Provvedimento n. 9710 ( C4664 ) PARTESA ADDA/BIBITA L
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Provvedimento n. 9710 ( C4664 ) PARTESA ADDA/BIBITA L
Provvedimento n. 9710 ( C4664 ) PARTESA ADDA/BIBITA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2001; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Partesa Adda Srl, pervenuto in data 7 giugno 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Partesa Adda Srl, con sede legale a Calolziocorte (Lecco), è una società attiva nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche nelle province di Lecco, Como, Milano e Sondrio. Il fatturato realizzato da Partesa Adda Srl, nel 1999, è stato di circa 82,6 miliardi di lire. Partesa Adda Srl è una società controllata da Partesa Srl, che svolge funzioni di holding di controllo di una rete di società operanti nel medesimo settore. Il fatturato consolidato realizzato da Partesa, nel 1999, è stato di circa 365 miliardi di lire. Partesa Srl è controllata da Heineken Italia Spa, società a sua volta controllata da Heineken NV, società di diritto olandese a capo dell'omonimo gruppo. Il fatturato consolidato realizzato da Heineken Italia, nel 1999, è stato di circa 1.240 miliardi di lire. Bibita Srl con sede legale a Grosotto (Sondrio), è una società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande, nonché di generi alimentari nella provincia di Sondrio. Rientra nell’oggetto della società anche l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti per la spillatura di birra, vino e bibite in genere. Il capitale sociale di Bibita è detenuto da tre persone fisiche. Il fatturato realizzato dalla medesima società nel 2000 è stato pari a oltre 2,7 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Partesa Adda, del complesso dei beni aziendali di Bibita, inerenti al commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche. Parte integrante dell'operazione è un patto di non concorrenza nello svolgimento di attività di distribuzione di bevande, a carico della parte cedente, limitatamente alla provincia di Sondrio, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di trasferimento dell’azienda. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 730 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza, descritto in precedenza, costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita. 4. Valutazione della concentrazione Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione all’ingrosso di bevande, ove operano sia la società acquirente, sia la società acquisita. L'attività di distribuzione di bevande può essere svolta dalle aziende produttrici attraverso la vendita diretta alle aziende della grande distribuzione organizzata, il cosiddetto "canale corto", oppure può essere svolta attraverso grossisti che distribuiscono il prodotto a bar, ristoranti, pizzerie (cosiddetto horeca), esercizi alimentari tradizionali o a libero servizio indipendenti, società di catering, distributori porta a porta, nonché ad esercizi collegati alla distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti da centri di distribuzione della catena di riferimento, il cosiddetto "canale lungo". Data la specifica tipologia dei clienti cui gli operatori del canale lungo si rivolgono, e data anche la peculiarità del servizio che essi offrono, tale canale distributivo può essere considerato un mercato a sé stante. In considerazione del fatto che le parti operano prevalentemente nel commercio di bevande attraverso il canale lungo, il mercato del prodotto, ai fini della valutazione della presente operazione, è quello della distribuzione di bevande attraverso il canale lungo. Con riferimento alla dimensione dell'area servita dagli operatori, si ritiene che essa abbia dimensione prevalentemente locale, coincidente in prima approssimazione con i confini amministrativi provinciali, non potendosi tuttavia escludere, in ragione delle caratteristiche locali della domanda e della configurazione del territorio, la possibilità di definire mercati geografici di dimensione più piccola di quella provinciale, ovvero comprendenti porzioni dei territori di diverse province. Nel caso in esame, il mercato rilevante dal punto di vista geografico, in ragione della zona di operatività della società acquisenda, appare costituito dall’ambito territoriale della provincia di Sondrio. In tale provincia, in cui il gruppo distributivo Heineken risulta attualmente presente per il tramite della controllata Partesa Adda, detenendo una quota inferiore all’1%, Bibita Srl detiene una quota di mercato di poco inferiore al 6%. A seguito dell’operazione, che non appare in grado di incidere in modo sostanziale sulla concorrenza nel mercato interessato, Partesa incrementerà la propria quota di mercato che, tuttavia, rimarrà marginale considerata la presenza di operatori concorrenti con quote superiori a quelle detenute dal predetto gruppo distributivo Heineken. In particolare si ricordano le società Trussoni, che detiene una quota pari a quasi il 40% del mercato, Bianchi e Bazzi con una quota pari a circa il 15%, Fumagalli, Mevio Bibite e Livin Grossist, con quote analoghe a quelle detenute da Partesa. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro ***