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la prova fiscale delle esportazioni
CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero LA PROVA FISCALE DELLE ESPORTAZIONI a cura di Alessandro Dal Zotto CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Indice generale PREMESSA........................................................................................................................................3 LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO ...............................................................4 COME SI SVOLGONO LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE .............................................5 La dichiarazione doganale ...............................................................................................................5 Il controllo dell'uscita dal territorio comunitario .............................................................................6 Il controllo con il sistema ECS ........................................................................................................8 ATTESTAZIONI DI USCITA SU FATTURE O DOCUMENTI DI TRASPORTO................10 Triangolazioni ................................................................................................................................11 Esportazioni con consegna al cliente estero in territorio nazionale ...............................................12 LA REGOLARIZZAZIONE A POSTERIORI ............................................................................13 2 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero PREMESSA L’esportazione è il regime doganale che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della comunità. I controlli che la dogana compie in occasione di un'esportazione sono finalizzati ad accertare natura, quantità, qualità e valore delle merci nonché motivati dall'esigenza di impedire che escano beni che non hanno ottenuto la preventiva autorizzazione: alcuni settori merceologici presentano criticità particolari che richiedono specifici controlli, ad es. i materiali a duplice uso (civile e militare), le specie della flora e fauna in via di estinzione, oppure per il contrasto al traffico illegale di beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale e al traffico di armi e droga. L'aspetto fiscale è quello che motiva i controlli anti-evasione e anti-frode in generale. L'esportazione non comporta, di regola, pagamento di diritti doganali di esportazione, che costituiscono rare eccezioni nella tariffa doganale comunitaria; essa comporta invece sgravi o restituzioni di imposte: • in generale, la cessione a seguito della quale la merce viene avviata fuori del territorio doganale comunitario, definita "cessione all'esportazione", è considerata non imponibile IVA, se è provato il trasporto o spedizione fuori del territorio comunitario. • per alcuni prodotti agricoli la politica agricola comune prevede restituzioni all'esportazione. • le accise (imposte sulla produzione ed i consumi, gravanti su alcoli e bevande alcoliche, tabacchi e oli minerali, e altri prodotti) sono esigibili all'atto dell'immissione in consumo nello Stato, e quindi non sono esigibili (se già assolte vengono rimborsate) per i prodotti destinati al consumo fuori del territorio nazionale. L'esportatore ha quindi necessità e convenienza a provare che la merce ha lasciato il territorio comunitario, mediante idonea documentazione doganale, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che la legge consente, subordinandole a tale prova. 3 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • Articoli 161 e 162 del Regolamento n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 – approvazione del Codice Doganale Comunitario; Articoli da 788 a 796-sexies del Regolamento n. 2454/93, del 2 luglio 1993 – disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario; Articolo 346 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale; Circolare del Ministero delle Finanze n. 211, del 23 aprile 1974 – riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorità estere; Decreto Ministeriale 22 gennaio 1977 e Circolare 17/410410, del 6 aprile 1977 – esportazione tramite il servizio postale; Circolare n. 35/E, del 13 febbraio 1997 – chiarimenti conseguenti alla soppressione delle BAM; Circolare n. 185/D del 27 giugno 1997 – ulteriori chiarimenti su aspetti doganali conseguenti lla soppressione delle BAM; Circolare n. 173/D, del 2 luglio 1998 – istruzioni in materia di esportazione