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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in

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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in
Rapporto sulle
Aziende a Rischio di
Incidente Rilevante
in Campania
-Edizione 2014-
Editing a cura del Servizio Comunicazione
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Autore e ringraziamenti
Il presente documento è stato predisposto dall’ing. Marino Carelli dell’U.O.
Coordinamento Controlli afferente alla Direzione Tecnica di ARPAC, con il
fondamentale contributo, per le elaborazioni grafiche e cartografiche, del dott. Geol.
Gianluca Ragone dell’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche, struttura anch’essa
afferente alla Direzione Tecnica di ARPAC.
Un sentito e particolare ringraziamento, per lo sprone dato all’iniziativa, è riservato al
management dell’ARPAC ed in particolare a:
-
dott. Pietro Vasaturo – Commissario ex D.G.R.C. n. 521/2013
dott.ssa Marinella Vito - Direttore Tecnico
ing. Antonio Ambretti - Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Monitoraggio e
Controlli
dott. Salvatore Di Rosa - Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Siti Contaminati
e Bonifiche
dott.ssa Annalisa Mollo - Dirigente Responsabile dell’U.O. Coordinamento
Controlli
ing. Rita Iorio - Dirigente Responsabile dell’U.O. Censimenti, Anagrafe e
Analisi di Rischio
Si ringrazia infine il geom. Domenico Conte, già funzionario della Direzione Tecnica
di ARPAC, per le conoscenze e la passione trasmesse all’autore del presente
documento sulla tematica in essa trattata, nei mesi precedenti la sua messa in
quiescenza.
Pagina 2
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Indice
Introduzione
pag. 4
1. Definizioni ………………………………………….………....………
pag. 5
2. Principali riferimenti normativi ………………………………………
pag. 5
3. Adempimenti dei gestori di Aziende RIR …………………………….
pag. 7
4. Il sistema di controllo e vigilanza sulle Aziende RIR …………………
pag. 10
4.1 Le istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS) …..……....
pag. 11
4.2 Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)
pag. 13
5. I Piani di Emergenza Esterna (PEE) ………………………………..….
pag. 16
6. La Mappatura delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in
Campania ………………………………………………………………
pag. 17
6.1 Premessa …………………………..…………………………….…
pag. 17
6.2 Numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e
loro concentrazione a livello provinciale e comunale …………….
pag. 18
6.3 Tipologie di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti
pag. 19
6.4 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti suscettibili
di causare incidenti rilevanti ……………………………………....
pag. 22
Allegato: Tabelle, Grafici e Figure …………………………………..……
pag. 25
Pagina 3
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
INTRODUZIONE
La presente pubblicazione costituisce l’aggiornamento e la naturale evoluzione dei
precedenti Rapporti ARPAC (febbraio 2001, gennaio 2004, febbraio 2008 e giugno
2011) in tema di Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) presenti in Regione
Campania.
Come elementi di novità rispetto ai precedenti Rapporti, il presente lavoro contiene
una puntuale georeferenziazione degli stabilimenti presenti in Campania suscettibili di
causare incidenti rilevanti, a ciascuno dei quali sono stati anche associati i valori di
pericolosità sismica di sito, espressi in termini di accelerazione massima del suolo
rigido (Vs30 > 800 m/s), corrispondenti ai diversi periodi di ritorno usualmente
considerati (30, 50, 72, 100, 140, 200, 975 e 2475 anni).
L’impostazione del documento e la trattazione di alcuni dei suoi paragrafi sono stati
ripresi da un similare Rapporto redatto nel 2013, a livello nazionale, dal Servizio
Rischio Industriale del Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico ed Industriale
dell’ISPRA.
I principali destinatari del documento sono pertanto i decisori a livello centrale e
locale nella pianificazione territoriale di specifica competenza, gli Enti e le Istituzioni
preposte a fronteggiare situazioni di emergenza, gli addetti ai lavori e chiunque
interessato ad acquisire una visione d’insieme sulle caratteristiche e la distribuzione
nella nostra regione degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti.
Pagina 4
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
1. DEFINIZIONI
Si definiscono Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) quegli stabilimenti in
cui sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le
infrastrutture o le attività comuni o connesse, in quantità tali da superare determinate
soglie.
Per "presenza di sostanze pericolose" si intende la presenza di queste, reale o prevista,
nello stabilimento ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di
perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a
determinate soglie.
Si definiscono “sostanze pericolose" le sostanze, miscele o preparati elencati
nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2 del d.lgs. n.
334/1999 e ss.mm.ii., che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti,
residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi
generati in caso di incidente. Esse possono essere suddivise in:
- Sostanze tossiche (composti chimici che provocano effetti avversi
sull’organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via
cutanea);
- Sostanze infiammabili (che possono liberare grandi quantità di energia
termica);
- Sostanze esplosive (che possono liberare grandi quantità di energia dinamica);
- Sostanze comburenti (che hanno reazione fortemente esotermica a contatto con
altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili);
- Sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze che presentano caratteristiche di
pericolo per l’ambiente e comportano o possono comportare nel tempo gravi
danni).
Si definisce "incidente rilevante" un evento quale un'emissione, un incendio o
un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante
l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello
stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
-
D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175: “Attuazione della Direttiva 82/501/CEE,
relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183” (Direttiva c.d. SEVESO
I). Il Decreto, ad eccezione dell’art. 20, è stato abrogato dall’art. 30 del D.Lgs.
334/99;
-
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59” - art. 72: “Attività a rischio di incidente
rilevante”;
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
-
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334: “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose” (Direttiva c.d. SEVESO II);
-
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238: “Attuazione della Direttiva 2013/105/CE,
che modifica la Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Direttiva c.d.
SEVESO II bis);
-
D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 48: “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell’art. 30 della direttiva
2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose”.
Quest’ultimo provvedimento legislativo modifica la sezione “prodotti
petroliferi” della parte 1 dell’allegato I della direttiva 96/82/CE
(cosiddetta Direttiva SEVESO II), aggiungendo gli oli combustibili densi
all’elenco delle sostanze pericolose ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione dei rischi.
ELENCO DECRETI ATTUATIVI DEL D.Lgs. 334/99
-
D.M. 9 agosto 2000: “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della
sicurezza” (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000);
-
D.M. 9 agosto 2000: “Individuazione delle modificazioni di impianti e di
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze
pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di
rischio” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2000);
-
D.M. 19 marzo 2001: “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a
rischio di incidenti rilevanti” (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);
-
D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001 - Supplemento
Ordinario n. 151)”;
-
D.M. 16 maggio 2001, n. 293: “Regolamento di attuazione della direttiva
96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose” (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);
-
D.P.C.M. 25 febbraio 2005: “Linee Guida per la predisposizione del piano
d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334” (G.U. n. 62 del 16/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40);
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
- D.P.C.M. febbraio 2007: “Linee guida per l'informazione alla popolazione sul
rischio industriale” (GU n. 53 del 5-3-2007 - Suppl. Ordinario n.58);
- D.M. 26 maggio 2009, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme
di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di
emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334” (GU n. 226 del 29-9-2009);
- D.M. 26 maggio 2009, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme
di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi
dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” (GU
n. 226 del 29-9-2009).
3. ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI AZIENDE RIR
Il decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, come il precedente decreto
legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, coerentemente con le direttive europee (c.d.
Direttive Seveso), identifica, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose
detenute, più categorie di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante, associando a
ciascuna di esse determinati obblighi. In particolare, gli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs.
334/99 individuano tre differenti categorie di stabilimenti e quindi di adempimenti; la
categoria viene normalmente identificata con il corrispondente articolo del citato d.lgs.
334/99 e ss.mm.ii., come da tabella che segue:
Categorie di stabilimenti individuati dal d.lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii.
Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in
Artt.
quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1
6/7/8
e2
Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in
Artt. 6/7 quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell’Allegato I, parti 1
e2
Art. 5, Stabilimenti con attività di cui all’Allegato A del d.lgs. 334/99 in cui però
comma sono presenti quantitativi di sostanze pericolose inferiori a quelle indicate
2
nell’Allegato I
I gestori degli stabilimenti che rispondono alle caratteristiche descritte nella tabella di
cui sopra debbono adempiere a specifici obblighi, in relazione alla categoria di
appartenenza oltre che all’obbligo generale di prendere tutte le misure idonee a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per
l’ambiente (articolo 5 comma 1 del d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.).
In particolare, i gestori degli Stabilimenti Art. 5, comma 2, ai sensi del predetto
articolo del d.lgs. 334/99 e del successivo d.lgs. 238/05, debbono:
x Integrare il documento di valutazione dei rischi previsto dal d.lgs. 626/94 e
ss.mm.ii. (ora d. lgs. 81/08) con la valutazione dei rischi di incidente rilevante;
x Adottare le appropriate misure di sicurezza;
x Informare, formare, addestrare ed equipaggiare coloro che lavorano in situ in
adempimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998.
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
I gestori degli Stabilimenti Artt. 6/7, ai sensi dei predetti articoli del d.lgs. 334/99 e
del successivo d.lgs. 238/05, debbono:
x Trasmettere la “Notifica” al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla
Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ed al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio entro i termini prescritti ed
aggiornarla in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del
preesistente livello di rischio. La notifica, sottoscritta nella forma di
autocertificazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello
stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se
diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la
categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e) l’attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l’ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli
elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le
conseguenze;
x
x
x
Prediporre la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i
cittadini ed i lavoratori”, di cui all’allegato V al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. e
trasmetterla, contestualmente alla notifica;
Redigere il “Documento”, che deve essere conservato in stabilimento a
disposizione delle autorità competenti per le misure di controllo, che definisce
la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) e contiene
l’articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ed il programma
per l'attuazione dello stesso, conformemente all’allegato III al d.lgs. 334/99 e
ss.mm.ii. ed ai disposti dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9
agosto 2000. Il documento dovrà essere riesaminato almeno ogni due anni;
Attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), previa consultazione del
rappresentante della sicurezza di cui al d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii. (ora d. lgs.
81/08), secondo quanto previsto dall’allegato III al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed
ai disposti dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000. In
particolare, prima dell’attivazione del SGS, il gestore dovrà effettuare
un’analisi dei potenziali rischi del proprio stabilimento, anche in funzione
della predisposizione del Piano di Emergenza Esterno (PEE).
La Notifica e la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i
cittadini ed i lavoratori” (allegato V al d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.) devono essere
aggiornate tempestivamente ed inviate alle competenti autorità, in caso di:
- Chiusura definitiva dello stabilimento;
- Aumento significativo delle quantità e di modifica significativa della natura e
dello stato fisico delle sostanze pericolose;
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
- Modifiche dei processi o impiantistiche che potrebbero costituire aggravio del
preesistente livello di rischio;
- Variazione delle informazioni presenti nella precedente notifica.
I gestori degli Stabilimenti Artt. 6/7/8, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 334/99 e del
successivo d.lgs. 238/05, debbono:
x Adempiere a tutti gli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e
dal successivo d.lgs. 238/05, già descritti per gli Stabilimenti Artt. 6/7;
x Predisporre il Rapporto di Sicurezza (RdS) e trasmetterlo all’Autorità
competente preposta alla sua valutazione, per la formulazione delle relative
conclusioni (Istruttoria Tecnica). Fino all’emanazione da parte delle regioni
della disciplina per il trasferimento delle competenze amministrative, ai sensi
dell’art. 72 del d.lgs. 112 del 31/3/1998 l’Autorità competente per l’istruttoria
è il Comitato Tecnico Regionale VV.F., integrato da esperti delle Autorità ed
organi tecnici locali tra i quali l’ARPA (art. 19 d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.). Il
Rapporto di sicurezza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dello
stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio, e comunque ogni
cinque anni. Il RdS deve fornire i dati e le informazioni minime indicate
nell’allegato II del d.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. ed essere redatto secondo quanto
richiesto da uno specifico decreto che dovrà essere emanato dal Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare di concerto con altri
Ministeri; in attesa di quest’ultimo il RdS dovrà essere redatto secondo le
indicazioni del D.P.C.M. del 31 marzo 1989;
x Predisporre, ai fini dell’accessibilità delle informazioni al pubblico,
un’edizione del RdS priva di informazioni di carattere riservato, qualora
intenda avvalersi della facoltà di mantenere la riservatezza su informazioni di
carattere industriale, commerciale, personale, di pubblica sicurezza o di difesa
nazionale. Tale versione del RdS dovrà essere trasmessa, insieme a quella
integrale e con essa aggiornata, alla Regione territorialmente competente;
x Predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI), previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, con le modalità ed i contenuti minimi di cui
all’art. 11 ed all’allegato IV, parte 1 al d.lgs. 334/99. Il PEI deve essere
adottato nello stabilimento (prima di dare inizio all’attività) e riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati
e, comunque, non superiori a tre anni;
x Trasmettere, alla Prefettura ed alla Provincia territorialmente competenti, al
fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, le
informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna
(PEE). Il Prefetto, quindi, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati,
previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di Emergenza
Esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione;
x Il RdS deve contenere le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di
insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
RIEPILOGO ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI AZIENDE RIR
CATEG. STAB.
ADEMPIMENTI
RIF. D.Lgs. 334/99
Art. 5
Stabilimenti con tipologie
di attività elencate in All. A
e Q < soglie di All. I (col. 2)
Attuazione delle misure idonee a
prevenire gli incidenti rilevanti e a
limitarne le conseguenze, integrando il
documento del D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs.
81/08) con l’analisi dei rischi di incidente
rilevante
Art. 5, comma 2
4.
Art. 6
Q ie di
All. I (colonna 2)
•
•
•
•
•
Notifica
Scheda di Informazione (All. V)
Documento Politica di Prevenzione IR
Sistema Gestione della Sicurezza
Piano di Emergenza Esterna
•
•
•
•
•
Art. 6
Art. 6, comma 5
Art. 7, comma 1
Art. 7, comma 2
Art. 20, c. 6 bis
Art. 8
Q All. I (colonna 3)
• Notifica
• Scheda di Informazione (All. V)
• Documento Politica di Prevenzione IR
• Sistema Gestione della Sicurezza
• Rapporto di Sicurezza
• Piano di Emergenza Interna
• Piano di Emergenza Esterna
•
•
•
•
•
•
•
Art. 6
Art. 6, comma 5
Art. 7, comma 1
Art. 7, comma 2
Art. 8
Art. 11, comma 1
Art. 20, c. 6 bis
IL SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE AZIENDE RIR
Il sistema di controllo e vigilanza sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante,
attualmente vigente in Italia, è regolato dal D. Lgs. del 17 agosto 1999 n. 334,
parzialmente modificato con il D. Lgs. del 21 settembre 2005, n. 238. Esso si basa
sulla valutazione, mediante un’istruttoria tecnica, dei Rapporti di Sicurezza (RdS)
sia degli stabilimenti esistenti (redatti dai gestori ai sensi dell’art. 8 del decreto) che
dei progetti relativi a nuovi stabilimenti o a modifiche che comportano aggravio del
preesistente livello di rischio (artt. 9 e 10 del decreto). Il sistema prevede inoltre
l’esecuzione di verifiche ispettive presso gli stabilimenti (art. 25 del decreto),
finalizzate ad accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti posta in essere dai gestori (in adempimento all’art. 7 comma 1 del decreto) e
dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) previsti dall’art. 7 comma 2 del
decreto.
L’art. 18 del D. Lgs. 334/99 (confermato dal D. Lgs. 238/05) prevede, ai sensi dell’art.
72 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (la cosiddetta “Bassanini”) che la competenza in
materia di incidenti rilevanti sia della Regione territorialmente competente, la quale
dovrà provvedere:
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
-
all’individuazione delle autorità titolari delle funzioni amministrative e dei
provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica ed a stabilire le modalità per
l’adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il
raccordo con il procedimento di VIA;
- alla definizione delle modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono
all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del
Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR) di cui al DPR 577/82
e degli altri organi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonché delle modalità per
l’esercizio del controllo e della vigilanza (art. 25 del D. Lgs. 334/99);
- alla definizione delle procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia
dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio
di incidenti rilevanti mediante:
- emanazione di specifica normativa regionale;
- attivazione dell’ARPA;
- stipula di accordo di programma tra Stato e Regioni per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni.
Il D. Lgs. 334/99 sancisce che nelle more che siano attuate le condizioni imposte
dall’art. 72 del D. Lgs. 112/98 per l’attuazione dell’art. 18 dello stesso D. Lgs.
334/99, i compiti amministrativi inerenti l’istruttoria tecnica dei Rapporti di Sicurezza
siano svolti dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco
territorialmente competente, integrato, ai sensi dell’art. 19, da rappresentanti di:
ARPA, Dipartimento Periferico dell’ISPESL (ora INAIL), Regione, Provincia e
Comune, e che le verifiche ispettive sul documento di Politica di Prevenzione e sui
Sistemi di Gestione della Sicurezza siano svolte dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare (MATTM), relativamente agli stabilimenti soggetti
agli obblighi di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, e dalle Regioni per gli stabilimenti
soggetti ai soli articoli 6 e 7.
Ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D. Lgs. 334/99, il MATTM può comunque disporre
visite ispettive anche per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7.
In forza del predetto articolo, a partire dal 2011 il MATTM, nelle regioni, tra cui la
Campania, che non hanno ancora organizzato un sistema per il controllo degli
stabilimenti come previsto dalle succitate normative, ha predisposto l’effettuazione di
verifiche ispettive, con le stesse modalità stabilite per gli stabilimenti in art. 8, anche
per le aziende in art. 6.
4.1 Le istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS)
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. (di seguito denominato Decreto), i
Gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle indicate nell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del decreto sono
tenuti a redigere un Rapporto di Sicurezza (RdS). Il Rapporto di Sicurezza è un
elaborato tecnico dal cui esame deve emergere che il Gestore ha individuato i pericoli
di incidente rilevante e che siano state adottate le misure necessarie per prevenirli e
limitarne, in caso di accadimento, le conseguenze per le persone e l’ambiente.
Pagina 11
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
In attesa dell’attuazione del trasferimento delle competenze in materia alla Regione,
l’esame del RdS è curato da un Gruppo di Lavoro (GdL) nominato dal Comitato
Tecnico Regionale (CTR). Possono far parte del GdL:
x i componenti titolari e supplenti del CTR;
x i funzionari degli enti e delle istituzioni pubbliche rappresentati nel Comitato
(fra cui l’ARPA) e/o funzionari di altri enti (A.S.L., Autorità Portuale,
Capitaneria di Porto, etc …) in relazione alle loro specifiche competenze.
Il GdL provvede, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche alla
effettuazione di sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenute nel
RdS descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento (Art. 21 comma 5bis del
Decreto).
