Funzione tecnica nella realizzazione del POF. - IS "Puecher
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Funzione tecnica nella realizzazione del POF. - IS "Puecher
FLC Cgil - Proteo Fare Sapere Seminario nazionale di formazione I lavori e le professionalità ATA per l’Autonomia L’unità dei servizi nella scuola Roma, 31 maggio - 1 giugno 2007 Gruppo di lavoro La funzione tecnica nella realizzazione del POF: la gestione dei laboratori, le tecnologie, il rapporto con la didattica Contributo di Milena Mantovani, Assistente tecnico, FLC Cgil Milano L’assistente tecnico, tra le figure professionali presenti nella scuola, rappresenta senz’ombra di dubbio un cardine per le attività svolte in laboratorio. E’ indispensabile analizzare a fondo la funzione di questa figura professionale, individuando una precisa e autorevole collocazione, nella scuola dell’autonomia, anche per contrastare l’opinione che aleggia nei confronti di questo personale, cioè che sia superfluo e quindi con una non velata minaccia di tagli dell’organico. Per fare questo è necessario, a questo punto, una riflessione sul lavoro tecnico a partire dagli stessi protagonisti. Alcuni cenni storici sulle norme che hanno visto gli Assistenti Tecnici coinvolti possono essere utili per comprendere l’evoluzione di questa figura. Lo sviluppo della figura tecnica attraverso normativa e contratti. Negli anni 60/70 con la diffusione delle scuole tecniche/ professionali si è reso necessario collocare, nei relativi laboratori per le esercitazioni pratiche, una figura che, con una minima conoscenza tecnica, avesse lo scopo di assicurare una ordinaria manutenzione della strumentazione presente nei laboratori. Una figura considerata poco più di un “bidello specializzato” al quale non veniva richiesta una approfondita competenza specifica, tanto è vero che per titolo di accesso bastava dichiarare di aver svolto un lavoro di tipo tecnico professionale, ad esempio era sufficiente presentare una dichiarazione del datore di lavoro di aver lavorato in un’officina In seguito come titolo d’accesso, viene fissato il diploma di licenza media congiunto ad un diploma di qualifica di istituto professionale Nel DPR 420/74 gli aiutanti tecnici, così si chiamavano, avevano il compito di: • Provvedere all’ordinaria manutenzione piccole riparazioni e conduzioni delle macchine, degli apparecchi, dei mezzi teleaudiovisivi, dei natanti e delle altre attrezzature in dotazione alle scuole od istituzioni scolastiche ed educative; non veniva considerato prioritario il coinvolgimento nelle esperienze didattiche ma soltanto indicato con: • Essi possono inoltre collaborare alle esercitazioni pratiche, relegando l’aiutante tecnico ad una figura prettamente esecutiva. 1 Con la definizione dei profili professionali indicati dal D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 si sostituiva il nome aiutante tecnico con collaboratore tecnico, indicando come titolo culturale prevalente per l’accesso: • il diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico o diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico o diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978; • In secondo luogo In caso di mancato possesso dei diplomi richiesti è sarebbe stato valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consentiva l’accesso agli studi universitari. Al collaboratore tecnico viene data, ovviamente nell’ambito delle istruzioni ricevute, un’autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi, e riconosciuta una competenza professionale specifica che permetta una: • conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche. Vengono assegnate responsabilità direttamente svolte nella conduzione tecnica del laboratorio assegnato in base al titolo di studio. In seguito, con la formazione di aree omogenee di laboratorio, è stata estesa l’opportunità di accedere a più postazioni anche attraverso la mobilità e ampliato più opportunità di lavoro per i precari ma, a mio parere, ciò ha generalizzato la specificità delle competenze. Il CCNL del 1995 modifica definitivamente il nome da collaboratore tecnico per arrivare all’attuale assistente tecnico, rafforza il principio di: • attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti precisando la opportunità che: • In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. introduce: attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee attività ricondotte alla funzione aggiuntiva del contratto successivo. Assistiamo anche ad una discordanza relativa alla collocazione dei tecnici nelle scuole, infatti gli assistenti tecnici inquadrati nel ruolo dello stato sono disposti negli Istituti Tecnici e Professionali, Magistrali, Licei Artistici e in misura limitata nei Licei Classici. Negli altri ordini di scuola superiore, Licei Scientifici e Istituti Commerciali, (almeno per quanto riguarda la provincia di Milano) è presente il personale della Provincia, al quale non sempre vengono affidati i laboratori in relazione al titolo di studio e con competenze molto più generiche (Sala stampa, servizi esterni, presenza negli uffici durante i periodi estivi). Questo ha implicato che, nel transito dagli EE.LL, i Tecnici abbiano incontrato delle difficoltà nel loro modo di lavorare, anche da parte dei docenti che non tenevano conto della