata estesa
l’opportunità di accedere a più postazioni anche attraverso la mobilità e ampliato più
opportunità di lavoro per i precari ma, a mio parere, ciò ha generalizzato la specificità
delle competenze.
Il CCNL del 1995 modifica definitivamente il nome da collaboratore tecnico per
arrivare all’attuale assistente tecnico,
rafforza il principio di:
• attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività
didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti
precisando la opportunità che:
• In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e
progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento.
introduce:
attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed
aree omogenee
attività ricondotte alla funzione aggiuntiva del contratto successivo.
Assistiamo anche ad una discordanza relativa alla collocazione dei tecnici nelle scuole,
infatti gli assistenti tecnici inquadrati nel ruolo dello stato sono disposti negli Istituti
Tecnici e Professionali, Magistrali, Licei Artistici e in misura limitata nei Licei Classici.
Negli altri ordini di scuola superiore, Licei Scientifici e Istituti Commerciali, (almeno
per quanto riguarda la provincia di Milano) è presente il personale della Provincia, al
quale non sempre vengono affidati i laboratori in relazione al titolo di studio e con
competenze molto più generiche (Sala stampa, servizi esterni, presenza negli uffici
durante i periodi estivi).
Questo ha implicato che, nel transito dagli EE.LL, i Tecnici abbiano incontrato delle
difficoltà nel loro modo di lavorare, anche da parte dei docenti che non tenevano
conto della loro nuova professionalità.
Nel frattempo, in previsione dell’Autonomia didattica, in alcune Istituti sorgevano i
primi progetti di sperimentazione didattica modificando i curricoli delle materie
tecniche ampliando o riducendo le ore di utilizzo nei vari laboratori. Ad esempio in
alcune sperimentazioni, rispetto alle specializzazioni tradizionali, si riducevano le ore
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pratiche a favore delle materie teoriche, vedi Chimica Industriale con il progetto
Deuterio oppure il progetto 92 dell’area professionale Tecnica.
Nei laboratori accedono sempre più diplomati. Accade spesso che l’Assistente Tecnico
e l’Insegnante Tecnico Pratico hanno lo stesso diploma, e questo diventa una enorme
vantaggio quando sono entrambi impegnati, in stretta collaborazione, ad affrontare le
novità oppure, genera una sorta di conflittualità là dove non si riesce a distinguere il
confine delle rispettive funzioni.
Il CCNL 98/01 sostanzialmente conferma ciò che indicava il precedente contratto
introducendo come elemento di valorizzazione, attraverso il CCNI 98/01, la
funzione aggiuntiva:
coordinatore di area o di progetto:
• svolge attività di collaborazione con l’ufficio tecnico e con analoghi organismi con
assunzione di responsabilità diretta in merito alla gestione organizzativa dei
laboratori e nella predisposizione del piano dei acquisti con il docente incaricato
• svolge attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni
ed aree professionale omogenee.
Purtroppo l’assegnazione di tale funzione, attraverso una tabella predefinita, non
sempre evidenziava elementi di professionalità degli addetti, non teneva conto della
reale necessità dell’Istituzione scolastica e dei lavoratori stessi.
Infine l’avvento dell’Autonomia didattica e amministrativa ha acconsentito l’impiego
dei laboratori (ben auspicato) non solo su materie previste dall’ordinamento
scolastico, ma anche su attività progettuali previste dai POF delle scuole o da attività
esterne vedi IFTS, ECDL ,ecc. richiedendo ovviamente un deciso aumento di carico di
lavoro non sempre riconosciuto e a volte preteso.
Il CCNL 2003/2005 ancora vigente, (ma per poco), non elenca accuratamente cosa
l’assistente tecnico debba fare e come debba agire per svolgere il proprio ruolo, ma
indica ciò di cui dovrà occuparsi, senza ritenere, tuttavia, che le attività indicate
precedentemente e non riportate nel contratto vigente non siano più assegnate a tale
figura.
Si verifica in pratica il passaggio, da quello che veniva delimitato come un semplice
mansionario, ad un inquadramento delle competenze e delle attività di questa figura,
prioritariamente in funzione alla didattica del laboratorio.
Ciò lascia maggiore autonomia, ma richiede altrettanta professionalità e
responsabilità.
Una elemento di valorizzazione lo è stato attraverso il cambiamento, rispetto al
precedente contratto, della funzione aggiuntiva in incarico specifico, non più
destinata ad una singola unità, e con la possibilità, di assegnazione a tale incarico
attraverso criteri e i relativi compensi definiti dalla contrattazione interna, rafforzando
il ruolo delle RSU come conviene nella scuola dell’autonomia.
La novità sostanziale è emersa con l’art. 7 del CCNI 2003/05, dove si è reso
operante il principio della formazione legato alla professionalità ovviamente con un
beneficio economico, non più considerato come compenso accessorio con l’auspicio
che, con il prossimo contratto, si possa estendere a tutto il personale.
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La visibilità dell’Assistente Tecnico e il suo coinvolgimento nel POF
Credo che a questo punto sia fondamentale riappropriarsi della propria identità nel
ruolo tecnico che, oltre ad una valorizzazione professionale, contribuisca a garantire il
miglioramento della qualità del servizio nei confronti dello studente e della scuola
stessa.
L’importanza delle attività laboratoriali per gli studenti non è solo dovuta alla mera
acquisizione di competenze e capacità operative bensì all’imprescindibile momento di
riflessione, approfondimento e verifica sui fondamentali concetti di discipline che
sarebbero notevolmente più difficili da capire e acquisire solo mediante una
trattazione puramente teorica. La buona conduzione tecnica di cui ha compito
l’Assistente Tecnico, costruisce un pilastro importante per il raggiungimento degli
obbiettivi che ogni scuola si prefigge.
L’assistente tecnico dovrà, dunque, vedersi affidate mansioni tecniche che richiedono
la valutazione di merito, nell'ambito di procedure concordate, per la corretta
esecuzione di progetti e programmi definiti.
Tali progetti possono riguardare sia i contenuti dell’offerta formativa della scuola
(POF) sia progettazioni esterne di cui la scuola è promotrice o partner.
Quel che si chiede all’assistente, in sintesi, è che la collaborazione tecnica sia
caratterizzata da responsabilità e autonomia operativa nell’organizzazione del piano di
utilizzo dei laboratori.
Non è pensabile, infatti, che i diversi progetti presenti nel POF e quelli a finanziamento
esterno (Ifts, Fse, Formazione Continua, Alternanza Scuola Lavoro, Biennio Integrato,
…) possano essere regolarmente pianificati e calendarizzati senza una attenta
programmazione dell’uso dei laboratori che tenga conto degli impegni di laboratorio
già presenti per soddisfare le necessità dei corsi curriculari.
Dobbiamo dare visibilità al nostro lavoro anche attraverso un’esigibilità nel
coinvolgimento all’interno del POF con ovvia ricaduta nel Contratto di Istituto; infatti
la non comprensione del lavoro tecnico produce a volte delle dissonanze sull’esito
della contrattazione, sia sull’organizzazione del lavoro, che sul riconoscimento delle
attività riconducibili al FIS.
Un momento di riflessione e proposte
A fronte di questa evoluzione non sempre i Tecnici si sono trovati disposti ad
affrontare gli eventi, generando la percezione che la figura possa essere residuale; a
volte noi stessi ci comportiamo superficialmente e le solite frasi:
nessuno mi dice niente… cosa mi compete?…non capisco cosa è ordinario o
straordinario…. certamente non depongono a nostro favore .
Sono convinta che, il ritornello che persiste nei confronti degli Assistenti Tecnici …ma
tanto per quello che fanno !!!! debba essere smentito.
La nostra presenza in questo seminario, dove finalmente si discute del nostro lavoro,
deve trasformarsi in un momento di riflessione e propositivo, che vada oltre la
quotidianità e fuori dalle mura della propria scuola.
Pongo degli interrogativi che sarebbe interessante sviluppare:
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Vale la pena ragionare ancora su una collocazione suddivisa per laboratori dove ad
ognuno di noi, chiuso nel proprio laboratorio, viene “garantita“ forse la sopravvivenza?
Si può reclamare, o utilizzare spazi di intervento al di fuori della propria area, magari
in team con i colleghi anche alla luce delle nuove esigenze tecnologiche che nelle
scuole stanno sempre più imperversando sia nella propria scuola che nella scuola
dell’obbligo?
Si possono attribuire responsabilità sul piano della gestione patrimoniale (in quanto
sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio) come elemento di valorizzazione e
qualificazione stabile del profilo professionale (qualificazione riconducibile l’art. 7). In
particolare nelle scuole dove non è previsto l’ufficio tecnico.
Dobbiamo richiedere con fermezza il diritto ad una formazione permanente e
specialistica alla luce dell’esperienza dell’art 3 e art 7 che personalmente ritengo
positiva anche perché, in poco tempo, si è potuto raggiungere un cospicuo numero di
lavoratori. E’ pensabile mantenerla nel tempo, unendola con argomenti più settoriali e
specifici?
Inoltre un sintomo di sofferenza è la mancanza di prospettiva per una eventuale
progressione di carriera, dove molti di noi, la identificano verso la figura dell’ITP, cosa
che personalmente non condivido. Ritengo invece più importante una riconoscimento
delle proprie competenze/capacità anche attraverso percorsi di riconversione
professionali un po’ come quello che avvenuto quando sono stati riconvertiti i
laboratori di meccanica.
Gli AT organici e precariato
Un’altra nota dolente per quanto riguarda questa figura è quello a cui ho accennato
all’inizio del mio intervento ed è la questione degli organici.
Certamente quello che si sta delineando con la modifica dell’orario negli istituti
professionali, porterà ad una diminuzione delle ore di laboratorio con ovvia ricaduta
anche su gli AT .
Già il tetto nazionale, indicato dal Decreto Interministeriale, su gli organici ha
prodotto tagli e una grossa fetta sono proprio gli Assistenti Tecnici; ma non bisogna
dimenticare che la proposta degli organici di scuola, per quanto concerne i Tecnici,
viene deliberata dalla Giunta Esecutiva che deve tener conto quanto prevede il CCNL
ovvero sia le famose 24 ore in presenza degli alunni e le restanti 12 per
manutenzione. Sarà interessante vedere anche il risultato del censimento richiesto dal
MIUR in riferimento alla presenza dei laboratori didattici in ogni ordine di scuola.
Va ribadita l’assoluta necessità dell’estensione della figura tecnica in ogni scuola in
particolare nella scuola dell’obbligo.
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Conclusioni
E’ fondamentale rimarcare la necessità di pensare che all’assistente tecnico nella
scuola dell’autonomia, alla luce delle nuove esigenze, non si debba richiede più solo il
compito di tenere in efficienza il laboratorio assegnatogli e il supporto tecnico alle
attività didattiche svolte dai docenti, ma un tecnico professionalizzato che partecipa
sempre più attivamente e trasversalmente al processo di costruzione del percorso
formativo che si realizza nel proprio laboratorio e più in generale nella scuola.
Occorre quindi, ai fini di una più corretta definizione del nuovo ruolo dell’assistente
tecnico, stabilire modalità che ne coinvolgano il ruolo e le funzioni nella definizione del
Progetto dell’Offerta Formativa che la scuola offre all’utenza, codificando e facendo
emergere i nuovi contenuti di professionalità che caratterizzano questo ruolo sempre
più rilevante.
La realtà dinamica esterna e la complessità della scuola comportano la necessità di un
supporto amministrativo, tecnico ed ausiliario preparato ed elastico sul piano dei
servizi da erogare.
Il cambiamento coinvolge prima di tutto le persone e il nuovo modo di operare: deve
essere molto elevata l’attenzione al fattore umano, non solo riguardo agli utenti, ma
anche ai lavoratori.
La valorizzazione delle risorse umane è perciò la chiave di volta del cambiamento
richiesto alla P.A. in generale ed alla scuola in particolare, per confrontarsi con le
innovazioni, secondo criteri di efficacia ed efficienza.
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