delle merci; Nota 958/V/SD, del 27 maggio 1999 – esportazioni triangolari con oggetto cessionario residente nella CE; Circolare n. 35/D, del 7 agosto 2001 – Transito comunitario. Procedure di ricerca e di controllo ed attivazione delle procedure di recupero. Circolare n. 75/D del 11 dicembre 2002 - Smarrimento o mancato recapito all’esportatore dell’esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.). Rilascio di duplicato. Circolare 10/D del 1 marzo 2004 - Circolare n. 75/D dell’11.12.2002. Chiarimenti applicativi. Nota prot. 1434 dell'Agenzia delle Dogane, del 3 maggio 2007 - Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 Nota prot. 3945 dell'Agenzia delle Dogane, del 27 giugno 2007 - Attivazione della Fase 1 del Sistema di Controllo all’Esportazione ECS (Export Control System). Nota prot. 4538 dell'Agenzia delle Dogane, del 27 giugno 2007 - Progetto comunitario A.E.S. (Automated Export System). Nota prot. 6661 dell'Agenzia delle Dogane, del 14 novembre 2007 - Fase 1 del Sistema di Controllo all’Esportazione ECS (Export Control System). Chiarimenti applicativi 4 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero COME SI SVOLGONO LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE La dichiarazione doganale Nell'ipotesi di esportazione gli operatori devono presentare all'ufficio doganale di esportazione la relativa dichiarazione doganale facendo ricorso al formulario unico previsto dalla legislazione comunitaria (formulario DAU, Documento Amministrativo Unico). Su tale documento molti dati sono riportati sotto forma di codici, alcuni dei quali sono particolarmente importanti per identificare il tipo di operazione: Casella 1 (prima suddivisione), indica il tipo di dichiarazione, che nel caso di esportazione, può' contenere: EX : dichiarazione di esportazione/spedizione, di perfezionamento passivo, di riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal deposito doganale, (perfezionamento attivo, ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale) e di riesportazione dopo deposito doganale, nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA. EU : dichiarazione di esportazione/spedizione, di perfezionamento passivo, di riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal deposito doganale (perfezionamento attivo, ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale) e di riesportazione dopo deposito doganale , nel quadro degli scambi con i paesi dell'EFTA. CO : dichiarazione relativa a merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano. Casella 1 (terza suddivisione), indica il vincolo della merce ad un regime di transito esterno (T1) o interno (T2), o ad altri regimi simili Casella 2, identifica l'esportatore e la sua partita IVA Casella 37, codice di quattro cifre che indica con maggiore precisione il regime assegnato alle merci e quello a cui le merci erano assoggettate in precedenza (ad es. 1000, corrispondente a “Esportazione definitiva”) Le merci da esportare possono essere dichiarate alla dogana di esportazione in procedura ordinaria di accertamento, oppure mediante la procedura cosiddetta "di domiciliazione", la quale consente agli operatori che vengano riconosciuti idonei, su specifica autorizzazione dell'Amministrazione doganale, di espletare le formalità di esportazione senza l'intervento sistematico della dogana di esportazione, che procede a saltuari interventi di controllo sulle spedizioni e sulle registrazioni aziendali. La dichiarazione doganale di esportazione può essere presentata su formulario cartaceo, oppure su supporto magnetico o inviata con modalità telematica e firmata digitalmente; quest'ultima forma di invio è obbligatoria dal 1° luglio 2009, in attuazione del progetto comunitario A.E.S. (Automated Export System) che prevede l’obbligatorietà della trasmissione telematica della dichiarazione doganale di esportazione in procedura ordinaria e di domiciliazione. 