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La disciplina della precedenza

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La disciplina della precedenza
di Giovanni Fontana*
codice
La disciplina
della precedenza
Se lʼart. 140 del nuovo codice della strada introduce il c.d.
principio informatore della circolazione stradale, tanto che
tutti gli utenti della strada sono tenuti a comportarsi in modo
tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione
ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale; se il primo e terzo comma dellʼart. 141 del citato
codice concretizza in uno specifico comportamento di guida
(la moderazione della velocità) tale principio; allora lʼart. 145
del medesimo codice individua un vero e proprio atteggiamento
di guida, omnicomprensivo di qualsivoglia altra norma di
comportamento (lʼadozione di un comportamento così prudente,
tale da evitare il verificarsi dei sinistri stradali), qualora ci si
approssimi ad una intersezione stradale.
Ora, insieme con altri autori che ci hanno preceduto
(PROTOSPATARO), siamo dellʼavviso che il nuovo codice
della strada non individua affatto dei diritti soggettivi, derivanti
dalla circolazione stradale; piuttosto, introduce precisi obblighi,
divieti e limitazioni, in modo che i c.d. uti cives possano
utilizzare, a pieno titolo ed in sicurezza, lʼarea pubblica destinata
alla circolazione stradale: la strada.
È quindi scorretto e controproducente parlare di “diritto di
precedenza”, giacché tale definizione tende ad individuare
- ancorché inconsciamente - una sorta di diritto inviolabile,
di diritto soggettivo. Ragione per cui, il soggetto che sol per
avventura gode di questo “diritto”, potrebbe esercitarlo, a pieno
titolo, a discapito della sua e dellʼaltrui sicurezza, impegnando
sempre e comunque unʼintersezione relativamente alla quale la
sua, invece, è e resta una mera posizione di vantaggio relativo1.
Vedremo, tra breve, che non esiste alcun diritto di precedenza,
se non lʼobbligo, per taluni, di cedere la precedenza a tal
altri, restando in capo a questi ultimi il dovere inderogabile di
adottare un comportamento di guida talmente prudente, financo
a rinunciare della possibilità di passare per primi e, quindi,
precedere, chi avrebbe dovuto lasciarli passare. Tutto questo
per esercitare un diritto ben superiore a quello immaginario
della precedenza: il diritto alla vita ed alla qualità della vita,
che nessuno può rischiare di perdere o di far perdere, causando
o concausando un sinistro stradale.
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La disciplina della precedenza nel nuovo
codice della strada
Lʼart. 145 del nuovo codice della strada, come già detto,
stigmatizza un preciso comportamento che riguarda tutti gli
utenti della strada che si approssimano ad una intersezione,
indipendentemente dalla situazione di fatto e di diritto (in
quanto regolata dalla legge e nullʼaltro) in cui si vengono a
trovare: usare la massima prudenza, al fine di evitare incidenti.
Questo prevede il comma 1 dellʼart. 145 del nuovo codice
della strada che, in tal senso, è da leggere quale norma
di interpretazione autentica delle successive disposizioni
previste dal medesimo articolo2.
Struttura dell’art. 145 del nuovo codice della strada
Lʼart. 145 del codice su citato, consta di undici commi, dei
quali i primi nove, a carattere dispositivo e, gli ultimi due,
a carattere sanzionatorio. Conseguendone, che il mancato
rispetto di una delle prescrizioni indicate nellʼarticolo citato, è
sanzionato con il pagamento di una somma di denaro da 148,00
euro, a 594,00 euro3, nonché con la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi4.
Allʼaccertamento della violazione allʼart. 145 consegue,
inoltre, la decurtazione di punti patente, nella misura indicata
nella tabella 1. Per taluni comportamenti riconducibili alla
disciplina della precedenza, altre disposizioni previste dal
nuovo codice della strada contemplano sanzioni di tuttʼaltra
portata da quelle previste dallʼart. 145.
