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La disciplina della precedenza
di Giovanni Fontana* codice La disciplina della precedenza Se lʼart. 140 del nuovo codice della strada introduce il c.d. principio informatore della circolazione stradale, tanto che tutti gli utenti della strada sono tenuti a comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; se il primo e terzo comma dellʼart. 141 del citato codice concretizza in uno specifico comportamento di guida (la moderazione della velocità) tale principio; allora lʼart. 145 del medesimo codice individua un vero e proprio atteggiamento di guida, omnicomprensivo di qualsivoglia altra norma di comportamento (lʼadozione di un comportamento così prudente, tale da evitare il verificarsi dei sinistri stradali), qualora ci si approssimi ad una intersezione stradale. Ora, insieme con altri autori che ci hanno preceduto (PROTOSPATARO), siamo dellʼavviso che il nuovo codice della strada non individua affatto dei diritti soggettivi, derivanti dalla circolazione stradale; piuttosto, introduce precisi obblighi, divieti e limitazioni, in modo che i c.d. uti cives possano utilizzare, a pieno titolo ed in sicurezza, lʼarea pubblica destinata alla circolazione stradale: la strada. È quindi scorretto e controproducente parlare di “diritto di precedenza”, giacché tale definizione tende ad individuare - ancorché inconsciamente - una sorta di diritto inviolabile, di diritto soggettivo. Ragione per cui, il soggetto che sol per avventura gode di questo “diritto”, potrebbe esercitarlo, a pieno titolo, a discapito della sua e dellʼaltrui sicurezza, impegnando sempre e comunque unʼintersezione relativamente alla quale la sua, invece, è e resta una mera posizione di vantaggio relativo1. Vedremo, tra breve, che non esiste alcun diritto di precedenza, se non lʼobbligo, per taluni, di cedere la precedenza a tal altri, restando in capo a questi ultimi il dovere inderogabile di adottare un comportamento di guida talmente prudente, financo a rinunciare della possibilità di passare per primi e, quindi, precedere, chi avrebbe dovuto lasciarli passare. Tutto questo per esercitare un diritto ben superiore a quello immaginario della precedenza: il diritto alla vita ed alla qualità della vita, che nessuno può rischiare di perdere o di far perdere, causando o concausando un sinistro stradale. 36 pag25-40.indd 36 29-02-2008 13:21:16 La disciplina della precedenza nel nuovo codice della strada Lʼart. 145 del nuovo codice della strada, come già detto, stigmatizza un preciso comportamento che riguarda tutti gli utenti della strada che si approssimano ad una intersezione, indipendentemente dalla situazione di fatto e di diritto (in quanto regolata dalla legge e nullʼaltro) in cui si vengono a trovare: usare la massima prudenza, al fine di evitare incidenti. Questo prevede il comma 1 dellʼart. 145 del nuovo codice della strada che, in tal senso, è da leggere quale norma di interpretazione autentica delle successive disposizioni previste dal medesimo articolo2. Struttura dell’art. 145 del nuovo codice della strada Lʼart. 145 del codice su citato, consta di undici commi, dei quali i primi nove, a carattere dispositivo e, gli ultimi due, a carattere sanzionatorio. Conseguendone, che il mancato rispetto di una delle prescrizioni indicate nellʼarticolo citato, è sanzionato con il pagamento di una somma di denaro da 148,00 euro, a 594,00 euro3, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi4. Allʼaccertamento della violazione allʼart. 145 consegue, inoltre, la decurtazione di punti patente, nella misura indicata nella tabella 1. Per taluni comportamenti riconducibili alla disciplina della precedenza, altre disposizioni previste dal nuovo codice della strada contemplano sanzioni di tuttʼaltra portata da quelle previste dallʼart. 145. Così, mentre lʼart. 154 del nuovo codice della strada disciplina, in genere, le immissioni nel flusso della circolazione stradale, lʼart. 145 su citato, contempla le sole immissioni da luogo non soggetto a pubblico passaggio (comma 6) o comunque, da luoghi frequentati da una particolare tipologia di utenti (comma 8) (c.d. uti singuli), a fronte della generalità di utenti che transitano, invece, sulla pubblica via (c.d. uti cives). Relativamente alle immissioni laterali sulle autostrade, provvede, diversamente, lʼart. 176 del su citato codice. Quanto alla precedenza che deve essere concessa ai ciclisti ed ai pedoni, provvedono, rispettivamente, gli artt. 40, comma 11 e 191. Infine, i comportamenti di dettaglio da adottare ai passaggi a livello, sono previsti dallʼart. 