loro nuova professionalità. Nel frattempo, in previsione dell’Autonomia didattica, in alcune Istituti sorgevano i primi progetti di sperimentazione didattica modificando i curricoli delle materie tecniche ampliando o riducendo le ore di utilizzo nei vari laboratori. Ad esempio in alcune sperimentazioni, rispetto alle specializzazioni tradizionali, si riducevano le ore 2 pratiche a favore delle materie teoriche, vedi Chimica Industriale con il progetto Deuterio oppure il progetto 92 dell’area professionale Tecnica. Nei laboratori accedono sempre più diplomati. Accade spesso che l’Assistente Tecnico e l’Insegnante Tecnico Pratico hanno lo stesso diploma, e questo diventa una enorme vantaggio quando sono entrambi impegnati, in stretta collaborazione, ad affrontare le novità oppure, genera una sorta di conflittualità là dove non si riesce a distinguere il confine delle rispettive funzioni. Il CCNL 98/01 sostanzialmente conferma ciò che indicava il precedente contratto introducendo come elemento di valorizzazione, attraverso il CCNI 98/01, la funzione aggiuntiva: coordinatore di area o di progetto: • svolge attività di collaborazione con l’ufficio tecnico e con analoghi organismi con assunzione di responsabilità diretta in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano dei acquisti con il docente incaricato • svolge attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni ed aree professionale omogenee. Purtroppo l’assegnazione di tale funzione, attraverso una tabella predefinita, non sempre evidenziava elementi di professionalità degli addetti, non teneva conto della reale necessità dell’Istituzione scolastica e dei lavoratori stessi. Infine l’avvento dell’Autonomia didattica e amministrativa ha acconsentito l’impiego dei laboratori (ben auspicato) non solo su materie previste dall’ordinamento scolastico, ma anche su attività progettuali previste dai POF delle scuole o da attività esterne vedi IFTS, ECDL ,ecc. richiedendo ovviamente un deciso aumento di carico di lavoro non sempre riconosciuto e a volte preteso. Il CCNL 2003/2005 ancora vigente, (ma per poco), non elenca accuratamente cosa l’assistente tecnico debba fare e come debba agire per svolgere il proprio ruolo, ma indica ciò di cui dovrà occuparsi, senza ritenere, tuttavia, che le attività indicate precedentemente e non riportate nel contratto vigente non siano più assegnate a tale figura. Si verifica in pratica il passaggio, da quello che veniva delimitato come un semplice mansionario, ad un inquadramento delle competenze e delle attività di questa figura, prioritariamente in funzione alla didattica del laboratorio. Ciò lascia maggiore autonomia, ma richiede altrettanta professionalità e responsabilità. Una elemento di valorizzazione lo è stato attraverso il cambiamento, rispetto al precedente contratto, della funzione aggiuntiva in incarico specifico, non più destinata ad una singola unità, e con la possibilità, di assegnazione a tale incarico attraverso criteri e i relativi compensi definiti dalla contrattazione interna, rafforzando il ruolo delle RSU come conviene nella scuola dell’autonomia. La novità sostanziale è emersa con l’art. 7 del CCNI 2003/05, dove si è reso operante il principio della formazione legato alla professionalità ovviamente con un beneficio economico, non più considerato come compenso accessorio con l’auspicio che, con il prossimo contratto, si possa estendere a tutto il personale. 3 La visibilità dell’Assistente Tecnico e il suo coinvolgimento nel POF Credo che a questo punto sia fondamentale riappropriarsi della propria identità nel ruolo tecnico che, oltre ad una valorizzazione professionale, contribuisca a garantire il miglioramento della qualità del servizio nei confronti dello studente e della scuola stessa. L’importanza delle attività laboratoriali per gli studenti non è solo dovuta alla mera acquisizione di competenze e capacità operative bensì all’imprescindibile momento di riflessione, approfondimento e verifica sui fondamentali concetti di discipline che sarebbero notevolmente più difficili da capire e acquisire solo mediante una trattazione puramente teorica. La buona conduzione tecnica di cui ha compito l’Assistente Tecnico, costruisce un pilastro importante per il raggiungimento degli obbiettivi che ogni scuola si prefigge. L’assistente tecnico dovrà, dunque, vedersi affidate mansioni tecniche che richiedono la valutazione di merito, nell'ambito di procedure concordate, per la corretta esecuzione di progetti e programmi definiti. Tali progetti possono riguardare sia i contenuti dell’offerta formativa della scuola (POF) sia progettazioni esterne di cui la scuola è promotrice o partner. Quel che si chiede all’assistente, in sintesi, è che la collaborazione tecnica sia caratterizzata da responsabilità e autonomia operativa nell’organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori. Non è pensabile, infatti, che i diversi progetti presenti nel POF e quelli a finanziamento esterno (Ifts, Fse, Formazione Continua, Alternanza Scuola Lavoro, Biennio Integrato, …) possano essere regolarmente pianificati e calendarizzati senza una attenta programmazione dell’uso dei laboratori che tenga conto degli impegni di laboratorio già presenti per soddisfare le necessità dei corsi curriculari. Dobbiamo dare visibilità al nostro lavoro anche attraverso un’esigibilità nel coinvolgimento all’interno del POF con ovvia ricaduta nel Contratto di Istituto; infatti la non comprensione del lavoro tecnico produce a volte delle dissonanze sull’esito della contrattazione, sia sull’organizzazione del lavoro, che sul riconoscimento delle attività riconducibili al FIS. Un momento di riflessione e proposte A fronte di questa evoluzione non sempre i Tecnici si sono trovati disposti ad affrontare gli eventi, generando la percezione che la figura possa essere residuale; a volte noi stessi ci comportiamo superficialmente e le solite frasi: nessuno mi dice niente… cosa mi compete?