La procedura per la valutazione (Art. 21 del Decreto) del RdS riguarda:
1) Stabilimenti esistenti (Art. 8 del Decreto);
2) Stabilimenti nuovi (Art. 9 del Decreto);
3) Stabilimenti esistenti che prevedono modifiche che potrebbero costituire
aggravio del preesistente livello di rischio, soggetti alla presentazione di NOF
(Art. 10 del Decreto) - (ndr.: Per l’individuazione di tali modifiche, vedi
Decreto Ministero dell’Ambiente 9 Agosto 2000 - G.U. 23 Agosto 2000 n.
196).
Relativamente agli stabilimenti esistenti, l’istruttoria relativa al Rapporto di
Sicurezza, a cura del GdL di cui sopra, si conclude con un atto rilasciato dal CTR che
indica le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative
e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione
di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, la limitazione o il divieto di
esercizio.
Relativamente ai nuovi stabilimenti, il gestore deve presentare all’autorità
competente un Rapporto di Sicurezza Preliminare ai fini dell’ottenimento del “Nulla
Osta di Fattibilità” (NOF) necessario per il rilascio della concessione edilizia. Prima
di dare inizio all’attività occorre però ottenere il “Parere Tecnico Conclusivo” (PTC)
che può aversi solo dopo la presentazione del “Rapporto di Sicurezza Definitivo”.
Anche in questo caso, in attesa dell’attuazione del trasferimento delle competenze in
materia alle Regioni, l’autorità competente al rilascio sia del Nulla Osta di Fattibilità
che del Parere Tecnico Conclusivo è il CTR, previa valutazione positiva dei
rispettivi Rapporti di Sicurezza (Preliminare e Definitivo) da parte del GdL.
Nel caso di “modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio in uno
stabilimento esistente”, il D.M. 9 agosto 2000 stabilisce che il gestore, prima di dare
inizio alle variazioni, deve ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) ed il Parere
Tecnico Conclusivo (PTC) secondo le procedure stabilite per un nuovo stabilimento
(articoli 10 e 21 del d. Lgs. 334/99).
Se invece le modifiche non comportano aggravio del preesistente livello di rischio, il
gestore che intende introdurre modifiche deve presentare al CTR e al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio una dichiarazione, resa ai
sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e ss.mm.ii., attestante che la
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
modifica è progettata ed eseguita a regola d’arte e che non costituisce aggravio del
preesistente livello di rischio;
Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99 deve comunque tenere
conto delle modifiche introdotte in occasione dell’aggiornamento quinquennale del
Rapporto di Sicurezza.
4.2 Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)
Le verifiche ispettive previste dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 334/99 sono
finalizzate ad accertare l’adeguatezza, tenendo conto delle attività esercitate, dei
sistemi tecnici, organizzativi, e di gestione applicati nello stabilimento per prevenire
qualsiasi incidente rilevante o per limitarne le conseguenze all’interno ed all’esterno
del sito.
Tali verifiche ispettive sono altresì tese ad accertare l’adeguatezza e la corretta
applicazione della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti posta in essere dal
Gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).
Per gli stabilimenti soggetti all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, attualmente l’Autorità
responsabile per la predisposizione dell’ispezione è il MATTM, mentre per quelli
soggetti ai soli artt. 6 e 7 sono le Regioni; il MATTM può comunque predisporre
visite ispettive anche per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6/7 (art. 25 comma 6).
In Campania, non avendo la Regione ancora organizzato un sistema per il controllo
degli stabilimenti come previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii., anche le
verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti ai soli artt. 6 e 7 sono attualmente
disposte dal MATTM.
Le verifiche ispettive negli stabilimenti soggetti all’art. 8 sono svolte, in attesa
dell’emanazione dello specifico decreto previsto dall’art. 25, comma 3 del D. Lgs.
334/99, in base al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare del 5
novembre 1997 e secondo gli specifici criteri e procedure forniti dallo stesso
Ministero mediante linee guida emanate dalla competente Direzione Generale del
MATTM.
Le Commissioni Ispettive per ciascuno stabilimento da sottoporre a verifica,
nominate con Decreto del MATTM, sono composte da almeno tre esperti
appartenenti a:
- Sistema delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA);
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dal
2010 confluito nell’INAIL.
Possono partecipare alle verifiche ispettive, in qualità di Uditori, tecnici (già
specificamente formati in materia) appartenenti agli stessi ENTI, purché comunque
nominati dal MATTM.
Le Commissioni debbono assolvere ai compiti di seguito sintetizzati, come
espressamente richiesto dalle linee guida emanate, nell’ultimo aggiornamento, con il
decreto direttoriale del MATTM n. DSA/DEC/2009/0000232 del 25 marzo 2009:
- accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza,
di cui al D. Lgs. 334/99, al D. Lgs. 238/05 ed al Decreto Ministero
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
dell’Interno 9 agosto 2000 (“Linee guida per l’attuazione del sistema di
gestione della sicurezza”);
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi
e di gestione applicati nello stabilimento per garantire che il gestore possa
comprovare di:
o aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate
nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
o disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all’interno ed all’esterno del sito.
La visita ispettiva è inoltre finalizzata ad acquisire un quadro aggiornato dello stato
autorizzativo dello stabilimento in materia di incidenti rilevanti mediante
l’acquisizione di informazioni in merito a:
- eventuali modifiche ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente 9 agosto
2000 “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di
processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose
che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”,
intervenute nello stabilimento successivamente alla presentazione
dell’ultimo Rapporto di Sicurezza, con i riferimenti ad eventuali
comunicazioni o richieste autorizzative effettuate dal gestore ai sensi delle
norme vigenti e informazioni sul relativo stato di attuazione;
- stato di avanzamento dell’iter istruttorio previsto dall’art. 21, commi 2 e 3
del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di
cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, nonché informazioni
relative ad eventuali iter istruttori relativi a Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
e Parere Tecnico Consultivo (PTC), di cui all’articolo 21, comma 3, per
modifiche presentate dopo la redazione del Rapporto di Sicurezza vigente.
In caso di istruttoria tecnica conclusa deve essere riportato lo stato di
adeguamento alle eventuali prescrizioni impartite;
- attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti in
precedenti verifiche ispettive svolte ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 334/99;
- stato di validità del Certificato di Prevenzione Incendi ovvero stato di
avanzamento dell’iter di rilascio dello stesso;
- stato di aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno;
- azioni correttive adottate dalla società a seguito di sanzioni/prescrizioni
irrogate a seguito di attività ispettive o di sopralluogo svolte da altri enti
(ASL, ISPESL, VV.F., Direzione Provinciale del Lavoro, ARPA, ecc.);
- azioni intraprese dal Comune in merito alla pianificazione urbanistica e
territoriale nell’area circostante lo stabilimento ed all’informazione alla
popolazione, nonché azioni in materia intraprese autonomamente dal
gestore o su richieste formulate da parte dell’Autorità competente;
- stato di predisposizione del Rapporto di Sicurezza Portuale (RISP), nonché
l’adeguamento dello stabilimento alle eventuali prescrizioni dell’Autorità
Portuale o Marittima (qualora lo stabilimento risulti collocato nell’ambito
di un porto industriale e petrolifero, ovvero in area demaniale marittima a
terra o in altre infrastrutture portuali);
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
-
attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti nella
relazione finale di sopralluogo post incidentale, effettuato ai sensi dell’art.
24 comma 3 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. (se applicabile).
È necessario evidenziare come, ai sensi del mandato ricevuto, le attività delle
Commissioni Ispettive non devono essere sovrapposte, né interferire, con quelle di
cui alle Istruttorie Tecniche sui Rapporti di Sicurezza, né comprendere l’attività di
valutazione tecnica della sicurezza e di controllo da effettuare, con relativi
sopralluoghi ed ispezioni, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 334/99, ma devono
collegarsi a queste tenendo nel debito conto le relative risultanze.
Le Commissioni Ispettive, per svolgere i propri compiti, debbono far riferimento agli
strumenti normativi già citati ed in particolare, per gli aspetti di carattere
tecnico/metodologico, agli allegati alle citate Linee Guida del MATTM. Tali
strumenti sono di supporto agli Ispettori nell’individuare gli elementi minimi che la
Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti ed i relativi Sistemi di Gestione della
Sicurezza debbono garantire. In particolare, detti strumenti contengono:
x uno schema di raccolta ed analisi, da effettuare congiuntamente ai gestori,
delle esperienze storiche maturate all’interno degli stabilimenti a seguito degli
eventi incidentali occorsi o comunque noti alle funzioni sicurezza
dell’azienda, in particolare per ciò che riguarda eventuali cause gestionali;
x una lista di controllo/promemoria degli elementi minimi che, nel rispetto del
D.M. 9 agosto 2000 (G.U. n. 195 del 22/8/2000), un Sistema di Gestione della
Sicurezza deve aver considerato ed affrontato;
x la tabella di riepilogo “Eventi incidentali – misure adottate”, strumento base
per la verifica dei sistemi tecnici.
Le verifiche ispettive sono previste “almeno annualmente” per gli stabilimenti
soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (RdS), di cui all’Art. 8 del D.
Lgs. 334/99 (Art. 25, comma 4, lett. a del Decreto).
A conclusione della Verifica Ispettiva, la Commissione redige il Rapporto
Conclusivo che, a cura del rappresentante del Sistema delle Agenzie (ARPAC o
ISPRA), viene inviato, con allegati e su supporto informatico, al Ministero
dall’Ambiente; questi, una volta verificata la completezza e la rispondenza a quanto
previsto nelle Linee Guida Prot. DSA-DEC-2009-0000232 del 25/03/2009, ne invia
copia, in formato elettronico, al Gestore, al CTR ed agli altri Enti interessati.