147, quando le regole relative allʼincrocio malagevole tra veicoli, sono previste dallʼart. 150 del nuovo codice della strada5. Norme di comportamento relative alla precedenza Vogliamo quindi ribadire che la regola stigmatizzata dallʼart. 145 è quella della massima prudenza per tutti coloro che si approssimano6 ad una intersezione, siano o meno favoriti (che non significa, privilegiati!) dalle regole della precedenza. Lʼobbligo della prudenza, in buona sostanza, si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dallʼobbligo di usare la dovuta attenzione nellʼattraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. Civ. 15928/06 cit.)7. La disciplina della precedenza, evidentemente, si applica sulle sole intersezioni stradali ovvero su quelle aree comuni a più strade, organizzate in modo tale da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dallʼuna allʼaltra di esse8. Più in generale, la regola delle c.d. precedenza a destra (comma 2), si applica ogni qualvolta vi sia intersecazione di traiettorie di traffico9. Con altrettanta evidenza, la disciplina della precedenza non si applica nelle aree di intersezione tra strade di uso pubblico e con strade private o comunque, non di uso pubblico: in tal caso, infatti, sia il comma 610, come il comma 8, impongono a chi proviene da luogo non soggetto a pubblico passaggio di arrestarsi11 e, nel caso vi siano veicoli, di cedere la precedenza a questi ultimi12. Come già detto, il comma 2 dellʼarticolo in commento, prevede che si ha lʼobbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione: casi emblematici, sono quelli previsti dai commi 4 e 5 che, per sintesi, si riassumono nella tabella 213. 4 sanzione punti patente 148,00 - 594,00 0 148,00 - 594,00 5 148,00 - 594,00 5 148,00 - 594,00 5 5 148,00 - 594,00 6 6 148,00 - 594,00 5 7 148,00 - 594,00 5 8 148,00 - 594,00 5 148,00 - 594,00 5 Disciplina della precedenza Art. 145 comma per non avere osservato la massima prudenza, approssimandosi ad una intersezione per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza a veicolo proveniente da destra per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza a veicolo transitante su rotaia per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza ai veicoli circolanti sullʼaltra strada, così come imposto dal segnale “DARE PRECEDENZA” per non essersi arrestato in corrispondenza della linea di arresto pertinente il segnale di STOP e quindi, non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza ai veicoli circolanti sullʼaltra strada per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza a veicolo transitante su strada soggetta a pubblico passaggio per avere impegnato lʼintersezione/attraversamento ferroviario in modo tale da non poter sgomberare in tempo utile lʼarea di manovra e quindi consentire il transito dei veicoli provenienti dalle altre direzioni provenendo da sentiero/tratturo/mulattiera/pista ciclabile, per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza agli altri utenti della strada quale conducente di veicolo su rotaia, per non avere osservato lʼobbligo imposto dal segnale stradale di cedere la precedenza agli altri veicoli 1 2 3 9 37 pag25-40.indd 37 29-02-2008 13:21:16 La precedenza di fatto14 Sin qui abbiamo avuto modo di analizzare lʼart. 145 del nuovo codice della strada, in relazione a quella che si è soliti definire “precedenza di diritto”, in quanto prevista come tale dalla legge. Diversamente dalla prima, la c.d. “precedenza di fatto” non è (ne può) essere prevista da alcuna regola giuridica ma, dallʼevento in sé stesso considerato; posto che in tal caso, il conducente che sarebbe normalmente tenuto a cedere il passo ha chi ha la precedenza di diritto, giunge nellʼara di intersezione o di intersecazione delle correnti del traffico, con sufficiente anticipo (altrimenti detta, “precedenza cronologica”) sì consentirgli di poter passare per primo. Evidentemente, in caso di responsabilità da scontro di veicoli, la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dellʼincidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, né può spiegare alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità, lʼordinanza prefettizia di archiviazione in ordine allʼinfrazione allʼart. 145 cod. strada, che disciplina il diritto di precedenza, in un primo Figura Cosa prescrive Quando e dove si installa Abbinamenti fig. II.37 Art. 145, comma 5 N. C.d.s. Il segnale prescrive lʼobbligo di fermarsi, in corrispondenza della striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nellʼarea di intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione. Fuori dai centri abitati, la prescrizione è imposta previa ordinanza dellʼente proprietario della strada che gode del diritto di precedenza, nei termini previsti dallʼart. 