Così, mentre lʼart. 154 del nuovo codice della strada disciplina,
in genere, le immissioni nel flusso della circolazione stradale,
lʼart. 145 su citato, contempla le sole immissioni da luogo
non soggetto a pubblico passaggio (comma 6) o comunque,
da luoghi frequentati da una particolare tipologia di utenti
(comma 8) (c.d. uti singuli), a fronte della generalità di utenti
che transitano, invece, sulla pubblica via (c.d. uti cives).
Relativamente alle immissioni laterali sulle autostrade,
provvede, diversamente, lʼart. 176 del su citato codice.
Quanto alla precedenza che deve essere concessa ai ciclisti ed
ai pedoni, provvedono, rispettivamente, gli artt. 40, comma
11 e 191. Infine, i comportamenti di dettaglio da adottare
ai passaggi a livello, sono previsti dallʼart. 147, quando le
regole relative allʼincrocio malagevole tra veicoli, sono
previste dallʼart. 150 del nuovo codice della strada5.
Norme di comportamento relative alla precedenza
Vogliamo quindi ribadire che la regola stigmatizzata dallʼart.
145 è quella della massima prudenza per tutti coloro che si
approssimano6 ad una intersezione, siano o meno favoriti
(che non significa, privilegiati!) dalle regole della precedenza.
Lʼobbligo della prudenza, in buona sostanza, si rivolge a tutti
i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto
di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente
da destra non esonera il conducente medesimo dallʼobbligo
di usare la dovuta attenzione nellʼattraversamento di un
incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali
comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada
che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo
del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza
a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass.
Civ. 15928/06 cit.)7.
La disciplina della precedenza, evidentemente, si applica
sulle sole intersezioni stradali ovvero su quelle aree comuni
a più strade, organizzate in modo tale da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dallʼuna allʼaltra di
esse8. Più in generale, la regola delle c.d. precedenza a destra
(comma 2), si applica ogni qualvolta vi sia intersecazione
di traiettorie di traffico9.
Con altrettanta evidenza, la disciplina della precedenza non
si applica nelle aree di intersezione tra strade di uso pubblico
e con strade private o comunque, non di uso pubblico: in tal
caso, infatti, sia il comma 610, come il comma 8, impongono
a chi proviene da luogo non soggetto a pubblico passaggio di
arrestarsi11 e, nel caso vi siano veicoli, di cedere la precedenza
a questi ultimi12.
Come già detto, il comma 2 dellʼarticolo in commento, prevede
che si ha lʼobbligo di dare la precedenza a chi proviene da
destra, salvo diversa segnalazione: casi emblematici, sono
quelli previsti dai commi 4 e 5 che, per sintesi, si riassumono
nella tabella 213.
4
sanzione
punti patente
148,00 - 594,00
0
148,00 - 594,00
5
148,00 - 594,00
5
148,00 - 594,00
5
5
148,00 - 594,00
6
6
148,00 - 594,00
5
7
148,00 - 594,00
5
8
148,00 - 594,00
5
148,00 - 594,00
5
Disciplina della precedenza
Art. 145 comma
per non avere osservato la massima prudenza, approssimandosi ad una
intersezione
per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza a veicolo proveniente
da destra
per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza a veicolo transitante
su rotaia
per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza ai veicoli circolanti
sullʼaltra strada, così come imposto dal segnale “DARE PRECEDENZA”
per non essersi arrestato in corrispondenza della linea di arresto pertinente
il segnale di STOP e quindi, non avere osservato lʼobbligo di cedere la
precedenza ai veicoli circolanti sullʼaltra strada
per non avere osservato lʼobbligo di cedere la precedenza a veicolo transitante
su strada soggetta a pubblico passaggio
per avere impegnato lʼintersezione/attraversamento ferroviario in modo tale
da non poter sgomberare in tempo utile lʼarea di manovra e quindi consentire
il transito dei veicoli provenienti dalle altre direzioni
provenendo da sentiero/tratturo/mulattiera/pista ciclabile, per non avere
osservato lʼobbligo di cedere la precedenza agli altri utenti della strada
quale conducente di veicolo su rotaia, per non avere osservato lʼobbligo
imposto dal segnale stradale di cedere la precedenza agli altri veicoli
1
2
3
9
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La precedenza di fatto14
Sin qui abbiamo avuto modo di analizzare lʼart. 145 del
nuovo codice della strada, in relazione a quella che si è soliti
definire “precedenza di diritto”, in quanto prevista come tale
dalla legge. Diversamente dalla prima, la c.d. “precedenza
di fatto” non è (ne può) essere prevista da alcuna regola
giuridica ma, dallʼevento in sé stesso considerato; posto
che in tal caso, il conducente che sarebbe normalmente
tenuto a cedere il passo ha chi ha la precedenza di diritto,
giunge nellʼara di intersezione o di intersecazione delle
correnti del traffico, con sufficiente anticipo (altrimenti detta,
“precedenza cronologica”) sì consentirgli di poter passare per
primo. Evidentemente, in caso di responsabilità da scontro
di veicoli, la precedenza di fatto viene esercitata a rischio
e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo
stesso verificarsi dellʼincidente è fatto idoneo a costituire in
colpa il soggetto, né può spiegare alcuna rilevanza, ai fini
della decisione sulla responsabilità, lʼordinanza prefettizia
di archiviazione in ordine allʼinfrazione allʼart. 145 cod.