Ai sensi dell’Art. 27 comma 4 del D. Lgs. 334/99, il CTR, quale Autorità attualmente
preposta all’adozione delle misure prescrittive, coercitive e sanzionatorie di Legge
(cfr. parere del Consiglio di Stato – Seconda Sezione - Adunanza del 26 Novembre
2003, N. Sezione 3510/2003), effettuate le valutazioni del Rapporto Conclusivo invia
comunicazione al Gestore ed agli Enti interessati, in merito alla fissazione dei tempi
e dei modi per l’attuazione dei provvedimenti ritenuti necessari.
Al Gestore sarà richiesto di fornire, alla scadenza dei termini, la comunicazione di
avvenuto adempimento (punto 2.6 del Regolamento del CTR).
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
5.
I PIANI DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)
La procedura per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) alle Aziende a
Rischio di Incidente Rilevante è regolata dall’art. 20 del D. Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii..
Sono interessati ai PEE gli stabilimenti ricadenti negli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99
e ss.mm.ii.; la predisposizione del PEE è stata prevista anche per gli stabilimenti in
art. 6 solo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 238/05 (art. 20 c. 6 bis del
testo coordinato dei decreti).
Il Prefetto, competente in ambito provinciale, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità
finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il Piano di Emergenza
Esterna (PEE) allo stabilimento e ne coordina l’attuazione (art. 20 c. 1 del Decreto).
Generalmente, per la redazione del PEE il Prefetto si avvale di un Gruppo di Lavoro a
ciò designato, ivi compresi la Regione e gli Enti e Amministrazioni locali interessati.
Con D.P.C.M. del 25/02/2005 (S.O. n. 40 alla G.U. n. 62 del 16/03/2005), il
Dipartimento della Protezione Civile ha emanato apposite Linee Guida per
l’elaborazione dei suddetti PEE.
Tali Linee Guida individuano, tra l’altro, le funzioni minime dei soggetti coinvolti in
emergenza; in particolare, l’ARPA è preposta “all’acquisizione, elaborazione,
diffusione di dati e informazioni e di previsioni sullo stato delle componenti
ambientali acqua (superficiali e di falda), aria, e suoli soggetti ad agenti contaminati
causati da un evento incidentale … In caso di evento incidentale, l’ARPA:
x fornisce supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della
conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivante dalle attività di
analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei controlli;
x effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella
zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare
l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;
x fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;
x trasmette direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle rilevazioni
richieste;
x fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e
dei luoghi dove si è verificato l’evento”.
Il PEE è costruito con una serie di dati reperiti presso le Regioni ed i vari Enti locali,
nonché con le informazioni fornite dal Gestore dello stabilimento riportate nel
Rapporto di Sicurezza (nel caso di stabilimenti soggetti all’art. 8 del Decreto) e nella
Scheda Informativa alla popolazione di cui all’allegato V del Decreto.
Il PEE può essere definitivo o provvisorio a seconda che il Rapporto di Sicurezza
abbia superato o meno l’istruttoria e la valutazione tecnica finale del Comitato
Tecnico Regionale (CTR), o dell’organismo equipollente costituito ai sensi della
normativa, che lo esamina e lo valida. Il PEE provvisorio comporta l’individuazione
di scenari incidentali i cui dati possono essere dedotti dalle indicazioni fornite
direttamente dal Gestore (Art. 11 del Decreto) e dalla Scheda informativa alla
popolazione (Art. 22 del Decreto), oppure utilizzando il sistema di calcolo proposto
con il Metodo Speditivo di cui all’allegato 1 alle richiamate Linee Guida del
D.P.C.M. 2005, nel solo caso di assenza totale dei dati minimi necessari per
elaborare uno scenario incidentale.
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Il PEE, così come redatto, viene approvato dal Prefetto e ne viene data
comunicazione agli organi individuati all’Art. 20 c.1 del Decreto.
Il PEE deve essere aggiornato, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque non
superiori a tre anni (Art. 20 c. 3 del Decreto); sono anche previste esercitazioni che
testano le procedure di attivazione delle strutture operative coinvolte.
É altresì prevista anche la revisione del PEE in caso di variazioni verificatesi a
seguito della sua elaborazione od aggiornamento.
Un aspetto significativo per l’efficacia del PEE riguarda l’Informazione alla
Popolazione circa le caratteristiche dei rischi ed i comportamenti da tenere, nel caso
si verifichi un incidente rilevante. Ai sensi dell’art. 2 “forme di consultazione della
popolazione” del Decreto 24 luglio 2009 n.139, si riportano di seguito, per esteso, i
soli contenuti dei commi 1 e 2 in quanto più significativi:
1) Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.
334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno
e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla
consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi,
questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e
telematici;
2) Con le medesime modalità di cui al comma 1 il Prefetto, ai fini di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la
popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di
emergenza esterno.
I restanti commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 del Decreto 24 luglio 2009 n. 139 riportano infine
le modalità da seguire per una corretta consultazione della popolazione.
6.
LA MAPPATURA DELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTI
RILEVANTI IN CAMPANIA
6.1 Premessa
Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del d. lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii., “il Ministero
dell’Ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla
legislazione vigente avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente (oggi ISPRA), l’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare
incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione di rapporti di sicurezza e
dei sistemi di gestione della sicurezza”.
Per soddisfare quanto disposto dal suddetto art. 15 del d. lgs. n. 334/99, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’ISPRA si sono dotati di uno
strumento informatico basato sui dati tratti dalle notifiche e dalle schede
d’informazione alla popolazione (allegato V del d. lgs. 334/99) pervenute e conservate
presso il Ministero, comprendente:
a) Informazioni generali relative all’anagrafico dello stabilimento, alla posizione
in relazione alle direttive Seveso, nonché alle principali attività svolte nello
stabilimento;
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
b) Informazioni territoriali relative alla georeferenziazione dello stabilimento ed
alle principali attività sensibili presenti nelle vicinanze dello stesso;
c) Informazioni in merito alla posizione amministrativa in relazione allo stato di
avanzamento delle procedure di Istruttoria Tecnica, Nulla Osta di Fattibilità e
Parere Conclusivo;
d) Informazioni sulle sostanze relativamente a identificazione, tipologia di
pericolosità e quantità;
e) Informazioni in merito alla posizione amministrativa in relazione alle
Verifiche Ispettive, relativamente a periodicità, Ispettori e risultanze.
Tale strumento, originariamente consistente in una banca dati alfa-numerica in MS
ACCESS, si è successivamente evoluto, attraverso la collaborazione MATTMISPRA, in un applicativo web “INVENTARIO NAZIONALE SEVESO” che permette
la gestione e la visualizzazione di tutte le informazioni sopra citate.
Partendo dai dati di detto Inventario Nazionale Seveso, aggiornati a giugno 2014, in
questo rapporto sono riportati ed analizzati 4 indicatori rappresentativi della
distribuzione, della tipologia e delle caratteristiche degli stabilimenti RIR presenti in
Campania.
Sono stati analizzati e predisposti i seguenti indicatori di pressione:
- Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nelle varie
province e loro concentrazione a livello provinciale e comunale;
- Tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.
6.2 Numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e loro
concentrazione a livello provinciale e comunale
Questo indicatore fornisce il numero di stabilimenti suscettibili di causare incidenti
rilevanti, indicati dai gestori in adempimento alla normativa “Seveso”, divisi per
categoria individuata, per convenzione, dal riferimento al relativo articolo di legge
(art. 6, 7 e 8 del d. lgs. 334/99, come modificati dal successivo d. lgs. 238/05).
Nella Tabella A e nelle Tavole 1, 2 e 3 riportate in Allegato, è evidenziata
l’ubicazione e la distribuzione sul territorio regionale, provinciale e comunale degli
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, soggetti al d. lgs. 238/05.
Complessivamente, le aziende RIR presenti in Campania ed elencate nell’Inventario
Nazionale Seveso del MATTM aggiornato al giugno 2014, sono in numero di 69
(circa il 6% del totale delle aziende RIR censite a livello nazionale), di cui n. 51 sono
le aziende classificate in art. 6/7 e n. 18 le aziende classificate in art. 8.
Da una prima analisi, relativa alla distribuzione provinciale degli stabilimenti, si rileva
che:
- Circa il 46% degli stabilimenti RIR complessivamente presenti in Campania,
classificati sia in art. 6/7 che in art. 8, è concentrato nella provincia di Napoli;
Pagina 18
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
- Circa l’89% degli stabilimenti RIR classificati in art. 8 presenti in Campania è
concentrato nelle province di Napoli e Salerno, mentre il restante 11% è
concentrato nella provincia di Caserta;
- Nelle province di Avellino e Benevento non sono presenti stabilimenti RIR
classificati in art. 8.
Dalla distribuzione a livello comunale degli stabilimenti RIR, si rileva che:
- In circa il 10% dei Comuni della Campania è ubicato almeno uno stabilimento
a rischio di incidente rilevante;
- Circa il 12% degli stabilimenti RIR complessivamente presenti in Campania è
concentrato nel comune di Napoli;
- Oltre a Napoli, nel cui territorio sono ubicati ben 8 stabilimenti RIR, i comuni
nei quali è ubicato più di uno stabilimento RIR sono: Nola (3), Giugliano in
Campania (2), Marcianise (2), Padula (2), Poggiomarino (2) e Qualiano (2).