6, comma 10 del codice ovvero, quando si tratta di due strade, entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, nei termini previsti dallʼart. 6, comma 11; nei centri abitati la medesima prescrizione è imposta previa ordinanza del sindaco, nei termini previsti dallʼart. 7, comma 1, lett. c), dello stesso codice quando Nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, ove non sia stato possibile garantire condizioni di sufficiente visibilità (*), o comunque in situazioni di particolare pericolosità. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nellʼarticolo 144, nonché della iscrizione orizzontale STOP prevista nellʼarticolo 148, comma 8 (***) Art. 145, comma 4, N. C.d.s. Indica ai conducenti lʼobbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare. Fuori dai centri abitati, quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, lʼente deve stabilire lʼobbligo di dare la precedenza, nei termini previsti dallʼart. 6, comma 11 del codice; quando, invece, si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora lʼaccordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Nei centri abitati la medesima prescrizione è imposta previa ordinanza del sindaco, nei termini previsti dallʼart. 7, comma 1, lett. c), dello stesso codice. quando Per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di “INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA” (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. (**) dove Sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza e sulla soglia della relativa intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a m 25 ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati. fig. II.36 DOVE In corrispondenza della soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nellʼarticolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto nellʼarticolo 148, comma 9 (***) (*) A tal fine, per garantire la visibilità dellʼintersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono (art. 106, comma 3, c.d.s.): a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità; b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con lʼeliminazione di muri o di altri impedimenti. (**) In tal caso, deve essere garantita la piena visibilità della intersezione, nei termini previsti nella precedente nota. (***) Detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade. 39 pag25-40.indd 39 29-02-2008 13:21:19 momento contestata al conducente15. In buona sostanza, la precedenza di fatto è ipotizzabile solo quando non via sia stato, in concreto, scontro tra veicoli16. Conseguendone, ulteriormente, che lʼonere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova17. Ora, posto che non esiste un vero e proprio diritto di precedenza, tale che chi ne avrebbe titolo potrebbe trasferirlo su altri (c.d. “precedenza di cortesia” o “rinunzia alla precedenza”), dando così luogo ad una impropria precedenza di fatto, resta del tutto evidente che il conducente che ha ottenuto la cortesia, ma avrebbe avuto comunque lʼobbligo di cedere la precedenza prima di immettersi nella sede stradale, non può limitarsi a verificare che lʼaltro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito lʼattraversamento del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo lʼobbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro questʼultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dellʼimputato)18. Conclusioni Nel rileggere questo articolo e le conclusioni illuminanti della giurisprudenza citata19, mi rendo ben conto di quanto sia difficile fare il nostro lavoro o, per meglio dire, cercare di farlo bene. Farlo bene, soprattutto durante un rilievo di un sinistro stradale, determinando responsabilità in chi si affida alla nostra professionalità, purché caratterizzate dal criterio della verità e della equità. Pensiamoci bene, come uomini senza uniforme: un poliziotto della strada è un professionista che paghiamo, ma che non scegliamo; è un professionista del quale decidiamo di fidarci, ma che nessuno ci spiega perché ce ne dobbiamo fidare. Solo a posteriori potremo giudicare la professionalità di un poliziotto della strada. Non tanto perché ci ha sanzionato (non cambia la vita avere o non avere 148 euro! o cinque o sei punti sulla patente), ma perché ha applicato giuste sanzioni e giuste valutazioni, che sono conseguenze dirette di responsabilità morali e patrimoniali succedanee (cambia la vita dover liquidare economicamente una vita! o sentirsi responsabili per quella vita che non cʼè più). Possiamo sentirci responsabili di un