...

Pratica n.(omissis) – Avv.(omissis)

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

Pratica n.(omissis) – Avv.(omissis)
Pratica n.(omissis) – Avv.(omissis)
- L’Avv. (omissis) ha avanzato, in data (omissis), richiesta di
parere circa la correttezza deontologica, con riferimento agli
artt. 38 comma III (“L’avvocato non deve riportare in atti
processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui
riservati intercorsi tra i colleghi” ) e 48 comma I (“L’avvocato
non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in
giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi
qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte
transattive e relative risposte”), delle seguenti condotte in
ambito di procedimenti in materia di diritto di famiglia:
−
riportare in atti difensivi il contenuto della proposta di
accordo di separazione/divorzio che parte avversa ha formulato in
corrispondenza qualificata come riservata;
−
riportare in atti difensivi considerazioni ed analisi fatte
da
controparte
nell’ambito
di
colloqui
finalizzati
al
raggiungimento di un accordo di separazione/divorzio;
−
nel caso in cui il Tribunale non abbia stabilito un
calendario puntuale di frequentazione tra l’altro genitore non
collocatario e figli, esibire in giudizio la corrispondenza
relativa ai tentativi per concordare di volta in volta i giorni
degli
incontri,
al
fine
di
dimostrare
la
mancanza
di
collaborazione di uno dei genitori.
Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli,
coordinatore del Settore Deontologia, estensore Avv. Sandra
Aromolo
Osserva
- la ratio delle disposizioni contenute negli articoli 38
“Rapporto di colleganza”, comma 3 e 48 “Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega”, comma 1, del nuovo
Codice Deontologico Forense, come in quello previgente (art. 28 di
analoga
rubricazione),
“mira
a
salvaguardare
il
corretto
svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non
consentire che leali rapporti tra colleghi, possano dar luogo a
conseguenze
negative
nello
svolgimento
della
funzione
defensionale, specie allorché le comunicazioni, ovvero le missive,
contengano ammissioni o consapevolezze
di torti o proposte
transattive. Il precetto non soffre eccezione alcuna, men che meno
in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della
tutela nell'interesse del proprio cliente.” (C.N.F. sentenza 2
marzo 2012 n. 33);
- “Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i
professionisti contenente proposte transattive e/o riservate,
assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e
lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli
effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma
mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del
destinatario nel senso che il primo, quando scrive ad un collega
un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore
che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio
contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere
portatore
di
una
indispensabile
credibilità
e
lealtà
che
rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.”
(C.N.F. sentenza 20 luglio 2012, n. 100);
va
ricordato
che
un
tale
divieto
attiene
anche
alla
corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone
distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio
sarebbe radicalmente “vanificata, qualora il mittente della
lettera
“riservata”
potesse
fare
cadere
motu
proprio
e
unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche
producendola
o
riferendola
in
giudizio,
costringendo
il
destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il
rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti,
indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella
risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze
di torti), così limitando comunque la sua sfera di libertà e
snaturando, quindi, la finalità del divieto.”(C.N.F. sentenza 2
marzo 2012, n. 38);
- Il divieto deve ragionevolmente estendersi ad ogni forma di
corrispondenza tra colleghi (anche orale, telefonica e telematica)
e non solo alla corrispondenza scritta e deve ritenersi del tutto
inderogabile quando il dialogo fra i colleghi sia stato
espressamente o implicitamente qualificato come riservato. A tal
proposito, si rammenta che “Vien meno al dovere di lealtà e
probità
il
professionista
che
registra
le
conversazioni
telefoniche avute con il collega all’insaputa di quest’ultimo,
consegnando successivamente le bobine delle registrazioni stesse
al proprio cliente, perché se ne serva come prova contro il
collega
in
questione;
qualunque
registrazione
magnetica,
effettuata
all’insaputa
dell’interlocutore,
rappresenta
una
condotta deontologicamente scorretta e riprovevole, soprattutto se
riguarda un collega, tenuto conto che il dovere di segretezza e di
riservatezza tutela sia la corrispondenza scambiata con il
collega, che il contenuto dei colloqui verbali, anche telefonici.”
(C.N.F. sentenza 28 febbraio 1992, n.39),
ritiene
che l'Avv. (omissis) debba uniformarsi alla normativa sopra
rappresentata.
Fly UP