5 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Il controllo dell'uscita dal territorio comunitario Le procedure doganali volte al controllo dell'uscita fisica delle merci dal territorio comunitario sono state oggetto nel tempo di alcuni interventi normativi: particolarmente significativa è la modifica apportata alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario dal Regolamento n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006 il quale ha fornito la base giuridica per l’applicazione del progetto comunitario ECS (Export Control System) da parte degli Stati Membri. L'avvio del progetto ECS, programmato su due fasi (la prima iniziata il 1 luglio 2007, e una seconda con inizio dal 1° luglio 2009), ha sostanzialmente determinato il delinearsi di due possibili scenari riguardanti l'accertamento dell'uscita delle merci dal territorio comunitario e gli elementi comprovanti, anche ai fini fiscali, tale uscita. Il primo si riferisce alle operazioni di esportazione anteriori al 1° luglio 2007 e alle operazioni effettuate da tale data e fino al 1° luglio 2009, escluse dall'amministrazione doganale dalla prima fase di applicazione del progetto ECS. Un secondo scenario si riferisce invece alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2007 per le quali abbia trovano applicazione il sistema di controllo ECS. Nel primo caso, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 792 del regolamento 2454/93, l’uscita fisica delle merci dal territorio doganale comunitario, avviene sulla base dell’esemplare 3 del Documento Amministrativo Unico, che viene vistato sul verso dall'ufficio doganale di uscita. Questo documento, a seconda dei casi, può inoltre essere affiancato da: 1. un documento che attesta la conclusione di un contratto di trasporto unico, a destinazione di un paese terzo (art. 793 bis, comma 6); 2. un documento di accompagnamento transito (art. 793 ter); 3. un documento amministrativo di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa. Nell’ipotesi in cui il dichiarante intenda ottenere la restituzione dell’esemplare numero 3 del DAU, deve apporre la dicitura RET-EXP, o il codice 30400, nella casella 44 o sollecitare in altro modo la restituzione dello stesso. Di fronte a tali richieste l’ufficio doganale di uscita ha l’obbligo di vistare l’esemplare e di restituirlo a chi l’abbia presentato in dogana o, in sua vece, ad un intermediario domiciliato presso la circoscrizione dell’ufficio doganale di uscita e indicato nella casella n. 50 del DAU. Il visto è costituito dal timbro recante il nome dell'ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci (art. 793 bis, comma 2). Su specifica istanza dell'operatore interessato, per le merci prese in carico in un documento di trasporto unico a destinazione di un paese terzo (trasporti marittimi, aerei, per ferrovia o mediante posta) ai sensi dell'art. 793 bis, comma 6, l’ufficio doganale di uscita può coincidere con quello di presa in carico della merce a fronte del citato contratto di trasporto; il visto uscire viene quindi apposto da detta dogana, sulla parte terza della dichiarazione doganale, dopo avere riportato la dicitura EXPORT, in rosso, e il suo timbro, sul documento di trasporto. La dicitura EXPORT non viene richiesta nel caso di linee regolari o trasporti diretti a destinazione di un paese terzo. Nel caso di trasporti in regime di transito o sottoposti al regime T.I.R. la situazione è analoga alle esportazioni prese in carico a fronte di un documento di trasporto unico ed il compito di apporre il visto uscire spetta all’Ufficio Doganale di partenza. Il visto uscire sull'esemplare 3 del DAU segue l’apposizione della dicitura EXPORT, in rosso, sul documento di accompagnamento transito. 6 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Si rammenta che anche nelle operazioni gestite in regime di transito comunitario o di transito comune esiste la possibilità di richiedere, da parte dell’obbligato principale, all’ufficio doganale di destinazione, il visto sulla copia del documento di accompagnamento transito corredata della menzione “-- Prova alternativa -- 99202” (articolo 361, del Regolamento CE n. 2454/93). Nel caso di prodotti gravati da accise l’ufficio doganale di esportazione appone il visto sull’esemplare 3 del DAU, nonché la dicitura EXPORT, in rosso, ed il proprio timbro, su tutti gli esemplari del documento amministrativo di accompagnamento. Per le esportazioni a mezzo posta si rammenta la possibilità prevista dal Decreto 22 gennaio 1977 di realizzare esportazioni a mezzo pacco postale senza che si renda obbligatoria la preventiva visita della Dogana (pacchi postali il cui contenuto non ecceda i 5.000.000 di Lire di controvalore e sempre che rientri nell’elenco merceologico approvato, di concerto, da Ministero delle Finanze e quello delle Poste). In tali casi la prova fiscalmente valida è data dalla copia della dichiarazione doganale postale, restituita all’operatore dalle poste dopo avervi apposto il bollo a calendario. 