strada, che disciplina il diritto di precedenza, in un primo
Figura
Cosa prescrive
Quando e dove si
installa
Abbinamenti
fig. II.37
Art. 145, comma 5 N. C.d.s.
Il segnale prescrive lʼobbligo di fermarsi, in
corrispondenza della striscia di arresto, e di
dare la precedenza prima di inoltrarsi nellʼarea
di intersezione o di immettersi nel flusso
della circolazione. Fuori dai centri abitati,
la prescrizione è imposta previa ordinanza
dellʼente proprietario della strada che gode
del diritto di precedenza, nei termini previsti
dallʼart. 6, comma 10 del codice ovvero,
quando si tratta di due strade, entrambe a
precedenza, appartenenti allo stesso ente,
nei termini previsti dallʼart. 6, comma 11;
nei centri abitati la medesima prescrizione
è imposta previa ordinanza del sindaco, nei
termini previsti dallʼart. 7, comma 1, lett. c),
dello stesso codice
quando
Nelle intersezioni o nei
luoghi che non godono
del diritto di precedenza,
ove non sia stato possibile
garantire condizioni di
sufficiente visibilità (*),
o
comunque in situazioni di
particolare pericolosità.
Il segnale deve essere
corredato dalla segnaletica
orizzontale prevista
nellʼarticolo 144, nonché
della iscrizione orizzontale
STOP prevista nellʼarticolo
148, comma 8 (***)
Art. 145, comma 4, N. C.d.s.
Indica ai conducenti lʼobbligo di dare la
precedenza ai veicoli che circolano nei due
sensi sulla strada sulla quale essi stanno per
immettersi o che vanno ad attraversare.
Fuori dai centri abitati, quando si tratti di due
strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, lʼente deve stabilire lʼobbligo
di dare la precedenza, nei termini previsti
dallʼart. 6, comma 11 del codice; quando,
invece, si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra
gli enti stessi. Qualora lʼaccordo non venga
raggiunto, decide con proprio decreto il
Ministro dei lavori pubblici (ora Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Nei centri abitati la medesima prescrizione
è imposta previa ordinanza del sindaco, nei
termini previsti dallʼart. 7, comma 1, lett. c),
dello stesso codice.
quando
Per esigenze di sicurezza
o di volumi di traffico in
particolari intersezioni, in
sostituzione del segnale
di “INTERSEZIONE
CON PRECEDENZA
A DESTRA” (fig.
II.40), sulla strada senza
precedenza, in deroga alla
gerarchia delle strade,
previo accordo fra gli enti
proprietari. (**)
dove
Sul ramo della intersezione
che non gode del diritto di
precedenza e sulla soglia
della relativa intersezione
e, comunque, a distanza
dal limite della carreggiata
della strada che gode
della precedenza, non
superiore a m 25 ed a 10
m, rispettivamente fuori e
dentro i centri abitati.
fig. II.36
DOVE
In corrispondenza della
soglia della intersezione
o quanto più possibile
vicino ad essa.