6.3 Tipologie di stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti
Il DPR 175/88 (Seveso I) considerava elemento significativo per classificare uno
stabilimento come a rischio di incidente rilevante, oltre la detenzione di determinate
sostanze, anche lo svolgimento nello stabilimento di determinate attività industriali.
Tale requisito è stato eliminato con il d. lgs. 334/99 (Seveso II), ma l’attività di uno
stabilimento resta comunque un elemento particolarmente significativo per avere utili
informazioni sulla mappa dei pericoli associati agli stabilimenti RIR. Questo
indicatore analizza quindi le tipologie di attività industriali maggiormente diffuse tra
gli stabilimenti RIR e la loro distribuzione sul territorio regionale.
Le attività industriali che detengono o utilizzano sostanze pericolose sono state
catalogate, a livello nazionale, per gruppi il più possibile omogenei, individuando le
seguenti 14 macro categorie di attività:
1. Stabilimenti chimici o petrolchimici. Questa categoria comprende
stabilimenti di vario tipo dove si effettua sia la produzione di prodotti
chimici, intermedi o finali (prodotti per la farmaceutica, prodotti per
detersivi, ecc.), partendo da sostanze chimiche o petrolchimiche, sia la
produzione di manufatti (lastre di poliuretano, PET, ecc.). Normalmente in
tali stabilimenti sono presenti, tra gli altri, serbatoi di stoccaggio e reattori
chimici;
2. Depositi di gas liquefatti. Si tratta di stabilimenti (generalmente di media
dimensione) dove si effettua lo stoccaggio e la movimentazione di GPL
(gas petrolio liquefatto), una sostanza estremamente infiammabile ma non
tossica. Tali depositi sono costituiti da serbatoi per lo stoccaggio sia fuori
terra (sigari o sfere) che interrati e le operazioni che si effettuano sono, oltre
al deposito, lo scarico da autobotti ed il carico in botticelle (piccoli
automezzi per il rifornimento di GPL agli utilizzatori domestici);
frequentemente si effettua anche il riempimento di bombole di varie
grandezze;
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
3. Raffinazione petrolio. Grandi stabilimenti dove si effettua la separazione
(per distillazione) dal petrolio grezzo di tutte le frazioni che lo compongono
(benzina, gasolio, oli, GPL, ecc.);
4. Depositi di oli minerali. In tale categoria sono ricomprese le attività di
deposito e di movimentazione di oli minerali (gasolio, benzina, ecc.),
prodotti infiammabili pericolosi per l’uomo in caso di innesco, oltre che per
l’ambiente in caso di dispersione. Normalmente i depositi sono costituiti da
grandi serbatoi cilindrici e da una estesa rete di tubazioni;
5. Depositi di fitofarmaci. Stabilimenti dove si effettua la movimentazione
(ricevimento e distribuzione) e lo stoccaggio di prodotti per l’agricoltura
(fitofarmaci e agrofarmaci), senza manipolazioni di alcun genere degli
stessi prodotti. I prodotti sono in confezioni chiuse (sacche, scatole,
barattoli, fustini, ecc.). Generalmente lo stabilimento è costituito da grandi
magazzini o capannoni, con scaffali, dove vengono allocate le confezioni
sistemate su bancali;
6. Depositi di tossici. Sono stabilimenti costituiti da serbatoi e magazzini per
lo stoccaggio e la movimentazione (carico e scarico) di prodotti chimici
(chimici di base, solventi, ecc.). In alcuni stabilimenti si effettuano anche
semplici operazioni di miscelazione di prodotti sfusi;
7. Distillazione. Stabilimenti per la produzione di alcol etilico da materie
prime naturali (uva, ecc.);
8. Produzione e/o deposito di esplosivi. Detengono esplosivi per uso
industriale o fuochi pirotecnici. Nel caso di solo deposito si tratta di
semplice stoccaggio in magazzini e delle connesse attività di ricevimento e
distribuzione; in alcuni casi si effettua anche la produzione. Per i fuochi
pirotecnici si possono avere sia laboratori per la produzione con annesso
deposito, sia depositi con sola movimentazione di prodotti;
9. Centrali termoelettriche nelle quali si effettua la produzione di energia
elettrica utilizzando olio combustibile;
10. Galvanotecnica. Normalmente sono piccole o medie industrie nelle quali si
effettuano lavorazioni galvaniche per il trattamento superficiale dei metalli,
utilizzando bagni galvanici costituiti da soluzioni di sostanze pericolose;
11. Produzione e/o deposito di gas tecnici, ovvero di ossigeno, azoto, idrogeno,
ecc.;
12. Acciaierie e impianti metallurgici. Stabilimenti per la produzione di acciai
o leghe speciali. Per alcune lavorazioni sono richieste (o prodotte) sostanze
pericolose;
13. Impianti di trattamento e recupero. Rientrano in tale categoria alcune
attività di trattamento e recupero che comportano la presenza, in una o più
fasi della lavorazione, di sostanze pericolose (per esempio rientra in questa
categoria il trattamento e recupero di batterie esauste mentre sono escluse le
discariche di rifiuti);
14. Stoccaggi sotterranei di gas naturale. Si tratta degli stoccaggi di gas
naturale a servizio della rete nazionale dei metanodotti realizzati in
giacimenti esauriti.
Dall’appartenenza di uno stabilimento ad una delle sopraelencate categorie è quindi
possibile conoscere preliminarmente i pericoli a questo associabili. I depositi di gas
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Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
liquefatti ed i depositi di esplosivi, i depositi sotterranei di gas naturale, come pure le
distillerie e gli impianti di produzione e/o deposito di gas tecnici sono caratterizzati,
per esempio, da un prevalente pericolo di incendio e/o esplosione con effetti
riconducibili, in caso di incidente, principalmente ad irraggiamenti e sovrappressioni,
più o meno elevati, che possono quindi provocare danni strutturali ad impianti ed
edifici e danni fisici per l’uomo. Gli stabilimenti chimici e petrolchimici, le raffinerie,
i depositi di tossici, i depositi di fitofarmaci e le centrali termoelettriche associano al
rischio di incendio e/o esplosione, come i precedenti, il pericolo derivante dalla
diffusione di sostanze tossiche e/o ecotossiche, anche a distanza, e quindi la possibilità
di pericoli, immediati e/o differiti nel tempo, per l’uomo e per l’ambiente. Le
acciaierie, gli impianti galvanotecnici e gli impianti di trattamento e recupero sono
invece caratterizzati da un prevalente pericolo di conseguenze per l’ambiente e,
quindi, indirettamente alla salute umana; non di meno, alcune delle sostanze presenti
in questi stabilimenti possono determinare, direttamente o a causa delle sostanze
sviluppate in caso di incidente (ad es. incendio), pericoli per l’uomo.
Gli scenari incidentali associabili ad uno stabilimento consentono, se messi in
relazione con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante, di ottenere
utili elementi per la mappatura dei pericoli per il territorio circostante (persone e beni).
La valutazione del rischio associato ad uno stabilimento RIR viene effettuata dal suo
gestore (negli stabilimenti ex art. 8 è riportata in uno specifico e dettagliato Rapporto
di Sicurezza) e viene verificata dagli Enti di controllo (attualmente CTR dei Vigili del
Fuoco), con la considerazione delle misure impiantistiche e gestionali messe in atto
dai gestori per la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze,
nonché del ruolo giocato, in caso di incidente, dalle misure di gestione del rischio
residuo proposte dalle autorità competenti (pianificazione di emergenza esterna,
informazione alla popolazione, pianificazione urbanistica).
Nelle Tavole dalla n. 4 alla n. 11 riportate in Allegato è illustrata l’ubicazione sul
territorio regionale, per ciascuna tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in
Campania.
Nella Tabella B e nei relativi grafici B1 e B2 riportati in Allegato è evidenziata la
distribuzione, per tipologia di attività, delle aziende RIR presenti in Campania,
suddivise tra quelle classificate in art. 6/7 e quelle classificate in art. 8.
L’analisi di detta distribuzione a livello regionale mostra una netta prevalenza di
depositi di gas liquefatti (circa il 60% del totale delle aziende RIR presenti in
Campania) ed una significativa presenza di stabilimenti per la produzione e/o il
deposito di esplosivi (circa il 12%), di depositi di oli minerali (circa il 10%) e di
stabilimenti chimici o petrolchimici (circa il 9%). Altre tipologie di attività RIR
presenti in Campania sono gli stabilimenti per la produzione e/o il deposito di gas
tecnici (circa il 4%), gli impianti di trattamento/recupero (circa il 3%), un deposito di
fitofarmaci ed una centrale termoelettrica.
Le successive Tabelle C, D, E, F e G, con i relativi grafici riportati in Allegato,
mostrano invece la distribuzione a livello provinciale, per tipologia di attività, delle
aziende RIR presenti in Campania.
L’analisi di tali distribuzioni mostra come la prevalenza di depositi di gas liquefatti
già evidenziata a livello regionale risulti ancor più significativa nelle province di
Pagina 21
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Avellino e Salerno, dove si registrano percentuali superiori al 70% in termini di
rapporto tra il numero di detti depositi ed il numero totale di aziende presenti sul
territorio provinciale.
6.4 Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti suscettibili di causare
incidenti rilevanti
La normativa “Seveso” e quella per la progettazione antisimica degli impianti trovano
elementi di connessione nell’applicazione di quanto disposto dal d. lgs. 334/99 che,
all’art. 8, prevede che per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantità superiori a determinate soglie, il gestore è tenuto a redigere un Rapporto di
Sicurezza.