7 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Il controllo con il sistema ECS Come già menzionato, dal 1° luglio 2007 è operativa la prima fase del sistema informatico di controllo delle esportazioni (Export Control System, ECS) che ha reso possibile lo scambio in via elettronica dei dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita, nonché la trasmissione immediata, anch’essa in via elettronica, della prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio comunitario (c.d. “visto uscire elettronico”). Il sistema ECS prevede che la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione all’ufficio doganale di esportazione dia luogo ad uno scambio informatizzato di dati tra questo ufficio e quello di uscita dal territorio doganale comunitario, finalizzato a controllare l’esito dell’operazione e a certificare l’avvenuta uscita delle merci. L’ufficio doganale di esportazione, una volta ricevuta la dichiarazione, completa in ogni sua parte, ed autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE), in alternativa prodotto dallo stesso dichiarante nel caso di domiciliazione dell'operazione. Tale documento, che riporta gli estremi dell’MRN (Mouvement Reference Number) cioè del numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale, sostituisce, quindi, la copia n. 3 del DAU, ed ha la funzione di “accompagnare la merce” dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita indicata nella dichiarazione doganale alla casella 29. Il vettore che trasporta la merce all’ufficio doganale di uscita è tenuto a presentare a questo ufficio il documento DAE al fine di consentire al funzionario doganale l’immediato riconoscimento a sistema dell’operazione doganale. E’ importante sottolineare che, a conclusione delle formalità doganali di uscita, non viene apposto alcun timbro di “visto uscire” sul retro del DAE, il quale non viene riconsegnato all’operatore, bensì trattenuto agli atti della dogana di uscita. Effettuate le dovute formalità di uscita, l’ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale, indicando, quale data di uscita, il giorno in cui la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario. Per le esportazioni effettuate in ambito ECS non è più prevista l’apposizione del visto uscire sulla copia 3 del DAU, che viene quindi sostituita dall’invio di un apposito messaggio dall’ufficio di uscita all’ufficio di esportazione, messaggio che certifica l’avvenuta uscita delle merci. L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 3945 del 27 giugno 2007, ha ribadito che per le operazioni svolte in ambito ECS, la prova dell’uscita delle merci è costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita invia all’ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Il dato di cui è in possesso l’Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell’esemplare 3 della dichiarazione doganale. L’esito delle operazioni di esportazione è verificabile mediante l’interrogazione del codice MRN attribuito all’operazione, tramite il link “Notifica di esportazione (AES)” presente nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (http://www.agenziadogane.it). A questo proposito, secondo la nota n. 3945 dell’Agenzia, il messaggio “notifica di esportazione” eventualmente fornito al dichiarante per via telematica o reso consultabile sul web è da intendere come informazione sull’esito dell’operazione doganale; la stampa di tale comunicazione non è, quindi, secondo l’Agenzia, rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione. Rileva a tal fine, invece, il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane 8 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell’MRN assegnato dal sistema informatico doganale al momento dell’accettazione della dichiarazione. E' quindi di fondamentale importanza per l’esportatore avere conoscenza del codice MRN assegnato all’operazione, al fine di controllare l’esito dell’esportazione. E’ consigliabile che gli esportatori prendano opportuni accordi in tal senso con gli spedizionieri/dichiaranti, eventualmente facendosi assicurare la restituzione di una copia del DAE, prima che questo prosegua fino alla dogana di uscita; la disponibilità di tale documento consente, oltre che la conoscenza del suddetto MRN, anche una puntuale verifica degli altri elementi della dichiarazione presentata alla dogana. Sollecitata da Confindustria a fornire concrete indicazioni per evitare possibili criticità al momento delle verifiche fiscali e assicurare, in via generale, un allineamento della normativa fiscale alle innovazioni procedurali