Il segnale deve essere
integrato, laddove la
pavimentazione stradale
lo consenta, con la
segnaletica orizzontale
prevista nellʼarticolo 144
e può essere integrato
con il simbolo previsto
nellʼarticolo 148, comma
9 (***)
(*) A tal fine, per garantire la visibilità dellʼintersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono (art. 106,
comma 3, c.d.s.):
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con lʼeliminazione di muri o di altri
impedimenti.
(**) In tal caso, deve essere garantita la piena visibilità della intersezione, nei termini previsti nella precedente nota.
(***) Detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla
segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.
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momento contestata al conducente15. In buona sostanza, la
precedenza di fatto è ipotizzabile solo quando non via sia
stato, in concreto, scontro tra veicoli16.
Conseguendone, ulteriormente, che lʼonere di provare la
sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne
giova17. Ora, posto che non esiste un vero e proprio diritto di
precedenza, tale che chi ne avrebbe titolo potrebbe trasferirlo
su altri (c.d. “precedenza di cortesia” o “rinunzia alla
precedenza”), dando così luogo ad una impropria precedenza
di fatto, resta del tutto evidente che il conducente che ha
ottenuto la cortesia, ma avrebbe avuto comunque lʼobbligo di
cedere la precedenza prima di immettersi nella sede stradale,
non può limitarsi a verificare che lʼaltro conducente gli abbia
concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima
diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri
veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando
abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono
o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito
lʼattraversamento del percorso.
(Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza
di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di
incidente stradale pronunciata a carico del conducente di
un veicolo che, avendo lʼobbligo di dare la precedenza,
si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza
attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo
però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro
questʼultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si
era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur
improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che
si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo
dellʼimputato)18.
Conclusioni
Nel rileggere questo articolo e le conclusioni illuminanti
della giurisprudenza citata19, mi rendo ben conto di quanto
sia difficile fare il nostro lavoro o, per meglio dire, cercare
di farlo bene. Farlo bene, soprattutto durante un rilievo di un
sinistro stradale, determinando responsabilità in chi si affida
alla nostra professionalità, purché caratterizzate dal criterio
della verità e della equità. Pensiamoci bene, come uomini
senza uniforme: un poliziotto della strada è un professionista
che paghiamo, ma che non scegliamo; è un professionista
del quale decidiamo di fidarci, ma che nessuno ci spiega
perché ce ne dobbiamo fidare. Solo a posteriori potremo
giudicare la professionalità di un poliziotto della strada.
Non tanto perché ci ha sanzionato (non cambia la vita avere
o non avere 148 euro! o cinque o sei punti sulla patente),
ma perché ha applicato giuste sanzioni e giuste valutazioni,
che sono conseguenze dirette di responsabilità morali e
patrimoniali succedanee (cambia la vita dover liquidare
economicamente una vita! o sentirsi responsabili per quella
vita che non cʼè più). Possiamo sentirci responsabili di un
evento, anche drammatico, solo per come è stato rilevato il
sinistro stradale nel quale siamo coinvolti; possiamo essere
giudicati colpevoli dalla legge e dallʼopinione pubblica, sol
per come sono stati rappresentati i fatti da chi deve saper
far bene e con coscienza il suo mestiere: per tutto questo,
essere consapevoli di essere anche innocenti, ma non poterlo
dimostrare… ricordiamoci tutto questo, quando torniamo
ad essere uomini con lʼuniforme. Noi contiamo e contiamo
davvero! Ma non per noi e per il nostro prestigio (individui tra
individui), ma per il bene pubblico ed il bene di tutti coloro
che si affidano, inevitabilmente, al nostro giudizio.
*Ufficiale della Polizia Municipale
[Note]
* - Attestato tecnico del segnalamento e tutela delle strade al Politecnico di Milano e CISEL
di Rimini; iscritto allʼalbo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dellʼEmilia Romagna e
dellʼIstituto Superiore Operatori di Polizia Locale. Referente A.S.A.P.S. nel comune di Forte
dei Marmi. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ambientale del Corpo P.M. del Comune di
Forte dei Marmi (LU).
