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Fattispecie speciali 91 4. L’incidente probatorio richiesto nell’ambito di investigazioni difensive Per acquisire notizie, il difensore può conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, escutendole anche a sommarie informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391-ter c.p.p. Il soggetto da escutere ha facoltà di non rispondere e quindi di non rendere alcuna dichiarazione al difensore. In tal caso quest’ultimo può sollecitare il P.M., ai sensi del comma 10 dell’art. 391bis, a disporre l’audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di cui alla lett. d) del comma 3 dell’art. 391-bis c.p.p. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, può chiedere Normativa «che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lett. d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, comma 1» art. 391-bis, comma 11, c.p.p. La norma introduce una figura di incidente probatorio speciale ed atipico, suscettibile di essere richiesto, da parte del difensore, fuori dei casi previsti dall’art. 392 c.p.p. Dunque, nella fattispecie particolare contemplata dal comma 11, è data facoltà al difensore di attivare l’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dall’art. 392 c.p.p. La disposizione solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso all’incidente probatorio sarebbe consentito al difensore in termini molto più ampi rispetto a quanto previsto per il P.M. La norma nasce dall’esigenza di salvaguardare il diritto del difensore al compimento dell’atto istruttorio; tuttavia tale diritto sarebbe ugualmente tutelato mediante il meccanismo delineato al comma 10 dell’art. 391-bis, tenuto conto che l’audizione della persona si svolgerebbe alla presenza del difensore che, per primo, formulerebbe direttamente le domande. Con riguardo infine alle modalità di presentazione della richie- 92 L’incidente probatorio sta di incidente probatorio, non vi sono ragioni per non ritenere applicabile l’art. 393 c.p.p., sia pure compatibilmente con la particolare natura dell’istituto in esame. La richiesta deve indicare la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza, nonché le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto di prova (lett. a), b) dell’art. 393). È evidente che non occorre invece rappresentare le circostanze di cui alla lett. c), tenuto conto che l’istituto prescinde, nel caso specifico, dal requisito delle non rinviabilità della prova. Infine la richiesta non incontra il limite temporale costituito dalla chiusura delle indagini preliminari, tenuto conto che le investigazioni difensive possono svolgersi anche in contesti temporali diversi. 4.1. Inoppugnabilità dell’ordinanza che nega l’incidente probatorio Il giudice può respingere la richiesta di incidente probatorio, valutando negativamente la richiesta istruttoria in base ai parametri indicati nell’art. 190 c.p.p. La prova può infatti essere valutata come vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante, in relazione alla imputazione formulata nella specifica fase del procedimento. Non è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza del giudice che rigetti o dichiari inammissibile la richiesta di incidente probatorio. Giurisprudenza «Non è impugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione – e non è ricorribile in cassazione, in quanto non è abnorme – il provvedimento di rigetto, emesso dal G.I.P., della richiesta di assumere, con le formalità dell’incidente probatorio, la testimonianza di un teste chiamato dalla difesa dell’imputato a rendere dichiarazioni e che non si sia presentato» Cass. 13 novembre 2003, n. 47075, in CED Cassazione. La inoppugnabilità del provvedimento di rigetto non pregiudica i diritti della difesa, considerato che il difensore ha comunque la possibilità di avvalersi del rimedio di cui al comma 10 dell’art. Fattispecie speciali 93 391-bis c.p.p., sollecitando il P.M. a procedere all’esame della persona. 4.2. Investigazioni difensive L’art. 391-bis, comma 11, c.p.p. recita: Normativa «il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lett. d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, comma 1» art. 391 bis, comma 11, c.p.p. Nell’ambito dei poteri investigativi, di cui all’art. 391-bis c.p.p., il difensore ha facoltà di conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti possono anche essere documentate nelle forme di cui all’art. 391-ter c.p.p. Le persone, invitate a conferire con il difensore, hanno facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione. In tal caso, per evitare che il difensore veda frustrate le proprie aspettative investigative, il comma 10 dell’art. 391-bis c.p.p. consente al difensore di rivolgere istanza al P.M. affinché la persona informata sui fatti (purché non sottoposta ad indagini) venga escussa dinanzi all’autorità giudiziaria alla presenza del difensore, che per primo formula domande. In alternativa, il difensore può chiedere che si proceda ad incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 392 c.p.p. Come già osservato in precedenza, si amplia notevolmente l’ambito di operatività dell’istituto. La Suprema Corte ha recentemente affermato il principio per cui Giurisprudenza «la richiesta difensiva non può limitarsi a rappresentare l’avvenuta regolarità della convocazione e l’esercizio da parte della persona convocata di avvalersi della fa- 94 L’incidente probatorio coltà di cui alla lett. d) del comma 3, ma deve indicare al P.M. le circostanze in relazione alle quali ritiene che esse siano utili ai fini delle indagini, sicché in difetto di tali indicazioni non sorge in capo al P.M. alcun obbligo di provvedere» Cass. 6 dicembre 2006, n. 40232, in www.penale.it. La pronuncia si riferisce alla richiesta difensiva avanzata ai sensi del comma 10 dell’art. 391-bis c.p.p., giudicata dalla Corte «irricevibile» in quanto mancante delle indicazioni evidenziate nella sentenza (rilevanza delle circostanze oggetto di prova). Il principio è estensibile anche all’ipotesi in cui il difensore, in alternativa, chieda procedersi ad incidente probatorio, ai sensi del successivo comma 11. D’altra parte la norma in esame non deroga all’art. 393 c.p.p. che, tra i presupposti elencati a pena di inammissibilità, richiede la indicazione delle circostanze oggetto di prova e le ragioni della rilevanza del mezzo di prova.