I gestori di detti stabilimenti hanno pertanto la responsabilità di valutare tutti i rischi
(incluso quello sismico) connessi con la perdita di contenimento delle sostanze
pericolose e di porre in atto le conseguenti azioni di mitigazione attraverso l’analisi di
sicurezza e la redazione della relativa documentazione da sottoporre al controllo delle
Autorità competenti (CTR dei Vigili del Fuoco), prima dell’inizio delle attività, in
caso di modifiche che comportano aggravio di rischio, nonché in occasione
dell’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza previsto dalla norma.
La considerazione degli eventi naturali tra le possibili cause iniziatrici di incidenti
rilevanti è stata prevista dalla normativa Seveso già a partire dal DPR 175/88
(recepimento della Direttiva europea Seveso I) e confermata nel DPCM 31 marzo
1989 (decreto applicativo che stabilisce requisiti e contenuti delle valutazioni della
sicurezza degli stabilimenti), nel quale si chiede ai gestori di tenere conto, per quanto
attiene la progettazione degli impianti e la predisposizione delle misure di
prevenzione, della categoria sismica del comune ove ricade lo stabilimento. I
successivi decreti del Ministero dell’Ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre
1998, utilizzati come riferimento normativo per la valutazione dei Rapporti di
Sicurezza, rispettivamente in impianti di stoccaggio di GPL e di idrocarburi liquidi
infiammabili, applicano analoghi criteri.
Il DPCM 31 marzo 1989, pur non approfondendo nello specifico, l’aspetto dei
terremoti, fa tuttavia diretto riferimento alla classificazione ed alla normativa
antisimica in vigore ed ai successivi aggiornamenti.
Le norme antisimiche di riferimento attualmente in vigore sono le Norme Tecniche
per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008) – di seguito indicate
come NTC 2008 – che, anche se riferite in maniera specifica all’edilizia civile,
forniscono riferimenti utili, pur non esaustivi, per la progettazione degli impianti
nuovi e la verifica di quelli esistenti, in termini di individuazione dei livelli di
prestazioni richieste alle strutture in relazione alle azioni sismiche, volti
sostanzialmente a garantire il mantenimento di funzionalità e stabilità delle utilities e
l’assenza di perdite di sostanze pericolose.
Per struttura non si intende solamente il singolo serbatoio o apparecchiatura presente
in un impianto di uno stabilimento ma tutto l’insieme: impianto vero e proprio,
dispositivi di alimentazione dell’impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura
principale. Da ciò deriva che i fattori che contribuiscono alla buona risposta sismica
dell’impianto nel suo complesso, oltre alla certificazione di conformità del produttore
dell’impianto, sono la progettazione antisimica degli elementi di alimentazione e
Pagina 22
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
collegamento e la progettazione antisismica degli elementi a cui si ancorano gli
impianti stessi. A tale riguardo può costituire un utile riferimento la posizione assunta
nell’ambito del sistema dei controlli sugli stabilimenti RIR dal Ministero dell’Interno
– CNVVF – con nota prot. n. DCPREV 16960 del 29/11/2010:
“ … si ritiene che il CTR quale autorità di controllo per le attività a rischio di
incidente rilevante debba chiedere al gestore di analizzare gli scenari incidentali
aggiuntivi generati dal sisma. In tale ambito il CTR può chiedere, a titolo
esemplificativo, di:
- effettuare verifiche sismiche sugli elementi degli impianti pericolosi per
tipologia e quantitativo di sostanza pericolosa contenuta, o per caratteristiche
geometriche (elementi snelli quali camini, torri, antenne, tubazioni);
- effettuare un’analisi dinamica per determinare le deformazioni oltre alle
tensioni;
- analizzare il comportamento di tubazioni e linee elettriche colleganti strutture
a diversa resistenza e deformabilità;”
Ciò comporta, in sostanza, una riconsiderazione degli scenari incidentali tale da
ricomprendere, ad esempio:
- frequenze di rottura coerenti con i tempi di ritorno delle sollecitazioni sismiche
previste per il sito (frequenze annuali di superamento);ù
- una valutazione delle conseguenze coerente con una possibile perdita di
contenimento simultanea di sostanze pericolose da più apparecchiature ed il
conseguente contemporaneo verificarsi di più eventi incidentali;
- ipotesi di rottura più cautelative in caso di esito negativo delle verifiche
sismiche e mancato adeguamento;
- la considerazione della possibile inoperatività dei sistemi di protezione e
mitigazione esistenti nello stabilimento.
Dal 1 Luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC 2008, per ogni costruzione è
necessario riferirsi ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base
delle coordinate geografiche dell’area di progetto ed in funzione della vita nominale
dell’opera, modificando, in modo sostanziale, il ruolo che precedentemente aveva la
classificazione sismica ai fini progettuali, in cui per ciascuna zona-territorio comunale
veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta
elastica, da utilizzare per il calcolo delle azioni simiche.
Con la nuova normativa, le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla
“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità
che, in un fissato intervallo di tempo (“periodo di riferimento” VR espresso in anni),
in tale sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato;
la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di
riferimento” (PVR).
Una delle novità introdotte dalle NTC 2008 è appunto la stima della pericolosità
sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo ag (frazione
dell’accelerazione di gravità) riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento in 50 anni pari a: 81%, 63%, 50%, 39%, 30%, 22%, 5% e 2%
rispettivamente corrispondenti a periodi di ritorno (TR) di 30, 50, 72, 100, 140, 200,
975 e 2475 anni.
Pagina 23
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Nella Tabella H e nelle Tavole dalla n. 12 alla n. 20 riportate in Allegato, sono
evidenziati i valori di pericolosità sismica ag associati agli stabilimenti presenti in
Campania suscettibili di causare incidenti rilevanti.
I valori di ag sono stati calcolati1, secondo quanto previsto dalle NTC 2008, in base
alla media pesata sulla distanza dei valori di ag nei 4 nodi più vicini al centroide di
riferimento di ogni stabilimento RIR, di cui alla griglia con passo 0,05 gradi usata
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la redazione delle
carte di pericolosità sismica del territorio nazionale.
Nella Tavola n. 21 riportata in Allegato, sono stati infine suddivisi gli stabilimenti
RIR presenti in Campania sulla base del valore di soglia di ag con probabilità di
superamento PVR del 10% in 50 anni (TR = 475 anni), coerente con la classificazione
di cui all’OPCM 3907/2010, presa a riferimento per la classificazione della
pericolosità di un sito nella Guida Tecnica “Linee di indirizzo per la riduzione della
vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio” (Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco/Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica).
________________________
1
Progetto INGV-DPC S1 (2006). Proseguimento della assistenza al DPC per il
completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista
dall’Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi.
http://esse1.m1.ingv.it
Pagina 24
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
ALLEGATO
Tabelle, Grafici e Figure
Pagina 25
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Tabella A
-
Elenco degli stabilimenti RIR presenti in Campania soggetti al
D. Lgs. 238/05
Tavola 1
-
Ubicazione sul territorio regionale degli stabilimenti soggetti al
D. Lgs. 238/05
Tavola 2
-
Distribuzione provinciale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs.
238/05
Tavola 3
-
Distribuzione comunale degli stabilimenti soggetti al D. Lgs.
238/05
Tavola 4
- Ubicazione stabilimenti RIR – Chimici e Petrolchimici
Tavola 5
- Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi Gas Liquefatti
Tavola 6
- Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi oli minerali
Tavola 7
- Ubicazione stabilimenti RIR – Fitofarmaci
Tavola 8
-
Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o Deposito
esplosivi
Tavola 9
-
Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o Deposito gas
tecnici
Tavola 10
-
Ubicazione
stabilimenti
Trattamento/Recupero
Tavola 11
- Ubicazione stabilimenti RIR – Centrali termoelettriche
Tabella B
- Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di
attività
Grafico B1
- Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di
attività
Grafico B2
- Distribuzione stabilimenti RIR in Campania per tipologia di
attività
RIR
–
Impianti
di
Tabella C e
relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Avellino per
tipologia di attività
Tabella D e
relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Benevento per
tipologia di attività
Pagina 26
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Tabella E e
relativi grafici
- Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Caserta per
tipologia di attività
Tabella F e
relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Napoli per
tipologia di attività
Tabella G e
relativi grafici
-
Distribuzione stabilimenti RIR in provincia di Salerno per
tipologia di attività
Tabella H
-
Valori di pericolosità sismica di sito ag associati agli
stabilimenti RIR presenti in Campania
Tavola 12
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 81% in 50 anni (TR=30 anni)
Tavola 13
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 63% in 50 anni (TR=50 anni)
Tavola 14
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 50% in 50 anni (TR=72 anni)
Tavola 15
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 39% in 50 anni (TR=101 anni)
Tavola 16
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 30% in 50 anni (TR=140 anni)
Tavola 17
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 22% in 50 anni (TR=201 anni)
Tavola 18
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 10% in 50 anni (TR=475 anni)
Pagina 27
Rapporto sulle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Campania – Edizione 2014
Tavola 19
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 5% in 50 anni (TR=975 anni)
Tavola 20
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 2% in 50 anni (TR=2475 anni)
Tavola 21
Pericolosità sismica di sito associata agli stabilimenti RIR
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (ag),
- riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s), con probabilità di
superamento (PVR) del 10% in 50 anni (TR=475 anni) coerente
con la classificazione di cui all’OPCM n. 3907/2010
Pagina 28
TABELLAA:ElencodeglistabilimentiRIRpresentiinCampaniasoggetialD.Lgs.238/05
N°
N°
PROGR. PARZ.
1
1
2
2
3
4
3
4
5
1
PROVINCIA
AVELLINO
BENEVENTO
COMUNE
INDIRIZZO
RAGIONESOCIALE
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ATTIVITA'
ALTAVILLAIRPINA
S.S.88Km46+900
ALCAGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
COORD.PIANEUTM
Est(X)
Nord(Y)
481434
4537455
AVELLINO
ZonaIndustrialeASI
ME.RE.S.s.r.l.
Art.6/7
Stabilimentochimicoopetrolchimico
485334
4532206
MONTEFORTEIRPINO
TORELLADEILOMBARDI
ViaNazionale,155
S.S.AppiaKm353
CAPONEs.r.l.
CAMPANIATEPORs.r.l.
Art.6/7
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
Depositodigasliquefatti
477162
510272
4526767
4531008
BENEVENTO
S.S.212Km3,3C.daS.Chirico35
GARGANOGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
481516
4556674
PANNARANO
PONTELANDOLFO
Loc.BoscoCaccella
AreaP.I.P.Loc.Pianelle
PIROMAGIAs.r.l.
SIAGASs.r.l.
Art.6/7
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
Depositodigasliquefatti
475781
476140
4539891
4570939
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
432716
4558319
6
7
2
3
8
1
CAMIGLIANO
S.P.PastoranoVitulazioLoc.Monticello
ZIPPOGASs.n.c.
9
2
CASALDIPRINCIPE
CorsoUmbertoI,659
AVERSANAPETROLIs.r.l.
Art.6/7
Depositodioliminerali
424831
4540017
10
3
CESA
ViaTrivio
SUDGASS.p.A.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
434886
4534781
11
4
CURTI
SS.AppiaKm208+500
GAFFOILs.n.c.
Art.6/7
Depositodioliminerali
439418
4547811
12
5
GRAZZANISE
ViaProv.leS.AndreadelPizzone
DOMIDIANAGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
424026
4551882
13
6
MARCIANISE
AreaASI
SOLS.p.A.
Art.6/7
Produzionee/odepositodigastecnici
441580
4539884
14
7
MONDRAGONE
StradaconsortileCasellaChianese
NUOVADIANAGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
409857
4549677
15
8
PIGNATAROMAGGIORE
S.S.AppiaKm192+500
IGATS.p.A.
Art.6/7
Produzionee/odepositodigastecnici
429051
4558000
16
9
PRESENZANO
S.S.CasilinaKm165,200
VULCANOGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
420669
4578681
17
10
TEANO
Fraz.PuglianoLoc.Crocelle
PIROTECNICATEANESEs.r.l.
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
420488
4565988
18
11
VILLALITERNO
ViaMadonnadelPantano,20
PERFETTOs.r.l.
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
419645
4536630
19
20
12
13
CARINARO
MARCIANISE
ZonaIndustrialeASI
ZonaIndustrialeASI
AVERSANAPETROLIs.r.l.
ECOBATS.p.A.
Art.8
Art.8
Depositodigasliquefatti
ImpiantodiTrattamento/Recupero
435593
440414
4540727
4540258
21
1
AFRAGOLA
ContradaLelleroMarchese
ISOs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
445716
4531097
22
2
AGEROLA
ViaFiubano,30
MEDAGLIAMATTEO
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
462299
4500198
23
3
BACOLI
VialeOlimpico,146
VINGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
420841
4517232
24
4
BOSCOTRECASE
ViaPanoramica,1
LUMAGAS
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
455010
4514737
25
5
CAIVANO
AreaASILoc.Pascarola
PPGINDUSTRIESITALIAS.p.A.
Art.6/7
Stabilimentochimicoopetrolchimico
441561
4537678
26
6
CASALNUOVO
ViaFilichito,16Loc.Tavernanova
RA.M.OIL.S.p.A.
Art.6/7
ImpiantodiTrattamento/Recupero
445365
4527666
27
7
FRATTAMAGGIORE
ViaCupadiPomigliano
VESUVIOGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
438368
4533868
28
8
GIUGLIANO
Loc.PonteRiccio
ENELPRODUZIONES.p.A.
Art.6/7
Centraletermoelettrica
424342
4530716
29
9
NAPOLI
ViadelleIndustrie,41
GOILPETROLIS.p.A.
Art.6/7
Depositodioliminerali
441431
4522423
4521868
CASERTA
30
10
NAPOLI
ViaGalileoFerraris,172
KUWAITPETROLEUMS.p.A.
Art.6/7
Depositodioliminerali
440809
31
11
NOLA
ViaBoscofangone
S.C.E.SocietàCantoneEnergia
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
458027
4532062
32
12
PALMACAMPANIA
ViaTavernanova,9
LINCARGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
461871
4520772
33
13
POGGIOMARINO
ViaPalma
NAPOLETANACALORs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
462564
4518105
34
14
POGGIOMARINO
Loc.Percoche
BIFULCOLORENZOSALVATORE
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
461175
4517089
35
15
POMPEI
ViaSpinelli,24
MERIDIONALGPLs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
464402
4527536
QUALIANO
ViaCircumvallazioneesterna
BA.CO.GASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
425219
4531432
QUALIANO
Loc.PonteRiccio
Art.6/7
Stabilimentochimicoopetrolchimico
424999
4531742
36
16
37
17
NAPOLI
IMPES.p.A.
Pagina1di2
TABELLAA:ElencodeglistabilimentiRIRpresentiinCampaniasoggetialD.Lgs.238/05
N°
N°
PROGR. PARZ.
PROVINCIA
COORD.PIANEUTM
Est(X)
Nord(Y)
COMUNE
INDIRIZZO
RAGIONESOCIALE
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ATTIVITA'
SANT'ANTIMO
ViaD.Prisco,3
PERFETTOs.r.l.
Art.6/7
Stabilimentochimicoopetrolchimico
436636
4532770
4526911
38
18
39
19
SAVIANO
ViaS.Francescod'Assisi,9
SO.VE.GASS.p.A.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
459653
40
20
TERZIGNO
ViaG.Marconi,2
GIMGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
457745
4515113
41
21
TORREANNUNZIATA
MolodiLevantedelPorto
I.SE.CO.L.D.S.p.A.
Art.6/7
Depositodioliminerali
453700
4511231
42
22
TORREDELGRECO
ViaCampanariello,18
GEAGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
451850
4513567
43
23
CAIVANO
ViaStradaProv.perAcerraKm2
ULTRAGASCMS.p.A.
Art.8
Depositodigasliquefatti
443589
4533855
44
24
CASTELLODICISTERNA
ViaSelva,120
SAMAGASS.p.A.
Art.8
Depositodigasliquefatti
450182
4528812
45
25
GIUGLIANO
Loc.Scafarea
FIREWORKSSUDs.n.c.
Art.8
Produzionee/odepositodiesplosivi
424630
4534210
46
26
NAPOLI
ViaDeRoberto,41
ITALCOSTs.r.l.
Art.8
Depositodigasliquefatti
440986
4524099
47
27
NAPOLI
ViaNuovadelleBrecce,282
ENIS.p.A.
Art.8
Depositodigasliquefatti
440995
4522342
48
28
NAPOLI
ViaArgine,259
ENERGASS.p.A.
Art.8
Depositodigasliquefatti
441392
4522092
49
29
NAPOLI
ViaArgine,245
PETROLCHIMICAPARTENOPEASpA
Art.8
Depositodigasliquefatti
441000
4522958
50
30
NAPOLI
ViaNuovadelleBrecce,205
KUWAITPETROLEUMS.p.A.
Art.8
Depositodioliminerali
442071
4523155
51
52
31
32
NAPOLI
NOLA
ViaNuovadelleBrecce,127
AreaASILoc.Polvica
ESSOITALIANAs.r.l.
ALENIAAERMACCHIS.p.A.
Art.8
Art.8
Depositodioliminerali
Stabilimentochimicoopetrolchimico
441169
454763
4522945
4536065
53
1
ALBANELLA
ViaBisceglie17Loc.BorgoS.Cesario
DIPOGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
504357
4483880
54
2
ANGRI
ViaS.Sebastiano,16
POMPEANGASs.a.s.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
462921
4510050
55
3
CAVADE'TIRRENI
ViaStarza,25
G.&O.DEPISAPIAROBURGASSpA
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
474881
4507890
56
4
GIFFONISEICASALI
ViaToppola,28
EUROGASENERGIAs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
491716
4505367
57
5
MERCATOS.SEVERINO
ViaE.CoppolaLoc.Cerrelle
VIVIANOPIROTECNICAs.r.l.
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
478768
4516651
58
6
PADULA
ContradaFabbriche,13
DEPORGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
554712
4459595
59
7
ROCCADASPIDE
ViaNazionale,125Loc.Fonte
FONTEGASs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
509174
4478576
60
8
SALERNO
ViaFirmioLeonzio,2Loc.Fuorni
SOLS.p.A.
Art.6/7
Produzionee/odepositodigastecnici
488146
4498736
61
9
SANCIPRIANOPICENTINO
Loc.CampiglianaZonaIndustriale
PETROLCHIMICASUDs.r.l.
Art.6/7
Depositodigasliquefatti
489539
4503256
62
10
SANGIOVANNIAPIRO
Loc.TempadelForno,24
TEXdiBALBOMARIO
Art.6/7
Produzionee/odepositodiesplosivi
541510
4436961
63
11
BATTIPAGLIA
ViadelleIndustrie,16AreaASI
LOGISTICAPELLEGRINOs.r.l.