1 - Lʼart. 105 comma 1 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, corrispondente allʼart. 145 comma 1
d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia
un obbligo di prudenza massima, che è qualcosa di più di quello di non costituire pericolo per
la circolazione, previsto dallʼart. 101 d.P.R. 393 del 1959 e dallʼart. 140 comma 1 del nuovo
c.strad. Lʼobbligo di prudenza è soddisfatto solo dai conducenti che, in zona di crocevia, fanno
uso di un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolarissima pericolosità
della situazione topografica (Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 1994 ).
2 - Peraltro, vale la pena di evidenziare che in tema di circolazione stradale, la configurabilità
dellʼillecito amministrativo di inosservanza dellʼobbligo di usare la massima prudenza
nellʼapprossimarsi ad un incrocio, di cui allʼart. 145, comma 1, del codice della strada, non
dipende dal punto in cui accade lʼincidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando
lʼarea di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che,
avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato lʼobbligo di usare la massima prudenza
(Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2006, n. 15928, consultabile sul sito www.asaps.it).
3 - Aderendo ad una corrente minoritaria, chi scrive è portato a ritenere che lʼinosservanza della
regola imposta dal segnale di precedenza, dunque apposti con ordinanza dellʼente proprietario
della strada o del sindaco è sanzionata nei termini previsti dallʼart. 6 o 7 del nuovo codice della
strada quando, invece, lʼinosservanza della norma di comportamento prevista dallʼart. 145, commi
4 o 5, è sanzionata dallʼart. 145, comma 10 del codice su citato: in buona sostanza, lʼart. 145 su
citato non è da considerare norma speciale, rispetto a quella generale prevista dagli artt. 6 e 7,
posti i diversi obiettivi giuridici delle due disposizioni concorrenti. Lʼuna, a tutela dellʼazione
amministrativa finalizzata alla regolamentazione del traffico, lʼaltra, a tutela della sicurezza
stradale, mediante la regolamentazione delle singole norme di comportamento degli utenti della
strada. Altra corrente maggioritaria, diversamente sostiene che lʼart. 145 è da considerare norma
speciale, sia rispetto agli artt. 6 e 7 più volte citati, sia rispetto allʼart. 146, chʼè da riferire alla
violazione di qualsiasi segnale stradale e non anche, a quelli pertinenti la sola precedenza.
4 - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, si applica, in concreto,
qualora il trasgressore sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni per le quali
è prevista lʼapplicazione della sanzione amministrativa principale prevista dal comma 10. In
tal senso, lʼufficio o il comando dal quale dipende lʼorgano accertatore, segnala allʼUPDTT
dellʼavvenuta violazione.
5 - Su queste disposizioni, avremo modo di trattare con la pubblicazione dei prossimi articoli.
6 - Lʼobbligo della prudenza, non riguarda quindi, la sola area intersezione, ma tutta la tratta
stradale che la precede e la segue, in quanto da ricondurre ad un comportamento di guida
riconducibile allʼobbligo previsto dallʼarticolo in commento.
7 - Questo deve indurre la polizia stradale che rileva un sinistro stradale, a valutare non solo chi
ha il “diritto” di precedenza, ma quale contributo prudenziale questi ha utilizzato per evitare il
sinistro medesimo. Di talché, allʼesito della indagine dovrebbe emergere che entrambi le parti
coinvolte hanno moderato la velocità, in ragione delle condizioni di fatto e di luogo; abbiano
verificato lʼinesistenza reale di un pericolo di collisione con la controparte; in tal caso, ancorché
da considerare veicoli “favoriti”, si siano comunque fermati per evitare il sinistro.
8 - Tale definizione si ricava dal numero 26 (intersezione a raso), del comma 1, dellʼart. 3 del
nuovo codice della strada.