evento, anche drammatico, solo per come è stato rilevato il sinistro stradale nel quale siamo coinvolti; possiamo essere giudicati colpevoli dalla legge e dallʼopinione pubblica, sol per come sono stati rappresentati i fatti da chi deve saper far bene e con coscienza il suo mestiere: per tutto questo, essere consapevoli di essere anche innocenti, ma non poterlo dimostrare… ricordiamoci tutto questo, quando torniamo ad essere uomini con lʼuniforme. Noi contiamo e contiamo davvero! Ma non per noi e per il nostro prestigio (individui tra individui), ma per il bene pubblico ed il bene di tutti coloro che si affidano, inevitabilmente, al nostro giudizio. *Ufficiale della Polizia Municipale [Note] * - Attestato tecnico del segnalamento e tutela delle strade al Politecnico di Milano e CISEL di Rimini; iscritto allʼalbo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dellʼEmilia Romagna e dellʼIstituto Superiore Operatori di Polizia Locale. Referente A.S.A.P.S. nel comune di Forte dei Marmi. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ambientale del Corpo P.M. del Comune di Forte dei Marmi (LU). 1 - Lʼart. 105 comma 1 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, corrispondente allʼart. 145 comma 1 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia un obbligo di prudenza massima, che è qualcosa di più di quello di non costituire pericolo per la circolazione, previsto dallʼart. 101 d.P.R. 393 del 1959 e dallʼart. 140 comma 1 del nuovo c.strad. Lʼobbligo di prudenza è soddisfatto solo dai conducenti che, in zona di crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica (Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 1994 ). 2 - Peraltro, vale la pena di evidenziare che in tema di circolazione stradale, la configurabilità dellʼillecito amministrativo di inosservanza dellʼobbligo di usare la massima prudenza nellʼapprossimarsi ad un incrocio, di cui allʼart. 145, comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui accade lʼincidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando lʼarea di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato lʼobbligo di usare la massima prudenza (Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2006, n. 15928, consultabile sul sito www.asaps.it). 3 - Aderendo ad una corrente minoritaria, chi scrive è portato a ritenere che lʼinosservanza della regola imposta dal segnale di precedenza, dunque apposti con ordinanza dellʼente proprietario della strada o del sindaco è sanzionata nei termini previsti dallʼart. 6 o 7 del nuovo codice della strada quando, invece, lʼinosservanza della norma di comportamento prevista dallʼart. 145, commi 4 o 5, è sanzionata dallʼart. 145, comma 10 del codice su citato: in buona sostanza, lʼart. 145 su citato non è da considerare norma speciale, rispetto a quella generale prevista dagli artt. 6 e 7, posti i diversi obiettivi giuridici delle due disposizioni concorrenti. Lʼuna, a tutela dellʼazione amministrativa finalizzata alla regolamentazione del traffico, lʼaltra, a tutela della sicurezza stradale, mediante la regolamentazione delle singole norme di comportamento degli utenti della strada. Altra corrente maggioritaria, diversamente sostiene che lʼart. 145 è da considerare norma speciale, sia rispetto agli artt. 6 e 7 più volte citati, sia rispetto allʼart. 146, chʼè da riferire alla violazione di qualsiasi segnale stradale e non anche, a quelli pertinenti la sola precedenza. 4 - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, si applica, in concreto, qualora il trasgressore sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni per le quali è prevista lʼapplicazione della sanzione amministrativa principale prevista dal comma 10. In tal senso, lʼufficio o il comando dal quale dipende lʼorgano accertatore, segnala allʼUPDTT dellʼavvenuta violazione. 5 - Su queste disposizioni, avremo modo di trattare con la pubblicazione dei prossimi articoli. 6 - Lʼobbligo della prudenza, non riguarda quindi, la sola area intersezione, ma tutta la tratta stradale che la precede e la segue, in quanto da ricondurre ad un comportamento di guida riconducibile allʼobbligo previsto dallʼarticolo in commento. 7 - Questo deve indurre la polizia stradale che rileva un sinistro stradale, a valutare non solo chi ha il “diritto” di precedenza, ma quale contributo prudenziale questi ha utilizzato per evitare il sinistro medesimo. Di talché, allʼesito della indagine dovrebbe emergere che entrambi le parti coinvolte hanno moderato la velocità, in ragione delle condizioni di fatto e di luogo; abbiano verificato lʼinesistenza reale di un pericolo di collisione con la controparte; in tal caso, ancorché da considerare veicoli “favoriti”, si siano comunque fermati per evitare il sinistro. 