introdotte, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 21 novembre 2007 indirizzata a Confindustria e, per conoscenza, all’Agenzia delle Dogane ed al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha ritenuto di precisare che con le nuove procedure, “semplificando gli adempimenti a carico degli operatori e garantendo maggiori margini di sicurezza alle Amministrazioni finanziarie circa i reali movimenti delle merci, la prova dell’ uscita delle merci è costituita dal messaggio elettronico "risultati di uscita" che la dogana di uscita/frontaliera trasmette alla dogana di partenza/esportazione. Nessun onere di acquisizione della prova di uscita delle merci resta, dunque, a carico delle aziende, a fronte di possibili verifiche degli organi dell’ Amministrazione finanziaria.” La posizione ora espressa dall’Agenzia delle Entrate presuppone che il messaggio costituente “visto uscire” elettronico risulti registrato nel sistema informatico dell’amministrazione doganale. E’ importante quindi che gli operatori attuino comunque un controllo delle esportazioni poste in essere, assicurandosi, mediante il reperimento del codice MRN identificante l’operazione e l’interrogazione della banca dati AES consultabile nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane, che il sistema confermi l’uscita delle merci dal territorio comunitario. Pur nel suo contenuto sostanzialmente positivo per gli operatori, il parere dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la criticità di quelle operazioni che, nonostante quanto disposto dall’art. 161 del Codice Doganale Comunitario, dovessero essere dichiarate all’esportazione presso uffici doganali di altri stati membri, situazione frequente nelle operazioni con spedizione a cura del destinatario. Per queste operazioni, sconosciute all'amministrazione doganale italiana, l’onere della prova rimane a carico dell’operatore, il quale, dovendo a tal fine appellarsi all'amministrazione doganale del paese nel quale la merce è stata dichiarata per l'esportazione e alle procedure ivi previste per dotare gli operatori di una prova riconosciuta ai fini fiscali, può incontrare difficoltà nel reperimento di una prova di uscita valida ai fini fiscali. 9 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero ATTESTAZIONI DI USCITA SU FATTURE O DOCUMENTI DI TRASPORTO In molte fattispecie operative l’esportatore può trovarsi nella situazione di non essere intestatario della dichiarazione doganale di esportazione. I casi più ricorrenti sono quelli analizzati in seguito, delle esportazioni cumulative (dichiarazione generalmente intestata al vettore e/o casa di spedizione), delle triangolazioni nazionali (dichiarazione intestata al cessionario, secondo cedente) e delle esportazioni a mezzo commissionario (dichiarazione intestata a quest’ultimo). Con le Circolari ministeriali n. 35/E del 13.02.1997 e 185/D del 27 giugno 1997, il Ministero delle Finanze ha individuato, con particolare riferimento alle operazioni di esportazione il cui esito di uscita è certificato dal visto apposto sul documento doganale, alcuni elementi probatori aggiuntivi a beneficio degli altri soggetti parimenti interessati all'operazione, diversi dagli intestatari della dichiarazione doganale. In particolare, con la circolare n. 185/D, il Ministero delle Finanze ha approntato uno “specimen” della dichiarazione di uscita che le dogane possono apporre sui documenti emessi dall’esportatore non intestatario della dichiarazione (fattura o documento di trasporto nei casi in cui viene ammesso il ricorso alla fatturazione differita); in tale circolare il Ministero subordina l'apposizione della dichiarazione, convalidata dalla dogana, alla verifica del visto uscire apposto sulla dichiarazione doganale. Lo “specimem” così recita: “merce uscita dl territorio doganale come da visto apposto dalla Dogana di ……….., in data del …….., sul documento di esportazione n. ………… del ……….., della Dogana di ………..”