9 - In tal caso, è pacifico che le direzioni di marcia di due veicoli siano destinate ad incontrarsi
nellʼarea di intersezione, che in relazione alle velocità relative dei due veicoli è imminente il
contemporaneo sopraggiungere dei due veicoli in area di intersezione e, infine, nella fase di
avvicinamento alla intersezione si determini, in concreto, il reciproco ed utile avvistamento,
tale che lʼuno possa legittimamente aspettarsi che chi deve cedere la precedenza ha davvero
intenzione di farlo essendosi reso conto di tale obbligo.
10 - Ai fini della precedenza tra veicoli, ciò che rileva per considerare applicabile il precetto
contenuto nel comma 6 dellʼart. 145 nuovo cod. strada, è che il veicolo provenga da unʼarea
che, sebbene tutti vi possano accedere e quindi provenirne, da un lato sia esterna alla carreggiata
stradale in modo da non essere interessata dal normale transito dei veicoli, dallʼaltro sia privata
e destinata ad essere utilizzata da chi vi si porta per usufruire del servizio per cui il proprietario
dellʼarea la pone a disposizione dei propri utenti (caso riferito allʼarea di parcheggio di un
supermercato) (Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 2000 , n. 1870). In tema di circolazione stradale,
alle piazzole di distribuzione di carburanti va riconosciuta natura di area privata, atteso che,
su di esse, il passaggio degli utenti della strada, anche se in misura elevata, si svolge non “uti
cives”, bensì “uti singuli”, con conseguenziale obbligo di dare la precedenza anche ai veicoli
sopraggiungenti da tergo, trattandosi di una immissione nel flusso della circolazione (Cass. Civ.,
Sez. III, 07 giugno 2000 , n. 7682).
11 - Tale obbligo, è talmente cogente, da prevedere in concreto, che Il conducente che compia
manovra di immissione nel flusso della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità
del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha lʼobbligo di farsi
assistere da unʼaltra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa ovvero di astenersi dal
porla in essere (Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2004, n. 21774).
12 - In tal caso e a parere di chi scrive, posta lʼinidoneità dellʼarea ad essere qualificata come
area di intersezione, viene meno il generico obbligo prudenziale previsto dal comma 1 dellʼart.
145 (come può usare prudenza chi non può percepire la presenza di una intersezione stadale?).
Chi scrive, peraltro, è portato a ritenere che resta comunque salvo il principio informatore
sancito dallʼart. 140, comma 1 e quindi, chi percorre la strada di uso pubblico, deve comunque
mantenere “occhio vigile”, per prevenire tutte quelle potenziali turbative derivanti dalle immissioni
laterali (immissioni da strade non soggette al pubblico passaggio, ivi compresi i passi carrabili,
i cancelli pedonali, ecc.).
13 - Altro analogo caso, riguarda la disciplina delle precedenze sulle rotatorie. Valgono, in
proposito, le regole contenute, rispettivamente: nellʼart. 145 comma 2 del nuovo codice della
strada, in forza del quale la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due
veicoli, è regolata nel senso dellʼobbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che
sia diversamente segnalato; nellʼart. 146 dello stesso codice, che rinvia allʼart. 38, e in particolare
al comma 2, laddove si stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
vanno rispettate anche se difformi dalle altre regole di circolazione. Per determinare il regime
della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla segnaletica esistente,
cui è consentito “derogare” alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento
(Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2005 , n. 27379).
14 - Interessante, su questo stesso portale, lʼarticolo di Michele Leoni, “Precedenza di fatto,
anzi no”.
15 - Cass. Civ., Sez. III, 01 giugno 2004 , n. 10491.
16 - Val la pena di evidenziare che lʼattraversamento dellʼincrocio da parte di chi ritiene di
avere la c.d. “precedenza di fatto” deve avvenire non solo evitando ogni possibile scontro con
i veicoli ma, non da meno, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun
pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di
emergenza (Cass. Civ., 20.12.1995, n. 12982, cit. e confermata in Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo
1998, n. 2639).
17 - Cass. Civ., Sez. III, 05 maggio 2004 , n. 8526
18 - Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2005 , n. 39391
19 - Parte della quale reperita sulla banca dati Juris Data dellʼEditore Giuffré Milano e parte
direttamente sul sito www.asaps.it.
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