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Archivio, archivi - Università degli Studi dell`Insubria

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Archivio, archivi - Università degli Studi dell`Insubria
L’ARCHIVIO
LUCIA RONCHETTI
Archivio è:

1° il luogo di conservazione dei documenti
2° l’istituto che conserva i documenti
3° il complesso del materiale documentario che
forma l’istituto
4° il materiale documentario, proveniente da
ciascun ufficio, conservato nell’istituto
archivistico
5° il deposito archivistico

(Lodolini, Archivistica, principi e problemi)




Definizione di archivio come
complesso di documenti


ARCHIVIO è il complesso dei documenti prodotti
o comunque acquisiti durante lo svolgimento
della propria attività da magistrature, organi e
uffici dello Stato, da enti pubblici e istituzioni
private, da famiglie e da persone.
(Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione)
Archivio come complesso





Archivio quindi è un complesso
non un insieme
non una raccolta
non una collezione
Si tratta di un complesso perché tra i documenti
esiste un vincolo archivistico.
Archivio come complesso
di documenti prodotti o
comunque acquisiti



I documenti che costituiscono un archivio sono:
- quelli prodotti dal titolare dell’archivio
- quelli acquisiti nel corso della propria attività
(documenti a qualsiasi titolo pervenuti all’interno
di quel complesso)
Quando si forma un archivio ?


Un archivio nasce “durante lo svolgimento della
propria attività”
non prima e non dopo
Chi genera un archivio ?







Un archivio viene prodotto da:
- magistrature (Regia Delegazione del Censo 1760-1788)
- organi e uffici dello Stato (Prefettura, Questura)
- enti pubblici territoriali (Comune, Provincia e Regione),
enti pubblici non territoriali (Camere di Commercio)
- istituzioni private (società, imprese, associazioni e
istituzioni fornite di personalità giuridica privata)
- famiglie (Volpi, Raimondi)
- persone (Dante Severin).

Esempi di archivi.
Beni archivistici




In relazione a chi ha prodotto un archivio la legge
distingue tra:
1) archivi di amministrazioni statali
2) archivi di enti pubblici
3) archivi privati di notevole interesse storico
1) Archivi di amministrazioni statali
Artt. 30 e 31 Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali
stabilisce che
nell’Archivio Centrale dello Stato e negli Archivi di Stato
confluiscono i documenti di affari esauriti da oltre 40 anni
di amministrazioni statali, che sono:

- organi giudiziari (Tribunale ordinario civile e penale,
Procura della Repubblica presso il Tribunale, Corte
d’Assise...)

- organi amministrativi (Prefettura, Ragioneria Provinciale
dello Stato…)
L’Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato
L’Archivio centrale dello Stato conserva le carte
degli organi centrali dello Stato italiano (es. gli
originali delle leggi e decreti).
Gli Archivi di Stato sono istituiti nei capoluoghi di
provincia (103).
Le sezioni di Archivi di Stato (35) hanno sede in
città non capoluogo di provincia, ma conservano
fondi documentari di particolare pregio (es.
Assisi, Noto, Orvieto, San Remo…)
Tutti dipendono dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
1) Archivi di amministrazioni statali
Eccezioni al termine di 40 anni per gli Archivi di Stato:
- le liste di leva e di estrazione versate 70 anni dopo l’anno
di nascita della classe cui si riferiscono
- gli atti dei notai versati dall’Archivio notarile 100 anni dopo
la cessazione dell’attività
- gli archivi degli uffici statali soppressi (es. Preture) e degli
enti pubblici estinti (es. Ente Comunale di Assistenza)
Eccezioni al versamento in Archivio centrale, perché hanno
un proprio archivio storico:
- la Presidenza della Repubblica
- la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica
- la Corte Costituzionale
- Ministero della Difesa
2) Archivi di enti pubblici
Art. 40 Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali
stabilisce che
gli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Camera
di Commercio…) hanno l’obbligo di ordinare i propri
archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti
dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40
anni
Gli enti pubblici possono versare i propri archivi storici
negli Archivi di Stato.
2) Archivi di enti pubblici
La vigilanza su questi archivi è esercitata dalla
Soprintendenza Archivistica competente per
territorio.
Le Soprintendenze archivistiche, istituite nei
capoluoghi di Regione, sono 20 e hanno
competenza regionale.
Come gli Archivi di Stato dipendono dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
La Soprintendenza archivistica per la Lombardia ha
sede a Milano in Corso Magenta 24.
3) Archivi privati di notevole
interesse storico
Tra gli archivi privati la legge si occupa di quelli dichiarati di notevole
interesse storico (Art. 40 Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali).
I proprietari, possessori o detentori di archivi privati di notevole
interesse storico hanno l’obbligo:
- di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici
- di permettere agli studiosi che ne facciano richiesta la consultazione
dei documenti.
Anche sugli archivi privati di notevole interesse storico la vigilanza è
esercitata dalla Soprintendenza Archivistica competente per
territorio.
Archivi ecclesiastici e religiosi
Bisogna distinguere tra fonti archivistiche che testimoniano la
storia di:
- STATO PONTIFICIO: parte nello Stato Vaticano e parte nello
Stato Italiano e da questi acquisite a partire dal 1870
- ARCHIVI DIOCESANI: si trovano nelle sedi episcopali,
conservano importanti documenti come le visite pastorali
- ARCHIVI PARROCCHIALI: si trovano nelle sedi di parrocchie
- ARCHIVI DELLE OPERE PIE(Monti di pietà, Assistenza e
beneficenza…) spesso fusi con quelli delle autorità pubbliche
preposte al loro controllo
- ARCHIVI DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE: gli archivi degli
istituti soppressi dagli antichi stati italiani, dai regimi
napoleonici e dallo Stato Italiano confluirono negli Archivi di
Stato
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