. In alternativa alla citata attestazione, la Circolare 35/E ha anche ammesso, per i soggetti non intestatari della dichiarazione di esportazione (il cedente nel caso della triangolazione nazionale, ed il committente nelle esportazioni tramite commissionari), il ricorso alla copia o fotocopia del documento doganale certificante l'avvenuta esportazione, da conservare congiuntamente alla fattura o al documento di trasporto vidimati dalla dogana all'atto dell'espletamento delle formalità doganali. Le indicazioni delle citate circolari devono essere riviste alla luce dell'avvio del sistema ECS che, come detto, non prevede l'utilizzo dell'esemplare n. 3 del DAU, né l'apposizione del visto su alcun documento doganale. A tal proposito, nella nota n. 3945 del 27 giugno 2007 l’Agenzia ha precisato che l’adozione della nuova procedura non determina, per le operazioni da essa interessate, alcun cambiamento relativamente all’ulteriore eventuale documentazione richiesta per motivi fiscali, la cui funzione e relativa applicazione risultano al momento invariate. Tale indicazione sembrerebbe confermare la possibilità di ottenere a posteriori, dall’ufficio di esportazione, le attestazioni di uscita già previste dalle Circolari ministeriali n. 35/E e 185/D, previa verifica a sistema del regolare appuramento del movimento di uscita relativo all'operazione. 10 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Triangolazioni Il Ministero delle Finanze distingue le triangolazioni dove il soggetto cessionario e secondo cedente sia soggetto residente italiano ovvero residente in un altro paese della Comunità Europea. Nel primo caso la bolletta doganale viene intestata al cessionario residente; in questa ipotesi il cedente nazionale può chiedere che le dogana aggiunga, a posteriori e conformemente alla Circolare 35/E, l'attestazione di uscita sulla copia della fattura già timbrata con gli estremi della bolletta doganale emessa a nome del cessionario, ovvero, per le operazioni non ancora gestite con il sistema ECS, può conservare copia o fotocopia della bolletta, se munita del visto uscire, insieme alla fattura vistata o al documento di trasporto nel caso si sia avvalso della fatturazione differita. Nel secondo caso la bolletta doganale può risultare intestata al cessionario comunitario, in qualità di esportatore come definito dall'art. 788 del Regolamento 2454/93, ovvero, più impropriamente, al primo cedente come indicato dalla nota Ministeriale 958/V/SD, del 27 maggio 1999. Nella prima ipotesi il cedente nazionale, non risultando intestatario della dichiarazione doganale, deve ricorrere all'attestazione su fattura come nel caso della triangolare nazionale sopra descritta, mentre nella seconda ipotesi può avvalersi del visto sull'esemplare 3 del DAU o dell'appuramento mediante il sistema ECS. Si rammenta che, in tutti i casi in cui il primo cedente nazionale non risulti intestatario della dichiarazione di esportazione, può chiedere che i propri documenti, fattura e/o documento di trasporto relativi all'operazione, vengano citati nella casella 44 della dichiarazione doganale, per un più agevole coordinamento documentale. 11 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Esportazioni con consegna al cliente estero in territorio nazionale La fattispecie, prevista dall’articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 633/72, è quella in cui l’acquirente estero provveda a ritirare la merce presso il cedente nazionale, curandone la successiva esportazione, allo stato originario, entro 90 gg. dalla consegna. Per tali casi, la Circolare 35/E del 13 febbraio 1997 ha previsto che, qualora il documento di esportazione resti al cessionario estero, la prova per il cedente nazionale è rappresentata dalla apposizione del visto, sull’esemplare della fattura emessa, da parte della Dogana di uscita della merce. L'indicazione ivi fornita dall'Agenzia delle Entrate è tuttavia di non generale applicazione, non essendo prevista nella normativa doganale comunitaria l'apposizione del visto della dogana sulla fattura del cedente nazionale il quale, risultando generalmente intestatario della dichiarazione di esportazione in qualità di esportatore (art. 788 del Reg. 2454/93), può avvalersi dei mezzi di prova già precedentemente descritti per confermare l'uscita delle merci dal territorio comunitario. 12 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero LA REGOLARIZZAZIONE A POSTERIORI Ai sensi dell’articolo 346 del Testo unico delle Leggi in materia Doganale il Ministero delle Finanze può consentire, in via generale, che l’uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata anche attraverso attestazioni o certificazioni emesse da dogane o pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo delle annotazioni degli stessi su idonei documenti di trasporto. La documentazione emessa dalle autorità estere deve risultare tale “da non ingenerare incertezze sulla individuazione della partita di merce nei cui confronti opera la presunzione di uscita dal territorio doganale” (Circolare n. 211 del 23 aprile 