8 - Tale definizione si ricava dal numero 26 (intersezione a raso), del comma 1, dellʼart. 3 del nuovo codice della strada. 9 - In tal caso, è pacifico che le direzioni di marcia di due veicoli siano destinate ad incontrarsi nellʼarea di intersezione, che in relazione alle velocità relative dei due veicoli è imminente il contemporaneo sopraggiungere dei due veicoli in area di intersezione e, infine, nella fase di avvicinamento alla intersezione si determini, in concreto, il reciproco ed utile avvistamento, tale che lʼuno possa legittimamente aspettarsi che chi deve cedere la precedenza ha davvero intenzione di farlo essendosi reso conto di tale obbligo. 10 - Ai fini della precedenza tra veicoli, ciò che rileva per considerare applicabile il precetto contenuto nel comma 6 dellʼart. 145 nuovo cod. strada, è che il veicolo provenga da unʼarea che, sebbene tutti vi possano accedere e quindi provenirne, da un lato sia esterna alla carreggiata stradale in modo da non essere interessata dal normale transito dei veicoli, dallʼaltro sia privata e destinata ad essere utilizzata da chi vi si porta per usufruire del servizio per cui il proprietario dellʼarea la pone a disposizione dei propri utenti (caso riferito allʼarea di parcheggio di un supermercato) (Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 2000 , n. 1870). In tema di circolazione stradale, alle piazzole di distribuzione di carburanti va riconosciuta natura di area privata, atteso che, su di esse, il passaggio degli utenti della strada, anche se in misura elevata, si svolge non “uti cives”, bensì “uti singuli”, con conseguenziale obbligo di dare la precedenza anche ai veicoli sopraggiungenti da tergo, trattandosi di una immissione nel flusso della circolazione (Cass. Civ., Sez. III, 07 giugno 2000 , n. 7682). 11 - Tale obbligo, è talmente cogente, da prevedere in concreto, che Il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha lʼobbligo di farsi assistere da unʼaltra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa ovvero di astenersi dal porla in essere (Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2004, n. 21774). 12 - In tal caso e a parere di chi scrive, posta lʼinidoneità dellʼarea ad essere qualificata come area di intersezione, viene meno il generico obbligo prudenziale previsto dal comma 1 dellʼart. 145 (come può usare prudenza chi non può percepire la presenza di una intersezione stadale?). Chi scrive, peraltro, è portato a ritenere che resta comunque salvo il principio informatore sancito dallʼart. 140, comma 1 e quindi, chi percorre la strada di uso pubblico, deve comunque mantenere “occhio vigile”, per prevenire tutte quelle potenziali turbative derivanti dalle immissioni laterali (immissioni da strade non soggette al pubblico passaggio, ivi compresi i passi carrabili, i cancelli pedonali, ecc.). 13 - Altro analogo caso, riguarda la disciplina delle precedenze sulle rotatorie. Valgono, in proposito, le regole contenute, rispettivamente: nellʼart. 145 comma 2 del nuovo codice della strada, in forza del quale la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso dellʼobbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia diversamente segnalato; nellʼart. 146 dello stesso codice, che rinvia allʼart. 38, e in particolare al comma 2, laddove si stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate anche se difformi dalle altre regole di circolazione. Per determinare il regime della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla segnaletica esistente, cui è consentito “derogare” alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento (Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2005 , n. 27379). 14 - Interessante, su questo stesso portale, lʼarticolo di Michele Leoni, “Precedenza di fatto, anzi no”. 15 - Cass. Civ., Sez. III, 01 giugno 2004 , n. 10491. 16 - Val la pena di evidenziare che lʼattraversamento dellʼincrocio da parte di chi ritiene di avere la c.d. “precedenza di fatto” deve avvenire non solo evitando ogni possibile scontro con i veicoli ma, non da meno, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza (Cass. Civ., 20.12.1995, n. 12982, cit. e confermata in Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 1998, n. 2639). 17 - Cass. Civ., Sez. III, 05 maggio 2004 , n. 8526 18 - Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2005 , n. 39391 19 - Parte della quale reperita sulla banca dati Juris Data dellʼEditore Giuffré Milano e parte direttamente sul sito www.asaps.it. 41 pag25-40.indd 41 29-02-2008 13:21:20