Art.8
Depositodifitofarmaci
499219
4494097
64
12
BUCCINO
AreaASI
CHEMIPLASTICASPECIALTIESSpA
Art.8
Stabilimentochimicoopetrolchimico
531308
4493804
65
13
EBOLI
ViaBoscofiliLoc.Pezzagrande
ELLEPIGASSUDs.r.l.
Art.8
Depositodigasliquefatti
502796
4494572
66
14
PADULA
Loc.VoltadelCamino
ULTRAGASCMS.p.A.
Art.8
Depositodigasliquefatti
554889
4460914
67
15
PAGANI
ViaFilettine,127
DINAGASs.r.l.
Art.8
Depositodigasliquefatti
466711
4512150
68
69
16
17
SALACONSILINA
SIANO
ContradaIschia
ViaKennedy,26AreaIndustriale
DIANGASs.r.l.
FA.CO.M.s.r.l
Art.8
Art.8
Depositodigasliquefatti
Depositodigasliquefatti
550408
475025
4469497
4516093
SALERNO
Pagina2di2
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
#
* #
*
Tavola 1
Ubicazione sul territorio regionale
degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 238/05
0
5.00010.000
20.000
30.000
#
*
#
*
#
*
NA
#
*
#
*
#
*
#
*
AV
#
*
40.000
metri
#
*
#
*
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 51)
#
*
Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 18)
#
*
#
*
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
#
*
#
*
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
3/0
11/2
AV
Tavola2
Distribuzione provinciale degli stabilimenti
soggetti al D.Lgs. n. 238/05
0
5.00010.000
20.000
30.000
NA
22/10
4/0
40.000
metri
Legenda
Numero stabilimenti RIR (Art. 6-7/8)
Totale: n. 69 (51/18)
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 20
> di 20
SA
Limiti Provinciali
11/6
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
AV
Tavola 3
Distribuzione comunale degli stabilimenti
soggetti al D.Lgs. n. 238/05
0
5.00010.000
20.000
30.000
NA
40.000
metri
Legenda
Numero stabilimenti RIR
1
2
>2
Limiti Comunali
Limiti Provinciali
Elenco Comuni con stabilimenti RIR (n. siti)
Afragola, 1
Curti, 1
Pontelandolfo, 1
Agerola, 1
Eboli, 1
Presenzano, 1
Albanella, 1
Frattamaggiore, 1
Qualiano, 2
Altavilla Irpina, 1
Giffoni Sei Casali, 1
Roccadaspide, 1
Angri, 1
Giugliano in Campania, 2
Sala Consilina, 1
Avellino, 1
Grazzanise, 1
Salerno, 1
Bacoli, 1
Marcianise, 2
San Cipriano Picentino, 1
Battipaglia, 1
Marzano di Nola, 1
San Giovanni a Piro, 1
Benevento, 1
Mercato Sanseverino, 1
Sant'Antimo, 1
Boscotrecase, 1
Mondragone, 1
Saviano, 1
Buccino, 1
Monteforte Irpino, 1
Siano, 1
Caivano, 2
Napoli, 8
Teano, 1
Camigliano, 1
Nola, 2
Terzigno, 1
Carinaro, 1
Padula, 2
Torella dei Lombardi, 1
Casal di Principe, 1
Pagani, 1
Torre Annunziata, 1
Casalnuovo di Napoli, 1
Palma Campania, 1
Trecase, 1
Castello di Cisterna, 1
Pannarano, 1
Villa Literno, 1
Cava dei Tirreni, 1
Pignataro Maggiore, 1
Cesa, 1
Poggiomarino, 2
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
!
(
!
(
Tavola 4
Ubicazione stabilimenti
RIR - Chimici e Petrolchimici
0
5.00010.000
20.000
30.000
!
(
#
*
!
(
AV
NA
40.000
metri
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 4)
#
*
Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 2)
#
*
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
!
(
BN
CE
!
(
!
(
!
(
!
(
#
*
!
(
!
(
Tavola 5
Ubicazione stabilimenti
RIR - Depositi Gas liquefatti
0
5.00010.000
20.000
30.000
#
*
!
(
NA
#
*
#
*
#
*
40.000
metri
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 29)
#
*
!
(
Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 12)
!
(
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(
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*
AV
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(
#
*
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
(
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(
SA
#
*
#
*
!
(
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
!
(
!
(
AV
Tavola 6
Ubicazione stabilimenti
RIR - Depositi Oli minerali
0
5.00010.000
20.000
NA
#
*
#
*
(
!
(!
30.000
40.000
metri
!
(
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n.5)
#
*
Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 2)
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
AV
Tavola 7
Ubicazione stabilimenti
RIR - Depositi Fitofarmaci
0
5.00010.000
20.000
NA
30.000
40.000
metri
Legenda
!
(
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 1)
!
(
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
!
(
Tavola 8
Ubicazione stabilimenti
RIR - Produzione e/o Deposito esplosivi
0
5.00010.000
20.000
30.000
BN
CE
!
(
AV
#
*
NA
40.000
metri
!
(
!
(
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n.7)
#
*
!
(
Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 1)
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
!
(
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
!
(
!
(
AV
Tavola 9
Ubicazione stabilimenti
RIR - Produzione e/o Deposito Gas tecnici
0
5.00010.000
20.000
30.000
NA
40.000
metri
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n.3)
!
(
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
#
*
AV
Tavola 10
Ubicazione stabilimenti
RIR - Impianti di trattamento/Recupero
0
5.00010.000
20.000
30.000
(
NA !
40.000
metri
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 1)
#
*
Ubicazione stabilimento Art. 8 (n. 1)
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
BN
CE
AV
!
(
Tavola 11
Ubicazione stabilimenti
RIR - Centrali termoelettriche
0
5.00010.000
20.000
30.000
NA
40.000
metri
Legenda
Ubicazione stabilimento Art. 6/7 (n. 1)
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
SA
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
!
(
!
(
BN
CE
(
!
( !
!
(
!
(
Tavola 12
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 81% in 50 anni (Tr=30 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 30 anni
!
(
0,034 ≤ ag ≤ 0,044
!
(
0,045 ≤ ag ≤ 0,051
!
(
0,052 ≤ ag ≤ 0,062
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
(
!
(
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(
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(
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SA
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(
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
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(
!
(
BN
CE
(
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( !
!
(
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(
Tavola 13
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 63% in 50 anni (Tr=50 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 50 anni
!
(
0,042 ≤ ag ≤ 0,050
!
(
0,051 ≤ ag ≤ 0,070
!
(
0,071 ≤ ag ≤ 0,083
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
(
!
(
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(
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(
SA
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(
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
!
(
!
(
BN
CE
(
!
( !
!
(
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(
Tavola 14
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 50% in 50 anni (Tr=72 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 72 anni
!
(
0,050 ≤ ag ≤ 0,070
!
(
0,071 ≤ ag ≤ 0,081
!
(
0,082 ≤ ag ≤ 0,101
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
(
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(
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(
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SA
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(
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
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(
!
(
BN
CE
(
!
( !
!
(
!
(
Tavola 15
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 39% in 50 anni (Tr=101 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 101 anni
!
(
0,056 ≤ ag ≤ 0,070
!
(
0,071 ≤ ag ≤ 0,090
!
(
0,091 ≤ ag ≤ 0,121
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
(
!
(
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
!
(
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(
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(
BN
CE
(
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( !
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(
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(
Tavola 16
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 30% in 50 anni (Tr=140 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 140 anni
!
(
0,062 ≤ ag ≤ 0,089
!
(
0,090 ≤ ag ≤ 0,114
!
(
0,115 ≤ ag ≤ 0,143
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
(
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
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(
BN
CE
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(
Tavola 17
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 22% in 50 anni (Tr=201 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 201 anni
!
(
0,070 ≤ ag ≤ 0,100
!
(
0,101 ≤ ag ≤ 0,130
!
(
0,131 ≤ ag ≤ 0,173
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
!
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
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BN
CE
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Tavola 18
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 10% in 50 anni (Tr=475 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 475 anni
!
(
0,089 ≤ ag ≤ 0,150
!
(
0,151 ≤ ag ≤ 0,250
!
(
0,251 ≤ ag ≤ 0,264
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
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BN
CE
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Tavola 19
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 5% in 50 anni (Tr=975 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 975 anni
!
(
0,108 ≤ ag ≤ 0,150
!
(
0,151 ≤ ag ≤ 0,250
!
(
0,251 ≤ ag ≤ 0,264
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
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BN
CE
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Tavola 20
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 2% in 50 anni (Tr=2475 anni).
0
5.00010.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 2475 anni
!
(
0,134 ≤ ag ≤ 0,150
!
(
0,151 ≤ ag ≤ 0,250
!
(
0,251 ≤ ag ≤ 0,309
!
(
0,310 ≤ ag ≤ 0,502
Limiti Provinciali
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Limiti Comunali
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
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BN
CE
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(
Tavola 21
Pericolosità sismica di sito associata agli
stabilimenti RIR espressa in termini di
accellerazione massima del suolo (ag),
riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s),
con probabilità di superamento
PVr del 10% in 50 anni (Tr=475 anni),
coerente con la classificazione di cui
all'OPCM n. 3907/2010
0
5.000 10.000
20.000
30.000
40.000
metri
Legenda
Tr = 475 anni
!
(
ag < 0,125 (n. 19 stabilimenti)
!
(
ag ≥ 0,125 (n. 50 stabilimenti)
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
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