…non capisco cosa è ordinario o straordinario…. certamente non depongono a nostro favore . Sono convinta che, il ritornello che persiste nei confronti degli Assistenti Tecnici …ma tanto per quello che fanno !!!! debba essere smentito. La nostra presenza in questo seminario, dove finalmente si discute del nostro lavoro, deve trasformarsi in un momento di riflessione e propositivo, che vada oltre la quotidianità e fuori dalle mura della propria scuola. Pongo degli interrogativi che sarebbe interessante sviluppare: 4 Vale la pena ragionare ancora su una collocazione suddivisa per laboratori dove ad ognuno di noi, chiuso nel proprio laboratorio, viene “garantita“ forse la sopravvivenza? Si può reclamare, o utilizzare spazi di intervento al di fuori della propria area, magari in team con i colleghi anche alla luce delle nuove esigenze tecnologiche che nelle scuole stanno sempre più imperversando sia nella propria scuola che nella scuola dell’obbligo? Si possono attribuire responsabilità sul piano della gestione patrimoniale (in quanto sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio) come elemento di valorizzazione e qualificazione stabile del profilo professionale (qualificazione riconducibile l’art. 7). In particolare nelle scuole dove non è previsto l’ufficio tecnico. Dobbiamo richiedere con fermezza il diritto ad una formazione permanente e specialistica alla luce dell’esperienza dell’art 3 e art 7 che personalmente ritengo positiva anche perché, in poco tempo, si è potuto raggiungere un cospicuo numero di lavoratori. E’ pensabile mantenerla nel tempo, unendola con argomenti più settoriali e specifici? Inoltre un sintomo di sofferenza è la mancanza di prospettiva per una eventuale progressione di carriera, dove molti di noi, la identificano verso la figura dell’ITP, cosa che personalmente non condivido. Ritengo invece più importante una riconoscimento delle proprie competenze/capacità anche attraverso percorsi di riconversione professionali un po’ come quello che avvenuto quando sono stati riconvertiti i laboratori di meccanica. Gli AT organici e precariato Un’altra nota dolente per quanto riguarda questa figura è quello a cui ho accennato all’inizio del mio intervento ed è la questione degli organici. Certamente quello che si sta delineando con la modifica dell’orario negli istituti professionali, porterà ad una diminuzione delle ore di laboratorio con ovvia ricaduta anche su gli AT . Già il tetto nazionale, indicato dal Decreto Interministeriale, su gli organici ha prodotto tagli e una grossa fetta sono proprio gli Assistenti Tecnici; ma non bisogna dimenticare che la proposta degli organici di scuola, per quanto concerne i Tecnici, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva che deve tener conto quanto prevede il CCNL ovvero sia le famose 24 ore in presenza degli alunni e le restanti 12 per manutenzione. Sarà interessante vedere anche il risultato del censimento richiesto dal MIUR in riferimento alla presenza dei laboratori didattici in ogni ordine di scuola. Va ribadita l’assoluta necessità dell’estensione della figura tecnica in ogni scuola in particolare nella scuola dell’obbligo. 5 Conclusioni E’ fondamentale rimarcare la necessità di pensare che all’assistente tecnico nella scuola dell’autonomia, alla luce delle nuove esigenze, non si debba richiede più solo il compito di tenere in efficienza il laboratorio assegnatogli e il supporto tecnico alle attività didattiche svolte dai docenti, ma un tecnico professionalizzato che partecipa sempre più attivamente e trasversalmente al processo di costruzione del percorso formativo che si realizza nel proprio laboratorio e più in generale nella scuola. Occorre quindi, ai fini di una più corretta definizione del nuovo ruolo dell’assistente tecnico, stabilire modalità che ne coinvolgano il ruolo e le funzioni nella definizione del Progetto dell’Offerta Formativa che la scuola offre all’utenza, codificando e facendo emergere i nuovi contenuti di professionalità che caratterizzano questo ruolo sempre più rilevante. La realtà dinamica esterna e la complessità della scuola comportano la necessità di un supporto amministrativo, tecnico ed ausiliario preparato ed elastico sul piano dei servizi da erogare. Il cambiamento coinvolge prima di tutto le persone e il nuovo modo di operare: deve essere molto elevata l’attenzione al fattore umano, non solo riguardo agli utenti, ma anche ai lavoratori. La valorizzazione delle risorse umane è perciò la chiave di volta del cambiamento richiesto alla P.A. in generale ed alla scuola in particolare, per confrontarsi con le innovazioni, secondo criteri di efficacia ed efficienza. 6