Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra
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Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra
Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti www.omnibusitalia.com Giurisprudenza Assicurazioni Obbligatoria Circolazione stradale Incrocio Diritto di precedenza a destra Limiti Secondo la giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell'art. 105 C.d.S. del 1959 (art. 145 del C.d.S. del 1992, n.d.r.), al conducente proveniente da destra spettava il diritto di precedenza per tutta l'area del crocevia, anche se procedente fuori mano, è altrettanto vero però che tale diritto permane solo nell’area dell’incrocio, e viene meno allorquando il detto conducente, superata l’area di incrocio, si sia immesso nel flusso veicolare successivo ad esso. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, sul presupposto che la vettura non favorita dalla precedenza a destra aveva superato l'area dell' e si era già immessa nel flusso veicolare, completando così la manovra di svolta a sinistra. Cassazione, Sezione Terza, 02/07/2010 n.15715 1/6 Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Z.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato FORTE ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato VANCHERI VALERIO giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente – Contro 2/6 Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato ZAPPULLA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato BURGIO ALDO SEBASTIANO, con studio in SIRACUSA, Viale Teocrito, 129, giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente e contro S.S.; - intimato – avverso la sentenza n. 1318/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, Seconda Sezione Civile, emessa il 20/10/2004, depositata il 31/12/2004; R.G.N. 809/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi con assorbimento altri motivi di ricorso. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Z.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa S.S. e la s.p.a. Axa Ass.ni, esponendo che il (OMISSIS), mentre circolava in (OMISSIS) alla guida della propria moto Kawasaky, quest'ultima veniva investita dall'auto Lancia, condotta dallo S. ed assicurata presso l'Axa, e che esso esponente riportava lesioni personali, oltre ai danni materiali della moto. L'attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di L. 66.506.000, oltre interessi e rivalutazione. La compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell'attore, mentre lo S. rimaneva contumace. Il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento in favore dello Z. della somma di L. 49.393.000, oltre interessi legali. 3/6 Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti Proposto appello dall'Axa, lo Z. resisteva al gravame, sollevando appello incidentale per il riconoscimento dei danni alla moto, mentre lo S. rimaneva contumace. Con sentenza depositata il 31.12.04 la Corte d'appello di Catania riduceva ad Euro 17.856,55 la somma dovuta per il risarcimento dei danni e rigettava l'appello incidentale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., con cinque motivi, mentre l'Axa ha resistito con controricorso. DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 104 C.d.s. n. 393/1959, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto il concorso di colpa di esso ricorrente nella causazione del sinistro a causa della violazione dell'obbligo di tenere rigorosamente la propria destra. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 105 C.d.s. n. 393/1959, comma 3 non avendo la Corte di merito tenuto conto che, secondo tale norma, spettava al veicolo favorito il diritto di precedenza per tutta l'area di crocevia, ancorchè procedente fuori mano. Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità ed al nesso di causalità. Con il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'affermazione della percentuale del concorso di responsabilità. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione parziale delle spese del giudizio d'appello. 1. Il primo motivo non è fondato. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata, che dal rapporto di polizia e dalla planimetria ad esso allegata è emerso che lo scontro tra la moto del ricorrente e la vettura dello S. si è verificato al di là della linea di mezzeria della via (OMISSIS) e cioè nella corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia tenuta dallo Z., allorquando l'autovettura aveva già superato l'area dell' incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare della corsia opposta a quella da cui proveniva la moto. 4/6 Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti La circostanza che il ricorrente al momento del sinistro stesse marciando oltre la linea di mezzeria legittima, pertanto, la conclusione dei giudici d'appello secondo cui la sua condotta abbia avuto in concreto un'incidenza causale nella verificazione del sinistro, essendo pacifico che la violazione dell'obbligo di tenere la propria destra si ponga certamente in rapporto di causalità con l'evento dannoso. E' indubbio, infatti, che se il ricorrente non avesse marciato oltre la linea di mezzeria ed avesse invece mantenuto rigorosamente la propria destra, lo scontro sarebbe stato evitato, atteso che lo S. aveva già impegnato la corsia di marcia opposta a quella da cui proveniva la moto. 2. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, se è vero che, secondo la giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell'art. 105 C.d.S. del 1959, al conducente proveniente da destra spettava il diritto di precedenza per tutta l'area del crocevia anche se procedente fuori mano, è altrettanto vero però che, nel caso di specie, come hanno correttamente accertato i giudici di merito, la collisione si è verificata "dopo che la vettura guidata da S.S. aveva superato l'area dell' incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare", completando così la manovra di svolta a sinistra. Ed invero, come ha evidenziato la sentenza impugnata, dal rapporto di polizia risulta che il punto d'urto andava collocato proprie "nella corsia di marcia del veicolo A (Lancia Y 10)", per cui deve ritenersi che nel caso di specie ricorre una situazione di fatto che si sottrae alla previsione del citato art. 105. 3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Ed invero, la sentenza impugnata ha soddisfacentemente spiegato, con motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistesse nel caso di specie un apporto causale della condotta del ricorrente nella produzione dell'evento dannoso e che tale apporto venisse quantificato nella misura del 30%, facendo correttamente riferimento, da un lato, all'inosservanza da parte dello Z. dell'obbligo di mantenere rigorosamente la propria destra, nonchè alla circostanza che - se il medesimo avesse effettivamente tenuto la destra - lo scontro non si sarebbe verificato, attesa la collocazione in concreto dei mezzi al momento dello scontro stesso; e, dall'altro, al grado di responsabilità dello Z. nella causazione dell'incidente de quo, certamente inferiore a quello da attribuire al comportamento dell'automobilista. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, con il solo limite che le stesse non siano addossate, neppure parzialmente, alla parte totalmente vittoriosa. A prescindere da ciò, si rileva comunque che nel caso di specie i giusti motivi per la compensazione per un terzo delle spese del secondo grado di giudizio risultano correttamente individuati nel parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Axa. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità degli esiti dei giudizi di merito, per la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione. 5/6 Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010 Sentenza segnalata da Studio Provenzano Lecce 6/6