1974). Mediante esibizione della documentazione doganale estera è anche ammesso, sia pure in via eccezionale, la regolarizzazione a posteriori di operazioni per le quali manchi del tutto la documentazione doganale di esportazione. Questa forma di regolarizzazione è prevista anche dalla normativa comunitaria (articolo 795, del regolamento n. 2454/93) che prevede tra l’altro, contestualmente all'accettazione postuma della bolletta doganale di esportazione, la possibilità per l'esportatore di richiedere la certificazione dell'uscita delle merci, atteso che riesca a fornire alla dogana prove sufficienti circa le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio della Comunità. Tra le ipotesi di regolarizzazione a posteriori menzioniamo anche il caso esaminato dal Ministero con la Risoluzione n. 498/VII, del 1999. Con tale provvedimento il Ministero ha formalmente acconsentito alla procedura di apposizione a posteriori del visto uscire, nella ipotesi di esportazioni realizzate in regime di transito comunitario, senza che la Dogana di partenza abbia proceduto ad apporre la dicitura EXPORT, sui documenti di transito. Ferme restando le conseguenze fiscali del mancato appuramento la Dogana di partenza può rilasciare il visto uscire anche ex post. La possibilità di ricorrere a prove alternative costituite da documenti emessi da amministrazioni doganali estere è prevista anche nel caso di operazioni di transito non appurate. In tal casso, ai sensi dell’articolo 366 del regolamento n. 2454/93 le prove alternative devono consistere: − in un documento, certificato dalle autorità doganali del paese di destinazione, che documenta che le merci sono state presentate all'ufficio di destinazione, oppure − in un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale compilato in un paese terzo, oppure − in un documento compilato in un paese terzo, vistato dalle autorità doganali di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica in tale paese terzo. Detti documenti possono essere presentati anche in copia o fotocopia, se certificati conformi all’originale dalle autorità dei paesi terzi. Qualora la mancanza della prova fosse riconducibile allo di smarrimento dell’esemplare 3 del DAU, la Circolare n. 75/D del 11.12.2003, ha inteso dettare istruzioni in ordine al rilascio di un duplicato dello stesso, al fine di consentire al soggetto esportatore di poter fornire prova agli uffici finanziari dell’effettiva uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Successivamente, con la Circolare n. 10/D del 1 marzo 2004, l'Agenzia delle Dogane è nuovamente intervenuta sulla procedura di rilascio del duplicato precisando, per talune fattispecie, la documentazione da allegare all’istanza. Le indicazioni delle predette circolari non possono trovare più applicazione per le operazioni gestite con il sistema di controllo ECS, non trovando più utilizzazione l'esemplare n. 3 del DAU 13 CONFINDUSTRIA VICENZA Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Servizio Commercio Estero Tuttavia, il Regolamento n. 312/2009 del 16 aprile 2009, modificando il regolamento n. 2454/93 relativo alle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale comunitario (DACD), ha introdotto alcune procedure, attivabili dall'ufficio di esportazione e dagli operatori interessati, qualora decorra un tempo eccessivo dall'effettuazione dell'operazione, senza che l'esito di uscita risulti dalla banca dati AES. In particolare, all'esportatore o al dichiarante è consentito: - decorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di esportazione, di informare l’ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l’ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all’ufficio doganale di esportazione che l’uscita sia certificata; in tal caso, l’ufficio doganale di esportazione deve richiedere il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di uscita; - nel caso la procedura sopra descritta non produca esito, di fornire all'ufficio di esportazione prove alternative dell'avvenuta uscita e chiedere la relativa certificazione; a tal scopo è possibile fornire una o più dei seguenti documenti elencati all'art. 796-quinquies-bis delle DACD: "a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità; b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità. e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas." Se l'ufficio di esportazione ritiene sufficienti le prove alternative presentate, certifica l’uscita delle merci all’esportatore o al dichiarante. 14